CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2008
81.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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TESTO AGGIORNATO AL 28 OTTOBRE 2008

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3-bis.

All'articolo 3-bis, comma 1, capoverso 6-bis, comma 2, dopo le parole: Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi inserire le seguenti: dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
3. 0. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 5.

All'articolo 5:
a) al comma 3, sostituire le parole:
del regime di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, con le seguenti: del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120;
b) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
c) al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.;
d) al comma 9, sopprimere le parole da: Il fondo fino a: è destinato e dopo le parole: con la normativa di cui al presente articolo inserire le seguenti: si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
5. 400. Il relatore.

(Approvato)

ART. 5-bis.

All'articolo 5-bis apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, alinea, dopo le parole:
ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
b) al comma 2, lettera i), dopo le parole: quote di risorse inserire le seguenti: che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità.
5. 0. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 15.

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis) dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per le conseguenze di carattere finanziario;
b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. 500. Il relatore.

(Approvato)

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ART. 16.

All'articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: sono individuati inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, e dopo le parole: intensivi di energia elettrica ed, inserire la seguente: eventualmente, e sostituire le parole: La percentuale, con le seguenti: L'eventuale percentuale.
16. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 16-ter.

All'articolo 16-ter (Agenzia per la sicurezza nucleare) apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:
organizzativa, finanziaria e contabile;
al comma 9, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009 e, dopo le parole: dell'ISPRA e dell'ENEA, inserire le seguenti: ai sensi del comma 15-bis;
al comma 15, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 15-bis. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti;
dopo il comma 15, inserire il seguente comma:
15-bis. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni;
sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
dopo il comma 18, inserire il seguente comma:
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 0. 1000. Il relatore.

(Approvato)

ART. 70-bis.

All'articolo 70-bis, comma 1, sostituire le parole: sono prioritariamente destinate con le seguenti:, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 5, sono altresì destinate.
70. 0. 500. Il relatore.

(Approvato)