CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2008
16.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Nuovo testo C. 1145 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1145, Governo: «Decreto-legge n. 90/2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»,
rilevato che:
il rinvio, effettuato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, all'articolo 682 del codice penale, concernente il reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, potrebbe suscitare problemi interpretativi in merito all'esatta qualificazione giuridica delle aree di interesse strategico nazionale;
l'articolo 2, comma 7 - nella parte in cui prevede che le Forze armate possono svolgere, unitamente alle Forze di polizia, compiti di vigilanza e protezione dei cantieri e dei siti in cui si svolgono le attività di gestione dei rifiuti - appare non sufficientemente chiaro;
tra le autorità di pubblica sicurezza chiamate a garantire dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge la piena attuazione delle determinazioni del sottosegretario preposto alla soluzione dell'emergenza rifiuti dovrebbe rientrare - ai sensi della legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - anche il Ministro dell'interno, in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
sichiarisca espressamente che il rinvio all'articolo 682 del codice penale, effettuato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, rileva esclusivamente ai fini della individuazione della sanzione penale da applicare;
si definisca più puntualmente il rapporto tra le Forze armate e le Forze di polizia ai fini della vigilanza e del controllo dei cantieri e dei siti di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge, nel senso che le prime sono utilizzate a supporto delle seconde;
sia limitato il riferimento alle autorità di pubblica sicurezza, effettuato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge, alle sole autorità provinciali e locali;
all'articolo 2, comma 7, secondo periodo, le parole: «per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti» siano sostituite dalle seguenti: «per concorrere all'approntamento dei cantieri e dei siti, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti».

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ALLEGATO 2

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Nuovo testo C. 1145 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1145, Governo: «decreto-legge n. 90/2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»,
rilevato che:
il rinvio, effettuato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, all'articolo 682 del codice penale, concernente il reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, potrebbe suscitare problemi interpretativi in merito all'esatta qualificazione giuridica delle aree di interesse strategico nazionale;
l'articolo 2, comma 7 - nella parte in cui prevede che le Forze armate possono svolgere, unitamente alle Forze di polizia, compiti di vigilanza e protezione dei cantieri e dei siti in cui si svolgono le attività di gestione dei rifiuti - appare non sufficientemente chiaro;
tra le autorità di pubblica sicurezza chiamate a garantire dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge la piena attuazione delle determinazioni del sottosegretario preposto alla soluzione dell'emergenza rifiuti dovrebbe rientrare - ai sensi della legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - anche il Ministro dell'interno, in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
sichiarisca espressamente che il rinvio all'articolo 682 del codice penale, effettuato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, rileva esclusivamente ai fini della individuazione della sanzione penale da applicare;
si definisca più puntualmente il rapporto tra le Forze armate e le Forze di polizia ai fini della vigilanza e del controllo dei cantieri e dei siti di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge, nel senso che le prime sono utilizzate a supporto delle seconde, analogamente a quanto previsto per l'operazione «Vespri siciliani»;
sia limitato il riferimento alle autorità di pubblica sicurezza, effettuato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge, alle sole autorità provinciali e locali;
all'articolo 2, comma 7, secondo periodo, le parole: «per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti» siano sostituite dalle seguenti: «per concorrere all'approntamento dei cantieri e dei siti, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti».