CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2008
70.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 OTTOBRE 2008

Pag. 35

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.

EMENDAMENTO 22.0.100 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO E EMENDAMENTO 70.0.200 DEL RELATORE

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
22. 0. 100.(Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 70.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
70. 0. 200.Il Relatore.

Pag. 36

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO 5.0.101., 13.0.101, 15.100, 16.0.100

Aggiungere alla fine il seguente periodo: Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124 primo comma del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
5. 0. 101. 1. Formisano, Ruggeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2008, le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 13. 0. 101. 1. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stanziati 33,8 milioni di euro come contributo al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di garantire la piena sicurezza degli utenti dei servizi scolastici.
0. 13. 0. 101. 2. Scilipoti, Cimadoro.

All'articolo 13-bis, sopprimere il comma 3.
0. 13. 0. 101. 3. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin.

Al comma 3 sostituire le parole: fermi restando i requisiti professionali per la vendita e con le seguenti: ferma restando.
0. 13. 0. 101. 4. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e nel rispetto delle condizioni previste dagli ordinamenti nazionali e regionali per i pubblici esercizi.
0. 13. 0. 101. 5. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 3 dopo le parole: con regolamento dei Comuni inserire le seguenti: da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 13. 0. 101. 6. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere le parole da: Art. 15 fino alle parole: a carico della finanza pubblica.
0. 15. 100. 14. Scilipoti, Cimadoro.

Pag. 37

Al capoverso Art. 15 sopprimere i commi 1, 2 e 5.
0. 15. 100. 15. Margiotta, Mariani, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso Art. 15 al comma 1 dopo le parole: nel rispetto delle norme inserire le seguenti: nazionali e comunitarie vigenti in materia di tutela della salute dei cittadini e.

Conseguentemente dopo le parole: d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
0. 15. 100. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Santelli.

Al capoverso Art. 15 al comma 1 dopo le parole: valutazione di impatto ambientale aggiungere le parole: e della valutazione ambientale strategica.
0. 15. 100. 16. Cimadoro, Scilipoti.

Al capoverso Art. 15, al comma 1 dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 15. 100. 17. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno 2009 con le parole: 31 marzo 2009.
0. 15. 100. 18. Libè, Ruggeri, Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo.
0. 15. 100. 19. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 15, al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 0. 15. 100. 20. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 15, al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 0. 15. 100. 21. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso Art. 15, al comma 2, lettera a), dopo le parole: dichiarare i siti aggiungere le parole: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare.
0. 15. 100. 22. Cimadoro, Scilipoti.

Al capoverso Art. 15, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione dei livelli di sicurezza di nuova generazione più avanzati ed efficaci, al fine della migliore garanzia di tutela della salute dei cittadini.
0. 15. 100. 2. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Pag. 38

Al capoverso Art. 15, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: definizione di adeguati livelli con le parole: definizione di elevati livelli.
0. 15. 100. 23. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso Art. 15, al comma 2, lettera b), dopo le parole: sicurezza dei siti aggiungere le parole: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare.
0. 15. 100. 24. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso Art. 15, al comma 2, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori.
0. 15. 100. 25. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Subemendamento all'emendamento del Governo 15. 100

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera c) sostituire le parole nel territorio circostante, sito, con le parole nella provincia nonché nei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo,
0. 15. 100. 26. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso «Art. 15» al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: i benefici dovranno prevedere specifiche condizioni di cessione di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai soggetti preposti alla fornitura degli utenti finali sottoposti a garanzie di salvaguardia o di maggior tutela.
0. 15. 100. 27. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis. Riconoscimento di compensazioni territoriali agli enti locali interessati ubicati nel territorio circostante al sito di deposito e di stoccaggio dei rifiuti radioattivi.»
0. 15. 100. 28.Rosso, Polledri.
(Inammissibile)

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera d), dopo le parole devono adottare aggiungere le seguenti: sotto il controllo e nell'ambito delle direttive previste dagli organismi a ciò preposti e, in primo luogo, dalla Sogin e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare,.
0. 15. 100. 29. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) «prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.»
0. 15. 100. 30. Cimadoro Scilipoti, Borghesi.

Pag. 39

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, sopprimere la lettera e).
*0. 15. 100. 31. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, sopprimere la lettera e).
*0. 15. 100. 32. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, sopprimere la lettera e).
*0. 15. 100. 4. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera e) dopo le parole identificazione delle modalità aggiungere le seguenti di massima efficacia ed efficienza.
0. 15. 100. 3. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis. Previsione di un preciso calendario di realizzazione degli impianti e le corrispondenti percentuali di energia elettrica che si attende vengano prodotte con la tecnologia nucleare, rispetto al fabbisogno nazionale;
0. 15. 100. 33. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis. Previsione di un sistema di contabilizzazione dei costi di produzione dell'energia elettrica con tecnologia nucleare che tenga conto degli elementi afferenti la gestione delle scorie, l'uso delle risorse idriche, gli interventi di messa in sicurezza del territorio, nonché dei benefici di cui alla lettera c);
0. 15. 100. 34. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, sopprimere la lettera f).
0. 15. 100. 35. Margiotta, Mariani, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «Art. 15» al comma 2, lettera f) sostituire le parole previsione che la costruzione con le parole previsione che la localizzazione, la costruzione.
0. 15. 100. 36. Scilipoti, Ciamdoro.

Al capoverso «Art. 15» al comma 2, lettera f), dopo le parole impianti di produzione di energia elettrica nucleare aggiungere le seguenti: «, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita,».

Conseguentemente:
al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
«g-bis
) previsione che, le autorizzazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione Europea siano automaticamente valide in Italia;
g-ter) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli

Pag. 40

esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee»;
g-ter) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica.
g-quater) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il decommissioning».
0. 15. 100. 37. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera f), sostituire le parole preminente interesse statale con le seguenti preminente interesse nazionale;

Conseguentemente sostituire le parole «previa intesa con la regione interessata» con «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
0. 15. 100. 38. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2 lettera f) sostituire le parole previa intesa con le seguenti di concerto.
0. 15. 100. 5. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis previsione che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare si applicano le disposizioni in materia di prevenzione e della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazione e informazioni antimafia:».
0. 15. 100. 6. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: fatti salvi gli adempimenti normativi relativi alla VIA, alla VAS e alle corrispondenti direttive comunitarie.
0. 15. 100. 39.Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.
0. 15. 100. 40.Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, aggiungere le seguenti:
h) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento del tempi di costruzione e contro li rischio derivante da qualunque evento che impedisca la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
i) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da

Pag. 41

nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il decommissioning;
l) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;
m) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
n) previsione che la localizzazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari avvenga valutando prioritariamente l'idoneità di quelli già ritenuti idonei in passato;
o) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello Sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;
p) individuazione del sito per il deposito unico e le opportune modalità di gestione dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi di II e di III categoria e per il trattamento della carica finale del combustibile;
q) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;
r) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata, con decreto dei Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze;
s) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione dei vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato;
t) definizione dei requisiti soggettivi di idoneità per coloro che intendano richiedere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare, tenendo anche conto del fatturato e della titolarità già acquisita di licenze di esercizio di impianti nucleari in almeno un Paese dell'Unione europea.
0. 15. 100. 41.Vignali.
(Inammissibile)

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, dopo la lettera g, aggiungere la seguente: g-bis) previsione della valutazione di impatto ambientale per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
0. 15. 100. 11.Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso Art. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge sono

Pag. 42

trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
0. 15. 100. 42.Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al successivo comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
0. 15. 100. 43.Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al capoverso Art. 15, sopprimere il comma 4.
* 0. 15. 100. 44.Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 15, sopprimere il comma 4.
* 0. 15. 100. 45.Margiotta, Mariani, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso Art. 15, sopprimere il comma 4.
* 0. 15. 100. 46.Scilipoti, Cimadoro.

Pag. 43

al capoverso Art. 15, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:
La priorità di dispacciamento dell'energia è subordinata al costo unitario della tipologia di energia prodotta rispetto a quello rilevato per le altre tipologie di energia messe in rete.
0. 15. 100. 47.Libè, Formisano, Ruggeri.

Al capoverso Art. 15, al comma 5 dopo le parole: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere della competenti commissioni parlamentari che deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione delle disposizioni correttive, decorso il termine si procede anche in assenza di parere.
0. 15. 100. 7.Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Subemendamento all'emendamento 15.100, al capoverso Art. 15, comma 6, aggiungere infine le parole: e per gli utenti finali.
0. 15. 100. 48.Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Dopo il comma 6, al capoverso Art. 15, aggiungere il seguente:
6-bis. Le compensazioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 14 novembre 2003 n. 314 sono esentate dal Patto di Stabilità e coordinamento delle politiche economiche.
0. 15. 100. 49.Rosso, Polledri, Buonanno.
(Inammissibile)

Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:
Al comma 1, dell'articolo 16 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

Con le stesse modalità sono stabilite le procedure che prevedano una sola autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove centrali nucleari ovvero per i criteri di vigilanza sulle nuove installazioni. Le autorizzazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione Europea sono automaticamente valide in Italia. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione sono a carico degli esercenti le attività nucleari, e possono essere svolti con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee, nonché devono avvenire in tempi certi, compatibili con la programmazione complessiva delle attività.
0. 15. 100. 50.Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Alla lettera b), Art. 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1. con delibera del Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri e le misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica ed in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. La percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 15. 100. 72.Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Articolo 16-bis, al comma 2, sopprimere le parole: la Cassa Conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento

Pag. 44

del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34,;

conseguentemente, sopprimere il comma 4;

conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.
0. 15. 100. 51.Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 4.
0. 15. 100. 52.Libè, Ruggeri, Formisano.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 5 sopprimere le parole: e 4.
0. 15. 100. 53.Libè, Ruggeri, Formisano.

All'articolo 16-bis, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per quanto attiene la gestione del mercato del gas naturale, il Gestore del Mercato non potrà cedere a terzi, fino all'anno 2020, le strutture organizzative, le tecnologie funzionali, i dati ed i listini e comunque tutto, o in parte, quanto riguarda il mercato in oggetto.
0. 15. 100. 75.Volpi, Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 6.
* 0. 15. 100. 54.Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 6.
* 0. 15. 100. 55.Ruggeri, Formisano.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
16-bis. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.
** 0. 15. 100. 80.Il Relatore.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.
** 0. 15. 100. 76.Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Al capoverso Art. 16-bis, alla fine del comma 6 inserire il seguente periodo: L'atto di indirizzo strategico di cui al presente comma è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
0. 15. 100. 8.Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Pag. 45

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 7 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 15. 100. 9.Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso Art. 16-bis al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) interventi, anche di carattere fiscale, finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche.
0. 15. 100. 56. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.
(Inammissibile)

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
0. 15. 100. 57. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al capoverso Art. 16-bis al comma 8 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 15. 100. 10. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 16-bis, comma 8, sostituire le parole: 3 MWe con le seguenti: 10 MWe.
0. 15. 100. 90. Vignali.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 8, aggiungere infine le parole: nonché delle competenze delle Regioni e delle amministrazioni locali.
0. 15. 100. 91. Mariani, Margiotta, Bratti, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
0. 15. 100. 58. Polledri, Simonetti, Fugatti.

All'articolo 16-bis, comma 10, lettera b), 4-quinquies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Conseguentemente, al punto 2 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.
0. 15. 100. 61. Vignali.

Pag. 46

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Al termine del comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte le parole: «Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale».
*0. 15. 100. 59. Vignali.
(Inammissibile)

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46 bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale».
* 0. 15. 100. 60. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

All'articolo 16-bis, comma 12, al comma 3 del proposto nuovo Art. 46, dopo le parole: e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale aggiungere: «.

Di conseguenza sostituire comma: 4 con comma: 12-bis e comma: 5 con le parole: comma 12-ter.

Di conseguenza sostituire le parole: di cui al comma 4 con le parole: di cui al comma 12-bis ed eliminare: «.
0. 15. 100. 62. Vignali.

Al capoverso Art. 16-bis al comma 13, capoverso 78, sostituire le parole: al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati con le seguenti: con parere vincolante della regione e la partecipazione degli enti locali interessati,.
0. 15. 100. 63. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 80, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o il cui rappresentante non esprima in tale sede definitivamente la volontà.
0. 15. 100. 64. Vignali, Polledri.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 13 aggiungere il comma 13-bis:
Per i contatori gas in servizio, che per qualsiasi motivo siano oggetto di verifica sia in campo che in laboratorio, gli errori massimi tollerati sono pari al doppio degli errori massimi ammessi secondo la disciplina nazionale e comunitaria nelle verifiche di conformità.
0. 15. 100. 65. Polledri, Vignali.
(Inammissibile)

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 15 sostituire le parole: il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico chiede un parere.
0. 15. 100. 12. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Pag. 47

All'articolo 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al comma 149, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il periodo da: «a un prezzo pari» fino a: «31 gennaio di ogni anno» è sostituito dal seguente: «a un prezzo pari al prezzo determinato nell'anno di emissione dal GSE, secondo le procedure del precedente comma».
0. 15. 100. 66. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.
(Inammissibile)

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis
. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: «, con esclusione» sono inserite le parole: «delle società per la gestione».
0. 15. 100. 67.Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.
(Inammissibile)

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
1-ter. Un ulteriore contributo, definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,005 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, è assegnato direttamente alle famiglie e alle imprese residenti nel comune nel cui territorio è ubicato il Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
0. 15. 100. 68. Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.
(Inammissibile)

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
«298. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 60 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A" sul presso dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2003, n. 83.

16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
0. 15. 100. 69. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Rosso Vignali.
(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con il seguente periodo: realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto,

Pag. 48

nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.
0. 15. 100. 70.Vignali.

Inserire il seguente:
2-ter. Al fine di promuovere maggiormente l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo sono così modificati i seguenti disposti normativi:
a) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 144: sostituire «superiore a 1 megawatt» con «superiore a 3 megawatt elettrici»;
b) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 145: sostituire «non superiore a 1 megawatt» con «non superiore a 3 megawatt elettrici»;
c) legge 244 del 2007, articolo 2 comma 143:
Io paragrafo le parole da: «entrati» a: «potenziamento» sono soppresse;
prima delle parole «Con le medesime modalità» aggiungere «Per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente 01/01/2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento i meccanismi di cui ai commi da articolo 144 ad articolo 154 sono applicati a partire dal 1/01/2008. La durata comulativa dei benefici già acquisiti e da acquisire, non può superare 15 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto».

2-quater. Per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre consentito il ripotenziamento, derivante dall'ottimizzazione del processo produttivo o ottenuto senza modifiche impiantistiche. È sempre consentito l'utilizzo di sottoprodotti di origine agricola ed agroalimentare negli impianti di produzione di biogas nel rispetto dei disposti dell'articolo 185, comma 2 e articolo 183, comma 1, lettera p del Dlgs 152/06 e smi.
2-quinquies. Le Regioni e le Province incentivano per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili l'utilizzo di biomasse agricole ed agroalimentari non destinabili al consumo umano o ad alimentazione animale al fine di ottimizzare le risorse derivanti dal comparto agricolo.
0. 15. 100. 71. Vignali.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'innovazione nelle tecnologie di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica).

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di anidride carbonica dettati dal Protocollo di Kyoto, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, procedure autorizzative semplificate e meccanismi di incentivazione delle attività di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica emessa da impianti industriali.
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di acquisire elementi necessari alla individuazione dei criteri e delle procedure di cui al precedente comma 1, autorizza in via sperimentale progetti dimostrativi sulla cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica in giacimenti di idrocarburi.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore nucleare).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore del nucleare di nuova generazione è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, il Ministero dello Sviluppo Economico e il

Pag. 49

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. II Piano di cui al comma 1 è volto ad attuare la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).
0. 15. 100. 73.Vignali.
(Inammissibile)

Sopprimere.
0. 15. 100. 13. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: settore dell'energia con le seguenti: le procedure e i provvedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche concernenti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alloro esercizio.
Di conseguenza sopprimere il comma 3.
0. 15. 100. 74. Vignali.

Subemendamento all'emendamento 16.0.100 del Governo

Al capoverso Art. 16-bis, sopprimere i commi da 1 a 6.
0. 16. 0. 100. 1. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 16-bis. al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari e.
0. 16. 0. 100. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis.
All'articolo 81, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: o eolica sono aggiunte le seguenti: nonché al soggetto costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1999, n. 79. All'onere derivante dal presente comma, pari a un milione di euro annui, si provvede a decorrere dall'anno 2008 mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 16. 0. 100. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Inammissibile).

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 81, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: o eolica sono aggiunte le seguenti: nonché

Pag. 50

al soggetto costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1999, n. 79.
0. 16. 0. 100. 4. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Inammissibile).

Al capoverso 16-bis sopprimere i commi 5 e 6.
0. 16. 0. 100. 5. Vignali, Versace.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'Autorità per l'energia elettrica e il gas rideterrnina inoltre con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali di rigassificazione provvedendo in particolare a dimezzare il fattore correttivo che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di parte quota dei ricavi di riferimento, di cui alla delibera AEEG n. 178/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2005».
0. 16. 0. 100. 6. Lazzari.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive sono sostituite dalle parole: stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, attribuendo, nel caso di capacità di trasporto o di rigassificazione, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica.
0. 16. 0. 100. 7. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al termine dell'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto il seguente periodo: Il rilascio dell'esenzione di cui al comma 17 o dell'allocazione prioritaria di cui al comma 18, in particolare nei casi in cui esse siano relative all'intera capacità realizzata, può essere subordinato a particolari condizioni volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza nel mercato del gas naturale.
0. 16. 0. 100. 8. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le quote del gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, relative alle autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono offerte presso il mercato regolamentato della capacità di cui al comma 1 dello stesso articolo 11 secondo modalità che assicurino, a parità di condizioni, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica.
0. 16. 0. 100. 9. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti, temporaneamente e comunque sino alla loro completa realizzazione ed integrazione con la rete nazionale, al fine di elevare il livello di concorrenza nel mercato elettrico, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico, adotta misure finalizzate ad ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche

Pag. 51

mediante strumenti quali la acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).
0. 16. 0. 100. 10. Lulli, Schirru, Quartiani, Fadda.

Al capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 7.
0. 16. 0. 100. 11. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 7, sostituire le parole: non inferiore a 10 anni con le parole: non superiore a 5 anni.
0. 16. 0. 100. 12. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il regime di sostegno di cui al presente comma è incompatibile con gli incentivi per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente o interrompibili con preavviso, ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 122/07 e successive integrazioni.
0. 16. 0. 100. 13. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 8.
0. 16. 0. 100. 14. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 8, sopprimere le parole da: al fine di rendere fino alla fine del comma.
0. 16. 0. 100. 15. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: da disporre aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: devono essere inserire: significativamente.
0. 16. 0. 100. 16. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 10 sostituire le parole: 10 anni con le seguenti: 25 anni.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: 15 anni con le seguenti: 25 anni.
0. 16. 0. 100. 17. Vignali, Versace.

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale.
0. 16. 0. 100. 18. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Al capoverso Art. 16-bis, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Pag. 52

Ministro per lo sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese.
0. 16. 0. 100. 19. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso Art. 16-bis. dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.
0. 16. 0. 100. 20. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso Art. 16-bis. dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
Il comma 149 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) è sostituita dal seguente:
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovubili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 - 110 - marzo 1999, n. 79, al prezzo di riferimento del GSE dell'anno a cui si riferisce la produzione.
0. 16. 0. 100. 21. Vignali, Versace.
(Inammissibile)

Pag. 53

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Subemendamenti all'emendamento 15. 100 del Governo

Al capoverso «Art. 15», al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 15. 100. 17. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 15», aggiungere il seguente:
1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo.
0. 15. 100. 19. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera f), dopo le parole: impianti di produzione di energia elettrica nucleare aggiungere le seguenti:, impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) previsione che, le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea siano automaticamente valide in Italia;
g-ter) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
g-quater) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
g-quinquies) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il decommissioning.
0. 15. 100. 37.(Nuova formulazione). Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, lettera f), sostituire le parole: previa intesa con la regione interessata con: previa intesa

Pag. 54

con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 15. 100. 38. (Nuova formulazione). Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «Art. 15», al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi.
0. 15. 100. 40. Lulli, Testa, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Alla lettera b), «Art. 16» aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Con delibera del Cipe, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri e le misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica ed in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. La percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
0. 15. 100. 72. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.
** 0. 15. 100. 80. Il Relatore.

Al capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge.
** 0. 15. 100. 76. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

All'articolo 16-bis, comma 8, sostituire le parole: 3 MWe con le seguenti: 10 MWe.
0. 15. 100. 90. Vignali.

Al capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere

Pag. 55

agli incentivi conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
0. 15. 100. 58. Polledri, Simonetti, Fugatti.

All'articolo 16-bis, comma 10, lettera b), 4-quinquies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Di conseguenza, al comma 1 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.

Di conseguenza, al punto 2 del punto 4-sexies, le parole: facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono soppresse.
0. 15. 100. 61. Vignali.

All'articolo 16-bis, comma 12, al comma 3 del proposto nuovo Art. 46, dopo le parole: e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale aggiungere:. .

Conseguentemente sostituire comma: 4 con comma: 12-bis e comma: 5 con le parole: comma 12-ter.

Conseguentemente sostituire le parole: di cui al comma 4 con le parole: di cui al comma 12-bis ed eliminare: ".
0. 15. 100. 62. Vignali.

Al capoverso «Art. 16-bis», comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 80, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o il cui rappresentante non esprima in tale sede definitivamente la volontà.
0. 15. 100. 64. Vignali, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con il seguente periodo: realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.
0. 15. 100. 70. Vignali.

ART. 15.

a) l'articolo 15 è sostituto dal seguente:

«Art. 15.
(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Con tali decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al precedente periodo.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;
b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato.

Pag. 56

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono aggiunte le parole «energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».
5. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) al comma 1, dell'articolo 16 sono soppresse le parole: «Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto societario.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le funzioni esercitate dal Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla Cassa Conguaglio GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.
4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici Spa.
5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.
6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti e le funzioni di Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda

Pag. 57

di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
7. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario preparato con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, conterrà in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;
d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.
Le norme di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono soppresse.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 3 MWe. Lo stesso decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate verranno definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
9. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali», sono aggiunte le parole: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
10. All'articolo 1-sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «le necessarie misure di salvaguardia» aggiungere il seguente periodo: «Dalla comunicazione ai Comuni interessati dell'avviso dell'avvio del procedimento, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell'avviso dell'avvio del procedimento».
b) dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti

Pag. 58

esistenti, facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
2. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle Stazioni Elettriche facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che non comportino modifiche della cubatura degli edifici.
3. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.
4. La denuncia di inizio attività costituisce presupposto del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
5. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello Sviluppo Economico, ed in copia ai Comuni interessati, la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.
6. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 1 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello Sviluppo Economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
9. È salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività».
11. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», sono inserite le seguente parole: «ivi compresi gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».
12. L'articolo 46 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato

Pag. 59

dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.
5. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 4.»

13. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma precedente è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che

Pag. 60

sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale U.N.M.I.G. competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
80. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
81. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi delle leggi vigenti.
82. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica.».
Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

14. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del R.D. 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.
15. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato Centrale Metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
16. L'effettuazione di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dal nuovo regolamento approvato dal parlamento europeo il 12 marzo 2008, nonché all'avvio e al monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto articolo.».

d) L'articolo 17, è così modificato:
1. Al comma 2, lettera a), le parole «un progetto dimostrativo», sono sostituite dalle parole: «progetti dimostrativi».
2. Al comma 2, lettera b), dopo le parole (ITER), sono aggiunte le parole «accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare.».
3. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le

Pag. 61

disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.».
e) All'Articolo 18, comma 1, dopo le parole «settore dell'energia.», le parole: «La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti.», sono soppresse.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono fatte salve le previsioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.».
15. 100.Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 16. 0. 100 del Governo

Al capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: d'intesa

Pag. 62

con con le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari e.
0. 16. 0. 100. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nelle aree caratterizzate da una limitata interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti, temporaneamente e comunque sino alla loro completa realizzazione ed integrazione con la rete nazionale, al fine di elevare il livello di concorrenza nel mercato elettrico, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico, adotta misure finalizzate ad ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche mediante strumenti quali la acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).
0. 16. 0. 100. 10. Lulli, Schirru, Quartiani, Fadda.

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per l'efficienza del settore energetico).

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
2. Il Gestore del mercato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione ed i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del decreto legislativo n. 58/98 possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal gestore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente Unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

Pag. 63

adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma precedente. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma precedente.
7. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo dell'8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione Europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al capoverso precedente.
8. Per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92 e successive modifiche e integrazioni, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile, da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, dello stesso provvedimento, al fine di rendere coerenti tali aggiornamenti con l'evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati.
9. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli attesi che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
10. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di 10 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione od accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.
11. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma precedente installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di 15 anni.
12. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione, o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
13. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».
14. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando

Pag. 64

che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori.».
16. 0. 100.Il Governo.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

1. Per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per il 2008, sul capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziate sul relativo capitolo di bilancio».
16. 0. 102. Il Governo.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENES).

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES).
2. L'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. La denominazione «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».
6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

Pag. 65

7. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
16. 0. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'articolo 17, comma 2 dopo la lettera b), inserire:
«c) Partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»
17. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis
(Elettrodotti aerei).

1. All'Allegato III, parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», alla lettera z) dopo il termine «elettrodotti» è inserita la parola «aerei».»
17. 0. 100. Il Governo.