CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2008
77.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (Testo unificato Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni).

PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato dei Doc. XXII n. 1, n. 2 e n. 4, quale risultante dagli emendamenti approvati, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali»;
considerato che il provvedimento in esame trova il suo fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (Nuovo testo C. 1742 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1742 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in via generale, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
osservato che alcune disposizioni sono riconducibili alle materie «tutela del risparmio» e «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerata la disposizione recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che prevede che, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società;
rilevato, altresì, che sempre secondo la medesima norma, negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;
considerato che tale norma non interviene sulla disciplina sostanziale di carattere generale in materia di responsabilità, ma introduce una disciplina speciale che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo determinato e qualificati da un particolare orientamento finalistico;
ritenuto che si tratta di una disciplina che deroga, in considerazione della presenza di preminenti interessi pubblici, al principio generale, identificato dalla giurisprudenza costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui, «regola che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall'articolo 28 della Costituzione, col rinvio alle "leggi penali, civili e amministrative" caso per caso applicabili», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 2004;
osservato che la disposizione non specifica a quali tipologie di responsabilità

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si riferisca la deroga e, in particolare, se essa faccia riferimento anche alla responsabilità penale;
considerato pertanto necessario precisare espressamente che la deroga non si estende alla responsabilità penale;
considerata, inoltre, la giurisprudenza costituzionale sulle fattispecie relative a norme derogatorie in materia di responsabilità, nella quale la Corte ha costantemente affermato che nella struttura della norma derogatoria deve rinvenirsi una specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzi, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che la deroga contenuta nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 non si estende alla responsabilità penale;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da esso prevista.

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ALLEGATO 3

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (Nuovo testo C. 1707 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1707 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono essenzialmente riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che, quanto alle disposizioni recate dagli articoli 1-ter ed 1-quater, rilevano altresì le materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento civile», che rispettivamente le lettere h) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi in entrambe le Camere, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».
1. 9.(ulteriore nuova formulazione) Santelli.