CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2008
11.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (C. 1094-A Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La somma erogata ad Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008.
2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea (2007/C 319/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 29 dicembre 2007 e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.
2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A.; in tal caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
2-septies. All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

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2-octies. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1, per concedere l'anticipazione ad Alitalia- Linee Aeree Italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di Alitalia - Linee aeree italiane s.p.a.). - 1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Consiglio dei ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.
1. 10. Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. (C. 1094-A Governo, approvato dal Senato).

SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Subemendamenti all'emendamento 1.10 del Governo

Al comma 2-ter, sostituire la parola: sono con le seguenti: non possono essere.
0.1.10.9.Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano, Cardinale.

Sopprimere il comma 2-quater.
0.1.10.4.Misiti, Fania.

Al comma 2-quater, sostituire le parole da: rimborsato solo fino alla fine del comma con le seguenti: considerato credito chirografario.
0.1.10.10.Meta, Lulli, Velo, Martella, Fiano.

Sostituire il comma 2-septies con i seguenti:

2-septies. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante:
a) una riduzione pari a 10 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
b) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;
c) le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-undicies del presente articolo.

2-septies-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
2-septies-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.
2-septies-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

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legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
2-septies-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
2-septies-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

2-septies-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».
2-septies-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;
b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

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2-septies-nonies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente», sono aggiunte le seguenti: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».
2-septies-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.
2-septies-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.».
0.1.10.3.Misiti, Favia.

Al comma 2-septies sostituire le lettere: a), b) e c) con le parole: riducendo in maniera lineare le dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo d'assicurare una minore spesa di importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008.
0.1.10.2.Misiti, Favia.

All'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, con propria delibera, il Consiglio dei ministri individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A, promuovano in esclusiva la presentazione di un'offerta indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A entro il termine indicato nella stessa delibera.
0.1.10.11.Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

All'articolo 1-bis, comma 1, sopprimere le parole da: e in deroga fino a: n. 474.
0.1.10.7.Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.

All'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: in deroga a con la seguente: secondo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) sostituire le parole:
può individuare con le seguenti: individua;

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b) sopprimere le parole: ovvero anche in proprio.
0.1.10.5.Misiti, Favia.

All'articolo 1-bis, comma 1, sopprimere le parole: ovvero anche in proprio.
0.1.10.1.Compagnon.

All'articolo 1-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto o i soggetti individuati dalla delibera di cui al presente comma, non possono partecipare alla presentazione dell'offerta di acquisizione del controllo di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.
0.1.10.8.Fiano, Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli.

All'articolo 1-bis, comma 4 dopo le parole: degli interessi pubblici coinvolti, aggiungere le seguenti: in particolare dei livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti.
0.1.10.6.Meta, Lulli, Velo, Martella, Lovelli, Fiano.