CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2008
76.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 191

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3-bis.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le parole: uno o più decreti legislativi, volti in conformità alla normativa comunitaria, a sono sostituite dalle seguenti: uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti principi e criteri direttivi.
3. 0. 300.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
5. 300.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 15.

Sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:
1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
15.300. (Nuova formulazione).Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 192

ART. 16-bis.

All'articolo 16-bis, comma 15, capoverso 3., all'ultimo periodo, dopo le parole: di concerto inserire le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. 0. 900Il Relatore.
(Approvato)

ART. 17.

All'articolo 17, comma 2, lettera a), dopo le parole: emessa dagli impianti termoelettrici inserire le seguenti: nonché, in via sperimentale, anche per il sequestro dell'anidride carbonica nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine ciclo di coltivazione,.
17. 500Il Relatore.
(Approvato)

ART. 31-bis.

Al comma 3 sostituire le parole da: previo parere fino alla fine del comma con le seguenti: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorso tale termine il Governo può comunque procedere. Successivamente lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro 40 giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può comunque essere emanato.
31. 0. 300.Il Relatore.
(Approvato)