CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2008
31.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
Pag. 11

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: appositi fondi di investimento aggiungere le seguenti: per lo sviluppo e l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 relativo ai fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti.
4. 8.Il Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.
(Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria).

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico dei Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali,

Pag. 12

con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.
3. II Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed, assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dell'intesa di cui al comma 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello Sviluppo Economico.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono la sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge.
6. 049.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese, quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni inerenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»,
b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
1) Al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione dagli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 1, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, (direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006);

Pag. 13

2) Rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.";
c) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 1) dopo le parole «Ministro per la funzione pubblica,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, la lettera b), all'ultimo periodo del numero 2) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,».
e) il comma 370 è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 050.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione).

1. II Ministero dello Sviluppo Economico sottoscrive, con le Regioni e gli altri soggetti interessati, specifici Accordi di programma, di cui al successivo comma 4, per la reindustrializzazione, che prevedano interventi di agevolazione, proposti ed attuati dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., secondo le direttive emanate dal Ministero medesimo ai sensi del successivo comma 8, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di:
a) accompagnare le azioni di reindustrializzazione delle aree industriali inquinate, nel quadro degli interventi di all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
b) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;
c) promuovere iniziative per la riqualificazione di aree interessate da situazioni complesse di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale.

2. Gli interventi di reindustrializzazione di cui al comma 1 lettera a) vengono effettuati secondo le procedure previste all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, lettere b) e c) avviene sulla base di criteri definiti dal Cipe con propria deliberazione, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Gli interventi di reindustrializzazione da realizzare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, potranno riguardare interventi di incentivazione per sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese esistenti e la promozione e creazione di nuove iniziative imprenditoriali nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione strettamente connessi.
5. Gli interventi per la reindustrializzazione possono prevedere anche l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per l'attivazione delle iniziative e degli interventi di reindustrializzazione previsti sono sottoscritti specifici Accordi di Programma con le regioni interessate ai sensi di quanto disposto con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pag. 14

Gli Accordi di Programma costituiscono fonte regolamentare per la definizione delle modalità attuative di competenza dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007 n. 747 recante Agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge n. 181/1989, e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1968/2006, del regolamento (CE) n. 70/2001 come prorogato dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (Decreto n. 747). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2008, n. 19, S.O.
7. Le disposizioni di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni in contrasto con il presente articolo sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e contratti sottoscritti dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, individua le risorse da destinate allo scopo a legislazione vigente nonché le eventuali risorse che potranno essere utilizzate direttamente dalla Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nell'ambito delle proprie disponibilità. Con lo stesso decreto vengono impartite le direttive all'Agenzia medesima.
9. Per la realizzazione degli interventi di al presente articolo, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
6. 051.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese).

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4, comma 2, viene così sostituito: «Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento»;
b) all'articolo 5, comma 3, sono eliminate le seguenti parole: «di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro per le politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali».
6. 052.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(SIMEST S.p.A.).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,

Pag. 15

n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Laddove i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti al presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1 comma 932 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al Decreto del Vice Ministro delle attività produttive 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico potrà provvedere con proprio decreto alla integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e rendicontazione con un rappresentate della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 053.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis
(Tutela dei diritti di proprietà industriale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art 473. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.
Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso.
Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili;
b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da curo 1.000 ad euro 6.000.
Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473 del codice penale;
c) dopo l'articolo 474 del codice penale è inserito il seguente articolo:
«Art. 474-bis. - (Aggravante specifica) - La pena è della reclusione da due a otto

Pag. 16

anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dell'articolo 474, primo comma, del codice penale sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate»;
d) Dopo l'articolo 474-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:
«Art. 474-ter. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale;
e) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;
f) dopo l'articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:
«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trame profitto dello Stato.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis del codice penale.
2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «473 e 474 del codice penale, aggravate ai sensi dell'articolo 474-bis del medesimo codice».
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», aggiungere le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, aggravati dall'articolo 474-bis del medesimo codice».
6. 054.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 474-bis. - (Beni contraffatti). - 1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli artt. 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai

Pag. 17

sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
6. 055.Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis. - (Contrasto alla contraffazione). - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473, 474 e 517-ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelare, personali e reali quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
3. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole «Salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse;
2) le parole «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza,» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista»;
3) dopo le parole «diritti di proprietà», la parola «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;
b) nel secondo periodo le parole da «La sanzione di cui al presente comma» sino a «legittima provenienza.» sono soppresse;
c) nel quinto periodo, prima delle parole «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato».
6. 056. Il Governo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese agricole).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato istitutivo Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento CE n. 70/2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto al 1° gennaio 2008 e per quello successivo, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un

Pag. 18

determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379»;
c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.
6. 057.Il Governo.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis. - (Energia nucleare). 1. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, sono definite le tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al precedente periodo.
10. 018.Il Governo.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis. - (Promozione dell'innovazione nel settore energetico). - 1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico ove sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al successivo comma, per ciascun anno del triennio. La Convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tali fini il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla approvazione di un piano operativo quinquennale che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) realizzazione di un progetto dimostrativo sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation Four International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «Intemational Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati per il

Pag. 19

tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
10. 019.Il Governo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tutela giurisdizionale).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuite alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
10. 020.Il Governo.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Piano Casa).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con DPCM previa delibera CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 dei 2007;
g) immigrati regolari a basso reddito.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente, ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse

Pag. 20

realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi dì mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati, attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lett. a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2.

5. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
6. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato ed alle esigenze finanziarie,

Pag. 21

potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
7. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
8. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le Regioni e gli enti locali.
9. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
11. 79.Il Governo.

ART. 12.

All'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «, 8-duodevicies» sono soppresse;
b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il seguente comma:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».
12. 8.Il Governo.

ART. 13.

L'articolo 13 è così sostituito:

Art. 13.
(Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

Pag. 22

presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati.
2. In relazione alla conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, dei seguenti principi:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dell'abitazione di edilizia residenziale pubblica, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni, con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
13. 28.Il Governo.

ART. 15.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: on line, la parola: scaricabile è sostituita dalla seguente: accessibile.
15. 16.Il Governo.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis. - In attesa della definizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244, degli ordinamenti didattici universitari per la formazione iniziale degli insegnanti delle Scuole per l'infanzia, del primo e del secondo ciclo, sono sospese, per l'anno 2008/2009, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le Università.
15. 05.Il Governo.

ART. 20.

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «a fronte di una pluralità di domande», sono inserite le seguenti: «o di azioni esecutive»; e la parola: «frazionino» è sostituita dalla seguente: «frazionano»;
b) al comma 8, le parole: «l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva», sono sostituite dalle seguenti: «l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.»;
c) al comma 9, le parole: «sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti» sono sostituite dalle

Pag. 23

seguenti: «sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi»; e sono aggiunte, alla fine dello stesso comma, le parole: «a pena di improcedibilità della domanda».
20. 24.Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

Art. 23-bis.
(Servizi pubblici locali di rilevanza economica).

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguata livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. Alla gara possono partecipare società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che abbiano scelto il socia privato mediante procedure competitive.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti della predetta verifica, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per il loro parere, da rendere entro 60 giorni dalla ricezione.
4. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
5. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, o le autorità di regolazione settoriali, ove costituite e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono definire nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione

Pag. 24

minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
6. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le competenti commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere divieti a carico dei soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché dei soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi ed in particolare, il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali, diversi, ne svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare;
b) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;
c) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti debbano svolgere le funzioni relative alle gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
d) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
e) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
f) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
g) prevedere l'applicazione dei principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
h) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
i) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
l) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
m) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
n) disporre l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di

Pag. 25

cui al presente articolo. Al regolamento previsto al comma 6 è demandata l'indicazione delle specifiche disposizioni abrogate di cui al citato articolo 113.
23. 011.Il Governo.

ART. 24.

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire la parola: «sessantesimo» con: «centottantesimo». Aggiungere, infine, le seguenti parole: «e salva l'applicaziode dei commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246». All'articolo 24 è aggiunto il comma 2.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'allegato A.

Alla tabella di cui all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i seguenti riferimenti normativi;
b) sono inseriti i seguenti riferimenti normativi.
24. 14.Il Governo.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

Art. 25-bis.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente al presente articolo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

Pag. 26

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio dei procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti;
b) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento dei danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico;
c) L'articolo 20, comma 5, è così sostituito: «Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa adotta le linee di

Pag. 27

indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 3, della legge 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera b) si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. 1 decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
25. 06.Il Governo.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

Art. 25-bis.
(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche; Commissione per l'accesso).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «sarà reso» sono inserite le seguenti: «che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta».
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione

Pag. 28

richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma»;
3) Al comma 4 le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;
4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi di cui ai comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1»;
3) I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini, procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «nonché all'amministrazione resistente»;
d) all'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, le parole «Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito», sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'autorità disponente consente l'accesso nelle forme stabilite dalla legge, qualora non intenda confermare il diniego, con provvedimento motivato, entro

Pag. 29

lo stesso termine. L'avvenuto accesso ovvero il provvedimento confermativo del diniego sono comunicati al Difensore civico o alla Commissione»;
e) all'articolo 27, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dopo le parole: «vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge», sono aggiunte le parole: «mediante la richiesta di informazioni e l'avvio di indagini conoscitive; rivolge raccomandazioni alle amministrazioni pubbliche ed evidenzia le buone pratiche, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri».
25. 07.Il Governo.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

Art. 25-bis.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione;
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole «all'immigrazione» sono inserite le seguenti parole: «, alla cittadinanza». Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione e la cittadinanza».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole:,

Pag. 30

«dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo dei citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, pulì riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
25. 08.Il Governo.

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

Art. 25-bis.
(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle Autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22, il comma 2, è sostituito dal seguente. «2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza».
b) All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del Capo IV bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di concluderlo entro il termine prefissato, di nominare un responsabile, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
25. 09.Il Governo.

Pag. 31

ART. 26.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

Art. 26.
(Taglia-enti).

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
26. 44.Il Governo.

All'articolo 26, dopo le parole: enti di ricerca sono inserite le seguenti: e, delle Autorità Portuali.
26. 45.Il Governo.

All'articolo 26, dopo le parole: degli ordini professionali e loro federazioni, inserire le seguenti:; del Club alpino italiano.
26. 46.Il Governo.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto l'articolo 26-bis:

Art. 26-bis.

È soppressa la Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo

Pag. 32

27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ed all'articolo 1, comma 1 lett. i) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, «Regolamento recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
26. 04.Il Governo.

ART. 28.

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, le parole: Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA) sono sostituite dalle seguenti: Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Conseguentemente, sostituire la parola: IRPA con la parola: ISPRA in tutto l'articolo 28.

Al comma 6, dopo le parole: Dall'attuazione, sono inserite le seguenti: dei commi da 1 a 5;

Dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali».

Al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, provvedendovi, sino all'adozione dei decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 13, dopo le parole: Dall'attuazione sono inserite le seguenti: dei commi da 7 a 12; nello stesso comma, le parole: compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11, sono soppresse.
28. 26.Il Governo.

All'articolo 28, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.»;
b) le parole «l'assunzione e l'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «il trasferimento».
28. 27.Il Governo.

ART. 29.

All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 1-bis, le parole da: «l'obbligo di cui» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertfrcazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la Semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.»;

Pag. 33

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.»;
c) al comma 4, capoverso, numero 1), le parole: «di un» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità per individuare il»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
e) all'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «Ministro per le innovazioni e le tecnologie», inserire «e il Ministro per la semplificazione normativa».
29. 10.Il Governo.

ART. 30.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, sono inserite il seguente: Resta salvo il rispetto della disciplina Comunitaria.
30. 5.Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Regioni,.
30. 6.Il Governo.

ART. 33.

Al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa».
33. 42.Il Governo.

ART. 34.

Sopprimerlo.
34. 31.Il Governo.

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2009 con le parole: 31 dicembre 2008.
35. 14.Il Governo.

All'articolo 35 è aggiunto, infine, il seguente comma:
«3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
35. 15.Il Governo.

ART. 37.

Al comma 1, dopo le parole: previa intesa in sede di conferenza Unificata. aggiungere il seguente periodo: ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
37. 8.Il Governo.

Pag. 34

ART. 38.

All'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: lettera m), con: lettere m) e p);

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: per conto, con le parole: in luogo;

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: lettera c) sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;

Al comma 3, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a).

Al comma 3, la lettera d) è così sostituita:
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno».

Al comma 4, sostituire le parole:, lettera b), con:, lettera c);
38. 30.Il Governo.

All'articolo 38, comma 3, dopo le parole: e del Ministro per la semplificazione normativa, sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,.
38. 31.Il Governo.

All'articolo 38, comma 4, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, aggiungere il seguente periodo: e previo parere della conferenza Unificata.
38. 32.Il Governo.

ART. 41.

All'articolo 41, comma 7, all'inizio del secondo periodo, prima delle parole: in assenza di specifiche disposizioni sono inserite le seguenti: Per il settore privato,.
41. 19.Il Governo.

ART. 43.

All'articolo 43, comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.
43. 12.Il Governo.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe, indica espressamente le nonne sostituite, modificate, abrogate o derogate.

Pag. 35

2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
45. 031.Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Progetti di innovazione industriale).

1. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate potrà intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. All'articolo l, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «, sentiti i Ministri» fino a «in cui gli stessi concorrono», sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,» sono soppresse;
i periodi successivi al primo, fino alla fine del comma, sono soppressi.
45. 033.Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dalla legge 13 marzo 2008 n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 articolo 11 comma 3 e alla legge 8 agosto 1996, n. 426 articolo 11 comma 1.
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e consulenti tecnici e giuridici;

Pag. 36

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziata.
45. 034.Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.
45. 035.Il Governo.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale).

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole «... espletamento del servizio universale;» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste.».
2. All'articolo 2, comma 2, lettera li, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n 261, dopo le parole «...rete postale pubblica...» sono aggiunte le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».
3. All'articolo 2, comma 2, lettera 1), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole «... del servizio universale ...» sono sostituite dalle seguenti: «... dei servizi postali...».
4. All'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole «... criteri di ragionevolezza ...» sono inserite le seguenti: «... ed in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale, ...».
5. L'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è così rubricato: «Art. 14. - Reclami e rimborsi».
6. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma precedente comprendono le procedure conciliative in sede

Pag. 37

locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia.».

8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole «... titolari di licenza individuale ...» sono aggiunte le seguenti: «... e di autorizzazione generale ...».
45. 036.Il Governo.

ART. 49.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio con le seguenti: nell'arco di un quinquennio.
49. 6.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo).

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.
3. Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale.
5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo.
49. 029.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
49. 030.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali).

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per (adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 é abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da

Pag. 38

concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo su proposta del Ministro per le riforme ed il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale.».

2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.
3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia pari almeno a 20.000 abitanti.
49. 031.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.
2. Nel proporre l'affidamento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dall'affidamento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme e il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del

Pag. 39

Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione.
4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio.
5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione.
49. 032.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per il rilascio dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia al rilascio di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica.
3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo.
4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono conclusi accordi fra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.
49. 033.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Cessioni di quote di società a responsabilità limitata).

1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente: «L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta

Pag. 40

giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.».
49. 034.Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i successivi trenta giorni; esse prevedono altresì l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle dette autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla sua adozione.
49. 035.Il Governo.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 inserire i seguenti:

Art. 51-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile finalizzate all'adeguamento al processo telematico).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata, come conforme all'originale, mediante sottoscrizione con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

Pag. 41

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
b) All'articolo 137, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«L'ufficiale giudiziario, se l'atto da notificare o comunicare è in formato informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto o del documento su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva l'originale del documento informatico per i due anni successivi.
L'ufficiale giudiziario, su richiesta di parte, invia l'atto o il documento informatico, per via telematica, all'indirizzo dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi il duplicato dell'atto o del documento informatico notificato, su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia».

Art. 51-ter.
(Regolamenti per gli archivi informatizzati).

1. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti civili, penali, amministrativi e contabili, di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 nonché ai documenti processuali raccolti in via informatica, è gratuito, anche se effettuato a distanza in via telematica, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.

Art. 51-quater.
(Copia di atti).

1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.

Art. 51-quinquies.
(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.
2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

Pag. 42

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 51-sexies.
(Allocazione dei registri informatici di cancelleria).

1. I registri infornatici di cancelleria sono allocati nelle macchine situate nei centri elettronici di documentazione predisposti, su base distrettuale, interdistrettuale o nazionale, dal Ministero della giustizia.
51. 02.Il Governo.

ART. 52.

Sostituire l'articolo 52 con il seguente:

Art. 52.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;
b) All'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette in via telematica all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fine della registrazione, unitamente agli elementi necessari per la determinazione dell'imposta. L'ufficio finanziario, entro dieci giorni dalla ricezione, procede alla eventuale correzione degli elementi comunicati dall'ufficio giudiziario per la determinazione dell'imposta e comunica gli estremi di protocollo unitamente all'avviso di liquidazione perché venga notificato alle parti costituite insieme alla copia precompilata del modello di pagamento telematico dell'imposta e a copia uso studio del provvedimento da registrare. L'ufficio finanziario, entro dieci giomi dalla comunicazione, nei casi di imposta prenotata a debito, entro dieci giorni dal pagamento, negli altri casi, comunica gli estremi di registrazione che vengono annotati dall'ufficio giudiziario in calce all'originale dell'atto o, comunque, in un file collegato a questo se si tratta di documento informatico».
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il

Pag. 43

domicilio eletto ai fini della liquidazione dell'imposta di registro.
2-ter. I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione».
c) dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

«Titolo XIV-bis.
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale).

Art. 73-bis (L).
(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

Art. 73-ter (L).
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione»;
d) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (L).
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio).

1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112 comma 1, lett. d), e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella forfettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro»;
e) all'articolo 150, comma 4, le parole: «alta cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato»;
d) all'articolo 154 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1, 2 e 3 le parole «alla cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza o del decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione o dalla data del provvedimento di archiviazione, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto.
3-ter. Alla destinazione provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti.
3-quater. Per le somme di denaro, i titoli e i valori depositati presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le

Pag. 44

spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro, i titoli e i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità.
3-quinquies. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al terzo debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria»;
e) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario»;
f) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e pro quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le spese del processo anticipate dall'érario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326»;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;
g) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

Pag. 45

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione.».
h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«Titolo II-bis.
(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

Capo I
Riscossione mediante ruolo

Art. 227-bis (L).
(Quantificazione dell'importo dovuto).

1. La quantificazione dell'importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, della società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art. 227-ter (L).
(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione ovvero, per i crediti relativi ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, la società stipulante prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di trenta giorni e una contestuale cartella di pagamento, contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
3. Le spese di notifica degli atti indicati nel comma 2 sono a carico del debitore, se quest'ultimo provvede al pagamento del credito.
4. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

Art. 227-quater (L).
(Ruoli informatizzati).

1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, i ruoli informatizzati sono restituiti, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario.
2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene:
a) per le minute pervenute dal giorno 1 al giorno 15 entro l'ultimo giorno del mese,
b) per le minute pervenute dal giorno 16 entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 227-quinquies (L).
(Termini per la riscossione).

1. I termini per la riscossione previsti:
a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 per procedere alla notifica dell'invito e della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi;
b) dall'articolo 19, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione

Pag. 46

di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici mesi;
c) dall'articolo 50, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per procedere ad espropriazione forzata sono ridotti a tre mesi, decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento;
d) dall'articolo 50, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni;
e) dall'articolo 53, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni, decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento;
f) dall'articolo 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a venti giorni, decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento;

2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente, della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 660, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 227-sexies (L).
(Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale).

1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese.
2. Se la somma sequestrata è insufficiente a soddisfare il credito, ferma restando la soddisfazione parziale con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvederà secondo le modalità ordinarie.
3. Se la somma sequestrata eccede il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente della riscossione provvede alla restituzione dell'eccedenza, salvo che sia possibile procedere alla soddisfazione, totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale nei confronti del medesimo debitore.

Art. 227-septies (L).
(Sequestro conservativo di crediti, beni mobili ed immobili nel processo penale).

1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna prevede il pagamento di una pena pecuniaria, si procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente si trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati, nonché il provvedimento che dispone il sequestro.
2. L'agente della riscossione entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata.
3. Gli effetti del sequestro cessano con l'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo.

Pag. 47

Art. 227-octies (L).
(Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna).

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna, le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate all'erario dal funzionario addetto all'ufficio, sino alla concorrenza del credito per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionario addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza.
3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura della cancelleria. La somma ricavata è versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato.
4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, la cancelleria dà avviso al condannato, con l'avvertenza che può ritirarli pagando l'intero ammontare del credito.
5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario, nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello.
7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che potrà ritirare i beni e che le spese di custodia e conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita al custode.
8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione.
9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato.

Art. 227-nonies (L).
(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220»;

2. L'articolo 208, comma 1, così come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti definiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
52. 4.Il Governo.

Dopo l'articolo 52 inserire i seguenti:

Art. 52-bis.
(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 36, comma 2, del codice penale le parole: «uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non

Pag. 48

superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

Art. 52-ter.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 262, il comma 3-bis è abrogato;
b) all'articolo 535, comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;
c) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 536, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse;
e) all'articolo 676, comma l, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

Art. 52-quater.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del codice penale.

Art. 52-quinquies.
(Modifiche al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

1. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo V è inserito il seguente:

«Titolo V-bis.
(Devoluzione allo Stato delle somme di denaro).

Art. 196-bis. (Devoluzione allo Stato delle somme di denaro). - 1. Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, in relazione a processi di cognizione, a procedure esecutive o a procedimenti speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto.
2. Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria».

Art. 52-sexies.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

Pag. 49

Art. 52-septies.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007 n. 244).

1. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica dei 30 maggio 2002 n. 115»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del credito»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) notificazione al debitore degli atti indicati nell'articolo 227-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. L'articolo 1, comma 372 e l'articolo 2, commi 612, 613 e 614, sono abrogati.
52. 03.Il Governo.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 111, commi 2 e 7, della Costituzione).

1. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze civili e tributarie è sottoposto a una verifica preliminare di ammissibilità, in attuazione dei principi posti dall'articolo 111, commi 2 e 7, della Costituzione.
2. Il ricorso è sempre dichiarato ammissibile, oltre che quando concerne sentenze pronunciate in unico grado, quando la sentenza gravata non è coerente, in tutto o in parte, con i princìpi di diritto correntemente affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica. Il ricorso è altresì dichiarato ammissibile quando la questione giuridica, sostanziale o processuale, proposta riveste specifica importanza per consentire l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali o per garantirne l'uniformità e la coerenza, nonché quando la parte soccombente nel giudizio di secondo grado lamenta la violazione dei principi regolatori del giusto processo. La verifica di ammissibilità ha esito positivo anche quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile.
3. La verifica di cui al comma 1, concernente il ricorso e la sentenza impugnata, è decisa dalla Corte di Cassazione in camera di consiglio, senza intervento delle parti e della Procura generale, con ordinanza resa da un collegio di tre magistrati delle Sezioni unite.
4. L'ordinanza sull'ammissibilità del ricorso è impugnabile soltanto per il motivo di cui all'articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile, con ricorso alle stesse Sezioni unite entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'impugnazione è decisa, nelle forme di cui al comma 3, da un collegio di tre diversi magistrati.
5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.
6. Il ricorso dichiarato ammissibile viene assegnato a una Sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione, secondo le norme del codice di procedura civile. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza gravata passa in giudicato.
7. L'articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato.

Pag. 50

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle controversie nelle quali la sentenza gravata con il ricorso per cassazione è stata pubblicata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
53. 03.Il Governo.

Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente:

Art. 53-bis.
(Decisione delle questioni di giurisdizione).

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel nuovo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dalla data di instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute a tale data. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per gli atti introduttivi del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito processuale applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le vigenti disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda in caso di sua successiva riproposizione in giudizio.
5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
53. 04.Il Governo.

ART. 54.

All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «di cui all'articolo 2, comma 1», sono inserite le seguenti: «della legge 24 marzo 2001, n. 89»; e le parole: «, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b)» sono soppresse;
b) al comma 3, lettera a), le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».
54. 6.Il Governo.

ART. 55.

All'articolo 55, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria,» sono soppresse;
b) le parole: «i predetti uffici depositano» sono sostituite dalle seguenti: «la parte ricorrente può depositare»;

Pag. 51

c) la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «proprio».
55. 4.Il Governo.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, affluiscono ad un unico Fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Per la gestione delle predette risorse, può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, che sono devoluti insieme ai proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 per quota parte al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, per altra quota alle esigenze delle Forze di polizia e per la restante parte è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, o 244.
55. 013.Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile, alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e ad altre norme connesse).

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

2. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito del seguente:
Art. 38. - (Incompetenza). L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

Pag. 52

3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
b) al secondo comma la parola «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

4. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5. Agli articoli 42, 43, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile la parola: «sentenza», ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

7. All'articolo 51 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
L'autorizzazione di cui al secondo comma è richiesta altresì dal giudice che, anche indirettamente, è chiamato nuovamente a conoscere, in sede di reclamo o di opposizione o in altra sede, di un proprio atto, anche relativo a procedimenti esecutivi o concorsuali; l'autorizzazione è negata solo se non è possibile designare un giudice diverso.
8. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
9. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari».
10. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi, non contestati ovvero contestati in modo generico».
11. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

12. All'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

13. All'articolo 285 del codice di procedura civile le parole «primo e terzo comma sono soppresse», e all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole «si notifica» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 170,».
14. II secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per

Pag. 53

la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».
15. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistono giusti motivi, può concedere».
16. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile è soppresso.
17. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico). - Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».
18. II terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».
19. Dopo l'articolo 257 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all'oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha, richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

20. All'articolo 279 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

21. All'articolo 296 dei codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le

Pag. 54

seguenti parole: «, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo».
22. All'articolo 297 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
23. All'articolo 305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
24. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «del secondo comma» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

25. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
26. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono aggiunte le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».
27. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

28. Al primo comma dell'articolo 392 dei codice di procedura civile le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
29. Dopo l'articolo 614 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile».
30. Correlativamente a quanto previsto dal comma 29, all'articolo 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole «cinque mensilità di retribuzione globale di fatto» sono aggiunte le seguenti: «e non si applica l'articolo 614-bis del codice di procedura civile».
31. All'articolo 616 del codice di procedura civile l'ultimo periodo è soppresso.
32. All'articolo 624 del codice di procedura civile i commi terzo e quarto sono soppressi.
33. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo comma le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

34. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale

Pag. 55

giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente.

Art. 702-ter.
(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
Al termine della prima udienza, se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater.
(Appello).

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti dei collegio.

35. Dopo l'articolo 103 delle «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

Pag. 56

civile e disposizioni transitorie», è aggiunto il seguente:

Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte dei giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto od indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

36. L'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi là dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione».
37. Dopo il terzo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate, in rito o nel merito, la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme di una giurisdizione superiore.
38. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
39. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni del presente articolo che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
40. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 345 e 616 del codice di procedura civile, come modificati dal presente articolo.
41. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La presente disposizione non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426.
39. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.
55. 014.Il Governo.

Pag. 57

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
55. 015.Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è modificato come segue: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione

Pag. 58

sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
55. 016.Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Conciliazione e arbitrato).

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410.
(Tentativo di conciliazione).

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza dei presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte.
6. La richiesta deve precisare:
a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

7. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e

Pag. 59

terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa».

2. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 411.
(Processo verbale di conciliazione).

1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento dei giudice su istanza della parte interessata.
2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.
4. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 412.
(Risoluzione arbitrale della controversia).

1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del codice civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, dei codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.
4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.

4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 412-ter.
(Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva).

1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412.

5. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 412-quater.
(Altre modalità di conciliazione e arbitrato).

1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla

Pag. 60

legge, le controversie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. È nulla ogni clausola dei contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato.
2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione.
3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domano i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.
4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.
5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza dei termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima.
8. All'udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti è ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale.
10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter.
11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento dei valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso le sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente è dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del

Pag. 61

suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente dei Collegio di conciliazione e arbitrato e dei proprio arbitro di parte.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale.
7. Le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del codice di procedura civile e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato.
8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi 3 e 4, del codice di procedura civile.
9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
10. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo.
11. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso.
12. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «ed ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 410-bis, secondo comma, e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile.
14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
55. 017.Il Governo.

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi

Pag. 62

della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
2. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato». Sono soppressi il secondo periodo del primo comma e il secondo comma dello stesso articolo 14.
55. 018.Il Governo.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, inserire i seguenti:

Capo IX-bis.
NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 56-bis.
(Finalità).

1. La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili è commerciali in materia di diritti disponibili è svolta dagli organismi previsti dal presente capo.

Art. 56-ter.
(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
b) «mediazione»: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che pub insorgere tra le parti, attraverso modalità che ne favoriscono la composizione autonoma;
c) «mediatore»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, presta il servizio di mediazione, senza pronunciare giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
d) «organismo di conciliazione»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di mediazione.

Art. 56-quater.
(Attività di mediazione).

1. L'attività di mediazione prevista dal presente capo è svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di mediazione, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia.
2. Gli organismi di cui al comma 1 debbono essere iscritti in un'apposita sezione del registro.

Art. 56-quinquies.
(Norme in materia di mediazione civile e commerciale).

1. Alle controversie in materia civile e commerciale di cui all'articolo 56-bis si applicano le disposizioni del presente capo e, per quanto ivi non diversamente previsto, quelle di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Si applicano altresì le norme regolamentari previste dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, modificabile con decreto dello stesso Ministro da emanare, in attuazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Agli organismi di mediazione disciplinati dal presente capo spettano le indennità previste dal decreto del Ministro

Pag. 63

della giustizia 23 luglio 2004, n. 223, modificabile con decreto dello stesso Ministro da emanare, in attuazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. L'indennità è aumentata del quindici per cento nei casi in cui è raggiunta la conciliazione tra le parti.
3. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:
«Il giudice, qualora la decisione corrisponde interamente al contenuto dell'accordo proposto durante il procedimento di conciliazione, può escludere la ripetizione delle spese che il vincitore che ha rifiutato l'accordo ha sostenuto successivamente allo proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile. In tal caso, la parte che ha rifiutato l'accordo può essere condannata altresì al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contribuito unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 115».

4. Presso ogni tribunale può essere istituito un organismo di conciliazione che, per il suo funzionamento, si avvale delle strutture e del personale degli uffici del tribunale o del consiglio dell'ordine degli avvocati. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti di diritto al registro.
5. Per le controversie relative alle materie di rispettiva competenza, possono essere istituiti organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali territoriali. Gli organismi di conciliazione presso gli ordini professionali territoriali sono iscritti di diritto al registro.
6. Gli organismi di conciliazione iscritti al registro possono svolgere il servizio di mediazione conciliativa anche tramite procedure telematiche ed avvalersi di esperti, iscritti all'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono determinati ai sensi del Titolo VII della Parte Il del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In via transitoria, si applica l'articolo 275 (R) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.

Art. 56-sexies.
(Rapporti con il processo penale).

1. Qualora l'azione civile è esercitata ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale, il processo penale è sospeso per il tempo necessario all'esperimento del tentativo di conciliazione, e comunque in misura non superiore a quattro mesi.
2. Per lo stesso tempo di cui al comma 1 è sospeso il decorso dei termini di prescrizione del reato contestato.
56. 02.Il Governo.

ART. 59.

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Patrimonio s.p.a.).

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» aggiungere le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;
b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile».
59. 03.Il Governo.

Pag. 64

Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Società pubbliche).

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli Statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al Presidente non possano essere attribuite deleghe operative;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non vengano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto al successivo comma 12-bis, ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali».

Dopo il comma 12 è introdotto il seguente comma:
«12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto al comma 12, lettera d), può essere riconosciuto a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore, al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo».

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27 le parole «o indirettamente» sono soppresse;
b) dopo il comma 27, è inserito il seguente comma 27-bis:
«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato, restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono

Pag. 65

servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista di intesa con i Ministeri competenti per materia»;
c) dopo il comma 28 è inserito il seguente comma:
«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per materia, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi»;
e) al comma 29, alla fine , è aggiunto il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni» dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti commi:
«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 del presente articolo non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».
59. 04.Il Governo.

ART. 60.

Al comma 8 è aggiunto il seguente periodo:
A valere sulle dotazioni del fondo per l'anno 2008, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per la celebrazione del novantesimo anniversario della fine della Prima guerra mondiale.
60. 88.Il Governo.

Al comma 15 dell'articolo 60, dopo le parole: comparto della sicurezza e del soccorso sono inserite le seguenti: e ferme restando le specifiche esigenze connesse con il funzionamento e la sicurezza delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari nonché delle unità di crisi.
60. 89.Il Governo.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione del ticket sull'assistenza specialistica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68, a decorrere dal 1o gennaio 2009 le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono automaticamente ridotte del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 giugno 2008.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,

Pag. 66

n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
3. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui al comma 1 si applicano anche agli organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i componenti del soppresso Servizio consultivo ed ispettivo tributario.
4. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
6. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 dei 2001, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, prevista nel presente comma, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.».
7. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 perle medesime finalità.
8. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.
9. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 7 e 8 si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dalle predette disposizioni. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti tenuti all'osservanza della disposizione di cui al comma 4 esercitano i poteri dell'azionista in modo tale che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le amministrazioni o enti che conferiscono incarichi a dipendenti pubblici, autorizzati o conferiti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, trattengono il 10 per cento del compenso lordo. Le somme trattenute sono versate annualmente entro il 31 ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo.
11. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla

Pag. 67

medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 11 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I trasferimenti erariali a favore degli enti locali sono ridotti in modo lineare in misura pari alle economie complessivamente previste in conseguenza dell'applicazione, nei confronti dei predetti enti, del presente comma nonchè di un importo pari a 40 milioni di euro annui per i comuni ed a 10 milioni di euro annui per le province.
14. All'articolo 1, comma 725, della legge 296 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio dei compenso onnicomprensivo si cui al primo periodo»;
c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo.».

15. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dal 1o gennaio 2009.
16. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali dell'aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli IRCSS e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
17. Fermo quanto previsto dal comma 18, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
18. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008 adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a

Pag. 68

quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal comma 20.
19. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 16 e 18, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota restante del fondo non destinata alle predette finalità è versata entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.
20. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 22.
21. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 20:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma l, della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse rivenienti dalla disposizioni di cui ai commi 16 e 18;
2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dal comma 20.

22. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui al comma 18 ed al numero 2) della lettera b) del comma 21 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 20, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.
23. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inclusa l'Agenzia del demanio. Nelle more della emanazione del decreto di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spesa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura

Pag. 69

del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi ad incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prevedono, in via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore rispetto sia al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico sia rispetto a quello comunque percepito dal dirigente interessato.
24. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 23 è emanato, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:
a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;
b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del decreto. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o quota parte di esso che determina il superamento del limite;
c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto;
f) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge n. 296 del 2006.

24. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 44, al primo periodo, e nel comma 46, le parole: «quello del primo presidente della Corte di cassazione», sono sostituite dalle seguenti: «un importo stabilito con il decreto del presidente della Repubblica previsto al comma 52-bis»,
b) nel comma 44, sono abrogati il sesto e l'ottavo periodo;
c) dopo il comma 52, è inserito il seguente comma: «52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 30 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata dei cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:
1) compiuta identificazione delle amministrazioni pubbliche, delle società e degli altri enti tenuti all'applicazione delle

Pag. 70

disposizioni citate e dei rapporti alla medesima disciplina assoggettati, secondo criteri di omogeneità sostanziale, tutela della finanza pubblica allargata, rispetto alle autonomie regionali e locali nel rispetto dei principi di onnicomprensività di tutte le tipologie di trattamento economico assoggettato alla disciplina citata, ivi compresi i trattamenti pensionistici;
2) non applicabilità della disciplina degli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa;
3) previsione che la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al numero 1) non possa determinate il superamento di un importo da stabilire tra un terzo ed i due terzi della retribuzione percepita dal dipendente pubblico in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero con una autorità indipendente o con un Organo costituzionale, ovvero del trattamento pensionistico in godimento conseguente a rapporto di lavoro con i predetti soggetti; previsione che per il personale di magistratura e dell'avvocature dello Stato il limite di cui al presente comma sia stabilito dai rispettivi organi di autogoverno;
4) obbligo per il soggetto che riceve un incarico, di comunicare all'amministrazione che conferisce l'incarico tutti gli altri incarichi in corso ed i relativi compensi;
5) previsione di termini e modalità di applicazione della disciplina, anche prevedendo appositi meccanismi di conguaglio annuale;
6) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina.

25. Agli oneri derivanti dal comma 24, pari a 700.000 di euro per l'anno 2008, a 1.400.000 di euro per l'anno 2009 e a 2.700.000 di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 700.000 di euro per l'anno 2008 e a 1.400.000 di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando il Ministero della solidarietà sociale;
b) quanto a 2.700.000 di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,02 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
60. 02.Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria)
.

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 3:
1) al secondo periodo, dopo la parola: «realizzare», sono inserite le seguenti parole: «, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «di competenza,», sono inserite le seguenti: «del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, articolato pro quota per livelli di Governo,»; dopo le parole: «pregresse» sono inserite le seguenti: «, analiticamente

Pag. 71

indicate in apposita tabella»; e le parole: «specificamente indicate» sono soppresse;
3) alla lettera i-bis), le parole: «, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)» sono soppresse;
4) la lettera i-ter) è soppressa;
b) all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla copertura» inserire le seguenti: «in termini di saldo netto da finanziare e l'importo da utilizzare per compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto»;
c) all'articolo 11-ter:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è determinata», sono inserite le seguenti parole: «, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,»;
2) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) mediante compensazioni finanziarie, anche utilizzando l'importo previsto all'articolo 11-bis, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.»;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: «5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.

Conseguentemente: sopprimere il comma 7 dell'articolo 60.
60. 03.Il Governo.

ART. 62.

All'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma premettere il seguente periodo: «Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.».
2. Al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «Per gli enti di cui al presente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.».
3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è così modificato: dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche», sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate»."
62. 11.Il Governo.

ART. 63.

All'articolo 63, comma 13, le parole: con la Conferenza permanente ... fino al termine del periodo, sono sostituite con le parole: con la Conferenza unificata.
63. 89.Il Governo.

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Art. 63-bis.
(Corte dei Conti).

1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla fornaie comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere

Pag. 72

e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.
3. La decisione delle sezioni riunite che accerti violazione dì norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea.
4. Resta fermo il disposto dall'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Le sezioni riunite in sede di controllo, fermo restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Le sezioni riunite procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause di esso evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate.
7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei Conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica.
8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede altresì il parere della Corte in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima.
12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
63. 07.Il Governo.

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente articolo:

Art. 63-bis.
(Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze).

1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli

Pag. 73

effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
63. 08.Il Governo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

1. La riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'elenco 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativa alla missione 2008 Soccorso civile del Ministero dell'economia e delle finanze è così rideterminata:
anno 2009: euro 20 milioni;
anno 2010: euro 20 milioni;
anno 2011: euro 20 milioni.

2. Al fine di fronteggiare gli oneri conseguenti di cui al primo comma è disposta la riduzione dell'autorizzazione ................... .
63. 09.Il Governo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in altre regioni.
2. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA9, Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
3. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90; il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n.6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE).
63. 010.Il Governo.

ART. 72.

All'articolo 72, comma 8, sostituire le parole: «e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008» con le seguenti: «e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»
72. 29.Il Governo.

All'articolo 72, al comma 11 secondo periodo, dopo le parole presente decreto inserire le seguenti: previa delibera del Consiglio dei Ministri.
72. 30.Il Governo.

ART. 74.

All'articolo 74, comma 5, primo periodo, le parole: 30 giugno 2008 sono sostituite dalle seguenti parole: 30 novembre 2008.
74. 23.Il Governo.

Pag. 74

ART. 76.

Sopprimere il comma 3.
76. 25.Il Governo.

ART. 80.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
80. 08.Il Governo.

ART. 81.

Sostituire i commi 29, 30, 31, 32, 33 e 34 con i seguenti:
29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 dei presente decreto;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.

31. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
32. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 31, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio.

33. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici, Poste S.p.A., di Sogei S.p.a o di Consip S.p.a.»
81. 59.Il Governo.

Pag. 75

ART. 83.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio»;
b) nel comma 14, le parole da: «i risultati» a «S.p.a.» sono sostituite dalla seguenti: «gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1».
83. 017.Il Governo.

Al comma 7, dopo le parole: attività svolte, sono inserite le seguenti: in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
83. 49.Il Governo.

Al comma 8, le parole: lettera f) sono sostituite dalle seguenti: numero 7).
83. 50.Il Governo.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
18-bis. L'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».
83. 51.Il Governo.

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «alla data notifica» sono sostituite dalle seguenti «alla data della consegna»;
b) le parole: «al competente Ufficio delle entrate», sono sostituite dalle seguenti: «al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate»;
c) le parole: «al Reparto della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo»;
d) le parole: «alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso».
83. 52.Il Governo.

Pag. 76

Al comma 18, articolo 5-bis, capoverso comma 3, le parole: le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste, sono sostituite dalle seguenti: e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono «dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale».
83. 40.Il Governo.

Al comma 18, Art. 5-bis dopo il capoverso comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.».
83. 41.Il Governo.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività di beneficenza ai sensi del comma 1 n. 3) anche la erogazione gratuita di denaro da parte di fondazioni riconosciute, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale.»
83. 42.Il Governo.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «di pari importo» sono eliminate;
b) le lettere e) e d) sono sostituite dalla seguenti:
e) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali, sono restituite in venti rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o in comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10 per cento del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a);
d) al fine di consentire la definizione dell'esatto ammontare dei crediti da restituire, il loro importo complessivo è provvisoriamente determinato alla data del 31 dicembre 2007 sulla base delle richieste delle Società agenti della Riscossione e suddiviso in dieci o venti annualità di pari entità, rispettivamente per le anticipazioni di cui alla lettera a) e per quelle di cui alla lettera e). La differenza negativa o positiva tra il definitivo ammontare dei crediti e quello provvisoriamente determinato è conguagliata, per capitale ed interessi, con le ultime due rate decennali o ventennali.».»
83. 43.Il Governo.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola:

Pag. 77

«concessionari», sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati».
83. 44.Il Governo.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: «creditore», sono inserite le seguenti: «, in misura pari a quella di cui al primo periodo,». All'articolo 28-ter comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «comma 2», sono inserite le seguenti: «, calcolate con le modalità indicate dall'articolo 17, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
83. 45.Il Governo.

All'articolo 83, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in casa di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.».
83. 46.Il Governo.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:
23-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 146 e 148 sono abrogati.».
83. 47.Il Governo.

All'articolo 83 i commi dal 25 al 28 sono sostituiti dai seguenti:
È istituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.
83. 48.Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.
(Commercia internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge

Pag. 78

15 marzo 1997, n. 59 nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi medesimi.
Dis. 1. 0. 13.Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.
(Proprietà industriale).

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 4:
4. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.».

Pag. 79

2. L'articolo 120, comma 1 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è modificato nel modo seguente:
1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il Giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.».
3. All'articolo 239 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.».
4. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2007, n. 250 è soppresso.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, secondo le modalità; i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della proprietà industriale, attenendosi, altresì, ai seguenti criteri:
1) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;
2) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;
3) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
4) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dis. 1. 0. 14.Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione

Pag. 80

della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.
(Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate).

1. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2008, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;
b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
d) nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dis. 1. 0. 15.Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.
(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro s.p.a. nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti principi e criteri direttivi;
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa

Pag. 81

e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro s.p.a. in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o parte, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell'Istituto per gli affari sociali;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati a i princìpi e alle esigenze d i razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. I regolamenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
Dis. 1. 0. 16.Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.
(Codice dell'amministrazione digitale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i

Pag. 82

Ministri interessati, volti a modificare il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione;
c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese;
d) prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (best practices) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il project financing strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
f) prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;
g) prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di indicatori di performance, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.
Dis. 1. 0. 17.Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2.
(SACE).

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della Sace S.p.A. a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedono:
a) la separazione tra le attività che Sace S.p.A. svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente;
b) la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione, ed i rapporti;
c) la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento.

2. Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dis. 1. 0. 18.Il Governo.

Pag. 83

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sotto utilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, su proposta dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di Amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente.
3. Le risorse liberate ai sensi del comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
6. 045. (Nuova formulazione) Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

Pag. 84

2. Con delibera del CIPE, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al precedente comma, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio e dell'11 luglio 2006, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la concentrazione da parte delle Regioni su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
6. 046. (Nuova formulazione) Il Governo.

All'articolo 7 sopprimere i commi terzo, quarto e quinto, rispettivamente contrassegnati con i numeri 3., 2., 3..
7. 22. Il Governo.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(5 per mille).

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007 è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Pag. 85

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 06. (Nuova formulazione) Il Governo.