CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2008
60.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

EMENDAMENTI

ART. 23.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2009 impegnati nelle attività di cui al presente articolo la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) con decorrenza 1o gennaio 2009, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
b) con decorrenza 1o gennaio 2016, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazioni in attività usuranti fino ad un massimo di trentasei mesi;
c) estensione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche ai lavoratori autonomi, secondo criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata;
d) previsione dell'obbligo, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo. Norme specifiche sono altresì previste per i lavoratori autonomi. Per le situazioni pregresse, la procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti previsti dal presente articolo.

2. I benefici di cui al precedente comma sono riconosciuti ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e

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della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; ai lavoratori dipendenti notturni definiti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui al precedente comma, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima di ottanta notti, con esclusione dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi e degli allenatori professionisti; ai lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ai lavoratori addetti al trasporto pubblico con massi pesanti, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sull'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
23. 1.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti:, previa concertazione con le parti sociali,.
23. 2.Di Biagio.

Al comma l, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 3.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 5.Di Biagio.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 6.Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 8.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
* 23. 9.Delfino, Poli.

Al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: o mansioni.
23. 4.Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero siano membri delle Forze dell'Ordine che svolgono servizi di turnazione in quinta, ovvero rotativi e notturni».
23. 7.Paladini, Porcino.

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Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. A decorrere dal 1o luglio 2009 ai soggetti percettori di trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS è corrisposto nel calcolo della rivalutazione automatica delle pensioni un importo pari al 50 per cento della quota di rivalutazione sospesa per l'anno 2008 per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A decorrere dal 1o luglio 2010 ai medesimi soggetti è corrisposto un importo pari alla quota residua.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione del gettito proveniente dal contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis della legge n. 166 del 1991.
23. 03.Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
23. 04.Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione premi INAIL).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.
2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo di provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
23. 01.Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroghe in materia previdenziale).

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a tre milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo del «Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale» di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
23. 02.Delfino, Poli.

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ART. 24.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Sopprimerlo.
24. 13.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: finalizzati alla riorganizzazione con le seguenti: finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione.
24. 9.Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dell'Istituto superiore di sanità,.
24. 19.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
24. 20.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
24. 21.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, degli istituti zooprofilattici sperimentali.
24. 22.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Croce rossa italiana.
*24. 23. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Croce rossa italiana.
*24. 36. Delfino, Poli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, della Lega italiana per la lotta contro i tumori.
24. 24. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Agenzia italiana del farmaco.
24. 25. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

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Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e.
24. 32. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
24. 26. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori aggiungere le seguenti:, di Enasarco.
24. 4. Formichella, Di Biagio.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, dell'Istituto per gli affari sociali.
24. 27. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e di Italia Lavoro Spa.
24. 28. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società.
24. 29. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole:, ferme restando la propria autonomia di ricerca e delle funzioni loro attribuite.
24. 17. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: efficacia, efficienza inserire la seguente:, trasparenza.
24. 6. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
24. 31. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

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Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della salute e delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, anche al fine di evitare duplicazioni di oneri contributivi a carico dei contribuenti,.
24. 5. Formichella, Di Biagio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la trasformazione fino alla fine della lettera con le seguenti: l'eventuale trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico.
24. 35. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, in tutto o parte fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'Istituto per gli affari sociali, prevedendo per il costituendo ente pubblico economico e per l'ISFOL, la ridefinizione delle rispettive missioni e competenze, al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato nel settore della formazione professionale, del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della natura giuridica dei singoli enti.
24. 34. Madia, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole:, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla salute dei cittadini e della salvaguardia del Sistema sanitario nazionale.
24. 18. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
24. 30. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, la lettera c), sostituire le parole: prevedendo, in particolare, la possibilità con le seguenti: disponendo in particolare sulla facoltà.
24. 1. Di Biagio.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
24. 7. Innaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la lettera seguente:
d-bis) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili e nel quale confluiscano i risparmi derivanti dalla riorganizzazione dei suddetti enti, e definizione delle modalità di gestione di tale Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.
24. 10. Borghesi, Paladini, Porcino.

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Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le parole:, previa concertazione con le parti sociali,.
24. 11. Di Biagio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previo parere delle con le seguenti: d'intesa con la.
24. 14. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti parole: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*24. 12. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti parole: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*24. 8. Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
24. 15. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
24. 16. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Berretta, Gatti.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: razionalizzazione aggiungere le parole: con possibile unificazione.
24. 2. Di Biagio.

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle miranti al pronto intervento alla cura e alla prevenzione.
24. 3. Di Biagio.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Stabilizzazione anticipata apprendisti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.
24. 01. Delfino, Poli.

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Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori del lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.
24. 04. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».
24. 02. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. All'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005, le parole: «, può autorizzare» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisisce attraverso il deposito, anche al fine di attivare le necessarie verifiche di conformità ai principi dettati dalla presente legge,».
24. 03. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 363, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e rinnovi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dai periodi di interruzione sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato trentasei mesi comprensivi di proroghe che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente

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comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio oppure presso gli enti bilaterali, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.».
24. 05. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nei confronti delle attività stagionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno».
24. 07. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-quinques dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la stessa qualifica e le stesse mansioni».
24. 06. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente comma 4-septies:
«4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi.».
24. 08. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3,

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della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.
3. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
24. 09. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca).

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed è soppresso il secondo periodo;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici»;
d) al comma 2, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: «attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale».
24. 010. Caldoro.

ART. 32.
(Misure contro il lavoro sommerso).

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, primo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati.
32. 8. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sopprimere il secondo periodo.
* 32. 12. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sopprimere il secondo periodo.
* 32. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sopprimere l'ultimo periodo.
32. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al

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periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
32. 11. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso «3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Dopo l'irrogazione di tre sanzioni amministrative nell'arco di un anno al medesimo datore di lavoro, la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività del datore di lavoro sanzionato da una a tre settimane. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti la relativa retribuzione anche per il periodo di sospensione.
32. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 4. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 10. Poli, Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 32. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo con le seguenti: dall'effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo.
32. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo le parole: «istituire e tenere» sono aggiunte le seguenti: «nonché aggiornare quotidianamente».
32. 1. Di Biagio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis.
Al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, sono sostituite le parole: «può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro», con le seguenti: «deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo»;
b) all'articolo 3, comma 3, sono sostituite le parole: «non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza», con le seguenti: «non oltre tre giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza»;
c) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la parola: «anche»;
d) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12»;

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e) all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: «e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi».
32. 3. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Delega al governo per la revisione della disciplina fiscale imponibile alle società di somministrazione del lavoro).

1. Ai fini di favorire la diffusione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione del lavoro come strumento di emersione di alcune forme di lavoro sommerso e garantire una maggiore certezza della quantificazione delle entrate fiscali relativa all'imposizione su tali tipologie di contratto, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria in materia, misure volte alla definizione di un margine forfetario fino al 20 per cento del contratto di somministrazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, quale base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
32. 01. Fedriga.

ART. 37.
(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

Sopprimerlo.
37. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
37. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: del prevalente accesso dall'esterno, con le seguenti: di un accesso dall'esterno pari almeno alla metà.
37. 7. Paladini, Porcino.

Sopprimere i commi 2 e 3.
37. 13. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 2.
37. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
37. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
37. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Ai fini esclusivamente giuridici, l'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in

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vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge n. 395 del 1990.
37. 1. Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. l65, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.».
37. 6.Paladini, Porcino, Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «presso le amministrazioni pubbliche,» sono aggiunte le seguenti: «per la formazione delle quali, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza,.
37. 2.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «presso le amministrazioni pubbliche.» sono aggiunte le seguenti: «per la formazione delle quali non si tiene conto del punteggio del titolo di studio,.
37. 5.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il punteggio in graduatoria è direttamente proporzionale, in maggiorazione, agli anni di residenza nella regione per i posti ivi banditi.
37. 3.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
«5-quater. Ai fini della formazione delle graduatorie è considerata titolo di preferenza la residenza nella regione per i posti ivi banditi.».
37. 4.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

ART. 38.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.
38. 10.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
38. 9.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.
* 38. 4.Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.
* 38. 8.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
38. 7.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: Il personale che oppone aggiungere le seguenti: senza un giustificato motivo.
38. 1.Di Biagio.

Al comma 2, dopo le parole: un reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: senza giustificato motivo.
38. 6.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: al trasferimento.
38. 2.Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
38. 5.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dal 1o gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo 4 anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.
38. 3.Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Al personale dirigenziale e non, trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-

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legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2008, i contratti collettivi i lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, nel rispetto del principio della invarianza di spesa sancito dell'articolo 1 comma 25 del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
38. 01.Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 1, commi 2, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater e 22, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modificazioni, è inquadrato nei ruoli ordinari dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il personale non dirigente, e dell'Area VIII per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza economica dal 1o gennaio 2008 e decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006 per il personale di cui all'articolo 1, commi 2 e 22, lettera a), del medesimo decreto-legge e dalla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, per il personale di cui all'articolo 1, comma 19-quater, del decreto-legge n. 181 del 2006.
2. Ai fini dell'invarianza della spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, che non si riflette in maggiori oneri per il bilancio dello stato, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
38. 03.Giudice.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente periodo: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
38. 02.Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine

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dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.
38. 04.Scandroglio, Sammarco, Fallica, Saltamartini, Giammanco, Beccalossi, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dall'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, ovvero in caso di mancato rinnovo del comando, aver comunque effettuato almeno tre anni di servizio in posizione di comando, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.
2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alla unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio del Ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti

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commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.
38. 09.Scandroglio.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Pensionamento dirigenti enti locali).

1. I segretari comunali, provinciali e i dirigenti degli enti locali, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza, possono rimanere in servizio, oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente, sino al termine del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
2. I periodi di lavoro derivanti dal comma 1, non danno luogo alla corresponsione di alcuna tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.
38. 05. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Pensionamento dirigenti pubblici).

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «È inoltre data facoltà ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».
38. 06. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;
b) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;
c) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;
d) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008, si provvede mediante la modifica di cui al comma 3.
3. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 1 e 3, le parole: «96 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «95,7 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, le parole: «97 per cento del loro ammontare» dalle seguenti: «96,7 per cento del loro ammontare.».
38. 07.Paladini.

Art. 38-bis.
(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:
e) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;
f) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;
g) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;
h) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2008.
38. 08.Paladini.

ART. 39.
(Aspettativa).

Sopprimerlo.
*39. 2. Paladini, Porcino.

Sopprimerlo.
*39. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'aspettativa non può essere concessa dalle pubbliche amministrazioni in situazione di carenza di organico.
39. 11. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le

Pag. 193

funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
39. 01. Il Relatore.

ART. 65.
(Clausole generali e certificazioni).

Sopprimerlo.
65. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 65.
(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriall, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente:
a) per le ipotesi di licenziamento per giusta causa, all'accertamento del comportamento del lavoratore posto dal datore di lavoro a base del recesso, nonchè alla sua ricomprensione tra le ipotesi di risoluzione tipizzate nel CCNL applicato od, in sua assenza, nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piú rappresentativi ovvero nei contratti individuali stipulati con, assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) per le ipotesi di giustificato motivo, il controllo giudiziale non può essere esteso al merito delle scelte tecniche, organizzative e produttiva poste dal datore di lavoro a base del licenziamento, potendo comportare solo un accertamento sulla loro affettività.
Nel caso di accertata illegittimita del licenziamento, dal calcolo del risarcimento del danno da corrispondersi al lavoratore, ai sensi dell'articolo 18, legge 20 maggio 1970, n. 300, va escluso il periodo di tempo intercorrente tra l'impugnazione stragiudiziale del recesso e la notifica dell'atto del giudizio di merito.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo l0 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel definire le conseguenze economiche da riconnettere alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque desidera le dimensioni e le condizioni, dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale e del fatturato aziendale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75 - (Finalità). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente

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o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
65. 9.Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.
*65. 4.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
*
65. 2. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
65. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
65. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione costituite ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, presso appositi organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
65. 11.Delfino, Poli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fa riferimento alle con le seguenti: tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle.
65. 10.Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da riconnettere al licenziamento aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
65. 1.Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.
65. 7.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
65. 3.Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera).

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera «l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188» è soppressa.
65. 01.Paladini, Porcino.

ART. 66.

Sopprimerlo.
*66. 21. Lo Presti.

Sopprimerlo.
*66. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413».
2. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Nell'udienza fissata per la discussione del causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».
3. Il secondo comma dell'articolo 410-bis e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
66. 6. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.
66. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato con le seguenti: da un magistrato collocato a riposo e la parola: quattro, ovunque ricorra, con la seguente: un.
66. 1. Munerato, Bonino, Fedriga, Caparini.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, sopprimere il quarto comma.
66. 2. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: consegnata o spedita aggiungere le seguenti: con raccomandata con ricevuta di ritorno.
66. 27. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, sesto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.
66. 26. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, settimo comma, primo periodo, aggiungere,

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in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.
66. 25. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, ultimo comma, sostituire la parola: amministrativa con le seguenti: salvi i casi di dolo e colpa grave.
66. 24. Lo Presti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Nell'udienza fissata per la discussione del causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.
66. 5. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
66. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, capoverso «Art. 411, sopprimere le parole: ove il tentativo di conciliazione sia stato chiesto dalle parti.
66. 23. Lo Presti.

Sopprimere il comma 3.
66. 18. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, sostituire il primo comma con il seguente: Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411 ed il giudice ne tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine di sessanta giorni per l'espletamento di cui all'articolo 410-bis, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
66. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, numero 1), dopo le parole: il termine per l'emanazione del lodo inserire le seguenti: che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,.
66. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, sopprimere le parole: ivi compresa la decisione secondo equità.
66. 34. Delfino, Poli.

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Al comma 3, capoverso «Art. 412, ultimo comma, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.
66. 33. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 4.
66. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
66. 20. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso «Art. 412-quater, decimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.
66. 32. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 6.
*66. 22. Lo Presti.

Sopprimere il comma 6.
*66. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.
66. 31. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 7.
66. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativmente più rappresentative a livello nazionale.
66. 30. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.
66. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
66. 29. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 9.
66. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 198

Al comma 9, dopo la parola: certificazione aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
66. 28. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 10.
66. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 11.
66. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.
66. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.
66. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 67.
(Decadenze).

Sopprimerlo.
* 67. 3.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 67. 2.Di Biagio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 1 del presente articolo;.
67. 7.Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.
67. 4.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: o con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
67. 1.Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
67. 5.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
67. 6.Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Pag. 199

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti: con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.
67. 8.Il Relatore.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) alla impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
67. 9.Il Relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
b) l'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;
c) la legge 4 giugno 1973, n. 311.
67. 03.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: «il volontario, come definito dalla legge 1o agosto 1991, n. 266» fino alla fine della lettera sono soppresse.
67. 05.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. Il punto 1639 (relativo alla abrogazione della legge n. 319 del 2 aprile 1958 sull'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro) dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è annullato.
2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prima delle parole: «Per i processi in materia di locazione» sono aggiunte le seguenti: «Per i processi di cui al Titolo IV del libro II».
3. Il comma 2 entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
67. 06.Il Relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Delega al Governo per la riforma del Fondo di previdenza esattoriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la riforma del Fondo di previdenza del personale esattoriale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) allo scopo di adeguare le prestazioni alla contribuzione versata.
2. In attesa della nuova disciplina previdenziale di cui al comma l, si applicano anche e comunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative alla disciplina della pensioni di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria.
67. 01.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Pag. 200

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.
67. 02.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:
«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo»;
b) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:
«1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2»;
c) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:
«9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2009/2010/2011, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2007.».
67. 04.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 65

Aggiungere in fine, il seguente comma:

bis. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: «finanza pubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
65. 30.Il Relatore.

ART. 66

Al comma 1, capoverso Art. 410, primo comma, alle parole: Chi intende proporre sono premesse le seguenti: Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».;
66. 40.Il Relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 411, ultimo comma, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».
66. 41.Il Relatore.

Al comma 3, Art. 412, ultimo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 829 commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».
66. 42.Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
66. 43.Il Relatore.

Pag. 202

Al comma 5, capoverso Art. 412-quater, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».
66. 44.Il Relatore.

Al comma 5, capoverso Art. 412-quater, dodicesimo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia»;
66. 45.Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.
66. 46.Il Relatore.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure descritte dal capo I del presente titolo».
66. 47.Il Relatore.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'articolo 412-bis del codice di procedura civile è abrogato e il secondo comma dell'articolo 410-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente comma: «2. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera espletato».
66. 48.Il Relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «2. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che la attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
66. 49.Il Relatore.