CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 agosto 2008
48.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386-B Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1386-B Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», limitatamente alle parti modificate dal Senato;
osservato che, con riferimento a tali modifiche, rilevano le materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che, rispettivamente, le lettere a), e), h), l) ed m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato, in particolare, con riferimento alle conseguenze della violazione della normativa in materia di presupposti e modalità di stipulazione o proroga dei contratti di lavoro a termine, che l'articolo 21 del decreto-legge in esame introduce una distinzione tra la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quella applicabile alle violazioni che non siano oggetto di detti giudizi;
considerato in proposito che, in base alla formulazione della disposizione in questione, le violazioni per le quali siano stati instaurati giudizi non conclusi con sentenze passate in giudicato sarebbero sanzionate in modo diverso da violazioni analoghe commesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione per le quali non sia stato ancora instaurato un giudizio ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
ritenuto, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che detta formulazione potrebbe non integrare pienamente il rispetto dei canoni di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito, all'articolo 21, l'opportunità di prevedere una formulazione del comma 1-bis che garantisca pienamente il rispetto dei canoni di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione.