CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 137/08 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2009/10 nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado, l'educazione civica, le conoscenze e le competenze relative ai valori sanciti nella costituzione, l'educazione alla cittadinanza attiva e alla connivenza civile, vengono trasmesse attraverso l'insegnamento della disciplina denominata «Cittadinanza e Costituzione», che è oggetto di specifica valutazione. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell' infanzia. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 sono inoltre attivate azioni di formazione del personale finalizzate alla trasmissione delle competenze relative all'insegnamento della disciplina «Cittadinanza e Costituzione»
2. L'insegnamento della nuova disciplina è condotto, presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento servizio, nell'ambito, dell'area storico-geografica. Con successiva circolare il ministero impartirà disposizioni circa le modalità attuative del metodo di cui sopra. Alla disciplina «Cittadinanza e Costituzione» è attribuito un monte ore di trentatrè ore che si aggiungono nell'ambito delle aree storico-geografico.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, in tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» viene ricondotto nell'ambito delle discipline afferenti alla classe di concorso 19/A - Discipline giuridiche ed economiche - e viene assicurato per almeno tre annualità e per un monte ore annuo di almeno 33 ore, che vanno ad aggiungersi ai curricoli attualmente vigenti, ove nell'Istituto non sia già presente l'insegnamento di discipline giuridiche.
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative a favore della partecipazione attiva alla vita della scuola anche allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza negli studenti dei diritti e dei doveri.
5. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a supporto dell'insegnamento di cui al comma I, provvede alla distribuzione gratuita alle Istituzioni scolastiche, per ciascun studente appartenente agli istituto delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, di materiale didattico e di una copia della Costituzione.
1. 9.De Pasquale.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'amo scolastico 2008/2009, è avviata una sperimentazione nazionale che avrà termine con la compiuta definizione delle nuove Indicazioni nazionali per il primo Cielo e con i nuovi indirizzi programmatici della Scuola secondaria superiore. Tale sperimentazione è finalizzata all'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» per l'apprendimento dei valori sanciti nella

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Costituzione, per l'esercizio della cittadinanza attiva e della convivenza civile. La sperimentazione «Cittadinanza e Costituzione» si attua nell'ambito dell'aree storico-geografica per il primo ciclo e storico-sociale, oppure giuridico economica, per il secondo ciclo. La scelta delle aree e le modalità dei percorsi spetta al collegio dei docenti. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Per una sua efficace realizzazione sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale.
2. A «Cittadinanza e Costituzione sono destinate 33 ore del monte ore annue delle suddette aree e l'insegnamento sarà condotto anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento-servizio. Con successiva circolare il Ministero impartirà disposizioni circa le modalità attuative del metodo educativo di cui sopra.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le scuole potranno dotarsi di adeguati ausili librari e didattici, anche di carattere multimediale, e provvederanno alla distribuzione gratuita di una copia, per ciascun studente, della Costituzione. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, utilizzando il Fondo di cui all'articolo l comma 634 della legge 27 dicembre 2006 n.296, con le modalità ivi indicate è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro.
1. 6.Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, De Pasquale, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 11 del inserire le seguenti: regolamento di cui al.
1. 1.Il relatore.

Al comma 1, dopo la parola: personale inserire le seguenti: docente, dei genitori degli studenti.
1. 12.Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, dopo le parole: storico-sociale aggiungere le seguenti: e per almeno 33 ore annuali.
1. 7.De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: per le stesse aggiungere le seguenti: Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative a favore della partecipazione attiva alla vita della scuola anche allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza negli studenti dei diritti e dei doveri.
1. 8.Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: per le stesse aggiungere le seguenti: anche attraverso l'ausilio di testimonianze dirette fornite da rappresentanti delle varie Pubbliche Amministrazioni di volta in volta correlate ai temi da trattare.
1. 10.Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della pluralità delle autonomie territoriali, costituzionalmente riconosciute e tutelate, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli Statuti provinciali e comunali.
1. 2.Goisis, Rivolta, Grimoldi, Maccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì

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attivate iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
1. 3.Rivolta, Goisis, Grimoldi, Maccanti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nello svolgimento delle azioni di cui al comma 1 sono coinvolti esponenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
1. 11.Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Anche al fine di favorire la formazione iniziale dei docenti di cui al comma 1, è abrogato il comma 416 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 emanato a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53.
1. 13.Ciocchetti, Capitanio Santolini.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Picierno, Siragusa.

Al comma 1, dopo le parole: previsto dal inserire le seguenti: regolamento di cui al.
2. 7.Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: di primo e secondo grado, aggiungere le seguenti: nel contesto e in coerenza con il patto educativo tra la scuola, i genitori e gli studenti,.
2. 6.Coscia, Ghizzoni, De Torre, Pes, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: e di secondo grado aggiungere le seguenti: nel contesto ed in coerenza col patto educativo tra la scuola, i genitori e gli studenti.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: comportamento aggiungere le seguenti: nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
2. 3.Ghizzoni, Coscia, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sopprimere il comma 2.
2. 2.Picierno, Siragusa, De Pasquale.

Al comma 2, sostituire le parole: espressa in decimi con le seguenti: effettuata tramite l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
2. 8.Il relatore.

Sopprimere il comma 3.
2. 4.Siragusa, Coscia, De Pasquale, Ghizzoni, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 3, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).
2. 5.De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

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Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al voto insufficiente con le seguenti: al voto inferiore a sei decimi.
2. 9.Il relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 8.Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione e sul livello di apprendimento e di competenze raggiunte dall'alunno. Al termine della scuola primaria viene rilasciata una attestazione, e al termine del primo ciclo, una certificazione, dei traguardi di competenza raggiunti, espressi attraverso appositi indicatori descrittivi individuati dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca con il supporto scientifico dell'Invalsi.
3. 13.De Pasquale, De Torre.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi di competenza previsti nelle Indicazioni per il curricolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
3. 11.De Torre, Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
3. 9.Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi con le seguenti: la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in decimi con attestazione, al termine della scuola primaria, e certificazione, al termine del primo ciclo, dei traguardi di competenza raggiunti.
3. 12.Nicolais, De Pasquale, Siragusa, De Torre.

Al comma 1, sostituire le parole: è espressa in decimi ed illustrata con le seguenti: sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi ed illustrate.
3. 23.Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola secondaria di primo grado la valutazione

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periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno.
3. 10.Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: è espressa in decimi con le seguenti: sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. 24.Il relatore.

Al comma 2 dopo le parole: periodica ed annuale aggiungere le seguenti: nonché la valutazione finale dell'esame di Stato.
3. 7. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 2 dopo le parole: da essi acquisite inserire le seguenti:, nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo.
3. 4. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
3. 26. Zeller, Brugger.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti: e possono essere illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto all'alunno.
3. 25. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 3.
3. 14. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.
3-bis. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.
3. 16. Pes, Ghizzoni, Coscia, De Torre, Siragusa, De Pasquale, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 3 sopprimere le parole: esame di Stato a conclusione del ciclo,

Conseguentemente aggiungere alla fine il seguente periodo:
Il Consiglio di classe ammette all'esame di Stato, a conclusione del ciclo, gli studenti che abbiano ottenuto un voto inferiore ai sei decimi in due discipline al massimo.
3. 6. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 3 sostituire le parole da: un voto e fino a: gruppo di discipline con le

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seguenti: la promozione con decisione collegiale del consiglio di classe.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le lettere a) e d).
3. 15. De Pasquale, Coscia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere trasparenti ed omogenei i criteri per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze raggiunte, viene promossa l'attività di ricerca e di formazione degli insegnanti e delle scuole, per pervenire alla definizione condivisa di standard. L'Invalsi collabora con le scuole per diffondere una cultura della valutazione orientata al miglioramento ed all'armonizzazione dei risultati scolastici sull'intero territorio nazionale. La rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi. A tal fine è prevista l'adozione del «bilancio sociale» da parte delle istituzioni scolastiche autonome unitamente all'attivazione di specifici percorsi formativi indirizzati alle diverse componenti scolastiche.
3. 30. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 del presente articolo di legge, la valutazione degli alunni con particolari disabilità cognitive è certificata da un attestato indicante il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali nell'ambito degli insegnamenti impartiti.
3. 29. Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:
«4. L'esame di licenza si conclude con una valutazione complessiva espressa in decimi ed illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
3. 28. Il relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi ed illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».
3. 28. (Nuova formulazione) Il relatore.

Sopprimere il comma 4.
3. 18. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. È abrogato l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226».
3. 2. Il relatore.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).
3. 1. Barbieri, Moles.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).
3. 19. Pes, Ghizzoni, Coscia.

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Sostituire il comma 5 con il seguente:
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione (CNPI) e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi si provvede a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi, adottando modelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze e tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed al coordinamento delle norme vigenti. Sono, inoltre stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
3. 20. Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: Con regolamento inserire le seguenti:, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi, e dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: adottando modelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze.
3. 21. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 5 dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiugere le seguenti: sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e le Commissioni parlamentari competenti.
3. 22. Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 5 dopo le parole: degli studenti inserire le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e disabilità degli alunni.
3. 31. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli, Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 4. Zazzera, Giulietti, Di Giuseppe.

Sopprimerlo.
* 4. 5. Ghizzoni, Coscia, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sopprimerlo.
* 4. 15. Latteri.

Nella rubrica sostituire le parole: insegnante unico nella scuola primaria con le parole: Classi funzionanti con orario di ventiquattro ore;

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole da: affidate fino alla fine del comma con le seguenti: funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali lad

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dove ciò venga richiesto dalle famiglie. È rimessa all'autonoma d terminazione elle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la possibilità di affidare le classi funzionanti a ventiquattro ore ad un unico insegnante, fatta salva la collegialità della programmazione della valutazione. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali è confermata l'attuale modello organizzativo rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale.
4. 12. Ghizzoni, Coscia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Le istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge sono impegnate nell'attuazione di quanto previsto per lo sviluppo del tempo pieno dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176. In presenza di specifiche richieste dell'utenza o in situazioni locali particolari possono decidere di costituire una o più classi prime o, nell'anno successivo, seconde funzionanti con un insegnante di classe. A tale insegnante si affiancano, i docenti specialisti presenti nell'organico del Circolo.
2. Le classi seconde, funzionanti secondo le modalità di cui al precedente comma, proseguono negli anni di studio successivi con il tempo pieno o con i moduli che prevedono l'impiego di tre docenti ogni due classi. Il docente dei primi due anni accompagna le classi sino al quinto anno.
3. Con apposita sequenza contrattuale, nel caso che i docenti svolgano attività didattiche nelle classi prime e seconde interessate oltre le 22 ore destinate alle materie curriculari sarà definito il trattamento economico dovuto per tali ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni.
4. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad integrazione di quanto ivi previsto, sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari.
4. 11. Ghizzoni, Coscia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto, nel rispetto della vigente normativa, che le istituzioni scolastiche possano costituire, sulla base delle prevalenti richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
4. 20. De Pasquale.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176, possono decidere, sulla base della domanda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di compresenza.
4. 19.De Pasquale.

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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176, possono decidere di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe.
4. 18.De Pasquale.

Al comma 1, sostituire la parola: contenimento con la seguente: razionalizzazione e le parole: di cui al relativo comma 4 con le seguenti: previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64.
4. 21.Il relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. con le seguenti: le istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno.
* 4. 16.Osvaldo Napoli.

Al comma 1 sostituire le parole: le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. con le seguenti: le istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno.
* 4. 14.Coscia.

Al comma 1, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: della scuola primaria.
4. 1.Barbieri, Moles.

Al comma 1, sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze didattiche, unitamente alle richieste delle famiglie,.
4. 10.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: possono costituire.
4. 9.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1 sostituire le parole da: classi fino alla fine del periodo, con le seguenti:, per i primi due anni della scuola primaria, classi affidate ad un unico insegnante.
4. 8.Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: e funzionanti a ore settimanali; al secondo periodo del medesimo comma 1, sostituire la parola: tiene con le seguenti: deve tenere.
4. 7.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: tiene con le seguenti: deve tenere.
4. 3.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolazione del tempo-scuola aggiungere le seguenti: garantendo l'organico

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anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione.
* 4. 17.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolazione del tempo-scuola aggiungere le seguenti parole: garantendo l'organico anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione.
* 4. 13.Coscia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, non impiegate ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate al finanziamento di un Programma per lo sviluppo, negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti.
4. 2.Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto logge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, non impiegate ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate al finanziamento del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. 6.Borghesi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali è confermata l'attuale modello organizzativo rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale, al fine anche di estendere il modello dei, tempo pieno su tutto il territorio nazionale.
4. 01.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
4-bis. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 del presente articolo salvaguardano comunque la specificità organizzativa vigente per la scuola dell'obbligo nei territori montani e nelle isole minori.
4. 02.De Pasquale, Quartiani, Mariani, Froner, Coscia, Pes, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-bis.
(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione

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esclusivamente a libri dei quali l'editore si sia impegnato a mantenere, per le singole classi, invariato il contenuto nel biennio, nel triennio o nel quinquennio del relativo corso di studi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivato esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
5. 9.De Pasquale, Siragusa, Pes, Ghizzoni, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 138, i competenti organi scolastici deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili.
2. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio.
3. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
4. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un opera pubblicata dall'editore inadempiente.
5. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore.
5. 7.Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i competenti organi scolastici inserire le seguenti:, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010,.
5. 8.Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo le parole: in relazione ai quali l'editore si, sostituire la parola: sia con la seguente: è.
5. 19.Il relatore.

Al comma 1 sostituire la parola: quinquennio ovunque ricorra con la seguente: sestennio.
5. 3.Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi, De Biasi, De Pasquale.

Al comma 1, dopo le parole: adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio aggiungere le seguenti parole: a partire dall'anno di pubblicazione.
5. 1.Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: adottano libri di testo in relazione ai con le seguenti: deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei.
5. 11.Levi, De Biasi, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie con le seguenti: salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento.
5. 20.Il relatore.

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:
Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
5. 10.De Pasquale, Siragusa, Pes.

Al comma 1, dopo le parole: Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene cori cadenza quinquennale aggiungere le seguenti: nel rispetto dei cicli scolastici biennali è triennali.
5. 2.Centemero.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il periodo: con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio con il seguente: con cadenza sestennale.
5. 4.Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: del collegio dei docenti con le seguenti: dei competenti organi scolastici.
5. 21.Il relatore.

Al comma 1, aggiungere dopo l'ultimo capoverso le seguenti parole:, nonché nel rispetto dei tetti di spesa annualmente stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. 18. Siragusa.

Al comma 1, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: ed il Consiglio di Istituto.
5. 6. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Genitori e studenti possono segnalare al dirigente scolastico ed al Consiglio di Istituto l'adozione di libri di testo in violazione del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, provvede entro 5 giorni alla verifica dell'esistenza dei presupposti.
5. 5. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un opera pubblicata dall'editore inadempiente.
5. 12. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore.
5. 13. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto

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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-septies-bis) è aggiunta le seguente:
i-octies) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado.
2-bis. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 200.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 14. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Rimborsi spese o sussidi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e materiale didattico non vanno considerati parte del reddito familiare e dunque non vanno indicati nell'annuale dichiarazione dei redditi.
1-ter. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze in materia scolastica, possono prevedere altre forme di contributo per l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico, che sottostanno allo stesso regime finanziario.
5. 15. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento eventualmente necessarie e rese separatamente disponibili ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. 16. Latteri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per promuovere la formazione degli insegnanti per l'utilizzo dei nuovi strumenti didattici disponibili, per la dotazione presso gli istituti di attrezzature adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e per la vendita di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei, è istituito presso il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e successivamente definito dalla legge finanziaria.
5. 17. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione fiscale per i libri di testo).

Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado».

Conseguentemente, abrogare il comma 1 dell'articolo 8.
5. 04. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/010, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), e dell'articolo 1, comma 607 della legge 27

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dicembre 2006, n. 296, i docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A ed hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze delta formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea ed ai corsi quadriennali sopra indicati.
4. I docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti.
5. 06.Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: 1990, n. 341, inserire le seguenti: e successive modificazioni, e sostituire le parole:, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con le seguenti: nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.
6. 4. Il relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondari o (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
6. 1. Russo, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Ghizzoni, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli De Biasi, Levi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more dei nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, i docenti che risultano iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, e che abbiano congelato l'iscrizione o risultino iscritti a diverse classi di abilitazione all'entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi con riserva nelle rispettive graduatorie all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010, e hanno diritto a conseguire l'abilitazione a partire dal corrente anno accademico presso le stesse strutture universitarie, con modalità che saranno individuate

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con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
6. 2. Russo, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Ghizzoni, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli De Biasi, Levi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento, conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'Esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
6. 3. Siragusa, De Pasquale.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento).

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica delta musica presso i Conservatori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
6. 01. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento).

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
6. 02. Zazzera, Giulietti.

ART. 7.

Sostituire la rubrica con la seguente: Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.
7. 2. Il relatore.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: scuole di specializzazione mediche con le seguenti: scuole universitarie

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di specializzazione in medicina e chirurgia.
7. 3. Il relatore.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: I laureati di cui al primo periodo, che , sostituire la parola: superino con la seguente: superano.
7. 1. Il relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione delle attività di formazione, di ricerca educativa e di documentazione programmate per l'anno scolastico 2008/2009 dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, tutti i contratti di collaborazione sottoscritti presso l'ex Indire e in scadenza al 31 dicembre 2008 sono prorogati sino alla data della costituzione formale dell'Agenzia, sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge 297 del 2006.
2. Al fine di garantirne la funzionalità viene costituito a partire dal 1o gennaio 2009 un Fondo ordinario dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica. Tale fondo, una volta definiti entro il 31 agosto 2009 gli organismi di gestione e la pianta organica sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge 297 del 2006, sarà alimentato anche attraverso l'attribuzione dei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione commissariale e per il costo del personale degli Istituti ex Irre e ex Indire.
7. 01. De Pasquale, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:
3-bis Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 02. Borghesi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. Sostituire l'articolo 2, comma 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il seguente:
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. 03. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis. - (Accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia). - 1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. L'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per il primo biennio è libera, Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 l'ammissione agli anni successivi è disposta previo superamento, da parte degli studenti che abbiano

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superato tutti gli esami previsti per il biennio, di apposite prove di cultura specifica e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto ditali corsi di laurea. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Gli studenti privi del requisito per la partecipazione alle prove o che non abbiano superato le prove medesime, possono richiedere il riconoscimento degli esami e l'abbreviazione della durata del corso per il conseguimento di lauree affini. In tale ambito gli atenei decidono sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. 04. Mario Pepe.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Articolo 7-bis sostituire il comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 con il seguente:
Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Commissioni competenti di Camera e Senato, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
7. 05. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

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ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
8. 1. Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 1. (Nuova formulazione) Nicco, De Torre.