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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 maggio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 maggio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Velo, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SCOTTO ed altri: «Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e altre disposizioni in materia di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» (3793);
   CIVATI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di rispetto della parità salariale tra uomo e donna nell'ambito degli appalti e delle concessioni delle pubbliche amministrazioni» (3794);
   DE ROSA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di bonifica di siti contaminati» (3795);
   CIPRINI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (3796);
   ZAPPULLA: «Istituzione di zone franche produttive nei siti contaminati di interesse nazionale e regionale, nonché agevolazioni previdenziali per i lavoratori operanti in tali aree» (3797).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MISURACA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e democraticità dei partiti e movimenti politici, nonché disciplina delle elezioni primarie» (3790) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  BALDASSARRE ed altri: «Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e altre disposizioni in materia di organizzazione della Banca d'Italia, di nomina dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa e di procedimento per l'adozione dei provvedimenti delle medesime autorità» (3585) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XIV.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  SANDRA SAVINO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di tortura, morte e occultamento di cadaveri durante la seconda guerra mondiale e nel periodo successivo, nonché sull'esistenza di fosse comuni nelle province di Udine e Gorizia» (Doc XXII, n. 66) – Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 28 aprile 2016, ha comunicato che la 6a Commissione (Finanze) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM(2016) 56 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM(2016) 57 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 123).

  Questa risoluzione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, con lettera in data 3 maggio 2016 ha trasmesso la seguente relazione:
   relazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 2016, sull'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 (Doc. XXII-bis, n. 6).

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 27 aprile 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno TERZONI n. 9/3513-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2016, concernente il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 maggio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 194 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 194 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La predetta proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 maggio 2016;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (COM(2016) 196 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 196 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). La predetta proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 maggio 2016;
   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna i documenti proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite (SWD(2016) 116 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM(2016) 205 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2016) 235 final), corredata dai relativi allegato (COM(2016) 235 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 143 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione e alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (COM(2016) 237 final e COM(2016) 238 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2016) 237 final – Annex 1 e COM(2016) 238 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 aprile 2016, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, della seguente sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenuta definitiva nel mese di aprile 2016:
   sentenza del 14 aprile 2016, D.A. e altri n. 68060/12 e altri, in materia di esecuzione di decisioni giudiziarie. In relazione ai ricorsi presentati da numerosi cittadini italiani contagiati da diversi virus (HIV, epatite B o epatite C) a seguito di trasfusioni di sangue o di interventi chirurgici, che lamentavano come l'introduzione di nuovi criteri impedissero loro di concludere per via transattiva le vertenze avviate, nonché l'eccessiva durata dei procedimenti di risarcimento e la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie rese in loro favore, constata: 1) la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU in riferimento alla mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie emanate in favore di alcuni ricorrenti; 2) la violazione dell'articolo 13 della CEDU, avendo ritenuto che i ricorrenti non disponessero di un ricorso effettivo per denunciare la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, della CEDU e 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; 3) la violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 della CEDU, avendo ritenuto eccessiva la durata dei procedimenti in causa e che le autorità italiane hanno omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali che discendono da questa disposizione (Doc. CLXXIV, n. 105).

  Questa sentenza è inviata alla XII Commissione (Affari sociali) nonché alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Calabria.

  Il Consiglio regionale della Calabria, con lettera in data 2 maggio 2016, ha trasmesso il testo di una risoluzione sui seguenti progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final); proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final); proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final); proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final); proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

Iniziative per la messa in sicurezza della strada statale 658 Potenza-Melfi e per il potenziamento della rete viaria lucana – 3-02055

A) Interrogazione

   LATRONICO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la strada statale 658 Potenza-Melfi è un'arteria fondamentale per la Basilicata e l'intero Mezzogiorno data la presenza del polo industriale dell'automobile (lo stabilimento Fiat di Melfi con oltre 10 mila addetti). Costituisce l'asse di collegamento tra l'area del Vulture, l'area di Potenza e la direttrice tirrenica, da un lato, e dall'altro tra la fascia adriatica e l'asse Bari-Napoli;
   la strada statale 658 è caratterizzata da elevati livelli di criticità a causa delle caratteristiche del tracciato: ha una sola carreggiata, il manto stradale è deteriorato, manca di segnaletica e di asfalto drenante e risulta essere totalmente inadeguata all'elevato volume di traffico pesante e pendolare circolante;
   il sistema infrastrutturale lucano presenta molte carenze sul piano viario, della sicurezza e della manutenzione, specie per quanto riguarda le arterie che collegano i principali punti di interesse della regione. Il collegamento viario è l'unico modo per spostarsi fuori e dentro una regione in cui non è neanche assicurata l'intermodalità tra gli esigui servizi di trasporto pubblico locale;
   secondo i dati dell'Anas la regione Basilicata è interessata da 27 lavori in corso, di cui 3 nuove costruzioni e 24 opere di manutenzione straordinaria, per un importo totale di 144.728.006,00 euro (iva esclusa);
   sulla strada statale 658 Potenza-Melfi dal chilometro 0.000 al chilometro 48.130 sono attualmente in corso 2 lavori di manutenzione straordinaria:
    a) sul nuovo itinerario Potenza-Melfi ci sono lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il chilometro 0,000 e il chilometro 48,131 – 1o stralcio. L'impresa esecutrice dell'opera è la «a.t.i. Tecnis spa – Sintec spa». L'importo lavori principali è di 15.351.579,99 euro, mentre l'importo totale è 19.074.157,74 euro (fonte stradeanas.it);
    b) dal chilometro 29,300 al chilometro 34,200 sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei corrimano, ammalorati sui parapetti in bordo lungo i viadotti «Agromonte», «Strascinati», «Spaccatornesi» e «Scalzacani». L'impresa esecutrice dell'opera è D'Amato Mario. L'importo dei lavori principali ammonta a 169.145,70 euro, mentre l'importo totale è di 170.490,92 euro (fonte stradeanas.it);
   il Codacons, nei giorni scorsi, ha rilanciato i dati sulle opere incompiute in Italia, che nel 2014 sono arrivate a quota 868 rispetto alle 692 del 2013, secondo l'ultimo dato disponibile all'anagrafe delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ponti mai utilizzati, dighe progettate negli anni ’60 e lasciate in stato di abbandono, strade e infrastrutture di interesse nazionale, iniziate e mai portate a termine, con un costo di circa 4 miliardi di euro. Tra queste figura anche il tratto stradale 658 Potenza-Melfi;
   secondo l'associazione dei consumatori, per il progetto definitivo di messa in sicurezza della strada statale 658 occorrono 5,4 milioni di euro per i lavori dell'Anas, compartimento della viabilità per la Basilicata, relativi al tracciato stradale che prevede la realizzazione di corsie aggiuntive riservate ai veicoli lenti e pesanti distribuite lungo l'arteria, in modo da agevolare le manovre di sorpasso ed assicurare maggiore sicurezza agli automobilisti;
   la pericolosità della Potenza-Melfi è aumentata in maniera sproporzionata negli ultimi anni e si è registrato un incremento dei sinistri, anche con tragiche conseguenze a causa delle cattive condizioni dell'infrastruttura. Queste ultime si sono verificate su strade lucane nella maggior parte dei casi incomplete, che necessitano di lavori di manutenzione e/o di nuove costruzioni. È indispensabile intervenire per la messa in sicurezza, anche al fine di rispettare gli obiettivi posti in sede europea sulla riduzione dell'incidentalità stradale e sull'abbattimento del numero dei morti sulle strade –:
   se il Ministro interrogato possa fornire informazioni in merito alla programmazione già finanziata e non attuata relativamente alla strada statale 658 Potenza-Melfi;
   quali iniziative intenda attivare nei confronti di Anas per la messa in sicurezza delle strade lucane, anche al fine di ridurne l'incidentalità, e se siano, in particolare, effettivamente previsti investimenti per il potenziamento e lo sviluppo della rete viaria lucana. (3-02055)


Chiarimenti in merito alla mancata costituzione di una classe presso l'istituto di istruzione secondaria superiore «Bellisario-Sforza», sito a Palagianello (Taranto) – 2-01197

B) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il plesso già istituto di istruzione secondaria superiore «Bellisario – Sforza», sito in via Luigi Sturzo, 1 a Palagianello (Taranto), prima dipendente dalla sede di Palagiano (Taranto) è passato alle dipendenze dell'istituto di Ginosa (Taranto);
   presso la sede di Palagianello, dal giugno del 2015, 19 alunne ed alunni hanno effettuato l'iscrizione alla classe prima per l'anno scolastico in corso (fra gli stessi presenti preiscritti con conferma, vi sono non ammessi allo scrutinio di giugno ovvero a quello successivo al recupero, provenienti da altri istituti dopo la non ammissione alla classe successiva);
   il primo giorno di scuola gli alunni, presentatisi per frequentare, non sono stati ammessi nel plesso. Come motivazione si è addotta l'impossibilità di formare una prima classe di soli 19 alunni;
   i genitori degli alunni, dopo numerose, diverse e continue rimostranze, non hanno ottenuto risposte ufficiali circa il destino scolastico dei loro figli;
   alcuni genitori, inoltre, dopo aver invano chiesto in via informale accesso agli atti di iscrizione degli alunni alla segreteria, hanno presentato richiesta formale di accesso agli atti in data 10 novembre 2015. Ad oggi, agli interpellanti non risulta alcuna risposta a tale istanza;
   il dirigente scolastico dell'istituto, nominato in sostituzione del precedente, il 24 settembre 2015 ha inoltrato richiesta alla dirigenza dell'ufficio scolastico regionale Puglia di costituzione di una prima classe in deroga, a cui non risulta risposta per quanto di conoscenza degli interpellanti;
   ad oggi, ad oltre tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, 16 ragazzi su 19 risultano non frequentanti e per motivi estranei alla loro volontà ed a quella dei loro genitori. I restanti alunni hanno dovuto effettuare l'iscrizione presso altri istituti, lasciandosi aperta la possibilità di rientrare presso il «Bellisario-Sforza» in caso di istituzione della prima classe;
   l'istituto «Bellisario – Sforza» risulta essere l'unica istituzione scolastica superiore presente sul territorio di Palagianello, che quindi risulta avere una fondamentale ed imprescindibile funzione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e sociale (che ha già una pesante incidenza sui territori jonici) che sarebbe diversamente non realizzabile –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza di quanto espresso in premessa;
   se non intenda, per quanto di competenza, garantire ai genitori degli alunni l'accesso agli atti inerenti all'iscrizione dei loro figli;
   se non intenda assumere iniziative per accertare eventuali responsabilità in relazione alla mancata frequenza di 19 alunne ed alunni e se non intenda garantire agli stessi il diritto allo studio.
(2-01197) «Duranti, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Piras, Pannarale, Ricciatti, Sannicandro».


Iniziative per la corretta interpretazione delle disposizioni relative alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – 2-00429

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:
   con l'articolo 10, comma 4-ter, della legge 6 giugno 2013, n. 64, è stata prorogata, fino all'anno 2014, l'efficacia dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i proventi della riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati, fino al 50 per cento, al finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale;
   l'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi», sulla stessa materia, stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo»;
   l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, autorizza i comuni a utilizzare – fino al 75 per cento – delle entrate in conto capitale (i contributi per il rilascio del permesso di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), per coprire delle spese correnti, secondo la ripartizione 50 per cento e 25 per cento indicata sopra, mentre l'articolo 4 della legge n. 10 del 2013 prevede che almeno la metà delle entrate derivanti dalla riscossione dei cosiddetti oneri concessori venga destinata al finanziamento di spese in conto capitale, quali sono quelle per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione e di recupero urbanistico;
   in relazione alla presenza all'interno dell'ordinamento delle norme citate nei punti precedenti, il consigliere comunale di Milano Marco Cappato ha presentato un'interrogazione all'assessore competente, per sapere se nella predisposizione dei documenti di bilancio di previsione per il 2013 fossero state tenute in considerazione le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013;
   nella risposta fornita al consigliere comunale il 4 febbraio 2014, l'assessore competente ha dato conto del fatto che l'amministrazione si è avvalsa «della facoltà offerta dall'articolo 10, comma 4-ter, della legge n. 64 del 2013, relativa alla proroga fino al 2014 della possibilità di utilizzare i proventi della riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire a finanziamento della parte corrente del bilancio (...)», senza fare alcuna menzione dell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013;
   il conflitto tra le due disposizioni normative sembra esser stato risolto, da parte dell'amministrazione comunale di Milano, giudicando, in modo implicito, soccombente rispetto all'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 la disposizione contenuta nell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013, che non ha trovato, dunque, applicazione;
   l'orientamento dell'amministrazione comunale di Milano, ove applicato in via sistematica da tutte le amministrazioni locali, porterebbe a una sostanziale disapplicazione dell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013 per gli anni 2013 e 2014;
   il susseguirsi di previsioni legislative, senza un effettivo coordinamento delle disposizioni incidenti sulla stessa materia, può determinare un'applicazione differenziata delle norme concernenti la destinazione delle risorse rivenienti dalla riscossione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire, rispetto alle quali è, invece, indispensabile che le determinazioni degli enti locali siano omogenee su tutto il territorio nazionale –:
   se intendano fornire – nelle more di una non più rinviabile ridefinizione organica della disciplina dei cosiddetti oneri concessori che ne impedisca l'utilizzo per la copertura delle spese correnti – i chiarimenti e le istruzioni necessarie, ai fini della predisposizione degli atti di competenza degli enti locali in materia di bilancio concernenti la destinazione dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in modo da assicurare un'omogenea e univoca applicazione della normativa statale vigente in materia e una piena applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 10 del 2013.
(2-00429) «Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi».


DISEGNO DI LEGGE: CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO (A.C. 2039-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FRANCO BORDO E PALAZZOTTO; CATANIA ED ALTRI; FAENZI ED ALTRI; DE ROSA ED ALTRI (A.C. 902-948-1176-1909)

A.C. 2039-A – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto all'esame dell'Aula nel dichiarato intento di tutelare il suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole ed alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, introduce un nuovo regime giuridico per le aree che risultano inedificate alla data di entrata in vigore della legge;
    in particolare l'articolo 1, al comma 2, afferma che «il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse»;
    l'articolo 2, comma 1, alla lettera b) reca la definizione di «superficie agricola, naturale e seminaturale» in cui ricomprende non solo i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici vigenti ma anche tutte indistintamente le altre superfici non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della legge, ossia ogni terreno che non abbia subito interventi (copertura artificiale, scavo, rimozione, compattazione, ecc.) capaci di determinare la perdita di permeabilità;
    l'articolo 3 detta disposizioni per limitare il consumo di suolo, stabilendo un sistema predeterminato di rigida pianificazione nazionale finalizzato a ridurre progressivamente ed in modo vincolante le aree libere ancora utilizzabili per fini diversi da quelli agricoli e di tutela ambientale;
    al fine di rendere ancor più cogente il descritto procedimento, il medesimo articolo prevede, in caso di inadempimento, l'esercizio di poteri sostitutivi mentre il successivo articolo 9 istituisce il «Registro degli enti locali» nel quale vengono iscritti i commi che, nell'adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni della nuova legge, raggiungono l'obiettivo di zero consumo di suolo o di un livello di riduzione del consumo superiore a quello medio, risultato al quale l'articolo 8 collega significative misure di premialità;
    infine l'articolo 11 nell'introdurre con immediatezza il divieto generalizzato per un triennio di consumo del suolo, tranne che per pochissime eccezioni tutte di valenza pubblica, fissa legislativamente il coefficiente massimo di consumo in misura fortemente restrittiva (almeno il 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti);
    il delineato quadro normativo comporta in maniera evidente una pressoché illimitata compressione del diritto di proprietà cui, per costante affermazione della giurisprudenza costituzionale, inerisce lo «ius aedificandi» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 1980) di fatto non più esercitabile nella quasi totalità dei casi;
    l'istituto della proprietà privata è garantito dall'articolo 42 della Costituzione e regolato dalla legge nei modi di acquisto e di godimento ed è sempre la legge che ne fissa i limiti di esercizio dovendo assicurare piena coerenza con la funzione sociale;
    ora se proprio in ragione del canone di solidarietà sociale è escluso che, nel nostro ordinamento, il diritto di proprietà possa essere inteso in termini di dominio assoluto ed illimitato sui propri beni dovendosi considerare, più correttamente, come caratterizzato dall'attitudine di essere assoggettato nel suo contenuto ad un regime che la Costituzione rimette al legislatore di determinare, altrettanto vero è che la discrezionalità del legislatore incontra limiti invalicabili che discendono proprio dalla Carta e dai principi generali dell'ordinamento positivo, primo fra tutti quello che i vincoli imposti all'interesse del privato per subordinarlo all'interesse generale della collettività, devono essere improntati a criteri di ragionevolezza e di durata limitata e comunque predeterminabile;
    dal che consegue che vincoli destinati ad operare una definitiva e profonda incisione sulle facoltà dominicali esistenti e legittimamente esercitabili al momento della sua imposizione, sono ammissibili solo a condizione che gli stessi siano accompagnati da misure di indennizzo o quanto meno di ristoro;
    in tal senso il risalente e non contraddetto indirizzo della Consulta afferma che si ha «espropriazione quando il godimento del bene (nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del diritto, essendo senza decisiva importanza il fatto che titolare ne resti o no il proprietario» di talché ha natura espropriativa «anche l'atto che pur non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso o terminando il venir meno o una profonda incisione del suo valore di scambio» (cfr. Corte costituzionale 20 gennaio 1966 n. 6);
    ed è proprio questa la situazione che viene a configurarsi per tutte le proprietà fondiarie non interessate da interventi di pubblica utilità, indipendentemente dal regime urbanistico loro assegnato dagli attuale strumenti di pianificazione territoriale, in ragione delle disposizioni all'esame dell'Aula;
    del resto la mancata previsione di ogni forma di ristoro e, soprattutto, la indeterminata proiezione temporale del vincolo, minano in radice ogni ipotesi di equilibrato bilanciamento tra contrapposti valori costituzionalmente rilevanti, quali, da un lato, il diritto di proprietà e, dall'altro, gli altri interessi costituzionalmente protetti cui è preordinata l'attività di pianificazione urbanistica;
    da tutto ciò discende l'evidente contrasto con l'articolo 42, secondo e terzo comma, della Costituzione delle norme in esame giacché consentono, senza indennizzo, incisive limitazioni temporanee o definitive a diritti reali, di contenuto espropriativo ed immediatamente operative;
    il testo del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, nella parte relativa alla ripartizione a livello regionale dei quantitativi di consumo del suolo disponibile, prevede l'adozione di complesse procedure attuative che coinvolgono il Governo, la Conferenza unificata e le Regioni;
    si prevede in particolare il ricorso a strumenti atipici alle quali viene riconosciuta funzione di natura normativa, sulla base di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari. Il provvedimento, infatti, prevede l'adozione di direttive ministeriali alle quali è affidato, tra gli altri, il compito di definire modalità e criteri attuativi della legge;
    su questo fenomeno, conosciuto come «fuga dal regolamento» si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 4 maggio 2012 con la quale ha esplicitamente escluso che «il potere normativo dei Ministri e, più in generale del Governo, possa esercitarsi mediante atti atipici, di natura non regolamentare»;
    nell'ambito di queste procedure sono previsti quattro casi di esercizio del potere sostitutivo dello Governo nel caso di inadempienze degli enti preposti all'azione in fatto di adempimenti previsti dal provvedimento. Parliamo dell'articolo 3, in particolar modo, commi 2, 6 e 9 e del comma 4 dell'articolo 4 che disciplinano, appunto, i casi in cui, nell'ambito di questo provvedimento, organi dell'Esecutivo sono chiamati ad esercitare il potere sostitutivo;
    queste procedure risultano difformi con quanto disposto in materia dall'articolo 120, secondo comma della Costituzione che sancisce in maniera definita le condizioni e le materie in merito alle quali il Governo può sostituirsi alle Regioni;
    inoltre, il disegno di legge in esame ignora la sussistenza di interventi normativi regionali già adottati in materia di consumo del suolo inseriti in disposizioni relative al governo del territorio, ambito di ormai consolidata competenza regionale;
    si raffronta di conseguenza un limite nel provvedimento ove non prevede una norma di coordinamento normativo con la preesistente legislazione regionale e, viceversa, si propone di disciplinare contenuti sui quali le Regioni sono già intervenute ma con soluzioni diverse;
    quest'ultimo aspetto appare quello più delicato poiché va a interessare gli interventi edilizi inseriti nella pianificazione sia di diretta attuazione, sia di attuazione tramite piani comunque definiti dalla legge regionale. La questione è rilevante soprattutto qualora la normativa regionale abbia definito regole di contenuto diverso se non difforme rispetto alla normativa statale;
    per quanto riguarda la questione delle ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni regolamentate dall'articolo 117 della Costituzione, il provvedimento in esame non considera i riflessi che la normativa nazionale avrà sulla analoga normativa regionale mancando in esso una norma di raccordo;
    una tale circostanza potrebbe determinare l'avvio di contenziosi tra Regioni e Stato ovvero tra soggetti privati, enti locali e Stato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2039-A ed abb.
N. 1. Brunetta, Sarro, Russo, Occhiuto.

A.C. 2039-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti De Rosa 8.13 e 8.14

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 2039-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  All'articolo 5, comma 1, sia soppressa la lettera d).

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.29, 4.31, 5.26, 5.32, 5.33, 5.34, 6.20, 7.7, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 e 10.9, e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.01 e 10.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2039-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Finalità e ambito della legge).

  1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
  2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.
  3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.
  4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.
  5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità e ambito della legge).

  Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.
1. 1. Ciracì.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: e la tutela del suolo aggiungere le seguenti: ed il mantenimento delle sue funzioni.
1. 2. Ciracì.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di promuovere fino alla fine del comma, con le seguenti: al fine di: a) promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente; b) promuovere la diffusione di modelli di sviluppo ad elevata sostenibilità ambientale nel settore dell'edilizia e nella pianificazione e gestione del territorio; c) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici; anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
1. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, dopo le parole: tutelare l'attività agricola aggiungere le seguenti: e forestale.
1. 4. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, dopo la parola: paesaggio, aggiungere la seguente: naturale.
1. 5. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: oltre alla limitazione, fino alla fine del periodo, con le seguenti: costituiscono una scelta strategica nel governo del territorio.
1. 6. Russo, Sarro.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La presente legge attribuisce priorità per i contesti urbani periferici, storici e quelli caratterizzati da emergenze socio-economiche e ambientali.
1. 7. Russo, Sarro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il consumo di suolo è consentito esclusivamente con le seguenti: le previsioni della pianificazione urbanistica generale che generano consumo di suolo sono consentite solo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3,
    al comma 1, sostituire le parole:
è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi con le seguenti: sono definiti, in termini quantitativi, i valori obiettivo di riduzione;
    al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
    al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;
    sopprimere il comma 6;
    al comma 8:
     sostituire le parole: attuare la riduzione con le seguenti: il raggiungimento dei valori obiettivo di riduzione;
     sopprimere le parole: dispongono la riduzione in termini quantitativi, del consumo del suolo e;
    sopprimere il comma 9;
   all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma;
   all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da:
nei quali non è previsto fino alla fine del comma;
   sopprimere l'articolo 11.

1. 8. Pagano.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: , in linea di principio,.
1. 9. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: esclusivamente, aggiungere le seguenti: e previo obbligo di adeguata motivazione,.
1. 10. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: non esistono alternative aggiungere le seguenti: , sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,
1. 11. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: consistenti.
1. 12. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: diverse dalle infrastrutture, fino a: normativa vigente.
*1. 13. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: diverse dalle infrastrutture, fino a: normativa vigente.
*1. 14. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità; quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
1. 15. Russo, Sarro.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.
1. 16. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, con le seguenti: prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1. 17. Mariani, Borghi, Oliverio, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: della normativa vigente, aggiungere le seguenti: ovvero diverse da quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge sono già state avviate le procedure di approvazione e/o di reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla relativa realizzazione.
1. 18. Sarro, Russo.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: la necessità di una valutazione, aggiungere le seguenti: tecnica, ambientale e di sostenibilità economica.
1. 19. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o che determinino consumo di suolo nell'ambito di aree già urbanizzate o comunque in prossimità ad aree urbanizzate.
1. 20. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: di approvazione della progettazione, aggiungere le seguenti: sia preliminare che.
1. 21. Ciracì.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le opere pubbliche di preminente interesse nazionale ai sensi della normativa vigente, la valutazione di cui al presente comma è limitata alla verifica della possibilità di localizzazioni alternative che, a parità di oneri di realizzazione, non comportino consumo di suolo.
1. 22. Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 3.
1. 23. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica si conformano alla finalità del contenimento del consumo di suolo prevedendo che al fabbisogno edilizio venga data risposta prioritariamente tramite interventi di riqualificazione, rinnovo e rigenerazione urbana.
  3-bis. Eventuali e subordinate previsioni che coinvolgano suolo libero devono essere preventivamente assoggettate ad una specifica verifica dell'insussistenza di alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. Di ciò il Comune fornisce, nel proprio strumento di pianificazione, specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità e assenza di alternative, oltre alla preventiva valutazione degli effetti sociali, ambientali e territoriali anche in ordine alla compromissione delle funzioni ecosistemiche e di produzione di beni alimentari del suolo.
1. 24. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 3, sostituire la parola: orientano con le seguenti: predispongono procedure specifiche nelle quali deve essere prevista una attenta valutazione dei progetti che causano nuovo consumo di suolo, attraverso la redazione di relazioni tecniche asseverate, e di elaborati progettuali specifici redatti a cura del progettista, vagliati e certificati dal responsabile dell'ufficio tecnico competente, orientando opportunamente.
1. 25. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 3, dopo le parole: l'iniziativa dei comuni a aggiungere le seguenti: censire gli immobili dismessi e.
1. 26. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della limitazione di processi di diffusione urbana, le eventuali e motivate previsioni di consumo di nuovo suolo a fini edificatori devono comunque essere collocate in modo contiguo al territorio urbanizzato.
1. 27. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per tutti gli interventi che comportano consumo di suolo dovranno essere adottate misure di mitigazione e dovranno essere attuate misure preventive di compensazione in un'area di almeno uguale dimensione, in zone prioritarie e sulla base di criteri definiti dai Comuni. Deve essere comunque garantita l'invarianza idraulica delle nuove trasformazioni d'uso del suolo.
1. 28. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli strumenti di governo del territorio, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, a tutti i livelli amministrativi, si adeguano alle norme di cui alla presente legge, individuando il riuso e la rigenerazione urbana, quali uniche metodologie per l'arresto del consumo del suolo e per il mantenimento dei servizi ecosistemici necessari allo sviluppo sostenibile, fatte salve le previsioni di ulteriore e integrata tutela in essi contenute.
1. 29. Ciracì.

  Al comma 4, dopo le parole: consumo del suolo, aggiungere le seguenti: l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati.
1. 30. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 4, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati.
1. 30.(Testo modificato nel corso della seduta) De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole: sviluppo territoriale con le seguenti: assetto e sviluppo territoriale;

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole: di contenimento del consumo di suolo aggiungere le seguenti: di resilienza idrogeologica e sismica;
   all'articolo 3, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: situati in aree a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera e/o vulnerabili dal punto di vista strutturale;
   all'articolo 4:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
efficienza energetica, con le seguenti: sicurezza strutturale, idrogeomorfologica, e efficienza energetica;
    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: realizzazione di un censimento comunale fino alla fine del periodo, con le seguenti: redazione di un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati, degli edifici ad elevata vulnerabilità sismica o ubicati in aree a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera esistenti, in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato o vulnerabile, disponibile per il recupero, il riuso o la delocalizzazione previa demolizione;
   al comma 8, dopo le parole: di arrecare danno al paesaggio, aggiungere le seguenti: all'equilibrio del sistema idrogeomorfologico;
   all'articolo 5, comma 1:
    all'alinea, sostituire le parole:
paesaggistico e ambientale con le seguenti: paesaggistico, geologico e ambientale;
    alla lettera b), dopo le parole: elevati livelli di qualità, aggiungere le seguenti: sicurezza idrogeomorfologica e sismica;
    alla lettera d), aggiungere in fine, le parole: ed alle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeomorfologico.
1. 31. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 5, dopo le parole: destinazione agricola aggiungere la seguente: professionale.
1. 32. Russo, Sarro.

  Al comma 5, dopo le parole: agricola e aggiungere la seguente: garantiscono.
1. 33. Russo, Sarro.

  Al comma 5, sopprimere le parole: anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate.
1. 34. Russo, Sarro.
(Approvato)

  Al comma 5 dopo le parole: spazi liberi delle aree urbanizzate, aggiungere le seguenti: fatta sempre salva la garanzia del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti per legge,.
1. 35. Ciracì.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
1. 36. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

A.C. 2039-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, si intende:
   a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;
   b) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;
   c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;
   d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
   e) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;
   f) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sul dissesto idrogeologico e sul benessere umano;
   g) per «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.

  2. All'articolo 5, comma 1, lettera v-quater), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Definizioni).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, s'intende:
   a) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;
   b) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;
   c) per «impermeabilizzazione del suolo»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;
   d) per «mitigazione»: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;
   e) per «compensazione ambientale»: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

  2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente lettera:
   «0b) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile;».
2. 1. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) per «suolo»: lo strato superiore della superficie terrestre formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi che fornisce beni primari e servizi ecosistemici essenziali sul piano ambientale, sociale ed economico, oltre ad essere elemento fondamentale del paesaggio e del patrimonio culturale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   h)
per «consumo di suolo»: la riduzione di suolo per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;
   i) per «invarianza idraulica»: il principio per cui la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo in quell'area.
2. 2. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: l'incremento annuale netto fino alla fine della lettera, con le seguenti: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture comunali e sovracomunali.
2. 3. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: l'incremento annuale fino alla fine della lettera, con le seguenti: la modificazione o la perdita della superficie agricola, naturale e seminaturale causata da interventi di trasformazione mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture o provocate da azioni, quali asportazione, impermeabilizzazione e contaminazione.
2. 4. Ciracì.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: l'incremento annuale fino alla fine della lettera, con le seguenti: la perdita di superfici naturali o seminaturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.
*2. 5. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: l'incremento annuale fino alla fine della lettera, con le seguenti: la perdita di superfici naturali o seminaturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.
*2. 6. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: l'incremento annuale fino alla fine della lettera, con le seguenti: la riduzione netta della superficie agricola, naturale e seminaturale. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata una trasformazione in area urbanizzata ai sensi della lettera d).
2. 7. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: l'incremento annuale fino alla fine della lettera, con le seguenti: la superficie annualmente oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola.
2. 8. Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale con le seguenti: la superficie agricola, naturale e seminaturale, annualmente.
*2. 9. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale con le seguenti: la superficie agricola, naturale e seminaturale, annualmente.
*2. 10. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale con le seguenti: la quantità di superficie di suolo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: Il calcolo del consumo fino alla fine della lettera.
2. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: annuale netto.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: Il calcolo del consumo fino alla fine della lettera.
2. 12. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: annuale.
2. 13. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: naturale e seminaturale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:
esclusi gli ampliamenti fino al 20 per cento di attività economiche esistenti;
   alla lettera b), sopprimere le parole da: , nonché le altre superfici fino alla fine della lettera.
2. 14. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: soggetta a interventi di impermeabilizzazione con le seguenti: oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: Il calcolo del consumo fino alla fine della lettera.
2. 15. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: interventi di impermeabilizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: trasformazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata ai sensi della definizione del presente articolo.
*2. 16. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: interventi di impermeabilizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: trasformazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra le superfici in cui si è verificata la variazione dell'area urbanizzata ai sensi della definizione del presente articolo.
*2. 17. Fauttilli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interventi di impermeabilizzazione aggiungere le seguenti: e di copertura artificiale.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: naturali e seminaturali fino alla fine della lettera, con le seguenti: in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione.
2. 18. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interventi di impermeabilizzazione inserire la seguente: definitiva.
2. 19. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: Il calcolo del consumo fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera
b), sopprimere le parole da: per le aree fino a: nazionale;
   alla lettera d), sopprimere le parole da: le aree fino a: tecnologici.
2. 20. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , naturali e seminaturali fino alla fine della lettera, con le seguenti: in cui si è verificata la impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stato ripristinato il suolo, purché il suolo ripristinato abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione.
2. 21. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: le disposizioni della presente lettera non si applicano alle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, alle aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, alle aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e a quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché a quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse;.
2. 22. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , purché il suolo in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione abbia caratteristiche che lo rendano idoneo alla coltivazione.
2. 23. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: come agricoli dagli strumenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali o comunque come agricoli.
2. 24. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dagli strumenti urbanistici, nonché fino alla fine della lettera, con le seguenti: o come non edificabili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. 25. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dagli strumenti urbanistici, nonché fino alla fine della lettera, con le seguenti: o come non edificabili dagli strumenti urbanistici
2. 26. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nonché le altre superfici fino alla fine della lettera.
2. 27. Garofalo, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dagli strumenti urbanistici, nonché fino a: prevalentemente con le seguenti: o non edificabili dagli strumenti urbanistici, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente.
2. 28. (Versione corretta) Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché le altre superfici fino a: inedificati interclusi con le seguenti: fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, per le aree necessarie agli ampliamenti delle attività commerciali esistenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi e le aree di completamento.
2. 29. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: altre superfici fino alla fine della lettera, con le seguenti: superfici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
2. 30. Franco Bordo, Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: alla data di entrata in vigore fino alla fine della lettera.
2. 31. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Alla lettera b), sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 32. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Alla lettera b), sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine della lettera.
2. 33. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: fatta eccezione per fino a: e di rigenerazione con le seguenti: nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, e le aree comunque libere da edificazioni e qualsiasi infrastruttura.
2. 34. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: per le aree destinate fino a: interesse nazionale.
2. 35. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: produttivi strategici e di preminente interesse nazionale con le seguenti: prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. 36. Mariani, Borghi, Oliverio, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: strategici e di preminente interesse nazionale.
2. 37. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: strategici e di fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, nonché per i lotti interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b), le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
*2. 38. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: strategici e di fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, nonché per i lotti interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio,
turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b), le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
*2. 39. Russo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: strategici e di fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, nonché per i lotti interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b), le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
*2. 40. Senaldi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: strategici e di fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, nonché per i lotti interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b), le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi
urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
*2. 41. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: strategici e di fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, nonché per i lotti interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b), le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
*2. 42. Fauttilli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: strategici e di fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione primaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita da centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b), le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.
2. 44. Taricco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: strategici e di fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale nonché per i lotti interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione.
2. 43. Ciracì.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: strategici e di preminente interesse nazionali con le seguenti: per le attività industriali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nonché per le aree necessarie agli ampliamenti funzionali finalizzati al mantenimento di attività produttive esistenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole da: industriale fino a: turistico-ricettiva con le seguenti:, artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b).
2. 45. Garofalo, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: interesse nazionale inserire le seguenti: per le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, per le aree necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
2. 46. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente.
2. 47. Sarro, Russo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per le quali è comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché per gli interventi ed i programmi di trasformazione di cui ai piani attuativi comunque denominati previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti, per i quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria a rete e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;
2. 48. Russo, Sarro.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole da: di entità equivalente fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento già dotate di opere di urbanizzazione.
2. 49. Borghi, Oliverio, Prina, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Massa, Zanin.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole da: di entità equivalente fino a: urbanizzazione primaria e con le seguenti: per le aree funzionali all'ampliamento delle attività produttive esistenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento.
2. 49. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghi, Oliverio, Prina, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Massa, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di entità equivalente con le seguenti: che siano equivalenti da un punto di vista qualitativo in termini di caratteristiche idrauliche ed ecosistemiche, e da un punto di vista quantitativo in termini di estensione areale,.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali criteri devono prevedere che le misure di mitigazione e compensazione debbano bilanciare completamente gli interventi di consumo di suolo e che debbano essere equivalenti sia da un punto di vista qualitativo, espresso in termini di caratteristiche idrauliche ed ecosistemiche, sia da un punto di vista quantitativo, espresso in termini di estensione areale. L'eventuale sforamento di tali limiti da parte di una regione non può in nessun modo considerarsi compensato da eventuali quote di consumo di suolo assegnate e non consumate da altre regioni.
2. 50. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Tancredi, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi con le seguenti: per gli spazi inedificati interclusi ed i lotti.
2. 51. Sarro, Russo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati con le seguenti: le aree di completamento già dotate di opere di urbanizzazione primaria e destinate.
2. 52. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e gli spazi inedificati interclusi fino a: urbanizzazione primaria con le seguenti: interclusi e le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione.
2. 53. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e gli spazi inedificati interclusi con le seguenti: interclusi e le aree di completamento.
2. 54. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: già dotati di opere di urbanizzazione primaria.
2. 55. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: già dotati di opere di urbanizzazione primaria con le seguenti: e per i lotti di completamento dotati di urbanizzazioni.
2. 56. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: già dotati di opere di urbanizzazione primaria e con le seguenti: e per le aree di completamento.
2. 57. Garofalo, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: già dotati di opere di urbanizzazione primaria aggiungere le seguenti: nonché per le aree di completamento.
2. 58. Garofalo, Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per le aree già appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico e oggetto di attività economiche.
2. 59. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: purché siano destinati per orti urbani e agricoltura urbana.
2. 60. Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: mediante interventi fino alla fine della lettera con le seguenti: che ne elimina la permeabilità, mediante la realizzazione di manufatti e infrastrutture con esclusione delle opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. 61. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: interventi di copertura fino a: infrastrutture con la seguenti: scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, interventi di copertura artificiale, nonché mediante altri interventi, tali da ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di qualsiasi infrastruttura.
2. 62. Cristian Iannuzzi, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: copertura artificiale, con le seguenti: copertura artificiale permanente, nonché mediante interventi di.
2. 63. Mariani, Borghi, Oliverio, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: , scavo e rimozione.
2. 64. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: non connessi alle attività agricole, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola.
2. 65. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: nonché mediante fino a: per effetto della con le seguenti: tali da eliminare o ridurre la permeabilità anche attraverso interventi di.
2. 66. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tali da eliminarne con le seguenti: tali da ridurne.
2. 67. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: permeabilità inserire le seguenti: in via definitiva.
2. 68. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e depositi permanenti di materiali: con le seguenti: , depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi.
2. 69. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché al transito o stazionamento dei veicoli.
2. 70. Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, o tali da non garantirne l'invarianza idraulica, ovvero il principio per cui la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo dell'area stessa.
2. 71. Tentori, Prina.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 72. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: la parte del territorio fino alla fine della lettera, con le seguenti: le sole aree edificate previste dai piani urbanistici attualmente vigenti.
2. 73. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con continuità dei lotti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dotate di inserire la seguente: infrastrutture.
2. 74. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: con continuità dei lotti fino alla fine della lettera, con le seguenti: dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, i parchi urbani, cave, discariche, cantieri, piazzali, sedimi di infrastrutture viabilistiche e ferroviarie.
2. 75. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con continuità dei lotti con le seguenti: le infrastrutture.
2. 76. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: , industriale fino a: turistico-ricettiva con le seguenti: e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree a destinazione industriale ivi compresi i lotti a queste adiacenti per gli ampliamenti di cui alla lettera b).
2. 77. Ciracì.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: i parchi urbani.
2. 78. Sarro, Russo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria con le seguenti: l'edificato sparso, i nuclei isolati, le cave, le discariche, i cantieri, i sedimi e le pertinenze infrastrutturali.
2. 79. Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: i lotti e gli spazi inedificati interclusi con le seguenti: gli spazi inedificati interclusi e i lotti già.
2. 80. Sarro, Russo.

  Al comma 1, lettere, d), sopprimere le parole: dotati di opere di urbanizzazione primaria.
2. 81. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o facilmente allacciabili alle stesse.
2. 82. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: edilizi.
2. 83. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: e socio-economici fino alla fine della lettera con la seguente:
   e) socio-economici, tecnologici, ambientali, culturali ed artistici che non causino un aumento del consumo di suolo e relativi alle aree urbanizzate e ai paesaggi urbani, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi, che persegua l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità ambientale, salvaguardia del suolo libero, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di una riduzione dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari e di miglioramento della qualità e della bellezza dei contesti abitativi.
2. 84. Ciracì.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: che persegua fino alla fine della lettera con le seguenti: che promuovano la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. I programmi si fondano su un'idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:
   1) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
   2) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
   3) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;
   4) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.
2. 85. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: contenimento del consumo di suolo aggiungere le seguenti: di creazione di aree umide naturali nei terreni rigenerati e bacini di accumulo a fini di incremento della biodiversità e di raccolta di acqua piovana per irrigazione e stoccaggio per periodi siccitosi o altre calamità, incrementando così la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, nonché.
2. 86. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di contenimento di consumo di suolo aggiungere le seguenti: di resilienza idrogeologica e sismica.
2. 87. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di trasformazione nelle aree già edificate, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle finalità di riduzione del consumo del suolo.
2. 88. Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: rilancio della città pubblica attraverso.
2. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari con le seguenti: dei comuni attraverso la realizzazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. 89. Sarro, Russo.

  Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 5:
    sostituire le parole: sono stabiliti, con le seguenti: è stabilita;
    dopo le parole: in termini quantitativi aggiungere le seguenti: e qualitativi;
    sopprimere le parole: nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale;
   all'articolo 4, comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 6, comma 8, sopprimere le parole: di mitigazione e compensazione ambientale.
2. 90. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sul dissesto idrogeologico con le seguenti: sull'assetto idrogeologico.
2. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: compensazione ambientale inserire la seguente: preventiva.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: da attuarsi interamente prima di qualunque intervento comportante consumo di suolo e per cui la compensazione ambientale preventiva è necessaria per rispettare la soglia di consumo stabilita dalle procedure di cui all'articolo 3.
2. 91. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: , contestualmente fino alla fine della lettera con le seguenti: di interventi finalizzati a migliorare le condizioni dell'ambiente e del paesaggio, mediante la rigenerazione di valori ambientali e paesaggistici persi o alterati (e non altrimenti minimizzabili) in conseguenza della trasformazione, anche in un luogo distinto da quello in cui ricade l'intervento promosso dal piano o dal progetto.
2. 92. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare inserire le seguenti: , in maniera proporzionale all'entità dell'intervento stesso,
2. 93. Sarro, Russo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le parole: , proporzionate alla corrispondente concessione di diritti edificatori in aree adeguate.
2. 94. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: da attuare in via preventiva nel caso di una trasformazione che comporti impermeabilizzazione.
2. 95. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: Ove le misure dirette di compensazione ambientale non siano agevolmente realizzabili, con l'atto di approvazione del progetto dell'intervento, sono quantificati gli oneri per la compensazione ambientale, determinati nella misura massima del 10 per cento del costo complessivo dell'opera, che il soggetto attuatore della stessa è tenuto a corrispondere al comune ove è localizzato l'intervento, anche al fine di contribuire al finanziamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.
2. 96. Sarro, Russo.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: Laddove la compensazione intervenga per il ripristino di trasformazioni abusive o comunque illegalmente realizzate, essa non viene contabilizzata nella valutazione del consumo di suolo netto di cui alla lettera a).
2. 97. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge, per suolo si intende anche ogni superficie libera da manufatti, che non sia un'area di pertinenza di edifici esistenti.
2. 98. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che in quanto tale è da considerare bene comune.
2. 99. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e sede di servizi ecosistemici.
2. 100. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

A.C. 2039-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Limite al consumo di suolo).

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentiti gli enti di cui al comma 7 del presente articolo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.
  2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione stessa; decorso inutilmente tale termine, si provvede con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.
  4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.
  5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, sono stabiliti la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1 nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale.
  6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione di cui al medesimo comma 5; decorso inutilmente tale termine, la ripartizione ivi prevista è adottata con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7.
  7. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto, secondo le modalità di cui al comma 3, alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. I dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.
  9. Se gli enti territoriali competenti non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei presidenti degli enti territoriali interessati. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  10. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia nel proprio sito internet istituzionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Limite al consumo di suolo).

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: e con le regioni che sono già in possesso dei Piani territoriali regionali, contenenti la documentazione sul paesaggio e suoli agricoli, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea sul paesaggio.
3. 1. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea fino alla fine del comma con le seguenti: anticipando gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione vincolante, secondo una progressione lineare in termini quantitativi, di consumo di suolo a livello nazionale, fino al raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2025.
3. 2. Furnari, Segoni.

  Al comma 1, dopo le parole: circa il traguardo del consumo di suolo aggiungere la seguente: netto.
3. 3. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione del territorio delle autonomie speciali.

  Conseguentemente, ai commi 3 e 8 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. 4. Dellai.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle specificità territoriali, aggiungere le seguenti: del fabbisogno abitativo e di nuove attività produttive.
3. 5. Sarro, Russo.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere di interesse statale.
*3. 6. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere di interesse statale.
*3. 7. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, con le seguenti: prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. 20. Mariani, Borghi, Oliverio, Prina, Massa, Giovanna Sanna, De Menech, Taricco, Tino Iannuzzi, Zanin.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ove le regioni non trasmettano i dati di cui al periodo precedente entro il termine ivi prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto nomina un commissario ad acta al fine di acquisire i medesimi dati, sulla base dei quali è adottato il decreto di cui al comma 1.
3. 8. Sarro, Russo.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aggiungere le seguenti: ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. 9. Sarro, Russo.

Subemendamento all'emendamento 3.300.

  Dopo le parole: i soggetti aggiungere la seguente: pubblici.
0. 3. 300. 1. De Rosa, D'Incà.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: i soggetti.
3. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria aggiungere le seguenti: e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. 10. Russo, Sarro.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, aggiungere le seguenti: , con il supporto dell'ISTAT e delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente delle Regioni e delle Province Autonome.
3. 11. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il monitoraggio sul consumo di suolo deve contenere anche specifiche indicazioni affinché gli strumenti di pianificazione approvati dai Comuni considerino il «bilancio alimentare», che consiste in una stima dei prodotti agricoli ricavabili con i terreni agricoli disponibili e coltivati. Con regolamento adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro dei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.
3. 12. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: e resi disponibili con le seguenti: in formato aperto e resi disponibili ed utilizzabili.
3. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: ovvero attraverso l'utilizzo, nei limiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di quota parte degli oneri di compensazione ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
3. 14. Sarro, Russo.

Subemendamento riferito all'emendamento 3.301.

  All'emendamento 3.301, parte consequenziale, dopo le parole: Trento e Bolzano provvedano aggiungere le seguenti: in maniera tempestiva.

  Conseguentemente sopprimere le parole: qualora necessario e sostituirle con le seguenti: garantendo un costante aggiornamento, anche.
0. 3. 301. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 8, sopprimere le parole: con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare le determinazioni di cui al periodo precedente, qualora necessario, sulla base della verifica quinquennale prevista dal comma 4.
3. 301. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto dei Piani territoriali regionali già approvati.
3. 15. Russo, Sarro.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le previsioni di espansione edificatoria contenute all'interno degli strumenti urbanistici subiscono modifiche o in ogni caso decadono di diritto dopo cinque anni dalla loro approvazione assumendo la destinazione urbanistica a zona agricola, ove non ne sia avviata l'attuazione o non siano state riconfermate mediante variante urbanistica generale.
3. 16. Tentori, Prina.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 17. Russo, Sarro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/31/UE, la costruzione di nuovi edifici è consentita esclusivamente a partire dalla classe energetica B dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dalla classe energetica A dal 1o gennaio 2020.
3. 19. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Orti urbani sociali).

  1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.
  2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.
  3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, il comune adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.
3. 01. Zaccagnini, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo.

A.C. 2039-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Priorità del riuso).

  1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e accesso ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.
  2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni adottano altresì disposizioni per la realizzazione di un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti, in cui sono specificate le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di costituire una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza di cui al medesimo comma 1; decorso inutilmente tale termine, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
  5. I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 4, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.
  6. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1.
  7. Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.
  8. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Priorità del riuso).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1. Sarro, Russo.

  Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole da: adottano disposizioni fino alla fine del comma con le seguenti: anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.
4. 2. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
4. 3. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici aggiungere le seguenti: e delle aree a destinazione produttiva dismesse.
4. 4. Grimoldi, Guidesi.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e di rinnovo edilizio aggiungere le seguenti: escludendo interventi edificatori in aree non interessate da processi di edificazione con esclusione della realizzazione di residenza sociale.
4. 5. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: realizzazione, all'interno del tessuto urbano, di spazi con vegetazione arborea e suolo naturale o rinaturalizzato.
4. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*4. 7. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*4. 8. Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: perequazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo lordo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.
4. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: purché non determinino fino alla fine del comma.
4. 11. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: purché non determinino aggiungere la seguente: ulteriore.
4. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'adottare tali disposizioni, le regioni si coordinano, anche al fine di dotarsi di un comune insieme di indicatori di monitoraggio.
4. 12. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I manufatti rurali tipici presenti nelle aree agricole, compresi quelli che hanno perduto l'originaria funzione, anche se ubicati in aree diverse dall'area rurale, sono salvaguardati e la loro demolizione o il loro crollo accidentale comporta la ricostruzione del volume perduto solo nelle condizioni originare per sedime, tipologia e uso dei materiali.
4. 13. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 14. Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 15. Busin, Grimoldi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 16. Gelmini.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 17. Capezzone.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali.
**4. 18. Taricco.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali.
**4. 19. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per la realizzazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.
**4. 19. (Testo modificato nel corso della seduta) De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali.
**4. 20. Fauttilli.

  Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per la realizzazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.
**4. 20. (Testo modificato nel corso della seduta) Fauttilli.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio dettano nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni per disciplinare il censimento e il suo periodico aggiornamento, la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali.
**4. 21. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per la realizzazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.
**4. 21. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Al fine di attuare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni redigono un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. La redazione da parte dei comuni del censimento è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per la realizzazione del censimento e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.
4. 22. Realacci, Tentori, Bratti, Mariani, Prina, Cuomo, Zanin, Taricco.
(Approvato)

  Al comma 3 primo periodo dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 23. Sarro, Russo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: adottano, fino alla fine del periodo, con le seguenti: dettano altresì disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati, degli edifici ad elevata vulnerabilità sismica o ubicati in aree a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera esistenti», in cui specificare certificato catastale, destinazione d'uso, caratteristiche e dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato o vulnerabile, disponibile per il recupero, il riuso o la delocalizzazione previa demolizione.
4. 24. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: abbandonati esistenti aggiungere le seguenti: da adottare a cura dei Comuni entro il 31 giugno 2017.
4. 25. Sarro, Russo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di tali immobili, aggiungere le seguenti: , ivi compresa la destinazione d'uso e il certificato catastale,.
4. 26. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ad ogni immobile è allegato il certificato catastale e l'indicazione della destinazione d'uso dell'immobile medesimo.
4. 27. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione competente verifica se le previsioni urbanistiche che impegnano nuove aree edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento di cui al presente articolo.
4. 28. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di monitorare il consumo di suolo illegale, è istituita la banca dati dei titoli abilitativi nella quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi.
  3-ter. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della «Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio» costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1 comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Agli oneri di cui al presente comma, nonché a quelli di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 29. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'ambito della pianificazione urbanistica di livello comunale, i comuni possono individuare intorno al perimetro del centro edificato, una cintura verde con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative coerenti con la conservazione degli ecosistemi, anche tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Il piano della cintura verde tiene in adeguata considerazione l'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio interessato. I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente articolo, e hanno adeguato gli strumenti urbanistici secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, sono iscritti nel registro di cui all'articolo 9 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 9 al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al registro sono altresì iscritti i comuni che attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis.
4. 30. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I Comuni devono destinare una parte pari ad almeno il 10 per cento del totale dei proventi dagli oneri di urbanizzazione e dalle tasse sugli immobili per incentivare azioni volte al riuso degli immobili censiti in chiave eco-sostenibile attraverso appositi regolamenti comunali. Le Regioni dovranno altresì monitorare l'effettivo adempimento.
4. 31. Ciracì.

  Al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, con le seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3.
4. 32. Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.

  Al comma 5, sostituire le parole da: entrata in vigore fino a: comma 4 con le seguenti: adozione del censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti di cui al comma 3.
4. 33. Sarro, Russo.

  Al comma 5, dopo le parole: delle aree, aggiungere le seguenti: e degli immobili.
4. 34. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: suolo con le seguenti: superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.
4. 35. Russo, Sarro.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sia di attività produttive con le seguenti: fatta eccezione per gli interventi volti alla realizzazione di attività produttive.
4. 36. Sarro, Russo.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: libero da manufatti edilizi.
4. 37. Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo, Pellegrino.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Detto divieto si applica altresì fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.
4. 38. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 8, dopo le parole: di arrecare danno al paesaggio, aggiungere le seguenti: all'equilibrio del sistema idrogeomorfologico;

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: elevati livelli di qualità, aggiungere le seguenti: sicurezza idrogeomorfologica e sismica;
4. 50. (Testo dell'emendamento 1.31 come modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.
(Approvato ad esclusione della parte consequenziale che sarà posta in votazione come emendamento riferito all'articolo 5)

  Al comma 8, sostituire le parole: ad attività produttive con le seguenti: a beni pubblici e privati, con particolare riferimento alle attività produttive e alla libera circolazione.
4. 39. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi in materia di pianificazione urbanistica).

  1. La pianificazione urbanistica per le finalità previste dalla presente legge, persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti in cui tali edifici sono ubicati.
  2. Ai fini di quanto indicato dal comma 1, la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:
   a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;
   b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
   c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in particolare nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;
   d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;
   e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;
   f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate.

  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per le finalità di cui al precedente comma.
4. 01. Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Diritti edificatori).

  1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato.
  2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente.
4. 02. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Edificabilità e decadenza delle previsioni).

  1. Fermi restando i diritti di edificare riconosciuti in forza di un titolo abilitativo valido, le previsioni di espansione contenute all'interno degli strumenti urbanistici comunali possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente, sulla base di provvedimenti motivati, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.
  2. In ogni caso, tutte le previsioni di espansione contenute nei piani urbanistici oggetto di conformazione edificatoria decadono di diritto dopo 5 anni dalla loro approvazione, ove non ne sia avviata l'attuazione.
  3. Le previsioni di cui al precedente comma possono essere confermate solo ed esclusivamente mediante variante urbanistica generale, alle condizioni di cui all'articolo 1.
  4. A seguito della decadenza di cui al comma 2, le aree assumono di diritto la destinazione urbanistica a zona agricola.
4. 03. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.