CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 settembre 2008
65.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 OTTOBRE 2008

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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

EMENDAMENTI

ART. 23.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2009 impegnati nelle attività di cui al presente articolo la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) con decorrenza 1o gennaio 2009, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
b) con decorrenza 1o gennaio 2016, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazioni in attività usuranti fino ad un massimo di trentasei mesi;
c) estensione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche ai lavoratori autonomi, secondo criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata;
d) previsione dell'obbligo, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo. Norme specifiche sono altresì previste per i lavoratori autonomi. Per le situazioni pregresse, la procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti previsti dal presente articolo.

2. I benefici di cui al precedente comma sono riconosciuti ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e

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della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; ai lavoratori dipendenti notturni definiti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui al precedente comma, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima di ottanta notti, con esclusione dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi e degli allenatori professionisti; ai lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ai lavoratori addetti al trasporto pubblico con massi pesanti, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sull'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
23. 1.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti:, previa concertazione con le parti sociali,.
23. 2.Di Biagio.

Al comma l, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 3.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 5.Di Biagio.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 6.Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 8.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 9.Delfino, Poli.

Al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: o mansioni.
23. 4.Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero siano membri delle Forze dell'Ordine che svolgono servizi di turnazione in quinta, ovvero rotativi e notturni».
23. 7.Paladini, Porcino.
(Inammissibile)

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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti delegati volti a disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'Ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti.
23. 20.Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. A decorrere dal 1o luglio 2009 ai soggetti percettori di trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS è corrisposto nel calcolo della rivalutazione automatica delle pensioni un importo pari al 50 per cento della quota di rivalutazione sospesa per l'anno 2008 per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A decorrere dal 1o luglio 2010 ai medesimi soggetti è corrisposto un importo pari alla quota residua.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione del gettito proveniente dal contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis della legge n. 166 del 1991.
23. 03.Il Relatore.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
23. 04.Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione premi INAIL).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.
2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo di provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
23. 01.Delfino, Poli.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroghe in materia previdenziale).

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a tre milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo del «Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale» di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
23. 02.Delfino, Poli.
(Inammissibile)

ART. 24.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Sopprimerlo.
24. 13.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: finalizzati alla riorganizzazione con le seguenti: finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione.
24. 9.Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dell'Istituto superiore di sanità,.
24. 19.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
24. 20.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
24. 21.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, degli istituti zooprofilattici sperimentali.
24. 22.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Croce rossa italiana.
*24. 23. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Croce rossa italiana.
*24. 36. Delfino, Poli.

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Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
24. 24. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Agenzia italiana del farmaco.
24. 25. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e.
24. 32. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
24. 26. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori aggiungere le seguenti:, di Enasarco.
24. 4. Formichella.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per gli affari sociali.
24. 27. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e di Italia Lavoro Spa.
24. 28. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonchè alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società.
24. 29. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole:, ferme restando la propria autonomia di ricerca e delle funzioni loro attribuite.
24. 17. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

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Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico;».
24. 50.Il Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: efficacia, efficienza inserire la seguente:, trasparenza.
24. 6. Innaccone, Lo Monte, Belcastro, Commerico, Latteri, Lombardo, Milo, Sardella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
24. 31. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della salute e delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, anche al fine di evitare duplicazioni di oneri contributivi a carico dei contribuenti,.
24. 5. Formichella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la trasformazione fino alla fine della lettera con le seguenti: l'eventuale trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico.
24. 35. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, in tutto o parte fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'Istituto per gli affari sociali, prevedendo per il costituendo ente pubblico economico e per l'ISFOL, la ridefinizione delle rispettive missioni e competenze, al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato nel settore della formazione professionale, del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della natura giuridica dei singoli enti.
24. 34. Madia, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole:, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla salute dei cittadini e della salvaguardia del Sistema sanitario nazionale.
24. 18. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
24. 30. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, la lettera c), sostituire le parole: prevedendo, in particolare, la possibilità con le seguenti: disponendo in particolare sulla facoltà.
24. 1. Di Biagio.

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Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
24. 7. Innaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la lettera seguente:
d-bis) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili e nel quale confluiscano i risparmi derivanti dalla riorganizzazione dei suddetti enti, e definizione delle modalità di gestione di tale Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.
24. 10. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le parole:, previa concertazione con le parti sociali,.
24. 11. Di Biagio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previo parere delle con le seguenti: d'intesa con la.
24. 14. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti parole: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*24. 12. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti parole: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*24. 8. Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
24. 15. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
24. 16. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

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Al comma 4, lettera b), dopo la parola: razionalizzazione aggiungere le parole: con possibile unificazione.
24. 2. Di Biagio.

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle miranti al pronto intervento alla cura e alla prevenzione.
24. 3. Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «sentito il Presidente della Regione interessata.», è aggiunto il seguente periodo: «Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova.».
24. 51.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Stabilizzazione anticipata apprendisti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
24. 01. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori del lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
24. 04. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».
24. 02. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. All'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005, le parole: «, può autorizzare» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisisce attraverso il deposito, anche al fine di attivare le necessarie verifiche di conformità ai principi dettati dalla presente legge,».
24. 03. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 363, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e rinnovi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dai periodi di interruzione sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato trentasei mesi comprensivi di proroghe che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio oppure presso gli enti bilaterali, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.».
24. 05. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nei confronti delle attività stagionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno».
24. 07. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-quinques dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la stessa qualifica e le stesse mansioni».
24. 06. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente comma 4-septies:
«4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.».
24. 08. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.
3. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
24. 09. Delfino, Poli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca).

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed è soppresso il secondo periodo;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo

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scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici»;
d) al comma 2, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: «attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale».
24. 010. Caldoro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

24-bis

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120, è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere una proroga del termine di collaudo, dietro richiesta motivata delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
2. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. Il termine di collaudo di cui al precedente comma 3 è fissato al 31 gennaio 2010 relativamente agli interventi non ancora ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.».
24. 011.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis
(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario).

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interessa sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con atto di natura regolamentate, e, per quelli regionali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.
3. I registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. I registri, nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei

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dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione, dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo della malattie (CCM), istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di patologie riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, di cui al comma 1, nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologia di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.
8. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e dal supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
24. 012.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis
(Modifica all'Allegato A del Taglia-leggi).

1. Nell'allegato A) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi:
a) il n. 509, relativo alla legge 22 febbraio 1934, n. 370;
b) il n. 1381, relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1183 ».
24. 013.Il Governo.

ART. 32.
(Misure contro il lavoro sommerso).

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, primo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati.
32. 8. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sopprimere il secondo periodo.
* 32. 12. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sopprimere il secondo periodo.
* 32. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sopprimere l'ultimo periodo.
32. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
32. 11. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Dopo l'irrogazione di tre sanzioni amministrative nell'arco di un anno al medesimo datore di lavoro, la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività del datore di lavoro sanzionato da una a tre settimane. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti la relativa retribuzione anche per il periodo di sospensione.
32. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 4. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 10. Poli, Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo con le seguenti: dall'effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo.
32. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo le parole: «istituire e tenere» sono aggiunte le seguenti: «nonché aggiornare quotidianamente».
32. 1. Di Biagio.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. - L'articolo 2116 c.c. deve ritenersi applicabile ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.»
32. 20.Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
Al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, sono sostituite le parole: «può avvenire con un

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differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro», con le seguenti: «deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo»;
b) all'articolo 3, comma 3, sono sostituite le parole: «non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza», con le seguenti: «non oltre tre giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza»;
c) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la parola: «anche»;
d) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
e) all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: «e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi».
32. 3. Paladini, Porcino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Delega al governo per la revisione della disciplina fiscale imponibile alle società di somministrazione del lavoro).

1. Ai fini di favorire la diffusione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione del lavoro come strumento di emersione di alcune forme di lavoro sommerso e garantire una maggiore certezza della quantificazione delle entrate fiscali relativa all'imposizione su tali tipologie di contratto, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria in materia, misure volte alla definizione di un margine forfetario fino al 20 per cento del contratto di somministrazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, quale base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
32. 01. Fedriga.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è abrogato e, conseguentemente, sono abrogati il secondo capoverso dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e il secondo capoverso dell'articolo 90, comma 9, lettera b).
32. 02.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis
(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

All'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis

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del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: « 3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9 comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro, Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta,».
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci la lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.».
32. 03.Il Governo.

ART. 37.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

Sopprimerlo.
37. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
37. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: del prevalente accesso dall'esterno, con le seguenti: di un accesso dall'esterno pari almeno alla metà.
37. 7. Paladini, Porcino.

Sopprimere i commi 2 e 3.
37. 13. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 2.
37. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
37. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Sopprimere il comma 4.
37. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Ai fini esclusivamente giuridici, l'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge n. 395 del 1990.
37. 1. Foti.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.».
37. 6.Paladini, Porcino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «presso le amministrazioni pubbliche,» sono aggiunte le seguenti: «per la formazione delle quali, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza,.
37. 2.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «presso le amministrazioni pubbliche.» sono aggiunte le seguenti: «per la formazione delle quali non si tiene conto del punteggio del titolo di studio,.
37. 5.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il punteggio in graduatoria è direttamente proporzionale, in maggiorazione, agli anni di residenza nella regione per i posti ivi banditi.
37. 3.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
«5-quater. Ai fini della formazione delle graduatorie è considerata titolo di preferenza la residenza nella regione per i posti ivi banditi.».
37. 4.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di stabilizzazione).

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e quelle destinate alle assunzioni a tempo

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indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si intendono riferite esclusivamente alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alle eventuali progressioni verticali del personale fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Sono abrogati l'articolo 1, comma 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Alla data di scadenza dei relativi contratti le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data 28 settembre 2007.
4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.
6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono

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le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.
37. 01.Il Governo.

ART. 38.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.
38. 10.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
38. 9.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.
* 38. 4.Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.
* 38. 8.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
38. 7.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: Il personale che oppone aggiungere le seguenti: senza un giustificato motivo.
38. 1.Di Biagio.

Al comma 2, dopo le parole: un reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: senza giustificato motivo.
38. 6.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: al trasferimento.
38. 2.Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
38. 5.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dal 1o gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo 4 anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di

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importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.
38. 3.Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Al personale dirigenziale e non, trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2008, i contratti collettivi i lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, nel rispetto del principio della invarianza di spesa sancito dell'articolo 1 comma 25 del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
38. 01.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 1, commi 2, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater e 22, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modificazioni, è inquadrato nei ruoli ordinari dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il personale non dirigente, e dell'Area VIII per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza economica dal 1o gennaio 2008 e decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006 per il personale di cui all'articolo 1, commi 2 e 22, lettera a), del medesimo decreto-legge e dalla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, per il personale di cui all'articolo 1, comma 19-quater, del decreto-legge n. 181 del 2006.
2. Ai fini dell'invarianza della spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, che non si riflette in maggiori oneri per il bilancio dello stato, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
38. 03.Giudice.
(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 38.02, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
0. 38. 02. 1 Mosca Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.

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Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente periodo: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
38. 02.Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.
38. 04.Scandroglio, Sammarco, Fallica, Saltamartini, Giammanco, Beccalossi, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di

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polizia, sono trasferiti nei ruoli dall'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, ovvero in caso di mancato rinnovo del comando, aver comunque effettuato almeno tre anni di servizio in posizione di comando, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alla unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio del Ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.
38. 09.Scandroglio.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Pensionamento dirigenti enti locali).

1. I segretari comunali, provinciali e i dirigenti degli enti locali, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza, possono rimanere in servizio, oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente, sino al termine del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
2. I periodi di lavoro derivanti dal comma 1, non danno luogo alla corresponsione di alcuna tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.
38. 05. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Pensionamento dirigenti pubblici).

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «È inoltre data facoltà ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».
38. 06. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;
b) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;
c) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;
d) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008, si provvede mediante la modifica di cui al comma 3.
3. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 1 e 3, le parole: «96 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «95,7 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, le parole: «97 per cento del loro ammontare» dalle seguenti: «96,7 per cento del loro ammontare.».
38. 07.Paladini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:
e) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;
f) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;
g) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;
h) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2008.
38. 08.Paladini.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap grave).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente. 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni..»;
b) al comma 5 le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite con le seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

2. Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 15l del 2001, è sostituito dal seguente: «Tali permessi spettano a condizione che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio figlio affetto da grave disabilità, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno».
3. L'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è abrogato.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accodati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione di handicap grave, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona in situazione di handicap grave, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza con un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la specificazione della minore o maggiore età del figlio;
e) il contingente complessivo di ore di permesso fruite da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese;
f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4. Le

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operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. È inoltre consentita la pubblicazione e divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le attività di cui al comma 4, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
38. 010.Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di tempo parziale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
2-bis. In sede di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il temine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112.
38. 011.Il Governo.

ART. 39.
(Aspettativa).

Sopprimerlo.
* 39. 2. Paladini, Porcino.

Sopprimerlo.
* 39. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'aspettativa non può essere concessa dalle pubbliche amministrazioni in situazione di carenza di organico.
39. 11. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
39. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di contratti d'opera», sono sostituite con le parole: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;
b) dopo le parole «o dei mestieri artigianali», sono inserite le seguenti parole: «o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
39. 02.Il Governo.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Correttivi all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 112 del 2008).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si avvalgono della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso rendendo parimenti indisponibile un posto di funzione per la spesa equivalente ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 11 del presente articolo».
39. 03.Il Governo.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riduzione delle tipologie di permessi tenuto conto del loro contenuto e della diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, aspettative e permessi di cui al presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

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nazionale. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
39. 04.Il Governo.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorre dal 1o gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, come introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
2. Nel comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».
39. 05.Il Governo.
(Inammissibile)
(Riammesso)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Correttivi all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Per le categorie di personale di cui al comma 1-bis, nonché per i professori universitari, l'accoglimento della domanda di cui al comma 1 non ha carattere facoltativo.
39. 06.Il Governo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo

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correlati alla specifica di status e d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), del presente articolo pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 07.Il Governo.

ART. 65.
(Clausole generali e certificazioni).

Sopprimerlo.
65. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 65.
(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriall, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente:
a) per le ipotesi di licenziamento per giusta causa, all'accertamento del comportamento del lavoratore posto dal datore di lavoro a base del recesso, nonchè alla sua ricomprensione tra le ipotesi di risoluzione tipizzate nel CCNL applicato od, in sua assenza, nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piú rappresentativi ovvero nei contratti individuali stipulati con, assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) per le ipotesi di giustificato motivo, il controllo giudiziale non può essere esteso al merito delle scelte tecniche, organizzative e produttiva poste dal datore di lavoro a base del licenziamento, potendo comportare solo un accertamento sulla loro affettività.
Nel caso di accertata illegittimita del licenziamento, dal calcolo del risarcimento del danno da corrispondersi al lavoratore, ai sensi dell'articolo 18, legge 20 maggio 1970, n. 300, va escluso il periodo di tempo intercorrente tra l'impugnazione stragiudiziale del recesso e la notifica dell'atto del giudizio di merito.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo l0 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel definire le conseguenze economiche da riconnettere alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque desidera le dimensioni e le condizioni, dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale e del fatturato aziendale,

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l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75 - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
65. 9.Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.
* 65. 4.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
*
65. 2. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
65. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
65. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione costituite ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, presso appositi organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
65. 11.Delfino, Poli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fa riferimento alle con le seguenti: tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle.
65. 10.Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da riconnettere al licenziamento aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
65. 1.Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.
65. 7.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
65. 3.Paladini, Porcino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre

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2003, n. 276, dopo le parole: «finanza pubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.
65. 30.Il relatore.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera).

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera «l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188» è soppressa.
65. 01.Paladini, Porcino.
(Inammissibile)

ART. 66.

Sopprimerlo.
*66. 21. Lo Presti.

Sopprimerlo.
*66. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413».
2. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Nell'udienza fissata per la discussione del causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».
3. Il secondo comma dell'articolo 410-bis e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
66. 6. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.
66. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso Art. 410, primo comma, alle parole: Chi intende proporre sono premesse le seguenti: Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
66. 40.Il relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole:

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dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato con le seguenti: da un magistrato collocato a riposo e la parola: quattro, ovunque ricorra, con la seguente: un.
66. 1. Munerato, Bonino, Fedriga, Caparini.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, sopprimere il quarto comma.
66. 2. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: consegnata o spedita aggiungere le seguenti: con raccomandata con ricevuta di ritorno.
66. 27. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, sesto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.
66. 26. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso Art. 410, settimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: e l'indicazione dei mezzi di prova.
66. 50.Il relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, settimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.
66. 25. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, ultimo comma, sostituire la parola: amministrativa con le seguenti: salvi i casi di dolo e colpa grave.
66. 24. Lo Presti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Nell'udienza fissata per la discussione del causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.
66. 5. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
66. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, capoverso «Art. 411, ultimo comma, sopprimere le parole: ove il tentativo di conciliazione sia stato chiesto dalle parti.
66. 23. Lo Presti.

Al comma 2, capoverso Art. 411, ultimo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione

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sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
66. 41.Il relatore.

Sopprimere il comma 3.
66. 18. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, sostituire il primo comma con il seguente: Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411 ed il giudice ne tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine di sessanta giorni per l'espletamento di cui all'articolo 410-bis, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
66. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, numero 1), dopo le parole: il termine per l'emanazione del lodo inserire le seguenti: che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,.
66. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, sopprimere le parole: ivi compresa la decisione secondo equità.
66. 34. Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, ultimo comma, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.
66. 33. Delfino, Poli.

All'emendamento 66.42, sopprimere le seguenti parole: e 5 e conseguentemente, sostituire la parola: commi con comma.
0. 66. 42. 1.Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso Art. 412, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche in deroga all'articolo 829 commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
66. 42.Il relatore.

Sopprimere il comma 4.
66. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo

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409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
66. 43.Il relatore.

Sopprimere il comma 5.
66. 20. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 66.44, sopprimere le seguenti parole: ivi compresa la decisione secondo equità.
0. 66. 44. 1.Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
66. 44.Il relatore.

Al comma 5, capoverso «Art. 412-quater, decimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.
66. 32. Delfino, Poli.

All'emendamento 66.45, sopprimere le seguenti parole: e 5 e conseguentemente, sostituire la parola: commi con comma.
0. 66. 45. 1.Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso Art. 412-quater, dodicesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche in deroga all'articolo 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
66. 45.Il relatore.

Sopprimere il comma 6.
*66. 22. Lo Presti.

Sopprimere il comma 6.
*66. 46.Il relatore.

Sopprimere il comma 6.
*66. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.
66. 31. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 7.
66. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle

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parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
66. 30. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.
66. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
66. 29. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 9.
66. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, dopo la parola: certificazione aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
66. 28. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 10.
66. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure descritte dal capo I del presente titolo.
66. 47.Il relatore.

Sopprimere il comma 11.
66. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.
66. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.
66. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'articolo 412-bis del codice di procedura civile è abrogato e il secondo comma dell'articolo 410-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente comma:
2. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera espletato.
66. 48.Il relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:
2. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto,

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nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che la attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
66. 49.Il relatore.

ART. 67.
(Decadenze).

Sopprimerlo.
* 67. 3.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 67. 2.Di Biagio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 1 del presente articolo;.
67. 7.Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.
67. 4.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: o con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
67. 1.Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
67. 5.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
67. 6.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti: con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
*67. 8.Il Relatore.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: del codice civile, sono aggiunte le seguenti parole: con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
*67. 20.Il Governo.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) alla impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
**67. 9.Il Relatore.

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Al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) alla impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
**67. 21.Il Governo.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
b) l'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;
c) la legge 4 giugno 1973, n. 311.
67. 03.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: «il volontario, come definito dalla legge 1o agosto 1991, n. 266» fino alla fine della lettera sono soppresse.
67. 05.Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. Il punto 1639 (relativo alla abrogazione della legge n. 319 del 2 aprile 1958 sull'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro) dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è annullato.
2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prima delle parole: «Per i processi in materia di locazione» sono aggiunte le seguenti: «Per i processi di cui al Titolo IV del libro II».
3. Il comma 2 entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
67. 06.Il Relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Delega al Governo per la riforma del Fondo di previdenza esattoriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la riforma del Fondo di previdenza del personale esattoriale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) allo scopo di adeguare le prestazioni alla contribuzione versata.
2. In attesa della nuova disciplina previdenziale di cui al comma l, si applicano anche e comunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative alla disciplina della pensioni di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria.
67. 01.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e

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professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.
67. 02.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:
«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo»;
b) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
«1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2»;
c) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:
«9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2009/2010/2011, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2007.».
67. 04.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

«Art. 67-bis.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reato del lavoratori - Ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n, 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche, intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.
2. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e con l'esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1591, n. 223 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2004, n. 249, convertito con legge 3 dicembre 2004, n. 291, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportata una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti i cui al presente comma è ridotta, del 10

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per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito nel caso di terza e successive proroghe possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della saluta e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già maturati.
4. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla leggo 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto por ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittima.
6. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1995, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «1 dicembre 1008» sono sostituite dalle seguenti: «91 dicembre 2009». Al fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, dei decreto-legge. 19 luglio 1993, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 235.
7. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giusto motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertite con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, a successive modificazioni, le parole: «1 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1 dicembre 2009» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2009».
8. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

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19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
9. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro SpA 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di finanziamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio. 1993, n. 236.
11. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole; «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 o di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalla seguenti; «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 90 milioni per l'anno 2009».12. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
67. 07.Il Governo.

Dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:

Art. 67-quinquies.
(Proroga di termini).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 28, le parole: «dodici mesi», sono sostituite con le parole: «diciotto mesi»;
b) al comma 30, le parole: «dodici mesi», sono sostituite con le parole: «diciotto mesi»;
c) al comma 81, le parole: «dodici mesi», sono sostituite con le parole: «diciotto mesi».
67. 08.Il Governo.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 23.20, 24.50, 32.03, 37.01, 38.010, 38.011, 39.02, 39.04, 39.07, 67.07 e 67.08 DEL GOVERNO E DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.20 DEL RELATORE

Sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.
0. 23. 20. 1. Paladini, Porcino.

Sostituire le parole: e senza ulteriori oneri a carico dello Stato con le seguenti: e con oneri aggiuntivi a carico dello Stato non superiori a 500 milioni annui.

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.
0. 23. 20. 2. Paladini, Porcino.
(Inammissibile)

Dopo le parole: di misure di tutela a favore aggiungere le seguenti: degli addetti al settore dell'autotrasporto e.
0. 23. 20. 3. Favia, Paladini, Porcino.

Sopprimere le parole: e di appartenenti alle Forze dell'Ordine e dopo le parole: attività usuranti aggiungere le seguenti: e di appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.
0. 23. 20. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sostituire le parole: Forze dell'Ordine con le seguenti: Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile.
0. 23. 20. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'Ordine inserire le seguenti: e alle Forze armate
0. 23. 20. 6. Laboccetta.

Dopo le parole: Forze dell'Ordine inserire le seguenti: cosiddetti «in prima linea».
0. 23. 20. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto, per le Forze dell'Ordine, degli anni di permanenza in attività operativa.
0. 23. 20. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

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SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24.50 DEL GOVERNO

Dopo le parole: efficacia, efficienza inserire la seguente: trasparenza.
0. 24. 50. 1. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.03 DEL GOVERNO

Sopprimere la lettera a).
* 0. 32. 03. 1. Paladini, Porcino.

Sopprimere la lettera a).
* 0. 32. 03. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:
"3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di riferimenti di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Se la violazione di cui all'articolo 10, comma 1, si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"».
0. 32. 03. 3. Paladini, Porcino.

Alla lettera a), dopo le parole: da 100 a 750 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

Conseguentemente sopprimere le parole da: Se la violazione di riferisce a più di cinque lavoratori fino alla fine della lettera.
0. 32. 03. 4. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera a) dopo le parole: 750 euro, 1.500 euro, 5.000 euro, 600 euro, da 400 a 1.500 euro, da 800 a 4.500 euro, aggiungere ogni volta le parole: per ogni lavoratore.

Conseguentemente, sopprimere le parole: si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero, si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero, si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero.
0. 32. 03. 5. Paladini, Porcino.

Alla lettera a), capoverso 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
0. 32. 03. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Alla lettera a), capoverso 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
0. 32. 03. 7.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera a), capoverso 3, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
0. 32. 03. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera a), capoverso 3, sesto periodo, dopo le parole: da 800 a 4.500 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
0. 32. 03. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere la lettera b).
* 0. 32. 03. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere la lettera b).
* 0. 32. 03. 16. Paladini, Porcino.

Alla lettera b), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro per ogni singolo lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 300 a 1.000 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 900 a 1.500 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
0. 32. 03. 11. Paladini, Porcino.

Alla lettera b), capoverso 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
0. 32. 03. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b), dopo le parole: 150 euro, 1.000 euro, 1.500 euro, aggiungere ogni volta le parole: in relazione ad ogni singolo lavoratore.

Conseguentemente, sopprimere le parole: si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero e si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero.
0. 32. 03. 13. Paladini, Porcino.

Alla lettera b), capoverso 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
0. 32. 03. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Alla lettera b), capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: da 900 a 1.500 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.
0. 32. 03. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 37.01 DEL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.
0. 37. 01. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
0. 37. 01. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: 519 e 92.
0. 37. 01. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le procedure avviate per le specifiche esigenze degli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle dotazioni organiche.
0. 37. 01. 4. Delfino, Poli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le singole amministrazioni, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, se in possesso delle necessarie risorse economiche, possono comunque procedere alla stabilizzazione del personale dipendente aventi i requisiti di cui ai commi seguenti.
0. 37. 01. 5. Di Biagio, Saltamartini, Foti.
(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
0. 37. 01. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 0. 37. 01. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 0. 37. 01. 8. Paladini, Porcino.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
** 0. 37. 01. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 128

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
** 0. 37. 01. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1;
0. 37. 01. 11. Delfino, Poli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: oppure, ove manchi il termine finale fino alla fine del comma.
0. 37. 01. 12. Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: novanta con la parola: centottanta.
0. 37. 01. 13. Delfino, Poli.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono comunque fatti salvi i contratti che rientrano nelle tipologie indicate dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
0. 37. 01. 14. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 3.
0. 37. 01. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: con una riserva di posti non superiore al 4 per cento dei posti messi a concorso.
0. 37. 01. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
0. 37. 01. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.
0. 37. 01. 18. Delfino, Poli.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con 1e seguenti: 50 per cento.
* 0. 37. 01. 19. Delfino, Poli.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
* 0. 37. 01. 20. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 4.
0. 37. 01. 21. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
0. 37. 01. 22. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 129

Al comma 5 terzo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
0. 37. 01. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono applicabili solo in mancanza, o previo esaurimento, delle vigenti graduatorie degli idonei, relative a concorsi banditi nell'ultimo biennio, e dei vincitori di concorso.
0. 37. 01. 25. Baldelli.

Sopprimere il comma 6.
0. 37. 01. 24. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel triennio 2009-2011 potranno essere banditi nuovi concorsi solo in mancanza, o previo esaurimento, delle graduatorie in vigore dei vincitori di concorso.
0. 37. 01. 26. Baldelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 38. 010 DEL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 0. 38. 010. 1. Livia Turco, Murer, Angeli, Miotto, Binetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 0. 38. 010. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: in via esclusiva e aggiungere in fine le seguenti parole: Tali permessi spettano ad un solo lavoratore dipendente per ogni persona con handicap in situazione di gravità.
0. 38. 010. 3. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.
* 0. 38. 010. 4. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.
* 0. 38. 010. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Miotto.

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.
* 0. 38. 010. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Baretta.

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorra, sostituire le parole: grave disabilità con le seguenti: handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
** 0. 38. 010. 6. Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Sostituire ovunque ricorrano, le parole: grave disabilità con le seguenti: handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
** 0. 38. 010. 7. Delfino, Poli.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: entro il secondo grado con le seguenti: entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona disabile grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche esse affetti da patologie invalidanti.
0. 38. 010. 8. Argentin, Livia Turco, Murer, Binetti, Bossa, Miotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.
* 0. 38. 010. 9. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.
* 0. 38. 010. 10. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.
* 0. 38. 010. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Baretta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.
*0. 38. 010. 12. Argentin, Livia Turco, Miotto, Murer.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le parole: terzo grado.
*0. 38. 010. 13. Delfino, Poli.

Ai commi 1 e 2, sostituire le seguenti parole: convivente ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune con le seguenti: convivente ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza tale da non impedire l'assistenza.
0. 38. 010. 14. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri.
0. 38. 010. 15. Livia Turco, Murer, Argentin, Miotto, Binetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune con le seguenti: tale da non impedire l'assistenza.
0. 38. 010. 16. Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.
0. 38. 010. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*0. 38. 010. 18. Murer, Livia Turco, Argentin, Miotto, Binetti, D'Incecco.

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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*0. 38. 010. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*0. 38. 010. 20. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: il genitore fino alle parole: di cui al comma 3 e.
0. 38. 010. 21. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al domicilio della persona da assistere con le seguenti: al proprio domicilio o al domicilio della persona da assistere.
0. 38. 010. 22. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
0. 38. 010. 23. Paladini, Porcino.

Al comma 2, dopo le parole: Tali permessi spettano inserire le seguenti: ad un solo lavoratore dipendente per ogni persona con handicap in situazione di gravità ed e sopprimere le seguenti parole: in via esclusiva.
0. 38. 010. 24. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: in via esclusiva.
0. 38. 010. 25. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Baretta.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: in via esclusiva.
*0. 38. 010. 26. Argentin, Livia Turco, Murer, Miotto, Binetti, Sbrollini.

(Inammissibile)

Al comma 2 sopprimere le parole: ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune.
0. 38. 010. 27. Murer, Argentin, Livia Turco, Miotto, Binetti.

Al comma 2, sostituire le parole: massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune con le seguenti: tale da non impedire l'assistenza.
0. 38. 010. 28. Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.
0. 38. 010. 29. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
*0. 38. 010. 30. Livia Turco, Argentin, Murer, Miotto, Binetti, Bossa.

Sopprimere il comma 3.
*0. 38. 010. 31. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Sopprimere il comma 3.
*0. 38. 010. 32. Paladini, Porcino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente: «Art. 20 - (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap). - 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio, 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».
0. 38. 010. 33. Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 20 della legge 8 marzo, n. 53, le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo sono soppresse.
0. 38. 010. 34. Delfino, Poli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».
0. 38. 010. 35. Binetti.

Sopprimere i commi 4 e 5.
0. 38. 010. 36. Argentin, Murer, Livia Turco, Bossa, D'Incecco, Miotto.

Sopprimere il comma 4.
0. 38. 010. 37. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
0. 38. 010. 38. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
*0. 38. 010. 39. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
*0. 38. 010. 40. Argentin, Murer, Livia Turco, Binetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 38.011 DEL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: possono sottoporre a nuova valutazione con le seguenti: non possono sottoporre a nuova valutazione.
0. 38. 011. 1. Paladini, Porcino.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie disponibilità fianziarie, nel caso di mancata conferma della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 2-ter, riconoscono un equo indennizzo da un minimo di una mensilità ad un massimo di sei mensilità ai lavoratori interessati a nuova valutazione.
0. 38. 011. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.
(Inammissibile)

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SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 39.02 DEL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 39. 02. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 39. 02. 2. Paladini, Porcino.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 39.04 DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi finalizzati con le seguenti: un decreto legislativo finalizzato.
0. 39. 04. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Longobardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privati.
0. 39. 04. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1 dopo le parole: o privati aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi vigenti.
0. 39. 04. 3. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 39. 04. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 lettera c), sostituire la parola: riduzione con la seguente: rielaborazione.
0. 39. 04. 4. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Longobardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) rispetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
0. 39. 04. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare disponendo che la consegna dei certificati qualora il richiedente sia gravemente handicappato ai sensi della legge n. 104 del 1992 o sia affetto da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico avvenga una sola volta alla richiesta del primo permesso.
0. 39. 04. 8. Binetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il lavoratore è dispensato dall'obbligo di comunicare all'INPS l'assenza per malattia in applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
0. 39. 04. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Dopo l'articolo 39-bis, inserire il seguente:
Art. 39-ter. - (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di contrattazione collettiva). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di contrattazione collettiva in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione di una percentuale delle risorse disponibili a premi annuali di produttività da ripartire sulla base dei risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche ai singoli dipendenti;
b) perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti in base al costo della vita nelle province in cui i dipendenti svolgono la loro attività operativa;
c) adeguamento del costo orario netto del lavoro nel settore pubblico a quello del settore privato.

Conseguentemente, all'alinea le parole: Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente sono sostituite delle seguenti: Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti.
0. 39. 04. 5. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.
(Inammissibile)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 39.07 DEL GOVERNO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) al comma 1, dopo le parole: «ogni altro trattamento accessorio» sono aggiunte le seguenti: «Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per (espletamento delle funzioni di giudice popolare nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
0. 39. 07. 1.Paladini, Porcino.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2009 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,.
0. 39. 07. 2.Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire le parole: del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: o del personale di cui al comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
0. 39. 07. 3.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 67.07 DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
0. 67. 07. 1.Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 464 milioni.
0. 67. 07. 2.Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire le parole: 450 con le seguenti: 464.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
0. 67. 07. 3.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I trattamenti di sostegno al reddito nel caso di terza e successiva proroga vanno accompagnati tassativamente dalla predisposizione, a cura della regione o delle Regioni coinvolte, da specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, cui gli stessi sono tenuti a partecipare, pena le misure di cui al comma successivo.
0. 67. 07. 4.Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.
0. 67. 07. 5.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa, è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore di apposito patto di servizio presso il centro per l'impiego competente. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. La mancata sottoscrizione, o la mancata ottemperanza a quanto in esso previsto da parte del lavoratore, determina il venir meno del godimento dell'indennità di mobilità o di altra forma di sostegno al reddito, fatti salvi i diritti già maturati. La presente sanzione non ha luogo se al patto di servizio sottoscritto non faccia seguito alcuna proposta congrua da parte del centro per l'impiego o altro attore autorizzato.
0. 67. 07. 6.Paladini, Porcino.

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: Il presente stanziamento, accresciuto di ulteriori 10 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è finalizzato altresì a dotare tutti gli ispettori di strumenti informatici portatili in grado di accedere al sistema delle comunicazioni on line.
0. 67. 07. 7.Paladini, Porcino.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 67.08 DEL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
0. 67. 08. 1.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 67. 08. 2.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 67. 08. 3.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater)

ULTERIORI EMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 24.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico.
24. 50. (nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole:, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla salute dei cittadini.
24. 18. (nuova formulazione) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le parole:, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
24. 11. (nuova formulazione) Di Biagio.

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: strutture aggiungere le parole: anche mediante la loro unificazione.
24. 2. (nuova formulazione) Di Biagio.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:
Art. 37-bis. (Disposizioni in materia di stabilizzazione). 1. A decorrere dal 1o luglio 2009 sono abrogati l'articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96, e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli

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articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma. 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data, di, scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.
3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1o gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al 1o gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.
6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.
7. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con contratti a tempo determinato ed avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative

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qualifiche indicando la data di approvazione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere.
8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.
37. 01. (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 38.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. Il personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, è inquadrato nei ruoli ordinari dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il personale non dirigente, e dell'Area VIII per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza economica dal 1o gennaio 2008 e decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
2. L'attuazione del precedente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto-legge n. 181/2006, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233.
38. 012. Il relatore.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Al personale dirigenziale e non, trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38. 012. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Correttivi all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si

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avvalgono della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rendendo in entrambi i casi indisponibile un posto di funzione per la spesa equivalente.
2. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo».
39. 03. (nuova formulazione) Il Governo.