CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2008
35.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

ART. 2.
(Banda larga).

Al comma 13 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, aggiungere le seguenti: nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.
2. 66. I Relatori.
(Approvato)

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla Pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
4. 9. I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: tempo indeterminato inserire le seguenti: con l'esclusione dei soggetti di cui ai successivi commi 3-bis, 3-bis-ter e 3-bis-quater;

b) dopo il comma 3-bis aggiungere i seguenti:
3-bis-1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti

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privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.
3-bis-2. Il Fondo è finanziato, per i primi tre anni, con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale triennale contenuto nel decreto di cui al comma 3-bis-1. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì:
a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»;
b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;
c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

3-bis-4. L'adesione al Fondo di cui al comma 3-bis-1 è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 3-bis-1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, ridurre le somme ivi stanziate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
0. 2. 65. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'articolo 21, alla lettera a), sopprimere il comma 1-ter e sopprimere la lettera b).
0. 2. 65. 11. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'articolo 42, comma 1-bis, sopprimere le parole: e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
0. 2. 65. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 63 sopprimere il primo comma.
0. 2. 65. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Nella parte consequenziale riferita all'articolo 63 sopprimere il comma 12.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3 del presente decreto.
0. 2. 65. 7. De Micheli, Vannucci, Fluvi, Baretta, Ventura, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Carella, Causi, Ceccuzzi, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

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Nella parte consequenziale riferita all'articolo 63, sopprimere le modifiche al comma 12.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.
0. 2. 65. 5. Messina; Borghesi, Cambursano, Barbato.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «L'articolo 63, comma 11, è soppresso»;
b) nella parte consequenziale relativa all'articolo 63 comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: 825 milioni.
0. 2. 65. 8. Vannucci, Duilio, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

All'articolo 64, comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le disposizioni di cui al presente articolo, adottando soluzioni coerenti con la normativa statale e con i propri ordinamenti vigenti, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nonché, attraverso l'istituzione di un quinto anno integrativo, alla preparazione all'esame di stato.
0. 2. 65. 1. Zeller, Brugger, Nicco.

Sopprimere le parole da: All'articolo 76, dopo il comma 6 fino a: l'assolvimento delle funzioni dell'ente.
0. 2. 65. 9. Vannucci.

Sopprimere le parole da: All'articolo 82, dopo il comma 29 fino a: presidente del collegio sindacale.
0. 2. 65. 10. Vannucci.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: la posa della fibra nei cavidotti con le seguenti: gli interventi di cui al comma precedente e aggiungere alla fine: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
b) al comma 4, sopprimere le parole: per la posa della fibra;
c) al comma 5, sostituire le parole: all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;
d) al comma 14, sostituire le parole: reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

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e) al comma 15, sostituire le parole: degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica con le seguenti: di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ed analizza le ulteriori segnalazioni.
Al comma 1, capoverso 199, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale;

All'articolo 11, aggiungere in fine il seguente comma:
9-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al presente comma è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.
9-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.»

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti: , purché non proprietari di un'altra abitazione,.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo

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o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti:, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009.

All'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 18 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di cui all'articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e articolo 2, comma 71 della medesima legge n. 244 del 2007 sono rispettivamente integrate degli importi di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, 10

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milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011, e dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:
13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Alla relativa attuazione provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Al comma 12, primo periodo, le parole: 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono sostituite con le parole: 75 milioni di euro per l'anno 2008, di 92 milioni di euro per l'anno 2009 e 107 milioni di euro per l'anno 2010, e 110 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente; dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. All'articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere infine, «e 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009»;
b) al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «per il 2008, e il 2009 tali risorse per un importo pari a 3 milioni di euro annui ciascuna, sono destinate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere di Roma e Milano».

L'articolo 63, comma 11, è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 60, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 è corrispondentemente incrementato per la realizzazione delle opere di completamento gli interventi di cui all'articolo 1 comma 78, lettere e), m), n) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11-ter. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 1 comma 78, lettera l) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziato l'importo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:
f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di Stato.

All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi, dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

All'articolo 63-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
5-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di

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enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:
29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «degli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente: «7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale».

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata ai sensi del secondo periodo, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.
2. 65. I Relatori.

ART. 5.

Sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni con le seguenti: verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute e analizza le ulteriori segnalazioni;
al comma 1, capoverso 199, aggiungere infine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto inserire le seguenti:, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione,;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario inserire le seguenti: non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

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3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico.

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo l, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
«Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente

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alle fattispecie regolate dalle medesime disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 2001, e successive modificazioni, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti:, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

Al comma 8 dell'articolo 60, aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto legge n. 93 del 2008, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per l'anno 2010.

All'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 11;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis). Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di Stato.

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All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.

All'articolo 81 dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «degli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente:
«7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale».
5. 10. (ex 2.65) I Relatori.
(Approvato per la parte ammissibile)

Subemendamenti all'emendamento 6.045 del Governo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.

1. Le risorse del Fondo aree sottoutilizate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000-2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE n. 1260/99, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi.
0. 6. 045. 5. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: su proposta dei ministri competenti;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 sono destinate, per una quota non inferiore al 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
0. 6. 045. 4. Ria.

Al comma 1, sostituire la parola: proposta con la seguente: indicazione;
0. 6. 045. 11. I Relatori.
(Approvato)

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Al comma 1, dopo le parole: con esclusione inserire le seguenti parole: delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e.

Dopo il comma 1, inserire il comma:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.
0. 6. 045. 1. Messina, Misiti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente. con le parole: previa intesa con la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 045. 2. Misiani, Causi, Marchignoli.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente. con le parole. Previa intesa con la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 045. 3. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2008 e dopo le parole: anche sanitari aggiungere le parole: società dell'informazione e sicurezza. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e il restante 15 per cento alle Regioni del centro-nord.
0. 6. 045. 10. Ventura, Misiani, Boccia.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: In ogni caso è fatta salva l'attribuzione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle Regioni del centro-nord.
0. 6. 045. 10. (Nuova formulazione) Ventura, Misiani, Boccia, Franzoso, Ria, Causi, Marinello, Messina, Giudice, Pagano.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente. con le parole: previa intesa con la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 045. 7. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente con le parole: previa intesa con la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 045. 8. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:
Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre novanta giorni dall'assegnazione della gara. Le amministrazioni pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multicanale.
0. 6. 045. 9. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sotto utilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica

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nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, su proposta dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; li CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente.
3. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
6. 045. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 6.046 del Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: È istituito fino a: di livello nazionale con le seguenti: È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare delle regioni del Mezzogiorno dell'Obiettivo 1 come individuate dal Regolamento CE 1260/99.
0. 6. 046. 7. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica sopprimere le parole: di livello nazionale;
b) al comma 1, sopprimere le parole: di livello nazionale;
c) al comma 2, sostituire le parole: sentita la conferenza permanente con: d'intesa con la conferenza permanente;
d) al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013.
0. 6. 046. 4. D'Antoni, Ventura, Fluvi, Baratta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: di livello nazionale con le seguenti: del Mezzogiorno alla rubrica o ovunque ricorrano;
b) dopo il comma 1, aggiungere:
1-bis.
A tal fine una quota del Fondo di cui al comma 1, pari 350 milioni di euro per l'anno 2008 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è riservata, in sede di riparto, alla realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella regione Sicilia e nella Regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa.
*0. 6. 046. 12. Capodicasa.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: di livello nazionale con le seguenti: del Mezzogiorno alla rubrica o ovunque ricorrano;

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b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A tal fine una quota del Fondo di cui al comma 1, pari 350 milioni di euro per l'anno 2008 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 è riservata, in sede di riparto, alla realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella regione Sicilia e nella Regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa.
* 0. 6. 046. 13. Cesare Marini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: energetiche aggiungere le seguenti: ed idriche;
b) al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse del Fondo cui al comma 1 sono destinate, per una quota non inferiore al 40 per cento, al finanziamento di interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
0. 6. 046. 5. Ria.

Al comma 1, dopo le parole: energetiche sono aggiunte le seguenti: ed irrigue.
0. 6. 046. 10. Antonio Pepe, Leo Biava.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: coesione del Paese aggiungere le seguenti parole: nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) al medesimo comma, dopo le parole: Il fondo è alimentato inserire le seguenti parole: da un finanziamento di 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2009 e.

Conseguentemente:
all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole:
di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;
all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: con l'aliquota del 16 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 23 per cento;
all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare;
all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento
0. 6. 046. 1. Messina, Misiti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nella concessione di finanziamenti e incentivi di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, riguardanti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riferite ad impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.
0. 6. 046. 11. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'individuazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui al

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comma 1 è assicurata priorità al finanziamento delle seguenti opere, cui va assicurata, con risorse a valere sui fondi ordinari e sui fondi aggiuntivi a cofinanziamento comunitario, l'intera copertura finanziaria entro dieci anni:
realizzazione dell'AV/AC ferroviaria Napoli-Bari;
ammodernamento della S.S. 106 TA-RC (statale jonica);
realizzazione di interventi connessi all'asse ferroviario Berlino-Palermo, consistenti in particolare nel potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo.
0. 6. 046. 6. D'Antoni, Ventura, Baretta Fluvi, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2 sostituire le parole: dei Ministri competenti con le parole: del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
0. 6. 046. 19. I relatori.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: d'intesa ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 con la Conferenza.
0. 6. 046. 17. Ventura, Misiani, Boccia.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita con la seguente: d'intesa con
0. 6. 046. 8. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti parole: la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 046. 9. Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti parole: la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 046. 14. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti parole: la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 046. 2. Misiani, Causi, Marchignoli.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti parole: la Conferenza Unificata.
* 0. 6. 046. 3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013.
0. 6. 046. 18. Boccia, Franzoso, Ria, Causi, Marinello, Messina, Giudice, Pagano.
(Approvato)

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Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
0. 6. 046. 20. I Relatori.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre novanta giorni dall'assegnazione della gara. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multicanale.
0. 6. 046. 15. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al precedente comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio e dell'11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
6. 046. (Nuova formulazione). Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 6.047 del Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere le parole: con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4;
b) sopprimere il comma 4.
0. 6. 047. 3. D'Antoni, Ventura, Fluvi, Baretta, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
b) sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto ad euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e, quanto a euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All'articolo 1, comma 282 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo periodo, le parole: «450 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011».
0. 6. 047. 4. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo.

Al comma 4 sostituire le parole: entro cinque anni con le seguenti: entro due anni, e sopprimere le parole: ad eccezione di una.
0. 6. 047. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della salute e quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
0. 6. 047. 2. D'Antoni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinari:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

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b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato e alle regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscano una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 047. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 6.049 del Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri sono inserite le seguenti: sentito il Ministero dello sviluppo economico;
b) al comma 5, le parole: dall'articolo 2, terzo comma sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 dell'articolo di cui all'emendamento 6.046.
0. 6. 049. 6. I Relatori.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da: e alla rendicontazione delle annualità fino alla fine;
b) al comma 4, premettere le seguenti parole: Ferma restando la percentuale delle risorse che il Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 attualmente destina alle otto regioni del Mezzogiorno;
c) al comma 4 sostituire le parole: Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Ministro degli affari regionali.
0. 6. 049. 4. Boccia.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e dal Ministro degli affari regionali.
0. 6. 049. 4. (Nuova formulazione). Boccia.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
*0. 6. 049. 3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

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Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
*0. 6. 049. 5. Causi, Misiani, Marchi, Fontanelli, Ria.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
*0. 6. 049. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole: rete infrastrutturale sono aggiunte le seguenti: e della rete irrigua.
0. 6. 049. 1. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
0. 6. 049. 7. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria).

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.

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3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dell'intesa di cui al comma 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello Sviluppo Economico.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono la sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge.
6. 049. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 6.050.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano dopo la parola: reti, aggiungere le seguenti: e catene di fornitura;
b) sostituire la rubrica con la seguente: Distretti produttivi, reti di imprese e catene di fornitura.
0. 6. 050. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Ovunque ricorrano dopo la parola: reti, aggiungere le seguenti: e catene di fornitura.
0. 6. 050. 3. (Nuova formulazione). Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvaguardando la competenza regionale;
b) al comma 2, sopprimere le parole: di livello nazionale;
c) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvaguardando la competenza regionale;
d) al comma 3, numero 2), dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) il comma 368, lettera a), numero 1) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso.
0. 6. 050. 2. Ria.

Al comma 2, dopo le parole: politiche industriali sono aggiunte le seguenti: ed agroalimentari.
0. 6. 050. 1. Antonio Pepe, Leo, Biava.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli

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centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 1, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006);
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 1) dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 2) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 050. Il Governo.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale.
7. 6. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) promozione anche della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione.
7. 6. (Nuova formulazione) Marsilio, Rampelli, Corsaro, Vannucci.
(Approvato)

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Subemendamento all'emendamento 7.23 (Nuova Formulazione) del relatore.

Al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole da: che possono essere dichiarati fino a: vigilanza e protezione.
*0. 7. 23. 1. Misiani.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: che possono essere dichiarati aree di interesse strategico nazionale soggette a speciali forme di vigilanza e protezione,.
*0. 7. 23. 4. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5-bis, dopo le parole: nucleare, avviene, inserire le seguenti: previa consultazione delle Regioni e degli enti locali sul cui territorio sarà ubicato l'impianto,.
0. 7. 23. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5-ter, sostituire rispettivamente le parole: Alle con A favore delle, e minime, quali con le seguenti: agli enti locali nel cui territorio è ubicato l'impianto, e.
0. 7. 23. 3. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5-ter, sostituire dalle parole: minime, quali fino a: circostante il sito, con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003.
0. 7. 23. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 5, contrassegnato con il numero 3, inserire i seguenti:
5-bis. Ferme restando le competenze attribuite dagli articoli 9, 40 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'individuazione nel territorio nazionale di siti che possono essere dichiarati aree di interesse strategico nazionale soggette a speciali forme di vigilanza e protezione, ove localizzare impianti di produzione elettrica nucleare e di stoccaggio di rifiuti radioattivi e di materiale nucleare, avviene nel rispetto delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure nonché delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.
5-ter. Alle popolazioni interessate dalla localizzazione sono riconosciute misure compensative minime, quali benefici diretti alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture.
7. 23. I Relatori.

ART. 12.

Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «, 8-duodevicies» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis.
All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il seguente comma:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei

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contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico».
12. 8. Il Governo.
(Approvato)

ART. 13.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: da almeno cinque anni inserire le seguenti: come certificato di residenza storico.
13. 7. Simonetti, Fugatti, Bitonci.

ART. 14.

Subemendamenti all'emendamento 14.07 del Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: valorizzazioni e gestioni dei beni, aggiungere le seguenti: che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto,;
b) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) i proventi derivanti dalle procedure di cui al comma a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, alle esigenze funzionali del Ministero della difesa previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati.
0. 14. 07. 7. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: in deroga fino a: contabilità generale dello Stato.
0. 14. 07. 4. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: previo parere di congruità con le seguenti: previo parere vincolante di congruità.
0. 14. 07. 3. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque nei soli casi in cui il medesimo bene, precedentemente posto in vendita con procedimento d'asta, non sia stato venduto.
0. 14. 07. 5. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: La dismissione dell'immobile non può essere effettuata qualora la destinazione d'uso non sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene, o sia suscettibile di portare pregiudizio alla conservazione e limiti la fruizione pubblica del bene stesso.
0. 14. 07. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: L'elenco degli immobili di cui alla presente lettera, viene altresì comunicato per il parere agli Enti locali interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni.
0. 14. 07. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

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Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Infrastrutture militari).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter 1;

b) al comma 13-ter 2, dopo le parole: «a procedure negoziate con gli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubbliche e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter. 1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e finanze»;
d) dopo il comma 13-ter 2 è inserito il seguente:
«13-ter 3. Ai proventi di cui al comma 13-ter 2 non si applica l'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministro della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter 2».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «con gli enti territoriali» sono sostituite con le seguenti: «di beni e servizi con gli enti territoriali le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile».

3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla

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legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico operativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emessa da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti delle stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i Contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le risorse finanziarie derivanti, dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.
14. 07. Il Governo.
(Approvato)

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ART. 20.

Subemendamento all'emendamento 20. 24 del Governo.

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 10, sostituire le parole: «per almeno cinque anni» con le seguenti: «per almeno dieci anni».
0. 20. 24. 1. Rubinato.

Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: a fronte di una pluralità di domande sono inserite le seguenti: o di azioni esecutive; e la parola: frazionino è sostituita dalla seguente: frazionano;
b) al comma 8, le parole: l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva sono sostituite dalle seguenti: l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7;
c) al comma 9, le parole: sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti sono sostituite dalle seguenti: sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi; e sono aggiunte, alla fine dello stesso comma, le parole: a pena di improcedibilità della domanda.
20. 24. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 10, dopo le parole: soggiornato legalmente aggiungere le seguenti: e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale.
20. 6. Zeller, Brugger, Fugatti.
(Approvato)

Al comma 10, le parole: per almeno cinque anni sono sostituite dalle seguenti: per almeno dieci anni.
* 20. 19. Bragantini, Bitonci, Simonetti, Caparini, Fugatti.

Al comma 10, sostituire le parole: per almeno cinque anni con le seguenti: per almeno dieci anni.
*20. 15. De Poli, Ciccanti, Galletti, Borghesi.
(Approvati)

ART. 24.

Subemendamento all'emendamento 24.14 del Governo.

Dopo le parole: Alla tabella di cui all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i seguenti riferimenti normativi:

inserire le seguenti:
voce 1012 recante decreto legislativo n. 507 del 12 aprile 1948 «disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana»;
voce 1043 recante decreto legislativo n.655 del 7 maggio 1948 «istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana»;
voce 1050 recante decreto legislativo n.789 del 7 maggio 1948 «esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

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voce 1351 recante legge n.4437 del 28 dicembre 1952 «ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente».
0. 24. 14. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: sessantesimo con: centottantesimo. Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246.;
b) è aggiunto il comma 2:
Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A;

c) alla tabella di cui all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) sono soppressi i seguenti riferimenti normativi (vedi tabella 1);
b) sono inseriti i seguenti riferimenti normativi (vedi tabella 2).

24. 14. Il Governo.
(Approvato)

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All'allegato A sopprimere il seguente numero: n. 3530 - Legge 12/08/1993, n. 317, Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
24. 8. Mariani, Meta, Vannucci.

ART. 26.

Al comma 1, dopo le parole: comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi, 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,».
0. 26. 44. 7. Causi.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.
(Taglia-enti).

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2008».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'economia e delle finanze

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e il Ministro per la semplificazione normativa».
26. 44. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: enti di ricerca aggiungere le seguenti: e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
26. 12. Fugatti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.
(Razionalizzazione dell'organizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) al secondo periodo, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Due dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
b) all'articolo 14 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i due membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, tre membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e uno designato dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sei membri», sono sostituite dalle seguenti: «quattro membri»;
b) le parole: «due designati dalla Conferenza», sono sostituite dalle seguenti: «uno designato dalla Conferenza»;
c) le parole: «e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche» sono soppresse.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: «da sette membri», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro membri».
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, gli organi di amministrazione degli enti di cui ai decreti legislativi 29 ottobre 1999, n. 454, 29 ottobre 1999, n. 449 e 27 maggio 1999, n. 165, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuiti ai rispettivi enti

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i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, da destinare agli investimenti nei settori di intervento degli enti oggetto di riordino, con particolare riferimento alle emergenze del settore della pesca e del settore agricolo.
26. 02. Forcolin, D'Amico, Fugatti.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Soppressione dell'Unità per il monitoraggio).

1. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
26. 05. I relatori.
(Approvato)

ART. 28.

Sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, le parole: Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) sono sostituite dalle seguenti: Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Conseguentemente, sostituire la parola: IRPA con la parola: ISPRA in tutto l'articolo 28.

Al comma 6, dopo le parole: Dall'attuazione, sono inserite le seguenti: dei commi da 1 a 5;

Dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali».

Al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 13, dopo le parole: Dall'attuazione sono inserite le seguenti: dei commi da 7 a 12; nello stesso comma, le parole: compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, sono soppresse.
28. 26. Il Governo.
(Approvato)

ART. 30.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, sono inserite le seguenti: Resta salvo il rispetto della disciplina Comunitaria.
30. 5. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Regioni,.
30. 6. Il Governo.
(Approvato)

ART. 31.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

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decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferisce».
31. 1. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «Le carte di identità rilasciate a partire dal 1o gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona cui si riferiscono».
31. 1. (Nuova formulazione) Marsilio, Rampelli, Corsaro.
(Approvato)

ART. 33.

Al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa».
33. 42. Il Governo.
(Approvato)

ART. 35.

Subemendamento all'emendamento 35.14 del Governo.

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 ottobre.
0. 35. 14. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
35. 14. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 35.15 del Governo.

Le parole: i commi e 3 e 4 dell'articolo 6 e sono abrogate.
0. 35. 15. 2. Piffari, Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sono abrogate le parole: e i commi 8 e 9.
0. 35. 15. 1. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
35. 15. Il Governo.
(Approvato)

ART. 36.

Subemendamento all'emendamento 36.5 del Relatore.

Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: come modificato dall'articolo 1-ter del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. All'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli iscritti negli albi degli avvocati».
0. 36. 5. 1. Contento.

Aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. L'atto di trasferimento di cui all'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo

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31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo».
36. 5. I relatori.

Aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. L'atto di trasferimento di cui all'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo fatta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al periodo precedente.
36. 5. (Nuova formulazione) I relatori.
(Approvato)

ART. 37.

Al comma 1, dopo le parole: previa intesa in sede di conferenza Unificata. aggiungere il seguente periodo: ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
37. 8. Il Governo.
(Approvato)

ART. 38.

Sopprimere le parole: al comma 2 sostituire le parole «lettera m)», con «lettere m) e p)».
0. 38. 30. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole lettera m), con lettere m) e p);

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole per conto, con le parole in luogo;

Al comma 3, lettera a) dopo le parole lettera c) sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;

Al comma 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a).

Al comma 3, la lettera d) è così sostituita: d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale «impresa-gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno».

Al comma 4, sostituire le parole, lettera b), con, lettera c);.
38. 30. Il Governo.
(Approvato)

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Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: semplificazione normativa inserire le seguenti parole: sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
38. 33. I relatori.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere il seguente periodo: e previo parere della conferenza Unificata.
38. 32. Il Governo.
(Approvato)

ART. 39.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti sono sostituite con le seguenti: entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti.
39. 25. Zeller, Brugger, Nicco.
(Approvato)

ART. 41.

Al comma 7, all'inizio del secondo periodo, prima delle parole: in assenza di specifiche disposizioni sono inserite le seguenti: Per il settore privato,.
41. 19. Il Governo.
(Approvato)

ART. 44.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 19.Catone, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 26.Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 56.Caldoro, Nucara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione

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ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 69.Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007.
*44. 38.Murgia, Mazzuca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
*44. 19.(Nuova formulazione) Catone.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
*44. 26.(Nuova formulazione) Marchioni, Marchi, Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
*44. 56.(Nuova formulazione) Caldoro, Nucara.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
*44. 69.(Nuova formulazione) Renato Farina, Grimoldi, Palmieri.
(Approvato)

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In sede di prima applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 10 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge del 29 novembre 2007, n. 222, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori, viene riferito all'esercizio 2007 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
*44. 38.(Nuova formulazione) Murgia, Mazzuca.
(Approvato)

ART. 46.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e pervenire ad un miglior utilizzo delle risorse delle medesime amministrazioni, nonché ai fini di una riduzione di spesa il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione provvede all'adozione di disposizioni di natura regolamentare in materia di disciplina di distacchi, aspettativa e permessi sindacali, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
0. 46. 05. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: e progressiva riduzione.
0. 46. 05. 2.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
0. 46. 05. 4.Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: agli enti territoriali e.
0. 46. 05. 5.Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
0. 46. 05. 3.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Revisione dei distacchi, dalle aspettative e dei permessi sindacali)
.

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con

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decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.
46. 05.Il Governo.
(Approvato)

ART. 58.
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piano delle alienazioni con le seguenti: piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Al comma 2, sostituire le parole: piano delle alienazioni con le seguenti: piano delle alienazioni e valorizzazioni.
58. 25.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
58. 2. Fugatti, Simonetti, D'Amico, Brigantini.
(Approvato)

ART. 60.

All'articolo 60, i commi da 3 a 7 sono sostituiti con i seguenti:
3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. In tal caso, dopo la presentazione al

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Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via provvisoria, con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia. Le rimodulazioni di cui al comma 3, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, possono altresì essere operate o modificate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008 è abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.
8. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
60. 92.Il Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
60. 90.Il Governo.
(Approvato)

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All'articolo 60 aggiungere infine il seguente comma:
15-bis. In via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
60. 91.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 60.02.

Al comma 1, dopo le parole: n. 311, aggiungere le seguenti: escluse le Autorità indipendenti,.
0. 60. 02. 58.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
0. 60. 02. 22. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
0. 60. 02. 23. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
0. 60. 02. 21. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.
3-ter. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «per l'elezione della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
3-quater. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il

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versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
3-quinquies. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
3-sexies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
3-septies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

3-octies. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mese 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.
3-novies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

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2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: 5.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «250.000 abitanti».
3-decies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole: «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

3-undecies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti parole: «dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
3-duodecies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
3-terdecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,.»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
0. 60. 02. 30. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A corrispondere il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale con qualifica di dirigente solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
0. 60. 02. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è corrisposto al personale con qualifica di dirigente di cui all'articolo 19 del decreto

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legislativo 30 marzo 2001, solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
0. 60. 02. 32. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Sopprimere il comma 10.
*0. 60. 02. 4. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 10.
*0. 60. 02. 8. Misiani, Fontanelli, Marchi, Causi, Ria.

Sopprimere il comma 10.
*0. 60. 02. 1. Osvaldo Napoli, Ghiglia.

Sopprimere il comma 10.
*0. 60. 02. 3. Marchi, Marchignoli, Misiani.

Sopprimere il comma 10.
*0. 60. 02. 17. Toccafondi.

Sopprimere il comma 10.
*0. 60. 02. 18. Marsilio, Corsaro, Moroni, Alfano.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese di rappresentanza, sono rideterminate in maniera tale da realizzare complessivamente una riduzione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 15 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
10-ter. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.
0. 60. 02. 48. De Micheli.

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese di rappresentanza, sono rideterminate in maniera tale da realizzare complessivamente una riduzione di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
0. 60. 02. 50. De Micheli.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 e comunque fino all'adozione del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008; sino allo stesso termine è sospesa la

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possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. A decorrere dalla data di primo rinnovo degli organi amministrativi di cui al presente comma successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il numero complessivo degli stessi è ridotto proporzionalmente in maniera tale da assicurare la medesima riduzione di spesa derivante dal primo periodo. Con lo stesso decreto e contestualmente alla citata riduzione del numero dei componenti la riduzione di cui al primo periodo è riassorbita anche progressivamente.
0. 60. 02. 36. Armosino, Corsaro, Fugatti.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il numero dei componenti dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali è ridotto di 1/3.
0. 60. 02. 19. Marsilio, Corsaro, Moroni, Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, sostituire le parole 1o gennaio 2009 con: 1o gennaio 2010;
b) al comma 11, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2009 con a decorrere dall'anno 2010;
c) nella parte consequenziale relativa all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 900 milioni con: 650 milioni.
0. 60. 02. 56. Misiani, Ventura, Baretta, Fluvi, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 30 per cento, aggiungere infine le seguenti parole:, per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che non hanno rispettato, nell'anno precedente, il patto di stabilità e sostituire le parole: comma 11 con le seguenti: comma 10.
b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 63, comma 10 inserire, in fine, il seguente periodo: La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
0. 60. 02. 59. (nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

Al comma 10, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 30 per cento e aggiungere in fine le seguenti parole: per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che non hanno rispettato il patto di stabilità e sostituire le parole: comma 11 con le seguenti: comma 10.
0. 60. 02. 43. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 dopo le parole: 30 giugno 2008 inserire le altre: La predetta

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riduzione non opera per i comuni con una popolazione inferiore a 200.000 abitanti.
b) al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2009 la spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
0. 60. 02. 47. De Micheli.

Al comma 10 dopo le parole: 30 giugno 2008 inserire le seguenti: La predetta riduzione opera nel limite massimo del 10 per cento per i comuni che hanno già effettuato la riduzione prevista dalla legge.
0. 60. 02. 46. De Micheli.

Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
È consentito il ripristino delle riduzioni delle indennità di funzione di cui al periodo precedente ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 ed operino risparmi di spesa corrente equivalente.
0. 60. 02. 49. De Micheli.

Al comma 10, aggiungere in fine il periodo:
Sono escluse dal provvedimento le Province con oltre 1.000.000 di residenti e i Comuni elencati come città metropolitane.
0. 60. 02.42. Marsilio.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
0. 60. 02. 24. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,».

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b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.»
0. 60. 02. 29. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».
0. 60. 02. 26. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte, le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
0. 60. 02. 27. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».
0. 60. 02. 25. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

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Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
0. 60. 02. 28. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. All'elenco n. 1, previsto dal comma 1 dell'articolo 60, voce Ministero dell'interno, sostituire la cifra: «399.012» con la seguente: «99.000», la cifra: «441.524» con la seguente: «52.798» e la cifra «778.444» con la seguente: «93.193». Le riduzioni delle unità revisionali di base comprese nell'elenco sono rideterminate di conseguenza.

Conseguentemente:
a) al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: «di ogni anno» inserire le seguenti «è destinata alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis e l'ulteriore quota restante»;
b) al comma 24, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministero della Giustizia,» inserire le seguenti: «per altra quota alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis,».
0. 60. 02. 37. D'Amico, Fugatti, Simonetti.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 7,0 punti percentuali.
0. 60. 02. 51. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: il Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, è ridotto di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
0. 60. 02. 15. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 16 sopprimere l'ultimo periodo;
b) Al comma 19 sopprimere le parole «Resta fermo quanto previsto dal comma 22».

Conseguentemente:
a) Sopprimere i commi 20 e 21;
b) all'articolo 81, al comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali»;
c) all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».
0. 60. 02. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme

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versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, una quota pari a 200 milioni di euro annui è destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente; le risorse ulteriori sono annualmente destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.
0. 60. 02. 53. Fluvi, Baretta, Ventura, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 300 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Il fondo è interamente destinato alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite le somme tra le unità previsionali di base interessate.
0. 60. 02. 54. Baretta, Fluvi, Ventura, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono rassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Il fondo è interamente destinato alla tutela della sicurezza pubblica e

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del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite le somme tra le unità previsionali di base interessate.
0. 60. 02. 55. Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 17 dopo le parole: e nei limiti di cui al comma 22 inserire le seguenti: e inclusi il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio.
0. 60. 02. 12. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 17, sopprimere le parole: un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.
0. 60. 02. 40. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 17, sostituire le parole: un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2 con le seguenti: e inclusi il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché il concorso delle Forze Armate, nel controllo del territorio.
0. 60. 02. 41. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 18, dopo le parole il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 60. 02. 33. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Sopprimere il comma 19.
0. 60. 02. 16. Moroni.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 19 sopprimere il secondo periodo.
b) al comma 20 sopprimere la lettera b).
c) sopprimere il comma 21.

Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».
0. 60. 02. 2. Livia Turco, Lenzi, Murer, Bossa, Binetti, Miotto, Sbrollini, D'Incecco, Grassi, Pedoto.

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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 20, lettera a) sostituire le parole: «50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009» con «757 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2010»;
b) nella parte consequenziale relativa all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con: 193 milioni».
0.60. 02. 52. Maurizio Turco, Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani, Duilio, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, D'Antoni, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere il comma 20, lettera b), punto 1).
0.60. 02. 9. Fugatti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Contestualmente all'applicazione nella misura massima prevista. dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è disposta, entro il 31 maggio, con riferimento agli anni di imposta 2009 e successivi, l'applicazione automatica della quota di partecipazione di cui al comma 20 nelle Regioni interessate da disavanzi di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i provvedimenti necessari.
0. 60. 02. 10. Fugatti.

Sopprimere il comma 21.
0. 60. 02. 34. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 21, sopprimere le parole da: la quota fino a ovvero.
0. 60. 02. 35. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Nelle Regioni interessate da disavanzi di gestione sanitari a fronte dei quali non sono stati adottati i provvedimenti necessari, contestualmente all'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è disposta, entro il 31 maggio, con riferimento agli anni di imposta 2009 e successivi, l'applicazione automatica della quota di partecipazione di cui al comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.
0. 60. 02. 11. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 22, dopo le parole: per le esigenze connesse, aggiungere le seguenti: al mantenimento della pace e della sicurezza, e dopo le parole: patrimonio agroforestale aggiungere le parole: le Forze Armate, e sostituire le parole: 40 milioni di euro, con le parole: 92,24 milioni di euro.
All'articolo 65 comma 1 sopprimere le parole: del 7 per cento per l'anno 2009 e conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 47,76 milioni.
0. 60. 02. 44. Villecco Calipari, Vico, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

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Al comma 22, sopprimere le parole: il Corpo della Guardia di finanza.
0. 60. 02. 39. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Al comma 22, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8.
0. 60. 02. 20. I Relatori.
(Approvato)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo destinato alla realizzazione di iniziative e all'ammodernamento di mezzi e strutture per il contrasto all'immigrazione irregolare e clandestina. Il Fondo è alimentato mediante l'istituzione di una tassa di concessione governativa sui permessi di soggiorno dei cittadini stranieri e sui rinnovi dei permessi stessi, pari a 50 euro annui.
0. 60. 02. 38. D'Amico, Fugatti, Simonetti.

Al comma 24, dopo le parole: e del soccorso pubblico aggiungere le seguenti: per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per lo svolgimento delle funzioni dei corpi e servizi di polizia municipale, nonché per il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio.
0. 60. 02. 13. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Sopprimere i commi 27 e 28.
0. 60. 02. 14. Fugatti, D'Amico, Simonetti, Bitonci.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è corrisposto al personale con qualifica di dirigente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
0. 60. 02. 31. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Dopo l'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente: 345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di

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beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».
0. 60. 02. 57. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della. legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni . adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti dì spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alta Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel

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bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano dal 1o gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, -ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici

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e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente -articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione. di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di curo, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati; delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale; le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

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21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n: 43, nel comma 1, dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».
27. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,

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degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spessa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione dei trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.
28. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 27 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:
a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;
b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;
c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;
f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni;

Conseguentemente; all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.740 con la seguente: 2.340 e sostituire le parole: a decorrete dall'anno 2009 con le seguenti: per gli anni 2009 e 2010, e di 2.310 a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno. 2008, 20,6 milioni di curo per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

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di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 81 e 82 dell'importo di 168,8 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto fondo è ridotto di 168 milioni nel 2008 e di 147 milioni nel 2009, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 83, commi 28-bis, 28-ter e 28-quater;

Conseguentemente, nell'articolo 83, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:
28-bis. Nell'articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali. dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.
28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del prendente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater;

Conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «60, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «60, comma 8»;
b) dopo le parole: «72, commi da 7 a 11» inserire le seguenti: «79, comma 2,»;
c) dopo la parola: «82» inserire le seguenti: «, comma 16,».
60. 02. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi,

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anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione nel bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione

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si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano dal 1o gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata

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del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; la quota eccedente l'importo di 200 milioni può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati; delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 18.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco,

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l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».
27. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spessa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in

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via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.
28. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 27 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione, dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:
a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;
b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;
c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;
f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.740 con la seguente: 2.340 sostituire le parole: a decorrete dall'anno 2009 con le seguenti: per gli anni 2009 e 2010, e di 2.310 a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere per quanto attiene all'esercizio 2008 sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011; il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni nel 2008 e di 267 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, nell'articolo 83, dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:
28-bis. Nell'articolo 19-bis, comma l, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti

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alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali».
28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del prendente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

Conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «60, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «60, comma 8»;
b) dopo le parole: «72, commi da 7 a 11» inserire le seguenti: «79, comma 2,»;
c) dopo la parola: «82» inserire le seguenti: «, comma 16,»;
60. 02. (Ulteriore nuova formulazione). Il Governo.
(Approvato)

ART. 61.

Sopprimere gli articoli 61 e 75.
61. 14. Il Governo.
(Approvato)

ART. 62.

Apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma premettere il seguente periodo: «Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»;
2. al comma 1 è in fine aggiunto il seguente periodo: «Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza»;
3. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'articolo 3, comma 17; della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è così modificato: dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate"».
62. 11. Il Governo.
(Approvato)

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Alla rubrica, dopo la parola: contenimento aggiungere le seguenti: «dell'uso dei derivati e ...».
62. 12. I Relatori.
(Approvato)

ART. 63.

Al comma 13, sostituire le parole da: con la Conferenza permanente ... fino alla fine del periodo, con le seguenti: con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*63. 89. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 13, sostituire le parole: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*63. 90. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 63.010 del Governo.

Al comma 1, dopo le parole: legge 6 dicembre 2006, n. 290, aggiungere le seguenti: e agli accordi per l'individuazione degli impianti di trattamento stabiliti autonomamente dai Comuni o dai soggetti terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479.
**0. 63. 010. 8. Fontanelli, Marchi, Causi, Misiani, Ria.

Al comma 1, dopo le parole: legge 6 dicembre 2006, n. 290, aggiungere le seguenti: e agli accordi per l'individuazione degli impianti di trattamento stabiliti autonomamente dai Comuni o dai soggetti terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2005, n. 3479.
**0. 63. 010. 1. Osvaldo Napoli.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: qualora sottoposti unicamente a selezione meccanica.
*0. 63. 010. 6. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: qualora sottoposti unicamente a selezione meccanica.
*0. 63. 010. 7. Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Ria.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: qualora sottoposti unicamente a selezione meccanica.
*0. 63. 010. 2. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.
0. 63. 010. 3. Quartiani, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: per concedere aggiungere le seguenti: con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi.
0. 63. 010. 4. Quartiani, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

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Art. 63-bis

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in altre regioni.
2. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino località Fianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
3. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (Caserta).
63. 010. Il Governo.

Sopprimere le parole da: nonché la limitazione dell'incentivo fino alla fine del periodo.
0. 63. 011. 2. Fluvi, Strizzolo.

All'ultimo rigo sopprimere il termine: rilevante.
0. 63. 011. 1. Strizzolo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

1. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, controllo e rendincontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
63. 011. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 63. 08.

Al comma 1, sub-comma 5-bis, dopo le parole: Ragioneria Generale dello Stato inserire le seguenti:, al Parlamento.
0. 63. 08. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

Art. 63-bis.
(Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze).

1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata

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annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
63. 08. I Relatori.
(Approvato)

ART. 64.

All'articolo 64, comma 1, aggiungere, infine, le parole: tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
64. 49. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 64. 48 del Governo.

Sopprimere la lettera b).
*0. 64. 48. 4. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere la lettera b).
*0. 64. 48. 3. Osvaldo Napoli.

Sopprimere la lettera b).
*0. 64. 48. 3. Misiani, Marchignoli.

Sopprimere la lettera b).
*0. 64. 48. 2. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

All'emendamento 64.48, aggiungere in fine il seguente comma:
4-bis. Le procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università sono sospese per l'a.a. 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
*0. 64. 48. 5. I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera d), dopo le parole: scuola primaria sono aggiunte: ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
b) al comma 4, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:
g)
definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa.
64. 48. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 64. 47 del Governo.

Dopo le parole: decreto legislativo n. 226/05 inserire le seguenti: fatta salva la prerogativa del MIUR che, di concerto con le Regioni, deve svolgere un ruolo di garanzia della qualità del sistema di istruzione e formazione professionale, delle caratteristiche professionali e disciplinari dei docenti e della quantità delle ore di istruzione i cui contenuti devono essere adeguati al regolamento ministeriale, relativo

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all'assolvimento dell'obbligo scolastico,
0. 64. 47. 2. De Torre, De Pasquale, Pes, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo le parole: decreto legislativo n. 226/05 inserire le seguenti: fatta salva la prerogativa del MIUR che, di concerto con le Regioni, deve svolgere un ruolo di garanzia della qualità del sistema di istruzione e formazione professionale, delle caratteristiche professionali, della quantità e qualità delle discipline impartite e le modalità di reclutamento del corpo docente,
0. 64. 47. 1. Pes, Ghizzoni, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Russo, Coscia, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Alla fine aggiungere le seguenti parole: ed è finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007.
0. 64. 47. 3. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Pes, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

All'articolo 64, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06, sono soppressi i periodi da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici.... sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e sostituiti dal seguente «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto, legislativo n. 226/05, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
64. 47. Il Governo.
(Approvato)

ART. 66.

Al comma 11, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: con esclusione delle assunzioni del personale dipendente dagli enti menzionati nel comma 1 dello stesso articolo 3.
66. 35. Il Governo.

ART. 69.

Subemendamento all'emendamento 69. 19 del Governo.

Al comma 1 dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui,
0. 69. 19. 1. Ghizzoni, Siragusa, Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti

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del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco con gli appartenenti ai corpi di polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro.
4-ter. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. A tale fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
0. 69. 19. 4. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale con qualifica di dirigente è corrisposto solo dopo la puntuale verifica dei risultati conseguiti e degli obiettivi effettivamente raggiunti nell'attività amministrativa e di gestione del proprio incarico. La verifica è effettuata, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, sentito parere della Corte dei conti. La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
0. 69. 19. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Le disposizioni del presente articolo, nonché quelle degli articoli 66 e 74, non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali,

Conseguentemente al comma 6 sostituire la cifra 120 con la cifra 130 nonché la cifra 0,83 con la cifra 0,87.
0. 69. 19. 2. Marinello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico

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spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai risparmi lordi relativi ai sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 e quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
69. 19. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

ART. 70.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'articolo 10, comma 1-bis dell'articolo 70, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70. 16. I Relatori.
(Approvato)

ART. 71.

Dopo il comma 5, inserire il seguente: le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 71, comma 5-bis, pari a 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
71. 29. I Relatori.
(Approvato)

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ART. 72.

Al comma 8, sostituire le parole: e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008 con le seguenti: e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
72. 29. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 11 secondo periodo, dopo le parole: presente decreto inserire le seguenti: previa delibera del Consiglio dei Ministri.
72. 30. Il Governo.
(Approvato)

ART. 74.

Subemendamento all'emendamento 74. 24.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 6, del presente decreto.
0. 74. 24. 1. (ex 0.74.23.1) Zeller, Brugger.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2008;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006;
c) al comma 5 le parole: 30 giugno 2008 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2008.
74. 24. I Relatori.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 74. 22 del Governo.

Dopo le parole: del comparto sicurezza sono aggiunte le seguenti: e quelle dipendenti dall'Autorità nazionale di pubblica sicurezza,.
0. 74. 22. 1. Antonio Pepe.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi

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fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.
74. 22. Il Governo.
(Approvato)

ART. 77-ter.

Subemendamenti all'emendamento 77. 08 del Governo.

All'articolo 77-ter, comma 3, lettera a) punto 2 sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 48 per cento; al comma 3 lettera b) Punto 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10.
0 77. 08. 83 I Relatori.
(Approvato)

All'articolo 77-ter, al comma 6-bis dopo le parole: dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare.
0. 77. 08. 82. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 196.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese forali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi

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territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi; per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste, dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto dei saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui ai comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-ter per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la

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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 664 e 675, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

Art. 77-ter.
(Patto di stabilità interno degli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 27, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

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2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 15 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 54 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 20 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 30 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 60 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
5. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
7. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati

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nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma 7 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.
9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
10. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazioni debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previo per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentiti la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5 e 6. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 14, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
11. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 10. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 16, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
12. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
13. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

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14. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto, legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
15. Le informazioni previste dai commi 10 e 11 sono messe a disposizione dell'UPT e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

17. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
18. Le misure di cui ai commi 16, lettera a), e 17 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.
19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico strutturali di cui al comma 20. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinato mediante una funzione lineare delle distanze di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

20. Gli indicatori di cui al comma 19 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria.
21. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sorso definiti i due indicatori e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul

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sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 19 e 20 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto di cui al presente comma.
23. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
24. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
25. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 sono estese ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
26. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
27. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
77. 08. Il Governo.
(Approvato per la parte relativa all'articolo 77-bis)

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis»;
b) al comma 7 le parole: «, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione».
*0.77. 09.3. Froner.

All'emendamento 77.09 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis»;
b) al comma 7 le parole: «, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione».
*0.77. 09.1. Zeller, Brugger, Nicco.

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con le disposizioni statutarie.
*0.77. 09.3. (Nuova formulazione) Froner.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con le disposizioni statutarie.
*0.77. 09.1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Nicco.
(Approvato).

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze, possono ridurre l'aliquota di compartecipazione fino all'esenzione totale, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Le conseguenti minori entrate sono a carico del bilancio delle medesime regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano».
0.77. 09.2. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche della tesoreria unica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sono estese:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) a tutti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'IVA, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme a qualsiasi titolo da erogare a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione

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IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, con accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
5. Alla regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative a IRAP e addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze annualmente quantifica i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile e contestualmente indica una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sostituito dal seguente:
«Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 dei 4 settembre 1998 e n. 152772

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del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 dei 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
77. 09. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Eliminazione della rilevazione, i flussi trimestrali di cassa).

1. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enfi inadempienti al SIOPE.
77. 010. Il Governo.
(Approvato)

All'emendamento 79. 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, sostituire dalle parole: «103.945 milioni» fino alla fine del comma, con le parole: «104.845 milioni di euro per l'anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale, previa definizione di un procedimento programmatorio con la Regione Lazio secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
b) sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con il seguente comma:
1-bis. Per gli anni successivi, il finanziamento del Servizio nazionale cui concorre lo Stato è riprogrammato sulla base di una intesa fra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e definita secondo criteri che tengano conto delle Regioni maggiormente virtuose rispetto alla capacità di controllo della relativa spesa sanitaria, nonché di finalità perequative.
Conseguentemente all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: nei limiti del 93 per cento del loro ammontare.
0.79. 10.1. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

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Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
0.79. 10.2. Livia Turco, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Pedoto, D'Incecco, Binetti, Sbrollini.

Al comma 1-bis alinea, dopo le parole: attivazione della leva fiscale regionale, inserire le seguenti:, limitatamente alle Regioni interessate da elevati disavanzi di cui all'articolo l, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al comma 1-bis, lettera c), sostituire le parole: nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario con le seguenti: nel caso in cui permanga uno squilibrio di bilancio nel settore sanitario.
0.79. 10.4. Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 1-bis, lettera c), sopprimere le parole: ivi compresi i cittadini a qualsiasi titoli esenti ai sensi della vigente normativa.
0.79. 10.3. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 79, al comma 1-ter, dopo le parole: è fissato, inserire le seguenti: per le Regioni interessate da elevati disavanzi di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0.79. 10.5. Fugatti, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale, previa definizione di un procedimento programmatorio con la Regione Lazio secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo

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1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1. la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica dei personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2. la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal punto 1;
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è fissato lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, nonché per le finalità di cui al comma 1-bis. lettera b) del presente articolo.
79. 10. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso ii), sopprimere dalle parole: ed il recupero, anche a carico fino alla fine del comma.
0.79. 01.1 Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).

1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
i) alla fine del primo periodo le parole: di criteri e parametri fissati dal Piano stesso sono sostituite con le seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»;
ii) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire alle regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle

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somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato.
79. 01. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale).

1. All'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
i) nel primo periodo le parole da: «in base ai costi standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome»;
ii) Il periodo «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali» fino alla fine, è sostituito dal seguente: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto ministeriale 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera"»;.

2. All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici contratti di cui all'articolo 8-quinquies».
3. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: «al comma 3, lettera b),

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dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, è da conseguirsi da parte delle singole strutture sanitarie,».
4. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: «al comma 2, le parole: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: accordi con le strutture pubbliche, comprese le aziende ospedaliero universitarie,»; al comma 2, lettera b), dopo le parole: «distinto per tipologia e modalità di assistenza» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati»; dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:
i)
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì contratti con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis);
ii)
2-quinquies. In caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso;

5. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli vengono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
79. 02. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario).

Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito,

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dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito SiVeAS, di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS).
79. 03. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
80. 8. Il Governo.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE

All'articolo 1, al comma 1:

all'alinea, le parole: «economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economico-finanziaria»;
la lettera, identificata per la seconda volta con la lettera a), è ridenominata come lettera: «b)».

All'articolo 2:

al comma 3:
al primo e al secondo periodo, le parole: «Garante per le Comunicazioni» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le garanzie nelle comunicazioni»;
al primo periodo, le parole: «primo comma, del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al»;
al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono soppresse;

al comma 5, le parole: «all'articolo 16, comma 7 del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al»;

al comma 8, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

al comma 10, al primo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e, al secondo periodo, dopo le parole: «con le modifiche» è inserita la seguente: «e»;

al comma 13:
al primo periodo le parole: «n. 380/2001» sono sostituite dalle seguenti: «6 giugno 2001, n. 380»;
al secondo periodo, le parole: «Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli»;

al comma 14, ultimo periodo, la parola: «necessita» è sostituita dalla seguente: «necessitano».

All'articolo 3, al comma 1, capoverso comma 6-ter, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «6-bis».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «la valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla valorizzazione».

All'articolo 5, al comma 1, capoverso 198, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 198» e dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».

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All'articolo 6:

al comma 3, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 5:
al primo periodo, le parole:
«, ad eccezione altresì» sono sostituite dalla seguente: «e»;
al secondo periodo, le parole: «, per altro» sono sostituite dalla seguente: «inoltre».

All'articolo 7:
alla rubrica e al comma 3, la parola: «CO2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica»;
i commi quarto, quinto e sesto, contraddistinti con i numeri: «2.», «3.» e «4.», sono rinumerati rispettivamente con i seguenti numeri: «4.», «5.» e «6.».

All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela»;
al comma 2, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 9:
al comma 1, lettera a), le parole: «sono modificate con le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti»;
al comma 2, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

All'articolo 12:
al primo comma è premesso il seguente numero: «1.»;
al medesimo comma 1, lettera a), le parole: «per effetto» sono sostituite dalle seguenti: «8-sexiesdecies. Per effetto» e le parole: «Ed i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i relativi».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e dei trasporti».

All'articolo 14, al comma 2, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 15, al comma 2, le parole: «secondaria superiore» sono sostituite con le seguenti: «di secondo grado».

All'articolo 16:

al comma 12, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 13, le parole: «della presente legge» sono sostituite con le seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 17:

al comma 4, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

al comma 5, le parole: «di attuazione del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318».

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All'articolo 18, al comma 1, le parole: «all'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata» e le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n, 165».

All'articolo 20:

al comma 3, le parole: «il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così modificato: Al» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: a) al»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole; «, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.»;

al comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «di attuazione del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368»;

al comma 12, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

ai commi 2 e 3, le parole: «aggiungere le parole» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;

al comma 3, lale parole: «fatte salve» è premesso il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «sul piano nazionale» è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 22:

al comma 2, dopo le parole: «comma 4-bis» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

al comma 3, la parola: «lettera» è sostituita dalla seguente: «lettere».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;

al comma 4, le parole: «aggiungere le seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi»;

al comma 5:
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999»;
alla lettera b), le parole: «commi 3 e 4, del» sono sostituite dalle seguenti: «commi terzo e quarto, del regolamento di cui al».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 3, dopo le parole: «10 gennaio 2006, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,».

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All'articolo 26:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «comma 128, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 124, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

al comma 5, le parole: «e il Ministro per dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministro dell'economia e delle finanze».

All'articolo 27, comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 28:

al comma 2, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

il comma 6 è soppresso;

al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 10 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 9, al primo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7» e, al secondo periodo, le parole: «è garantita» sono sostituite dalle seguenti: «è garantito»;

al comma 10, dopo le parole: «all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 11, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 12, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al»;

al comma 13, le parole: «di cui al comma 11», sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 5 e 11.

All'articolo 29:

al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «34 del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;
al capoverso 1-bis, dopo le parole: «47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 4, capoverso, alle parole: «La notificazione» è premesso il seguente numero: «2.» e i successivi capoversi, identificati con i numeri: «1)», «2)», «3)», «4)», «5)» e «6)», sono rispettivamente contraddistinti con le seguenti lettere: «a)», «b)», «c)», «d)», «e)» e «f)»;

al comma 5, le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 30, al comma 3, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse

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e le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «L'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3»;

al comma 2, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro» e le parole: «euro 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;

alla lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso».

All'articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «nella presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «8-bis del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «n. 322 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «22 luglio 1998, n. 322,».

All'articolo 35, al comma 2, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «, è abrogato»;

All'articolo 36, al comma 1, le parole: «della legge 4 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e la parola: «sostituiti» è sostituita dalla seguente: «sostituite».

All'articolo 37, al comma 1, le parole: «della solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche sociali».

All'articolo 38:

al comma 2, le parole: «seconda comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «per le attività produttive di cui al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera b), le parole: «direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006»;
alla lettera f), la parola: «d.i.a.» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio attività»;

al comma 4, dopo le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;

al comma 5, le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,».

All'articolo 39:

al comma 2, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

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al comma 6, terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma»;

al comma 8, dopo le parole: «dell'articolo 23 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «dall'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, primo comma»;

al comma 10:
all'alinea, le parole: «soppressi, e» sono sostituite dalla seguente: «abrogati,»;
alla lettera a) prima delle parole: «regio decreto» sono premesse le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera c) e alla lettera e), alle parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono premesse le seguenti: «testo unico di cui al»;
alla lettera h), alle parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono premesse le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera i), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
alla lettera k) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002».

All'articolo 40:

al comma 1, capoverso, alle parole: «1. Per lo svolgimento» sono premesse le seguenti: «Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). -»;

al comma 2, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al comma 3, lettera a), le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;

al comma 4, le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

al comma 6, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324».

All'articolo 41:

ai commi 1, 2, 3, e 4, le parole: «inserire le parole», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

al comma 11, la parola: «eliminare» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono soppresse»;

al comma 12, la parola: «eliminare» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «sono soppresse»;

al comma 13, le parole: «decreto legislativo 2003, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66».

All'articolo 42, al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «rispetto del» sono inserite le seguenti: codice di cui al»;

alla lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi sopra previsti,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dal comma 6,»;

alla lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi sopra previsti,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,».

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All'articolo 43:
al comma 1, lettere b) e c), le parole: «dell'eventuali opere», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle eventuali opere»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «Ministero per lo sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «Ministero per lo sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lo sviluppo d'impresa Spa»;
al comma 5, le parole: «dell'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 7, dopo le parole: «dall'Agenzia» è inserita la seguente: «nazionale» e dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «e lo sviluppo d'impresa Spa».

All'articolo 44, al comma 1, alinea, le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 45:
alla rubrica, le parole: «Commissione spesa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica per la finanza pubblica»;
al comma 2, le lettere: «a) a)», «b) b)», «c) c)», «d) d)» ed «e) e)» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «a)», «b)», «c)», «d)» ed «e)»;
al comma 3, terzo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e la parola: «iscritti» è sostituita dalla seguente: «iscritte».

All'articolo 46:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «convertito» sono aggiunte le seguenti: «con modificazioni,»;
al capoverso, ultimo periodo, le parole: «è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso»;
al comma 3, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «degli enti locali».

All'articolo 51, al comma 1 e al comma 3, prima delle parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

All'articolo 52, al comma 1, le parole da: «Dopo l'articolo 227» fino a: «Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è aggiunto il seguente capo: "Capo VI-bis"».

All'articolo 54:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 2, comma 1,» sono inserite le seguenti: «della legge 24 marzo 2001, n. 89,» e le parole: «, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b). sono soppresse;
al comma 3, lettera
a), le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma», e le parole: «le prime tre» sono sostituite dalle seguenti: «: le prime tre».

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All'articolo 55:
al comma 1, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 2, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 56, al comma 1, le parole: «dopo la sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sua entrata in vigore».

All'articolo 57:
al comma 1, le parole: «n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,»;
al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 4, dopo le parole: «possono affidare» è soppressa la virgola.

All'articolo 58:
al comma 3, le parole: «Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il Piano di cui al comma 1», le parole: «hanno effetto» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto» e la parola: «producono» è sostituita dalla seguente: «produce»;
al comma 5, le parole: «negli elenchi di cui ai commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «negli elenchi di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1»;
al secondo periodo, le parole: «del suddetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte le seguenti: «dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001»;
al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 8, le parole: «negli elenchi di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1»;
al comma 9, le parole: «negli elenchi di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1».

All'articolo 60:
al comma 2, le parole: «aventi natura obbligatoria,» sono sostituite dalle seguenti: «aventi natura obbligatoria;» e le parole: «delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta sul reddito»;
al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ciascuno»;
al comma 7, le parole: «di patto di crescita e stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del patto di stabilità e crescita dell'Unione europea»;
al comma 11, sostituire la parola: «relative» con la seguente: «relativa»;

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al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle misure» con le seguenti: «delle misure».

All'articolo 61, il quinto comma, contraddistinto con il numero «6.», è rinumerato con il seguente numero: «5.».

All'articolo 62:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «del regolamento di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e dopo le parole: «all'articolo 1, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
dopo il secondo periodo, le parole: «E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «Commissione nazionale delle società e della borsa» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa» e le parole: «degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti relativi a strumenti finanziari»;
al comma 3, la parola: «quelle» è soppressa.

All'articolo 63:
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 306» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
al quarto periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei».

All'articolo 65, al comma 1, le parole: «In coerenza al» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con il».

All'articolo 66:
al comma 10, la parola: «asseverata» è sostituita dalla seguente: «asseverate»;
al comma 13, ultimo periodo, le parole: «della legge n. 537 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
al comma 14, primo periodo, le parole: di cui alla sono sostituite dalla seguente: «, della».

All'articolo 67:
al comma 1, dopo le parole: «28 marzo 1997, n. 79» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,»;
al comma 2, le parole: «n. 165 del 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165,»;
al comma 3, le parole: «di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato B»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, le parole: «, della legge 266 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
al capoverso 189, le parole: «del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo».

All'articolo 68:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 2-bis del citato» sono inserite le seguenti: «articolo 29 del»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «a quelli forfetari od onnicomprensivi»

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sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e»;
al comma 4, le parole: «l'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore»;
al comma 6, lettera b), dopo le parole: 10 gennaio 2006, n. 2, convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

All'articolo 70:

al comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» con le seguenti: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni»;

al comma 2, dopo le parole: «articoli 117 e 120 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 71:
al comma 3, secondo periodo, la parola: «è» è sostituita dalla seguente: «sono»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

All'articolo 72:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 8, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 73:
al comma 1:
alla lettera b), la parola: «da» è sostituita dalle seguenti: dalle seguenti:»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 2, lettera b), le parole: dopo le parole predetti risparmi, sono soppresse.

All'articolo 74:
al comma 3, le parole: «degli uffici territoriali di Governo» con le seguenti: «delle prefetture-uffici territoriali del Governo»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

All'articolo 76:
al comma 6:
all'alinea, le parole:
«dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo n. 267 del 2000», sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;
al comma 7, le parole: «comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «camere di commercio», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».

All'articolo 77, al comma 2, le parole: «annesso alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto».

All'articolo 78:
al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato», sono sostituite

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dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «titolo VIII del», sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 79:
al comma 1, lettera
a), ultimo periodo, la parola: «intervenute» è sostituita dalla seguente: «intervenuti»;
al comma 2, le parole: «della legge 24 novembre 2003, n. 326», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

All'articolo 80:
al comma 1 le parole: «di previdenza sociale», sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;
al comma 2, dopo le parole: «l'articolo 5, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
al comma 7, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «della amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni».

All'articolo 81:
al comma 19, capoverso Art. 92-bis, comma 2, il numero: «1602» è sostituito dal seguente: «1606»;

All'articolo 82:
al comma 1, le parole: «Testo Unico delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
al comma 14, lettera a), le parole: «operazioni esenti di cui all'articolo 10» con le seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma»;
al comma 17, primo periodo, le parole: «del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole: «all'articolo 37 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 18, lettera b), le parole: «e, in ogni caso, se il fondo è» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso, il fondo sia»;

al comma 22, capoverso:
al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 37 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
all'ultimo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo e secondo»;
al comma 25, le parole: «all'articolo 1, commi da 29 a 31» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto».

All'articolo 83:
al comma 9, le parole: «elementi segnaletici di capacità contributiva» sono sostituite dalle seguenti: «elementi indicativi di capacità contributiva»;
al comma 13, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono apportate le seguenti modificazioni»;
al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 7, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 17, primo periodo, le parole: «introdotte dal» sono sostituite dalla seguente: «del»;
al comma 18, capoverso 5-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «articolo», sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «.»;

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al comma 19, le parole: «a far corso» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al comma 22, le parole: «al fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29» con le seguenti: «al Fondo speciale istituito dall'articolo 81, comma 29, del presente decreto».

All'articolo 84, comma 1, le parole: «60, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «60, comma 8», dopo le parole: «commi da 7 a 11,» sono inserite le seguenti: «79, comma 2», le parole: «, 82 del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «e 82 del presente decreto» e la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

All'elenco 1, dopo le parole: «Elenco 1» sono inserite le seguenti: «(Articolo 60, comma 1)».

All'elenco 2, dopo le parole: «Elenco 2» sono inserite le seguenti: «(Articolo 77, comma 2)».

All'allegato A, le parole: «Allegato A - Disposizioni abrogate ex articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato A - (Articolo 24) - Disposizioni abrogate».

All'allegato B, dopo le parole: «Allegato B» sono inserite le seguenti: «(Articolo 67, commi 2 e 3)».