CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 ottobre 2008
75.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 OTTOBRE 2008

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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater-A Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
richiamato il parere espresso lo scorso 2 ottobre da questo Comitato sul testo del disegno di legge in oggetto, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti svoltosi presso la XI Commissione;
rilevato che il suddetto parere conteneva una condizione volta alla soppressione, all'articolo 37, comma 4-ter, della disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi;
considerato che tale condizione si fondava sul presupposto che la norma in questione fosse in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli articoli aggiuntivi 38.0100 e 39-septies.0101.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (nuovo testo C. 1441-ter Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
considerato che il provvedimento in esame contiene disposizioni riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;
considerato, in particolare, che il provvedimento contiene misure di rilevante carattere macroeconomico, volte al sostegno ed al rilancio dell'economia nazionale e che le disposizioni in esso contenute possono essere ricondotte in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che, nel sistema delle competenze legislative disegnato dall'articolo 117 della Costituzione, la materia della «tutela della concorrenza», secondo la giurisprudenza costituzionale, si caratterizza per la natura funzionale, individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata, valendo a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale;
considerato pertanto che, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, la natura «trasversale» della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» fa in modo che essa «si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese»;
tenuto conto del fatto che, in presenza di un intreccio di competenze che non possa risolversi sulla base di un criterio di prevalenza di una materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha posto in luce la necessità di attivare procedimenti destinati ad integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali, all'interno del quale «si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse locali»;
considerate le disposizioni in materia di energia, recate dagli articoli 13-bis, 15, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-sexies, 17, 17-bis, 18, 22-bis del provvedimento in esame;
tenuto conto, in proposito, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha ammesso la legittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio in materia di energia, applicando il principio dell'attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;
valutato, in particolare, l'articolo 7, che nel prevedere i princìpi ed i criteri

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direttivi della delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, alla lettera b) del comma 1 dispone il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, senza prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 7, al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.
1. 65.Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere le seguenti:
0a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore a tale quoziente.
5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

Conseguentemente, al medesimo com- ma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) il nono e il decimo comma dell'articolo 12 sono abrogati;
sostituire la lettera n), con le seguenti:
n) all'alinea del secondo comma dell'articolo 35, le parole: «circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2»;
n-bis) la tabella A è abrogata.
1. 1.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

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Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Non sono eleggibili alla carica di componente del Parlamento europeo:
a) i componenti del governo;
b) i presidenti di giunta regionale;
c) i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;
d) i presidenti di provincia».
2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento Europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.
5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
1. 12.Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
1. 2.Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera n).
1. 3.Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 4.Giovanelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 66.Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il secondo comma e il terzo comma dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:
«La presentazione delle liste dei candidati deve essere accompagnata dal deposito, a titolo di cauzione infruttifera, di una somma pari a euro 10 mila per ogni candidato. Tale somma verrà restituita alle liste che avranno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nella circoscrizione».

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Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «nessuna sottoscrizione è richiesta» con le seguenti: «nessun deposito è richiesto».
1. 5.Stracquadanio.

Sostituire la lettera a), con la seguente:
a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 4 milioni di abitanti, da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 4 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 20.000 e da non più di 24.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;

Conseguentemente, sostituire la Tabella A di cui all'allegato n. 1, con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizioni elettorali Capoluogo della circoscrizione  
I Piemonte-Valle d'AostaTorino  
II LombardiaMilano  
III Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia GiuliaTrieste  
IV VenetoVenezia  
V LiguriaGenova  
VI Emilia-RomagnaBologna  
VII ToscanaFirenze  
VIII Umbria-MarcheAncona  
IX LazioRoma  
X Abruzzo-MoliseL'Aquila  
XI CampaniaNapoli  
XII PugliaBari  
XIII Basilicata-CalabriaReggio Calabria  
XIV SiciliaPalermo  
XV SardegnaCagliari».

1. 6.Bianconi.

Sostituire la lettera a), con la seguente:
a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettotali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti, da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno

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15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti e fino a 8 milioni di abitanti; da almeno 20.000 e da non più di 24.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;
1. 7.Santelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 35.000 e non più di 40.000 elettori.
1. 67. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 34.000 e non più di 39.000 elettori.
1. 68. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 33.500 e non più di 38.500 elettori.
1. 69. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 33.000 e non più di 38.000 elettori.
1. 70. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 32.500 e non più di 37.500 elettori.
1. 71. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 32.000 e non più di 37.000 elettori.
1. 72. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 31.500 e non più di 36.500 elettori.
1. 73. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 31.000 e non più di 36.000 elettori.
1. 74. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 30.500 e non più di 35.500 elettori.
1. 75. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.
1. 76. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 29.500 e non più di 34.500 elettori.
1. 77. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 29.000 e non più di 34.000 elettori.
1. 78. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 21

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 28.500 e non più di 33.500 elettori.
1. 79. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 28.000 e non più di 33.000 elettori.
1. 80. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 27.500 e non più di 32.500 elettori.
1. 81. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 27.000 e non più di 32.000 elettori.
1. 82. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 26.500 e non più di 31.500 elettori.
1. 83. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 26.000 e non più di 31.000 elettori.
1. 84. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 25.500 e non più di 30.500 elettori.
1. 85. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 25.000 e non più di 30.000 elettori.
1. 86. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 24.500 e non più di 29.500 elettori.
1. 87. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 24.000 e non più di 29.000 elettori.
1. 88. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 23.500 e non più di 28.500 elettori.
1. 89. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 23.000 e non più di 28.000 elettori.
1. 90. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 22.500 e non più di 27.500 elettori.
1. 91. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 22.000 e non più di 27.000 elettori.
1. 92. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 22

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 21.500 e non più di 26.500 elettori.
1. 93. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 21.000 e non più di 26.000 elettori.
1. 94. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.500 e non più di 25.500 elettori.
1. 95. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.000 e non più di 25.000 elettori.
* 1. 8. Giovanelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.000 e non più di 25.000 elettori.
* 1. 96. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 19.500 e non più di 24.500 elettori.
1. 97. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 19.000 e non più di 24.000 elettori.
1. 98. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 18.500 e non più di 23.500 elettori.
1. 99. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 18.000 e non più di 23.000 elettori.
1. 100. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 17.500 e non più di 22.500 elettori.
1. 101. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 17.000 e non più di 22.000 elettori.
1. 102. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 16.500 e non più di 21.500 elettori.
1. 103. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 16.000 e non più di 21.000 elettori.
1. 104. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 15.500 e non più di 20.500 elettori.
1. 105. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 23

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 15.000 e non più di 20.000 elettori.
1. 106. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 14.500 e non più di 19.500 elettori.
1. 107. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 14.000 e non più di 19.000 elettori.
1. 108. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 13.500 e non più di 18.500 elettori.
1. 109. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 13.000 e non più di 18.000 elettori.
1. 110. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 12.500 e non più di 17.500 elettori.
1. 111. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 12.000 e non più di 17.000 elettori.
1. 112. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 11.500 e non più di 16.500 elettori.
1. 113. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 11.000 e non più di 16.000 elettori.
1. 114. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 10.500 e non più di 15.500 elettori.
1. 115. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo».
1. 9. Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, o gruppi politici costituiti in gruppo

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parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere».
1. 11. Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la lettera:
«a-bis) all'articolo 12 i commi 4 e 5 sono abrogati.
1. 10. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 116. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al sessanta per cento del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima».
1. 13. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al sessanta per cento del totale. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima.
1. 14. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. A pena di inammissibilità, nella successione delle candidature delle liste di circoscrizione nessun genere può essere presente consecutivamente.
1. 15. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. A pena di inammissibilità, nella successione delle candidature delle liste di circoscrizione nessun genere può essere presente consecutivamente, ad eccezione dei primi due candidati della lista.
1. 16. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire la parola: Ciascuna con la seguente: Ogni.
1. 117. Volontè, Mannino, Tassone.

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Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: i generi con le seguenti: i sessi.
1. 118. Volontè, Mannino, Tassone.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: successione con la seguente: sequenza.
1. 119. Volontè, Mannino, Tassone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: nessun genere può essere presente consecutivamente oltre il secondo con le seguenti: deve essere garantita l'alternanza di candidati di sesso diverso.
1. 120. Volontè, Mannino, Tassone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo:

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
Art. 56. - (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membra del Parlamento europeo). - 1. Per il movimento ed il partito politico che non abbia rispettato l'alternanza dei generi secondo la successione delle candidature prevista dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura del 30 per cento della somma ad esso spettante. Per ciascuna circoscrizione, oltre la prima, in cui non è rispettata l'alternanza dei generi, la riduzione è cumulativamente aumentata dell'1,5 per cento della somma spettante. Ai fini del rimborso per le spese elettorali l'obbligo della compresenza dei generi si applica anche alle liste delle circoscrizioni in cui sono assegnati due seggi.
2. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 1 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i generi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascuno ditali partiti o gruppi politici organizzati.
3. Le somme non assegnate ai sensi del comma 2 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso.
1. 17. Bernini Bovicelli, Bertolini Sbai, Calabria, De Girolamo, Santelli, Stasi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis). Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun candidato può essere compreso in più di due liste circoscrizionali».
1. 18. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis). Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun candidato può essere compreso in più di una liste circoscrizionali».
1. 19. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis). Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun

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candidato può essere compreso in più di tre liste circoscrizionali».
1. 20. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 137. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione e comunque non inferiore a tre».
1. 21. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «ogni circoscrizione ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre».
1. 22. Gozi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: non minore di tre e non maggiore con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore.
1. 121. Volontè, Mannino, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo l'ottavo comma dell'articolo 12, è inserito il seguente:
«partiti o gruppi politici, che si siano presentati con il proprio contrassegno alle ultime elezioni politiche e abbiano ottenuto rappresentanza parlamentare, possono, all'atto del deposito del proprio contrassegno, dichiarare il collegamento tra di loro. In tal caso, ai soli fini del conseguimento sul piano nazionale di almeno il 5 per Cento dei voti validi espressi, i voti delle liste riferite ai contrassegni collegati vengono sommati, purché in ogni singola circoscrizione sia presente esclusivamente uno dei contrassegni collegati».

Conseguentemente, alla lettera h), comma 1-bis, dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: o, nei casi previsti dal comma 8-bis dell'articolo 12, le liste collegate.
1. 23. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis): Al comma nono dell'articolo 12 sostituire le parole: presente in tutte le circoscrizioni con le seguenti: presente in almeno tre circoscrizioni.
1. 24. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).
1. 139. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone,
Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente al medesimo comma 1, sopprimere le lettere f), g), e 1).
1. 25. Zeller, Brugger, Nicco.

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 138. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, fino ad un massimo di due preferenze, a condizione che la seconda sia riferita a un candidato di genere diverso dal primo; nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiori a due, oppure esprima preferenze rivolte a due candidati dei medesimo genere, oppure per due candidati non presenti nella medesima lista votata, le preferenze espresse sono considerate nulle».
1. 26. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillota, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo Pollastrini, Castagnetti..

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere e) e f).
1. 27. Gozi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, una sola preferenza».
1. 28. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillota, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo Pollastrini, Castagnetti..

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«14. L'elettore può esprimere fino ad una massimo di due preferenze nelle circoscrizioni con più di tre candidati e una sola preferenza nelle circoscrizioni con un numero di candidati uguale o inferiore a tre».
1. 29. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, una sola preferenza».

Conseguentemente, al comma 1, le lettere f), g) ed l) sopprimerle.
1. 30. Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 140. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera e) alinea, sostituire le parole: il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente, con le seguenti: dopo il primo comma dell'articolo 15 è aggiunto il seguente.
1. 31. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo le parole: i contrassegni aggiungere le seguenti: di lista.
1. 122. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

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Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,1.
1. 123. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,2.
1. 124. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
1. 141. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,95.
1. 142. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,9.
1. 143. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,85.
1. 144. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,8.
1. 145. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,75.
1. 146. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,7.
1. 147. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,65.
1. 148. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,6.
1. 149. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,55.
1. 150. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,5.
1. 151. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,45.
1. 152. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,4.
1. 153. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,35.
1. 154. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,3.
1. 136. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,25.
1. 155. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,2.
1. 135. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,15.
1. 156. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,1.
1. 134. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

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Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,05.
1. 157. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
1. 158. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,95.
1. 159. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,9.
1. 137. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,85.
1. 160. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,8.
1. 130. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,75.
1. 161. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,7.
1. 129. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,65.
1. 162. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,6.
1. 128. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,55.
1. 163. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,5.
1. 127. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,45.
1. 164. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,4.
1. 126. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,35.
1. 165. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,3.
1. 125. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,25.
1. 170. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,15.
1. 171. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

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Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di sotto di ogni contrassegno, in un riquadro contenente tante righe quanti sono i seggi disponibili nella circoscrizione, sono indicati, riga per riga, dall'alto verso il basso, il nome e il cognome dei candidati della relativa lista circoscrizionale secondo l'ordine di presentazione.
1. 32. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 33. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*1. 172. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**1. 34. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**1. 173. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) Il numero 4) del primo comma dell'articolo 20, è sostituito dal seguente:
«4) determina la graduatoria dei candidati che hanno ottenuto un numero di voti di preferenza non inferiore all'8 per cento dei voti validamente espressi a livello circoscrizionale in favore della lista di appartenenza. Se nessun candidato ottiene il suddetto risultato o il numero di candidati che superano tale soglia risulta inferiore al numero di seggi complessivamente spettanti alla lista, la graduatoria per l'assegnazione dei seggi rimanenti segue l'ordine di presentazione della lista».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera l).
1. 35. Gozi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 36. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h)
dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:
1-bis) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.
1. 37. Gozi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:
1-bis, individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi o che hanno conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi.
1. 38. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

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Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.
1. 174. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,1 per cento.
1. 175. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,2 per cento.
1. 176. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,3 per cento.
1. 177. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,4 per cento.
1. 178. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.
1. 179. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,6 per cento.
1. 180. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,7 per cento.
1. 181. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,8 per cento.
1. 182. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,9 per cento.
1. 183. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,15 per cento.
1. 184. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.
1. 185. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,35 per cento.
1. 186. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,45 per cento.
1. 187. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,55 per cento.
1. 188. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,65 per cento.
1. 189. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 32

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,75 per cento.
1. 190. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,85 per cento.
1. 191. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,95 per cento.
1. 192. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 193. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,1 per cento.
1. 194. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,2 per cento.
1. 195. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,3 per cento.
1. 196. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,4 per cento.
1. 197. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.
1. 198. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,6 per cento.
1. 199. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,7 per cento.
1. 200. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,8 per cento.
1. 201. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,9 per cento.
1. 202. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,15 per cento.
1. 203. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.
1. 204. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,35 per cento.
1. 205. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

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Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,45 per cento.
1. 206. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,55 per cento.
1. 207. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,65 per cento.
1. 208. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,75 per cento.
1. 209. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,85 per cento.
1. 210. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,95 per cento.
1. 211. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 39Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Castagnetti.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 5 per cento «con le seguenti: 3 per cento.
*1. 40. Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: tre per cento.
*1. 41. Zeller, Brugger.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
*1. 212. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,1 per cento.
1. 213. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,2 per cento.
1. 214. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,3 per cento.
1. 215. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,4 per cento.
1. 216. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento.
1. 217. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 34

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,6 per cento.
1. 218. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,7 per cento.
1. 219. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,8 per cento.
1. 220. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,9 per cento.
1. 221. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,15 per cento.
1. 222. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,25 per cento.
1. 223. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,35 per cento.
1. 224. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,45 per cento.
1. 225. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,55 per cento.
1. 226. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,65 per cento.
1. 227. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,75 per cento.
1. 228. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,85 per cento.
1. 229. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,95 per cento.
1. 230.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 42.Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 43.Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Castagnetti.

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Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: quattro per cento.
*1. 44.Zeller, Brugger.

Al comma 1, alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
*1. 231.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,1 per cento.
1. 232.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,2 per cento.
1. 233.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,3 per cento.
1. 234.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,4 per cento.
1. 235.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.
1. 236.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,6 per cento.
1. 237.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,7 per cento.
1. 238.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,8 per cento.
1. 239.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,9 per cento.
1. 240.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,15 per cento.
1. 241.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,25 per cento.
1. 242.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,35 per cento.
1. 243.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,45 per cento.
1. 244.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,55 per cento.
1. 245.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

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Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,65 per cento.
1. 246.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,75 per cento.
1. 247.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,85 per cento.
1. 248.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,95 per cento.
1. 249.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), aggiungere infine le parole:, salvo quanto disposto dall'articolo 12 comma 9.
1. 45.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 1-bis, aggiungere infine le parole:, salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22 per la lista di minoranza linguistica.
1. 46.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Tale disposizione non si applica per le liste di minoranza linguistica collegate, di cui all'articolo 12, comma 9.
1. 47.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*1. 48.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*1. 250.Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) al numero 2) del primo comma dell'articolo 21, primo periodo, sostituire le parole: «procede al riparto dei seggi tra le liste» con le seguenti: «tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi».
1. 251.Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera i), sostituire l'alinea con il seguente: il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso numero 2).
1. 49.Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per

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tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;».
* 1. 50.Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascuro la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità diresti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;».
* 1. 51.Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire, ove ricorre, la parola: ciascuna con la seguente: ogni.
1. 252.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
L'Ufficio elettorale nazionale, prima di procedere alla ripartizione dei seggi fra le liste ammesse, assegna un seggio alla lista di minoranza linguistica che ha ottenuto almeno 100.000 voti in sede nazionale.

Conseguentemente al secondo periodo del medesimo punto 2) sostituire le parole: A tal fine divide con le seguenti: Divide quindi.
1. 52.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: da assegnare con le seguenti: da attribuire.
1. 253.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: a concorrenza del numero di con le seguenti: a raggiungere il numero di.
1. 254.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire la parola: sceglie con la seguente: individua.
1. 255.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), terzo periodo, sostituire la parola: compresi con la seguente: inclusi.
1. 256.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: è attribuito con le seguenti: è assegnato.
1. 257.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

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Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire la parola: ottenuto con la seguente: conseguito.
1. 258.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: e, a parità di quest'ultima, per sorteggio con le seguenti:. In caso di cifre elettorali pari si procede al sorteggio.
1. 259.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole: Ciascuna lista, o gruppo di liste, ottiene con le seguenti: Ad ogni lista, o gruppo di liste, sono assegnati.
1. 260.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: procede con la seguente: seguita.
1. 261.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: quindi con la seguente: successivamente.
1. 262.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: distribuzione con la seguente: ripartizione.
1. 263.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.
1. 264.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), secondo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: individua.
1. 265.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), secondo periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.
1. 266.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), terzo periodo, sostituire la parola: effettuare con la seguente: eseguire.
1. 267.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), terzo periodo, sostituire la parola: tale con la seguente: detta.
1. 268.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), quinto periodo sostituire la parola: rappresenta con la seguente: delinea.
1. 269. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), settimo periodo, sostituire le parole: uno per circoscrizione con le seguenti: ognuno per circoscrizione.
1. 270. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), settimo periodo, sostituire la parola: secondo con la seguente: seguendo.
1. 271. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: residui con la seguente: rimasti.
1. 272. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

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Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: seguendo con la seguente: secondo.
1. 273. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.
1. 274. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: sino con la seguente: fino.
1. 275. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), nono periodo, sostituire la parola: fine con la seguente: scopo.
1. 276. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), decimo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: attribuzione.
1. 277. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), decimo periodo, sostituire le parole: in base con la seguente: secondo.
1. 278. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), undicesimo periodo, sostituire le parole: Al termine con le seguenti: Alla fine.
1. 279. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), undicesimo periodo, sostituire le parole: i maggiori con le seguenti: i più alti.
1. 280. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire la parola: medesima con la seguente: stessa.
1. 281. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire le parole: uno per circoscrizione con le seguenti: ciascuno per circoscrizione.
1. 282. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire la parola: seguendo con la seguente: secondo.
1. 283. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire le parole: a partire con le seguenti: ad iniziare.
1. 284. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 53. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 54. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 285. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
1. 286. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Pag. 40

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: costituito con la seguente: organizzato.
1. 287. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: indicate con la seguente: segnalate.
1. 288. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: attribuzione.
1. 289. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: compongono con la seguente: costituiscono.
1. 290. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: riparto con la seguente: distribuzione.
1. 291. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.
1. 292. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: attribuire con la seguente: assegnare.
1. 293. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: distribuzione.
1. 294. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: trascura con la seguente: ignora.
1. 295. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: l'eventuale con le seguenti: la probabile.
1. 296. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: Attribuisce con la seguente: Assegna.
1. 297. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: ad ogni con le seguenti: a ciascuna.
1. 298. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: dell'assegnazione con le seguenti: della ripartizione.
1. 299. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: risulti con la seguente: sia.
1. 300. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.
1. 301. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: rimangono con la seguente: restano.
1. 302. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 41

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: attribuire con la seguente: assegnare.
1. 303. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: ripartiti.
1. 304. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, sostituire la parola: tali con la seguente: dette.
1. 305. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), ultimo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.
1. 306. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso terzo comma dell'articolo 22, dopo le parole: siano stati assegnati sopprimere le parole: nella circoscrizione.
1. 55. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera m), capoverso terzo comma dell'articolo 22, sostituire le parole: almeno due seggi con le seguenti: almeno un seggio.
1. 56. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera m), capoverso terzo comma, sostituire le parole: 50.000, con le seguenti: 25.000.
1. 57. Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
1. 307. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia GiuliaNordMilano 
2 Emilia Romagna, Marche Toscana, Umbria Lazio, Abruzzo, MoliseCentroRoma 
3 Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Calabria Sicilia Sardegna Sud-IsoleNapoli».

1. 308. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 42

Sostituire, la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia Liguria Nord ovestTorino 
2 Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Nord estVenezia 
3 Toscana, Umbria Lazio, Abruzzo, Molise, Marche CentroRoma 
4 Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna,Sicilia Sud-IsoleNapoli».

1. 309. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia GiuliaNordMilano 
2 Emilia Romagna, Marche Toscana, Umbria Lazio, CentroRoma 
3 Abruzzo, Molise, Campania Puglia, Basilicata, Calabria SudNapoli 
4 Sicilia SiciliaPalermo 
5 Sardegna SardegnaCagliari».

1. 310. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 43

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Nord ovestMilano 
2 Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna Veneto Trentino AA e Friuli V.G. e Emilia RomagnaVenezia 
3 Toscana, Marche Umbria e Lazio CentroRoma 
4 Abruzzo, Molise e Campania Abruzzo, Molise e CampaniaNapoli 
5 Puglia, Basilicata e Calabria Puglia Basilicata e CalabriaBari 
6 Sicilia e Sardegna IsolePalermo».

1. 311. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo l, comma 1, lettera n), con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Nord ovestTorino 
2 Lombardia LombardiaMilano 
3 Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia Nord est Venezia 
4 Emilia-Romagna, Marche Toscana, Umbria Centro-SudRoma 
5 Lazio, Abruzzo, Molise e Campania Centro-sud Roma 
6 Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia Sardegna Sud-Isole Bari».

1. 312. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 44

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la dalla seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Nord ovestMilano 
2 Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna Veneto Trentino AA e Friuli V.G. e Emilia RomagnaVenezia 
3 Toscana, Marche Umbria e Lazio CentroRoma 
4 Abruzzo, Molise e Campania Abruzzo, Molise e Campania Napoli 
5 Puglia, Basilicata e Calabria Puglia, basilicata e Calabria Roma 
6 Sicilia SiciliaPalermo 
7 Sardegna SardegnaCagliari».

1. 313. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 Lombardia,
Trentino-Alto Adige
Lombardia,
Trentino-Alto Adige
Milano 
3 Veneto,
Friuli Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, Umbria,
Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
6 Campania, Puglia
Basilicata, Calabria
SudNapoli 
7 Sicilia, SardegnaIsolePalermo».

1. 314.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 45

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 Lombardia,
Trentino-Alto Adige
Lombardia,
Trentino-Alto Adige
Milano 
3 Veneto,
Friuli Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, Umbria,
Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
6 Campania, Puglia
Basilicata, Calabria
SudNapoli 
7 SiciliaSiciliaPalermo 
8 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 315.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardia Milano 
3 Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, UmbriaToscana
e Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo, MoliseCentroRoma 
7 Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria
SudNapoli 
8 Sardegna, SiciliaIsolePalermo».

1. 316.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 46

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardia Milano 
3 Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna, MarcheEmilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, Umbria,
Lazio
Centro Roma 
6 Abruzzo, Molise
Campania
Centro-SudNapoli 
7 Puglia, Basilicata
Calabria
SudBari 
8 Sardegna, SiciliaIsolePalermo».

1. 317.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardia Milano 
3 Trentino-Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, Umbria,
Lazio
Toscana, Lazio e
Umbria
Roma 
6 Abruzzo, Molise
Campania
Centro-SudNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
SudBari 
9 Sardegna, SiciliaIsolePalermo».

1. 318.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 47

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardia Milano 
3 Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia
Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna, MarcheEmilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, UmbriaToscana
e Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
SudBari 
9 Sardegna, SiciliaIsolePalermo».

1. 319.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria,
Lombardia
Nord ovestMilano 
2 Veneto, Trentino-Alto
Adige e Friuli Venezia
Giulia
Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia
Venezia 
3 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna e ToscanaBologna 
4 Marche, Umbria e
Lazio
Marche
e Umbria
e Lazio
Roma 
5 Abruzzo, Molise
e Campania
Abruzzo, Molise
e Campania
Napoli 
6 Puglia PugliaBari
Pag. 48
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
7 Basilicata, CalabriaBasilicata
e Calabria
Catanzaro 
8 SiciliaSiciliaPalermo 
9 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 320.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria,
Lombardia
Nord ovestMilano 
2 Veneto, Trentino-Alto
Adige e Friuli Venezia
Giulia
Veneto,
Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia
Venezia 
3 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna e ToscanaBologna 
4 Marche, Umbria e
Lazio
Marche
e Umbria
e Lazio
Roma 
5 Abruzzo, Molise
e Campania
Abruzzo, Molise
e Campania
Napoli 
6 Puglia PugliaBari 
7 Basilicata, CalabriaBasilicata
e Calabria
Catanzaro 
8 SiciliaSiciliaPalermo 
9 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 321.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria,
Lombardia
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardia Milano
Pag. 49
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
3 Veneto, Trentino-Alto
Adige e Friuli Venezia
Giulia
Nord est Venezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche, Toscana
Emilia-Romagna
Marche
e Toscana
Bologna 
5 Lazio, Umbria,
Abruzzo e Molise
Centro Roma 
6 Campania, Calabria
e Basilicata
Campania,
Calabria
e Basilicata
Napoli 
7 Puglia PugliaBari 
8 SiciliaSiciliaPalermo 
9 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 322.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta
Piemonte
e Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia, Liguria
Friuli Venezia Giulia
Lombardia,
Friuli Venezia
Giulia, Liguria
Milano 
3 Veneto, Trentino-Alto
Adige
Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Emilia-Romagna,
Toscana, Marche
EmiliaRomagna,
Toscana, Marche
Bologna 
5 Lazio, Abruzzo,
Umbria
Lazio, Abruzzo,
Umbria
Roma 
6 Campania, MoliseCampania,
Molise
Napoli 
7 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
8 SiciliaSiciliaPalermo 
9 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 323.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 50

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte,
e Valle d'Aosta,
Liguria
Torino 
2 Lombardia,
Friuli Venezia Giulia
Lombardia,
Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto, Trentino-A.AVeneto,
Trentino-A.A
Venezia 
4 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna
Toscana
Bologna 
5 Marche, Umbria,
Abruzzo
Marche, Umbria,
Abruzzo
Ancona 
6 Lazio, Molise,
Campania
Lazio, Molise,
Campania
Napoli 
7 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
8 SiciliaSiciliaPalermo 
9 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 324.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera n) sostituire la Tabella A con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Denominazione (Regioni/Province)Capoluogo  
1 Torino e Aosta (provincia di Torino e provincia di Aosta)Torino 
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)Novara 
3 Lombardia 1 (Provincia di Milano)Milano 
4 Lomabardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia 
Pag. 51
Circoscrizione Denominazione (Regioni/Province)Capoluogo  
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)Mantova 
6 Trentino-Alto AdigeTrento 
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)Verona 
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)Venezia 
9 Friuli-Venezia GiuliaTrieste 
10 Liguria Genova 
11 Emilia-Romagna Bologna 
12 Toscana Firenze 
13 Umbria Perugia 
14 Marche Ancona 
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma 
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone 
17 Abruzzi L'Aquila 
18 Molise Campobasso 
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli 
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento 
21 Puglia Bari 
22 Basillicata Potenza 
23 Calabria Catanzaro 
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo 
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania 
26 SardegnaCagliari».

1. 60. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Pag. 52

Al comma 1, lettera n) sostituire la Tabella A con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Denominazione (Regioni/Province)Capoluogo  
1 Piemonte-Valle d'Aosta Torino 
2 Lombardia Milano 
3 Friuli Venezia GiuliaTrieste 
4 Trentino-Alto Adige Trento 
5 Veneto Venezia 
6 LiguriaGenova 
7 Emilia-Romagna Bologna 
8 Toscana Firenze 
9 UmbriaPerugia 
10 Marche Ancona 
11 Lazio Roma 
12 Abruzzo-Molise L'Aquila 
13 Campania Napoli 
14 Puglia Bari 
15 Basilicata-Calabria Catanzaro 
16 Sicilia Palermo 
17 SardegnaCagliari».

1. 61.Gozi.

Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte e
Valle d'Aosta
Piemonte e Valle
d'Aosta
Torino 
2 LiguriaLiguriaGenova 
3 Milano, Monza, Varese, PaviaLombardia 1Milano 
4 Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova Lombardia 2Brescia 
5 Trentino-Alto Adige
e Veneto
Trentino-Alto Adige e VenetoVenezia  
Pag. 53
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
6 Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia
Giulia
Trieste 
7 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Bologna 
8 Toscana Toscana Firenze 
9 Umbria e MarcheUmbria e
Marche
Perugia 
10 LazioLazioRoma 
11 Abruzzo e MoliseAbruzzo e
Molise
L'Aquila 
12 CampaniaCampaniaNapoli 
13 Puglia PugliaBari 
14 Basilicata e CalabriaBasilicata e
Calabria
Catanzaro 
15 SiciliaSiciliaPalermo 
16 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 59. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Sostituire la Tabella A, dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte e
Valle d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 VenetoVenetoVenezia 
4 Trentino-Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia
Udine 
5 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Bologna 
6 Toscana Toscana Firenze 
7 Marche e UmbriaMarche e
Umbria
Perugia 
8 LazioCentroRoma 
9 Abruzzo e MoliseAbruzzo e
Molise
L'Aquila 
10 CampaniaCampaniaNapoli
Pag. 54
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
11 Puglia PugliaBari 
12 Basilicata e CalabriaBasilicata e
Calabria
Catanzaro 
14 SiciliaSiciliaPalermo 
15 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 325. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte e
Valle d'Aosta, Liguria
Piemonte e
Valle d'Aosta, Liguria
Torino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Friuli Venezia
Giulia Trentino
Alto Adige
Udine 
4 VenetoVenetoVenezia 
5 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Bologna 
6 Toscana Toscana Firenze 
7 Marche, Umbria
e Abruzzo
Marche, Umbria
e Abruzzo
Ancona 
8 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
9 CampaniaCampaniaNapoli 
10 Basilicata e CalabriaBasilicata e
Calabria
Napoli 
11 PugliaPugliaBari 
12 SiciliaSiciliaPalermo 
13 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 327. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta e Liguria
Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria
Torino 
2 LombardiaLombardiaMilano
Pag. 55
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
3 Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Friuli Venezia
Giulia Trentino
Alto Adige
Udine 
4 VenetoVenetoVenezia 
5 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Bologna 
6 Toscana Toscana Firenze 
7 Marche, Umbria
e Abruzzo
Marche, Umbria
e Abruzzo
Ancona 
8 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
9 CampaniaCampaniaNapoli 
10 Basilicata e CalabriaBasilicata e
Calabria
Napoli 
11 PugliaPugliaBari 
12 Sicilia e SardegnaSicilia e SardegnaPalermo».

1. 328. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta e Liguria
Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria
Torino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Friuli Venezia
Giulia Trentino
Alto Adige
Udine 
4 VenetoVenetoVenezia 
5 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Bologna 
6 Toscana Toscana Firenze 
7 Marche, Umbria
e Abruzzo
Marche, Umbria
e Abruzzo
Ancona 
8 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
9 Basilicata, CalabriaBasilicata, CalabriaCatanzaro 
10 Campania, PugliaCampania
Puglia
Napoli
Pag. 56
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
11 SiciliaSiciliaPalermo 
12 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 329. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta e Liguria
Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria
Torino 
2 Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Milano 
3 Veneto,
Trentino-Alto Adige
Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Bologna 
5 Toscana Toscana Firenze 
6 Marche, Umbria
e Abruzzo
Marche, Umbria
e Abruzzo
Ancona 
7 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
8 CampaniaCampania Napoli 
9 Basilicata, CalabriaBasilicata, CalabriaCatanzaro 
10 PugliaPugliaBari 
11 SiciliaSiciliaPalermo 
12 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 330. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta e Liguria
Nord Ovest Torino 
2 Milano, Monza, Varese, PaviaLombardia 1Milano
Pag. 57
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
3 Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, MantovaLombardia 2Brescia 
4 Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia
Nord Est Venezia 
5 Emilia-Romagna
Marche
Emilia-Romagna
e Marche
Bologna 
6 Toscana e Umbria Toscana e Umbria Firenze 
7 Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
8 CampaniaCampaniaNapoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
SudBari 
10 SiciliaSiciliaPalermo 
11 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 58. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta
Pi-Va Torino 
2 Lombardia-LiguriaLo-LiMilano 
3 Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna, MarcheEm-Ma Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Basilicata, CalabriaCalabria e
Basilicata
Catanzaro 
Pag. 58
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
9 PugliaPugliaBari 
10 SiciliaSiciliaPalermo 
11 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 326.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, LiguriaTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto AdigeFriuli Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige
Udine 
4 VenetoVenetoVenezia 
5 Emilia-Romagna Emilia Romagna Bologna 
6 Toscana, UmbriaToscana UmbriaFirenze 
7 Marche, Abruzzo,Marche, AbruzzoAncona 
8 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
9 CampaniaCampaniaNapoli 
10 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
11 Sicilia, SardegnaSicilia, SardegnaPalermo».

1. 331.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
Pag. 59
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
3 Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna, MarcheEmilia-Romagna e Marche Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, AbruzzoCentroRoma 
7 Campania, MoliseCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
SudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 62.Santelli.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, LiguraiaTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto AdigeFriuli Venezia
Giulia TrentinoAlto Adige
Udine 
4 VenetoVenetoVenezia 
5 Emilia-Romagna Emilia-Romagna Bologna 
6 ToscanaToscana Firenze 
7 Marche, Umbria,
Abruzzo
Marche, Umbria, AbruzzoAncona 
8 LazioLazioRoma 
9 Campania, MoliseCampania,
Molise
Napoli 
10 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
11 Sicilia, SardegnaSicilia, SardegnaPalermo».

1. 332.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 60

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, LiguraiaTorino 
2 LombardiaLombardia Milano 
3 Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto AdigeFriuli Venezia
Giulia TrentinoAlto Adige
Udine 
4 VenetoVenetoVenezia 
5 Emilia-Romagna Emilia-Romagna Bologna 
6 ToscanaToscana Firenze 
7 Marche, Umbria,
Abruzzo
Marche, Umbria, AbruzzoAncona 
8 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
9 CampaniaCampaniaNapoli 
10 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
11 Sicilia, SardegnaSicilia, SardegnaPalermo».

1. 333.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, LiguriaTorino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia
Lombardia Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto, Trentino-Alto Adige Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
Pag. 61
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
4 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna Toscana Bologna 
5 Marche, Umbria,
Abruzzo
Marche, Umbria, AbruzzoAncona 
6 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Basilicata, CalabriaBasilicata,
Calabria
Catanzaro 
9 PugliaPugliaBari 
10 SiciliaSiciliaPalermo 
11 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 334.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovest Torino 
2 LombardiaLombardia Milano 
3 Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
e Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana, Umbria Firenze 
6 Lazio, Abruzzo
e Molise
CentroRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, BasilicataPuglia, BasilicataBari 
9 CalabriaCalabriaCatanzaro 
10 SiciliaSiciliaPalermo 
11 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 335.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 62

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria Torino 
2 Lombardia, VenetoLombardia Friuli Venezia Giulia Milano 
3 Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna
Toscana
Bologna 
5 Marche, Umbria,
Abruzzo
Marche, Umbria, Abruzzo Ancona 
6 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
7 Campania, BasilicataCampania
Basilicata
Napoli 
8 Puglia, CalabriaPuglia, CalabriaBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 336.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria Torino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia
Lombardia Friuli Venezia Giulia Milano 
3 Veneto, Trentino-Alto Adige Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Emilia-Romagna Emilia-Romagna Bologna 
Pag. 63
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
5 Toscana, Marche,
Umbria, Abruzzo
Toscana,
Marche, Umbria, Abruzzo
Firenze 
6 LazioLazioRoma 
7 Campania, MoliseCampania
Molise
Napoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 337.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria Torino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia
Lombardia Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto,
Trentino-Alto Adige
Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna
Toscana
Bologna 
5 Marche, Umbria,
Abruzzo
Marche, Umbria, Abruzzo Ancona 
6 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
7 Campania, Basilicata
Calabria
Campania
Basilicata
Calabria
Napoli 
8 PugliaPugliaBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 338.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 64

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria Torino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia
Lombardia Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto,
Trentino-Alto Adige
Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna
Toscana
Bologna 
5 Marche, Umbria,
Abruzzo
Marche, Umbria, Abruzzo Ancona 
6 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 339.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta
Piemonte
e Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia, Liguria,
Trentino-Alto Adige
Lombardia, Trentino-Alto Adige LiguriaMilano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Venezia 
Pag. 65
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
4 Emilia-Romagna,
Toscana
Emilia-Romagna
Toscana
Bologna 
5 Marche, UmbriaMarche, Umbria Ancona 
6 Lazio, Molise,
Abruzzo
Lazio, Molise,
Abruzzo
Roma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia, Basilicata CalabriaBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 340.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta
Piemonte
e Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia
Lombardia, Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto, TrentinoAlto Adige Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Liguria
Emilia-Romagna
Liguria,
Emilia-Romagna
Bologna 
5 Marche, ToscanaMarche, Toscana Ancona 
6 Lazio, UmbriaLazio, UmbriaRoma 
7 Campania, Molise
Abruzzo
Campania,
Molise, Abruzzo
Napoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia, Basilicata CalabriaBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 341.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 66

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta
Piemonte
e Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia
Lombardia, Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto, TrentinoAlto Adige Veneto,
Trentino-Alto Adige
Venezia 
4 Liguria,
Emilia-Romagna,
Marche
Liguria, EmiliaRomagna,
Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana, Umbria Ancona 
6 Lazio, Molise,
Abruzzo
Lazio, Molise,
Abruzzo
Roma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia, Basilicata CalabriaBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 342.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta
Piemonte e
Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia Friuli
Venezia Giulia
Lombardia Friuli
Venezia Giulia
Milano 
3 Veneto-Trentino-Alto Adige Veneto Trentino A.A. Venezia 
Pag. 67
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
4 Liguria,
Emilia-Romagna,
Toscana
Liguria Emilia-Romagna,
Toscana
Bologna 
5 Marche UmbriaMarche Umbria Ancona 
6 Lazio,
Molise Abruzzo,
Lazio,
Molise Abruzzo
Roma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 343.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle d'Aosta, LiguriaTorino 
2 Lombardia Friuli
Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige
Lombardia Friuli Venezia Giulia,
Trentino A.A.
Milano 
3 VenetoVenetoVenezia 
4 Emilia-Romagna
Toscana
Emilia-Romagna
Toscana
Bologna 
5 Marche, UmbriaMarche UmbriaAncona 
6 Lazio,
Molise Abruzzo,
Lazio,
Molise, Abruzzo
Ancona 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 344.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 68

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte, Valle d'Aosta, LiguriaTorino 
2 Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto, Trentino-Alto Adige,Veneto,
Trentino-Alto A.A.
Venezia 
4 Emilia-Romagna, ToscanaEmilia-Romagna, Toscana Bologna 
5 Marche Umbria Marche Umbria Ancona 
6 Lazio, Molise AbruzzoLazio, Molise
Abruzzo
Roma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 345.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia
Piemonte e Valle d'Aosta
Lombardia
Milano 
2 Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto AdigeVeneto Trentino A.A. Friuli Venezia GiuliaVenezia 
3 Liguria
Emilia-Romagna
Liguria
Emilia-Romagna
Bologna 
4 Toscana Umbria Toscana Umbria Firenze 
5 Marche, Abruzzo Marche AbruzzoAncona 
6 Lazio, MoliseLazio MoliseRoma 
Pag. 69
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 346.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta
Piemonte e
Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia Liguria
Friuli Venezia
Giulia
Lombardia
Friuli Venezia
Giulia
Lombardia
Milano 
3 Veneto, Trentino-Alto AdigeVeneto
Trentino A.A.
Venezia 
4 Emilia-Romagna
Toscana
Emilia Romagna
Toscana
Bologna 
5 Marche UmbriaMarche Umbria Ancona 
6 Lazio, Molise
Abruzzo
Lazio Molise
Abruzzo
Roma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 347.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte e Valle
d'Aosta
Torino 
2 Lombardia e
Liguria
Lombardia e
Liguria
Milano 
Pag. 70
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
3 Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Bologna 
5 Toscana, Umbria
e Marche
Toscana Umbria
e Marche
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia Calabria e
Basilicata
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 348.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e UmbriaFirenze 
6 Lazio LazioRoma 
7 Campania, Abruzzo
e Molise
Centro sudNapoli 
8 Puglia, Calabria
e Basilicata
Puglia, Calabria
eBasilicata
Bari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 349.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 71

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Veneto, Trentino-Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna, MarcheEmilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo e
Molise
CentroRoma 
7 Campania, Calabria e
Basilicata
Campania, Calabria e
Basilicata
Napoli 
8 PugliaPugliaBari  
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 350.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia
Lombardia e Friuli Venezia
Giulia
Milano 
3 Veneto, Trentino-Alto AdigeNord est Venezia 
4 Emilia-Romagna, MarcheEmilia-Romagna e MarcheBologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
Pag. 72
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Calabria
e Basilicata
SudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 351.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Bologna 
5 Toscana, Umbria
Marche
Toscana, Marche e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata,
Calabria
SudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 352.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Nord estVenezia 
Pag. 73
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
e Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, AbruzzoCentroRoma 
7 Campania e
Molise
Campania e
Molise
Napoli 
8 Puglia, Calabria e
Basilicata
SudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 353.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana
e Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo CentroRoma 
7 Campania, Molise
e Basilicata
Campania,
Molise,
Basilicata
Napoli 
8 Puglia, Calabria SudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 354.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 74

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
e Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo e
Molise
CentroRoma 
7 Campania e
Basilicata
Campania e
Basilicata
Napoli 
8 Puglia, CalabriaSudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari»

1. 355.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 Lombardia, TrentinoAlto AdigeLombardia e TrentinoAlto AdigeMilano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
e Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo e
molise
CentroRoma 
Pag. 75
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
7 Campania e
Molise
Campania e
Molise
Napoli 
8 Puglia, CalabriaSudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 356.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Nord ovestTorino 
2 Lombardia, TrentinoAlto AdigeLombardia, TrentinoAlto AdigeMilano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
e Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo
Molise
CentroRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Calabria e
Basilicata
SudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 357.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta
Nord ovestTorino 
2 Lombardia, LiguriaLombardia e
Liguria
Milano 
Pag. 76
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
3 Trentino-Alto
Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia
Nord estVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
Emilia-Romagna
e Marche
Bologna 
5 Toscana, UmbriaToscana e
Umbria
Firenze 
6 Lazio, Abruzzo,
Molise
CentroRoma 
7 CampaniaCampaniaNapoli 
8 Puglia, Basilicata e
Calabria
Basilicata
SudBari 
9 SiciliaSiciliaPalermo 
10 SardegnaSardegnaCagliari».

1. 358.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta
ATorino 
2 Lombardia, LiguriaBMilano 
3 Trentino-Alto
Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
CVenezia 
4 Emilia-Romagna,
Marche
DBologna 
5 Toscana, UmbriaEFirenze 
6 Lazio, AbruzzoFRoma 
7 Campania e
Molise
GNapoli 
8 Puglia, BasilicataHBari 
9 Calabria, SiciliaIPalermo 
10 SardegnaLCagliari».

1. 359.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 77

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Torino 
2 LombardiaLombardiaMilano 
3 Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Friuli Venezia
Giulia TrentinoAlto Adige
Udine 
4 Veneto EmiliaRomagna,
Marche
Veneto EmiliaRomagna,
Marche
Venezia 
5 ToscanaToscana Firenze 
6 Marche Umbria
Abbruzzo
Marche Umbria
Abbruzzo
Ancona 
7 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
8 Campania Campania Napoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
10 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 360.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta
Piemonte, e
Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia, LiguriaLombardia
Liguria
Milano 
3 Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Friuli Venezia
Giulia TrentinoAlto Adige
Udine 
4 Veneto EmiliaRomagna,Veneto EmiliaRomagna,Venezia 
5 ToscanaToscana Firenze 
6 Marche Umbria
Abbruzzo
Marche Umbria
Abbruzzo
Ancona 
Pag. 78
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
7 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
8 Campania Campania Napoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,Basilicata,
Calabria
Bari 
10 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 361.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte,
Valle d'Aosta
Piemonte, e
Valle d'Aosta
Torino 
2 Lombardia, LiguriaLombardia
Liguria
Milano 
3 Friuli Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Friuli Venezia
Giulia, TrentinoAlto Adige
Udine 
4 VenetoVenetoVenezia 
5 Toscana,
Emilia Romagna
Toscana
Emilia Romagna
Firenze 
6 Marche Umbria
Abbruzzo
Marche Umbria
Abbruzzo
Ancona 
7 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
8 Campania Campania Napoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,Basilicata,
Calabria
Bari 
10 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 362.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Torino 
2 Lombardia, Friuli
Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige
Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Trentino
Alto Adige
Milano 
Pag. 79
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
3 VenetoVenetoUdine 
4 Emilia-Romagna,EmiliaRomagnaBologna 
5 ToscanaToscana Firenze 
6 Marche Umbria
Abbruzzo
Marche Umbria
Abbruzzo
Ancona 
7 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
8 Campania Campania Napoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,Basilicata,
Calabria
Bari 
10 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 363.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Torino 
2 Lombardia, Trentino
Alto Adige
Lombardia, Trentino
Alto Adige
Milano 
3 Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Venezia 
4 Emilia-Romagna,EmiliaRomagnaBologna 
5 ToscanaToscana Firenze 
6 Marche Umbria
Abbruzzo
Marche Umbria
Abbruzzo
Ancona 
7 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
8 Campania Campania Napoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,Basilicata,
Calabria
Bari 
10 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 364.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 80

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Torino 
2 Lombardia, Trentino
Alto Adige
Lombardia, Trentino
Alto Adige
Milano 
3 Veneto Friuli
Venezia
Giulia
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Venezia 
4 Emilia-Romagna,
Toscana
EmiliaRomagna
Toscana
Bologna 
5 Marche Umbria
Abbruzzo
Marche Umbria
Abbruzzo
Ancona 
6 Lazio, MoliseLazio, MoliseRoma 
7 Campania Campania Napoli 
Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,
Basilicata,
Calabria
Bari 
9 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 365.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Torino 
2 Lombardia, Trentino
Alto Adige
Lombardia, Trentino
Alto Adige
Milano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Venezia 
4 Emilia-Romagna,EmiliaRomagnaBologna 
Pag. 81
Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
5 ToscanaToscana Firenze 
6 Marche Umbria
Abbruzzo
Marche Umbria
Abbruzzo
Ancona 
7 LazioLazioRoma 
8 Campania, Molise Campania
Molise
Napoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,Basilicata,
Calabria
Bari 
10 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 366.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

«Tabella A

Circoscrizione Regioni Denominazione Capoluogo  
1 Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria
Torino 
2 Lombardia, Trentino
Alto Adige
Lombardia, Trentino
Alto Adige
Milano 
3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Veneto, Friuli
Venezia Giulia
Venezia 
4 Emilia-Romagna,EmiliaRomagnaBologna 
5 ToscanaToscana Firenze 
6 Marche Umbria
Abbruzzo, Molise
Marche Umbria
Abbruzzo Molise
Ancona 
7 LazioLazioRoma 
8 Campania Campania
Molise
Napoli 
9 Puglia, Basilicata,
Calabria
Puglia,Basilicata,
Calabria
Bari 
10 Sicilia SardegnaSicilia SardegnaPalermo».

1. 367.Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Pag. 82

Al comma 1, sopprimere la lettera o).
1. 368. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera o), sostituire la Tabella B, all'Allegato 2, è sostituita dalla seguente:

1. 63. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
p) dopo l'articolo 24, sono inseriti i seguenti:

«TITOLO V-bis
ELEZIONI PRIMARIE

Art. 24-bis.
(Elezioni primarie per la selezione dei candidati).

1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo.
2. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.
3. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che preveda l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.
4. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto, rispettando i principi di personalità e libertà del voto.

Pag. 83

5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.

Art. 24-ter.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può segnalare all'ufficio elettorale nazionale l'indizione di elezioni primarie per la designazione delle candidature a membro del Parlamento Europeo, presentando un regolamento generale e i regolamenti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 24-bis.
2. L'ufficio elettorale nazionale stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
3. L'ufficio elettorale nazionale provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche.
4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.

Art. 24-quater.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie ed esiti).

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter determina le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie garantendo che le liste siano costituite da un numero eguale di membri per ciascun genere.
2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti al partito politico che le ha indette che risultano inseriti nelle liste elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e che sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.
3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nelle liste elettorali per il rinnovo degli organi di cui ai comma 2 che ne fanno richiesta e sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter. Il medesimo regolamento prevede tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.
4. Per la selezione finale dei candidati ai fini della composizione delle liste, è stabilita una graduatoria e sono selezionati i candidati o le candidate che hanno ottenuto più voti. Le graduatorie possono essere modificate ai fini esclusivi del rispetto di eventuali quote di genere, che comunque non possono mai comportare una penalizzazione della posizione in graduatoria di esponenti del genere sottorappresentato.
5. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato subentra il primo dei non eletti.
6. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 24-quinquies. I tempi e le modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.

Pag. 84

Art. 24-quinquies.
(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter deve prevedere l'istituzione di un comitato dei garanti, composto assicurando il pluralismo interno dei singoli soggetti politici. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 24-bis.
2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali che possono essere localizzati in strutture di partito o in pubblici, di concordo con gli uffici elettorali competenti e sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
3. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti politici richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante per assistervi.
5. I risultati dello spoglio sono trasmessi all'ufficio elettorale competente unitamente ad una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.
6. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 24-sexties.
(Rimborsi elettorali).

1. Per i partiti che decidono di non avvalersi delle modalità di selezione delle candidature di cui agli articoli 24-ter, 24-quater, 24-quinquies e 24-sexties per le elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo, l'entità del rimborso delle spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 è diminuito di una quota pari al 20 per cento».
1. 64. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

Art. 1-bis.

Nel caso in cui le elezioni europee cadano nello stesso anno in cui sono previste consultazioni referendarie nazionali ai sensi dell'articolo 75 o 138 della Costituzione, la consultazione referendaria è indetta nella stessa domenica nella quale si svolgono, in tutto o in parte, le elezioni europee.
1. 01. Arturo Mario Luigi Parisi, Barbi, La Forgia, Recchia, Santagata.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento Europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento Europeo

Pag. 85

non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, si applicano anche per le elezioni al Parlamento Europeo».
c) il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
d) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento Europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento Europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento Europeo»;
e) all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: «articolo 7, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 7-bis»;
f) all'articolo 15 comma 16, dopo le parole: «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 10-bis».
1. 02. Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.

Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-ter.
(Richiesta ai candidati da parte dei partiti di contributi obbligatori e preventivi per il sostegno della campagna elettorale per le elezioni per il Parlamento Europeo).

1. È illecita la richiesta da parte dei partiti ai candidati di qualsiasi forma di contributo obbligatorio e preventivo per il sostegno della campagna elettorale europea.
2. Quanto richiesto a questo titolo potrà essere comunque ripetuto entro un anno dal termine del mandato elettorale di riferimento.
3. Un contributo economico successivo al risultato elettorale potrà essere richiesto in misura non superiore alla differenza tra il massimo della spesa elettorale consentita al singoli candidati ed i rimborsi stabiliti dalla legge per ogni singolo candidato.
4. Anche in questo caso la somma richiesta in eccedenza potrà essere ripetuta entro il termine di cui al comma due».
1. 03. Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ricorso al giudice amministrativo).

Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia confermato la ricusazione di contrassegni, liste o candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei Parlamento europeo. Per la decisione sui ricorsi di cui al presente articolo sono costituite presso ciascun tribunale amministrativo regionale apposite sezioni specializzate. Avverso i provvedimenti di ricusazione di contrassegni può essere presentato ricorso,

Pag. 86

entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dei provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale dei Lazio. Avverso i provvedimenti di eliminazione di liste o singoli candidati può essere presentato ricorso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio in relazione alla circoscrizione elettorale interessata. Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa in via d'urgenza l'udienza entro le 48 ore successive al deposito del ricorso. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti se presenti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza inappellabile il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. Non sono consentiti rinvii dell'udienza di trattazione, né è consentito al tribunale amministrativo regionale disporre di mezzi istruttori salvo che gli stessi si risolvano nella acquisizione agli atti di documentazione esibita dalle parti. Per i giudizi previsti dal presente articolo non è necessario il ministero di avvocato e i relativi atti sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, della lista o del singolo candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale amministrativo regionale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 24, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero dei tribunale amministrativo regionale»;
d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti dei procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico».

3. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione dei Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 11, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio

Pag. 87

centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale amministrativo regionale».

4. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito dei Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati».
1. 04. Stracquadanio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Norme in materia di contenzioso elettorale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è presentato dal rappresentante effettivo o supplente dei partito o gruppo politico designato al deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura dei tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, a tutti gli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 13, nonché farsi menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo Vi dei titolo II del libro IV dei codice di procedura civile»;
b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere

Pag. 88

data, a cura dei tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio centrale circoscrizionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI dei titolo II dei libro IV dei codice di procedura civile»;
c) all'articolo 24, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale»;
d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni dei titolo III dei presente testo unico».

2. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o dei candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale regionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 11, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale».

3. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati».

Conseguentemente, al Titolo della legge aggiungere in fine le seguenti parole: e norme in materia di contenzioso elettorale.
1. 05. Amici, Bressa.

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Art. Aggiuntivo.
(Ricorso al giudice ordinario).

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito dei Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è presentato dal rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico designato al deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, a tutti gli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 13, nonché farsi menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI dei titolo II del libro IV del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio centrale circoscrizionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV dei codice di procedura civile»;
c) all'articolo 24, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale»;
d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico».

2. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile,

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entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale regionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II dei libro IV del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 11, dopo le parole: «la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale», sono inserite le seguenti: «ovvero del tribunale».

3. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito dei Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati».
1. 06. Stracquadanio.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Disciplina dell'attività dei partiti politici).

1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro dei partiti politici.
2. È fatto obbligo ai cittadini che si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito politico acquista la personalità giuridica di diritto privato.
4. Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri, nonché includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.
5. L'elezione a cariche interne di partito, la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione delle relative liste nonché le votazioni che importano valutazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.
6. La rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo è assicurata mediante il divieto di votare per più di due terzi degli eligendi.
7. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alla formazione di comitati elettorali o di altri organi straordinari o transitori.

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8. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti o delle organizzazioni di base interessate.
9. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma precedente.
10. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi e l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito verbale, redatto da un notaio.
11. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che ogni membro del congresso o dell'assemblea nonché di ogni organizzazione del partito possono fare pervenire entro il secondo giorno perché siano ad esso allegate, il verbale è trasmesso alla cancelleria della Corte costituzionale, dove rimane liberamente accessibile unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che entro un mese dalla data dell'avvenuto deposito gli stessi aventi diritto possono far allegare.
12. Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito cui spetti ai sensi dello statuto procedere alla formazione di liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle assemblee regionali e ai consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, nonché provvedervi a proprie cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. Il notaio accerta l'osservanza delle norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e redige il processo verbale, facendo altresì constatare le contestazioni eventualmente sorte.
13. Ogni membro del partito può ottenere a proprie spese copia autentica del verbale redatto ai sensi del comma precedente, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, del congresso o di un organo interno, anche non intervenuto all'adunanza, entro due giorni dalla sua chiusura o entro ventiquattro ore dal suo aggiornamento.
14. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, nonché nella sede centrale, è istituito un collegio probivirale o una corte statutaria, eletto secondo le norme dello statuto, rispettivamente, dall'assemblea o dal congresso locale competenti ai sensi dello statuto medesimo ovvero dal congresso nazionale. Tali organi di controllo, su denuncia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari.
15. Non può fare parte degli organi di controllo di cui al comma precedente l'iscritto al partito che riveste cariche interne di altro tipo. Avverso le pronunce di tali organi, emesse previo contraddittorio, è ammesso ricorso sempre e in ogni caso direttamente all'organo centrale, che si pronuncia, in tale caso, in prima e unica istanza.
16. Le decisioni del collegio probivirale o della corte statutaria centrale sono depositate presso la cancelleria della Corte costituzionale.
17. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario se non è stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi del comma 2.
18. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che contenga sanzioni nonché ogni sanzione comminata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giudiziarie

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per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre norme vigenti.
19. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici disposti con legge in favore dei partiti politici.
20. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.
21. I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se titoli di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammette titoli al portatore.
1. 07. Pisicchio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 2. - 1. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituito del seguente:
«
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario dei partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. II Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere 1a dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, è sostituito del seguente:
«3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma dei sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale».
1. 08. Luciano Dussin.
(Inammissibile)