CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 13 luglio 2008
33.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 LUGLIO 2008

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ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTO GAROFALO 26.47

ART. 26.

All'articolo 26, comma 1, dopo le parole: federazioni sportive, aggiungere le seguenti: delle autorità portuali.
26. 47. Garofalo, Germanà, Misuraca, Pagano, Vincenzo Fontana, Marinello, Tassone.

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ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 59, 76 E 78

ART. 59.

Sopprimerlo.
59. 1. Misiti.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: In ogni caso la quota percentuale di capitale dello Stato non può risultare inferiore a quella detenuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
59. 2. I Relatori.
(Approvato)

ART. 76.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».
76. 8. Rubinato.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 1. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 11. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 19. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 2.
* 76. 20. Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque.
76. 12. Delfino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 le deroghe previste dall'articolo

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3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.
76. 12 (Nuova formulazione). Delfino, Galletti, Ciccanti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
* 76. 25. Il Governo.

Sopprimere il comma 3.
* 76. 23. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Sopprimere il comma 4.
76. 7. Vannucci, Marchi, Misiani.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione, fatti salvi i conferimenti di servizi a società di capitale interamente pubbliche, i cui contratti non comportano incrementi di spesa a carico degli stessi enti, allo scopo di procedere alla razionalizzare dei servizi conferiti direttamente. Corrispondentemente viene rideterminata la dotazione organica tenuto conto della diminuzione dei posti esistenti alla data del 31 dicembre 2007.
76. 14. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2009.
76. 6. Vannucci, Marchi, Misiani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
I divieti di cui al presente comma non si applicano agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari o inferiore al 30 per cento, nonché agli enti che adottano un piano, di durata non superiore a tre anni, di recupero degli scostamenti rilevati rispetto al patto di stabilità dell'anno precedente, a condizione che gli obiettivi del piano vengano rispettati.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «96 per cento».
76. 5. Brandolini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 9. Galletti, Ciccanti.

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Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 18. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008.
* 76. 21. Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le misure adottate dagli enti locali agli effetti dell'articolo 1 comma 692 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 entro la data del 4 maggio 2008, in termini di automatismo fiscale, per effetto del mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2007, risultano sufficienti per il riassorbimento degli scostamenti rilevati alla data del 31 dicembre 2007, senza ulteriori aggravi a carico degli enti locali per l'anno 2008.
76. 15. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, dopo parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 3. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 10. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 17. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: con correlati obiettivi differenziati di risparmio, aggiungere le seguenti: e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.
* 76. 22. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nel

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triennio 2008/2010 la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, calcolate con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
76. 16. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
76. 13. Contento.

ART. 78.

Sopprimerlo.
78. 4.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole da: senza oneri aggiuntivi fino a: indebitamento pregresso con le seguenti: predispone entro il 30 settembre 2008 un piano per i servizi e gli investimenti necessari alla città capitale, da sottoporre al Governo che lo approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. Le previsioni di spesa contenute in tale piano saranno per almeno il 50 per cento destinate al finanziamento delle infrastrutture prioritarie per la Capitale, con particolare attenzione alla realizzazione delle linee della metropolitana e agli interventi per il superamento dell'emergenza traffico e mobilità.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: di rientro.
78. 7.Causi, Gasbarra, Argentin, Bachelet, Carella, Coscia, Gentiloni, Giachetti, Madia, Meta, Morassut, Pompili, Recchia, Rugghia, Tidei, Tocci.

Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:
«Il piano di rientro deve altresì contenere un progetto di dismissione triennale di immobili comunali, ovvero la vendita di quote azionarie di società partecipate quotate nei mercati regolamentati, al fine di garantire la completa restituzione dell'anticipazione di cui al comma 8.
78. 1.Bragantini, Forcolin, Comaroli, Fugatti.

Sopprimere il comma 8.
78. 5.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 8, dopo le parole: una anticipazione aggiungere le seguenti: una tantum.
78. 3.Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

Al comma 8, sostituire le parole da: sui primi fino alla fine del comma, con le seguenti: sui trasferimenti statali del triennio 2009-2011.
78. 6.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

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Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'anticipazione una tantum si provvede a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che per l'anno 2008 è appositamente integrato dell'importo di 500 milioni di euro».

Conseguentemente, apportare le conseguenti modifiche al comma 10 dell'articolo 63.
78. 2.Bitonci, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

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ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI LANZILLOTTA 23.012 E 23.011 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali).

1. L'erogazione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la prestazione di servizi a favore della collettività locale per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile avviene, con conferimento della gestione del servizio, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici. Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
2. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore, gli enti locali definiscono le caratteristiche del servizio, quanto alla qualità, alla sicurezza, alle condizioni economiche e di prestazione del servizio, allo sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, al loro rinnovo e manutenzione, nonché ai contenuti di innovazione tecnologica e gestionale e definiscono le modalità di vigilanza e controllo della gestione.
3. In esito alla definizione degli elementi indicati al comma 1, gli enti locali indicono una procedura aperta per la selezione del soggetto gestore, sulla base di bandi di gara e di schemi di contratto-tipo per diverse tipologie di servizio predisposti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata dall'ente locale affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia, di cui un terzo scelti tra i funzionari o dirigenti dell'ente locale medesimo e due terzi individuati mediante un sorteggio elettronico tra gli iscritti ad un apposito albo istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con regolamento adottato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono stabiliti i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli iscritti, le relative situazioni di incompatibilità, nonché le modalità per le operazioni di sorteggio telematico.
5. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, a parità di punteggio, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente.
6. Nei casi in cui l'ente affidante è titolare di una partecipazione, diretta o indiretta, in uno dei soggetti che concorrono alla gara, deve essere acquisito il

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parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che lo esprime nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sulle garanzie di trasparenza e imparzialità che devono essere assicurate dalla commissione giudicatrice.
7. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, alle società che gestiscono servizi pubblici locali si applica l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di affidamento del servizio trasmettono i dati concernenti il contenuto dei bandi e dei contratti di servizio, dei verbali di gara, le offerte presentate, il nominativo e l'offerta dell'affidatario agli Osservatori settoriali delle gare e dei contratti di cui al comma successivo ovvero all'Autorità di settore ove istituita.
10. Per ciascun settore dei servizi pubblici locali è istituito un Osservatorio delle gare e dei contratti di servizio nell'ambito dell'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli Osservatori settoriali, sulla base di protocolli condivisi e coordinandosi tra loro, provvedono alla raccolta dei documenti concernenti gli affidamenti diretti nonché le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi di gara, i capitolati tecnici, i contratti di servizio stipulati alla data di affidamento del servizio e aggiornati successivamente e i verbali di gara. Al fine di acquisire senza indugio i documenti di gara di cui al precedente comma, gli Osservatori stipulano con l'ANCI e l'UPI, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, convenzioni per la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti.
11. Gli Osservatori provvedono ad elaborare le informazioni contenute nei documenti di gara, comparando i risultati delle analisi, con particolare riguardo ai contenuti economici, quantitativi e qualitativi dei servizi affidati ed alle caratteristiche dei partecipanti alle gare e dei bacini di gara, e dandone pubblicità; provvedono altresì ad elaborare le informazioni relative agli esiti delle attività di monitoraggio; pubblicano semestralmente rapporti analitici sui risultati delle gare e dei monitoraggi effettuati per regione e provincia o area metropolitana o bacino di utenza e per società di gestione nel caso di monitoraggi. Gli Osservatori garantiscono l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni in un'apposita sezione del sito web.
12. In deroga alle modalità ordinarie di affidamento di cui al comma 1, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato. In tali casi l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

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Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. I divieti di cui al presente comma operano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2010 gli organismi affidatari diretti dei servizi pubblici locali, ivi compresi le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto di stabilità interno. Alle società in house si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.
14. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni essenziali destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione. I bandi-tipo di cui al comma 2, stabiliscono le modalità con le quali viene assicurata la disponibilità dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e di quelli che pur non rivestendo un carattere di essenzialità siano indispensabili per l'espletazione dello stesso servizio, tenendo conto del pregresso regime di finanziamento di tali beni. La dotazione dei beni può essere conseguita, oltre che tramite acquisto, anche con forme di noleggio o di locazione finanziaria. In caso di cessione dei beni indispensabili per l'effettuazione del servizio, i bandi-tipo stabiliscono i criteri di indennizzo del gestore uscente.
15. Nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitale, di cui detengono una quota non trasferibile superiore al 50 per cento del capitale sociale. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, la gestione delle reti.
15-bis. I proventi derivanti dalla dismissione totale o di quote maggioritarie di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici sulla base delle procedure di cui al comma 1 possono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del Patto di Stabilità Interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.
16. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono disciplinati da un contratto di servizio, allegato al capitolato di gara e stipulato al momento dell'affidamento, la cui durata è disciplinata nella relativa normativa settoriale. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto degli eventuali proventi tariffari, e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Il contratto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione e dei principi di tutela degli utenti, di cui anche all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 224, contiene previsioni dirette alla regolazione del servizio al pubblico e del rapporto tra Amministrazione e soggetto erogatore del servizio, eventualmente esposte in sezioni

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distinte. Per quanto attiene al servizio erogato al pubblico, nel contratto sono indicati i seguenti elementi:
a) il programma d'esercizio e la dimensione d'offerta dei servizi;
b) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza, per i servizi a domanda individuale, secondo i criteri di determinazione, revisione e trasparenza di cui ai commi 17, 17-bis e 18;
c) gli standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare, inclusi i servizi di accessibilità commerciale, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento;
d) l'indicazione delle modalità e dei tempi per proporre reclamo, nonché per conoscere l'esito dello stesso;
e) le modalità di ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni generali di contratto;
f) l'obbligo di provvedere periodicamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e avvalendosi di enti indipendenti, alla verifica mediante indagini presso l'utenza, eseguite con la partecipazione delle principali associazioni di consumatori, della qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni o penali;
g) le modalità di soluzione alternativa delle controversie tra esercenti e utenti;
h) l'obbligo per il soggetto gestore di emanare e di aggiornare periodicamente una «Carta della qualità dei servizi», ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

16-bis. Nei settori nei quali è costituita un'Autorità di settore competente nella fissazione di standard qualitativi e ambientali minimi per il territorio nazionale o per il bacino di utenza di appartenenza, gli standard devono essere almeno pari o superiori ai livelli da questa stabiliti, mentre standard ulteriori dovranno essere formulati in maniera coerente con gli altri standard qualitativi fissati dalle stesse. Per quanto attiene ai rapporti tra amministrazione committente ed esercente, il contratto di servizio contiene le seguenti previsioni:
a) il periodo di validità del contratto;
b) i presupposti per la modificazione del contratto in corso d'esecuzione;
c) gli oneri finanziari a carico delle parti, con la esplicitazione dei criteri di fissazione dell'eventuale corrispettivo di servizio dovuto dall'ente locale, definiti analiticamente per singola voce;
d) le compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi per gli eventuali obblighi di servizio pubblico ai sensi delle relative normative di settore nazionali e comunitarie, le quali tengano conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari;
e) i meccanismi per l'incentivazione dell'efficienza e il miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate dal gestore secondo linee guida emanate dall'Autorità di settore, ove costituita, o dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);
f) l'obbligo del gestore di introdurre un sistema di contabilità regolatoria secondo schemi/linee guida settoriali emanate dall'Autorità di regolazione, ove costituita, o dal NARS, che consenta di separare le risultanze delle differenti gestioni, avendo riguardo ai singoli servizi e linee di attività, nonché ai diversi ambiti territoriali, assicurandone la relativa reportistica al committente e in base a quanto indicato nelle stesse linee guida;
g) gli strumenti di rilevazione della qualità erogata attraverso monitoraggi in itinere di carattere continuativo dei risultati

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conseguiti e delle altre obbligazioni contrattuali, anche sulla base di dati forniti al committente per via informatica;
h) le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali;
i) le misure a garanzia della continuità del servizio;
l) le modalità di risoluzione delle controversie;
m) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'Ente Locale, dell'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o del NARS e degli Osservatori dei contratti di servizio, comma 4, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi, sulla base di formulari predisposti dai soggetti destinatari.

16. Ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il gestore ha l'obbligo di rendere pubblico e di aggiornare periodicamente una carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei servizi deve necessariamente contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, le informazioni che consentano all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni.
17. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia. I criteri per il calcolo della tariffa sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

17-bis. Le normative di settore stabiliscono la misura in cui le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive normative settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi di norma triennali secondo il meccanismo del price cap, in conformità ad uno schema tipo approvato dall'Autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dal NARS di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri: i) tasso di inflazione programmata; ii) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività; iii) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati; iv) variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti

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del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.
18. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. Nel caso del servizio di igiene urbana, la fattura relativa alla tariffa rifiuti, ove applicata, o il bollettino per il pagamento della Tariffa Rifiuti (TaRi) deve, altresì, indicare, con una formulazione chiara, la quota dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata e le modalità di smaltimento e/o di recupero.
19. Sono abrogati gli articoli 112, 113, 113-bis, 114, 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni della presente legge, in quanto attuative dei principi comunitari in materia di concorrenza e norme di riforma economico-sociale, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
23. 012 (ex 18. 01).Lanzillotta, Tabacci.

Subemendamento all'emendamento 23.011

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza economica, aggiungere le seguenti:, in applicazione della disciplina comunitaria e;
b) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
c) sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di:
a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;
b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.

3-bis. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per conoscenza.
3-ter. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.»;
c) al comma 5, sopprimere le parole: o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite;
d) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Salvo quanto previsto dal comma 6, lettera f), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.»;
e) al comma 6, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni;

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f) al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2 nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed in particolare il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi per altri enti pubblici, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate, né partecipando a gare, escludendo comunque da tali divieti le società di cui al comma 3, lettera b) quotate in borsa;
g) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
h) alla lettera c), sostituire la parola: debbano con la seguente: possano;
i) alla lettera f), dopo la parola: disciplinare, inserire le seguenti:, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3,;
l) sostituire la lettera n) con la seguente:
n)
individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo;
m) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;
n) aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis.
Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
0. 23. 011. 64.Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, Guido Dussin.

All'emendamento 23.011 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza economica, aggiungere le seguenti:, in applicazione della disciplina comunitaria e;
b) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
c) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di:
a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;
b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell'affidamento del servizio;

3-bis. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante

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della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
3-ter. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.».
c) al comma 5, sopprimere le parole: o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite;
d) dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Salvo quanto previsto dal comma 6, lettera f), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
5-ter. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società di cui al comma 3, lettera b), quotate in borsa. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.»;
e) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole:
centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni;
2) sopprimere la lettera a);
3) sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
4) alla lettera c), sostituire le parole: debbano con le seguenti: possano;
5) alla lettera f), dopo la parola: disciplinare, inserire le seguenti:, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3,»;
6) sostituire la lettera n) con la seguente: n) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo;
f) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;
g) aggiungere, infine, il seguente comma:

«8. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
0. 23. 011. 64 (Nuova formulazione).Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, Guido Dussin.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza economica, aggiungere le seguenti: con l'esclusione della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.

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Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.
0. 23. 011. 33.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 0. 23. 011. 30.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 0. 23. 011. 1.Saglia.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 0. 23. 011. 11.Galletti, Occhiuto, Tabacci, Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.
* 0. 23. 011. 55.Laboccetta.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.
* 0. 23. 011. 39.Leo, Marsilio.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.
* 0. 23. 011. 44.Causi, Fontanelli, Misiani, Marco Carra.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: o che siano quotate in borsa.
* 0. 23. 011. 17.Giudice.

Al comma 2, dopo la parola: competitive, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché procedure di emissione di titoli quotati.
** 0. 23. 011. 2. Saglia.

Al comma 2, dopo la parola: competitive, aggiungere le seguenti: nonché procedure di emissione di titoli quotati.
** 0. 23. 011. 20. Federico Testa, Quartiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'affidamento del servizio, le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono preferenza, a parità di punteggio, alle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente.
0. 23. 011. 34. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e gli altri beni essenziali destinati all'esercizio dei servizi pubblici sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione.
0. 23. 011. 35. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

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Sopprimere il comma 3.
0. 23. 011. 31. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo dopo le parole: trasmettere una sostituire la parola: relazione con comunicazione;
b) al secondo periodo dopo la parola: mercato sostituire la congiunzione e con o;
c) al secondo periodo sopprimere le parole da: per il loro parere fino alla fine del periodo.
* 0. 23. 011. 27. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo dopo le parole: trasmettere una sostituire la parola: relazione con comunicazione;
b) al secondo periodo dopo la parola: mercato sostituire la congiunzione e con o;
c) al secondo periodo sopprimere le parole da: per il loro parere fino alla fine del periodo.
* 0. 23. 011. 43. Fontanelli, Causi, Marchi, Misiani, Ria, Marco Carra.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo dopo le parole: trasmettere una sostituire la parola: relazione con comunicazione;
b) al secondo periodo dopo la parola: mercato sostituire la congiunzione e con o;
c) al secondo periodo eliminare la frase da: per il loro parere fino alla fine del periodo.
* 0. 23. 011. 24. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: vincolante.
0. 23. 011. 22. Federico Testa, Quartiani.

Al comma 3, dopo la parola: verifica sopprimere fino a: mercato e dopo le parole: ove costituita aggiungere le seguenti: ed in assenza di questa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
0. 23. 011. 23. Saglia, Federico Testa, Quartiani.

Al comma 3, dopo le parole: Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituire la parola: e, con la seguente: o.
** 0. 23. 011. 57. Laboccetta.

Al comma 3, dopo le parole: Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituire la parola: e, con la seguente: o.
** 0. 23. 011. 50. Causi, Fontanelli, Misiani.

Al comma 3, dopo le parole: Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituire la parola: e, con la seguente: o.
** 0. 23. 011. 15. Giudice.

Al comma 4, sostituire le parole: media calcolata sulla base degli affidamenti indicata dalle discipline di settore, con le seguenti: maggiore delle durate previste dalle singole discipline di settore.
* 0. 23. 011. 28. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 4, sostituire le parole: media calcolata sulla base degli affidamenti indicata dalle discipline di settore, con le seguenti: maggiore delle durate previste dalle singole discipline di settore.
* 0. 23. 011. 42. Marchi, Causi, Misiani, Fontanelli, Ria, Marco Carra.

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Al comma 4, sostituire le parole: media calcolata sulla base degli affidamenti indicata dalle discipline di settore, con le seguenti: maggiore delle durate previste dalle singole discipline di settore.
* 0. 23. 011. 25. Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi 6 e 7.
0. 23. 011. 32. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
* 0. 23. 011. 29. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
* 0. 23. 011. 41. Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria, Marco Carra.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
* 0. 23. 011. 3. Saglia.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
* 0. 23. 011. 26. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: divieti a carico con le parole:, anche in coerenza con le discipline settoriali, le modalità e, in assenza di sostanziali ed accertati elementi di apertura alle regole di mercato, i limiti di partecipazione alle gare per sopprimere le parole da: ed in particolare fino alla fine del periodo.
** 0. 23. 011. 58. Laboccetta.

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: divieti a carico con le parole:, anche in coerenza con le discipline settoriali, le modalità e, in assenza di sostanziali ed accertati elementi di apertura alle regole di mercato, i limiti di partecipazione alle gare per sopprimere le parole da: ed in particolare fino alla fine del periodo.
** 0. 23. 011. 36. Leo, Marsilio.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
* 0. 23. 011. 54. Laboccetta.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
* 0. 23. 011. 38. Leo, Marsilio.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
* 0. 23. 011. 47. Causi, Fontanelli, Misiani, Marco Carra.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: non affidati aggiungere le seguenti: successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
* 0. 23. 011. 16. Giudice.

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: affidati aggiungere: a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui alla presente legge.
0. 23. 011. 4. Saglia.

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: ed in particolare fino a: gare.
0. 23. 011. 12. Giudice.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: ed in particolare fino a: gare,

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con le seguenti: e di coloro che usufruiscono di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale.
** 0. 23. 011. 60. Laboccetta.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: ed in particolare fino a: gare, con le seguenti: e di coloro che usufruiscono di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale.
** 0. 23. 011. 48. Causi, Fontanelli, Misiani, Marco Carra.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: ed in particolare fino a: gare con le seguenti: e di coloro che usufruiscono di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale.
** 0. 23. 011. 13. Giudice.

Al comma 6, lettera a), quinta linea, dopo la parola: servizi, aggiungere: pubblici locali. Quinta linea, dopo la parola: servizi le parole: o attività per altri enti pubblici o privati sono soppresse.
0. 23. 011. 5. Saglia.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.
* 0. 23. 011. 53. Laboccetta.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.
* 0. 23. 011. 40. Leo, Marsilio.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.
* 0. 23. 011. 45. Causi, Fontanelli, Misiani, Carra.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere, ai fini della tutela del risparmio, adeguate forme di salvaguardia a tutela delle società quotate in borsa e dei diritti da esse acquisiti.
* 0. 23. 011. 18. Giudice.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: diretti con le seguenti: in house.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: delle società in house con le seguenti: degli stessi.
** 0. 23. 011. 61. Laboccetta.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: diretti con le seguenti: in house.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: delle società in house con le seguenti: degli stessi.
** 0. 23. 011. 49. Causi, Fontanelli, Misiani.

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: diretti con le seguenti: in house.

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Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: delle società in house con le seguenti: degli stessi.
** 0. 23. 011. 14. Giudice.

Al comma 6, lettera e), aggiungere dopo le parole: ai diversi servizi pubblici locali, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'affidamento del servizio, e sopprimere le parole da: per l'affidamento di tutti i servizi fino alla fine.
* 0. 23. 011. 52.Laboccetta.

Al comma 6, lettera e), aggiungere dopo le parole: ai diversi servizi pubblici locali, le seguenti: ad esclusione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'affidamento del servizio, e sopprimere le parole da: per l'affidamento di tutti i servizi fino alla fine.
* 0. 23. 011. 37.Leo, Marsilio.

Al comma 6, lettera e), dopo le parole: ai diversi servizi pubblici locali, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'affidamento del servizio, e sopprimere le parole da: per l'affidamento di tutti i servizi fino alla fine.
* 0. 23. 011. 46.Causi, Fontanelli, Misiani, Marco Carra.

Al comma 6, lettera e), terza linea, dopo le parole: energia elettrica e gas aggiungere le seguenti: nel rispetto delle normative di derivazione comunitaria.
0. 23. 011. 6.Saglia.

Al comma 6, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) prevedere che nella disciplina degli affidamenti siano previsti: idonei criteri, tempi e forme di ammodernamento degli investimenti; una durata degli affidamenti differenziata in base: 1) alle specificità degli investimenti medesimi e 2) alla specificità del settore; la corresponsione al gestore uscente del valore industriale residuo della rete, degli impianti e delle altre dotazioni realizzate dal medesimo nella vigenza dell'affidamento.
* 0. 23. 011. 7.Saglia.

Al comma 6, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) prevedere che nella disciplina degli affidamenti siano previsti: idonei criteri, tempi e forme di ammortamento degli investimenti; una durata degli affidamenti differenziata in base: 1) alle specificità degli investimenti medesimi e 2) alla specificità del settore; la corresponsione al gestore uscente del valore industriale residuo della rete, degli impianti e delle altre dotazioni realizzate dal medesimo nella vigenza dell'affidamento.
* 0. 23. 011. 21.Federico Testa, Quartiani.

Al comma 6, lettera i) sostituire le parole: strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti con le seguenti: correlata alla vita degli asset, così come definita dalla normativa di settore.
0. 23. 011. 8.Saglia.

Al comma 6, lettera l) aggiungere in fine, dopo la parola: servizio le seguenti: a condizioni di devoluzione coerenti con i principi di cui alla precedente lettera i).
0. 23. 011. 9.Saglia.

Al comma 6, lettera n), dopo la parola: incompatibili aggiungere le seguenti: mantenendo l'autonomia e la completezza delle discipline di settore di derivazione comunitaria.
0. 23. 011. 10.Saglia.

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Al comma 6, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) prevedere modalità incentivanti per il superamento delle gestioni in economia.
** 0. 23. 011. 63.Laboccetta.

Al comma 6, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) prevedere modalità incentivanti per il superamento delle gestioni in economia.
** 0. 23. 011. 51.Causi, Fontanelli, Misiani.

Al comma 6, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) prevedere modalità incentivanti per il superamento delle gestioni in economia.
** 0. 23. 011. 19.Giudice.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Servizi pubblici locali di rilevanza economica).

1. Le disposizioni dei presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Alla gara possono partecipare società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che abbiano scelto il socio privato mediante procedure competitive.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti della predetta verifica, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per il loro parere, da rendere entro 60 giorni dalla ricezione.
4. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata

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dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata alle discipline di settore.
5. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono definire nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
6. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed in particolare, il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare;
b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;
c) prevedere, in attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti debbano svolgere le funzioni relative alle gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
d) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
e) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
f) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
g) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
h) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
i) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti

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strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
n) disporre l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Al regolamento previsto al comma 6 è demandata l'indicazione delle specifiche disposizioni abrogate di cui al citato articolo 113.
23. 011. Il Governo.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 8

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 3. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.
*8. 2. Callegari, Forcolin, Munerato, Guido Dussin, Stefani, Bragantini, Dal Lago, Bitonci, Goisis, Montagnoli, Lanzarin, Negro, Dozzo, Luciano Dussin, Gidoni, Fugatti.

Sopprimerlo.
*8. 7. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
8. 1. Giudice.

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: Consiglio dei Ministri, inserire le seguenti: d'intesa con la Regione Veneto;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Al fine di prevenire fenomeni di subsidenza connessi all'estrazione ed alla coltivazione degli idrocarburi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Veneto sono definite misure compensative da corrispondere alla stessa regione Veneto per i territori e le popolazioni del golfo di Venezia interessati dalla ripresa delle attività di cui al comma 1, in modo tale da assicurare i più elevati livelli di sicurezza conformi alle pratiche più adeguate, ivi compresa l'assenza di effetti pregiudizievoli sul territorio, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, nonché della possibilità di riconoscere benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio interessato, con oneri a carico delle imprese coinvolte nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
8. 11. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, inserire le seguenti: d'intesa con la Regione Veneto.
8. 11 (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste fino alla fine del comma, con le seguenti: rischi di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi predisposti da una Commissione tecnico-scientifica

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istituita presso il Ministero dell'ambiente, d'intesa tra lo stesso Ministero, la regione Veneto, la provincia di Venezia. La Commissione è composta da 6 esperti di riconosciuta competenza nel settore, di cui 3 designati dal Ministero dell'ambiente, 2 dalla regione Veneto, e uno designato dalla provincia di Venezia. La medesima Commissione si dovrà esprimere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma, è stanziata la somma di 2 milioni di euro.

All'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: di 98 milioni di euro per l'anno 2009.
8. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni con le seguenti: dall'Agenzia di ricerca per la protezione dell'Ambientale e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
8. 8. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni con le seguenti: dall'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
8. 9. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
8. 10. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
8. 6. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora sia verificata la non sussistenza di rischi di subsidenza sulle coste, al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, una quota pari al dieci per cento degli introiti conseguenti alle attività di cui al precedente comma 1, è assegnata ai comuni costieri della provincia di Rovigo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
8. 4. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.