CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° ottobre 2008
66.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 OTTOBRE 2008

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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Riforma degli interventi di deindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 8, l'accordo di programma costituisce fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito indicata in breve Agenzia, mediante l'applicazione del regime di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.
5. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti ed organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree industriali dimesse da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi.
6. All'individuazione delle aree di crisi nelle quali realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano

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le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ogni altra modalità di individuazione di aree di crisi produttiva, prevista da norme precedenti, è soppressa.
7. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
8. Il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia.
9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali nelle aree di cui alla legge n. 181 del 1989 e successive integrazioni, è destinato all'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con la normativa di cui al presente articolo: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla Regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la Regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla Regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla Regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 8, comma 11 della Legge 15 maggio 2005 n. 80, a sostegno degli investimenti di PMI che si insediano nelle aree industriali rese disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.
10. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009.

11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'ICT, all'industria aerospaziale e all'ambiente.
12. Gli interventi di cui al comma 10 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico

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28 febbraio 2008 registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.
5. 100.Il Governo.

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per l'efficienza del settore energetico).

1. La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
2. Il Gestore del mercato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate nonché il momento in cui i contratti conclusi sui mercati, la compensazione ed i conseguenti pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente. Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del decreto legislativo n. 58/98 possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal gestore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti finali del settore del gas, la società Acquirente Unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma precedente. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma precedente.
7. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo dell'8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni. Il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione Europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione

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ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al capoverso precedente.
8. Per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92 e successive modifiche e integrazioni, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile, da applicare a conclusione del periodo di riconoscimento dell'ulteriore componente di cui al titolo II, punto 3, dello stesso provvedimento, al fine di rendere coerenti tali aggiornamenti con l'evoluzione dei costi di produzione delle diverse tipologie di impianto e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati.
9. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli attesi che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni.
10. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche, è di 10 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione od accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.
11. Per le tipologie di misuratori diverse da quelle di cui al comma precedente installati presso le utenze domestiche la validità dei bolli metrici apposti è di 15 anni.
12. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione, o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione.
13. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE».
14. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori.».
16. 0. 100.Il Governo.

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

Art. 16-ter.
(Agenzia per la sicurezza nucleare)
.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente articolo 28-bis, recante «Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare». L'ISPRA svolge con una struttura separata sotto il profilo funzionale, amministrativo e contabile, denominata Agenzia per la sicurezza nucleare, i compiti e le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, delle

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attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari e la protezione dalle radiazioni, nonché le connesse funzioni e compiti di salvaguardia degli impianti e materiali nucleari, loro infrastrutture e logistica.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.
3. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.
4. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti o di partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;
h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;
i) l'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

5. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti. Il Presidente e due componenti sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due componenti sono designati dal Ministro dello sviluppo economico. Alla loro nomina si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nel settore della sicurezza nucleare, della radioprotezione e della tutela dell'ambiente. Non possono essere nominati componenti coloro che nei ventiquattro mesi

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precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che abbiano interessi in conflitto con l'esercizio delle funzioni attribuite.
6. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
7. Sono inoltre organi dell'Agenzia il Direttore generale ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo della struttura tecnica dell'Agenzia.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno scelto fra magistrati contabili e dirigenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti. Il Collegio svolge compiti di verifica, di controllo e di proposta sul bilancio e sullo stato patrimoniale dell'Agenzia.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni dell'Agenzia. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Collegio può richiedere al Direttore generale dati e informazioni sulla gestione dell'Agenzia.
8. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia, al Direttore generale e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono determinati in base al regime applicabile all'ISPRA, senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle risorse finanziarie dello stesso ISPRA.
9. I membri dell'Agenzia e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
10. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
11. Per almeno ventiquattro mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro cento milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
12. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per la sua organizzazione, il suo funzionamento e la sua vigilanza. Lo statuto definisce i princìpi di organizzazione e i criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze e ai suoi compiti istituzionali. In particolare, lo statuto stabilisce:
a) i compiti dell'Agenzia,
b) l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia;

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c) i criteri per la predisposizione del regolamento del personale, del regolamento amministrativo e contabile e di ogni altra disposizione necessaria a garantire un'efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) la durata dell'incarico del Direttore generale.

13. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 12, di approvazione dello statuto, e secondo i criteri in esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione interna. Il personale in servizio presso l'Agenzia, anche in posizione di distacco o comando da altre amministrazioni, non può superare le duecento unità. Il personale non può svolgere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche di carattere occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti con le imprese operanti nel settore di competenza e con le relative associazioni.
14. Nella fase di primo funzionamento dell'Agenzia e per la durata massima di tre anni, alle dipendenze della stessa è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza, ovvero da personale proveniente da società a parziale o totale partecipazione pubblica in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari ai fini dell'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire in ogni caso la massima neutralità e imparzialità. Il relativo contingente è determinato nella misura di cento unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite delle quaranta unità.
15. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, proporzionati ai costi di funzionamento dell'Agenzia posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate. Ai rimanenti costi si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1 comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
17. Fino alla data di pubblicazione dello statuto di cui al comma 12, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui

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all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, sentito il Ministro dello sviluppo economico, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
16. 0. 101.Il Governo.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)
.

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti per il supporto, l'analisi, ideazione, l'attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Istituto per la Promozione Industriale è costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si provvede a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, compresa l'invarianza della spesa e senza maggiori oneri per il bilancio statale:
a) liquidare l'associazione Istituto per la Promozione Industriale ai sensi del vigente statuto;
b) assicurare continuità all'azione e mantenere gli attuali livelli occupazionali;
c) finalizzare la funzione della promozione industriale al supporto dell'analisi, ideazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione dell'azione dei diversi livelli di governo e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, evitando eventuali sovrapposizioni con i compiti assolti da altri enti, istituti o agenzie pubblici;
d) assicurare che il processo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) fissare le modalità di esercizio della vigilanza e del potere di indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico;
f) definire i criteri e le modalità per l'attivazione di rapporti operativi con altre amministrazioni pubbliche centrali e locali diverse dal ministero dello sviluppo economico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche con riferimento ai profili finanziari, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorsi tali termini il decreto è emanato anche in assenza dei pareri.
31. 0. 100.Il Governo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 1. Il relatore.

Sopprimerlo.
*3. 2. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:
«Art. 6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:
a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;
b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;
e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa;

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h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 della presente legge.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 e reso entro due mesi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi».

«Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

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come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3. 0. 5. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
7. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: sentino il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
7. 3. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, capoverso 6-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dello sviluppo economico può provvedere con le seguenti: Il Ministro dello sviluppo economico provvede.
8. 3. Iannocone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.