CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2008
15.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Nuovo testo C. 1145 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1145, di conversione in legge del decreto-legge n. 90/2008 recante «Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla VIII Commissione Ambiente;
valutata la necessità di porre fine ad una situazione emergenziale che si protrae ormai da oltre un decennio, con gravissime ripercussioni sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini che con riferimento all'immagine internazionale del Paese;
tenuto altresì conto della necessità di assicurare la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria e di garantire il rispetto dei principi cardine sui rifiuti - programmazione, prossimità, autosufficienza gestionale, responsabilità condivisa e gestione integrata - stabiliti dalle direttive di settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito la congruità delle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge che - consentendo la proroga per un triennio dello stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento (attraverso le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006) - conducono di fatto alla creazione di nuove discariche;
valuti altresì la Commissione l'opportunità di una modifica delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge in esame, laddove si introduce una disciplina derogatoria in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, che fissa un termine di soli sette giorni per il rilascio di tale valutazione;
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di una modifica dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, laddove si dispone la deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al punto 2.4.2. dell'Allegato I del decreto legislativo n. 36 del 2003, che reca attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Mediante tale deroga, infatti, si interviene sulla disciplina riguardante la distinzione tra rifiuti ammissibili e rifiuti non ammissibili, sul divieto di diluizione o miscela dei rifiuti al solo fine di renderli conformi a criteri di ammissibilità e sulla previsione della necessità che il substrato della base e dei fianchi della discarica consista in una barriera geologica, naturale o artificiale, che risponda a specifici requisiti di permeabilità e spessore.

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ALLEGATO 2

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Nuovo testo C. 1145 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1145, di conversione in legge del decreto-legge n. 90/2008 recante «Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania», nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla VIII Commissione Ambiente;
valutata la necessità di porre fine ad una situazione emergenziale che si protrae ormai da oltre un decennio, con gravissime ripercussioni sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini che con riferimento all'immagine internazionale del Paese;
tenuto altresì conto della necessità di assicurare la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria e di garantire il rispetto dei principi cardine sui rifiuti - programmazione, prossimità, autosufficienza gestionale, responsabilità condivisa e gestione integrata - stabiliti dalle direttive di settore;
rilevato che le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge consentono la proroga per un triennio dello stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento (attraverso le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006), potendo condurre di fatto alla creazione di nuove discariche;
considerato che le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge in esame, introducono una disciplina derogatoria in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, fissando un termine di soli sette giorni per il rilascio di tale valutazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di una modifica dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, laddove si dispone la deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al punto 2.4.2. dell'Allegato I del decreto legislativo n. 36 del 2003, che reca attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Mediante tale deroga, infatti, si interviene sulla disciplina riguardante la distinzione tra rifiuti ammissibili e rifiuti non ammissibili, sul divieto di diluizione o miscela dei rifiuti al solo fine di renderli conformi a criteri di ammissibilità e sulla previsione della necessità che il substrato della base e dei fianchi della discarica consista in una barriera geologica, naturale o artificiale, che risponda a specifici requisiti di permeabilità e spessore.