CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2008
77.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (C. 1707 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Sostituire le parole: 1o luglio 2009, con le seguenti: 31 dicembre 2008.
1. 1. Fluvi, Marchignoli.

Sostituire le parole: 1o luglio 2009, con le seguenti: 31 marzo 2009.
1. 2. Fluvi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato realizza una apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione fino alla data del 30 giugno 2016 del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui alle lettere a) dei commi 2 e 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui alle lettere a) dei commi 2 e 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono titolari di concessione precedentemente conseguita per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva, è resa disponibile sul sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento,

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alle offerte che risultano economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000,00. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006.
6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) dei commi 2 e 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie di CONI ed UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, rilevate annualmente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; l'importo del montepremi non può in ogni caso essere variato in diminuzione da parte dell'UNIRE.
1. 01. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esercizio e raccolta a distanza dei giochi in Italia).

1. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, il presente articolo reca disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi duelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ferma la riserva alla fonte amministrativa non regolamentare, nel rispetto della predetta disciplina, della istituzione di singoli giochi, della definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco,

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anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, della individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, della variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad f), è consentita:
a) ai soggetti, in numero massimo di 200, in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 1 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
5. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio in uno degli Stati dell'Unione europea, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 6, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, e che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dell'Unione europea, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 6, lettera b);
e) residenza in uno degli Stati dell'Unione europea delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione;
f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornitore di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

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Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;
g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);
h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 7.

6. I soggetti di cui al comma 3, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 5, lettera g), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000,00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 38, commi 2 ovvero 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 1, lettera f);
c) euro 350.000,00, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f).

7. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5, lettere da a) a f);
b) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;
c) esclusione ai consumatori italiani dell'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera b), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;
d) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, anche attraverso l'approntamento, l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti o accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'esclusione dell'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera b), ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
e) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco,

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ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare, con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;
f) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
g) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
h) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

8. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, fatti, stati e dualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 5 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
9. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE, recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di

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addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi 3 anni dalla data della sua ultima movimentazione.

10. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 5, lettera g), e 6, possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT.
11. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 1, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 7, lettera e), relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.
12. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 7, lettera d).
13. Entro novanta giorni dalla data indicata nel comma 17, i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni del presente articolo.
14. Costituiscono illecito l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, nonché la partecipazione ai medesimi giochi da parte dei giocatori, effettuati con tecniche e modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. Costituiscono altresì illecito l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi diversi da quelli di cui al comma 1 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la promozione e la pubblicità dei medesimi giochi, anche nei riguardi dell'intermediario ovvero dell'editore di tale pubblicità, nonché la partecipazione a tali giochi da parte dei giocatori.
15. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c), d), f) e g), nonché alle disposizioni di cui al comma 9, la sospensione della concessione

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fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettera e), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 7, lettera h), la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione.

16. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 15 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi 12 mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di 12 mesi, è disposta la revoca della concessione.
17. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui al presente articolo. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale fine vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al netto dei costi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e gestione degli strumenti informatici occorrenti, confluiscono al fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 02. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conseguendo preventivamente esperienze in ordine alle cautele occorrenti per assicurare la più efficace tutela dei giocatori e la più appropriata organizzazione della rete di raccolta del relativo gioco, nonché al fine di perseguire il successivo obiettivo di una progressiva sostituzione di tali apparecchi a quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.
1. 03. Il Governo.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione dei procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazione dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di pubblicazione del presente decreto.
1. 04. Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 05. Il Governo.
(Inammissibile)

Nel titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, sostituire le parole: assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, con le seguenti: Disposizioni urgenti per la proroga di concessioni in materia di giochi.
Tit. 1. Fluvi, Marchignoli.

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ALLEGATO 2

Tabella n. 1.
Disegno di legge C. 1714.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).

EMENDAMENTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All' articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «le detrazioni per carichi di famiglia non competono» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
1-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per gli anni 2007, 2008 e 2009», sono soppresse;
1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009.
All'onere derivante dai presenti commi si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge Finanziaria, relative agli anni 2009, 2010 e 2011.
1713/VI/2. 1 Di Biagio, Picchi, Angeli.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-ter. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: «al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario», sono aggiunte le seguenti: «ultimo».
1713/VI/2. 2 Pini.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-quater. All'articolo 60-bis comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 27 ottobre 1972, dopo le parole: «il cessionario», è aggiunta la seguente: «diretto».
1713/VI/2. 3 Pini.

Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le seguenti «iscritte alla CCIAA da almeno un anno e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente comma, fino alla concorrenza massima di 30 milioni di euro, è interamente destinato al FUS istituto presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Le modalità di attuazione saranno fissate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1713/VI/2. 4 Pini.

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ALLEGATO 3

Tabella n. 1.
Disegno di legge C. 1714.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).

ORDINE DEL GIORNO

La VI Commissione,
considerato che è fondamentale superare il carattere temporaneo delle detrazioni per carichi familiari, prevedendo, nel testo unico delle imposte sui redditi, il riconoscimento della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale;
ritenuto che è importante assicurare la effettività di tale riconoscimento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere al riconoscimento della effettività e stabilizzazione delle detrazioni per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio nazionale, per dare un segnale importante ai numerosi connazionali residenti all'estero che attendono il riconoscimento di questo equo, giusto ed inalienabile diritto, in quanto sarebbe necessario quanto opportuno assicurare a tutti gli italiani, indipendentemente dalla loro residenza, uguali trattamenti e uguali garanzie.
0/1713/VI/1.Di Biagio.

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ALLEGATO 4

Tabella n. 1.
Disegno di legge C. 1714.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011», e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009)»;
sottolineato come la composizione del disegno di legge finanziaria registri una notevole novità rispetto alla prassi finora seguita, in quanto, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;
considerato come, alla luce di tale nuova impostazione, il disegno di legge finanziaria non innovi in modo sostanziale il quadro normativo vigente, e si caratterizzi per un impianto snello, di soli tre articoli, che viene incontro alle esigenze di semplificazione e migliore intellegibilità del provvedimento legislativo, superando in tal modo la prassi, assolutamente negativa, di finanziarie ipertrofiche, nelle quali si concentravano in modo disorganico e confuso interventi normativi riferiti ai più diversi ambiti materiali, al di fuori di ogni logica e chiarezza programmatica, in contrasto con la corretta tecnica legislativa, nonché in violazione del principio di ragionevole conoscibilità della norma da parte del cittadino;
ribadita, peraltro, l'esigenza che a tale intervento sperimentale di semplificazione della manovra finanziaria di fine anno faccia seguito in tempi brevi un più generale e stabile intervento di riforma, che, alla luce di tale esperienza, consenta di superare gli elementi di criticità che da molto tempo vengono stigmatizzati da tutte le forze politiche;
evidenziato, sul piano delle grandezze di finanza pubblica, come il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporti modifiche rispetto agli obiettivi di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore statale, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF;
rilevato altresì come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria determinino un complessivo miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato per il 2009 rispetto alle previsioni a legislazione

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vigente, comportando sia una diminuzione del saldo netto da finanziare (-777 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009) sia un aumento del risparmio pubblico (+1.024 milioni), sia una diminuzione del ricorso al mercato (-757 milioni);
evidenziato come, nonostante la prevista riduzione dei proventi derivanti dal gettito IRES, il disegno di legge di bilancio per il 2009 contempli, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, un incremento delle entrate tributarie pari a circa 10,5 miliardi di euro, risultante da un incremento di circa 11,4 miliardi delle entrate delle imposte dirette e da una diminuzione di circa 960 milioni delle imposte indirette;
rilevate altresì le positive previsioni concernenti le entrate dei monopoli, che registreranno un incremento di 116 milioni di euro rispetto al 2008, e le entrate relative al gioco del lotto, alle lotterie e agli altri giochi, che segneranno un incremento di 174 milioni di euro;
rilevato come l'incremento di circa 3,8 miliardi di euro delle risorse destinate ai rimborsi IVA, e l'incremento di circa 370 milioni degli stanziamenti destinati ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, IRES), disposti nel disegno di legge di bilancio, testimonino della volontà del Governo di proseguire nell'azione di accelerazione dei rimborsi per crediti tributari vantati dai contribuenti nei confronti dell'Erario;
segnalato positivamente come l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria rechi una serie di proroghe di agevolazioni fiscali introdotte in precedenza, molte delle quali vengono opportunamente stabilizzate a regime,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la stabilizzazione in via definitiva di alcune agevolazioni tributarie che il disegno di legge provvede a prorogare in via temporanea, in particolare per quanto riguarda i benefici in favore della formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, al fine di dare maggiore certezza agli operatori del settore.

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ALLEGATO 5

Tabella n. 2.
Disegno di legge C. 1714.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011», e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009)»;
evidenziati i significativi influssi determinati sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente dal decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l'Unione europea nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dal precedente Governo, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011;
rilevato in particolare come l'intera manovra finanziaria del Governo si caratterizzi, in sintonia con le decisioni assunte nell'ambito del richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, per l'assoluto rigore nel perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, attraverso un'incisiva azione di razionalizzazione della spesa che si coniuga comunque con l'esigenza di non ridurre le risorse destinate ai servizi sociali;
segnalato come, in consonanza con l'obiettivo di riduzione della spesa improduttiva, il disegno di legge finanziaria preveda una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, a 7,11 miliardi per il 2010 e a 7,3 miliardi per il 2011, che consente di compensare ampiamente la modesta riduzione di entrate determinata dallo stesso provvedimento;
sottolineata la fondatezza della scelta del Governo di anticipare i contenuti sostanziali della manovra con il predetto decreto-legge n. 112, la quale ha consentito di porre in sicurezza i saldi di finanza pubblica, prevenendo in tal modo le gravissime turbolenze che stanno segnando in questi giorni i mercati finanziari internazionali e l'intera economia mondiale;
rilevato inoltre come le disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 abbiano consentito di impostare su base triennale il processo di programmazione economico-finanziaria, al fine di conferire alle amministrazioni pubbliche maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza;
segnalato come la norma di cui all'articolo 60, comma 3, del predetto decreto-legge n. 112 introduca, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, uno strumento di flessibilità del bilancio ulteriore

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rispetto a quelli già introdotti nel corso della precedente legislatura, contemplando la possibilità di rimodulare, nell'ambito della legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, anche se determinate da disposizioni legislative sostanziali, fatta comunque eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito;
evidenziato con favore come il disegno di legge di bilancio disponga un incremento di 301 milioni degli stanziamenti di competenza del Dipartimento delle finanze relativi ad investimenti destinati alle imprese, in particolare per quanto riguarda il credito di imposta per il cinema, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ed il credito d'imposta fruito dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 6

Tabella n. 1.
Disegno di legge C. 1714.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011», e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009)»;
sottolineato come la composizione del disegno di legge finanziaria registri una notevole novità rispetto alla prassi finora seguita, in quanto, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in via sperimentale, la legge finanziaria per il 2009, può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;
considerato come, alla luce di tale nuova impostazione, il disegno di legge finanziaria non innovi in modo sostanziale il quadro normativo vigente, e si caratterizzi per un impianto snello, di soli tre articoli, che viene incontro alle esigenze di semplificazione e migliore intellegibilità del provvedimento legislativo, superando in tal modo la prassi, assolutamente negativa, di finanziarie ipertrofiche, nelle quali si concentravano in modo disorganico e confuso interventi normativi riferiti ai più diversi ambiti materiali, al di fuori di ogni logica e chiarezza programmatica, in contrasto con la corretta tecnica legislativa, nonché in violazione del principio di ragionevole conoscibilità della norma da parte del cittadino;
ribadita, peraltro, l'esigenza che a tale intervento sperimentale di semplificazione della manovra finanziaria di fine anno faccia seguito in tempi brevi un più generale e stabile intervento di riforma, che, alla luce di tale esperienza, consenta di superare gli elementi di criticità che da molto tempo vengono stigmatizzati da tutte le forze politiche;
evidenziato, sul piano delle grandezze di finanza pubblica, come il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporti modifiche rispetto agli obiettivi di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore statale, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF;
rilevato altresì come le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria determinino un complessivo miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato per il 2009 rispetto alle previsioni a legislazione vigente, comportando sia una diminuzione

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del saldo netto da finanziare (-777 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009) sia un aumento del risparmio pubblico (+1.024 milioni), sia una diminuzione del ricorso al mercato (-757 milioni);
evidenziato come, nonostante la prevista riduzione dei proventi derivanti dal gettito IRES, il disegno di legge di bilancio per il 2009 contempli, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, un incremento delle entrate tributarie pari a circa 10,5 miliardi di euro, risultante da un incremento di circa 11,4 miliardi delle entrate delle imposte dirette e da una diminuzione di circa 960 milioni delle imposte indirette;
rilevate altresì le positive previsioni concernenti le entrate dei monopoli, che registreranno un incremento di 116 milioni di euro rispetto al 2008, e le entrate relative al gioco del lotto, alle lotterie e agli altri giochi, che segneranno un incremento di 174 milioni di euro;
rilevato come l'incremento di circa 3,8 miliardi di euro delle risorse destinate ai rimborsi IVA, e l'incremento di circa 370 milioni degli stanziamenti destinati ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, IRES), disposti nel disegno di legge di bilancio, testimonino della volontà del Governo di proseguire nell'azione di accelerazione dei rimborsi per crediti tributari vantati dai contribuenti nei confronti dell'Erario;
segnalato positivamente come l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria rechi una serie di proroghe di agevolazioni fiscali introdotte in precedenza, molte delle quali vengono opportunamente stabilizzate a regime,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la stabilizzazione in via definitiva di alcune agevolazione tributarie che il disegno di legge provvede a prorogare in via temporanea, in particolare per quanto riguarda i benefici in favore della formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, al fine di dare maggiore certezza agli operatori del settore;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il riconoscimento, in termini effettivi e stabili, della detraibilità degli oneri per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio nazionale, attualmente prevista per i soli anni 2007, 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, al fine di dare un importante segnale ai numerosi connazionali residenti all'estero che attendono il riconoscimento di tale diritto, nonché per assicurare a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza, un eguale trattamento tributario.

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ALLEGATO 7

Tabella n. 2.
Disegno di legge C. 1714.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009.
Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 e connesse parti del disegno di legge C. 1713 (legge finanziaria 2009).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, del disegno di legge C. 1714, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011», e le connesse parti del disegno di legge C. 1713, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009)»;
evidenziati i significativi influssi determinati sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente dal decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l'Unione europea nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dal precedente Governo, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011;
rilevato in particolare come l'intera manovra finanziaria del Governo si caratterizzi, in sintonia con le decisioni assunte nell'ambito del richiamato decreto - legge n. 112 del 2008, per l'assoluto rigore nel perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, attraverso un'incisiva azione di razionalizzazione della spesa che si coniuga comunque con l'esigenza di non ridurre le risorse destinate ai servizi sociali;
segnalato come, in consonanza con l'obiettivo di riduzione della spesa improduttiva, il disegno di legge finanziaria preveda una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, a 7,11 miliardi per il 2010 e a 7,3 miliardi per il 2011, che consente di compensare ampiamente la modesta riduzione di entrate determinata dallo stesso provvedimento;
sottolineata la fondatezza della scelta del Governo di anticipare i contenuti sostanziali della manovra con il predetto decreto-legge n. 112, la quale ha consentito di porre in sicurezza i saldi di finanza pubblica, prevenendo in tal modo le gravissime turbolenze che stanno segnando in questi giorni i mercati finanziari internazionali e l'intera economia mondiale;
rilevato inoltre come le disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 abbiano consentito di impostare su base triennale il processo di programmazione economico-finanziaria, al fine di conferire alle amministrazioni pubbliche maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria competenza;
segnalato come la norma di cui all'articolo 60, comma 3, del predetto decreto-legge n. 112 introduca, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, uno strumento di flessibilità del bilancio ulteriore

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rispetto a quelli già introdotti nel corso della precedente legislatura, contemplando la possibilità di rimodulare, nell'ambito della legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, anche se determinate da disposizioni legislative sostanziali, fatta comunque eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.