CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2008
77.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Con riferimento al testo in oggetto, al fine di meglio illustrare il provvedimento fornendo elementi di approfondimento utili a codesta Commissione, si rappresenta quanto segue.
All'articolo 5, comma 3, per meglio chiarire la portata del riferimento al decreto-legge 120 del 1989, si precisa sin d'ora che il riferimento è da intendersi agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello stesso Decreto legge 1 aprile 1989, n. 120.
Il comma 4 dello stesso articolo, può essere integrato con l'esplicitazione che la disposizione, nel rendere applicabile a tutto il territorio nazionale i finanziamenti agevolati, di cui alla legge 181/1989, sarà limitata agli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri. Al comma 8 dell'articolo 5 può prevedersi un chiarimento circa l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica con riferimento all'articolo 70-ter.
In relazione ai profili relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, si ritiene di poter riformulare il comma 9 dell'articolo 5 con l'indicazione che l'intervento, operante su residui verrà attuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
Va altresì tenuto presente che, nel quadro delle iniziative di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, il comma 12 conta di utilizzare un ammontare di risorse accertate per 785 milioni di euro che sono sufficienti per gli interventi previsti dal comma 10 e per tutti gli altri precedentemente attivati sulla base dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In relazione all'articolo 5-bis si può chiarire che l'intervento del legislatore andrà svolto nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il comma 7 dell'articolo 5-bis, nel regolamentare l'offerta di servizi turistici, va considerato come una disposizione che non crea una minore entrata per gli enti locali in quanto presenta carattere interpretativo ed è finalizzata a far cessare le difficoltà di ordine pubblico relative all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dei Comuni, in assenza di un quadro normativo comunque frammentario.
Con riguardo all'articolo 5-ter si evidenzia che, sotto il profilo del gettito, le disposizioni relative ai consorzi agrari non producono alcuna contrazione delle entrate. I consorzi agrari infatti, ai sensi dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, sono cooperative speciali regolate dalla normativa antecedente alla riforma del diritto societario. Conseguentemente, sotto il profilo tributario, si applica l'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, nella formulazione originaria secondo cui «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che si escluda la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento».
Per le società cooperative «ordinarie», che rispettino il requisito della mutualità prevalente secondo i criteri del nuovo

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Codice Civile, il trattamento tributario ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, consente di detassare soltanto il 70 per cento degli utili destinati a riserve indivisibili.
Pertanto la norma in questione non comporta nuovi oneri, anzi prospetta un risparmio di spesa. Sotto il profilo comunitario le disposizioni appaiono parimenti immuni da alcun profilo di incompatibilità.
Va detto che pregresse procedure comunitarie che hanno investito la disciplina delle cooperative hanno riguardato: regimi agevolativi; assetto dei soci; vigilanza.
Nel caso di specie, come si è detto, il regime tributano previsto appare addirittura più rigoroso di quello vigente. Non è dato pertanto ravvisare alcun regime agevolativo.
Per quanto concerne l'assetto societario, le censure comunitarie avevano investito la possibilità di accogliere soci fittizi con pagamenti di quote simboliche. Nel caso dei consorzi agrari non è consentita alcuna partecipazione di soci fittizi, bensì sono ammessi soci che sono effettivamente tali, anche dal punto di vista dell'entità delle quote sottoscritte.
Infine, per quanto concerne la vigilanza, i consorzi agrari sono soggetti alla vigilanza di un soggetto terzo (Ministero dello sviluppo economico) e quindi sono immuni dalle censure che avevano investito taluni soggetti cooperativi assoggettati alla vigilanza da parte di entità rappresentative degli interessi dei soggetti vigilati.
In relazione all'articolo 15 si può prevedere un passaggio degli schemi dei decreti legislativi relativi alla delega in materia nucleare per la valutazione delle commissioni competenti sotto il profilo finanziario.
Al comma 6 può essere infine previsto che il complesso degli adempimenti avvenga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Analoga precisazione - che chiarisca che l'intervento è effettuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - può essere effettuata con riferimento al comma 1-bis dell'articolo 16.
Con riguardo all'articolo 16-ter, relativo alla istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, si precisa che i costi di funzionamento relativi a personale, risorse strumentali e logistiche sono neutrali dal punto di vista finanziario in quanto integralmente compensate da corrispondenti diminuzioni di spesa relative agli enti ISPRA ed ENEA. In particolare, il personale dell'agenzia manterrà il medesimo trattamento giuridico ed economico goduto presso le amministrazioni di provenienza all'atto del trasferimento.
Per le amministrazioni cedenti le dotazioni organiche e finanziarie saranno corrispondentemente ridotte secondo la normativa contabile vigente.
Per simmetria, la dotazione finanziaria dell'Agenzia sarà corrispondente all'ammontare delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite, con la precisazione che la stessa avrà sede presso l'ISPRA.
Con riferimento alle spese di funzionamento degli organi, tenuto conto che essi diventeranno operativi, verosimilmente, nel secondo semestre dell'anno 2009, la quantificazione dei relativi oneri è pari a 500.000 Euro per il 2009 ed 1.500.000 Euro a decorrere dal 2010.
Per la relativa copertura finanziaria può ipotizzarsi una corrispondente riduzione di uno o più accantonamenti di Tabella A dotati della necessaria disponibilità.
Per la copertura a regime, a partire dall'anno 2010, è altresì ipotizzabile, in aggiunta alle suddette risorse, anche un meccanismo di autofinanziamento, da definirsi con il regolamento di cui al comma 14, basato sulla contribuzione da parte delle imprese operanti nel settore nucleare per i servizi resi dall'Agenzia.
Con riguardo all'articolo 16-sexies si può prevedere un passaggio degli atti relativi all'organizzazione dell'ENES per la valutazione delle commissioni competenti sotto il profilo finanziario.
In relazione all'articolo 22-ter si può chiarire che l'onere derivante dalle disposizioni della norma è pari a 1,5 milioni di Euro per l'anno 2009.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si forniscono di seguito alcuni elementi dimensionali della consistenza finanziaria del bilancio (previsioni triennali 2009-2011):

Dati DLB 20092009 2010 2011
81.540.953.99982.353.044.47982.640.114.295

Stanziamenti 2009 per missione e programma (Dati DLB 2009)

17 Ricerca e innovazione19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali1.205.008
20 Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico515.705.816
20 Tutela della salute1 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana635.310.330
2 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria68.686.463
3 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza87.043.752
4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti sanitari ad uso umano45.068.753
5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario4.620.234
24 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
2 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali1.719.978
9 Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale17.610.211.133
10 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno per le persone in condizione di bisogno2.658.868
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25 Politiche previdenziali2 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati58.800.961.251
26 Politiche per il lavoro1 Regolamentazione e vigilanza del lavoro65.752.987
5 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro159.589.832
6 Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione e al reddito3.065.319.228
27 Immigrazione,
accoglienza e
garanzia dei diritti
1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate1.670.104
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche2 Indirizzo politico22.175.658
3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza393.704.331
33 Fondi da ripartire1 Fondi da assegnare59.550.273