CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 ottobre 2008
79.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

Sostituire la lettera a), con le seguenti:
a) il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;
a-bis) il terzo comma dell'articolo 12 è abrogato;
1. 7.(nuova formulazione) Santelli.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».
* 1. 9.(seconda ulteriore nuova formulazione) Santelli.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze

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linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».
* 1. 11.(ulteriore nuova formulazione) Luciano Dussin.
(Approvato)

All'emendamento 1.500, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi con le seguenti: in ogni lista circoscrizionale avente.
0. 1. 500. 1. Volontè, Tassone, Mannino.

All'emendamento 1.500, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi con le seguenti: in almeno metà dell'insieme delle liste circoscrizionali aventi.
0. 1. 500. 2. Volontè, Tassone, Mannino.

All'emendamento 1.500, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La proporzione delle candidature dei due generi nelle liste circoscrizionali non può considerarsi valida nel caso in cui si riscontri la presenza di candidature, di uno dei due generi, superiore al settantacinque per cento in un numero di circoscrizioni inferiore a tre.
0. 1. 500. 3. Volontè, Tassone, Mannino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore alla metà delle candidature presenti nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno. Qualora tali candidature siano in numero dispari le candidature di un genere possono superare di una unità le candidature dell'altro genere».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
Art. 56. - (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo). - 1. Per il movimento o per il partito politico che non abbia rispettato la proporzione delle candidature dei due generi stabilita dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura variabile dal 30 al 50 per cento della somma ad esso spettante, in proporzione alla minore presenza di uno dei due generi.
2. Le somme non assegnate ai sensi del comma 1 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso».
1. 500.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma nono dell'articolo 12 sostituire le parole: « presente in tutte le circoscrizioni» con le seguenti: «presente in almeno la metà delle circoscrizioni».
1. 24. (nuova formulazione) Zeller.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti e pubblicità delle

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spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e al comma 1, dopo le parole «di ciascun candidato» sono aggiunte le seguenti: «per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento europeo non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nelle quali il candidato si presenta.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano anche per le elezioni al Parlamento europeo. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della presente legge, ove riferita alle elezioni al Parlamento europeo, è trasmessa al presidente della Camera dei deputati».
c) all'articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e al comma 1, le parole: «che partecipa all'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «che partecipa alle elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica»;
d) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento europeo in cui si presentano»;
e) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le elezioni al Parlamento europeo, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, trasmettono il consuntivo al Presidente della Camera dei deputati per il successivo invio alla Corte dei conti»;
f) all'articolo 12, comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per le elezioni al Parlamento europeo, la Corte dei conti riferisce al Presidente della Camera dei deputati»;
g) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le elezioni al Parlamento europeo è istituito, presso la corte di appello del capoluogo di ogni circoscrizione, il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale cui si applicano le disposizioni previste per il Collegio regionale di garanzia elettorale»;
h) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ed il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, ricevono le dichiarazioni ed i rendiconti rispettivamente di cui all'articolo 7 ed all'articolo 7-bis e ne verificano la regolarità»;
i) all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: «articolo 7, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 7-bis»;
l) all'articolo 15, comma 16, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 10-bis», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia

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diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9 ovvero al contributo dello Stato di cui all'articolo 16, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere o al presidente della Camera dei deputati, che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità».
m) all'articolo 15, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
«19-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, secondo periodo, 9 e 10 non si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».
1. 501.Il relatore.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 502.Il relatore.
(Approvato)