CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2008
84.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica al decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.
1. 2.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti.
1. 3.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: appartenenti ad una regione diversa da quella ove il magistrato presta servizio.
1. 23.Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1 sopprimere le seguenti parole:, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.
1. 22.Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1 sostituire le parole: La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, con le seguenti: Fatta salva la possibilità di deroghe disposte con decisioni puntualmente motivate dal Consiglio superiore della magistratura, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, la presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio. La presente legge non si applica altresì.
1. 17.Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio,.

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le seguenti parole:, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità,.
1. 10. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1 secondo periodo, sopprimere le parole: alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio,
1. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 1, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
sedi che si caratterizzano per un elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata.
1. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1, comma 3, dopo la parola: sessanta inserire le seguenti: tenendo conto del numero degli affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata nonché al numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.
1. 12. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: provenienti da sedi non disagiate.
1. 25.Contento.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole:, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità,.
1. 11. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sostituire le parole da: dei magistrati fino alla fine del periodo con le seguenti: di magistrati, sulla base di criteri annualmente individuati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, tenuto conto di esigenze organizzative e del carico giudiziario degli uffici di provenienza.
1. 13. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera d) capoverso Art. 2 sostituire la rubrica con la seguente: Indennità in caso di trasferimento in sedi disagiate.
1. 18. Rao.

Al comma 1, lettera d) capoverso Art. 2 sostituire le parole: al magistrato trasferito d'ufficio con le seguenti: al magistrato assegnato o trasferito d'ufficio.
1. 19. Rao.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 2, al comma 1, dopo le parole: ai sensi degli articoli 1 e 1-bis aggiungere le seguenti: o destinato di prima nomina.
1. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 2 al comma 3, dopo le parole: ai sensi degli articoli 1 e 1-bis aggiungere le seguenti: o destinato di prima nomina.
1. 8. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 8-bis.
*1. 9. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 8-bis.
*1. 14. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

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Sopprimere il comma 8-bis.
*1. 20. Rao.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Prosecuzione del rapporto di lavoro dei magistrati).

1. All'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,»
b) al comma 10, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,»
1. 01. D'Ippolito.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente: Art. 1-bis. 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospesa fino alla riforma di riordino della geografia giudiziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
1. 02. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

ART. 1-BIS.

Dopo il comma 2, aggiungere 2 seguenti:
2-bis. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.
1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
1.bis.1. Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Norme sui depositi giudiziari). - 1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e

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delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: «degli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».
4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinate:
a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;
b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».
2. 2. Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca. - 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel Fondo di cui al comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie innanzi all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

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6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dai commi 1 e 3.
2. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 5, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 5, dopo le parole: Ministero della Giustizia concernenti inserire le seguenti: il funzionamento egli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché.
2. 5. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della foro gestione finanziaria, da destinare all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

Conseguentemente sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
2. 12. Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 7, sostituire le parole da: Presidente del Consiglio fino a: Ministro dell'Interno con le seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno.
2. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7 dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 7, lettera b), sostituire le seguenti parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.

Conseguentemente sopprimere il comma 7-bis.
2. 20. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 7, lettera b), sostituire le seguenti parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.

Conseguentemente al comma 7-bis aggiungere infine il seguente periodo: Al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia sono comunque destinate quote in misura non inferiore rispettivamente ad un quinto ed ad un terzo.
2. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Sopprimere il comma 7-bis.
*2. 1. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 7-bis.
*2. 21. Rao.

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Sopprimere il comma 7-bis.
*2. 9. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 7-bis aggiungere infine il seguente periodo: Al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia sono comunque destinate quote in misura non inferiore rispettivamente ad un quinto ed ad un terzo.
2. 10. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 7-ter, dopo le parole: dei servizi istituzionali inserire le seguenti: nonché dell'informatica giudiziaria, del processo telematico e del personale amministrativo.
2. 11. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta e un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.
2. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.
2. 01. Vitali, Fallica.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, un decreto legislativo diretto a modificare l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 secondo il principio e il criterio direttivo di cui al comma 3. Il decreto legislativo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato su proposta del Ministro della giustizia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato al principio e criterio direttivo secondo cui i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità solo in casi eccezionali per la copertura di posti di sedi disagiate rimasti vacanti per difetto di aspiranti.
4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

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5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto del principio e criterio direttivo fissato dal comma 3, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
Dis. 1. 1. Contento.
(Inammissibile)