CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 luglio 2008
32.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 LUGLIO 2008

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ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

ARTICOLI AGGIUNTIVI 77.07, 77.08 E 77.09 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 77-bis.
(Fondo unico regionale).

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Al fine di pervenire alla sostituzione dei trasferimenti statali, anche mediante compartecipazioni alle imposte dirette, in coerenza con l'articolo 119, comma 2, della Costituzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze con i Ministri interessati procede all'individuazione dei trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
0. 77. 07. 6. Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 1 sostituire le parole: presso il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
0. 77. 07. 4. Calvisi, Ventura, Fluvi, Baretta, D'Antoni, Agostini, Boccia, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, al solo fine della loro individuazione.
0. 77. 07. 7. Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 2, sostituire le parole: della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: della legge di riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e le parole: nell'anno 2010 con le seguenti: nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
0. 77. 07. 1. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
0. 77. 07. 8. Simonetti, Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a)al comma 2 le parole: «anno 2010» con: anno 2009»;
b)al comma 2 sopprimere le parole da: «d'intesa con la Conferenza» fino alla fine.
c)dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. L'intesa con la Conferenza

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Stato Regioni di cui all'articolo 8 D.Lgs. 281/97, è espressa sia sui criteri che sulle definizioni del fondo».
0. 77. 07. 11. Misiani, Ventura, Boccia.

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*0. 77. 07. 10. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*0. 77. 07. 5 Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*0. 77. 07. 2. Misani, Causi, Marchignoli.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
*0. 77. 07. 3. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:
Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
0. 77. 07. 9. Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 2, alla fine, aggiungere i seguenti periodi:
Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione.»
0. 77. 07. 9. (nuova formulazione) Simonetti, Fugatti, Forcolin.
(Approvato)

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Fondo unico regionale).

1. Al fine di prevenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, comma 2, della Costituzione è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui fai confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 1. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.

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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
77. 07. Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali tini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:
a)l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancia della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso, la proposta prevista dal presente comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.
2-ter. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31

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marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».
0. 77. 08. 77. Strizzolo.

Sopprimere i commi 6 e 7.
0. 77. 08. 76. Strizzolo.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devonoprevedere espressamente:
a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome

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di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

Al comma 9, terzo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto disposto dal comma 6,.
*0. 77. 08. 1. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devonoprevedere espressamente:
a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;
b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite.

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Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

Al comma 9, terzo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto disposto dal comma 6,.
*0. 77. 08. 73. Froner.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011. In caso di mancato accordo si applicano le sanzioni di cui al comma 15.»;
b) al comma 9 sopprimere le parole: «con l'accordo di cui al comma 6»;
c) al comma 14 sopprimere il secondo periodo.
0. 77. 08. 13. Calvisi, Capodicasa.

Sopprimere il comma 11.
*0. 77. 08. 48. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 11.
*0. 77. 08. 26. Armosino.

Sopprimere il comma 11.
*0. 77. 08. 62. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 19.
0. 77. 08. 2. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sopprimere le parole: «al saldo dell'anno 2007» ed inserire le parole «al saldo medio del triennio 2005-2007;
b) al comma 3, lettere a), b), c) e d) sopprimere le parole: «per lo stesso anno 2007» ed inserire le parole: «per la media del triennio 2005-2007;
c) al comma 5 sopprimere le parole: «dell'anno 2007» ed inserire le parole «della media del triennio 2005-2007»;
d) al comma 6 sopprimere le parole: «dell'anno 2007» ed inserire le parole «della media del triennio 2005-2007».
0. 77. 08. 12. Giovannelli.

Al comma 3, sostituire le parole: al saldo dell'anno 2007 con le seguenti: al saldo medio riferito al periodo 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento».
0. 77. 08. 22. Marchi, Rubinato, De Micheli.

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Al comma 3, dopo le parole: al saldo dell'anno 2007 le seguenti: al netto degli effetti sul gettito ICI determinato dalla legge finanziaria n. 244 del 2007 e dal decreto legge 93/2008.
0. 77. 08. 71. Misiani, Rubinato.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettere a) punto 1, dopo le parole: «per le province» sostituire: «15 per cento» con «12 per cento», «62 per cento» con «50 per cento» e «125 per cento» con «100 per cento» e dopo le parole: «per i comuni» sostituire: «54 per cento» con «43 per cento», «97 per cento» con «80 per cento» e con «150 per cento»;
b) al comma 3 lettere d) dopo le parole: «per le province» sostituire: «30 per cento» con «25 per cento, 80 per cento» con «74 per cento» e «50 per cento» con «120 per cento»; dopo le parole: «abitanti» sostituire: «60 per cento» con «48 per cento , 110 per cento», con «90 per cento» e «180 per cento» con «150 per cento.
0. 77. 08. 72.Giovannelli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, sopprimere ogni riferimento percentuale per gli anni 2010 e 2011;
b) Al comma 3, lettera a) punto 1. Sostituire la parola: 15 per cento» con la parola: 16,9 per cento»;
c) Al comma 3, lettera d) punto 1. Sostituire la parola: «30 per cento» con la parola: 22 per cento»;
c)
Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:
3-bis. «Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un determinato ammontare, anche la somma corrispondente, al miglioramento realizzato sarà assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato».
0. 77. 08. 27.Armosino.

All'articolo 77-ter, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), punto 1, sostituire le parole: 15 per cento» con le seguenti: 17 per cento»;
b) alla lettera d) punto 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le parole: 22 per cento».
0. 77. 08. 27. (nuova formulazione) Armosino.
(Approvato)

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) punto 2, sostituire le parole: «54 per cento» con le seguenti: «48 per cento»;
b) al comma 3, lettera b) punto 2, sostituire le parole: 0 per cento» con le seguenti: 0 per cento»;
c) al comma 3, lettera d) punto 2, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento».
0. 77. 08. 49.Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) punto 2, le parole: «54 per cento» sono sostituite con: «55 per cento»;
b) al comma 3, lettera d) punto 2, le parole: «60 per cento» sono sostituite con le parole: «70 per cento»;

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c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis: «Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, calcolate in termini di cassa, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
* 0. 77. 08. 72.Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «54 per cento» con le seguenti: «55 per cento»;
b) Al comma 3, lettera d), punto 2, sostituire le parole: «60 per cento» con le parole: «70 per cento».
c) Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:
«6-bis. Per l'anno 2009 nel caso di cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale».
0. 77. 08. 40. (Nuova formulazione)Osvaldo Napoli.
(Approvato)

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) punto 2, sostituire le parole: «54 per cento» con le seguenti: «55 per cento»;
b) al comma 3, lettera d) punto 2, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;
c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis: «Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, calcolate in termini di cassa, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
* 0. 77. 08. 64. Misiani, Causi, Boccia.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a) punto 2, sostituire le parole: «54 per cento» con le seguenti: «55 per cento»;
b) al comma 3, lettera d) punto 2, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;
c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
6-bis: «Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, calcolate in termini di cassa, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
* 0. 77. 08. 52. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 3, aggiungere le seguenti:
«3. bis. Per gli enti che negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato

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ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000 si applicano ai fini del patto di stabilità le stesse regole degli enti di cui al comma 3 lettera b)».
0. 77. 08. 51.Fugatti.
(Approvato)

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 4 dopo le parole: «dalle entrate derivanti» aggiungere: «dalle dismissioni di partecipazioni di aziende erogatrici di pubblici servizi e ..».
b) Al comma 4 dopo le parole: «delle spese derivanti» aggiungere «da investimenti realizzati attraverso il reinvestimento delle somme ricavate dalla dismissione di partecipazioni di aziende erogatrici di pubblici servizi e..».
0. 77. 08. 11.Misiani, Giovannelli.

All'articolo 77-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «derivanti dalla riscossione di crediti» aggiungere le seguenti: «e dalla dismissione di partecipazioni azionarie e di quote di aziende»;
b) al comma 9, dopo le parole: «al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti» aggiungere le seguenti: «e delle entrate straordinarie derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie e di quote di aziende».

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma l, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 17. Marchi, Rubinato, De Micheli, Marchignoli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni:, nonché delle spese in conto capitale necessarie per opere di urbanizzazione primaria quali strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, pubblica illuminazione, ed opere di urbanizzazione secondaria quali asili-nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma l, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 14.Rubinato, Marchignoli.

All'articolo 77-ter apportare le seguenti modificazioni: e da pagamenti relativi alle funzioni 4 e 10 del bilancio degli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;

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d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 15. Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

All'articolo 77-ter al comma 5, primo periodo dopo le parole: migliorato dell'importo aggiungere le seguenti: determinato in valore assoluto.
* 0. 77. 08. 39.Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter al comma 5, primo periodo dopo le parole: migliorato dell'importo aggiungere le seguenti: determinato in valore assoluto.
* 0. 77. 08. 53. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'articolo 77-ter al comma 5, primo periodo dopo le parole: migliorato dell'importo aggiungere le seguenti: determinato in valore assoluto.
* 0. 77. 08. 68. Misiani, Causi, Boccia.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali;
6-ter. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in Attuazione dei programmi previsti dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive deliberazioni CIPE.
0. 77. 08. 25. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono, conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno.
6-ter. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive deliberazioni CIPE.
0. 77. 08. 74. Galletti, Libè, Tabacci, Occhiuto, Ciccanti.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali.
0. 77. 08. 24. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate,1' ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito.
0. 77. 08. 24. (nuova formulazione) Galletti, Tabacci, Ciccanti, Occhiuto.
(Approvato)

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All'articolo 77-ter dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali non sono conteggiate, in termini di competenza e di cassa, ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno.
0. 77. 08. 75. Galletti, Libè, Tabacci, Occhiuto, Ciccanti.

All'articolo 77-ter dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai comuni di cui al comma 3, lettera c), la cui spesa per il personale nell'anno 2007 risulti inferiore al 35 per cento della spesa corrente, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76, se le assunzioni sono finalizzate all'incremento del personale destinato alla sicurezza.
0. 77. 08. 37. Fugatti, Bitonci, Pastore, Simonetti.

All'articolo 77-ter al comma 7, dopo le parole: con proiezione triennale aggiungere le seguenti: e separatamente tra i comuni e le province,.
0. 77. 08. 28.Armosino.
(Approvato)

All'articolo 77-ter, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la parole: «Statali»;
b) dopo la parola: «ridotta» aggiungere le seguenti: «. Per gli enti che presentano un rapporto percentuale inferiore alla misura come sopra determinata la percentuale di cui al comma 7 è aumentata di un punto».
0. 77. 08. 29.Armosino.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.
* 0. 77. 08. 30.Armosino.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.
* 0. 77. 08. 70. Misiani, Causi, Boccia, Rubinato.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.
* 0. 77. 08. 41.Osvaldo Napoli.

All'articolo 77-ter al comma 9, primo capoverso, dopo la parola: bilancio di previsione aggiungere la parola: annuale.
* 0. 77. 08. 54. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.»
0. 77. 08. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,.»
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.»
0. 77. 08. 5. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 31: al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio»., e all'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
b) all'articolo 90: al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 12 e 3 sono soppressi.»
0. 77. 08. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno all'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

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cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.»
0. 77. 08. 3. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

All'articolo 77-ter, dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno all'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole 5.000 abitanti» sono sostituite dalle parole 50.000 abitanti».
0. 77. 08. 8. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mise 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.
0. 77. 08. 7.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.
0. 77. 08. 7. (nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 sopprimere gli ultimi due periodi;
b) al comma 11 sopprimere gli ultimi due periodi.
0. 77. 08. 31.Armosino.

Al comma 13, aggiungere, dopo la parola: 2008 le seguenti parole: e quelli per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era

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stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000.
0. 77. 08. 50.Fugatti.

Al comma 14, sostituire le parole da: ai sensi fino al: n. 267, con le seguenti: per il rinnovo delle cariche in sede di elezioni.
0. 77. 08. 36.Simonetti, Fugatti, Forcolin.

Al comma 14, aggiungere infine il seguente periodo: I predetti enti locali sono da assimilare agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente e non presentano per lo stesso anno un saldo in termini di competenza mista negativo.
0. 77. 08. 10.Fugatti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Gli oneri, sostenuti dalla Regione Piemonte e dagli enti locali delle Province di Cuneo e Torino per fronteggiare l'emergenza alluvionale, verificatasi nel maggio 2008, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
0. 77. 08. 80.Cambursano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
15-bis. Gli oneri, sostenuti per l'anno 2008 dalla Regione Piemonte e dagli enti locali delle Province di Cuneo e Torino per fronteggiare l'emergenza alluvionale, verificata nel maggio 2008, sono esclusi dal patto di stabilità interno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
0. 77. 08. 81.Cambursano.

Sostituire il comma 16, con il seguente:
16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2008 la provincia o il comune inadempiente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
0. 77. 08. 32.Armosino.

Al comma 16, sostituire le parole: 2008-2011, con le seguenti: 2009-2011.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;

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d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 20.Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, dopo le parole 2008-2011 aggiungere le seguenti: , in misura superiore alla differenza tra il gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativo all'anno 2007 e il gettito relativo all'anno 2008 comprensivo del rimborso derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93;
b) al comma 19, primo periodo, dopo le parole «Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico» aggiungere le seguenti: «, diminuito della differenza tra il gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativo all'anno 2007 e il gettito relativo all'anno 2008 comprensivo del rimborso derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3, sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 21.Marchi, Rubinato, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 16, primo periodo dopo le parole: sono ridotti aggiungere le parole:, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore.
*0. 77. 08. 55.Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

Al comma 16, primo periodo dopo le parole: sono ridotti aggiungere le parole:, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore.
*0. 77. 08. 69.Misiani, Causi, Boccia, Rubinato.

Al comma 16, primo periodo dopo le parole: sono ridotti aggiungere le parole:, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore.
*0. 77. 08. 42.Osvaldo Napoli.

Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.
**0. 77. 08. 61.Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.
**0. 77. 08. 43.Osvaldo Napoli.

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Al comma 16, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.
**0. 77. 08. 56.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 16, lettera b), dopo le parole: per gli investimenti aggiungere le altre: salvo che per indifferibili esigenze di edilizia sociale e scolastica.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 19.Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 17, dopo le parole: articolo 76 aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2009 per gli enti inadempienti nell'anno 2008.
0. 77. 08. 33.Armosino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 19;
b) aggiungere in fine il seguente comma: 20-bis. Il comma 658-bis dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegna l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità.
0. 77. 08. 78.Boccia, Ventura, Misiani.

Sostituire il comma 19, con il seguente:
19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un determinato importo, da calcolare secondo il posizionamento di ciascun ente rispetto ad indicatori di entrata e di spesa, con riferimento a specifici criteri territoriali. L'importo da escludere dal computo del saldo e gli indicatori dovranno essere determinati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, sentita l'Unità di Monitoraggio sulla qualità dell'azione di governo degli enti locali.

Eliminare i commi 20, 21 e 22.
0. 77. 08. 34.Armosino.

Al comma 19, premettere le parole: A decorrere dall'anno 2008.
*0. 77. 08. 63.Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 19, premettere le parole: A decorrere dall'anno 2008.
*0. 77. 08. 44.Osvaldo Napoli.

Al comma 19, premettere le parole: A decorrere dall'anno 2008.
*0. 77. 08. 57.Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

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Al comma 19, sostituire le parole: l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale con le seguenti: l'equilibrio finanziario di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 18.Rubinato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 19, sopprimere le parole da: L'assegnazione fino alla fine del comma.
*0. 77. 08. 45.Osvaldo Napoli.

Al comma 19, sopprimere le parole da: L'assegnazione fino alla fine del comma.
*0. 77. 08. 58.Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 19, sopprimere le parole da: L'assegnazione fino alla fine del comma.
*0. 77. 08. 67.Misiani, Causi, Boccia.

Sostituire il comma 22, con il seguente:
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti due indicatori economico strutturali sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori tenendo conto delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto al presente comma. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
**0. 77. 08. 46.Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 22, con il seguente:
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti due indicatori economico strutturali sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori tenendo conto delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto al presente comma. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
**0. 77. 08. 66.Misiani, Causi, Boccia.

Sostituire il comma 22, con il seguente:
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti due indicatori economico strutturali sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori tenendo conto delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto al presente comma. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web

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«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
**0. 77. 08. 59.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere i commi 24 e 27.
0. 77. 08. 35.Armosino.

All'articolo 77-ter, sopprimere il comma 26.
*0. 77. 08. 9.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 26.
*0. 77. 08. 47.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 26.
*0. 77. 08. 60.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 26.
*0. 77. 08. 65.Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 26 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero per eventuali contributi che gli enti locali possono richiedere ai sensi del comma 26-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. A decorrere dall'anno 2009 è consentito ai comuni prevedere un contributo per far fronte agli oneri derivanti dai servizi prestati con riferimento ai soggetti che abbiano ottenuto un regolare permesso di soggiorno. La misura del contributo non può essere superiore a 50 euro all'atto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno ovvero non superiore a 25 euro annuali per gli anni in cui il soggetto risulta residente nel comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
0. 77. 08. 79.Cota, Fugatti, D'Amico.

Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole:, con esclusione degli enti locali di cui alle lettere b) e c) del comma 3.
0. 77. 08. 38.Fugatti, Bitonci, Pastore, Simonetti.

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la legge finanziaria per l'anno 2009 e in via ordinaria provvede a stanziare le eventuali risorse da trasferire ai Comuni in misura sufficiente ai rimborsi di cui al comma 1-ter.
27-ter. Qualora la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, sia superiore all'importo indicato al comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.93, l'ulteriore minore imposta determinata a decorrere dal 2008, è rimborsata ai singoli comuni. A tal fine, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato. L'eventuale minore imposta è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni, mediante trasferimento compensativo erogato entro e non oltre il 30 giugno 2009.
0. 77. 08. 16.Rubinato, De Michele, Marchi, Marchignoli.

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Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'interno.
0. 77. 08. 16. (nuova formulazione) Rubinato, De Micheli, Marchignoli.
(Approvato)

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Entro il 28 febbraio 2009, il ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede al rimborso ai Comuni della differenza tra il gettito effettivo derivante dalla tassazione dei fabbricati rurali e dei fabbricati di categoria catastale E, disposta ai sensi dell'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e la riduzione lineare dei trasferimenti ordinari operata a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Il gettito effettivo è accertato sulla base di apposite certificazioni attestanti il maggior gettito ICI presentate, entro il 31 dicembre 2008, dai comuni medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con «93 per cento».
0. 77. 08. 23.Marchi, Rubinato, De Micheli, Marchignoli.

Dopo l'articolo 77, inserire i seguenti:

Art. 77-bis.
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006 n. 196.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese forali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi; per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le nonne di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste,dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto dei saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali dei proprio territorio, le regole e i

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vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-ter per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto peri il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti coni decreto dei predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 664 e 675, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero

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delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

Art. 77-ter.
(Patto di stabilità interno degli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 27, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 15 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 54 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'enne ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 20 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno, 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e, 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 30 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 60 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
5. Gli enti di cui ai comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista

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almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'animo 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, ,peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
7. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma 7 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.
9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetti contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
10. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazioni debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generati dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previo per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentiti la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5 e 6. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 14, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
11. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dati responsabile del servizio finanziario,

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secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 10. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 16, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
12. Qualora si registrino prélevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
13. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
14. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
15. Le informazioni previste dai commi 10 e 11 sono messe a disposizione dell'UPT e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento dei prestito in assenza della predetta attestazione.

17. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
18. Le misure di cui ai commi 16, lettera a), e 17 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.
19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico strutturali di cui al comma 20. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinato mediante una funzione lineare delle distanze di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
province con popolazione fino a 400.000 abitanti,
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

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comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

20. Gli indicatori di cui al comma 19 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria.
21. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sorso definiti i due indicatori e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 19 e 20 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto di cui al presente comma.
23. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione ai l'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
24. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
25. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 sono estese ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
26. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
27. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
77. 08.Il Governo.
(Approvato per la parte relativa all'articolo 77-ter)

All'articolo aggiuntivo 77.09 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» con le seguenti: «. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è fatto alvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione».
*0. 77. 09. 3.Froner.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «, compatibilmente con le disposizioni statutarie e relative norme di attuazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 77-bis;
2) al comma 7, sostituire le parole: «, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» con le seguenti: «. Per le Regioni a statuto speciale

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e le Province autonome è fatto salvo quanto disposto dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione».
*0. 77. 09. 1.Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere infine il seguente periodo: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze, possono ridurre l'aliquota di compartecipazione fino all'esenzione totale, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Le conseguenti minori entrate sono a carico dei bilancio delle medesime regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.».
0. 77. 09. 2.Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche della tesoreria unica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sono estese:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) a tutti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre ;1999, n. 511 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'IVA, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la regione. Siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la regione Siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

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n. 446, ovvero sulle somme a qualsiasi titolo da erogare a carico del bilancio statale.
4. Nelle more dei perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, con accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto dei fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.
5. Alla regione Siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, dei decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, all'articolo 1, comma 321, della legge; 23 dicembre 2005, n. 266 e all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative a IRAP e addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive; destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze annualmente quantifica i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile e contestualmente indica una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sostituito dal seguente:
«Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebita mento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che {n conto interessi, nonch quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.}
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con

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i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
77. 09.Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTO 11.79 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera CIPE con le seguenti: il Governo promuove.
0. 11. 79. 42. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: previa delibera CIPE aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; , su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,»;
b) al comma 7, dopo le parole: «con le modalità» aggiungere la seguente: «approvative».
0. 11. 79. 88. (nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera Cipe aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, corona 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
0. 11. 79. 15. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera CIPE, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 11. 79. 41. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera del CIPE, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
0. 11. 79. 70.Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: previa delibera CIPE inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
0. 11. 79. 83. Zeller, Brugger, Nicco.

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Al comma 1 dopo le parole: previa delibera Cipe, inserire le seguenti: sentito il Tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
0. 11. 79. 14. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, e ovunque ricorra all'interno dell'articolo, sostituire la parola: piano con la seguente: programma.
0. 11. 79. 43. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma dopo le parole: piano nazionale inserire la seguente: pluriennale.
0. 11. 79. 17. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1 sostituire le parole: di edilizia abitativa con le seguenti: di edilizia residenziale sociale come definita dal decreto 22 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture.
0. 11. 79. 16. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2 dopo le parole: uso abitativo inserire le seguenti: prioritariamente delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
0. 11. 79. 35. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo le parole: di edilizia residenziale aggiungere le seguenti: in affitto.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g) dopo le parole: immigrati regolari aggiungere le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.
0. 11. 79. 4. Gibiino, Germanà.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale aggiungere le seguenti: pubblica e sociale.
b) Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «di edilizia» le seguenti: «sociale e pubblica».
0. 11. 79. 73. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, dopo le parole: di abitazioni di edilizia residenziale aggiungere le parole: in affitto,.
0. 11. 79. 55. Mariani, Realacci, lannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale aggiungere la seguente: sociale.
0. 11. 79. 18. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: d'intesa con i Comuni e l province interessate.
0. 11. 79. 44. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

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Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: destinati prioritariamente inserire le seguenti: sulla base del reddito familiare.
0. 11. 79. 39. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa inserire le seguenti: in locazione a canone sociale e agevolato.
0. 11. 79. 72. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa inserire le seguenti: in locazione.
0. 11. 79. 19. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
nuclei famigliari con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale, anche monoparentali o monoreddito.
0. 11. 79. 20. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) giovani coppie con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale.
0. 11. 79. 21. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: di cui all'articolo 1 della legge 9 del 2007;
0. 11. 79. 71. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: esecutive di rilascio aggiungere le seguenti: o con procedure di rilascio già eseguite.
0. 11. 79. 22. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
0. 11. 79. 36. Fedriga, Dal Lago, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari a basso reddito inserire le seguenti: residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale.
0. 11. 79. 40. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari a basso reddito inserire le seguenti: residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nel territorio regionale.
0. 11. 79. 40. (nuova formulazione) Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni.
(Approvato)

Al comma 2, lettera g) aggiungere in fine le parole: in possesso dei requisiti previsti

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dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e dalle normative regionali di settore».
0. 11. 79. 57. Mariani, Realacci, lannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: e nuclei familiari di medio reddito che non possono accedere alle opportunità previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.
0. 11. 79. 45.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) lavoratori fuori sede a basso reddito.
0. 11. 79. 56.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:
g-bis) famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
0. 11. 79. 23.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui ai punti e) f) del comma 2, le Regioni e i comuni interessati adottano misure che consentano di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite.
0. 11. 79. 64.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, alinea dopo le parole: di misure di aggiungere le seguenti: acquisto, di acquisto e recupero di.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo.
0. 11. 79. 3.Gibiino, Germanà.

Al comma 3, dopo le parole: del patrimonio abitativo esistente aggiungere le seguenti: a partire da quello di edilizia residenziale pubblico.
0. 11. 79. 24.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole da: ed è articolato fino alla fine del periodo con le seguenti: ed è concordato con le province ed i Comuni interessati che concorrono a stabilire il dimensionamento e la localizzazione degli interventi sul loro territorio valutando l'opportunità delle necessarie deroghe e varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Il programma è attuato attraverso i seguenti interventi:.
0. 11. 79. 46.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

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Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: presente nelle diverse realtà territoriali aggiungere le seguenti: tenuto conto tra le altre, dell'incidenza degli sfratti in rapporto alla popolazione residente, del numero delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali, del livello raggiunto dagli affitti,.
0. 11. 79. 25.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: gestione e manutenzione.
0. 11. 79. 47.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: dell'offerta in abitativa inserire le seguenti: prioritariamente in locazione.
0. 11. 79. 26.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: immobili con la seguente: alloggi.
0. 11. 79. 48.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: edilizia residenziale aggiungere le seguenti: a canone sociale secondo quanto stabilito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
0. 11. 79. 49.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;.
0. 11. 79. 58.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: patrimonio abitativo di edilizia inserire le seguenti: residenziale pubblica.
0. 11. 79. 27.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: edilizia, aggiungere la seguente: sociale.
0. 11. 79. 59.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

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Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con le seguenti: sovvenzionata.
0. 11. 79. 76.Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;.
0. 11. 79. 8.Armosino, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: interventi aggiungere la seguente: anche.
0. 11. 79. 50.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: cooperative edilizie aggiungere le seguenti: anche finalizzate all'autorecupero o autocostruzione.
0. 11. 79. 28.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: anche.
0. 11. 79. 60.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera e) aggiungere infine le seguenti parole: redatti dalle amministrazioni locali e approvati dalle relative assemblee elettive.
0. 11. 79. 51.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per incentivare e agevolare gli interventi di cui al presente articolo ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633, le imprese, società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141 legge 27/12/2006 n. 296, i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24/2/1998 n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25/1/1994 n. 86, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto, che costruiscano o recuperino alloggi in attuazione del piano di cui al presente articolo, sono equiparati alle imprese che svolgono fattività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.
0. 11. 79. 65.Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti promuove specifici bandi rivolti ai Comuni e alle Province interessate per rendere disponibili le risorse pubbliche al fine di sostenere i programmi integrati finalizzati all'incremento del patrimonio residenziale pubblico. Tali programmi saranno realizzati in relazione alla definizione un insieme funzionale equilibrato caratterizzato da buona qualità architettonica,

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equilibrio tra densità edilizia e dotazione di standard urbanistici, sostenibilità ambientale ed energetica, uso di tecnologie utili per lo smaltimento differenziato dei rifiuti già nei corpi edilizi, valutazione della domanda e dell'offerta di mobilità nei comprensori interessati.
0. 11. 79. 52.Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole:, di appositi accordi di programma con le parole: è approvato con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*0. 11. 79. 84.Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.

Al comma 4, sostituire le parole:, di appositi accordi di programma con le parole: è approvato con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*0. 11. 79. 13.Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole:, di appositi accordi di programma con le seguenti: è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*0. 11. 79. 82. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: di appositi accordi di programma aggiungere le seguenti: approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Decorsi novanta giorni senza che sia stata acquisita l'intesa, gli accordi possono essere comunque approvati».
*0. 11. 79. 84. (nuova formulazione) Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.
*0. 11. 79. 13. (nuova formulazione) Osvaldo Napoli.
*0. 11. 79. 82. (nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Approvati)

Al comma 4, sostituire le parole da: al fine di concentrare fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60 per cento degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica.
0. 11. 79. 66. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, dopo la parola: caratterizzati aggiungere le seguenti: da canoni di locazione sostenibili tenuto conto dei soggetti beneficiari di al comma 2 del presente articolo e.
0. 11. 79. 29. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante la cessione gratuita ai comuni ed alla amministrazioni locali interessate delle aree per la realizzazione degli interventi, assegnando attraverso lo strumento della compensazione edificatoria, incentivi ... da realizzarsi su zone di recupero e riqualificazione urbana o di nuova edificazione, come tali individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, nella disponibilità dei soggetti privati selezionati con appositi procedimenti di evidenza pubblica con indici di valutazione immobiliare stabiliti dai comuni e dalle amministrazioni locali interessate. Gli interventi in deroga o in variante agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti dovranno essere approvati dalle assemblee elettive comunali o provinciale entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione, in Conferenza dei servizi, degli interventi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 11. 79. 53. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: gli interventi sono attuati inserire la parola: anche;
b) alla lettera e) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.
0. 11. 79. 9. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea dopo la parola:
sono attuati, inserire la seguente: anche;
b) alla lettera e) dopo le parole: alla realizzazione inserire la seguente: anche.
0. 11. 79. 9. (nuova formulazione) Armosino.
(Approvato)

Al comma 5 alla lettera a) dopo le parole: patrimonio abitativo aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale.
0. 11. 79. 30. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
0. 11. 79. 78. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.
(Approvato)

Al comma 5, lettera e) dopo le parole: alla locazione a canone aggiungere le seguenti: sociale e.
0. 11. 79. 31. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
5-ter. Gli interventi di sostituzione edilizia sono attuati, prioritariamente, attraverso la graduale costruzione di nuovi alloggi sociali e la successiva demolizione di un numero equivalente di alloggi preesistenti,

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previa idonea localizzazione di terreni limitrofi non edificati. Essi devono prevedere la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del rispettivo processo di realizzazione; a tal fine sono stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale. Nell'attuazione dei relativi interventi, i soggetti esecutori e le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di un articolato sistema di rete sociale in grado di garantire il migliore supporto possibile alle famiglie interessate, soprattutto nella fase di trasferimento e rialloggiamento.
0. 11. 79. 7. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
0. 11. 79. 7. (nuova formulazione) Marsilio, Rampelli, Corsaro.
(Approvato)

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 dei Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2008 Ministero delle infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.
*0. 11. 79. 2. Gibiino, Germanà.

Sostituire il comma 5-bis, con il seguente:
5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al decreto ministeriale 22/04/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.
*0. 11. 79. 61. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
**0. 11. 79. 87. Misiani, Marchi, Fontanelli, Causi, Ria.

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Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
**0. 11. 79. 10. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
**0. 11. 79. 79. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: l'alloggio sociale, aggiungere le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.
**0. 11. 79. 75. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario con le seguenti: nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.
*0. 11. 79. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario con le seguenti: nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.
*0. 11. 79. 86. Marchi, Fontanelli, Causi, Misiani, Ria.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: decorsi dieci anni dall'acquisto originario con le seguenti: nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione.
*0. 11. 79. 80. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 7.
0. 11. 79. 67. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 8, dopo le parole: alla realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale.
0. 11. 79. 33. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Successivamente alla approvazione del piano nazionale di cui al comma 1 e alla stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia, con cadenza semestrale alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo 11.
0. 11. 79. 32. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 9, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'azione coordinata fra regioni ed enti e/o soggetti operanti nell'edilizia pubblica.
0. 11. 79. 1. Gibiino, Germanà.

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Al comma 9, sopprimere il secondo e terzo periodo.
0. 11. 79. 54. Morassut, Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: I comuni al di sopra dei 15 mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.
0. 11. 79. 69. Piffari, Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 nonché le risorse finanziarie destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria.
0. 11. 79. 34. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 10 sostituire le parole da: nel quale confluiscono fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria 2007.
0. 11. 79. 74. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 21, 21 bis e 41,» con le seguenti parole: «nonché agli articoli 21 bis e 41»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 bis e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007».
* 0. 11. 79. 12. Osvaldo Napoli.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 21, 21 bis e 41,» con le seguenti parole: «nonché agli articoli 21 bis e 41»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 bis e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007».
* 0. 11. 79. 85. Fontanelli, Causi, Misiani, Marchi, Ria.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 21, 21 bis e 41,» con le seguenti parole: «nonché agli articoli 21 bis e 41»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,»

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con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 bis e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007».
* 0. 11. 79. 81. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41,» con le seguenti parole: «nonché agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41»;
b) al , terzo periodo, sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».
* 0. 11. 79. 85. (Nuova formulazione) Fontanelli, Causi, Misiani, Marchi, Ria.
* 0. 11. 79. 81. (Nuova formulazione) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Approvati).

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159;
b) sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».
** 0. 11. 79. 5. Gibiino, Germanà.

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159;
b) sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».
** 0. 11. 79. 63. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) primo periodo, dopo le parole: «nonché di cui agli articoli» sopprimere la parola «21»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «nonché di cui agli articoli» sopprimere la parola «21».
0. 11. 79. 62. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «incompatibili con il presente articolo» aggiungere le parole: «, con esclusione del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007,»
0. 11. 79. 77. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
10-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinarsi al fondo di cui al precedente comma 10 e assicurare la regolarità

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fiscale dei contratti di locazione il corrispettivo pagato dal conduttore per il canone di locazione e per ogni altro onere e indennità dovuta in relazione a contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile deve essere versato a mezzo bonifico, assegno non trasferibile ovvero altra modalità di versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di versamento elettronici.
10-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata le seguente modificazione: all'articolo 10, comma 1, alla lettera c) dopo le parole: «altri atti degli organi giurisdizionali» sono inserite le seguenti: «compresi i provvedimenti di convalida delle intimazioni di licenza e sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del Codice di Procedura Civile, trasmettendo d'ufficio all'Agenzia delle entrate i contratti di locazione per i quali risultasse omessa la registrazione,».
0. 11. 79. 68. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
10-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.
0. 11. 79. 37. Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
10-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
0. 11. 79. 37. (Nuova formulazione) Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.
(Approvato)

Aggiungere, in fine il seguente comma:
10-bis. Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, i requisiti minimi definiti dalle leggi regionali e dai comuni devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.
0. 11. 79. 38. Togni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

Art. 11-bis.
(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le Residenze di interesse generale destinate alla locazione sono definite dall'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Nella definizione di residenze di interesse generale destinate alla locazione sono ricomprese le residenze universitarie convenzionate con università e/o istituti di istruzione superiore.

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2. La cessione dell'intero fabbricato di cui al comma 1, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori. L'atto di cessione dell'intero fabbricato deve indicare l'esistenza e la durata residua del vincolo. Le singole unità abitative non possono essere cedute nel periodo di durata del vincolo. 1 relativi atti di cessione sono nulli.

Art. 11-ter.
(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le residenze di cui all'articolo 11-bis, in quanto servizi economici di interesse generale, possono essere localizzate nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici locali a standard e servizi, ivi comprese le aree destinate a standard di proprietà privata, asservite all'uso pubblico, ad eccezione di quelle destinate a verde pubblico.
2. Le aree di cui al comma 1, facenti parte del patrimonio degli enti locali, possono essere cedute a terzi mediante procedure di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri che tengano conto, oltre che dell'elemento concernente il prezzo, anche di elementi qualitativi da indicare nell'avviso di avvio del procedimento.
3. Gli interventi di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis sono assentiti con permesso di costruire convenzionato. 1 comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile. La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.
4. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinare in sede di permesso di costruire convenzionato.
5. La convenzione con i comuni, di cui al comma 3, determina la durata del vincolo di locazione di cui all'articolo 11-bis, la percentuale di superficie di cui all'articolo 11-quater, nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato. 1 comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ultimazione del fabbricato sia giustificato da cause di forza maggiore.
6. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-bis in determinate zone del piano urbanistico locale. 7. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies della presente legge. Con riferimento agli oneri di urbanizzazione, il contributo può essere ridotto dai comuni, in sede di convenzione, fino al 50 per cento.

Art. 11-quater.
(Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore).

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di cui all'articolo 11-bis è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.
2. Con decreto da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate:
a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 11-bis, nonché i relativi limiti reddituali;

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b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di cui all'articolo 11-bis;
c) le modalità mediante le quali i comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al comma 1;
d) le modalità con cui le regioni, gli enti per la casa e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e di controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale di cui al presente comma;
e) le modalità con cui i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

Art. 11-quinquies.
(Contratti di locazione).

1. I contratti di locazione delle abitazioni ricomprese nelle residenze di cui all'articolo 11-bis sono stipulati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e delle relative convenzioni nazionali.
2. I contratti di locazione di cui ai comma 1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento mortis causa al coniuge e ai parenti fino al secondo grado. È vietato il ricorso alla sub-locazione.

Art. 11-sexies.
(Prelazione).

1. Alla cessazione del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà e le associazioni di categoria dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli acquisti collettivi effettuati per il tramite di associazioni, enti o cooperative istituite dai conduttori che possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi del medesimo comma 1.
3. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dagli Enti per la Casa, Regioni, Province e Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma 1. A tal fine i suddetti comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 11-septies.
(Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato).

1. In sede di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali, i fabbricati e le aree sono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis.
2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del demanio militare, costituito da aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, può essere destinato alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-bis. Una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati è destinata in via preferenziale ai dipendenti delle Forze armate.

Art. 11-octies.
(Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi di interesse generale destinati alla locazione).

1. I comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 11-quater, comma 2, lettera a), fino ad un ammontare pari al 50 per cento del canone

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determinato ai sensi dell'articolo 11-quinquies, comma I.
2. In luogo della riduzione del contributo afferente al permesso di costruire, i comuni possono optare per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 11-ter.
3. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, opera a favore dei comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, al predetto Fondo sono assegnati:
a) 300 milioni di curo per l'anno 2011;
b) 700 milioni di curo per l'anno 2012;
c) 810 milioni di curo a decorerre dall'anno 2013.

Art. 11-nonies.
(Misure fiscali).

1. All'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le locazioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 sono esenti a prescindere dalla data di ultimazione della costruzione o dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».
2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«127-undevicies) cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
127-vicies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, in residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007».

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, le società d'investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati di interesse generale destinati alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, le cessioni delle medesime residenze sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto per un periodo di quattro anni dalla data di ultimazione della loro costruzione o degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere e), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui all'articolo 1 della presente legge.
4. Alla Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Se il trasferimento

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ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: 1 per cento»;
b) all'articolo 5, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) quando hanno per oggetto abitazioni facenti parte residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 locate a soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali: euro 67».

5. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: euro 168,00».

6. Le volture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero di aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni.
7. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 67, comma 1, lettera b), e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento della predetta imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta della parte venditrice comporta l'applicazione del regime di imposizione ordinario.
8. All'articolo 16, comma 1, alinea, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 431,» sono inserite le seguenti: «nonché ai conduttori di abitazioni facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali».
9. Sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le unità di immobili facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 qualora il conduttore abbia adibito l'unità immobiliare ad abitazione principale.
10. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 10, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del conduttore si intende quella nella quale il conduttore ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

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11. Ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all' articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sostenute in relazione a dette residenze, a condizione che dette spese siano effettivamente rimaste a carico.
12. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 11 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
13. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ivi compresi i termini di realizzazione del fabbricato, della medesima legge, comporta la decadenza dal regime sostitutivo di cui al comma 7 del presente articolo e l'applicazione del regime ordinario delle imposte sui redditi, nonché la sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute. La maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato.

Art. 11-bis.
(Decorrenza).

1. Le disposizioni dall'articolo 11-bis all'articolo 11-nonies si applicano alle residenze di interesse generale destinate alla locazione la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 11. 79. 6. Gibiino, Germanà.

L'articolo 11 è così sostituito:

Art. 11.
(Piano Casa),

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con DPCM previa delibera CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari a basso reddito.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero dei patrimonio abitativo esistente, ed è articolato, sulla base di criteri

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oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento dei patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati, attraverso le disposizioni di cui alla parte Il, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2.

5-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
6. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma

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approvato ed atte esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
7. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità di cui alla parte II, titolo la capo IV dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le Regioni e gli enti locali.
9. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
11. 79. Il Governo.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI 81, 82 E 83

ART. 81.

Aggiungere la seguente lettera:
b-bis) Al comma 19, capoverso Art. 92-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), la disposizione del periodo precedente si applica qualora i ricavi relativi riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti».
0. 81. 57. 6. Zeller, Brugger, Nicco.

All'articolo 82, lettera c), sostituire le parole: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati con le seguenti parole:, ad esclusione degli enti pubblici, è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati.
*0. 81. 57. 8. Misiani, Fontanelli, Marchi, Causi, Ria.

All'articolo 82, lettera c), sostituire le parole: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati con le seguenti parole:, ad esclusione degli enti pubblici, è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati.
*0. 81. 57. 2. Osvaldo Napoli.

All'articolo 82, lettera c), sostituire le parole: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati con le seguenti parole:, ad esclusione degli enti pubblici, è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati.
*0. 81. 57. 4. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Alla lettera d), punto 1), sostituire le parole: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti: nonché da enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
**0. 81. 57. 7. Fontanelli, Marchi, Causi, Misiani, Ria.

Alla lettera d), punto 1), sostituire le parole: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente

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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti: nonché da enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
**0. 81. 57. 3. Osvaldo Napoli.

Alla lettera d), punto 1), sostituire le parole: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti: nonché da enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
**0. 81. 57. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Alla lettera m), dopo il comma 24-ter aggiungere il seguente:
24-quater. Il reddito da lavoro dipendente derivante dall'esercizio di piani di stock options rileva ai soli fini fiscali.
0. 81. 57. 1. Nannicini.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 102-bis, è aggiunto il seguente:
«102-ter. - (Ammortamento anticipato dei beni materiali di alcune categorie di imprese). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 la misura massima indicata nel comma 2 dell'articolo 102, può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione».
0. 81. 57. 9. Polledri.

All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 15 sono soppressi;
b) al comma 16 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la disposizione del periodo precedente si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare - fotovoltaica o eolica;
c) i commi da 26 a 28 sono soppressi.

Conseguentemente all' articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, primo periodo, le parole: comma 2 sono sostituite dalle seguenti: comma 18;
b) al comma 17, quarto periodo, le parole: in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo, sono sostituite dalle seguenti: Ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo;
c) al comma 18, primo periodo, le parole: è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti

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reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora:, sono sostituite dalle seguenti: è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:;
d) al comma 18, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella lettera a) le parole: «nonché da enti pubblici e enti di previdenza obbligatoria», sono sostituite dalle seguenti: «nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
2) nella lettera b), le parole: «da persone fisiche», sono sostituite dalle seguenti: «da una o più persone fisiche»; le parole: «ai di fiori dell'esercizio dell'impresa,» sono soppresse e le parole: «e da trust di cui siano disponenti o beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;
e) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) il comma 19 è sostituito dal seguente:
19. La Società di gestione del risparmio verifica i requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente;
g) al comma 20, primo periodo, le parole: delle condizioni indicate sono sostituite dalle seguenti: dei requisiti indicati;
h) al comma 20 è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione del valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio;

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i) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e il costo di sottoscrizione o acquisto;
l) al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: che detengono più del 50 per cento delle quote dei fondi, sono sostituite dalle seguenti: il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi;
m) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options».

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, di cui al comma 24-bis, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente all' articolo 81, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

Conseguentemente all'articolo 82, dopo il comma 13 inserire il seguente:
13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituto dal seguente: «A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008».
81. 57. Il Governo.
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme alla riduzione dei costi del costo dei carburanti per autotrazione a favore dei cittadini residenti e delle imprese con sede legale e operativa nei loro territori. Con decreto del Ministro

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dell'Economia e delle Finanze da emanarsi inderogabilmente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono dettate le disposizioni attuative finalizzate a stabilire le modalità per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione tramite la predisposizione di carte acquisti a favore di tutti i residenti, finalizzate all'acquisto di tali beni, con onere a carico della Regione beneficiaria delle aliquote addizionali. La misura ditale riduzione variabile a seconda della Regione interessata è determinata sulla base delle risorse che in ciascuna Regione si renderanno disponibili, in conseguenza della corresponsione delle ulteriori aliquote di cui alla presente legge.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 95 per cento.
81. 35. Margiotta, Luongo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento alla Regione interessata dalle infrastrutture di estrazione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4. Le Regioni interessate destinano tali somme risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, nonché ad interventi per la promozione del risparmio energetico.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;
c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 95 per cento.
81. 36. Margiotta, Luongo.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. È disposta l'esenzione totale o parziale delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto in aggiunta a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è destinato a compensare le minori entrate derivanti da tali disposizioni. Il valore globale della riduzione delle accise non potrà eccedere quello derivante dal gettito aggiuntivo di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 82 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento;
b) al comma 2, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 95 per cento;

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c) al comma 3 sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 94 per cento ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole:
97 per cento con le seguenti: 95 per cento.
81. 34. Margiotta, Luongo.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 è sostituito dal seguente: «Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG, alle sue Sezioni e alla Regione, nel cui territorio è ubicata la concessione, copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato con propria determinazione rendiconta alle regioni interessate l'attività di misurazione e controllo effettuata e le quantità di idrocarburi estratte dai titolari delle concessioni».
81. 37. Margiotta, Luongo.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 1. Ventucci.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 53. Gioacchino Alfano.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti

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e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 6. Bernardo.

Al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle parole: 5,75 punti percentuali;
b) alla lettera b) sopprimere la parola: commercializzazione;
c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che li acquistano dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma o da soggetti importatori. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente di una autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in cui si attesta la sussistenza del requisito di esclusione;».
* 81. 21. Corsaro, Marsilio.

Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;
b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;.
** 81. 19. Bernardo.

Al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: addizionale di 5,5 punti sono sostituite dalle parole: addizionale di 5,75 punti;
b) alla lettera b) le parole: o commercializzazione sono soppresse;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di quella effettuata da soggetti esercenti il commercio di prodotti petroliferi, acquistati dai soggetti che svolgono le attività di cui alle lettere precedenti. Il requisito della esclusione è subordinato alla presentazione, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alla Agenzia delle entrate di un'istanza ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;.
** 81. 11. Di Cagno Abbrescia, Di Staso, Sisto.

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Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti con le parole: 5,61 punti;
b) alla lettera b) sopprimere le parole: o commercializzazione;
c) alla lettera c) sostituire le parole: produzione o commercializzazione di energia elettrica con le seguenti: c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione;
d) dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
81. 3. Marchi.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;
b) sostituire la lettera b) con la seguente: b) raffinazione petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.
81. 32. Capodicasa.

Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 5,6 punti percentuali;
b) alla lettera b) inserire in fine le seguenti parole: in un sistema operativo integrato. L'addizionale non si applica ai soggetti che operano nel solo settore della commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati e gas di petrolio liquefatto.
81. 30. Vannucci.

Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: 5,5 punti percentuali sono sostituite dalle seguenti: 5,55 punti percentuali;
b) alla lettera b), sostituire le parole: oli lubrificanti, con le seguenti: oli lubrificanti di base, non provenienti da processi di rigenerazione.
81. 7. Bernardo.

Al comma 16, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: per i con le seguenti: ai redditi d'impresa prodotti da;
b) sostituire le parole: e che operano nei settori di seguito indicati con le seguenti: derivanti dalle seguenti attività.
81. 4. Marchi.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal

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comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.".
16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
81. 9. Vignali.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al capoverso "articolo 6" del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.".
16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
81. 46. Ciccanti, Galletti, Ruggeri, Formisano.

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Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. I redditi derivanti dalle attività dei consorzi agrari, diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, sono esclusi dall'addizionale prevista dal comma 6 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 81, comma 16-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
81. 52. Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del Testo Unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
81. 60.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 18 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministro dello sviluppo economico vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo anche utilizzando il Garante per la sorveglianza dei prezzi.
81. 23. Benamati, Lulli, Calearo Ciman, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Al comma 17, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
81. 61.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni
di cui al comma 16.
81. 31. Fluvi.
(Approvato)

Al comma 23, secondo periodo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito.
81. 62.Il Governo.
(Approvato)

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Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*81. 41. Baretta, Iannuzzi, Bonavitacola.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella concessione di finanziamenti e incentivi inerenti la realizzazione in Campania dei termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008, non operano limitazioni in ragione delle caratteristiche merceologiche delle frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti le cui procedure di gara siano già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*81. 54. Gioacchino Alfano.

Al comma 21, dopo le parole: il maggior valore delle rimanenze finali, sono inserite le seguenti: escluse le scorte d'obbligo previste a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, alla lettera a) sostituire «58,5 per cento» con «59 per cento»; alla lettera b) sostituire 3 per cento» con 4 per cento».
81. 51. Corsaro, Marsilio.

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1o gennaio 2009.
24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori ditali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.
24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

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24-quinquies. Il Fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell'articolo 81 del presente decreto;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 29 a 38.
81. 47. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 31, dopo le parole: e il costo delle bollette energetiche inserire le seguenti: nonché il costo per la fornitura di gas da privati.
0. 81. 59. 4.Fugatti, Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Simonetti.
(Approvato)

Al comma 31, sostituire le parole: ai cittadini residenti con le seguenti: ai residenti di cittadinanza italiana.
0. 81. 59. 7.Comaroli, Fugatti.
(Approvato)

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definite dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della solidarietà sociale, pubblicato nella gazzetta ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, sono estese anche alla fornitura del gas, a valere sulle disponibilità finanziarie ivi previste.
0. 81. 59. 5.Fugatti, Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Simonetti.

Al comma 32, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti parole: e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
*0. 81. 59. 2.Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 32, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti parole: e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
*0. 81. 59. 6.Causi, Misiani, Fontanelli, Marchi, Ria.

Al comma 32, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti parole: e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
*0. 81. 59. 1.Osvaldo Napoli.

Al comma 34, dopo le parole: altre amministrazioni aggiungere le seguenti: ed innanzitutto dei comuni.
0. 81. 59. 3.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire i commi 29, 30, 31, 32, 33 e 34 con i seguenti:
29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

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30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
32. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 31, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti - ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.

33. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici, Poste S.p.A., di Sogni S.p.a o di Consip S.p.a.
81. 59.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 30, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione Europea;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 83 inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)889 def. del 11 marzo 2008 della Commissione Europea).

1. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.
2. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9

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per cento di cui al comma i dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge n. 350 del 2003, in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili dell'aliquota del 19 per cento e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alte, partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (della presente legge di conversione), è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto alla stessa Agenzia delle entrate entro 15 giorni dalla sua emanazione.
4. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 2 e trasmesse da ciascun soggetto beneficiano dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
5. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.
81. 58.Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, comma 31-bis si provvede mediante riordino lineare agli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2008. 2009 e 2010.
81. 44. De Poli, Ciccanti, Galletti.

Al comma 32, dopo le parole: e il costo delle bollette energetiche, inserire le seguenti: nonché il costo per la fornitura di gas da privati.
81. 27. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

Al comma 32, le parole: ai cittadini residenti, sono sostituite con le seguenti: ai residenti di cittadinanza italiana.
81. 28. Comaroli, Fugatti, Bragantini, D'Amico, Forcolin.

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Dopo il comma 32, inserire il seguente:
32-bis. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definite dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della solidarietà sociale, pubblicato nella gazzetta ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, sono estese anche alla fornitura del gas, a valere sulle disponibilità finanziarie ivi previste.
81. 26. Polledri, Allasia, Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Fugatti.

All'articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 34, sostituire le parole: «può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.», con le altre: «si avvale dei Comuni»;
b) sopprimere i commi 35 e 36;
c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.
38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
81. 33. Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 34, sostituire, le parole: «può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.» con le seguenti: «si avvale dei Comuni»;
b) sopprimere i commi 35 e 36;
c) dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, sulla base

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dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.
38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
81. 29. Rubinato.

All'articolo 81, comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) uno o più gestori del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza cui deve ispirarsi l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici; servizi e forniture, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che tale affidamento deve garantire, della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
81. 10. Giudice.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente comma:
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 31 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il governo predispone una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
81. 49. Bossa, Murer, Sbrollini, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Livia Turco.
(Approvato)

Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

1. All'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la voce: gas di petrolio liquefatti, è sostituita dalla seguente: Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti per autotrazione e come combustibile per riscaldamento: Euro 201,00 per mille chilogrammi.
81. 01. Giudice.

ART. 82.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» secondo periodo, dopo le parole: «in capo ai soggetti» sono aggiunte le seguenti: «di cui al periodo precedente»;
b) ai comma 2 e 4, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007»;
c) al comma 5, le parole: «per il medesimo periodo d'impostea in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:

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«per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
82. 50.Il Governo.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente al medesimo articolo, al comma 27, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le altre: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.
82. 21.Baretta.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. La disposizione di cui al comma 27 si applica agli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
82. 20.Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso: «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 28, sostituire le parole: per la quota del 55 per cento con le altre: per la quota del 40 per cento.
82. 19.Marchignoli, Marchi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 28 e 29.
82. 22.Marchignoli, Marchi.

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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 82, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
b) al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 82, le parole: «nei limiti del 97 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) al comma 3 dell'articolo 82, ove ricorrono, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Redditi da locazione).

I redditi derivanti dalla locazione di uno o più immobili, per una superficie commerciale complessiva inferiore a 300 mq per singolo proprietario, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota pari al 20 per cento.
82. 15. Fugatti, Comaroli, Simonetti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 20 dell'articolo 83 aggiungere il seguente:
20-bis. Le attività di cui si applicano gli studi di settore, di cui all'articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, sono esenti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983 n. 18.
82. 38. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «93 per cento».

Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
82. 49.Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;
c) al comma, 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «97 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».

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Conseguentemente all'articolo 83, dopo il comma 24 aggiungere il seguente comma:
24-bis. All'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
82. 48.Fluvi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
82. 23. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con: 0,20 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento» con: «2 per cento»;
b) sopprimere il comma 21.
82. 28.Fluvi.

Al comma 11, lettera a) sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,29 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 21, aggiungere in fine le seguenti parole: Sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 seguita ad applicarsi l'aliquota nella misura dei 12,5 per cento.
82. 34. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
«17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nel successivo comma 18 e un valore netto di ammontare non superiore a 300 milioni di euro alla data di riferimento dell'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo di imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi».
82. 11. Leo.

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Al comma 18, alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
82. 31. Galletti, Ciccanti.

Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.
82. 30. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 18 alinea dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.
82. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 18 alinea, dopo le parole: di cui al comma 17 è dovuta inserire le seguenti:, ad esclusione degli enti pubblici.
82. 29. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 18, lettera a), sopprimere le parole: enti pubblici ed.
82. 32. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria con le seguenti: nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui alla lettera c) dell'articolo 73, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui redditi il cui controllo non sia detenuto da persone fisiche.
82. 6. Leo.

Al comma 18, sostituire la lettera a) sopprimere le parole: enti pubblici ed.
82. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da una persona fisica e dai suoi stretti familiari, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per stretti familiari si intende il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
82. 10. Leo.

Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) e, in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei tre

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quarti delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo di imposta, al di fuori dell'esercizio di impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
82. 12. Leo.

Al comma 18, lettera b) sopprimere le parole: al di fuori dell'esercizio di impresa e sostituire le parole: e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, con le seguenti: e da trust di cui siano disponenti è salvo che ad imprese commerciali esercitate da soggetti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
82. 7. Leo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 dei decreto-legge richiamato nel precedente comma 21 è operata sui proventi percepiti con l'aliquota dei 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prima dell'entrata in vigore dei presente decreto-legge e il valore risultante dall'ultimo rendiconto redatto prima della data di sottoscrizione o acquisto.
82. 5. Leo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Il reddito da lavoro dipendente derivante dall'esercizio di piani di stock options rileva ai soli fini fiscali.
82. 14. Nannicini.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 1° gennaio 2009.
24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.
24-quater. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui

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imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.
82. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
24-bis. Al comma dell'artico 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è aggiunta la seguente lettera:
h) redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock options.

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva di cui al comma precedente, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
82. 37. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 27, capoverso 3 dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma inserire il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, valutati pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 40. De Micheli.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi, aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e medie imprese della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio.

Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n.296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.

a decorrere dal:
2011: - 2.000.
82. 41. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: delle società cooperative e loro consorzi aggiungere le seguenti: che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361 /CE del 6 maggio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
82. 39. Del Tenno, Fugatti.
(Approvato)

Al comma 27, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti: La disposizione non si applica

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alle società cooperative e consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole te medie imprese.

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro.
82. 42. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto.

Al comma 27 capoverso 3, dopo le parole: nella misura del 20 per cento aggiungere le seguenti parole: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente: Art. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 9. Froner.

Al comma 28 capoverso b-bis), dopo le parole: e loro consorzi aggiungere le seguenti parole: La disposizione non si applica alle società cooperative e loro consorzi rientranti nella nozione comunitaria di piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 84, sostituire il comma 1, con il seguente: Art. 84. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.543,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.592,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.226,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.509,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento e quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
82. 8. Froner.

ART. 83.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:
L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile

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delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
*83. 31. Giudice, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:
L'INPS e l'Agenzia delle Entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
*83. 25. Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Per il miglioramento dell'azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale e previdenziale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipulano una convenzione finalizzata allo scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA, nonché dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
83. 32. Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Anche attraverso la programmazione dei controlli in base al numero delle partite IVA da presenti sul totale degli abitanti di ciascuna regione.
83. 14. Zeller, Brugger.

Al comma 7, dopo le parole: attività svolte, sono inserite le seguenti: in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
83. 49.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 8,le parole: lettera f) sono sostituite dalle seguenti: numero 7).
83. 50.Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 33, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero delle partite IVA totali da verificare sul totale degli abitanti di ciascuna regione; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
83. 13. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 12.
83. 34. Fluvi.

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Sopprimere il comma 15.
83. 33. Fluvi.

Al comma 15, dopo le parole: composto di cinque componenti aggiungere le seguenti: di cui uno designato dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e uno dalla Conferenza Stato-Città.
83. 10. Lanzillotta.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo le parole «e di acconto delle imposte», inserire le seguenti: «e dovute a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore».
83. 28. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo la parola «ricavi» le parole «o compensi» sono eliminate.
83. 3. Leo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, comma 5, dopo le parole «si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge», sono aggiunte le seguenti «ovvero ad un ottavo del minimo previsto dalla legge nei casi di cui all'articolo 5, comma 1».
All'articolo 8, comma 2, le parole da «e per il versamento di tali somme» fino alla fine sono soppresse.
All'articolo 8, comma 3, le parole «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono soppresse.
All'articolo 8, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente.
All'articolo 9, le parole «e con la prestazione della garanzia, previsti» sono sostituite dalla seguente «prevista».
83. 26. Leo.

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alla data notifica» sono sostituite dalle seguenti «alla data della consegna»;
b) le parole: «al competente Ufficio delle entrate», sono sostituite dalle seguenti: «al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate»;
c) le parole: «al Reparto della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo»;
d) le parole: «alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso».
83. 52.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 18, capoverso «Art. 5-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta a un quinto della sanzione edittale

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e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2.
83. 19. Fluvi, Baretta, Misiani, Ventura, D'Antoni, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 3, le parole: le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste, sono sostituite dalle seguenti: e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono «dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale».
83. 40.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 18, Art. 5-bis dopo il capoverso comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.».
83. 41.Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. L'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».
83. 51.Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il periodo «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura». È sostituito dal seguente «Le predette spese non sono imponibili se sostenute dal committente per conto del professionista».
83. 4. Leo.

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Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi 33, 34, 35, 36 e 37 sono soppressi.
83. 15. Brugger, Zeller, Nicco.

Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, si prevederà che gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengano elaborati anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.

Conseguentemente al medesimo articolo sopprimere il comma 20.
83. 37. Bitonci, Forcolin, Fugatti.

Al comma 19 dopo le parole vengono elaborati aggiungere le seguenti: sentite le associazioni professionali e di categoria.

Conseguentemente al comma 20 dopo le parole 31 dicembre 2013 e aggiungere le seguenti: con l'esclusivo scopo di allargare la base imponibile,.
83. 12. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 19 dopo le parole vengono elaborati aggiungere le seguenti: sentite le associazioni professionali e di categoria.
83. 12. (Nuova formulazione) Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.
(Approvato)

Al comma 19, sostituire la parola comunale con provinciale.
83. 35. Fluvi.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in casa di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.».
83. 46.Il Governo.
(Approvato)

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari», sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati».
83. 44.Il Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 25.
83. 27. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi da 25 a 28.
*83. 7. Abrignani, Bernardo.

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Sopprimere i commi da 25 a 28.
*83. 18. Lulli, Fluvi.

All'articolo 83 i commi dal 25 al 28 sono sostituiti dai seguenti:
È istituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.
83. 48.Il Governo.
(Approvato)

All'articolo 83 septies, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
* 0. 83. 016. 3. Osvaldo Napoli.

All'articolo 83 septies, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
* 0. 83. 016. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

All'articolo 83-ter apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 6, sostituire le parole: «cinque anni» con le parole: «un anno»;
b) Al comma 7, sostituire le parole: «quindici giorni» con le parole: «sette giorni»
0. 83. 016. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 83-ter comma 8, sostituire la parola: 2 per cento con la seguente: 5 per cento.
0. 83. 016. 6. Barbato Messina, Borghesi, Cambursano.

All'articolo 83-octies apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad interventi» inserire le seguenti: «finalizzati ad agevolare la crescita dimensionale delle imprese di autotrasporto», e sostituire le parole: «in materia di riduzione dei» con le seguenti: «ed a ridurre i».
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. È riconosciuto un credito di imposta, usufruibile fino a dieci anni, nei limiti delle risorse di cui al comma seguente, per il triennio 2009-2011, alle imprese di autotrasporto in caso di loro fusione o acquisizione di automezzi ad altre imprese del settore, qualora le imprese confluenti o l'impresa acquisitrice abbiano un parco di automezzi inferiore alle 10 unità. Il credito d'imposta di cui al presente comma è pari al 50 per cento del valore di mercato degli automezzi acquisiti oppure al 50 per cento del valore di mercato della società tra quelle confluenti con un minor numero di automezzi di proprietà.
2-ter. Al fondo di cui al comma 1 viene assegnata una somma pari a 100

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milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 per le finalità di cui al comma precedente.
2-quater. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2-bis è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti percentuali con le seguenti: 6,5 punti percentuali.
0. 83. 016. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 83-bis, comma 1, sostituire la parole da: gasolio per autotrazione sino al termine dell'emendamento, con le seguenti: carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle more di un accordo quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenza con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte dei corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte dei corrispettivo corrispondente al costo dei carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali cosi come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione dei contratto, stesso.
4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo dei carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte dei corrispettivo corrispondente al costo dei carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il paga mento della

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differenza. L'azione dei vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione dei trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni dì cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.

Art. 83-quater.
(Norma transitoria).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'indice dell'adeguamento automatico dei corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili dei Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo dei gasolio superino dei 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale dei prezzo dei gasolio rilevato nel periodo di riferimento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo dei gasolio a far data dal 1o luglio 2008.

Art. 83-quinquies.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte dei creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
2. In caso di mancato rispetto dei termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 dei codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel paga mento dei prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
3. La decorrenza degli interessi moratori di cui ai comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

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Art. 83-sexies.
(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 bis, 83 ter, 83 quater e 83 quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma l costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 7, comma 1, dei decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono abrogate.
4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, dei decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea».
5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione dei territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità dei servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento dei gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione dei gas naturale.»
0. 83. 016. 1. Merloni.

Al comma 1, dopo le parole: del mercato aggiungere le seguenti con decorrenza 1o gennaio 2009.
0. 83. 016. 2. Formisano, Ciccanti, Galletti.

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

Art. 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione determina mensilmente il costo medio del carburante, per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie del veicoli, determina, 2 quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale,

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dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni dei presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e saranno sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dall'entrata in vigore delle stesse.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato nella determinazione di cui all'articolo 83-bis, comma 1, effettuata nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicata per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture, emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo dei carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato (per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto) nella determinazione di cui all'articolo 83-bis, comma 1, adottata nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
5. La parte dei corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, deve corrispondere ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando guanto dovuto dal mittente a frante del costo del carburante, sia almeno paria quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all'articolo 83-bis, comma 2.
6. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 5, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione dei vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno dei completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.
7. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento,

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mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione: del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettiva dovuto al vettore ai sensi dei commi 5 e 6. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli, prodotti, ingiunge, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile.
8. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi dei carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione dei contratto. Inoltre, la quota di cui all'articolo 83-bis, comma 2 è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento per i veicoli dì massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1o luglio 2008 o dell'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 83-quater.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei duali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diverga pattuizione scritta fra le parti, in applicazione dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2.In casa di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 83-quinquies.
(Sanzioni).

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui all'articolo 83-ter, commi 4, 5, 6 e 7 consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
2. Le sanzioni sopra indicate sono applicate dall'Autorità competente.
3. Non si da luogo all'applicazione delle menzionate sanzioni nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme ad un accordo volontario concluso tra la maggioranza delle

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organizzazioni associative dei vettori ed utenti dei servizi di trasporto presenti nella Consulta generale per l'Autotrasporto e la logistica, per disciplinare lo svolgimento degli stessi in uno specifico settore merceologico.

Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura dì impianti esistenti né al rispetto di vîncoli, vota finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla dati di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono abrogate.
4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative ungenti nei paesi dell'Unione europea».
5. Le regioni e le provincie autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità dei servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Art. 83-octies.
(Utilizzo del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto).

1. Le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, al netto delle misure previste dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi successivi, ad interventi in materia, di riduzione dei costi di esercizio delle imprese dì autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta ed alla imponibilità, ai fini dei reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
2. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non

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concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previsto dall'articolo 95, comma 4, dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

3. Nei limiti di spesa di 30 milioni di giuro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
4. Per l'anno 2008, nei limiti di spesa dì 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura dei credito di imposta deve, essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'orticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto dì cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 2, 3 e 4, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 3, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, sono stabilite la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura dei credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 7.
6. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro ed a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione di dette risorse.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 918 dei citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
8. Le misure di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità

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con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 deli trattato CE.».
83. 016. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

Art. 83-bis.
(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto dl cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2008, n. 286, sulla base di una adeguata Indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero detto Sviluppo Economico sul prezzo medio dei carburante (gasolio per autotrazione), determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro dl percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e ne calcola l'indice di variazione.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi dei carburante.

Art. 83-ter.
(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nel contratti di trasporto).

1. Le disposizioni dei presente articolo si applicano nelle more dl un accordo quadro delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese della committenta con il tavolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autotrasporto, volto a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal committente per i costi del carburante sostenuti dal vettore.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, al sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte dei corrispettivo corrispondente ai costo del carburante sostenuto dai vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato al sensi dell'articolo precedente, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione dei contratto stesso.
4. Qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dai mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per fa esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove la parte dei corrispettivo corrispondente ai costo del carburante non venga adeguata secondo quanto previsto al comma precedente il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore sì prescrive con il decorso dl cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, li vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento

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mediante ricorso al giudice competente, al sensi dell'articolo 638 dei codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione dei trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione dei trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei comma precedente. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge con decreto motivato, al sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 dei codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui pub essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, dei codice di procedura civile.

Art. 83-quater
(Norma transitoria).

1. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-bis, l'indice dell'adeguamento automatico dei corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo Sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale Indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale dei prezzo del gasolio rilevato nel periodo dl riferimento per i veicoli dl massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,9 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo dei gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

Art. 83-quinquies.
(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine dl pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nel quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data dl emissione della fattura da parte dei creditore, nel rispetto dell'articolo 7 dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 20001351CE relativa alla lotta contro 1 ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
2. In caso di mancato rispetto dei termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai saggia legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'Impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, dei decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 83-sexies.
(Regolarità di tutti i soggetti della filiera).

Le disposizioni di cui agli articoli 83-bis, 83-ter, 83-quater e 83-quinquies si applicano nei confronti di tutti i soggetti della filiera logistica che svolgano o organizzino professionalmente prestazioni di trasporto.

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Art. 83-septies.
(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Ai fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e dl assicurare il corretto ed uniforme funzionamento dei mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti e esercizi a superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni al sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo sono abrogate.
4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le parole: iscritto al relativo albo professionale sono sostituite dalle seguenti: abilitato al sensi delle specifiche normative vigenti nel paesi dell'Unione europea.
5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento dei gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
* 83. 08. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica, dell'ingiunzione di cui al r. d. 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

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n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi ditali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco ditali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.
*83. 02. Giudice, Gioacchino Alfano.
(Approvato)

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, gli enti locali ed i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 novembre 2000, avente ad oggetto «accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999». Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione di cui al regio-decreto 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione ed alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio, nel caso degli Enti locali, ed il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta ed individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla lettera b) del quinto comma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e gli agenti della riscossione.
*83. 04. Causi, Misiani, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis
(Incentivazione della contrattazione di secondo livello).

1. I commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono sostituiti dai seguenti:
67. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è concesso, in relazione alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate da datori di lavoro privati, uno sgravio contributivo della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello,

Pag. 118

delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. I contratti aziendali e territoriali di cui al precedente periodo devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
68. Lo sgravio di cui al comma 67 si applica nei limiti del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita ed è pari al 25 per cento per la quota a carico del datore di lavoro ed all'intera quota a carico del lavoratore.

Conseguentemente:
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;
d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «94 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con «0,20 per cento».
83. 011. Letta, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;
b) nel comma 14, le parole da: «i risultati» a «S.p.a.» sono sostituite dalla seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1».
83. 017. Il Governo.
(Approvato)

Pag. 119

ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas svolge l'attività consultiva e di segnalazione di cui al comma 6, dell'articolo 2, della legge 14 novembre del 1995, n 481, anche con riferimento alle iniziative assunte ai sensi del comma 1, lettera d) del presente articolo, con particolare riguardo ai profili che attengono ai regimi di concessione, autorizzazione o convenzione per l'avvio della produzione di energia nucleare.

Conseguentemente, all'articolo 75, aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, tenendo conto anche dell'ampliamento delle competenze dell'Autorità disposto dal comma 4-bis dell'articolo 7 e articolo 81 del presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8 della citata legge 14 novembre 1995, n. 481.
7. 9.Fugatti.
(Approvato)

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 3. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.
*8. 2. Callegari, Forcolin, Munerato, Guido Dussin, Stefani, Bragantini, Dal Lago, Bitonci, Goisis, Montagnoli, Lanzarin, Negro, Dozzo, Luciano Dussin, Gidoni, Fugatti.

Sopprimerlo.
*8. 7. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
8. 1. Giudice.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Regione Veneto;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di prevenire fenomeni di subsidenza connessi all'estrazione ed alla

Pag. 120

coltivazione degli idrocarburi, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la regione Veneto, sono definite misure compensative da corrispondere alla stessa regione Veneto per i territori e le popolazioni del golfo di Venezia interessati dalla ripresa delle attività di cui al comma 1, in modo tale da assicurare i più elevati livelli di sicurezza conformi alle pratiche più adeguate, ivi compresa l'assenza di effetti pregiudizievoli sul territorio, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, nonché della possibilità di riconoscere benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio interessato, con oneri a carico delle imprese coinvolte nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi».
8. 11.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste fino alla fine del comma, con le seguenti: rischi di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi predisposti da una Commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente, d'intesa tra lo stesso Ministero, la regione Veneto, la provincia di Venezia. La Commissione è composta da 6 esperti di riconosciuta competenza nel settore, di cui 3 designati dal Ministero dell'ambiente, 2 dalla regione Veneto, e uno designato dalla provincia di Venezia. La medesima Commissione si dovrà esprimere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo articolo comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma, è stanziata la somma di 2 milioni di euro.

All'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: di 98 milioni di euro per l'anno 2009.
8. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni con le seguenti: dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
8. 8. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni con le seguenti: dall'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
8. 9. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
8. 10. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Ai fini della suddetta attività

Pag. 121

di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
8. 6. Viola, Realacci, Mariani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Zamparutti.

ART. 34.

Sopprimerlo.
*34. 31. Il Governo.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 26. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi, Costantini.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 27. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 28. Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 22. Galletti, Ciccanti, Volontè.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 20. Rubinato.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 17. Lulli.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 16. Lenzi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 14. Comaroli, Fugatti, Forcolin.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 10. Faenzi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 4. Vignali.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 3. Antonio Pepe.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 2. Osvaldo Napoli.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 1. Bianconi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*34. 5. Abrignani, Bernardo.
(Approvato)

Pag. 122

Sopprimerlo.
*34. 8. Giudice, Fallica.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Tariffe per le funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio).

1. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono determinati i limiti massimi delle tariffe applicabili sul territorio nazionale alle funzioni metriche svolte dalle Camere di commercio.
34. 12. Abrignani, Bernardo, Armosino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai Comuni e ai laboratori privati accreditati, contemplati dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, con accreditamento rilasciato dai Comuni medesimi o precedentemente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le funzioni già esercitate dalle predette camere in materia rispettivamente di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici. I fabbricanti di strumenti di misura, dotate di sistema qualità approvato metrologicamente ai sensi delle norme metrologiche nazionali o comunitarie, possono eseguire la verifica periodica dei propri strumenti solo per la prima volta.
2. I comuni individuano un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dalle camere di cui al precedente comma. Per l'esercizio di detti compiti i comuni potranno avvalersi delle risorse del sistema camerale.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del predetto articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La sorveglianza e l'accertamento delle violazioni sono affidate alla polizia locale così come le sanzioni sono destinate al comune nel cui territorio si è accertata la violazione.
5. Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del precedente comma 1. Con decreto del ministro dello sviluppo economico sono emanate le disposizioni esecutive dei presente articolo.
34. 19. Fugatti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa con uno o più decreti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina:
a) il complesso delle funzioni in materia di verificazione prima e periodica degli strumenti metrici esercitate dalle camere di commercio, industria ed artigianato previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche sugli strumenti di misura il cui uso è disciplinato da leggi e regolamenti;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle precedenti lettere a) e b).
34. 29. Corsaro, Marsilio.

Pag. 123

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.
*34. 18. Lulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico 29 agosto 2007, e successivi provvedimenti applicativi, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono le funzioni in materia di esecuzione dei controlli metrologici successivi, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: ciascun comune con le seguenti: ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed eliminare le parole: già svolti dagli uffici.
*34. 9. Giudice, Fallica.

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che attuano la disciplina di cui al presente articolo secondo i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione.
34. 25. Contento.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti:, unitamente alle risorse necessarie,
34. 24. Aniello Formisano, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in capo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni in materia di brevetti.
34. 21. Pezzotta, Ciccanti, Galletti.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico contenuti nelle direttive europee e nella legislazione nazionale vigente.
34. 11. Vico, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attesa del trasferimento di cui al comma 1, da attuare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio assicurano le funzioni di verificazione prima e di verificazione periodica degli strumenti metrici.
34. 6. Abrignani, Bernardo.

Pag. 124

ART. 75.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle assunzioni per procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
75. 1. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di consentire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esecuzione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 81, comma 18 della presente legge con i poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, essa:
a) è esclusa dal divieto di cui al comma precedente;
b) può dotarsi di ulteriori adeguate risorse umane e professionali anche aumentando di 20 unità la dotazione organica, a valere su risorse finanziarie proprie e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
c) Può avvalersi per lo svolgimento di attività ispettive di personale della Guardia di finanza, eventualmente collocato in posizione di fuori ruolo, fino ad un massimo di 50 unità.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: Presso le stesse Autorità, con le seguenti: Presso le Autorità di cui al presente articolo.

Al comma 2, dopo le parole: Presso le, sopprimere la parola: stesse.
75. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la parola: Autorità, aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo.
75. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.