CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2008
60.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3a corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como». Atto n. 20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3a corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como» (atto n. 20), trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
considerato che il progetto in titolo, che mira a ricondurre l'infrastruttura esistente ad un livello funzionale compatibile con gli attuali volumi di traffico anche in relazione al piano programmatico nazionale ed internazionale e a conferire alla stessa standard di sicurezza, rientra tra gli interventi previsti dal Quarto Atto Aggiuntivo alla Concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS del 2004, per il quale è stato richiesto l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'intesa Stato-Regione ai sensi del predetto articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante l'istituto della conferenza di servizi;
rilevato che la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in esame e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto di compatibilità ambientale; considerato altresì che in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli enti territoriali interessati ad esclusione del comune di Uboldo che ha espresso parere contrario;
evidenziato che, nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'opera in titolo, che si concreta nell'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, della determinazione sostitutiva del provvedimento di intesa tra lo Stato e la regione, nel caso specifico la Regione Lombardia e nei confronti del comune di Uboldo dissenziente, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di Governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento e preso atto che non si registrano, al riguardo, profili ostativi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (Nuovo testo C. 1634 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;
rilevato che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a modificare ed integrare talune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, mediante l'introduzione nel primo e secondo ciclo di istruzione dell'insegnamento delle competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione»; la reintroduzione del voto in condotta nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e della valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; la costituzione nella scuola primaria di classi assegnate ad un unico insegnante; la definizione di prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole; la reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria e la modifica della disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quale l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, pronunciandosi in merito al quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha rilevato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale», tra cui quelle afferenti alla determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; alla definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato alla definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali;
considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario non è espressamente citata nell'articolo 117 della

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Costituzione e pare riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
evidenziato che, in ordine all'articolo 1 del testo in esame, che prevede iniziative di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», a seguito dell'introduzione dell'autonomia scolastica gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole istituzioni integrando, con altre liberamente scelte, le discipline ed attività fondamentali di ciascun curriculum fissate a livello nazionale; rilevato inoltre che, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, si provvede mediante regolamenti di delegificazione adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; preso atto inoltre che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, la norma dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale;
considerato che l'articolo 4 del testo stabilisce che sia reintrodotto l'insegnante unico nella scuola primaria, nel quadro della ridefinizione del servizio scolastico, mediante il ricorso ai regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata;
preso atto delle previsioni degli articoli 6 e 7, che recano norme, rispettivamente, in ordine alla reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, e sulle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica;
evidenziata la previsione di cui all'articolo 8, comma 1-bis, per cui sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1 del decreto-legge, ai fini dell'attuazione delle iniziative di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, in conformità alle previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, sulle modalità di definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio;
b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del decreto-legge, che l'insegnamento delle competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» contempla anche gli specifici riferimenti alla storia, alle culture ed alle identità locali.