CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 ottobre 2008
74.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

EMENDAMENTI 16.0.500. E 18.0.100. DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell' Agenzia che le verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di cui al successivo comma 15. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.
4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare.
In particolare:
a) Le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) L'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) L'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;
d) Gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e di partecipare alle prove richieste;
e) Ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede

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ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) L'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità della normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) L'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;
h) L'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;
i) L'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.
6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente del consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due componenti su designazione del Ministro dello sviluppo economico. Prima dell'adozione del decreto di nomina, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. Il Presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
8. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, i membri e il Collegio dei revisori dei conti.
Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura.
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti.
9. I compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti a valere con le risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA.
10. Gli organi dell'agenzia durano in carica sette anni.
11. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

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12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro dieci milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
13. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con successivi decreti dei rispettivi Ministeri, sono trasferite le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. Con gli stessi decreti sono individuate le corrispondenti riduzioni delle piante organiche delle Amministrazioni cedenti.
16. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall' Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui

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all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.».
16. 0. 500.Il Governo.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, dopo il punto nr. 7), il seguente: 7-bis): «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare»; nel successivo allegato III, al punto c)-bis, sono aggiunte, dopo le parole «energia elettrica», le parole «sulla terraferma».
2. In relazione ai progetti di cui al punto 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.»
18. 0. 100. Il Governo.