CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 ottobre 2008
67.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTANTI DAL GOVERNO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis
(Disciplina dei consorti agrari)

1. Al fine uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono società, cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5. 0. 101. Il Governo.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

1. Per l'anno 2008, le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 33,8 milioni di euro.
3. Per consentire una più ampia accessibilità dei consumatori ai prodotti artigianali destinati al consumo, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono estese ai titolari di attività artigianali di produzione propria, fermi restando i requisiti professionali per la vendita e l'osservanza delle norme igieniche. Il consumo sul posto e le modalità di utilizzo dei locali e degli arredi sono disciplinati con regolamento dei Comuni.
13. 0. 101. Il Governo.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis
(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

1. Per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la

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ricerca ambientale, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per il 2008, sul capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziate sul relativo capitolo di bilancio».
16. 0. 102. Il Governo.

All'articolo 17, comma 2 dopo la lettera b), inserire:
«c) Partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»
17. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis
(Elettrodotti aerei).

1. All'Allegato III, parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», alla lettera z) dopo il termine «elettrodotti» è inserita la parola «aerei».»
17. 0. 100. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, dopo il punto nr. 7), il seguente: 7-bis): «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare»; nel successivo allegato III, al punto c)-bis, sono aggiunte, dopo le parole «energia elettrica», le parole «sulla terraferma».
2. In relazione ai progetti di cui al punto 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.»
18. 0. 100. Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-ter
(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale).

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa

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e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.»
18. 0. 101. Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-quater
(Scarichi di rifiuti in fognatura).

1. L'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
18. 0. 102. Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis
(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
31. 0. 101. Il Governo.
(Ritirato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 5.100 E ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.0.100 DEL GOVERNO

All'articolo 5, dopo la parola: aree inserire le parole: o distretti, ovunque ricorra.
0. 5. 100. 25. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 5», al comma 1 dopo le parole: nelle aree di crisi industriale inserire le seguenti: in particolare nel mezzogiorno.
0. 5. 100. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 5», al comma 1, dopo le parole: l'iniziativa è disciplinata aggiungere:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
0. 5. 100. 2. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «Art. 5», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno prevedere, tra gli altri, interventi al fine di:
a) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;
b) promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale in particolare nel mezzogiorno;
c) sostenere interventi di reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1o gennaio 1980».
0. 5. 100. 3. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 5», al comma 4 dopo le parole: è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve aggiungere le seguenti: la prevalenza degli interventi nei territori del mezzogiorno e.

Conseguentemente al comma 6 dopo le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale aggiungere le seguenti: fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno;

Conseguentemente al comma 10 dopo le parole: dal Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno;

Conseguentemente dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«13. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della riforma degli interventi di industrializzazione di cui al presente articolo, sulle agevolazioni a

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favore della ricerca, dello sviluppo e innovazione e su altre forme di incentivi».
0. 5. 100. 4. Vico.

Al capoverso «Art. 5», al comma 5, sopprimere le parole: ove possibile.
0. 5. 100. 5. Cimadoro, Scilipoti.

Al capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 6.
0. 5. 100. 6. Fava.

Al capoverso «Art. 5», al comma 6 dopo le parole: all'individuazione delle aree di crisi aggiungere le seguenti: in particolare nelle regioni del mezzogiorno.
0. 5. 100. 7. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 5», al comma 6, dopo le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale inserire le seguenti: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
0. 5. 100. 8. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 5», al comma 7, aggiungere all'inizio le parole: Per gli interventi di cui al comma 5.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'Ambiente, con le parole: di concerto con il Ministero dell'Ambiente.
0. 5. 100. 9. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso «Art. 5», al comma 8, dopo le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inserire le parole: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
0. 5. 100. 11. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 5», dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:
«8-bis. Al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle estrazioni, all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico sentite le Regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
0. 5. 100. 10. Vignali, Lazzari.
(Inammissibile)

Al capoverso «Art. 5», al comma 9, sostituire le parole: 7 milioni di euro, e 5 milioni di euro e 8 milioni di euro, rispettivamente con le seguenti: 6 milioni di euro, 7 milioni di euro e 7 milioni di euro.
0. 5. 100. 12. Allasia, Polledri, Torazzi, Forcolin.

Al capoverso «Art. 5», al comma 9, sostituire le parole: 5 milioni di euro e 8 milioni di euro, rispettivamente con le seguenti: 6 milioni di euro e 7 milioni di euro.
0. 5. 100. 13. Allasia, Polledri, Torazzi, Forcolin.

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Al capoverso «Art. 5», al comma 9 aggiungere alla fine il seguente periodo: Sono destinati altresì, in deroga a quanto stabilito dal precedente periodo anche in assenza di un accordo di programma, alla Regione Lazio 5 milioni di euro per la soluzione della crisi industriale che ha colpito l'area di Frosinone.

Conseguentemente sostituire le parole: 7 milioni di euro, 5 milioni di euro e 8 milioni di euro con le seguenti: 5,5 milioni di euro, 4 milioni di euro e 5,5 milioni di euro.
0. 5. 100. 14. Formisano, Ruggeri.

Al capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 12.
0. 5. 100. 15. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «Art. 5», al comma 10, sostituire le parole: prioritariamente destinate, con le parole: altresì destinate.
0. 5. 100. 16. Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso «Art. 5», al comma 10, alla lettera a), dopo le parole: per il sostegno alle esportazioni, inserire le seguenti: anche.
0. 5. 100. 17. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «Art. 5», al comma 10 lettera b) dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: e di quelle iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
0. 5. 100. 18. Formisano, Ruggeri.

Al capoverso «Art. 5», al comma 10 lettera b) dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati.
0. 5. 100. 19. Formisano, Ruggeri.

Al capoverso «Art. 5», al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009.
0. 5. 100. 20. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «Art. 5», al comma 10, dopo la lettera d), inserire la seguente:
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali.
0. 5. 100. 21. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «Art. 5», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. Il Governo provvede alla definizione dell'intero quadro degli interventi previsti per lo sviluppo e le attività produttive compresi gli interventi per ricerca industriale ed innovazione tecnologica, con l'indicazione di quelli riservati allo Stato e quelli di competenza delle Regioni, anche ai fini del previsto calcolo delle risorse da attribuire alle Regioni stesse anche nel campo del sostegno allo sviluppo territoriale e delle attività produttive previsto per l'attuazione del Federalismo fiscale.
0. 5. 100. 22. Benamati.

Al capoverso «Art. 5», dopo il comma 12 aggiungere il seguente nuovo comma:
«12-bis. Al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle estrazioni, all'articolo

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104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico sentite le Regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
0. 5. 100. 23. Vignali, Versace.
(Inammissibile)

Al capoverso «Art. 5», aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche
a) al comma 1 la denominazione «Ministero per lo sviluppo economico» è così modificata «Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 1 dopo il periodo «In tali siti sono attuati progetti di» sono aggiunti i termini «bonifica e di»,
c) al comma 1 il periodo «Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate» è così modificato «Nei siti con aree demaniali o acque di falda contaminate»;
d) al comma 1 dopo le parole «con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute» sono aggiunte le parole «delle infrastrutture»;
e) al comma 1 il periodo «Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto» è così modificato «Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui al Titolo, Parte IV del presente decreto, fatti salvi gli obiettivi di riparazione ivi previsti e sono effettuati in conformità al quadro comune di cui all'allegato III, Parte VI del presente decreto»;
f) il comma 2 è così sostituito «2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 8, 9 e 10, gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di eventuali ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato non responsabile della contaminazione è obbligato, in via sussidiaria e previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento, in ordine ai soli oneri di bonifica relativi ai terreni di proprietà e, per la falda, al contributo di inquinamento ceduto dai terreni stessi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 253 c.4 del presente decreto»;
g) al comma 3 lettera c) le parole «dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito» sono così sostituite «assunti dai soggetti privati che partecipano all'accordo di programma»;
h) al comma 3 dopo la lettera c) è inserita la seguente «c-bis) la quantificazione e la ripartizione del danno ambientale tra i responsabili della contaminazione, determinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tenendo conto delle attività che si sono succedute nei sito e degli eventuali trasferimenti di titolarità delle stesse»;

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i) al comma 3, lettera d), dopo la parola «servizi» è inserita la seguente: «pubblici» e dopo le parole «delle acque» sono inserite le seguenti «e del terreno»;
j) al comma 3, lettera e), le parole: «le azione idonee compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE» sono sostituite dalle seguenti «le azioni idonee a compensare il danno ambientale e le perdite temporanee di risorse e sevizi, così come definite al punto 1, lettera c) dell'allegato 3 alla Parte VI del presente decreto. A tal fine sono preferiti gli intereventi di adeguamento o di sostituzione degli impianti che consentono il raggiungimento di performance ambientali superiori a quelle previste dalla normativa esistente in materia»;
k) al comma 3 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti «h-bis) le modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina in materia di Aiuti di Stato, degli eventuali finanziamenti pubblici»; h-ter) il coordinamento degli interventi di riparazione individuati ai sensi dell'accordo di programma di cui al presente articolo con gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e di bonifica già approvati ai sensi degli artt. 242 e 252 del presente decreto»;
l) al comma 5 il periodo «I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione» è così sostituito «Gli interventi individuati dall'accordo di programma di cui al comma 1, sono approvati ai sensi del comma 6, mediante lo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e riparazione e l'intervento di reindustrializzazione»;
m) al camma 5 dopo le parole «della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono introdotte «e successive modifiche e integrazioni»;
n) il comma 6 è così sostituito «All'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse. Il decreto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta;. i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impiantì e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Il decreto costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero ad autorizzazione integrata ambientale, il decreto comprende anche il giudizio sulla compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale; al tal fine i tempi procedimentali previsti dalla normativa di riferimento possono essere ridotti nel rispetto dell'efficacia del procedimento, per garantire il rispetto del limite temporale sancito al comma 1 per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5»;
o) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis. L'ultimazione degli interventi di riparazione del suolo o di singoli lotti o porzioni dello stesso, o l'accertamento dello stato di non contaminazione degli stessi determinano la facoltà di utilizzare il terreno o i singoli lotti o porzioni in conformità alla sua destinazione urbanistica anche in attesa della conclusione degli interventi di riparazione delle falda, salvo il potere della pubblica amministrazione titolare del procedimento di bonifica dì sospendere, con provvedimento adeguatamente motivato, l'utilizzo del terreno quando ciò impedisca la riparazione della falda»;
p) il comma 8 è abrogato;

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q) Il comma 7 è così sostituito: «In considerazione delle finalità di tutela, ripristino e risanamento ambientale perseguite dal presente articolo, il corretto adempimento degli impegni assunti e degli interventi di riparazione individuati con l'accordo di programma costituisce, esclusivamente per i privati responsabili della contaminazione che hanno partecipato all'accordo, anche integrale attuazione degli eventuali obblighi di risarcimento del danno ambientale a qualsiasi titolo attribuibile ai predetti soggetti e comunque ascrivibile come conseguenza delle contaminazioni che hanno origine all'interno del sito.»
r) Il comma 9 è così sostituito: «In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della contaminazione, ove gli stessi non provvedano agli interventi ai sensi del Titolo V parte IV del presente decreto gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni competenti che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato (inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o piú soggetti privati non responsabili della contaminazione, ove gli stessi non provvedano agli interventi ai sensi del Titolo V parte IV del presente decreto gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni competenti con diritto di rivalsa ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del presente decreto».
s) Dopo il comma 9 inserire: «9-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche qualora i soggetti ivi previsti abbiano partecipato all'accordo ma non adempiano a tutta le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'accordo stesso.»
t) Il comma 10 è così sostituito «Per i siti, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252, la conferenza di servizi aventi ad oggetto gli interventi di riparazione e bonifica di cui al comma 5 è indetta dalla regione territorialmente competente che costituisce l'amministrazione procedente. Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Ragioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252».
u) Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma «10-bis. Gli accordi di programma già stipulati tra le amministrazioni competenti, aventi ad oggetto interventi di messa in sicurezza, bonifica e riparazione dei siti contaminati, sono resi coerenti con i contenuti e le procedure definite nel presente articolo, ove le aree interessate siano individuate, in tutto o in parte come siti di interesse pubblico per la riconversione industriale».
0. 5. 100. 24. Fava.
(Inammissibile)

Al comma 1 dopo le parole: per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale inserire le seguenti: a partire dagli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 «Obiettivo Convergenza».
0. 5. 0. 100. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, dopo la parola: aree inserire le parole: o distretti.
0. 5. 0. 100. 12. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2 dopo le parole: a sostegno delle aree in crisi inserire le seguenti: in particolare quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo

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17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 «Obiettivo Convergenza».
0. 5. 0. 100. 2. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2 sostituire la parola: sentita con la seguente: d'intesa.
0. 5. 0. 100. 3. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2 punto 1 dopo le parole: alla chiarezza inserire le seguenti: e alla celerità.
0. 5. 0. 100. 4. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2 punto 2, sopprimere le parole: e riduzione.
0. 5. 0. 100. 5. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 5-bis, comma 2, numero 4), dopo le parole: con i soggetti destinatari degli interventi sono inserite le seguenti: che prevedono anche iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per l'efficienza del sistema industriale territoriale;
0. 5. 0. 100. 13.Lazzari.

Al comma 2 al n. 5 dopo le parole: contenuto di innovazione inserire le seguenti: di prodotto e di processo;
0. 5. 0. 100. 14.Vico.

Al comma 2, numero 5) dopo le parole: di innovazione aggiungere le seguenti: e di quelle iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.
0. 5. 0. 100. 15. Formisano, Ruggeri.

Al comma 2, numero 5) dopo le parole: di innovazione aggiungere le seguenti: e di quelle realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati.
0. 5. 0. 100. 16. Formisano, Ruggeri.

All'articolo 5-bis, comma 2, numero 5), dopo le parole: con elevato contenuto di innovazione sono inserite le seguenti:, nonché per gli interventi di infrastrutturazione, di bonifica e per la sicurezza funzionali alla reindustrializzazione delle aree di crisi;
0. 5. 0. 100. 17. Lazzari.

Al comma 2 punto 8 dopo le parole: sull'intero territorio nazionale inserire le seguenti: con particolare riguardo alle regioni del mezzogiorno.
0. 5. 0. 100. 6. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

All'articolo 2, al punto 8 sostituire le parole:, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con le seguenti in ogni caso tenuto conto dei livelli di crescita e di disoccupazione almeno il 60 per cento di questi devono interessare le regioni del mezzogiorno.
0. 5. 0. 100. 7. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, punto 8), aggiungere in fine le seguenti parole: destinando almeno il 40 per cento delle risorse alla realizzazione di interventi nei distretti di crisi industriale situati nel settentrione;
0. 5. 0. 100. 20. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

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All'articolo 5-bis, comma 2, dopo la lettera 8) inserire la seguente:
8-bis) destinazione di una quota non inferiore al 70 per cento dei finanziamenti alle imprese con meno di 250 addetti.
0. 5. 0. 100. 18. Vignali, Polledri, Polidori.

Al comma 2, dopo il punto 8), aggiungere il seguente:
8-bis) adeguata ripartizione territoriale degli incentivi garantendo il mantenimento degli attuali livelli produttivi dell'apparato industriale;
0. 5. 0. 100. 19. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.
0. 5. 0. 100. 21. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 3 dopo le parole: possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.
0. 5. 0. 100. 8. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 4.
0. 5. 0. 100. 11. Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 4 dopo le parole: il CIPE provvede, aggiungere le seguenti: sentite le Regioni e le Province interessate,
0. 5. 0. 100. 22. Anna Teresa Formisano.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: ad aggiornare fino a: territoriale.
0. 5. 0. 100. 24. Vico, Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 4 dopo le parole: la loro distribuzione territoriale inserire le seguenti: nelle regioni del mezzogiorno.
0. 5. 0. 100. 9. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:, fino ad individuarne una per Regione.
0. 5. 0. 100. 23. Allasia, Polledri, Torazzi, Forcolin.

Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente per l'esercizio della attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcuni caso ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, attività rilevanti.
0. 5. 0. 100. 10. Abrignani.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Al capoverso Art. 5, dopo la parola: aree inserire le parole: o distretti, ovunque ricorra.
0. 5. 100. 25. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Riforma degli interventi di deindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 8, l'accordo di programma costituisce fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito indicata in breve Agenzia, mediante l'applicazione del regime di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
5. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti ed organismi locali competenti,

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alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree industriali dimesse da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi.
6. All'individuazione delle aree di crisi nelle quali realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ogni altra modalità di individuazione di aree di crisi produttiva, prevista da norme precedenti, è soppressa.
7. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
8. Il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia.
9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali nelle aree di cui alla legge n. 181 del 1989 e successive integrazioni, è destinato all'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con la normativa di cui al presente articolo: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla Regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la Regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla Regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla Regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 8, comma 11 della Legge 15 maggio 2005 n. 80, a sostegno degli investimenti di PMI che si insediano nelle aree industriali rese disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.
10. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009.

11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla

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lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'ICT, all'industria aerospaziale e all'ambiente.
12. Gli interventi di cui al comma 10 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008 registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.
5. 100.Il Governo.

Al comma 1 dopo le parole: per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale inserire le seguenti: con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
0. 5. 0. 100. 1. (Riformulato) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, dopo la parola: aree inserire le parole: o distretti.
0. 5. 0. 100. 12. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2 punto 1 dopo le parole: alla chiarezza inserire le seguenti: e alla celerità.
0. 5. 0. 100. 4. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2 al n. 5 dopo le parole: contenuto di innovazione inserire le seguenti: di prodotto e di processo;
0. 5. 0. 100. 14. Vico.