CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 ottobre 2008
67.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Nuovo testo C. 1441-quater Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
considerato che il testo del provvedimento licenziato dalla XI Commissione reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale, riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;
considerato che rilevano in particolare le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile» e «previdenza sociale», che le lettere g), l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato, altresì, che le disposizioni del provvedimento contengono princìpi fondamentali nella materia di «tutela e sicurezza del lavoro», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
osservato, sotto il profilo del rispetto dei princìpi costituzionali, che la delega legislativa contenuta nell'articolo 23, comma 1-bis, in materia di disciplina di misure di tutela a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine, non definisce con sufficiente specificità l'oggetto né i princìpi ed i criteri direttivi, in contrasto a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione;
considerato che l'articolo 37, comma 4-ter, prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regione per i posti ivi banditi;
ritenuto che tale norma è in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 23, comma 1-bis, la norma di delega legislativa sia integrata con la specificazione dell'oggetto e dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione;
all'articolo 37, comma 4-ter, sia soppressa la disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi.

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ALLEGATO 2

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (emendamenti C. 1634-A Governo)

PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
osservato che, con riferimento all'emendamento 2.200 della Commissione, appare tuttavia opportuno prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali nelle procedure di individuazione degli interventi da finanziare e di riparto delle risorse tra i diversi interventi,
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.