CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2008
30.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 159

ALLEGATO 1

5-00141 Ghizzoni: Mancato inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale (classe A077).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante invoca interventi a favore di alcuni docenti precari di strumento musicale della classe di concorso 77/A - strumento musicale nella scuola media - con 360 giorni di servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto ma privi di abilitazione - che non sono stati presi in considerazione dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ai fini dell'inserimento, con riserva di conseguimento dell'abilitazione, nelle ex graduatorie permanenti, trasformate dalla stessa legge in graduatorie ad esaurimento.
La legge n. 296 ha infatti preso in considerazione coloro che alla data della sua entrata in vigore frequentavano i corsi speciali abilitanti di didattica della musica presso i Conservatori di musica, indetti ai sensi del decreto-legge n. 97, del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la conseguenza che ne sono rimasti esclusi coloro che non hanno potuto partecipare ai predetti corsi poiché non erano, all'epoca, in possesso dei requisiti di accesso richiesti.
Il problema sollevato non può dunque trovare soluzione con un provvedimento di carattere amministrativo.
Quanto alla possibilità di riproporre, nei riguardi dei docenti di Strumento musicale col requisito di 360 giorni di servizio, una disposizione analoga a quella contenuta del precedente e decaduto disegno di legge cui fa cenno l'Onorevole interrogante, tale possibilità va attentamente valutata tenendo anche conto delle norme in materia di organizzazione scolastica contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008.
Infatti, il citato decreto-legge n. 112 contiene disposizioni per una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico volta ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, in modo da conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
In particolare, nel quadro degli interventi da effettuare è prevista la razionalizzazione delle classi di concorso, la ridefinizione dei curricoli vigenti, attraverso la revisione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, la revisione dei criteri di formazione delle classi, la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario.
L'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria 2008 ha peraltro riaffidato al ministero della pubblica istruzione la complessa materia della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, abrogando tra l'altro l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
Come esposto dal ministro in occasione dell'illustrazione delle linee programmatiche di fronte a questa onorevole Commissione, è intenzione rivedere l'intera materia col triplice obiettivo di darle

Pag. 160

un quadro normativo chiaro e duraturo, valorizzare la professione docente ed eliminare la riproduzione di sacche di precariato.
In attesa della predetta rivisitazione delle norme relative alla formazione e al reclutamento, ogni provvedimento settoriale andrebbe adeguatamente e seriamente ponderato, anche per evitare l'ingenerarsi di aspettative che, stante la situazione attuale, non potrebbero trovare sbocco.

Pag. 161

ALLEGATO 2

5-00150 Siragusa: Corsi abilitanti riservati a varie categorie di docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante solleva la questione relativa ai docenti precari non abilitati che avevano maturato 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi abilitanti speciali indetti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, in attuazione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, anziché nel periodo, stabilito dalla legge stessa, compreso tra il 1o settembre 1999 e il 6 giugno 2004. La richiesta è diretta a far conseguire agli interessati l'abilitazione all'insegnamento per l'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007).
A tale proposito, l'Onorevole interrogante fa presente che a Palermo alcuni docenti hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso l'esclusione dai corsi in argomento, ottenendo l'ammissione con riserva ai corsi medesimi e il conseguente inserimento, sempre con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento; di conseguenza invoca interventi a favore di quanti si trovano in situazione analoga ai ricorrenti di Palermo, per superare l'asserita disparità di trattamento venutasi a determinare per effetto del provvedimento cautelare del TAR.
Va al riguardo fatto presente quanto segue.
Circa il provvedimento cautelare ottenuto da alcuni ricorrenti di Palermo, va ricordato che i provvedimenti giurisdizionali hanno effetto inter partes. Vige inoltre il divieto di estensione del giudicato per effetto dell'articolo 25 della legge n. 31 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 48 del 31 dicembre 2007, che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), la quale fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Va pure ricordato che i ricorrenti destinatari della sospensiva concessa dal TAR possono permanere in graduatoria con riserva, fino alla decisione di merito.
Con riguardo poi all'asserita analogia tra la fattispecie oggetto dell'interrogazione e la questione esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 167 del 19 maggio 2008, va rilevato quanto segue.
Invero, con la sentenza n. 167 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 143 del 4 giugno 2004, che limitava il beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato solo a favore degli ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di abilitazione bandita con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001 e non anche a coloro i quali erano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, alle sessioni riservate di esami di abilitazione

Pag. 162

bandite con le ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999 e n. 33 del 7 febbraio 2000, emanate in attuazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999, al pari della successiva ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2001 presa in considerazione dalla citata disposizione del comma 7-bis.
La Consulta ha infatti rilevato l'irragionevolezza della scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti differenziati soggetti che, pur in possesso dei medesimi requisiti, si diversificherebbero esclusivamente per il dato formale di aver partecipato a procedure concorsuali attivate con ordinanze ministeriali differenti ma fondate su un unico contesto normativo.
Alla luce delle esposte considerazioni il problema sollevato non può trovare soluzione con un provvedimento di carattere amministrativo, posto che non è dato modificare con atto di natura amministrativa il periodo temporale stabilito dalla legge ai fini della maturazione del requisito di servizio richiesto dalla legge stessa.
Circa l'opportunità, o meno, di una eventuale iniziativa di carattere normativo nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, va evidenziato che la procedura è ormai conclusa e sono inoltre di prossima pubblicazione le graduatorie ad esaurimento.
La questione va d'altra parte valutata tenendo anche conto delle norme in materia di organizzazione scolastica contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, che contiene disposizioni per una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico volta ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, in modo da conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
In particolare, nel quadro degli interventi da effettuare, è prevista la razionalizzazione delle classi di concorso, la ridefinizione dei curricoli vigenti, attraverso la revisione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, la revisione dei criteri di formazione delle classi, la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario.
L'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria 2008 ha peraltro riaffidato al ministero della pubblica istruzione la complessa materia della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, abrogando tra l'altro l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
Come esposto dal ministro in occasione dell'illustrazione delle linee programmatiche di fronte a questa onorevole Commissione, è intenzione rivedere l'intera materia col triplice obiettivo di darle un quadro normativo chiaro e duraturo, valorizzare la professione docente ed eliminare la riproduzione di sacche di precariato.
In attesa della predetta rivisitazione delle norme relative alla formazione e al reclutamento, ogni provvedimento settoriale andrebbe adeguatamente e seriamente ponderato, anche per evitare l'ingenerarsi di aspettative che, stante la situazione attuale, non potrebbero trovare sbocco.

Pag. 163

ALLEGATO 3

5-00151 Ghizzoni: Previsione di equipollenza tra diploma universitario e laurea triennale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per meglio comprendere la questione posta dall'Onorevole interrogante e concernente la possibilità di equiparare il diploma universitario alla laurea, occorre fare una premessa che riguarda, più in generale, l'evoluzione del sistema universitario ed in particolare degli ordinamenti didattici.
La riforma degli ordinamenti didattici universitari attuata di recente, peraltro in più tappe (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto ministeriale n. 270 del 2004), ha disegnato un nuovo assetto dei corsi di studio e dei titoli accademici, che, per ovvie ragioni, non è sovrapponibile al precedente, dal quale si differenzia per contenuti, obiettivi e durata dei singoli percorsi.
Per tale motivo, non può esistere una corrispondenza completa fra i nuovi titoli di studio e quelli conseguiti ai sensi del previgente ordinamento.
Si pone, tuttavia, il problema della spendibilità dei titoli in questione, sia sotto il profilo della prosecuzione degli studi accademici sia sotto il profilo dell'esercizio della professione.
Ciò impone una valutazione più analitica del problema, che tenga conto di singoli aspetti e consenta di individuare singole corrispondenze.
Entrando nel merito della questione posta dall'interrogante, si rammenta che il diploma universitario, introdotto dalla legge n. 341 del 1990, aveva «il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali». Si trattava, in sostanza, di un corso di studi universitario particolarmente rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro e articolato su corsi di diversa durata, biennale o triennale.
Con la riforma degli ordinamenti didattici universitari, definita dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, che ha articolato la laurea su due livelli, introducendo peraltro il concetto di credito come parametro di riferimento per la valutazione del percorso di studio, la questione del riconoscimento dei diplomi universitari è stata affrontata stabilendo che gli studi compiuti per il conseguimento del predetto titolo dovessero essere valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di durata triennale (articolo 13, comma 39).
Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge n. 1 del 2002, ha riconosciuto la validità dei diplomi universitari dell'area sanitaria e dei diplomi di assistente sociale ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base previsti dalla normativa allora vigente (decreto ministeriale n. 509/1999).
Con l'ulteriore riforma degli ordinamenti didattici, introdotta dal decreto ministeriale n. 270 del 2004, è stata estesa a tutti i possessori di diploma universitario, purché di durata triennale, la possibilità di accedere alla laurea magistrale (articolo 6, comma 2).
Queste le vicende, del resto note all'Onorevole interrogante, che hanno assicurato il riconoscimento del diploma universitario al fine della prosecuzione degli studi.

Pag. 164

Per quanto concerne l'esercizio della professione, la disciplina dell'accesso agli esami di stato per l'esercizio delle professioni regolamentate (professione di architetto, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale, attuario, geologo, ingegnere, psicologo eccetera), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ha previsto norme di salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento (articolo 8, comma 3) ed ha puntualmente indicato (Tabella A) i singoli diplomi universitari che danno accesso ai singoli albi professionali, o sezioni di essi.
In merito alla validità del diploma universitario ai fini concorsuali, è stata lasciata discrezionalità alle Amministrazioni che bandiscono il concorso di valutare la rispondenza della formazione sottesa al titolo alle esigenze dei posti da ricoprire.
Esposto quanto sopra, non appare possibile una equiparazione tout court del diploma universitario con la laurea triennale. D'altra parte, la possibilità di accedere al livello superiore di studi accademici è consentita anche ai possessori dei diplomi universitari e l'accesso al mondo del lavoro, ad eccezione delle professioni che il legislatore ha ritenuto debbano essere regolamentate, richiede una valutazione più puntuale dei singoli contenuti che non può che essere rimessa all'Amministrazione che bandisce il concorso.

Pag. 165

ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di interventi relativi allo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che completano la manovra finanziaria anticipata dal Governo con la presentazione del DPEF 2009-2013 sul quale la Commissione ha già espresso il parere di competenza alla Commissione di merito;
sottolineato che l'articolo 15, che stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, dando preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, non esplicita il coordinamento con la normativa vigente in materia di comodato e di noleggio dei libri stessi prevista dall'articolo 27, comma 1, legge n. 448 del 1998 e articolo 1, commi 628 ed 629, della legge n. 296 del 2006 e che l'applicazione di tale articolo potrebbe comportare violazioni del diritto d'autore;
rilevato, altresì, che la rubrica dell'articolo 15 non fa riferimento ai testi universitari, nonostante il comma 4 del medesimo articolo faccia esplicito riferimento a linee di indirizzo che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, devono adottare ispirandosi ai principi recati dai commi precedenti al comma 4;
tenuto conto che gli interventi previsti dall'articolo 44, con riferimento alla semplificazione e al riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria e alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa previste per il settore, appaiono eccessivamente penalizzanti;
considerato altresì che il medesimo articolo 44, comma 1, prevede la realizzazione dell'intervento con regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza stabilire la preventiva espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti;
sottolineato altresì che il provvedimento prevede, all'articolo 60, comma 1, pesanti e consistenti riduzioni di dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri di competenza della Commissione, rinviando all'apposito elenco n. 1 la relativa quantificazione per gli interventi nei settori quali giovani e sport e comunicazione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; ricerca e innovazione, istruzione scolastica e istruzione universitaria nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
considerato peraltro che l'articolo 60, comma 2, prevede che dalle riduzioni delle

Pag. 166

dotazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 60 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse ad una serie di voci, tra le quali quella relativa ai trasferimenti a favore del Fondo ordinario delle università e quella relativa alle risorse destinate alla ricerca;
tenuto conto che in ordine al blocco del turn-over, previsto dall'articolo 66, comma 13, appare non coerente l'estensione dei limiti previsti anche al personale ricercatore, soprattutto nel quadro delle azioni tuttora in corso per il reclutamento dei giovani in attuazione del Piano straordinario, ai sensi dell'articolo 1, commi 648 e 650 della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, considerato che le relative risorse consentono infatti di assumere nel triennio 2008-2010 circa 3000 unità di personale così invertendo il trend degli anni passati e allargando la base delle attuali dotazioni organiche;
considerato infine che la limitazione delle assunzioni per effetto del turn over previste dell'articolo 66, comma 13, nei confronti delle Università - a differenza delle altre categorie del pubblico impiego coinvolte nella riduzione - non assicura la copertura delle retribuzioni per quanti restano in servizio per i costi in crescita previsti da previsioni di legge;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 15, dopo aver integrato la rubrica dell'articolo con un riferimento anche ai testi universitari, occorre esplicitare il coordinamento con la normativa vigente in materia di comodato e di noleggio, ai sensi articolo 27, comma 1, legge n. 448 del 1998 e articolo 1, commi 628 e 629, legge n. 296 del 2006, e occorre inoltre prevedere meccanismi normativi idonei a garantire che venga tutelato il diritto d'autore; sempre all'articolo 15, nel favorire l'adozione di libri di testo in forma mista (a stampa e on-line) anche ai fini della fruizione da parte degli studenti di materiale didattico multimediale, appare necessario che non venga meno la qualità dei processi formativi e dei loro strumenti fondamentali, cioè i libri garantendo comunque, una piena utilizzabilità degli stessi da parte degli studenti; siano inoltre previsti investimenti dello Stato, degli editori e delle famiglie, per la diffusione delle nuove tecnologie - hardware, software, connessioni, piattaforme, consumi energetici, vettori - e per l'offerta sul mercato di nuovi prodotti editoriali, precisando in particolare il ruolo delle scuole nel rapporto tra editori ed utenti e con riferimento ai diritti d'autore;
2) in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 16 , considerato che gli effetti della manovra sul sistema appaiono non sufficientemente definiti, atteso che il comma 14 non scioglie il nodo della applicazione - e in che misura - ai nuovi soggetti giuridici (Fondazioni) delle norme dell'ordinamento universitario, appare necessario, che la norma trovi attuazione mediante lo strumento regolamentare predisposto dal Ministero competente da adottarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la CRUI e il CUN;
3) si ritiene inoltre necessario, all'articolo 44, escludere qualsiasi riduzione delle risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria, così come previsto alla missione 015 del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'elenco n. 1, nonché garantire il diritto soggettivo ai contributi attraverso coerenti disposizioni finanziarie che assicurino la copertura del relativo fabbisogno di spesa, stabilendo altresì l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo regolamento di delegificazione; regolamento che deve assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di certezza nella quantificazione ed erogazione dei contributi;
4) con riferimento all'articolo 64, appare necessario che:
a) la riduzione dell'organico del personale ATA non sia calcolata su tutti i

Pag. 167

profili del personale, escludendo le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell'autonomia;
b) i tempi previsti per la predisposizione del «piano programmatico di interventi» di cui al comma 3 siano raddoppiati al fine di consentire anche un esame approfondito da parte del Parlamento;
c) nel Piano programmatico di cui al comma 3 sia previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, in via transitoria, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 della legge n. 296 del 2006;
d) la predisposizione dei regolamenti di cui al comma 4 preveda il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
e) con riferimento ai criteri indicati al comma 4, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso abbiano come obiettivi una maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale e una consistente riduzione delle discipline, in modo da orientare il curricolo nazionale sulle otto competenze di base indicate dall'Europa;
f) i piani di studio e i relativi quadri orari comprensivi delle attività opzionali dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore tengano conto dell'organizzazione prevista per il secondo ciclo dal decreto legislativo n. 226 del 2005;
g) la riforma degli istituti tecnici e professionali consenta di ridurre complessivamente il numero degli indirizzi, di eliminare le duplicazioni dei percorsi, di ridurre significativamente le ore di lezioni teoriche a favore di attività laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro, armonizzando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 con quelle contenute nel decreto legge n. 40 del 2007;
h) l'allocazione delle risorse umane alle scuole risponda al rapporto di flessibilità dei curricoli, limitando alla competenza dello Stato l'assegnazione del personale relativa all'80 per cento del curricolo nazionale e alla competenza delle scuole il restante 20 per cento di curricolo dell'autonomia;
i) la revisione dei criteri per la formazione delle classi consenta di assegnare le risorse umane alle scuole partendo dal numero degli alunni, dalla tipologia dell'offerta formativa e lasciando alle scuole la piena autonomia organizzativa delle classi medesime (per età e/o per livelli di competenza o secondo altre scelte dettate dai bisogni degli studenti);
j) nella rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria siano valorizzati i principi di flessibilità e di personalizzazione dei piani di studio previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2004;
k) al comma 9 sia prevista una ulteriore quota delle economie di spesa di cui al comma 6, pari ad almeno il 20 per cento delle medesime economie, destinata al miglioramento della qualità dei servizi scolastici ed al miglior funzionamento delle scuole e ai finanziamenti destinati alle scuole paritarie, incrementando sia le spese di parte corrente sia le spese in conto capitale;
7) in ordine al blocco del turn-over, previsto dall'articolo 66, comma 13, si rende necessario escludere totalmente dal blocco il reclutamento dei ricercatori almeno per quegli atenei il cui rapporto assegni fissi/FFO risulti inferiore all'80 per cento al 31 dicembre 2007, rapportando la limitazione delle altre assunzioni alla spesa complessiva e non al numero delle unità cessate.
8) appare necessario, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 72 non si applichino al personale della scuola e, in particolare, quelle del comma 11 ai dirigenti scolastici.

Pag. 168

e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di ridurre i tagli alle dotazioni finanziarie delle missioni, previste dall'articolo 60 con particolare riferimento ai settori giovani e sport e comunicazione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; ricerca e innovazione, istruzione scolastica e istruzione universitaria nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sarebbe opportuno prevedere anche per il comparto universitario la copertura annuale degli incrementi retributivi del personale docente e tecnico amministrativo.

Pag. 169

ALLEGATO 5

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GHIZZONI, COSCIA, LEVI, GIULIETTI, DE PASQUALE, MAZZARELLA, BACHELET, GINEFRA

La VII Commissione
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
premesso che:
la scelta del Governo di utilizzare un decreto-legge per realizzare buona parte della manovra di finanza pubblica per il 2009-2011 è da stigmatizzare, poiché le dimensioni e la rilevanza sociale ed economica delle misure previste non possono essere affrontate nei tempi ristretti di conversione del decreto. Il Parlamento, ed in particolare l'opposizione, sono di fatto estromessi dalla possibilità di svolgere il proprio ruolo;
nel merito, la manovra di finanza pubblica proposta dal Governo è sbagliata e non affronta le reali emergenze del Paese, cioè il recupero del potere d'acquisto dei redditi fissi e la competitività delle imprese. Nel provvedimento non si evince una sola misura in favore di salari e pensioni. La carta prepagata per i pensionati, ad esempio, è demagogica e di scarso impatto redistributivo, mentre il Governo Prodi aveva stanziato oltre 1,1 miliardi di euro per concedere la cosiddetta «quattordicesima», ossia un beneficio compreso tra 336 e 504 euro annui in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni con redditi bassi (oltre 3 milioni), che proprio in questi giorni è percepita dai fruitori;
i vantaggi per i cittadini sono fittizi. Infatti la tanto reclamata Robin Tax avrebbe esiti negativi per le famiglie, come indirettamente confermano le modifiche annunciate oggi dal ministro Tremonti. L'aggravio fiscale sui petrolieri e l'ampliamento della base imponibile delle banche (interessi passivi deducibili al 95 per cento e stretta sulla svalutazione dei crediti), data la scarsa concorrenza di questi mercati, sarà in realtà scaricato - non si sa in quale misura - sul costo finale pagato dagli utenti dei prodotti energetici e dei servizi bancari. Inoltre si sottolinea che soltanto un quarto del maggior gettito finirà davvero a sostegno dei più bisognosi.
i veri vantaggi provengono dalle misure del Governo Prodi: oltre alla già richiamata quattordicesima per i pensionati, si ricorda che il «piano casa» è interamente finanziato con le risorse stanziate dal precedente Governo: 550 milioni per il programma straordinario triennale di edilizia residenziale pubblica e 100 milioni per valorizzare il patrimonio del demanio e mettere a disposizione alloggi derivano dal DL 159/2007 collegato alla finanziaria 2008, 60 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata provengono dalla finanziaria 2007.
la manovra definita dal Governo Berlusconi non aiuta la crescita e viene pagata da consumi e servizi essenziali. Il risanamento della finanza pubblica, che va proseguito con rigore, è conseguito facendo leva solo sul mantenimento dell'attuale pressione tasse (al contrario di quanto annunciato in campagna elettorale)

Pag. 170

e sui tagli generalizzati di tutte le poste di bilancio e non, invece, dove esistono sprechi e inefficienza. L'azione di risanamento della spesa pubblica attuata del Governo Prodi ha consentito il ritiro della procedura di infrazione per deficit eccessivo da parte della Commissione Europea, aperta dopo al termine del quinquennio del precedente Governo Berlusconi. Ciononostante il Governo Prodi ha accompagnato tale azione con un piano di redistribuzione delle risorse e di sostegno alla crescita del Paese, mentre nel provvedimento in parola non è previsto alcun intervento allo sviluppo dell'economia. Puntare sulle riforme strutturali (dalle liberalizzazioni alla riforma delle pubbliche amministrazioni), sugli investimenti nelle infrastrutture, sull'incremento del potere d'acquisto delle famiglie e sulla riduzione di tasse per le imprese consentirebbe invece di innalzare la crescita potenziale dell'economia italiana e facilitare gli sforzi di aggiustamento della finanza pubblica;
l'intervento previsto sulla finanza degli enti territoriali colpisce, invece, alla cieca e pesantemente (18 miliardi di euro in 3 anni) Regioni, Province e Comuni e determina non le condizioni per eliminare gli sprechi, ma per tagliare diritti: dai posti negli asili nido, alle mense nelle scuole primarie ed elementari, dal trasporto pubblico locale, all'assistenza per gli anziani non autosufficienti. Il rischio è che per la scuola, la sanità e l'assistenza si impoverisca la qualità offerta e per i cittadini aumentino le rette;
gli interventi di riduzione della spesa sanitaria (9 miliardi in 3 anni includendo la mancata copertura del ticket abolito nel 2007), in realtà sono in larga misura aumenti di entrate. Le Regioni, infatti, per compensare almeno una parte dei tagli al Fondo Sanitario Nazionale saranno costrette a reintrodurre i ticket sulle prestazioni e/o sui farmaci. Si deve ricordare che il Patto per la Sanità del 2007 già prevedeva la stabilizzazione della spesa sanitaria in rapporto al Pil;
dalla manovra del Governo è pesantemente colpito il Mezzogiorno. Dopo il taglio di quasi 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture stradali di Sicilia e Calabria, dopo il sostanziale svuotamento del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese private delle Regioni Meridionali, ora si revoca la programmazione dei fondi per le aree sottoutilizzate, così passando da una quadro di certezza a uno di incertezza;
per quanto riguarda le entrate, la manovra del Governo demolisce l'impianto normativo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, all'evasione fiscale e al lavoro nero. L'allentamento del contrasto all'evasione e al lavoro nero sottrae al Bilancio dello Stato le risorse necessarie per finanziare la riduzione delle imposte sui redditi da lavoro e da pensione stabilite dalla finanziaria 2008;
il servizio Bilancio della Camera ha rilevato i «profili problematici» alle coperture e all'impalcatura contabile del decreto in parola ed ha segnalato come il livello di debito-Pil sia atteso a livelli inferiori rispetto all'obiettivo programmatico del DPEF, che peraltro non ascrive alla manovra «alcun effetto di incremento della crescita». I tecnici della Bilancio hanno anche evidenziato che nella manovra è presente solo l'indicazione degli effetti riguardanti il saldo netto da finanziare, mentre mancano i calcoli per il fabbisogno e l'indebitamento netto. La copertura inoltre viene calcolata soloper il triennio 2009-2011, «a fronte di oneri che hanno, per un verso la durata superiore al triennio e, per un altro verso, natura permanente»;
il provvedimento in esame, oltre a presentarsi estremamente disorganico, privo di qualsiasi omogeneità di materia è, per di più, in contrasto, in molte sue parti, con l'articolo 77 della Costituzione anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008);
sempre in palese contrasto risultano le disposizioni con le quali il Governo si autoconferisce il potere di delegificazione, per il tramite delle previsioni di cui

Pag. 171

all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come, ad esempio, nel caso degli articoli 44 e 64;
Considerato che, per le materie di propria competenza, il decreto legge in esame prevede:
all'articolo 15, per conseguire il condivisibile obiettivo di contenere il costo dei libri scolastici, si introduce uno strumento inadeguato e sbagliato in radice. Ci si riferisce alla disposizione che i libri di testo siano prodotti e adottati «in versione on-line scaricabile da internet». Tale previsione contrasta con alcuni elementi quali: i costi aggiuntivi per le famiglie (per la postazione PC e connessione internet, cartucce toner, carta, rilegatura; la natura specifica che debbono avere i libri destinati ad un uso multimediale; le ragioni delle imprese editoriali che non potrebbero mantenere inalterati i costi e i prezzi di vendita nel caso perdessero una quota rilevante delle loro vendite; la tutela dei diritti degli autori dei libri di testo;
all'artrticolo 44, attraverso il riferimento alle somme stanziate nel Bilancio dello Stato come limite massimo di spesa, la cancellazione della natura soggettiva dei diritti ai contributi diretti da parte delle imprese. Questo, sommato ai pesantissimi tagli previsti, comporta il sicuro fallimento di un numero estremamente ampio di imprese editrici di quotidiani e periodici, con un danno evidente al pluralismi dell'informazione e dunque della democrazia italiana;
all'articolo 16, la facoltà per le università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Si tratta di una scelta che corrisponde ad una radicale riforma di sistema che merita, per la sua complessità, una discussione adeguata, un confronto con l'esperienza delle fondazioni culturali, una approfondita fase di consultazione con i soggetti interessati e una chiarezza normativa, nell'ambito della copertura finanziaria e degli esiti scientifici e didattici nonché sui rischi di frammentazione del sistema universitario nazionale. Stigmatizziamo pertanto l'inserimento di tale norma in un vettore normativo d'urgenza, che rende impossibile il necessario approfondimento ed esautora la commissione di merito dall'esame del provvedimento. Le norme previste all'articolo 16 presentano gravi sviste, lacune e incongruenze tecniche, a testimonianza della ingiustificata fretta con cui sono state predisposte. Gli artt. 66 e 69 prevedono inoltre: un ingiustificato e irrazionale blocco del turn over; una iniqua rimodulazione degli scatti stipendiali che penalizza soprattutto coloro che assolvono al proprio dovere con professionalità e competenza, contraddicendo palesemente il principio tanto caro al ministro Gelmini di valorizzazione del merito; una insostenibile decurtazione del Fondo di funzionamento ordinario (superiore a 1,4 miliardi entro il 2013) che, unita alla possibile trasformazione in fondazioni avrà come effetto certo un insostenibile aumento delle tasse per gli studenti e un prevedibile dissesto delle finanze di quasi tutti gli Atenei, come peraltro paventato sia dagli organi di rappresentanza studenteschi che dagli organi di governo delle università.
Stigmatizziamo con forza l'approccio generale degli interventi finanziari sull'università sia ispirato - soprattutto in questo settore strategico di crescita per il Paese - ad una ideologica prevenzione verso il sistema pubblico dell'istruzione superiore percepita nel DPEF come mero elemento della manomorta pubblica da smantellare L'università italiana e il sistema della ricerca hanno piuttosto bisogno di cambiamenti che vadano nella direzione di dare risposte cogenti in merito: ad un nuovo sistema di governance, ad un'autonomia responsabile basata sulla valutazione e sulla valorizzazione del merito, a un piano di assunzioni che privilegi l'immissione in ruolo di giovani ricercatori, a risorse appropriate e programmate, ad un regime fiscale incentivante per le erogazioni liberali, al potenziamento delle eccellenze come volano per l'innalzamento qualitativo dell'intero sistema su tutto il territorio nazionale;

Pag. 172

all'articolo 64, relativo a disposizioni in materia di organizzazione scolastica, si prevede un piano di riduzione della spesa pari a 7 miliardi 832 milioni di euro entro il 2012, e di tagli indiscriminati agli organici del personale di ben 87.000 posti di docenti e di 43.000 posti di operatori ATA. Tale piano, per il quale non è prevista alcuna seria verifica di sostenibilità da parte delle istituzioni scolastiche, non solo compromette i livelli minimi di funzionalità delle scuole ma disattende il programma di assunzioni avviato dal precedente Governo, che aveva autorizzato l'immissione in ruolo di 150.000 docenti e di 30.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) nel triennio 2007-2009. Il Governo, in modo irresponsabile, non affronta l'annoso problema del precariato e si limita a ridurre i posti in organico. Si ricorda inoltre che ai suddetti tagli si aggiungono quelli previsti per le Regioni e gli Enti locali, aggravando ulteriormente la situazione e mettendo in discussione servizi e interventi fondamentali per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità per i bambini e i ragazzi con disabilità e/o in una condizione di svantaggio economico e sociale. Si stigmatizzano inoltre le norme ai commi 3 e 4 dell'articolo 64, che esautorano il Parlamento dalle proprie funzioni legislative, poiché prevedono un piano programmatico del Governo per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico e successivi regolamenti di delegificazione, sui quali la Commissione non è chiamata ad esprimere alcun parere. Si sottolinea che tali regolamenti possono modificare le disposizioni legislative vigenti, sovvertendo la gerarchia delle fonti del diritto;
all'articolo 26 l'imprecisione della norma non consente di sapere se gli Istituti culturali pubblici saranno inclusi nella prevista soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità. Tale incertezza impedisce ai suddetti istituti culturali di attendere alla propria attività con la dovuta serenità;
la totale assenza di interventi a favore dei beni culturali e in specifico del settore dello spettacolo e del cinema. Tale assenza si fa ancora più grave se comparata ai tagli prodotti con le misure di abolizione dell'ICI. Con il disegno di legge n. 1185 il Governo ha soppresso due importanti interventi previsti dalla finanziaria 2008, quali il credito d'imposta a favore degli investimenti nella filiera del cinema (-16,7 milioni per il 2008 e 66,8 per il 2009 e il 2010) e il contributo straordinario (di 2 milioni per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010) alle sale cinematografiche;
esprime

PARERE CONTRARIO