CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2008
71.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

EMENDAMENTO DEL RELATORE 16.0.200 (NUOVA FORMULAZIONE)

Dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

Art. 16-ter.
(Agenzia per la sicurezza nucleare).

1. Dopo l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.
(Istituzione dell'agenzia per la sicurezza nucleare).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. È composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell' Agenzia che le verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.
4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

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b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e di partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità della normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrorare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;
h) l'Agenzia ha il potere di proporre ed altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;
i) l'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente del consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, due componenti su designazione Ministro dello sviluppo economico e due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le nomine del governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di 2/3 in prima votazione e a maggioranza assoluta dei membri delle commissioni in seconda votazione. Il Presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
8. Sono organi dell'Agenzia il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia a maggioranza all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti.
9. I compensi spettanti i componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Gli organi dell'agenzia durano in carica sette anni.
11. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività

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professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione ditale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro cento milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
13. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni. In ogni caso, per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia si avvale di risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo

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stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
17. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, sentito il Ministro dello sviluppo economico, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disciplina dei consorzi agrari).

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. 0. 101. Il Governo.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale).

1. Per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 33,8 milioni di euro.
13. 0. 101. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 13.0.101.

All'articolo 13-bis, sopprimere il comma 3.
0. 13. 0. 101. 3. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di

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durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
22. 0. 100. (Nuova formulazione) Il Governo.