CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 ottobre 2008
69.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 OTTOBRE 2008

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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
C. 1441-ter Governo

SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI 10.100 E 31.100 DEL GOVERNO

All'articolo 13, lettera d) al capoverso b), dopo le parole: comunitaria ed internazionale inserire le parole: in particolare.
0. 10. 100. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'emendamento 31. 100, comma 1 dopo le parole: Il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per le semplificazione normativa e il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
0. 31. 100. 200.Il Relatore.

Al comma 1 dopo le parole: ovvero individuare nuove aree tecnologiche inserire le seguenti: prioritariamente nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
0. 31. 100. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 31, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:; all'interno dei progetti individuati, avranno priorità quelli mirati al sostegno dello sviluppo di nuovi prodotti, con particolare riferimento agli investimenti in strumenti e mezzi di misura, software di simulazione, calcolo e statistica, sistemi di prova ed analisi, attrezzature per prototipi purché legati ad una prima industrializzazione sul territorio nazionale.
0. 31. 100. 2. Torazzi, Allasia, Forcolin.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
C. 1441-ter Governo

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Al comma 2, punto 8), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attensione ai distretti industriali in situazioni di crisi.
0. 5. 0. 100. 20. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin. (Nuova formulazione).

All'articolo 5-bis, comma 2, dopo la lettera 8) inserire la seguente:
8-bis) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse non inferiori al 50 per cento.
0. 5. 0. 100. 18. Vignali, Polledri, Polidori. (Nuova formulazione).

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.
0. 5. 0. 100. 21. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente per l'esercizio della attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcuni caso ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, attività rilevanti.
0. 5. 0. 100. 10. Abrignani.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro

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dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione della presente legge il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree in crisi in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano, di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione - limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero -, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione;
2) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
3) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
4) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
5) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione;
6) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
7) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
8) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.
4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della predetta legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le

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parole «con delibera del CIPE,» è aggiunta la parola : «adottata» e, dopo le parole «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono aggiunte le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».
6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
7. Al fine di incentivare e favorire il rilancio delle attività rientranti nel settore turistico con riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, non rientrano tra le fattispecie di cui all'articolo 3, lettera e), punto e. 5), del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, purché tali mezzi ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali.
5. 0. 100.Il Governo.

All'articolo 13, lettera d) al capoverso b), dopo le parole: comunitaria ed internazionale inserire le parole: in particolare.
0. 10. 100. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, lett. e), dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui», inserire le seguenti: «all'articolo 474-bis e».

L'articolo 11 è soppresso.

Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, comma 1, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis.».

Il comma 3 è soppresso.

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie

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che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) tutte le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di cui al Capo VI dal presente Codice, di cui conosce il giudice ordinario».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo l'entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza».

3-ter. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».

c) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:
a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;
b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un enforcement effettivo dei diritti di proprietà industriale;
c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
d) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;
e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;
f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di paesi esteri.

4-ter. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato ed è composto, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, dalle seguenti Amministrazioni:
Ministero dello sviluppo economico, quattro componenti;

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Ministero dell'economia e delle finanze, tre componenti;
Ministero degli affari Esteri, un componente;
Ministero della difesa, un componente;
Ministero per le politiche Agricole e Forestali, un componente;
Ministero dell'interno, un componente;
Ministero della giustizia, un componente;

Il Consiglio può invitare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

4-quater. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. La segreteria è assicurata dall'Ufficio Italiano Brevetti e marchi.
4-quinquies. La partecipazione al Consiglio di cui ai commi 4-bis e 4-ter non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

d) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;»
10. 100.Il Governo.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 4 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
13. 0. 100.Governo.

ART. 22.

Sopprimerlo.
*22. 1.Il relatore.

Sopprimerlo.
*22. 2. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di

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prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.
**22. 0. 2. Lazzari.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.
**22. 0. 8. Mazzocchi.

All'emendamento 31. 100, comma 1 dopo le parole: Il Ministro dello sviluppo economico inserire le seguenti: di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro per le semplificazione normativa e il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
0. 31. 100. 200.Il Relatore.

ART. 31.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009 l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economia generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle Stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle

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Stazioni Sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle Stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle Stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per la articolazione delle attività di riferimento delle Stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento di autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del Consiglio di Amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni Stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle entrate ed altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipula da parte delle Stazioni Sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
j) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

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3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
31. 100.Il Governo.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)
.

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, ideazione, l'attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la Promozione Industriale è costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa e senza maggiori oneri per il bilancio statale:
a) liquidare l'associazione Istituto per la Promozione Industriale ai sensi del vigente statuto;
b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;
c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;
d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;
f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal ministero dello sviluppo economico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche con riferimento ai profili finanziari, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi tali termini il decreto è emanato anche in assenza dei pareri.
31. 0. 100.Il Governo.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

1. La presente legge disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo

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o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni indicanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano te proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicandone i motivi.

5. Il disegno di legge di cui al comma 2 è approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 30 settembre.
6. Ciascuna Camera provvede alle modifiche dei propri regolamenti necessarie ad assicurare che il contenuto della legge sia limitato alle materie di cui al comma 1 e che la sua approvazione avvenga entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo.
7. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».
31. 0. 1.Della Vedova.

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ART. 70.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare inserire le seguenti: sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
70. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: purché non in evidente conflitto di interessi.
70. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'articolo 70 sopprimere il comma 2.
70. 100.Il Governo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero).

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
70. 03. Minasso.