CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2008
19.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 1.

All'emendamento 1. 63 dei relatori alla fine del primo periodo inserire le parole: in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno di cui al primo periodo del presente comma si provvede ad un minor rimborso del mancato gettito ICI calcolato sulle spese dell'ente locale.
0. 1. 63. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: » Fermo restando che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione centrale per le Autonomie.»
1. 63. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali aggiungere le seguenti: che hanno rispettato il patto di stabilità interno in vigore.
1. 54. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 7, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
1. 56. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: approvato dall'organo esecutivo.
1. 57.Carella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1. 58.Boccia.

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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per l'accertamento e la riscossione di altre entrate e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
1. 59.Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazioni di servizi.
1. 59. (Testo modificato nel corso della seduta). Strizzolo, Ceccuzzi.
(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 1o luglio 2002, n. 197, in applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale «D», per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.
1. 60.Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di pagamenti).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti Spa l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti Spa provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comunicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010.
Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa deposti e prestiti.
1. 01. Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.
Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 dicembre 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 02. Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.
Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti

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locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Lenzi, Misiani, Marchi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento delle detrazioni per canoni di locazione).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 500»;
b) alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 250».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.
11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.
11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
11-quinquies. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 11-bis, nei limiti previsti dal comma 11-ter.
11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.
11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3,

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comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
1. 04. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
1. 05. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza

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con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 06. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 09. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2008 per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1. 010. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 012. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 013. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

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Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 07. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 011. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 50.000 e frequentante la scuola secondaria di 1o grado e 2o grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.
3. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo l del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata

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in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.749 milioni di euro che aumentano a 2.964,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.501,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.060 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
e sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.285,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
1. 08. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:
c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare per un pari importo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 014. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:
c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 015. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.
1. 016. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante per il pagamento dei professionisti).

1. I commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificati dall'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.
1. 017. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Per l'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRE è incrementata di due punti percentuali rispetto a quella determinata per l'anno 2008.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma precedente si provvederà ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1. 018. Reguzzoni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è soppresso.
1. 019. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.
(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 67, sostituire le parole: «650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010» con le seguenti. «990 milioni di euro per l'anno 2008, 1.050 per l'anno 2009 e 650 per l'anno 2010;
b) al comma 70, sostituire le parole: 150 milioni di euro» con le seguenti: «450 milioni di euro».
2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 6.
2. 2. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

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Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 173.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. 3. Messina, Misiti, Favia, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
a)
all'articolo 5, comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14);
b) al medesimo articolo, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 99 milioni di euro.
2. 4. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Favia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
2. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Sopprimere i commi da 1 a 5.
2. 6. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.
2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
3. La detrazione non compete sulla parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.
4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2008. Entro il 30 novembre 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute.
2. 7. Damiano, D'Antoni, Baretta, Fluvi.

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Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro un limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: con le seguenti: pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.291,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di curo per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di curo a decorrere dall'anno 2011, si provvede:;
b) al medesimo articolo, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:
1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;
2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo;
c) al medesimo articolo, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso

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di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

12-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: 15.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: 250.000 abitanti.
12-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori

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oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole: «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

12-novies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
12-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
12-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative.».
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.».
2. 8. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile a partire dalla lettera
e-bis) della parte consequenziale)

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 23 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore dei presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano

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applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 9. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 10. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

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Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 6. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento le somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano

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fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 5-bis. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.
3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
2. 12. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratrici dipendenti, rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, dei regolamento (CE) n. 2204/2002, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008 e 2009, un credito d'imposta d'importo pari rispettivamente a euro 500 per l'anno 2008 e a euro 300 per l'anno 2009, per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle

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condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono aggiuntivi, sempre nei limiti del citato regolamento (CE) n. 2204/2002, a quello previsto dall'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per quanto compatibili, per l'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 540 al 546 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 11. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.
(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole: 1o luglio 2008 con le seguenti: 1o agosto 2008, conseguentemente:
a) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:
b) all'articolo 5, comma 1, elenco 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 304, sostituire gli importi del 2008 e 2009, con i seguenti: «2008: 32, 2009: 113,5»;
2) Legge 24 dicembre 2007, n 244, articolo 2, comma 260 è abrogato;
3) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 827 è abrogato.
2. 37. Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento» con le seguenti: 12 per cento».

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.
2. 15. Galletti, Romano, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.
2. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.
2. 17. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: somme erogate con le seguenti: somme dovute.
2. 18. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: a livello aziendale con le seguenti: tramite la contrattazione aziendale e territoriale.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis
. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nel caso in cui non si svolge la contrattazione aziendale, l'azienda è obbligata

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a comunicare alle organizzazioni sindacali della provincia corrispondente l'importo delle erogazioni effettuate.
2. 19. D'Antoni, Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 1, alla lettera a).
2. 20. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 22. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 30 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.
2. 23. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 20 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.
2. 21. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera c) premettere le seguenti parole: previste da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolativo, i contratti di cui alla lettera c) del comma l, sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.
2. 24. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: non concorrono, con le seguenti: concorrono e sopprimere le parole da: entro il limite massimo fino alla fine del comma.
2. 25. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti:
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
In milioni di euro:
Articolo 1, comma 546:
2008: 100;
2009: 70;
2010: /.

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b) al comma 2, sostituire la cifra 1.015,5» con la cifra: 1.110,5», e la cifra: «842,3» con la cifra: «912,3».
2. 26. Santelli, Ascierto, Bertolini, Cicu, Lorenzin, Paglia, Speciale, Stasi, Marinello, Pagano, Vannucci, Cambursano Ciccanti.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, e le parole:, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: «pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede» con le seguenti: «pari, per l'anno 2008, a 2.669 milioni di euro che aumentano a 2.884,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.331,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:»
b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:
1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;
2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo;
c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis, All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata, totalmente o in misura prevalente, la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

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e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma l, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

12-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole 15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».
12-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

12-nonies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
12-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
12-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

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agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. 28. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile a partire dalla lettera
e-bis) della parte consequenziale)

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, le parole:, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e e sostituire le parole: a 30.000 euro con le parole: a 25.000 euro.

Conseguentemente:
a)
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo sopprimere le parole da: al fine di valutare fino a: successive modificazioni;
b) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente:
«d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo».
2. 27. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, aggiungere le seguenti: alle forze dell'ordine e, e dopo le parole; al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: non già richiamate nel presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 30. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

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Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, aggiungere le seguenti: alle forze dell'ordine e, e dopo le parole: al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: non già richiamate nel presente comma.
2. 31. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e dopo le parole: settore privato aggiungere le seguenti:, al personale del Servizio sanitario nazionale, al comparto sicurezza, al comparto Vigili del fuoco;

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 849 milioni di euro per l'anno 2008 e di 538,5 milioni di euro per l'anno 2009;
b) all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra «2.449» con la seguente: «2.649», la cifra «2.664,1» con la seguente: «2.864,1», la cifra «2.201,5» con la seguente: «2.338,5»;
c) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008, 137 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 32. D'Antoni, Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e dopo le parole: settore privato aggiungere le seguenti:, al settore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, dopo il comma 6 aggiungere:

«6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 899 milioni di euro per l'anno 2008 e di 581,5 milioni di euro per l'anno 2009.»;
b) all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra «2.449» con la seguente: «2.699», la cifra «2.664,1» con la seguente: «2.914,1», la cifra «2.201,5» con la seguente: «2.381,5»;
c) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2008, 180 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. 33. D'Antoni, Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

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Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 34. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al personale ispettivo degli enti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro e del lavoro irregolare.

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.519 milioni di euro che aumentano a 2.734,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.271,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.055,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 36. Poli, Ciccanti, Delfino.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1o luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da «Ai maggiori oneri» fino a «si provvede» con le seguenti: «Ai maggiori

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oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede»;
b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.
2. 35. Galletti, Romano, Ciccanti, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Compagnon.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2008 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.»
b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
2. 38. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2008, 35,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 miliom di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 39. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 40. Ciccanti.

Sopprimere il comma 6.
* 2. 41. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

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Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate a decorrere dall'anno 2008 nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di pari importo.
2. 43. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Alla lettera b) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le erogazioni liberali concesse in occasione di festività» fino a: «a lire 500.000, nonché» sono abrogate.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 44. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;».
2. 45. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. 42. Ciccanti.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: con esclusivo riferimento al settore privato.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis
) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 46. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
«6-bis
. Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entra il 30 giugno 2009.

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Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) quanto a 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.
2. 47. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.
2. 48. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
Art. 3.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-ter. L'atto di surrogazione del mutuo può essere svolto dagli avvocati iscritti all'albo professionale e dai segretari comunali.
3. 2. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: tasso variabile aggiungere le seguenti: a tasso fisso.
3. 3. Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La convenzione indica per le banche aderenti condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Pertanto nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni anche migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.
3. 4. Ceccuzzi, Strizzolo, Cambursano, Tabacci.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»
*3. 4.(Testo modificato nel corso della seduta) Ceccuzzi, Strizzolo, Cambursano, Tabacci.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, le banche e gli intermediari

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finanziari possono adottare, previa adeguata informazione alla clientela, condizioni migliorative di rinegoziazione dei mutui rispetto a quelle contenute nella convenzione di cui al comma 1.
3. 5. Tabacci, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»
*3. 5.(Testo modificato nel corso della seduta) Tabacci, Galletti, Ciccanti.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella convenzione di cui al comma 1, le singole banche devono adottare, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già previsto dal presente articolo.
3. 6. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»
*3. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La rinegoziazione dovrà essere garantita secondo un modello di calcolo che sancisce il limite massimo di importo rata e di conto interessi complessivo. Tale modello viene così definito: l'importo massimo di rata rinegoziata si ottiene applicando all'importo originario dei mutuo il tasso finito risultante della media arimetica dei tassi applicati, secondo i principi vigenti in contratto, nel 2006. La differenza, maturata rispetto a parametro + spread attuale e fisso per tutta la durata residua del mutuo, dovrà ritenersi addebitata su un Conto di Finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a 10 anni (rilevato alla data di rinegoziazione) maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento. Rata e interessi così definiti costituiranno i limiti massimi di rinegoziazione che gli Istituti di Credito potranno offrire anche attraverso una rimodulazione classica di ammortamento alla francese.
3. 7. Ceccuzzi, Nannicini, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono rinegoziare il mutuo da tasso di interesse variabile a tasso fisso solo se l'operazione sia più favorevole al mutuatario.
3. 8. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a redigere fogli

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informativi sintetici a favore del mutuatario affinché sia messo nella condizione di valutare a pieno gli effetti della rinegoziazione.
3. 9. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sostituire la parola: »maggiorato» con le seguenti: «maggiorabile fino ad un massimo».
3. 25 I Relatori.
(Approvato)

Al comma 3 aggiungere, in fine, la parola: annuo.
3. 10. Nannicini.
(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 assicurano adeguata informativa alla clientela, in modo che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dal comma 2 e seguenti, in particolare esplicitando nella proposta di rinegoziazione che essa comporta una maggior durata dell'ammortamento; le banche sono tenute altresì ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e a specificare che i mutuatari possono non aderire alla proposta e ricercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti.
3. 11. Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 possono altresì autonomamente adottare sia per i mutui a tasso variabile che per i mutui a tasso fisso condizioni e/o strategie commerciali migliori di quelle previste dal presente articolo, secondo modalità contrattuali diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari.
3. 12. Strizzolo, Ceccuzzi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da oneri notarili.»
3. 13. Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 6.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.

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In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 6.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote».
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dai periodo di imposta 2008.
8-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 a copertura degli oneri recati dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 3 per un importo pari a 150 milioni di euro.
3. 14. Ceccuzzi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. «Il regime fiscale degli interessi passivi di tale conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.».
8-ter. «L'articolo 42-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modoficazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 è abrogato».
3. 15. Ceccuzzi, Strizzolo.
(Inammissibile limitatamente
al comma 8-ter)

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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».

Conseguentemente:
a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;
b) al medesimo articolo, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d)
quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente».
3. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le procedure esecutive immobiliari riguardanti mutui ipotecari relativi all'abitazione principale del mutuatario possono essere sospese per la durata di 12 mesi su richiesta del mutuatario per poter beneficiare del Fondo di solidarietà e dell'accordo Abi-Governo. La richiesta di intervento del Fondo dl solidarietà può riguardare fino ad un massimo di 12 rate non pagate relative al periodo 1o gennaio 2006-30 giugno 2008. Gli interessi di mora relativi a tali rate insolute restano a carico della banca. L'importo delle rate insolute, se la domanda è accolta, saranno trasferite direttamente dal Fondo di solidarietà alla banca. Le domande di ricorso al Fondo debbono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto. Le domande saranno vagliate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Abi, un rappresentante delle associazioni consumatori, un rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'economia, la quale stilerà una graduatoria in base ai criteri di carichi familiari, reddito del nucleo familiare e grado di indebitamento, verificando la sussistenza delle condizioni per il rispetto del pagamento delle successive rate. Eventuali rate insolute e interessi di mora successivi al 30 giugno 2008 potranno rientrare nell'accordo Abi-Governo. Per abitazione principale si intende esclusivamente l'abitazione in cui il mutuatario dimora con la propria famiglia, fermo restando che quest'ultimo non deve possedere altre proprietà immobiliari in altri comuni. Le regioni nella loro autonomia possono decidere ulteriori fondi di solidarietà per le finalità di cui sopra aggiuntivi a quello nazionale.
3. 17. Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 apportare le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «L'annotazione di

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surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata»;
b) al comma 3 dopo le parole: «mediante scrittura privata» eliminare la parola: «anche»;
c) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
«3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 18. Ceccuzzi, Strizzolo.
(Inammissibile)

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Con la medesima convenzione di cui al comma 1, in apposito paragrafo, sono definiti, altresì, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenziamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiarie, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.
2) alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole: «e mutui agricoli».
3. 19. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da costi notarili».
3. 20. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Gli atti di rinegoziazione dei mutui sono svolti mediante scrittura privata anche non autenticata».
3. 22. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali sono abilitati all'autenticazione degli atti di rinegoziazione dei contratti di mutuo».
3. 21. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali possono svolgere le operazioni di rinegoziazione dei mutui».
3. 23. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
3. 24. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare».
3. 01. Strizzolo.
(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. La consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. 01. Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta 2008 le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007.
4. 02. Sposetti.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Articolo 1, comma 131 - (Legge Finanziaria 2008)
2008: + 500;
2009: + 500;
2010: -.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).
5. 208. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Articolo 1, comma 131 - (Legge Finanziaria 2008)
2008: + 50;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 135 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 33. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

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Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Articolo 1, comma 131 - (Legge Finanziaria 2008)
2008: + 50;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 299 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 71. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Articolo 1, comma 131
2008: + 10;
2009: + 10;
2010: -.

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 122. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Articolo 1, comma 131 - (Legge Finanziaria 2008)
2008: + 24;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, al comma 10 sopprimere la lettera a).
5. 210. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:
Art. 1, comma 300 - Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale:
2008: + 1;
2009: + 2;
2010: + 2.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 1. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 304 - Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 307 - Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 321 - Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente

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ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 2. Favia, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 304 - Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 307 - Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 321 - Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.
5. 3. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 304 - Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 307 - Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;
Legge n. 244 del 2007 - Articolo 1, comma 321 - Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.
5. 4. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 33 milioni di euro per l'anno 2008 e a 35 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della salute e di un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008, a 130 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 5. Galletti, Ciccanti.

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Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 304 - Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale:
2008: - 113;
2009: - 130;
2010: - 110.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 6. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 - sistemi innovativi di trasporto urbano:
2008: - 12;
2009: - 12;
2010: - 12.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Gli accantonamenti relativi al ministero dell'Interno e degli Affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'amo 2008, sono rispettivamente ridotti di 10 milioni di euro e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 - sistemi innovativi di trasporto urbano:
2008: - 12;
2009: - 12;
2010: - 12.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2008, è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 - sistemi innovativi di trasporto urbano:
2008: - 12;
2009: - 12;
2010: - 12.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla

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legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 9. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 319 - Valorizzazione beni immobili pubblici:
2008: - 10.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 10. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 321, Fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità:
2008: - 4;
2009: - 4;
2010: - 4.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 11. Antonio Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 324 - Contributo in conto interessi per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici:
2008: - 10;
2009: - 10;
2010: - 10.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 12. Rubinato.

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Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1 comma 324, Contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità:
2008: - 10;
2009: - 10;
2010: - 10.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 13. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, Russo, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti voci:
articolo 1, comma 342, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 261, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 272, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
articolo 2, comma 567, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) inserire le seguenti voci:

 2008 2009 2010
art. 2, comma 24420100510
art. 2, comma 255201001020

c) modificare la seguente voce:

Articolo Comma Commi associati Importi delle riduzione delle autorizzazioni di spesa Importi delle riduzione delle autorizzazioni di spesa Importi delle riduzione delle autorizzazioni di spesa
   2008 2009 2010
2 41 42 0 0 20
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Conseguentemente:
al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» con le seguenti: 868 milioni di euro per l'anno 2008, 728,80 milioni di euro per l'anno 2009, 580 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) sostituire le parole: pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,» con le seguenti: «pari a 729,4 milioni di euro per l'anno 2008, 742,3 milioni di euro per l'anno 2009, 183,3 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fondo di cui al comma 2, confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, e 2009 e 13 milioni di euro per l'anno 2010 e le risorse di cui al comma 2-ter pari a 82.200.000 euro per l'anno 2008, a euro 136.300.000 euro per l'anno 2009 e a euro 91.800.000 a decorrere dall'anno 2010.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 82.200.000 euro per l'anno 2008, a euro 136.300.000 euro per l'anno 2009 e a euro 91.800.000 a decorrere dall'anno 2010:
a) quanto a 63.500. 000 euro per l'anno 2008 , a 46.500.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

 2008 2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA05.500.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE15.500.0000
MINISTERO DELL'INTERNO10.000.00010.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE10.000.00010.000.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE28.000.00021.000.000
TOTALE63.500.00046.500.000

b) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2008, a 74,8 milioni di euro per l'anno 2009 e a 76,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2007, n. 244;»;
c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2007, n. 244».

Al comma 4, sostituire le parole «100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010 « con le seguenti: «115 milioni di euro per l'anno 2008, 120

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milioni di euro per l'anno 2009 e 58,5 milioni di euro per l'anno 2010»;

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere la lettera a);
alla lettera b):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:
«1. Al comma 57, le parole da «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro»;
2) dopo il punto 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al comma 278 le parole «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti : « la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
3) sostituire il numero 12) con il seguente:
«12) Il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di completare, in via graduale ed in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto Ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni per l'anno 2008 e di 50 milioni per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni annui a decorrere dall'anno 2010».

Sostituire il comma 7 con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari a 2.464 milioni di euro per l'anno 2008, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.758,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) quanto a 2.517,05 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.789,45 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.078,05 milioni di euro per l'anno 2010, a 357,80 milioni di euro per l'anno 2011, a 364,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 312,80 milioni di euro per l'anno 2013 e a 308,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6, 8 e 11-bis»;

Al comma 11, prima della lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 983, le parole «a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;

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Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Gli importi di cui all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361, dell'articolo 1 ,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 13 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 della medesima legge. La Cassa Depositi e Prestiti procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al comma 361, così come rideterminate in attuazione del presente comma.».
5. 222. I Relatori.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 342, Contributi straordinari sale cinematografiche:
2008: - 2;
2009: - 8;
2010: - 10.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010;
b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 14. Ginefra, Ghizzoni, Levi, De Biasi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 354 - Compensi componenti commissioni tributarie:
2008: - 3;
2009: - 10;
2010: - 10.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 16. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Compensi ai componenti Commissioni tributarie).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 17. Ciccanti.

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Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546 - (Legge Finanziaria 2007)
2008: 1.363,5;
2009: -;
2010: -.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
5. 166. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546 - (Legge Finanziaria 2007)
2008: 55;
2009: 55;
2010: 55.

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere il riferimento al comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.
5. 132. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546 - (Legge Finanziaria 2007)
2008: 20
2009: 22
2010: 7.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: al comma 234 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 51. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546 - (Legge Finanziaria 2007)
2008: 20;
2009: 20;
2010: 20.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la seguente voce: comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. 20. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce:
comma 342 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Artiocolo 1, comma 546 - (legge finanziaria 2007):
2008: 18,7;
2009: 74,8;
2010: 76,8.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).
5. 15. Carlucci.

Nell'elenco allegato al comma 1: Riduzioni di autorizzazioni di spesa aggiungere la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Articolo 1, comma 546 - (legge finanziaria 2007):
2008: 1;
2009: 1;
2010: 1.

Conseguentemente, al comma 1, nell'elenco 1 allegato, sopprimere il riferimento al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24

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dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.
5. 142. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: Legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa: articolo 2, commi 41 e 42, articolo 2, comma 135, articolo 2, commi 234 e 235, articolo 2, comma 299, articolo 2, commi 550 e 551;
sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla Tabella F della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono ridotte per l'anno 2008 di 1.503,5 milioni di euro, per l'anno 2009 di 1.091 milioni di euro e per l'anno 2010 di 311 milioni di euro che confluiscono nel fondo di cui al comma 2»;
al comma 7, sopprimere la lettera e) e conseguentemente al comma 9, lettera a) le parole: a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2010;
al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14.
5. 18. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 41 e 42 «Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - del fondo per lo sviluppo delle isole minori».
5. 19. Nucara.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: «legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 41 - Fondo per lo sviluppo delle isole minori».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 22. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: «legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 41 - Fondo per lo sviluppo delle isole minori».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro».
5. 23. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

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All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:
Art. 2, comma 41 - Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 21. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per lo sviluppo delle isole minori).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«
1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'uniti previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 24. Bosi, Ciccanti, Romano, Mannino, Naro, Drago, Ruvolo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 41 - Fondo per lo sviluppo delle isole minori.
5. 25. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 67 - Contributo all'accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS: 2008: 0,5; 2009: 0,5; 2010: 0,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 26. Rosato, Maran.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 70 - Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 28. Narducci, Bucchino, Corsini, Farina Giovanni, Fedi, Garavini, Porta, Ginefra, Nicolais, Ghizzoni, De Biasi.

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Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 70 - «Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro».
5. 29. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 70 - «Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale».
5. 30. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, modificare la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 80 - Fondo difesa bonifiche aree militari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 31. Villecco Calipari.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 125, Finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 313 del 2004 (Apicoltura); 2008: 2; 2009: 2.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 32. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 135, Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora»; 2008: 50.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia

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e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 34. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Trasferimenti alla regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora»).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 35. Mannino, Romano, Ruvolo, Drago, Naro.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 135 - Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».
5. 36. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 135 - Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora».
5. 37. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 177, «Istituzione del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM, 2008: 2».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 38. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui ai comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 178 - Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie».

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Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 39. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 178, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 40. Ciccanti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 190 - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 41. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 206 - Meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 42. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 209 - Fondo demolizione naviglio obsoleto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello

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stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 43. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 210 - Fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 44. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 223 - Rifinanziamento per la liberalizzazione del cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per il 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
5. 45. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 232 - Autostrade del mare;
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 243 - Trasporto combinato;
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 311 - Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 92.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 46. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

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Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 232 - Autostrade del mare;
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 243 - Trasporto combinato;
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 311 - Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.
5. 47. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 232 - Autostrade del mare;
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 243 - Trasporto combinato;
legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 311 - Sistema informativo per le autostrade del mare.
5. 48. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 232 - Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (autostrade del mare - ecobonus).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 49. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, Autostrada del mare Econobus.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 50. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 234 - Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 11 milioni per l'anno 2009 e 7 milioni per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, e 11 milioni per l'anno 2009».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 52. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 234, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 22 milioni di euro per l'anno 2009 e a 7 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 53. Occhiuto, Tassone, Naro, Mannino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 243 - Rifinanziamento del trasporto combinato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 54. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 248 - Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è

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ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni per l'anno 2009 e 15 milioni per l'anno 2010».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 55. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 248, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Interventi di ammodernamento dei sistemi dì sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 15 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 56. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 251 - Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 56.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 57. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 251 - Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
5. 58. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 - Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma - 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli accantonamenti relativi ai ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Solidarietà Sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 20 milioni di euro, di

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16 milioni di euro e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 59. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 - Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma - 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 60. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 61. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente:
a) al comma 2 sostituire le parole:
«pari a 1010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «pari a 954,5 milioni di euro per l'anno 2008, 786,3 milioni di euro per l'anno 2009, 588,5 milioni di euro per l'anno 2010» e le parole: «656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «pari a 712,1 milioni di euro per l'anno 2008, 898,3 milioni di euro per l'anno 2009, 700,5 milioni di euro per l'anno 2010»;
b) al comma 9, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) al comma 180 le parole: «di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 262 milioni per l'anno 2008, di euro 412 milioni per l'anno 2009, di euro 862 milioni per l'anno 2010»».
5. 62. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 251 - Fondo per l'ammodernamento

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dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante:
1) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;
2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:
12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore

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a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

12-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «250.000 abitanti».
12-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole: «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

12-nonies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
12-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
12-undicies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
5. 63. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile a partire dalla lettera
e-bis della parte consequenziale)

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Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 - articolo 2, comma 251 - Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.
5. 64. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 260 - Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 «due mari» Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 65. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 260, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 «due mari» Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 66. Ciccanti, Poli, Bosi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 261 - Fiere; 2008: 4; 2009: 4.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 67. Bordo.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272 contributo per interventi infrastrutturali nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 68. Baretta, Rubinato.

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All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009, e di 8 milioni di euro per l'anno 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 69. Guido Dussin.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 272, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Contributo quindicennale per interventi infrastrutturali previsti nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo su pista del 2012).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 70. Ciccanti.

Al comma 1, all'elenco 1 ivi richiamato, rubrica legge finanziaria 2007, n. 244, sopprimere la seguente voce:
Art. 2, comma 299 - Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi attuativi del programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno - 2008: 50.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 72. Calvisi, Pes.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 73. Ciccanti, Romano, Occhiutto, Cera, Zinzi, Pezzotta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 300 - Fondo passaggio al digitale - 2008: 20.

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Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 74. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 306 - Rifinanziamento del Fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 e a 130 milioni di euro per l'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 75. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 306 - «Rifinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 130 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 76. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: «Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 306 - «Rifinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero»
5. 77. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 311 - Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare - 2008: 10.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 78. Fluvi.

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Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 311, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 79. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 328 - Finanziamento nuove aree marine protette - 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4,3 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 80. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 329 - Monitoraggio rischio sismico - 2008: 1,5; 2009: 1,5; 2010: 1,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 81. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 331 - Programma difesa suolo piccoli comuni; 2008: 3,5.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 82. Bordo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 333 - Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

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legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 84. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 333 «Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale; 2008: 30; 2009:20; 2010:20.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008; è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 83. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce legge n. 244 del 2007 Articolo 2, comma 333 - Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro».
5. 85. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 333, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 86. Ciccanti, Libè.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 333 - Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.
5. 87. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

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Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 335 - Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 88. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 335 - Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
5. 90. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 335, «Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica; 2008: 50; 2009: 50; 2010: 50».

Conseguentemente:
a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2008,2009 e 2010».
b) Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: »e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 89. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 335 - Fondo per la forestazione e la riforestazione.
5. 91. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 384, «Fondo nazionale per la fauna selvatica. Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali; 2008: 1,5; 2009: 2; 2010: 2».

Conseguentemente:
a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

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fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010».
b) Al comma 2, dopo le parole: »comma 1» inserire le seguenti: »e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 92. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 397, Contributi istituzioni culturali: 2008 - 3,4.

Conseguentemente:
a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2008».
b) Al comma 2, dopo le parole: »comma 1» inserire le seguenti: »e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 93. Ghizzoni, Levi, De Biasi, Lolli, Mazzarella, Picierno, Antonino Russo, Rossa, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Nicolais, Pes.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 402 - Contributo in favore della Fondazione Festival Pucciniano).

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 94. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 403 - Autorizzazione di spesa per il restauro archeologico di teatri).

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fui del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 95. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 404, Fondo per il ripristino del paesaggio. 2008 - 15. 2009 - 15. 2010 - 15».

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo

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speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 96. De Biasi, Ghizzoni, De Torre, Levi, Picierno, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 408, incremento risorse per la celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia. 2008 - 10».

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 97. De Torre, Ghizzoni, De Pasquale, Picierno, Siragusa, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Bachelet, Coscia, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 408 - Celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro».
5. 98. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 408 - Celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia.
5. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 426 - Fondo per il finanziamento dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province).

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis
. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 5 milioni per l'anno 2010».
b) al comma 2, dopo le parole: »comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 100. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2,

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comma 435 - Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 101. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 435 - Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; 2008: 7; 2009: 10; 2010: 10».

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 102. Sereni, Bocci, Albonetti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2 comma 435, Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 2008 - 7. 2009 - 10. 2010 - 10».

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 103. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Lolli, Levi, De Biasi, Picierno, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 435 - Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente

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ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro».
5. 104. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 435 - Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
5. 105. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2 comma 436, Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli. 2008 - 3, 2009 - 3».

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 106. Nicolais, Mazzarella, D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 436 - Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 107. Cesario, Duilio.

Al comma 1, elenco 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 436, contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 108. Ciccanti, Testa, Zinzi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 443 - Fondo nazionale risanamento edifici pubblici).

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Conseguentemente:
a)
dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008»;
b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 109. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 458 «Fondo per l'organizzazione e il funzionamento degli asili-nido presso enti e reparti del Ministero della difesa pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 110. Villecco Calipari, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Sbrollini.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 458 (Fondo per l'organizzazione degli asili nido presso enti e reparti del Ministero della difesa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 111. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Bosi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463 «Fondo violenza contro le donne» pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni per tale anno».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 112. Lenzi, Sereni, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Calvisi, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 463, Fondo violenza contro le donne. 2008 - 20.

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Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 113. De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 463 - Fondo violenza contro le donne.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro».
5. 114. Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463, (Fondo violenza contro le donne).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 115. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 463 - Fondo violenza contro le donne.
5. 116. Mura, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 464 - Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: »comma 1» inserire le seguenti: »e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 117. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464 «Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro» pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.

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Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 118. Sbrollini, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 464 - SOS-Telefono azzurro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro».
5. 119. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464, (Autorizzazione di spesa a favore di SOS - Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Formisano, Delfino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 464 - SOS-Telefono azzurro.
5. 121. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 475 - Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa - 2008: 10; 2009: 10.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 123. Rubinato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475 «Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa» pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

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Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 124. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 475 - Fondo solidarietà mutui prima casa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
5. 125. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente riduzione dell'autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 126. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 475 - Fondo solidarietà mutui prima casa.
5. 127. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 536 «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati» pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia

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e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
1-quinquies. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.
5. 128. Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Calvisi, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 536 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro».
5. 129. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, all'elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 536, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 130. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 536 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.
5. 131. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».
1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-quater. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 93.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

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e, di conseguenza, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;.
5. 133. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 134. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 550 - Contributo a favore delle attività socialmente utili); articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 135. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
5. 136. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

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Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU) e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».
5. 137. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).
5. 138. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 139. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
5. 140. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
5. 141. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 564, Fondo per lo sport di cittadinanza 2008 - 20. 2009 - 35. 2010 -40.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010».

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Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 143. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 566, Fondo eventi sportivi. 2008 - 10.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 144. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 567, contributo per i campionati mondiali di pallavolo. 2008: -3; 2009: -3; 2010: -3.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 145. Rossa, Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Concia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
5. 146. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

All'elenco 1, di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2,

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comma 568, Comitato italiano paraolimpico. 2008: -2; 2009: -1; 2010: -1».

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
5. 147. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 568 «Comitato italiano paraolimpico» pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 148. Argentin, Binetti, Turco, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Sbrollini, Murer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro».
5. 149. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Comitato italiano paraolimpico).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 1 milione di euro per l'anno 2009 e a 1 milione di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».
5. 150. Ciocchetti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.
5. 151. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

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All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 585 - Sistema pubblico di connettività; 2008: -10,5; 2009: -10,5; 2010: 10,5.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 153. Causi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 586.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 6 milioni di euro per il 2008 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 154. Zeller, Brugger, Nicco.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 3, comma 3 - Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF - pari a 60 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008;
1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008;
1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008»;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 155. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 dei 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 3, comma 3 - Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF; 2008: 60.

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Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 156. Duilio.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 10 «fondazione istituto mediterraneo di ematologia» pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 158. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 8-ter «Incremento fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario» pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2008;
al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 157. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Miotto, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007 - articolo 13-bis - Fondo funzionamento ordinario università.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 159. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

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All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «Art. 13-bis, Fondo funzionamento ordinario Università. 2008: -16, 2009: -16, 2010: -16».

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 160. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Torre, Coscia, Levi, De Biasi, Lolli, Russo, Siragusa, De Pasquale, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007- articolo 13-bis - Fondo funzionamento ordinario università.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 161. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la seguente voce: articolo 13-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Fondo funzionamento ordinario università).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 162. Ciccanti, Ciocchetti, Testa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 248 del 2007- articolo 13-bis - Fondo funzionamento ordinario università.
5. 163. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Istituzione del Commissariato delegato alla gestione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2008 e a 800 mila euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 164. Tassone, Occhiuto, Ciccanti.

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Al comma 1, elenco 1, voce decreto-legge n. 248 dei 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49-bis. - Anniversario dichiarazione universale Diritti dell'Uomo.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008;
b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 165. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 296 del 2006, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 1, comma 827 «Istituto nazionale salute migranti» pari a 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente:
d) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 167. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 269 del 2003, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49 «esternalizzazione servizi aziende sanitarie ospedaliere» pari a 15 milioni di euro per il 2008 e a 36 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis, 1-ter e 1-quater.
5. 168. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 49 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (Esternazionalizzazione servizi aziende sanitarie e ospedaliere).

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Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. È ridotto di un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, a 36 milioni di euro per l'anno 2009 e a 36 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 169. Ciccanti, Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono ridotti rispettivamente di 13,7 milioni di euro, di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro, 25 milioni di euro e di 11,8 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).
5. 170. Ghizzoni, Levi, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Lolli, Russo, Ginefra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte cocente iscritto, si fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:
a) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
b) sopprimere il numero 1, lettera b) del comma 9.
5. 171. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente:
a)
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
b) sopprimere il numero 2, lettera b) del comma 9.
5. 172. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

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Conseguentemente:
a)
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;
b) sopprimere il numero 3, lettera b) del comma 9.
5. 173. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli 2008 e 2009;

Conseguentemente:
a)
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis»
b) al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).
5. 174. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:
a)
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».
b) al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 211. Bordo.

Al comma 2, sostituire le parole: previste dai commi 9, 10 e 11, con le seguenti: commi 9, 10, 11 e 11-bis.

Conseguentemente:
Al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
5. 175. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 176. Vannucci.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 177. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, al primo periodo, dopo la parola: integrazioni, inserire le seguenti: e comunque non oltre l'anno 2011.
0. 5. 220. 1.Duilio.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, al primo periodo, dopo le parole: n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, inserire le seguenti: e comunque non oltre 31 ottobre 2008.
0. 5. 220. 2. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

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All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole: o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978.
0. 5. 220. 3. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole da: possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa con le seguenti: possono essere rimodulate tra le unità previsionali di base del medesimo programma le dotazioni finanziarie di ciascuna autorizzazione di spesa e, sostituire, le parole: nell'ambito del programma interessato con le seguenti: nell'ambito dell'unità previsionale di base interessata
0. 5. 220. 4. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, dopo le parole: e a pagamento differito, inserire le seguenti: e per quelle direttamente regolate con legge.
0. 5. 220. 5. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: il limite massimo del 10 per cento, con le seguenti: il limite massimo del 5 per cento.
0. 5. 220. 6. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole da: I pareri devono essere espressi entro quindici giorni fino a: possono essere adottati.
0. 5. 220. 7. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
*0. 5. 220. 8. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, al quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
*0. 5. 220. 9. Duilio.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole da: Il Governo, ove non intenda conformarsi fino a: disposizioni di legge, e sopprimere le parole: per i profili di carattere finanziario.
0. 5. 220. 10. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole:, che devono essere espressi entro dieci giorni.
0. 5. 220. 11. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro venti giorni.
*0. 5. 220. 12. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.
(Approvato)

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro venti giorni.
*0. 5. 220. 13. Duilio.
(Approvato)

All'emendamento 5.220 dei Relatori, all'ottavo periodo, dopo le parole: disposizioni di legge, inserire le seguenti: alla rimodulazione, il Governo può provvedere

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con decreti ministeriali ai sensi del primo periodo del presente comma soltanto successivamente alla data di presentazione del disegno di legge di assestamento;.
0. 5. 220. 14. Duilio, Cambursano.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: al 30 settembre 2008 con le seguenti: al 15 luglio 2008.
0. 5. 220. 15. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. 220. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: da comunicare alle con le seguenti: previo parere delle.
* 5. 178. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare alle con le parole: previo parere delle.
* 5. 179. Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito aggiungere le seguenti: e per quelle predeterminate per legge.
5. 180. Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito, aggiungere le seguenti: e per quelle direttamente regolate con legge.
5. 181. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti: Si applica in ogni caso il principio contabile generale di non dequalificazione della spesa, di cui all'articolo 11-ter, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 478.
5. 182. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«
5. Al primo periodo dell'articolo 22-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole «Sono comunque fatti salvi» inserire le seguenti: «, a partire dal 2009,». L'articolo 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato.
5-bis. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».

Conseguentemente:
Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
«5-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare del 2,05 per cento, per un importo pari a 298 milioni di euro per l'anno 2009.
5. 183. Boccia, Baretta, Bratti, Fluvi, Franceschini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
5. 184. Franceschini, Bratti, Boccia, Baretta, Fluvi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 752,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e a 1.158,8 milioni di euro per l'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.
5. 187. Romano, Occhiuto, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro.

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Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 6;
b) al comma 7, lettera a), sostituire le parole dei commi 6 e 8» con le seguenti: «del comma 8»;
c) al comma 7, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

L'articolo 1, comma 33, capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito con il seguente:
5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa».
5. 185. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 6;
b) al comma 9 lettera b), sopprimere il numero 14).

Conseguentemente al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) quanto a 1.252,5 milioni di euro per l'anno 2008, 938 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010 mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. 188. Oliverio.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), il valore «50» è sostituito da «5»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera b), il valore «90» è sostituito da «98»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera c), il valore «90» è sostituito da «98»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), il valore «90» è sostituito da 10»;
e) all'articolo 7, comma 1, lettera b), il valore «50» è sostituito da «95».

6-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: «è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «per i soggetti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 6, commi 1-4 ed articolo 7, comma 1, l'ammontare complessivo di cui al periodo precedente è recuperato in due quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007».
6-ter. I trasferimenti dal bilancio dello Stato alle regioni vengono rideterminati in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dagli interventi del comma 6 e 6-bis.
6-ter. Per le imprese di produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in

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vigore della presente legge, interviene sull'aliquota Ires al fine di determinare, per il periodo d'imposta 2008 e 2009, un maggior gettito non inferiore a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni considerati.
6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater pari a 1.400 milioni di euro sono riversate al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro».
5. 189. D'Antoni, Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998 alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».
6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 per un importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
5. 190. Cesare Marini.

Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14 (riduzione stanziamenti per potenziamento viabilità Calabria e Sicilia).
5. 186. Occhiuto, Romano, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro, Pezzotta.

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Al comma 7, lettera d, dopo le parole: riduzione lineare sopprimere le parole: del 6,78 per cento e aggiungere al termine, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 le seguenti parole: ad eccezione degli stanziamenti previsti in relazione alla legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo - Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali - Missione «L'Italia in Europa e nel mondo».
5. 191. Maran, Corsini.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro».
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 66.800.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 192. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.
5. 193. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
* 5. 194. Barbareschi.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).
* 5. 195. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro».
9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. 196. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

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Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.
5. 197. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).
5. 198. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.
5. 199. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).
5. 200. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 4 (riduzione incentivi per rinnovo flotta marittima).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. È ridotto di un importo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 202. Ciccanti, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5) (Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 247 - Promozione sicurezza stradale)

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 17,5 milioni di euro.
5. 201. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5.

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È ridotto di un importo pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 25 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 203. Ciccanti, Volontè, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 5).
5. 204. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 9).

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 205. Levi, Ghizzoni, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Ginefra, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Rolli, Russo.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 12).

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 206. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Milgioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 12 (riduzione stanziamenti ISFOL).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. È ridotto di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 207. Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 14).
5. 209. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

All'emendamento 5.221 del Governo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

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Conseguentemente, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 480 milioni di euro.
0. 5. 221. 1. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.221 del Governo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro.
0. 5. 221. 2. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sostituire il numero 14) con il seguente:
«14) Al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».
5. 221. Governo.
(Approvato)

Al comma 10 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. È ridotto di un importo pari a 24 milioni di euro l'accantonamento per l'anno 2008 relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.
5. 212. Cera, Ciccanti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 24 milioni di euro».
5. 213. Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).
5. 214. Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).
5. 215. Boccia, Vico.

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: è soppressa aggiungere le seguenti: fatti salvi i fondi già erogati e accreditati sul conto corrente dell'OSL (organo straordinario di liquidazione) da parte del Ministero dell'Interno.
5. 216. Franzoso, Sisto, Distaso, Divella, Savino, Fucci, Di Cagno Abbrescia, Vitali, Donato Bruno.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del

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fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di curo per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14,9 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.
5. 217. Damiano, Calvisi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Milgioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.
5. 218. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
«12-bis. L'articolo 4, comma 2-sexies del DL 209/2002 convertito con modificazioni dalla L. 265/2002 si interpreta nel senso che «L'ingiunzione costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati è per disporre il fermo dei beni mobili registrati appartenenti agli stessi e il pignoramento nelle diverse forme previste dalla legge».
5. 219. Causi.
(Inammissibile)

TIT. 1.

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
Tit. 1. Baretta, Fluvi.

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ALLEGATO 2

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (C. 1185 Governo).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

All'emendamento Dis.1.1 dei Relatori, sostituire le parole: Restano validi con le seguenti: Non hanno effetto.

Conseguentemente, dopo le parole: adottati e inserire la seguente: non.
0. Dis. 1. 1. 1. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
Dis. 1.1. I Relatori
(Approvato)