CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2008
30.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza e la perequazione tributaria» (C. 1386 Governo);
considerato, in termini generali, che il provvedimento in titolo reca le misure necessarie ed urgenti affinché, oltre alla progressiva riduzione, nel corso della legislatura, del livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, fino a giungere ad un saldo positivo pari allo 0,1 per cento del prodotto interno lordo nel 2011, sia assicurata una maggiore crescita economica e sociale, attraverso l'incremento degli investimenti in taluni settori strategici, l'adozione di interventi di snellimento delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere d'acquisto e sul costo della vita e l'assunzione di iniziative per la semplificazione dei rapporti di lavoro;
valutata positivamente, per quanto di competenza della IX Commissione, la previsione dettata dall'articolo 2, in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica;
apprezzate inoltre le iniziative che l'articolo 9, mediante il ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, reca al fine di fronteggiare la grave crisi di alcuni comparti produttivi, tra i quali l'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi;
condiviso pienamente, all'articolo 10, l'inserimento degli investimenti in infrastrutture nel settore delle reti di telecomunicazione tra i progetti da considerare prioritari ai fini della ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
considerato che l'articolo 12 è volto a novellare il comma 8-sexiesdecies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, al fine di prevedere che, per effetto delle revoche di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, continuano comunque con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A;
preso atto, con riferimento all'articolo 14, comma 1, delle autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, nonché, al comma 2, della nomina del sindaco di Milano pro tempore nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente;
rilevata, a tale ultimo proposito, l'esigenza che la IX Commissione, nell'ambito delle iniziative di sua competenza, presti

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particolare attenzione alle procedure per il finanziamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo che assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto;
considerato altresì che l'articolo 26, che dispone la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità, potrebbe avere un impatto molto negativo sull'intera rete delle Autorità portuali, il cui ruolo appare strategico e imprescindibile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, rendendo pertanto opportuno che tali enti siano esclusi dall'ambito di applicazione della citata disposizione;
ritenuto inoltre che all'articolo 40, comma 6, sia opportuno prevedere che gli armatori e le società di armamento effettuino le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici,
rilevato poi che l'articolo 57 dispone, al comma 3, che, su richiesta delle Regioni interessate, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'intera partecipazione detenuta dalla Tirrenia SpA nelle società Caremar, Saremar, Toremar e Siremar Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia e che tale operazione può agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa;
tenuto conto che all'articolo 63, i commi 4 e 5 dispongono, rispettivamente, lo stanziamento di 300 milioni di euro in favore del gruppo Ferrovie dello Stato spa e l'autorizzazione ad ANAS spa ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060;
rilevato in proposito che il tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e Ferrovie dello Stato spa e ANAS spa non può continuare ad essere fondato sulla politica dei cosiddetti «interventi tampone», perseguita nelle ultime legislature, ma necessita l'adozione di strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati;
considerato positivamente che il comma 12 del già richiamato articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008;
rilevato inoltre che, sempre con riferimento all'articolo 63, il comma 13 demanda la ripartizione delle risorse del predetto Fondo a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, precisando che, a tale fine, si dovrà tenere conto di princìpi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 26, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere le Autorità portuali dall'ambito di applicazione della disposizione volta alla soppressione degli enti pubblici economici aventi dotazione organica inferiore alle cinquanta unità;
b) all'articolo 40, comma 6, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli armatori e le società di armamento possano effettuare le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici.

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
premesso che:
l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», ha introdotto una disciplina volta ad assicurare il venire meno, sia nell'ambito delle strutture aeroportuali che negli aeromobili, degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
in particolare, si è, tra l'altro, disposto che:
a) ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa e, qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile va assicurato per mezzo di un elevatore a cabina chiusa;
b) le strutture esterne connesse agli edifici devono prevedere spazi pedonali caratterizzati da almeno un percorso accessibile, e quindi in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e aree di parcheggio nel cui ambito sia consentito il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro, consentendo altresì la circolazione e la sosta del veicolo allo specifico servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso dello speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono prevedere che le scale, le rampe, le unità ambientali e la segnaletica siano conformi alla speciale normativa dettata dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
d) all'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruota per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile;
a distanza di dieci anni, la predetta normativa nazionale è stata integrata, dal Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
nell'ambito di tale normativa comunitaria, l'articolo 3 ha disposto, come principio generale, che un vettore aereo, con riferimento a un volo in partenza o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro, non possa rifiutarsi di accettare prenotazioni o imbarcare una persona con disabilità o mobilità ridotta, purché questi sia in possesso di un biglietto valido;
le uniche eccezioni a tale regola sono previste, a norma dell'articolo 4, ai

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fini del rispetto degli obblighi di sicurezza e nei casi in cui la dimensione dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta;
ove ciò abbia a verificarsi, il vettore deve comunque informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l'obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, fermo restando, comunque, che al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco e all'eventuale accompagnatore lo stesso vettore è tenuto a garantire il rimborso del biglietto o un volo alternativo;
le predette disposizioni sono già direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a far data dal 26 luglio 2007, mentre è stata differita al 26 luglio 2008 l'entrata in vigore delle altre norme recate dal Regolamento n. 1107/2006, tra le quali gli articoli 8, 9 e 10, concernenti l'assistenza da prestare in aeroporto e sugli aeromobili alla persona con disabilità o a mobilità ridotta;
a tale particolare proposito, la normativa comunitaria dispone che, fatta salva la presentazione della relativa richiesta almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo, i compiti di assistenza in aeroporto (di cui all'allegato I del Regolamento) competono al gestore aeroportuale, che è peraltro tenuto a stabilire apposite norme di qualità per l'erogazione del servizio, mentre è rimessa ai vettori aerei l'assistenza a bordo degli aeromobili alla persona con disabilità o a mobilità ridotta (nei termini di cui all'allegato II dello stesso Regolamento);
sul piano strettamente attuativo, ogni Stato membro è tenuto a:
a) designare uno o più organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento n. 1107/2006;
b) adottare le opportune iniziative al fine di informare le persone disabili e a mobilità ridotta sia in ordine ai diritti previsti in loro favore dalla nuova disciplina comunitaria e sia con riguardo alle modalità per la presentazione di reclami;
c) introdurre un apparato sanzionatorio, efficace, proporzionato e dissuasivo, applicabile in caso di infrazioni delle disposizioni recate dal predetto Regolamento;
in applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del Regolamento n. 1107/2006, il Ministro dei trasporti, tenuto conto che destinatari degli obblighi derivanti dalla predetta normativa comunitaria già citato sono i vettori aerei ed i gestori aeroportuali, assoggettati alla regolazione tecnica, alla certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha disposto, con decreto del 24 luglio 2007, che sia proprio tale ente a svolgere le funzioni di organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta;
nello svolgimento di tale compito, all'ENAC è altresì richiesto di inviare al Ministero dei trasporti, con cadenza semestrale, una relazione in ordine all'applicazione del Regolamento n. 1107/2006, fermo restando che lo stesso dicastero, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, può disporre, al medesimo fine, apposite ispezioni;
deve tuttavia rilevarsi come, sul piano applicativo, siano allo stato riscontrabili alcuni ritardi, atteso che:
a) non sono state ancora introdotte nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal Regolamento n. 1107/2006, in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 16;
b) non risulta essere stata ancora emanata, da parte dell'ENAC, la circolare applicativa dello stesso Regolamento n. 1107/2006;

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c) deve essere resa effettiva la disposizione che impone l'assunzione di ogni opportuna iniziativa informativa in favore delle persone affette da disabilità o a mobilità ridotta circa i nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea,

impegna il Governo:

a) ad adottare, in tempi ravvicinati, iniziative normative volte ad introdurre nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal «Regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo», in attuazione di quanto all'uopo ivi disposto dall'articolo 16;
b) ad adoperarsi, nell'ambito della sua attività di vigilanza, affinché l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) proceda tempestivamente ad emanare la circolare applicativa del Regolamento n. 1107/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, del predetto atto comunitario e come da tempo preannunciato;
c) a promuovere un'apposita campagna di comunicazione istituzionale affinché le persone affette da disabilità o a mobilità ridotta siano adeguatamente informate in ordine ai nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea sia in ambito aeroportuale che a bordo degli aeromobili;
d) ad adottare ogni iniziativa di sua competenza per sensibilizzare i vettori aerei a migliorare le possibilità di utilizzo, da parte delle persone con disabilità, dei servizi igienici a bordo degli aeromobili.
(8-00002)
«Valducci, Meta, Biasotti, Misiti, Montagnoli, Nicco, Drago».