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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 23 ottobre 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 ottobre 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 22 ottobre 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   NUTI: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di costituzione di parte civile dello Stato e delle regioni nei procedimenti penali per reati di associazione mafiosa, nonché disposizioni per la destinazione delle somme derivanti dalle restituzioni e dal risarcimento del danno» (2678).
  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 23 ottobre 2014 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   dal Ministro dell'economia e delle finanze:
    «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» (2679);
    «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017» (2680).

  Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

  In data 23 ottobre 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1612. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile» (approvato dal Senato) (2681).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge costituzionale LA RUSSA: «Modifica degli articoli 29 e 30 e abrogazione dell'articolo 31 della Costituzione in materia di famiglia e di rapporti tra i genitori e i figli, anche adottivi» (2593) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Matteo Bragantini.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 2424, d'iniziativa dei deputati SCAGLIUSI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  SCAGLIUSI ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (2424) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  CARROZZA ed altri: «Istituzione dell'insegnamento di principi di informatica nella scuola primaria e secondaria» (2633) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  RICCARDO GALLO e FABRIZIO DI STEFANO: «Disposizioni per favorire la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, nell'ambito delle infrastrutture strategiche d'interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (2636) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  PISICCHIO e PASTORELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario» (Doc XXII, n. 33) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data odierna, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 19 luglio 2013, n. 87, – la relazione sul Sistema di protezione dei testimoni di giustizia.
  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 4).

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per il 2014 (Doc. VIII-bis, n. 1), che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno della Camera dei deputati per il medesimo anno.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM(2014) 638 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dell'attuazione dei piani di gestione per l'anguilla, compresa una valutazione delle misure concernenti il ripopolamento e dell'andamento dei prezzi di mercato delle anguille di lunghezza inferiore a 12 cm (COM(2014) 640 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 640 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
  al dottor Carlo Monticelli, l'incarico di direttore della Direzione III – rapporti finanziari internazionali, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
  al dottor Francesco Parlato, l'incarico di direttore della Direzione VII – finanza e privatizzazioni, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
  al dottor Alessandro Rivera, l'incarico di direttore della Direzione IV – sistema bancario e finanziario, affari legali, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
  all'architetto Ugo Soragni, l'incarico ad interim di direttore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  al dottor Mariano Grillo, l'incarico di direttore della Direzione generale per le valutazioni ambientali;
  al dottor Renato Grimaldi, l'incarico di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
  al dottor Francesco La Camera, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;
   alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
  al dottor Oreste Gerini, l'incarico di direttore della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, nell'ambito del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
  al dottor Roberto Tomasello, l'incarico di direttore della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, nell'ambito del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, RECANTE MISURE URGENTI PER L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (A.C. 2629-A/R)

A.C. 2629-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE RIFERITO AL TESTO A

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.;
   conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 1, comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: , è stipulato;
   conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.;
   all'articolo 1, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: di escludere aggiungere le seguenti: nei limiti di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   conseguentemente:
    al medesimo articolo, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi oneri si provvede per il 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per il 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    all'articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 300 milioni;
    al medesimo articolo 4, al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 195 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: 95 milioni con le seguenti: 100 milioni;
    all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, con le seguenti: è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui;
   conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
    al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
    al comma 4, sopprimere la lettera a);
    all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: a valere sulle risorse di cui al comma 1;
    all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: comma 1;
    all'articolo 3, al comma 9-bis, aggiungere infine le seguenti parole: previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse;
    all'articolo 3, comma 11, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
    all'articolo 3, comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: sono versate aggiungere le seguenti: nell'anno 2014;
    all'articolo 3, sopprimere i commi 12-quater e 12-quinquies;
    all'articolo 4, sopprimere il comma 4-bis;
    all'articolo 4, sopprimere il comma 8-octies;
    all'articolo 4, sopprimere i commi 8-novies, 8-decies e 8-undecies;
    all'articolo 4, sopprimere i commi 8-duodecies, 8-terdecies, 8-quaterdecies;
    all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente;
   conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente: aggiungere le seguenti: ivi compreso quello del CIPE;
   all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire l'articolo 5-bis, con il seguente:Art. 5-bis (Disposizioni in materia di autostrade). – 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'A22, dal casello di Reggiolo/Rolo, con l'A23 al casello di Ferrara Sud, di seguito denominato Autostrada Cispadana previo parere del CIPE. A tal fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera della regione Emilia Romagna, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico finanziario da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.;
   all'articolo 6 sopprimere il comma 5-bis;
   all'articolo 6, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel corso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.;
   all'articolo 6, sostituire il comma 5-septies con il seguente: 5-septies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA. 33807 (2011/N) – Italia],» sono aggiunte le seguenti: «nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea»;
   all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: mappatura delle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga e alla fine del medesimo periodo aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga;
   conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: sulle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga;
   all'articolo 7, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.;
   all'articolo 7, comma 9-quinquies, capoverso comma 367, sostituire le parole: per gli anni 2016 con le seguenti: per gli anni 2015, 2016;
   all'articolo 7, comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;
   all'articolo 7, comma 9-septies, sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del comma;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 17, sopprimere il comma 2-quater;
   all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: 4,90 milioni aggiungere le seguenti: di euro annui;
   all'articolo 20, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.»;
   all'articolo 21, comma 4, alla lettera b), premettere la seguente: 0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.;
   conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione;
   all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2.1. Le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 26, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al precedente periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 30, comma 9, sostituire le parole: è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri con le seguenti: è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo;
   sopprimere l'articolo 30-bis;
   all'articolo 32-bis, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2 comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.»;
   all'articolo 33, comma 10, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;
   sostituire l'articolo 33-bis con il seguente:Art. 33-bis. – (Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato). – 1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica da amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato, nel perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal Patto di stabilità interno del comune medesimo;
   all'articolo 34, sopprimere i commi 7-bis e 7-ter;
   articolo 36, sopprimere il comma 2-bis;
   articolo 36, sopprimere il comma 2-ter;
   all'articolo 38, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: versati aggiungere le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati;
   sopprimere l'articolo 38-bis;
   all'articolo 40, comma 2, lettera g), sostituire le parole: che restano acquisite al bilancio dello Stato con le seguenti: che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato;
   all'articolo 41, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad utilizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,;
   all'articolo 42, comma 8, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.;
   all'articolo 42, comma 14-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: 2.526.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 2.142.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 384.000 euro aggiungere le seguenti: annui;
   conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento con le seguenti: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2016 dello stanziamento.;
   sopprimere l'articolo 43-ter;

  e con le seguenti osservazioni:
    all'articolo 1, sopprimere i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater;
    all'articolo 6, comma 1, capoverso 7-octies, sostituire le parole da: con decreto del Ministro dello sviluppo economico fino a nonché con le seguenti parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita;
    all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera d), capoverso Art. 149-bis, comma 2-ter;
    all'articolo 10, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: anche con riferimento fino a green economy;
    all'articolo 39, sopprimere il comma 1-bis;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.4, 1.10, 1.19, 1.20, 1.33, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.60, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.71, 1.72, 1.73, 1.86, 1.87, 1.92, 1.107, 1.124, 1.126, 1.302, 1.141, 2.2, 2.3, 2.300, 3.7, 3.16, 3.17, 3.23, 3.24, 3.52, 3.60, 3.66, 3.74, 3.80, 4.20, 4.26, 4.32, 4.37, 4.38, 4.39, 4.42, 4.49, 4.51, 4.59, 4.65, 4.66, 4.301, 5.12, 5.30, 5.35, 5-bis.5, 6.9, 6.13, 6.26, 6.45, 6.47, 6.51, 6.53, 6.54, 7.41, 7.42, 7.58, 7.60, 7.64, 7.69, 7.70, 7.83, 7.103, 7.105, 7.107, 7.117, 7.119, 7.121, 7.125, 7.128, 7.214, 7.236, 10.2, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.14, 10.17, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.33, 10.34, 10.37, 10.41, 10.44, 15.8, 16.2, 16.3, 16.8, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16-ter.2, 16-ter.300, 17.18, 17.20, 17.32, 17.40, 17.47, 17.74, 17.78, 17.79, 17.93, 17.100,17.104, 17.106, 20.2, 20.3, 20.16, 20.221, 21.10, 21.16, 21.17, 21.18, 21.21, 21.31, 21.32, 21.34, 21.40, 21.42, 21.44, 21.46, 21.300, 21.301, 21.302, 21.303, 21.305, 21.306, 22.2, 22.6, 23.304, 23.305, 23.306, 24.11, 24.13, 24.17, 24.18, 24.22, 24.25, 24.26, 24.27, 25.10, 25.15, 25.43, 26.11, 26.29, 26.35, 26.37, 26.41, 26.53, 26.62, 26.206, 26.302, 26.303, 26.304, 26.305, 27.5, 28.4, 28.8, 28.10, 28.11, 29.16, 29.26, 30.15, 30.16, 30.42, 30.44, 30.301, 31.7, 31.305, 32.1, 32.3, 32.5, 32.7, 33.43, 33.44, 33.53, 33.55, 33.60, 33.61, 33.63, 33.72, 33.76, 33.77, 33.79, 34.10, 34.23, 34.24, 34.300, 34.301, 35.18, 35.59, 35.66, 35.70, 35.103, 35.320, 35.337, 36.6, 36.7, 36.18, 36.20, 36.201, 37.12, 38.31, 38.32, 38.33, 38.38, 38.39, 38.43, 38.44, 38.45, 38.46, 38.49, 38.57, 38.58, 38.59, 38.60, 38.61, 38.62, 38.64, 38.70, 38.71, 38.72, 38.82, 38.97, 38.140, 38.158, 38.201, 38.203, 38.206, 38.207, 38.307, 38.308, 38.309, 38.310, 38.311, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 41.7, 41.8, 41.13, 41.300, 42.12, 42.17, 42.23, 42.30, 42.31, 42.32, 42.33, 42.300, 42.301, 42-bis.200, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11, 43.12, 43.13, 43.15, 43.24, 43.26, 43.210 e 43-ter.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 3.0300, 3.0301, 9.07, 9.08, 9.09, 9.010, 9.011, 11.01, 11.02, 11.03, 15.05, 15.06, 17.02, 17.03,17.05, 17.013, 19.04, 21.06, 23.04, 23.0300, 26.01, 27.05, 32.0300, 33.01, 33.02, 33.06, 33.07, 34.01, 34.02, 34.07, 35.010, 36.01, 38.04, 38.05, 43.08, 43.016, 43.017, 43.018 e 43.019 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2629-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

Art. 1.
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).

  1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario può essere comunque adottata.
  5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
  6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario può avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera.
  7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.
  10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.
  11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

Art. 2.
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174».
  4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: «né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» è soppresso.

Art. 3.
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).

  1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1:
   a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma;
   b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;
   c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano – Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.

  3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:
   a) quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
   d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
  6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
   a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San Vittore;
   b) al completamento della rete della Circumetnea;
   c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo;
   d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l’hinterland.

  7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
  8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano – Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del 2013; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.
  9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1o agosto 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
  10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  11. È abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
  12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.».

Art. 4.
(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

  1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.
  2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
   a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;
   b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
   c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

  4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
  5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
   a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
   b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
   c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

  Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

  6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
  7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»;
   b) al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall'esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite da «entro l'anno».
  8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:
   a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
   b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

  9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
   b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
   c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
   d) quanto a 50 milioni per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).

  1. Nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.
  2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.
  3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

Art. 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili).

  1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
   a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
   b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
   c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
    1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;
    2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;
    3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;
   d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

  7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefìci a più di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefìci gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.
  7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7-sexies. Al fine di ottenere i benefìci di cui al comma 7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai benefìci di cui al comma 7-quinquies a favore dell'operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.
  7-septies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.».

  2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
   b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».

  3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:
  «Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.».

  4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.
  5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».

Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 7.
(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;
   b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;
    3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;
    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.»;
   c) l'articolo 150 è abrogato;
   d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
  «Art. 149-bis (Affidamento del servizio). – 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
  2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;
   e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
    2) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;
    3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito»;
    4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»;
    5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;
    6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;
    7) il comma 7 è soppresso;
   f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.»;
    2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;
   g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;
    2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;
   h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:
  «Art. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante). – 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
  2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
  3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;
   i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
  2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
  3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

  4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.
  5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.»;
   l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;

  2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
  5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
  6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
  8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
  9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Art. 8.
(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

  1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
   d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

Capo IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Art. 9.
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).

  1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
   a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
   b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
   c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
   d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

  2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:
   a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
   c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;
   d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
   e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Art. 10.
(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),»;
   b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;
   c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento»;
   d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.»

  2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,».

Art. 11.
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50»;
   b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50».
   c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.».

Art. 12.
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).

  1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
  3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 13.
(Misure a favore dei project bond).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 157:

  1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile»;
    2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di offerta deve»;
    3) al comma 3, dopo le parole: «avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi»;
    4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
  4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»;
   b) all'articolo 159:

  1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario»;
    2) al comma 2-bis le parole: «di progetto costituite per» sono eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»;
   c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono inserite le seguenti: «o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,»; dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i crediti,».
   d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole «Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto».

  2. All'articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.».

  3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
   b) il comma 4 è abrogato.

Art. 14.
(Norma overdesign).

  1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Art. 15.
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).

  1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione.
  2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
  3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia.
  4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
  5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.
  6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:
   a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
   b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;
   c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

  7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.
  8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo.

Art. 16.
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).

  1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
  2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo V
MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

Art. 17.
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

  1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
    1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva degli edifici»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;»;
   b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:
  «Art. 3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;
   c) all'articolo 6 (L):
    1) al comma 2:
   a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla fine della lettera, sono soppresse;
   b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;
    2) il comma 4, è sostituito dal seguente:
   «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»;
    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;
    4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:
   «b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.»;
    5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,»;
   d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;
   e) all'articolo 14 (L):
    1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.»;
    2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,»;
   f) all'articolo 15 (R):
    1) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa;
    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   «2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;
   g) all'articolo 16 (L):
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.»;
    2) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.»;
    3) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.»;
    4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4.»;
    5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;
   h) all'articolo 17 (L):
    1) al comma 4, dopo le parole: «di proprietà dello Stato», sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),»;
    2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.»;
   i) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;
   l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica è sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ»;
   m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e le parole «denunce di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attività»;
    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   «2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.»;
   n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

  1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
   a) residenziale e turistico-ricettiva;
   b) produttiva e direzionale;
   c) commerciale;
   d) rurale.

  2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
  3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»;
   o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attività o»;
   p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;
   q) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis.
(Permesso di costruire convenzionato).
  1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
  2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
  3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
   a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
   b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
   d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

  4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
  5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
  6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

  2. Le espressioni «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».
  3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.
  4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.»
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.
(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

  1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  «In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».

Art. 19.
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).

  1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Art. 20.
(Misure per il rilancio del settore immobiliare).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 119:
    1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;
   b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:
  «119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
   c) al comma 121:
    1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;
    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».
   d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;
   e) al comma 123:

  1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;
    2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;
   f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:
  «123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;
   g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;
   h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
   i) al comma 134:
    1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; tale disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».
    l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti:
   «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.
   140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.
   140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.».

  3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
  4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

Art. 21.
(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione).

  1. Per l'acquisto, effettuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
  2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
  3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
  4. La deduzione, spetta a condizione che:
   a) l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
   b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
   d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
   e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

  5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
  6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:
   a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.»

Art. 22.
(Conto termico).

  1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità on line, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.

Art. 23.
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

  1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
  2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
  3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
  4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.
  5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.
  6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

  8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 24.
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

  1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

Art. 25.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.»;
   b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri».

  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:
   a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
   b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Art. 26.
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati).

  1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.
  2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalità di cui al comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
  3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.
  4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
  5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.
  6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.
  7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
  8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 27.
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12.

Capo VI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

Art. 28.
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).

  1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
  3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio».
  4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.
  5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.
  6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.
  7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
  8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «se del caso» e, dopo le parole «del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»;
   b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:
  «Art. 733-bis. – (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.».

Art. 29.
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica).

  1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
  2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.

Capo VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 30.
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).

  1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
   a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
   b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
   c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
   d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
   e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
   f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;
   g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
   h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
   i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
   l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

  3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).
  4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.
  5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti:
   a) gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) i risultati attesi;
   c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

  6. L'Agenzia ICE, svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
  7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
  8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
  9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.

Art. 31.
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).

  1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Art. 32.
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).

  1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
  3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto»;
   b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65», dopo la parola: «registri», è inserita la seguente: «, uffici», e alla fine del periodo dopo la parola: «amministrative», sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.».

Capo VIII
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).

  1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
  2. Sulla base dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
  3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
   a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
   b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
   c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
   d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

  4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i princìpi e le norme comunitarie.
  5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei princìpi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
  7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
  8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.
  9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
  10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.
  11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
  12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.
  13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.

Art. 34.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

  3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».
  4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
  5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

  6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
  7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
  8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
   a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
   b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
   c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

  9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.
  10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:
   a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
   b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

Art. 35.
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
  2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.
  3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
  5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.
  6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.
  7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Capo IX
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 36.
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

  1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:
   «n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all'anno 2013.».

  2. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Art. 37.
(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale).

  1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:
   a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le opere accessorie,» e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati»;
   b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonché paesaggistici»;
   c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»;
   d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW».

  3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

Art. 38.
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).

  1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
  2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
  3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e».

  4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.
  5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
  6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:
   a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;
   b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;
   c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

  Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.
  7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.
  8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.
  9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1.».
  10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
  1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.».

  11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento».

Art. 39.
(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).

  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
   «c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;»
   b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le seguenti: «e immatricolano», e le parole: «da almeno dodici mesi» sono soppresse;
    2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;
    3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;
    4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;
    5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;
    6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;
    7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;
    8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»;
    9) al comma 2, lettera c), le parole «e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);» sono soppresse;
    10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),» sono soppresse;
   c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti».

Capo X
MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 40.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).

  1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:
   a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
   b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;
   c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
   e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
   f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;
   g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite al bilancio dello Stato.

  3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole «ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono abrogate
  4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse.
  6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Art. 41.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania).

  1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
  3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
  4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.
  5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

Art. 42.
(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).

  1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014» e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
   a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
   b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
   c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefìci a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
   d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
   e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
   f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

  7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.
  7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.»;

  2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014».
  3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al 15 ottobre».
  4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».
  5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.
  6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.
  7. La regione Siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
  8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro annui, alimentano il «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.
  10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  12. La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
  13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui al comma 8 del presente articolo.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale).

  1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.
  2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
  3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.
  4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alla disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.
  5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 44.
(Disposizioni finali).

  1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

Art. 45.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2629-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario» sono soppresse;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.»;
   al comma 2:
    al secondo periodo, dopo le parole: «tratta appenninica Apice-Orsara,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie,»;
    dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso.»;
    al quarto periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il mancato inserimento delle suddette previsioni»;
    dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
   al comma 4:
    al primo periodo, la parola: «definitivi» è soppressa;
    il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente:
«Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla metà.»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera»;
   al comma 8:
    dopo le parole:
«Il Commissario» sono inserite le seguenti: « , entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento,»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera»;
   al comma 10:
    il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, nei limiti di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
   al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «dall'entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
  11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.
  11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1o gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

  All'articolo 2:
   al comma 1:

    all'alinea, le parole da: «Al decreto legislativo» fino a: «all'articolo 174» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
    al capoverso 4-ter, le parole: «Il bando di gara, può» sono sostituite dalle seguenti: «Il bando di gara può» e le parole: «o, nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi»;
   al comma 3, dopo le parole: «comma 5-bis » sono inserite le seguenti: «, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano»;
   al comma 4, le parole: «l'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole:
«al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
    alla lettera b), le parole: «Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;» sono soppresse;
    alla lettera
c), le parole: «Lauretana Borrello» sono sostituite dalle seguenti: «Laureana di Borrello» e dopo le parole: «Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina;» sono inserite le seguenti: «Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero;»;
   al comma 3:
    al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti»;
    al secondo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
   al comma 4:
    la lettera a) è soppressa;
    alla lettera b), dopo le parole: «11 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera c), dopo le parole: «15 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera d), dopo le parole: «94,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera e), dopo le parole: «79,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera f), le parole: «51,200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «51,2 milioni di euro»;
   al comma 5, la parola: «determinano» è sostituita dalla seguente: «determina»;
   al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   «d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
   d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
   d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
   d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
   d-sexies) alla strada statale n. 172 “ dei Trulli ”, tronco Casamassima-Putignano»;
   al comma 8:
    le parole:
«delibera CIPE 60 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014» e le parole: «e di 42,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 42,5 milioni»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.»;
   al comma 9:
    al primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
    al secondo periodo, le parole: «capoverso precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1o agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse»;
   al comma 10, le parole: «delibera CIPE n. 158 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008,»;
   al comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono versate» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2014», le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «dello Stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di previsione»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.
  12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «dal 2 al 15 giugno 2014» sono inserite le seguenti: «e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
    al secondo periodo, le parole: «Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri» sono sostituite dalle seguenti: «Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione»;
   al comma 3:
    alla lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;
   è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “26 febbraio 1992, n. 211,” sono inserite le seguenti: “e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,”»;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole:
«all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;
    all'ultimo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «5-bis. Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5»;
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «dell'alinea» e dopo le parole: «dei debiti delle regioni» sono inserite le seguenti: «sostenuti successivamente alla data del 1o luglio 2014»;
   al comma 8, lettera b), la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

  8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
  8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o giugno 2014.
  8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
  8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni.
  8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”»;
   al comma 9:
    all'alinea, dopo le parole: «a complessivi 450 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera d), dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:
  “9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica”.

  9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: “in data successiva” sono inserite le seguenti: “, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati”.
  9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

   Al capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Pubblicazione dei dati in formato aperto). – 1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

  L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Norme in materia di concessioni autostradali). – 1. Nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.
  2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.
  3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 “Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)” e A3 “Napoli-Pompei-Salerno” sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari già trasmessi al CIPE.
  4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
  4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla società ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di autostrade). – 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato “Autostrada Cispadana”, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

  L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili). – 1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:
  “7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
   a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
   b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
   c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
    1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
    2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
    3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefìci di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive relative all'anno 2016;
   d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
  7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
   a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
   b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
   c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

  7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefìci di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefìci di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
  7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012”.

  2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le seguenti: “nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti”;
   b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga”, è soppressa la parola: “anche”.

  3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
  “Art. 87-ter.(Variazioni non sostanziali degli impianti).1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.

  3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   “g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici”.

  4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.
  5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono inserite le seguenti: “con dimensioni abitabili”.
  5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
  5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
  5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
  5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,” sono inserite le seguenti: “e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici”.
  5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) – Italia],” sono inserite le seguenti: “nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europa”».

  Al Capo II, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 6-bis.(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture). – 1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

  Art. 6-ter.(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica). – 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
  “4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis”.

  2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:
  “Art. 135-bis. – (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1o luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1o luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3”».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
    alla lettera b):
     i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
  «1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.”;
  2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”»;
     al numero 4), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»;
    dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.”»;
    alla lettera d):
     al capoverso Articolo 149-bis:
      al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.»;
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
  2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso»;
    alla lettera e):
     al numero 1), capoverso 1, le parole: «come convertito» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni»;
     al numero 2), le parole: «l'alinea è sostituita dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «l'alinea è sostituito dal seguente»;
     il numero 3) è soppresso;
     dopo il numero 3) è inserito il seguente:
  «3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   “b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara”»;
     al numero 5), dopo le parole: «le seguenti» è inserita la seguente: «parole»;
     al numero 7), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
    alla lettera h):
     al capoverso Articolo 158-bis:
      al comma 1, primo periodo, le parole: «compresi dei» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei»;
      al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»;
    alla lettera i):
     al capoverso 1, le parole: «entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 30 settembre 2015»;
     al capoverso 3, primo periodo, le parole: «dell'articolo 150-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 149-bis»;
     dopo il capoverso comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
    a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
    b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
    c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio»;
   al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «avvalendosi di Istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Istituto superiore» e le parole: «con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32»;
    al terzo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;
   al comma 4, le parole: «n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «24 giugno 2014, n. 91» e dopo le parole: «per la disciplina dei relativi rapporti, di» sono inserite le seguenti: «tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese»;
   al comma 6:
    al secondo periodo, le parole: «Delibera CIPE 60/2012» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012,», le parole: «della depurazione delle acque» sono sostituite dalla seguente: «idrico» e dopo le parole: «o urbanistico» sono aggiunte le seguenti: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;
    il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE n. 21/2014 del 30 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.»;
   al comma 7:
    al primo periodo, le parole:
«entro il 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» e le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: “i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali” sono inserite le seguenti: “o nell'ambito delle pertinenze idrauliche”»;
   al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
  9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  “9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016”.

  9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  “367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis”.

  9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.
  9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “della programmazione 2007-2013” sono sostituite dalle seguenti: “delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020”.
  9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351”».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo»;
    alla lettera d), la parola: «minimi» è soppressa e le parole: «direttiva 2008/98/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008»;
    sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   «d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
    d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute»;
   alla rubrica, le parole: «preliminare alla raccolta» sono sostituite dalla seguente: «temporaneo».

  All'articolo 9:
   al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,»;
   al comma 2:
    alla lettera a), dopo le parole: «inferiore alla soglia comunitaria,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,» e le parole: «e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono soppresse;
    alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo n. 163 del 2006,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,»;
    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
  2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: “investimenti” sono inserite le seguenti: “, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,”.
  2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: “all'istruzione scolastica e” sono inserite le seguenti: “all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e”.
  2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
  2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

  All'articolo 10, comma 1:
   alla lettera b), dopo le parole: «efficientamento energetico,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy,»;
   alla lettera d), le parole: «del capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, lettera a), le parole: “Tali operazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,”;
   b) al comma 11-bis, dopo le parole: “per l'effettuazione delle operazioni” sono inserite le seguenti: “adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo”».

  All'articolo 12:
   al comma 1, dopo le parole:
«la riprogrammazione delle risorse non impegnate» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il principio di territorialità»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo e secondo».

  All'articolo 14:
   al comma 1, dopo le parole: «Non possono essere richieste» sono inserite le seguenti: «da parte degli organi competenti», le parole: «standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti» sono sostituite dalle seguenti: «standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti» e dopo le parole: «il gestore dell'infrastruttura» sono inserite le seguenti: «o dell'opera»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di standard tecnici».

  All'articolo 15:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 15-bis.(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate). – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: “funzionamento ed esercizio” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
  Art. 15-ter.(Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa). – 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari”».

  All'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni».

  Al capo IV, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 16-bis.(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa). – 1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:
  “23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
  23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
  23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.
  23-septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma – parte servizi.
  23-octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
  Art. 16-ter.(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio). – 1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo».

  All'articolo 17:
   al comma 1:
    alla lettera b), capoverso Art. 3-bis, dopo la parola: «compensazione» sono inserite le seguenti: «incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta»;
    alla lettera c):
     al numero 1) è premesso il seguente:
  «01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”»;
     al numero 2), capoverso 4, dopo le parole: «all'amministrazione comunale» sono inserite le seguenti: «l'elaborato progettuale e» e dopo le parole: «nonché che» sono inserite le seguenti: «sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che»;
     al numero 3), capoverso 5, dopo le parole: «la comunicazione di inizio dei lavori» sono inserite le seguenti: «, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,»;
     al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “258 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 euro”»;
    alla lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, le parole: «e di ristrutturazione urbanistica» sono soppresse e dopo le parole: «interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
    alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:
  «1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari»;
    alla lettera g):
     i numeri 1) e 2) sono soppressi;
     il numero 3) è sostituito dai seguenti:
  «3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
   “d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
   d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”;
  3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”»;
     il numero 4) è sostituito dal seguente:
  «4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis”»;
    alla lettera h):
     al numero 1), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),”» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,” e dopo le parole: “delle sole opere di urbanizzazione” sono aggiunte le seguenti: “, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile”»;
    al numero 2), capoverso 4-bis, dopo le parole: «nuove costruzioni» sono inserite le seguenti: «nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria»;
    alla lettera n), capoverso Art. 23-ter:
     al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
   «a) residenziale;
   a-bis) turistico-ricettiva»;
     al comma 3 sono premessi i seguenti periodi: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.»;
    alla lettera q), capoverso Art. 28-bis:
     al comma 1, le parole: «, sotto il controllo del comune,» sono soppresse;
     al comma 2, dopo le parole: «La convenzione» sono inserite le seguenti: «, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale,»;
    è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  “4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
  4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione”»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis.(Regolamento unico edilizio). – 1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:
  “1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”».

  L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
  «Art. 18. – (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo). – 1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  “In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

  All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un'aliquota dell'imposta municipale propria ridotta».

  All'articolo 20:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «“del 51 per cento”» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
    alla lettera b), capoverso 119-bis, ultimo periodo, le parole: «da scomputare» sono sostituite dalla seguente: «utilizzabile»;
    alla lettera f), capoverso 123-bis, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;
    alla lettera h), le parole: «relative a quote» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a quote»;
    alla lettera i), numero 1), le parole: «tale disposizione fa eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «la presente disposizione costituisce deroga»;
    alla lettera l), le parole: «optato per l'opzione» sono sostituite dalle seguenti: «espresso l'opzione» e le parole: «, legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;
    al comma 3, dopo le parole: «1,06 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «4,90 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro annui»;
    al comma 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
  “20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013”»;
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente:
  “Art. 13-bis. – (Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2). – 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva”.
  4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  “È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
  4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “degli enti territoriali” sono inserite le seguenti: “e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,” e dopo le parole: “che intendono dismettere” sono aggiunte le seguenti: “e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
  4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-quater è abrogato;
   b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta”;
   c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il” sono soppresse, la parola: “comunicano” è sostituita dalla seguente: “comunica” e le parole: “ai commi 2-quater e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta”».

  All'articolo 21:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per l'acquisto, effettuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in oggetto»;
   al comma 4:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto»;
    alla lettera c), le parole: «Decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dei lavori pubblici»;
    alla lettera d), le parole: «Decreto Ministeriale 26 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009»;
    la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;
    dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e)»;
    al comma 7, lettera b), le parole: «per l'anno anni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».

  L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
  «Art. 22. – (Conto termico). – 1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.
  2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”».

  Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
  «Art. 22-bis. – (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). – 1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole».

  All'articolo 23:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito»;
   al comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
   al comma 8, le parole: «della procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento».

  L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
  «Art. 24. – (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio). – 1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

  All'articolo 25:
   al comma 1:
   la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”;
  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”»;
   dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “degli articoli 21-quinquies e 21-nonies” sono aggiunte le seguenti: “, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;
    b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”;
    b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) dopo le parole: “dell'articolo 21-octies” sono inserite le seguenti: “, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,”;
  2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”»;
   al comma 4, le parole: «decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

  All'articolo 26:
   al comma 1:
   al primo periodo, le parole: «L'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo»;
   al secondo periodo, dopo le parole: «il Comune» sono inserite le seguenti: «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,», le parole: «un proprio progetto» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta», le parole: «al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa,» e dopo la parola: «finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, di valorizzazione o di alienazione»;
   il terzo periodo è soppresso;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti»;
   al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari»;
   al comma 3, le parole: «e il Ministero della difesa possono» sono sostituite dalle seguenti: «, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può»; le parole: «, un progetto» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta», dopo le parole: «diversa destinazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni» e le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «della proposta»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «la proposta» e le parole: «ovvero con il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2»;
   al comma 6, le parole: «ovvero il Ministero della difesa procedono» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono»;
   al comma 7:
    al primo periodo, dopo le parole:
«variante urbanistica» sono aggiunte le seguenti: «, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati»;
   al comma 8, le parole: «del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa»;
   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato»;
   alla rubrica, la parola: «demaniali» è sostituita dalla seguente: «pubblici».

  All'articolo 27:
   al comma 1, dopo le parole: «in avanzato stato di realizzazione» sono inserite le seguenti: «e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica».

  All'articolo 28:
   al comma 3, le parole: «Al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Al quarto comma» e le parole: «di base» sono sostituite dalle seguenti: «avendo base operativa»;
   al comma 7, dopo le parole: «31 ottobre 2014,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Ministero della salute,»;
   al comma 8, lettera a), le parole: ««se del caso»» sono sostituite dalle seguenti: «, se del caso,»;
   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali».

  All'articolo 29:
   al comma 1, dopo le parole: «la crescita dei traffici» sono inserite le seguenti: «delle merci e delle persone» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile” sono sostituite dalle seguenti: “è valutata con priorità la”».

  Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
  «Art. 29-bis. – (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto). – 1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   “h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”».

  All'articolo 30:
   al comma 2:
    alla lettera e), le parole: «per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano»;
    alla lettera i), dopo le parole: «rafforzamento organizzativo» sono inserite le seguenti: «delle start up nonché»;
    al comma 3, le parole: «ICE-Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero»;
    al comma 4, le parole: «n. 1407» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1407/2013 della Commissione,»;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: «ICE Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    alla lettera a), le parole: «ICE-Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    al comma 6, le parole: «L'Agenzia ICE,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
    al comma 9, le parole: «all'Agenzia ICE» sono sostituite dalle seguenti: «all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane» e le parole: «all'attrazione degli investimenti esteri» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi di cui al presente articolo».

  All'articolo 31:
   al comma 1, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e delle attività culturali»;
   al comma 3, le parole: «pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002».

  Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
  «Art. 31-bis. – (Operatività degli impianti a fune). – 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasponi da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
  3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».

  All'articolo 32, comma 3, lettera a), le parole: «delle unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti:«delle unità da diporto,».

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
  «Art. 32-bis.(Disposizioni in materia di autotrasporto). – 1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo”.
  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.
  3. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
   “l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori”.

  4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».

  All'articolo 33:
   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
   al comma 10, dopo le parole: «con le risorse» sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
   al comma 11, le parole: «con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001,»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
  13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
  13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della società da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento».

  Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
  «Art. 33-bis. – (Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato). – 1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica da amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato, nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di “Casale Monferrato”, a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune».

  All'articolo 34:
   al comma 5, lettera b), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali”; al secondo periodo, le parole: “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo periodo”»;
   al comma 8, alinea, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 7»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda”.

  10-ter. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso».

  L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
  «Art. 35. – (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
  3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
  4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
  6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del presente comma.
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.
  8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,”.
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico”;
   c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)”.

  13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi».

  All'articolo 36:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:
   “n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013”»;
   al comma 2, dopo le parole: «Con la legge di stabilità per il 2015» sono inserite le seguenti: «e con quelle successive»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”;
   b) al comma 2, le parole: “alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti” sono sostituite dalle seguenti: “alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card”;
   c) al comma 4, dopo le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,”».

  Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
  «Art. 36-bis. – (Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi). – 1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate e per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo».

  All'articolo 37:
   al comma 1, le parole: «alla redazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla redazione»;
   al comma 2:
    alla lettera a), le parole: «e le opere accessorie,» sono sostituite dalle seguenti: «, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,»;
    alla lettera c) le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
    dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito”»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas».

  All'articolo 38:
   al comma 1, le parole: «decreti autorizzativi» sono sostituite dalle seguenti: «titoli abilitativi»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: “coltivazione di idrocarburi” sono inserite le seguenti: “sulla terraferma e”;
   b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda le parole: “degli idrocarburi liquidi e gassosi e” sono soppresse;
   c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:
    1) la lettera g) è abrogata;
    2) alla lettera l), le parole: “, di petrolio, di gas naturale” sono soppresse»;
  il comma 4 è sostituito dal seguente:
   «4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
  al comma 5, le parole da: «a seguito della quale» fino a: «trenta anni da prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile»;
  al comma 6, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;
   c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste»;
  dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi»;
   al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del presente articolo»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. I commi 5, 6, 6-bis e 6-ter si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   il comma 9 è soppresso;
   al comma 10:
    al capoverso 1-bis, dopo le parole: «in mare localizzate» sono inserite le seguenti: «nel mare continentale e» e dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» sono inserite le seguenti: «previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici»;
   dopo il capoverso 1-ter è aggiunto il seguente:
  «1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”»;
   al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi»;
   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva”.

  11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: “0,5 per mille” sono sostituite dalle seguenti: “1 per mille”.
  11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso”.

  11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia».

  All'articolo 39:
   al comma 1:
    alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «al comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «da almeno dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno dodici mesi,»;
    alla lettera c), le parole: «in uso promiscuo ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   “d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento”».

  Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
  «Art. 39-bis. – (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti). – 1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:
   “tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    b) il 50 per cento di calore di scarto;
    c) il 75 per cento di calore cogenerato;
    d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti”».

  All'articolo 40:
   al comma 1, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione»;
   al comma 2, lettera g), le parole: «che restano acquisite al bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato»;
   al comma 3, la parola: «ripartiti» è sostituita dalla seguente: «, ripartiti» e la parola: «abrogate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;
   al comma 4, le parole: «Fondo per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

  All'articolo 41:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«ad utilizzare» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,».

  All'articolo 42:
   al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: «all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata»;
   al comma 8, le parole: «400 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017»;
   al comma 10, secondo periodo, la parola: «applica» è sostituita dalla seguente: «applicano»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
  14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “ Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento ”.
  14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.
  14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della “ Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali ” della missione “ Fondi da ripartire ” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
  «Art. 42-bis. – (Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria). – 1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005».

  All'articolo 43:
   al comma 3, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni»;
   al comma 4, le parole: «alla disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni» e le parole: «dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “ I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 ”.
  5-ter All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “ 95 per cento ” sono sostituite dalle seguenti: “ 75 per cento ”.
  5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere, una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri».

  Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:
  «Art. 43-bis. – (Regioni a statuto speciale e province autonome). – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

A.C. 2629-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).

  Sopprimerlo.
* 1. 132. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimerlo.
* 1. 130. Grimoldi.

  Sopprimere i commi da 1 a 9.
1. 7. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sopprimere il quarto periodo;

   sopprimere i commi 6 e 8.
1. 6. Caso.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 81. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 1.
*1. 106. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 300. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
1. 107. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è nominato con le seguenti: di concerto con il ministero delle infrastrutture, nomina, per la durata di due anni non prorogabili dall'entrata in vigore del presente decreto, un.
  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 9. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla tratta ferroviaria con le seguenti: alle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari.
1. 4. Pili.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tratta ferroviaria Napoli-Bari aggiungere le seguenti: e l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina. Conseguentemente dopo le parole: tratta ferroviaria Napoli-Bari ovunque ricorrano nell'articolo, aggiungere le seguenti: e l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.
1. 5. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 108. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 8. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La funzione commissariale è svolta collegialmente. La commissione è composta, oltre che dal soggetto di cui al comma 1 anche dai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania e della Puglia oltre a due ufficiali delle forze dell'ordine scelti tra gli appartenenti dalla Polizia Giudiziaria in servizio presso le procure di Napoli e Bari. Le nomine di tali ultimi esperti avvengono con designazione operata dai Procuratori della Repubblica di Napoli e di Bari, uno per ciascun Procuratore. Tali ultimi ufficiali hanno il compito di assumere informazioni preliminari sull'eventuale contiguità delle imprese interessate ai lavori con la criminalità organizzata. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Tale commissione resta in carica per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
1. 10. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 82. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 109. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 301. Grimoldi.

  Al comma 2 sopprimere il primo periodo.
1. 110. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla tratta ferroviaria con le seguenti: alle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari e.
1. 65. Pili.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine con la seguente: e.

  Conseguentemente:
   allo stesso comma, sopprimere le parole:
Anche sulla base dei progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti di urgenza e l'ultimo periodo.
   sopprimere i commi 3, 4, 5 e 9.
1. 15. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine con la seguente: e.

  Conseguentemente, allo stesso comma, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: «Anche sulla base dei soli progetti preliminari»;
   b) sostituire le parole: «decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi» con le seguenti: «definitivi, ai sensi dell'articolo 166 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
   c) sopprimere i commi 3, 4, 5 e 9.
1. 16. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine con la seguente: e.
1. 12. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvede aggiungere le seguenti: subordinatamente alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
1. 134. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 105. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario al fine di valutare le proposte avanzate dai comuni di Caserta e Maddaloni in riferimento alla realizzazione del Tratto 2 Cancello-Frasso e Variante Maddaloni, per la risoluzione della difficoltà connesse all'attraversamento di entrambi i comuni della rete ferroviaria, con particolare riferimento alla deturpazione della Reggia di Caserta da parte della linea ferroviaria stessa, può convocare un tavolo tecnico per la disamina delle soluzioni tecnico-progettuali, dal gruppo di lavoro tecnico già costituito dal Comune di Caserta, finalizzate a migliorare i livelli di sicurezza e di viabilità nei tratti interessati.
1. 302. Petrenga.

  Al comma 2, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.
1. 14. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 135. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: Anche sulla base dei soli progetti preliminari.

  Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi con le seguenti: definitivi, ai sensi dell'articolo 166 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 17. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: Anche sulla base fino alla fine del comma con le seguenti: Soltanto sulla scorta di progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
1. 20. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire dalle parole: Anche sulla base alle parole: in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate con le seguenti: Soltanto sulla scorta di progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
1. 19. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire con le seguenti: Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti preliminari già presentati devono essere trasformati in progetti definitivi. Decorso tale termine il Commissario può bandire, anche sulla base dei soli progetti preliminari,.
1. 11. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.

  Conseguentemente allo stesso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato con le seguenti: Il mancato inserimento delle suddette previsioni.
1. 13. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2 sopprimere il quinto periodo.
1. 104. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2 sopprimere il sesto periodo.
1. 103. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: della citata tratta ferroviaria con le seguenti: delle citate tratte ferroviarie.
1. 66. Pili.

  Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.
1. 102. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 101. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli-Bari con le seguenti: I contratti istituzionali di sviluppo sottoscritti in relazione agli assi ferroviari Cagliari-Sassari e Napoli-Bari possono.
1. 67. Pili.

  Al comma 2 ultimo periodo, sostituire le parole: derogato in base alle decisioni assunte dal con le seguenti: modificato su richiesta motivata del.
1. 18. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
1. 83. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
* 1. 100. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
* 1. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime delle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari e Napoli-Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione delle opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
1. 68. Pili.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, così come inteso nelle definizioni e nei modi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
1. 23. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Resta l'obbligo di VIA e VINCA ove necessaria.
1. 22. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure per l'affidamento dei lavori e dei servizi devono comunque essere effettuate nel rispetto del principio delle procedure ad evidenza pubblica e delle modalità di cui all'articolo 70 comma 11 decreto legislativo 2006 n. 163.
1. 24. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
* 1. 84. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
* 1. 25. Colonnese, Liuzzi, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Sibilia, Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
**1. 99. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
**1. 26. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  Il Commissario istituisce il progetto preliminare e successivamente istituisce una commissione speciale che nell'arco di sei mesi (con incontri bimestrali) devono redigere ed approvare il progetto definitivo; alla commissione speciale devono aderire tutti i soggetti della partecipazione (soprintendenze, regione, comune, portatori di interesse, eccetera); l'assenza non giustificata determina cancellazione dalla commissione; decorsi i sei mesi il commissario può redigere la gara.
1. 33. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
* 1. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
* 1. 98. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi inserire le seguenti: che verranno integralmente trasmessi alle Amministrazioni interessate unitamente alla predetta convocazione.
1. 27. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
1. 97. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4 sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:
  La conferenza dei servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

  Conseguentemente al quarto periodo sostituire le parole: «in deroga» con le seguenti: «ai sensi», e sostituire le parole: «è rimessa alla decisione del Commissario» con le seguenti: «è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri»;
   c) all'ultimo periodo, le parole: «la decisione del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «la decisione del Consiglio dei Ministri».
1. 28. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: Qualora alla conferenza fino alla fine del comma.
1. 34. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza.
1. 37. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*1. 137. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4 sopprimere il terzo periodo.
*1. 95. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.
**1. 136. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.

  Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.
**1. 30. Della Valle, Sorial, Colonnese, Liuzzi, Tofalo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Caso, Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
**1. 131. Grimoldi.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
1. 85. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5.
* 1. 94. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5.
* 1. 41. Mannino, Grillo, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, aggiungere in fine le parole:, a meno di espressa richiesta di proroga da parte dell'ente che deve rilasciare il parere o il nulla osta.
1. 43. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, però, i pareri, i visti, ed i nulla-osta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. 42. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
1. 86. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 6.
* 1. 93. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 6.
* 1. 44. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 7 e 8.
1. 87. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 7.
1. 92. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 7 sostituire le parole: alla tratta ferroviaria Napoli-Bari è eseguita con le seguenti: alle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari e Napoli-Bari sono eseguite.
1. 73. Pili.

  Sopprimere i commi 8 e 9.
1. 88. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 8.
1. 89. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 8 dopo la parola: provvede inserire le seguenti: entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

  Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: definanziamento degli interventi aggiungere le seguenti: Il rendiconto semestrale viene pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni il territorio delle quali è attraversato nella tratta ferroviaria Napoli-Bari. La mancata ovvero tardiva rendicontazione annuale delle spese comportano la revoca del mandato di Commissario.
1. 45. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. Il Commissario di cui al comma 1 prima di adottare atti di natura programmatoria e gestionale necessari al conseguimento degli obiettivi, ha l'obbligo di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il piano di rientro, il piano dei pagamenti e la rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta Napoli-Bari. Al fine di condividere con la cittadinanza l'urgenza e la necessità delle azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro è contestualmente altresì obbligato a rendere noto, con la stessa modalità, le scelte di natura programmatoria e gestionale di cui sopra.
1. 46. Brugnerotto.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. Il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto delle procure della Corte dei conti di Napoli e di Bari. Rendicontazione e controllo che avvengono sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto ed il controllo devono verificare anche come sono stati spesi i finanziamenti pubblici e con quali procedure.
  Sul portale internet della stazione appaltante è obbligatoria la pubblicazione di ogni atto riferibile alla gestione commissariale, sia con riferimento alla fase di indizione gara ovvero di scelta del contraente (in presenza dei presupposti di legge) attraverso procedure negoziate, ex articolo 57 codice degli appalti o procedure in economia ex articolo 125 codice degli appalti (cottimo fiduciario e amministrazione diretta eccetera).
  La pubblicazione riguarda tutti gli atti amministrativi contabili e tecnici che intervengono nella fase dell'indizione della gara, dell'esecuzione delle opere e del completamento dei lavori stessi come i bandi, capitolati, disciplinari nonché gli atti tecnici e finanziari, i SAL, i certificati di pagamenti, perizie di varianti sia tecniche che suppletive, i conti finali ed in generale tutti gli atti che consentano a chiunque di verificare eventuali anomalie.
1. 47. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 9.
*1. 90. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 9.
*1. 303. Grimoldi.

  Al comma 9 sostituire le parole: da 1 a 8 con le seguenti: 3 e 7.
1. 48. Colonnese, Liuzzi, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 9, sostituire le parole: AV/AC Palermo-Catania-Messina con le seguenti: AV/AC Catania-Enna-Caltanissetta-Palermo-Messina.
1. 51. Cancelleri, Lorefice, Grillo, Villarosa, D'Uva, Marzana, Lupo, Di Benedetto, Currò, Rizzo.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: al potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova.
1. 64. Zan.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e all'ammodernamento della Ferrovia Jonica.
1. 72. Labriola, Zan.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: passante per Caltanissetta ed Enna.
1. 50. Cancelleri, Lorefice, Grillo, Villarosa, D'Uva, Marzana, Lupo, Di Benedetto, Currò, Rizzo.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e alla realizzazione del completamento del raddoppio della linea ferroviaria pontremolese.
1. 49. Dell'Orco, Segoni.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Catania-Siracusa-Ragusa.
1. 52. Lorefice, Cancelleri, Grillo, Villarosa, D'Uva, Marzana, Lupo, Di Benedetto, Currò, Rizzo.

  Sopprimere il comma 10.
* 1. 91. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 10.
* 1. 53. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 10, sopprimere il primo periodo.
1. 138. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.

  Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:

  Ai fini della sua approvazione, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti, stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014, è trasmesso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Parlamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e corredato del parere, ove previsto, del CIPE.
1. 54. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: Rete ferroviaria nazionale, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto ai sensi della legge n. 238/1993 corredati del parere, ove previsto, del CIPE,;

  Conseguentemente dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il contratto di cui al precedente periodo, è inviato alle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
1. 55. De Lorenzis, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Ai fini di un suo ammodernamento, la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla medesima legge. Per la realizzazione dell'opera di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2015 al 2017 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.
1. 124. Latronico.

  Sopprimere il comma 11.
* 1. 140. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.

  Sopprimere comma 11.
* 1. 56. Spessotto, Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nuti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 201. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: entro trenta giorni aggiungere le seguenti: previa espressione del parere da parte del CIPE e delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 57. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nuti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 58. Nicola Bianchi.

  Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.
* 1. 139. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.

  Al comma 11, aggiungere in fine le parole: fatto salvo le verifiche di rischio idrogeologico, di rispetto della fascia demaniale o di inedificabilità assoluta, il codice della strada.
1. 59. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11.1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.
  11.2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 11.1, relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, indicati dal precedente comma previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente.
1. 141. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. L'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 è abrogato; al secondo alinea del comma 4 dell'articolo 704 del codice della navigazione le parole da «che recepisce» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti «che viene stipulato tra Enac e gestore aeroportuale ed approvato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e che contiene il piano della qualità, il piano dell'ambiente ed il piano degli investimenti». Resta ferma la validità di tutti i contratti già stipulati.
1. 142. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. All'articolo 76, il comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 è sostituito dal seguente comma:

  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
1. 129. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11.1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1. 126. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. Sono escluse da qualsiasi azione di definanziamento o di revisione della spesa le opere di progettazione tecnica, della manodopera e della sicurezza le quali non possono subire un ribasso superiore al 20 per cento così come stabilito dalla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 709 del 2006, nonché come sancito dall'articolo 36 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale.
1. 60. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11.1 Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nel caso non sia stato ancora stipulato, i gestori degli aeroporti ed ENAC stipulano i contratti di programma mancanti per tutti gli aeroporti affidati in concessione totale ai sensi dell'articolo 7 comma 3 lettera b) del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministero dei trasporti e della navigazione.
1. 61. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire i commi da 11-bis a 11-quater con i seguenti:
  11-bis. Al fine di garantire l'ordinato procedere degli investimenti, le tariffe aeroportuali entrano in vigore nel termine di 120 giorni dall'apertura della procedura di consultazione. Per i Contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione sia alla consultazione, salvo il rispetto del predetto termine di 120 giorni.
  11-ter. In attuazione della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, articolo 1, comma 5, e 11 comma 6, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto è sottoposta ai requisiti di ammissibilità di cui al predetto articolo 11, comma 6, lettere b) e c). La procedura è volta esclusivamente ad esaminare la motivazione addotta dal gestore e comunque non può essere promossa quando il disaccordo verte sui piani di investimenti come disciplinati dall'articolo 77, comma 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulle loro conseguenze tariffarie, né quando la decisione è stata fatta propria dall'Amministrazione competente, salvi restando gli ordinari rimedi di giurisdizione.
  11-quater. All'articolo 77 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

  «5. I Piani degli investimenti aeroportuali da sottoporre alla consultazione con l'utenza ai sensi del precedente comma 2, lettera g) dovranno essere redatti in coerenza con gli altri strumenti di programmazione pluriennale oggetto di valutazione da parte degli uffici tecnici dell'ENAC nonché con gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto. L'ENAC, pertanto, approva, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del gestore, il Piano degli investimenti, il Piano della Qualità e della tutela ambientale – strumenti indispensabili per la definizione pluriennale delle tariffe – e il relativo monitoraggio annuale, che sono oggetto della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale a cui lo stesso Ente è tenuto a partecipare. L'ENAC approva, altresì, in via definitiva, entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano degli investimenti ed il relativo ammontare di capitale da remunerare in tariffa ove siano pervenute proposte di modifica in esito alla consultazione con gli utenti.»

  11-quinquies. All'articolo 76, il comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 è sostituito dal seguente:

  «1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.»

  11-sexies. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nei Piani di Sviluppo Aeroportuali (Master Plan) degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano dal 1o gennaio 2015 – previa informativa alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio – fino alla entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
  11-septies. L'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 è abrogato; al secondo alinea del comma 4 dell'articolo 704 del codice della navigazione le parole da «che recepisce» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti «che viene stipulato tra Enac e gestore aeroportuale ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che contiene il piano della qualità, il piano dell'ambiente ed il piano degli investimenti». Resta ferma la validità di tutti i contratti già stipulati.
1. 71. Cera, De Mita, Dellai.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per sbloccare prioritariamente gli interventi ricadenti nelle regioni con l'indice infrastrutturale ferroviario più basso e sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale.
1. 1. Pili.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Disposizioni per il completamento del Corridoio paneuropeo Helsinki-La Valletta). – 1. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-La Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
  3. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:
  7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
  7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
  7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.
  7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

  4. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
1. 01. Attaguile.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sulla Galleria ferroviaria di base del Brennero e connesse opere di accesso). – 1. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese nell'ambito dei Corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in conto entrate al bilancio dello Stato sul capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.
  2. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'Amministrazione concedente, da approvare con Decreto del Ministro Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno definiti gli aspetti concessori conseguenti all'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dovrà stabilire la soppressione dell'articolo 9, comma 3, della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il terzo periodo è soppresso.
  4. A partire dal 1o maggio 2014 il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1. 02. Busin, Grimoldi.

ART. 2.
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione).

  Sopprimerlo.
2. 8. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Le attività di cui al presente capo sono svolte dalla Direzione generale per le opere strategiche appositamente istituita presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la cui dotazione organica è conseguentemente aumentata di una posizione dirigenziale di prima fascia e tre di seconda fascia. La Direzione generale è composta dai dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché da personale esterno all'amministrazione, nel limite di quindici unità, scelto sulla base della comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore delle infrastrutture strategiche, come individuate dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, tra professionisti che operano nei settori tecnico-ingegneristico, informatico e giuridico. Le funzioni e l'organico della Direzione generale per le opere strategiche, nonché le modalità di selezione per il personale esterno all'amministrazione ed il relativo trattamento economico, sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I professionisti esterni all'amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
   4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 163, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 01, entrano in vigore a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2016. Dalla medesima data, il riferimento alla Struttura tecnica di missione, ovunque ricorra, deve intendersi fatto alla Direzione generale per le opere strategiche di cui al citato articolo 163.
  4-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività in corso e nelle more della costituzione della Direzione generale di cui all'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 01, la Struttura Tecnica di Missione continua ad operare con la dotazione di personale in carico alla data di entrata in vigore della presente legge, restando confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche.
2. 300. Bruno Bossio.

  Sopprimere il comma 1.
2. 5. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
2. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
2. 7. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera b) sopprimere le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova e, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: la messa in sicurezza del tracciato della superstrada E-45 finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture esistenti.
2. 2. Gallinella, Ciprini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 1. Spessotto.

  Sopprimere il comma 4.
*2. 9. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante ogni informazione relativa all'impresa che deve materialmente eseguire l'opera. Ogni tre mesi, senza preavviso, è disposto un controllo sui cantieri da parte di organi di polizia individuati dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente finalizzato ad individuare i materiali esecutori dell'opera.
2. 3. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

ART. 3.
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: sulle risorse di cui al comma 1, aggiungere in fine le seguenti: con vincolante priorità alle opere ricadenti nelle regioni con il più basso indice infrastrutturale stradale:.
3. 3. Pili.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cantierabili entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti parole: appaltabili entro il 31 dicembre 2014.
* 3. 60. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cantierabili entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti parole: appaltabili entro il 31 dicembre 2014.
* 3. 66. Grimoldi.

  Al comma 2, lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cantierabili con le seguenti: da cantierare.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: appaltabili con le seguenti: da appaltare.
3. 4. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettere a), b) e c) sostituire le parole: cantierabili con le seguenti: per le quali siano state avviate le procedure di appalto.
3. 80. Guerra.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;.
3. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015 e le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
3. 7. Pili.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova.
3. 13. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: asse viario Lecco-Bergamo inserire le seguenti: Variante in provincia di Lecco 2o lotto San Gerolamo e Variante in provincia di Bergamo di Cisano Bergamasco – 1o Lotto Funzionale.
3. 68. Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova.
  Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ponte sul Ticino – Oleggio nel limite di spesa di 25 milioni di euro.
3. 16. Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova;.
3. 14. Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; con le seguenti: rifinanziamento dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;.
3. 11. De Lorenzis.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Quadrilatero Umbria-Marche;.
3. 12. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e al potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre – Treviso – Castelfranco – Padova.
3. 9. Zan.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle tratte metropolitane A e B di Roma.
3. 15. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015 e cantierabili entro il 30 giugno 2016.
3. 17. Pili.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 con le seguenti: appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015.
3. 23. Della Valle.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: tramvia di Firenze, aggiungere le seguenti: nuova tramvia in Roma, tratta Saxa Rubra-Laurentina.
3. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina».

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il seguente intervento appaltabile entro il 30 aprile 2016 e cantierabile entro il 31 agosto 2016: «Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”».
3. 74. Molteni, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR con le seguenti: Viabilità per il nuovo porto commerciale.
3. 22. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Asse viario 212 Fortorina; inserire le seguenti: prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.
3. 70. Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Asse viario 212 Fortorina; inserire le seguenti: variante alla strada statale 12 Verona Sud-Buttapietra.
3. 71. Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 con le seguenti: selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi per il completamento di opere di interesse comunale, bandita dalla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente al comma 3, sopprimere il primo periodo.
3. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro è destinata al Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, ai fini dell'apertura del Casinò o Casa da gioco nel medesimo Comune di San Pellegrino Terme.
3. 67. Grimoldi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il secondo periodo è soppresso.
3. 308. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, anche in considerazione di eventuali revoche ai sensi del comma 5, è assicurata l'integrale copertura dell'onere per la realizzazione della Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina».
3. 310. Molteni, Grimoldi.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere in fine le parole: Tali risorse provenienti dal Fondo dello Sviluppo e coesione mantengono il riparto regionale vincolante degli stessi fondi già adottato con le precedenti disposizioni in materia.
3. 24. Pili.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
3. 300. Grimoldi.

  Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Potenziamento e raddoppio dei binari sulla linea ferroviaria Campobasso-Isernia-Venafro.
3. 77. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al completamento degli interventi sulla Strada statale 38 dello Stelvio;.
3. 76. Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) alla variante alla SS 12 Verona Sud-Buttapietra.
3. 73. Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.
3. 72. Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al finanziamento dell'asse viario Lecco-Bergamo-III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte;.
3. 69. Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al completamento del potenziamento ex S.S.n.415 Paullese incluso l'ampliamento del ponte sull'Adda (Regione Lombardia);.
3. 63. Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) alla Variante Vestone – Idro sulla Ex S.S.n.237 (Regione Lombardia);.
3. 64. Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) alla Variante di Casalpusterlengo sulla S.S.n.9 Emilia (ANAS S.p.A.);.
3. 65. Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) alla Variante alla S.S.n.341 Gallaratese – Bretella di Gallarate (ANAS S.p.A.);.
3. 62. Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) Potenziamento della linea ferroviaria Rho Gallarate – primo lotto (RFI – Rete Ferroviaria Italiana).
3. 61. Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) alla costruzione della Tangenziale Est di Torino;.
3. 50. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) alla costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino;.
3. 49. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) alla prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino;.
3. 48. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
3. 301. Grimoldi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
3. 302. Grimoldi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d).
3. 303. Grimoldi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d-bis).
3. 304. Grimoldi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d-quater).
3. 305. Grimoldi.

  Al comma 6, lettera d-quinquies, aggiungere, in fine, le parole:, previa valutazione del rischio idrogeologico locale e realizzazione di un piano di messa in sicurezza del bacino del torrente Bisagno.
3. 202. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d-sexies).
3. 306. Grimoldi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1 Il progetto di collegamento dell'asse viario Orte-Mestre con la viabilità esistente nel territorio provinciale di Venezia deve essere approvato previo confronto con gli enti locali interessati.
3. 75. Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 11, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 307. Grimoldi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare l'intervento infrastrutturale.
3. 52. Sandra Savino.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere ricadenti nelle regioni con l'indice infrastrutturale stradale più basso, indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia.
3. 1. Pili.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
  Art. 3-bis.(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione). 1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) le parole: «cinque esercizi» sono sostituite dalle parole: «sette esercizi», i numeri: «2» e «4» sono sostituiti dai numeri: «1» e «2» e dopo le parole: «a base d'asta» va aggiunto: «nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice»;
   b) alla lettera b), le parole: «variabile tra 1 e 2 volte» sono sostituite dalle parole: «pari ad almeno una volta»;
   c) alla lettera c), le parole: «due servizi» sono sostituite dalle parole: «un servizio» e le parole: «da 0,40 a 0,80» sono sostituite dalle parole: «da 0,20 a 0,40»;
   d) alla lettera d), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni» e le parole: «variabile tra 2 e 3 volte» sono sostituite dalle parole: «pari ad almeno una volta».
3. 02. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno attività commerciali nei territori di Genova e Parma colpiti da enti alluvionali).

  1. Ai soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale che abbiano subito, in conseguenza di tale evento, danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è concesso un contributo a fondo perduto pari al valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 2.
  2. I contributi di cui al comma 1, relativi ai beni immobili, sono erogati dietro presentazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'importo. La documentazione relativa alla spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l'entità dei danni subiti.
  3. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa al contributo a fondo perduto, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento sostenute per il riavvio delle attività, in deroga ai vigenti limiti;
   b) un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alla ripresa delle attività produttive;
   c) un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio realizzati sugli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa.

  Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014 a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. 0300. Mucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di permettere il rapido avvio di interventi di messa in sicurezza del territorio di Genova e Parma colpiti dall'evento alluvionale, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 secondo le modalità dell'articolo 1 del comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede quanto a 80 milioni di euro a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quanto a 30 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. 0301. Mucci.

ART. 4.
(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

  Sopprimerlo.
4. 60. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 61. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, con le seguenti: verificare la possibilità di realizzare di opere selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica – bandita dalla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – per la concessione di contributi straordinari per il finanziamento di opere di interesse comunale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il secondo periodo.
   all'ultimo periodo, sopprimere le parole: i cui termini sono ridotti alla metà.
4. 64. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: segnalate fino a: giugno 2014,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: emersa.
4. 37. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: segnalate, aggiungere le seguenti: a mezzo lettera raccomandata A/R.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre.
4. 39. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dal 2 al 15 giugno 2014.
4. 65. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre.
4. 38. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo
4. 62. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
4. 63. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Tra le opere segnalate ai sensi del comma 1 è ricompresa la ristrutturazione a scopo di riutilizzo funzionale per finalità pubbliche del complesso scolastico ubicato nel Palazzo degli Studi di Modica, sulla base del progetto già approvato dal comune medesimo. Al relativo onere, pari a euro 5,9 milioni di euro di provvede mediante proporzionale riduzione delle risorse già assegnate.
4. 26. Minardo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I pagamenti connessi alla manutenzione delle scuole di cui all'elenco allegato al decreto 3 ottobre 2012 «Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei deputati» sono esclusi dal patto di stabilità interno se effettuati nell'anno 2014.
4. 42. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: segnalazione inserire le seguenti: a mezzo lettera raccomandata A/R.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
   sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre;
   sostituire le parole da: 30 giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: il 15 dicembre.
4. 41. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: 30 giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: il 15 dicembre.
4. 40. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;.
* 4. 30. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;.
* 4. 35. Grimoldi.

  Al comma 3, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:
   c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare esclusivamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;.
4. 43. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:
   c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati da comuni che rispettino quale criterio di virtuosità un rapporto tra dipendenti dell'ente e abitanti inferiore alla media nazionale;.
4. 44. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:
   c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati dai comuni che rispettino i criteri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011;.
4. 45. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4.1. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.
* 4. 20. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4.1. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.
* 4. 32. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4-bis.
4. 300. Grimoldi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nell'anno 2014.
* 4. 19. Paolo Russo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nell'anno 2014.
* 4. 31. Grimoldi.

  Al comma 5-bis, sopprimere le parole: da 2101 a 2512 per gli enti locali.
** 4. 34. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5-bis, sopprimere le parole: da 2101 a 2512 per gli enti locali.
** 4. 36. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 6.
4. 46. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: del rimanente importo con le seguenti: dell'importo.
4. 47. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: che beneficiano fino a: 100 milioni, con le seguenti: che hanno un residuo fiscale superiore a 15 miliardi di euro annuali;
4. 48. Guidesi, Grimoldi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

  «9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.».
4. 59. Fragomeli, Guerra, Lodolini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

  «9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo.».
4. 51. Guerra, Fragomeli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

  «3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».
4. 33. Grimoldi.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8.1. Al fine di favorire la semplificazione burocratica delle pratiche relative alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, l'efficacia delle funzioni dei servizi pubblici destinati allo scopo, il pieno e rapido utilizzo, nonché la trasparenza dell'uso delle risorse di cui alle contabilità speciali, comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono istituiti, presso le Unioni dei Comuni, uffici speciali per la ricostruzione. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne promuovono, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri atti normativi prevedendo l'istituzione di una commissione per i pareri alla quale partecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo.
  Al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.122, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 66. Ferraresi.

  Dopo il comma 8-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:
  8-sexiesdecies. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, le parole «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti « 31 ottobre 2015».
  8-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-sexiesdecies in termini di maggiori interessi del debito pubblico si provvede tramite le risorse già previste dall'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.
4. 301. Ferraresi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definite termini e modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
4. 49. Grimoldi.

ART. 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).

  Sopprimerlo.
*5. 2. Rubinato, Moretto, Crivellari, Ginato, Miotto, Mognato, Murer, Naccarato, Sbrollini, Casellato, Zoggia, Camani, Narduolo.

  Sopprimerlo.
*5. 5. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.

  Sopprimerlo.
*5. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.
5. 300. Dell'Orco.

  Sopprimere il comma 1.
5. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
5. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i concessionari di tratte autostradali nazionali possono entro il 31 dicembre 2014, fino a aggiornamento o revisione con le seguenti: l'ANAS S.p.A. ovvero le società concedenti redigono entro il 31 dicembre 2014, studi di fattibilità ovvero progetti preliminari da porre a base di gara, con le modalità previste dagli articoli 143 o 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il rinnovo delle concessioni autostradali in essere.

  Conseguentemente:
   a) allo stesso comma 1 sopprimere il secondo, terzo quarto e quinto periodo;
   b) al comma 2, sostituire le parole: Il Piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario con le seguenti: Il piano economico-finanziario e la convenzione posti a base di gara, ovvero acquisiti in sede di gara con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurano e sopprimere la parola: nonché.
5. 32. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 8. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
5. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
5. 11. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici;».
5. 30. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4.
5. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1 Al comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle parole: «non oltre i trenta anni e, comunque, non oltre la soddisfazione della copertura del reale capitale impiegato dalla concessionaria, coperto il quale, la concessione e la relativa riscossione dei pedaggi autostradali viene assegnata allo Stato nella sua totalità».
5. 35. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
  4-quater. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 8, dopo le parole: «dei carburanti», sono inserite le seguenti: «fermo quanto previsto dal comma 10 in materia di impianti autostradali»;
   b) al comma 10, le parole da: «nel caso in cui tali attività» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, sono fatti salvi i vincoli scaturenti dalle convenzioni di sub concessione relative ad aree autostradali assegnate con le procedure di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e s.m.i., ivi compresi quelli con cui l'ente proprietario della strada o il concessionario limiti in tutto o in parte lo svolgimento delle suddette attività. L'esercizio delle attività di cui al comma 8 nelle aree autostradali, anche laddove consentite dall'ente proprietario della strada o dal concessionario come attività accessorie all'impianto di distribuzione di carburanti, è affidato mediante procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e s.m.i. La procedura dovrà garantire il confronto concorrenziale sulle componenti economica e tecnica dell'offerta relative alle stesse attività e la parità di trattamento fra operatori diversi nella medesima area di servizio».
5. 301. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
  4-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, al fine di garantire che i volumi di investimento privati connessi alla realizzazione delle tratte autostradali risultino coerenti con le capacità di assorbimento delle risorse da parte degli stessi progetti, senza tuttavia comportare eccessivi costi per l'utenza in applicazione dell'esazione del pedaggio, trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione dettagliata sulla analisi dei piani finanziari complessivi degli interventi sino ad oggi avviati con riferimento alle concessioni autostradali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e rispetto alle quali gli stessi concessionari autostradali abbiano evidenziato criticità sotto il profilo dell'opportunità economica nella realizzazione dell'opera in termini di rapporto costi-benefici.
5. 302. Quaranta, Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Placido, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro, Zaccagnini.

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di autostrade).

  Sopprimerlo.
5-bis. 300. Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Ferraresi.

  Sopprimere il comma 1.
*5-bis. 1. De Rosa, Daga.

  Sopprimere il comma 1.
*5-bis. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
**5-bis. 3. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
**5-bis. 4. De Rosa, Daga.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016;
5-bis. 5. De Rosa, Daga.

  Sopprimere il comma 3.
*5-bis. 6. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
*5-bis. 7. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
5-bis. 8. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

ART. 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili).

  Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro.
6. 53. Palmieri, Vella, Latronico.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera b) sostituire la parola: pubblico con la seguente: comune.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: previsto fino a: 26 agosto 2010.
6. 205. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 2) sostituire la parola: dodici con la seguente: undici.
6. 209. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3), secondo periodo, dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti:, ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.
6. 210. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice.
*6. 31. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice.
*6. 38. De Mita.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.
6. 215. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 7-quinquies, primo periodo, dopo le parole: interventi infrastrutturali inserire le seguenti: che sono utili per la comunità.
6. 216. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 7-sexies, sostituire le parole: a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale con le seguenti: a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale e dopo le parole: imposta regionale sulle attività produttive aggiungere le seguenti: o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo.
6. 45. Palmieri, Vella, Latronico.

  Al comma 1 , capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: con una maggiore copertura del territorio e con le seguenti: con i.
6. 222. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 7-octies con il seguente:
  7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 7-quinquies.
6. 51. Palmieri, Vella, Latronico.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) adotta con decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps) facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
6. 225. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) elabora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps) facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.
6. 32. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
6. 33. Liuzzi, Sorial, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, capoverso 87-ter, sostituire la parola: sufficiente con la seguente: necessaria.
6. 230. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
* 6. 24. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
* 6. 34. Liuzzi, Mannino, Sorial, Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nuti, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non;

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: autorizzazione paesaggistica inserire le seguenti: semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazione.
6. 235. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 4, sostituire le parole: non sono soggette con le seguenti: sono soggette.

  Conseguentemente, dopo le parole: autorizzazione paesaggistica inserire le seguenti: semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
6. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: l'installazione o e, dopo le parole: da eseguire su sopprimere le parole: edifici e.
6. 36. Brescia.

  Al comma 4, dopo le parole: superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri quadrati, aggiungere le parole: Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree pubbliche.
6. 12. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica».
6. 21. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. I comuni adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».
6. 37. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 10. Abrignani, Palmieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1 All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 20. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 27. Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 300. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici».
6. 48. Palmieri, Vella, Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1 All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-ter. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio devono intendersi tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  4-quater. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico stimato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.
  4-quinquies. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, “predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3.
  4-sexies. Gli edifici che provvedono all'acquisizione dell'etichetta di cui al comma 3 su base volontaria, in concomitanza o meno di una ristrutturazione edilizia, o a seguito di un piano di ammodernamento delle infrastrutture di rete proposto e sostenuto da un operatore di comunicazione elettronica possono beneficiare della detrazione di imposta IRPEF pari al 50 per cento. Il relativo periodo di riferimento così come il massimale detraibile sarà reso noto successivamente a seguito di adeguata copertura finanziaria oppure per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, fino ad un ammontare complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma concorre con le detrazioni fiscali di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fatta salva la necessaria copertura. Per le prestazioni di servizi relative a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
  4-septies. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole o gli edifici industriali presenti in particolari zone disagiate, o per le opere di ristrutturazione, l'autorità competente sul territorio può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o per il tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari, industriali o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate».
6. 47. Palmieri, Vella, Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti: «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
  5.2. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
  5.3. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 6. 13. Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti: «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
  5.2. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e), ed f) del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
  5.3. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 6. 54. Palmieri, Vella, Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1 Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
  5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259.
6. 11. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
  La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
** 6. 9. Abrignani, Palmieri, Bergamini.

  Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
  5.2. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
** 6. 26. Caparini, Allasia, Grimoldi.

ART. 6-ter.
(Disposizioni per l'infrastruttura degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

  Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo le parole: non alteri inserire le seguenti: in alcun modo.
6-ter. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo le parole: pregiudizio al medesimo aggiungere le seguenti:, né tantomeno venga arrecato danno o pregiudizio ai servizi esistenti.
6-ter. 2. Busin, Grimoldi.

  Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: dopo il 1o luglio 2015 inserire le seguenti: qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: dopo il 1o luglio 2015 inserire le seguenti: qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.
6-ter. 3. Busin, Grimoldi.

  Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e accessibile con le seguenti: e facilmente accessibile.
6-ter. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.
6-ter. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 7.
(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

  Sopprimerlo.
* 7. 102. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Sopprimerlo.
* 7. 66. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione). – 1. Si confermano i distretti idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua come già identificati dal Ministero dell'ambiente ai sensi della lettera t) dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ottemperanza della direttiva quadro 2000/60/CE.
  2. Per ogni distretto idrografico, composto da uno più bacini e sottobacini idrografici viene costituita una Autorità di Distretto idrografico, con compiti di coordinamento fra i vari Enti territoriali (regioni, province e comuni) che fanno parte del distretto; l'Autorità definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico e gli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio; detto Piano di gestione deve essere aggiornato periodicamente. Il Piano di gestione costituisce uno stralcio del Piano di Bacino distrettuale.
  3. Per ogni bacino idrografico, individuato dalle Regioni ai sensi delle lettere r) e s) dell'articolo 54 decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto dei principi dell'unità del bacino idrografico o sub-bacino o dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, viene costituito un Consiglio di Bacino di cui fanno tutti gli Enti locali (provincia, comuni, comunità montane) che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione ed approvazione del Piano di ambito o di bacino ed alla modulazione della tariffa per tutti gli usi: idropotabili (uso umano) ed usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del Bilancio idrico. Il Consiglio di bacino provvede, inoltre, in raccordo con l'Autorità di Distretto, a elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. Il Consiglio di bacino assorbe le competenze in materia di servizio idrico integrato precedentemente assegnate agli ambiti territoriali ottimali, di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quelli relativi ai Consorzi di bonifica e irrigazione.
  4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua per decreto l'Autorità di distretto per la redazione e l'approvazione dei bilanci idrici di distretto e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 2000/60/CE al fine di assicurare:
   a) la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dal comma 2 dell'articolo 2;
   b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
   c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

  5. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere concesso dalla Autorità di Distretto e vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino idrico di distretto, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
  6. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga», così come previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
  7. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle Autorità di Distretto e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
  8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite «destinabili all'uso umano», non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
  9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015 come previsto dalla direttiva 2000/60/CE attraverso:
   il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
   l'uso corretto e razionale delle acque;
   l'uso corretto e razionale del territorio.

  10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
  11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
7. 103. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico e ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato – decadenza delle forme di gestione – fase transitoria). – 1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (articolo 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
  2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.
  3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.
  4. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
  5. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.
  6. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al Patto di stabilità interno relativo agli Enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale e occupazionale stabilite per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
  8. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
  9. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione – previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi – in società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 9 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni:
   a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
   b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
   c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
   d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione.

  11. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  12. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
  13. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.
7. 105. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1.
* 7. 106. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1.
* 7. 81. Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) nella Parte III, ovunque ricorrano le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di Distretto Idrografico» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti «le Autorità di distretto idrografico».
7. 107. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il primo periodo.
7. 204. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: perentorio.
7. 300. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7. 208. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
7. 213. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso sopprimere le parole da: ponendo a: inadempiente.
7. 214. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 215. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: minore densità di popolazione aggiungere le parole: Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
7. 216. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: competente Regione aggiungere le seguenti: d'intesa con le Città Metropolitane e con i Comuni Capoluogo.
* 7. 57. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: competente Regione aggiungere le seguenti: d'intesa con le Città Metropolitane e con i Comuni Capoluogo.
* 7. 126. De Mita.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
7. 88. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
* 7. 58. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
* 7. 125. De Mita.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4).

  Conseguentemente:
   alla lettera d), capoverso articolo 149-bis, comma 1, sopprimere le parole: e dal principio di unicità della gestione;
   alla lettera d), capoverso comma 2, sopprimere le parole: al gestore unico di ambito;
   alla lettera i), capoverso comma 1, sopprimere le parole: al gestore unico;
   alla lettera i), sopprimere i capoversi comma 2, 3, 4.
7. 67. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1 lettera b), sopprimere il numero 3.
7. 108. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1 lettera b), sopprimere il numero 4.
7. 109. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. La Regione, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, può consentire l'affidamento del servizio idrico integrato in sub-ambiti territoriali. In tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 149-bis, 151, 153, si applicano con riferimento al sub-ambito».
7. 82. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: territorio regionale aggiungere le seguenti: secondo quanto disposto dal comma 2.
7. 127. De Mita.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: città metropolitane inserire le seguenti: o alle Unioni dei comuni o ai comuni.
7. 110. Ferraresi, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), ultimo periodo, sostituire le parole da: 100 abitanti fino alla fine del capoverso con le seguenti: 3000 abitanti e negli altri comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.
7. 301. Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:
   4-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'ente di governo dell'Ambito.
  2-quater. Sulle gestioni di cui al comma 2-ter gli enti di governo dell'Ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».

  Conseguentemente, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
   c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

  7-ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».
7. 83. Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
7. 111. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:Art. 149-bis (Affidamento del servizio) con le seguenti:Art. 150 (Affidamento del servizio).

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera d), capoverso, comma 2, sostituire le parole: dispone l'affidamento con le seguenti: affida il servizio;
   alla lettera e), dopo il numero 7) sono inseriti i seguenti:
    7-bis) al comma 8, prima delle parole: «Le società concessionarie del servizio idrico integrato», sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando quando previsto dal comma 3 dell'articolo 174». Inoltre, dopo le parole: «possono emettere» è aggiunta la parola: «anche».
    7-ter) il comma 5 è soppresso;
   alla lettera f), sostituire il numero 2 con il seguente:
    2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione»;
   dopo la lettera l) inserire la seguente:
    m) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:

  «2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibile con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto;».
7. 42. Abrignani.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2-ter.
7. 302. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:
  2-ter. L'ultimo periodo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come introdotto dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «Le regioni concludono la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro il 30 aprile 2015, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia».
7. 236. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
7. 112. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con le seguenti: dalla regione o provincia autonoma competente.
7. 86. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
*7. 113. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
*7. 87. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
7. 114. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 89. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 59. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1 inserire il seguente:

  1-bis) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
   le parole: «d'uso gratuita» sono abrogate;
   dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento del servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15 per cento del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa».
**7. 60. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1 inserire il seguente:

  1-bis) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
   le parole «d'uso gratuita» sono abrogate;
   dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento del servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15 per cento del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa».
**7. 128. De Mita.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente: al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione».
7. 41. Abrignani.

  Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole da: 30 settembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
7. 130. De Mita.

  Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 giugno.
7. 132. De Mita.

  Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 marzo.
7. 131. De Mita.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
*7. 61. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
*7. 90. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
*7. 129. De Mita.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il capoverso comma 3.
7. 72. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il capoverso comma 3-bis.
7. 218. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l)
7. 115. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 8 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio».
7. 91. Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:
  «2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibili con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto».
7. 40. Abrignani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Qualora il gestore del servizio idrico subentrante, di cui al comma 2, ultimo periodo, all'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche e integrazioni, è un soggetto pubblico, questi può utilizzare le risorse del fondo di cui al successivo comma 1-ter, quale contributo per gli oneri conseguenti al valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente.
  1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro, quale contributo per le finalità di cui al precedente comma. Alla copertura finanziaria si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-quater e 1-quinquies.
  1-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  1-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7. 69. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Qualora il gestore del servizio idrico subentrante, di cui al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e sue successive modifiche e integrazioni, è un soggetto pubblico, le spese conseguenti al valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente, sono escluse dal rispetto del Patto di stabilità interno. Alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-quater e 1-quinquies.
  1-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7. 70. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti; «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale».
7. 84. Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica.
7. 85. Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  «1-bis. Il comma 5, lettera b-bis, dell'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».
7. 64. Grimoldi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE recepita con il decreto legislativo n. 152 del 2006, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Nel caso di interventi di ripristino post emergenza è necessario dare priorità alla delocalizzazione delle infrastrutture e degli edifici che sono stati causa dell'evento stesso.
7. 73. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: in accordo con le Autorità di distretto, in conformità ai principi e alle direttive dei piani paesaggistici regionali, e secondo criteri di prevenzione dal rischio a lungo termine, e di eliminazione degli stati di pericolo esistenti, inclusi quelli dovuti alla avvenuta edificazione ed alla attuata infrastrutturazione di zone franose ed inondabili.
7. 74. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
7. 62. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sopprimere il comma 3.
7. 80. Grimoldi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
7. 116. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
*7. 71. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
*7. 36. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Sopprimere il comma 4.
*7. 65. Grimoldi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 240 articolo 2 della legge n. 191 del 2009, che possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i presidenti di regione hanno facoltà di bandire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e del requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Soltanto qualora le domande di ammissione siano inferiori a cinque, i presidenti di regione possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
7. 117. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
7. 230. Busin, Grimoldi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua le regioni adottano dei criteri che privilegiano interventi che utilizzano le tecniche dell'ingegneria naturalistica come definita ai commi 9-bis e seguenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:
   a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;
   b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento coi altri materiali;
   c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.

  9-ter. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:
   a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;
   b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;
   c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.

  9-quater. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obbiettivi:
   a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche, stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;
   b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi e con diverso grado di naturalità utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli habitat, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrapassi faunistici;
   c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica; garantendo l'integrazione delle componenti naturali e componenti antropiche;
   d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;
   e) socio-economici: di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione economica ed ecocompatibile delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

  9-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito denominato «regolamento», prevedendo:
   a) all'articolo 3, comma 1, del regolamento:
    1) la soppressione, alla lettera h), delle parole: «e di ingegneria naturalistica»;
    2) l'inserimento, dopo la lettera h), alla seguente lettera:
   «h-bis) ingegneria naturalistica: la disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale di costruzione, del materiale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con altri materiali non cementizi»;
   b) la sostituzione della declaratoria della categoria OG13 dell'Allegato A annesso al regolamento ai sensi di quante previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge.
7. 124. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 6.
7. 120. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
7. 121. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: idrico con le seguenti: della depurazione delle acque.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore;
   al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: Restano ferme le previsioni della stessa delibera Cipe n. 60/2012 relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
7. 221. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Restano ferme le previsioni della stessa delibera Cipe n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
7. 231. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 119. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7.
7. 75. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.

  Conseguentemente al medesimo comma 7:
   al medesimo periodo, sostituire le parole:
può essere con la seguente: è.
   al secondo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
7. 233. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: dicembre con la seguente: ottobre.

  Conseguentemente al medesimo comma 7:
   al medesimo periodo, sostituire le parole:
può essere con la seguente: è;
   al secondo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n.60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
7. 232. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
7. 122. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
7. 235. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 229. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 8, dopo le parole: assegnata alle regioni, aggiungere: in cui erano state programmate le risorse.
*7. 43. Palese, Castiello, Latronico, Distaso, Ciracì.

  Al comma 8, dopo le parole: assegnata alle regioni, aggiungere: in cui erano state programmate le risorse.
*7. 138. Distaso, Latronico, Fucci.

  Al comma 8, sostituire le parole: sistemazione idraulica dei corsi d'acqua con le seguenti: in interventi di manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua e dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, aumentando la capacità di esondazione dei corsi d'acqua e di permeabilità dei suoli urbani o per delocalizzare strutture che oggi causano le condizioni di rischio. I criteri progettuali devono essere basati sull'abbattimento progressivo dei manufatti ubicati nelle zone a rischio abusivi e non, sulla rinaturalizzazione, sul restauro ambientale, sul ripristino boschivo, sulla inedificabilità dei suoli franosi ed inondabili, escludendo opere di regimazione idraulica che accelerino ovvero ostacolino il deflusso delle acque, che impediscano il naturale assorbimento nel terreno, che alterino il tracciato dei corsi d'acqua, che inibiscano l'esondazione nelle zone deputate.
7. 77. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unità di missione deve operare di concerto anche con le Autorità di distretto, i piani di gestione e i piani di gestione del rischio alluvione redatti ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.
7. 78. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9.1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
  «Art. 68-bis. – (Contratti di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».
7. 79. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9.1. All'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è infine inserito il seguente comma: «Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definita ai sensi della decisione 2011/753/EU».
7. 63. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 9-octies aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Presidenti delle Regioni Calabria e Basilicata inviano al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, semestralmente e successivamente alla chiusura delle contabilità speciali di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82/2013 e n. 98/2013, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, un'anagrafe degli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo finanziati in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. I Commissari riferiscono altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
7. 239. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 9-octies, inserire il seguente:
  9-nonies. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito i Commissari prevedono che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.
7. 240. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 9-octies, inserire il seguente:
  9-nonies. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, inviano al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, semestralmente e al termine dell'incarico, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. I Commissari riferiscono altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
7. 241. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

ART. 8.
(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).

  Sopprimerlo.
* 8. 15. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sopprimerlo.
* 8. 21. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: la gestione delle terre e rocce da scavo inserire le seguenti: ivi compresi i materiali di riporto, nell'ottica di favorire quanto più possibile le attività di riutilizzo e la minimizzazione della produzione dei rifiuti.

  Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: (Disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo e materiali di riporto per favorirne il riutilizzo e minimizzare la produzione dei rifiuti).
8. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: terre e rocce da scavo inserire le seguenti: in particolare relative a procedimenti avviati prima del 6 ottobre 2012.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, alinea, dopo le parole:
della legge n. 400 del 1998, inserire le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,;
   dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1.1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono dettate anche le disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina delle matrici materiali di riporto.
8. 14. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: disposizioni vigenti inserire le seguenti: in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di materiali di riporto e di bonifica dei siti con presenza di materiali di riporto.
8. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a.1)
definizione precisa dei requisiti necessari per la qualifica di sottoprodotto e la cessazione della qualifica di rifiuto nell'ottica prioritaria di minimizzare la formazione di rifiuti ed il consumo di suolo;.
8. 26. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
8. 300. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) indicazione delle condizioni per le quali i riporti sono esclusi dalla disciplina in materia di rifiuti.
8. 13. Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio di derivazione comunitaria chi inquina, paga.
8. 17. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 8. 16. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 8. 23. Grillo, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: superiori a quelli, aggiungere la seguente: minimi.
8. 301. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: direttiva 2008/98/UE inserire le seguenti: tenendo conto dei rischio del bio-accumulo negli organismi e dei rischi di esposizione della popolazione a sostanze pericolose.
8. 27. Zolezzi, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d.1) privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione, valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico.
8. 19. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d.1) indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito.
8. 20. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera d-bis), sopprimere le parole da: provenienti da cantieri fino alla fine della lettera.
8. 302. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera d-ter), aggiungere le seguenti:
   d-quater) il rispetto del principio di derivazione comunitaria «chi inquina, paga»;
   d-quinquies) privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico;
   d-sexies) indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito.
8. 29. De Rosa, Ferraresi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo).
8. 22. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 9.
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).

  Sopprimerlo.
*9. 8. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Sopprimerlo.
*9. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: costituisce estrema urgenza, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che con le seguenti: le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi in cui.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente con le seguenti: nei quali siano presenti materiali o prodotti contenente amianto libero o in matrice friabile;
   al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) ed e);
   sopprimere il comma 2.
9. 25. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente con le seguenti: nei quali siano presenti materiali o prodotti contenente amianto libero o in matrice friabile.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).
9. 24. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, comprensivi di nuove edificazioni sino alla fine del periodo.
9. 22. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti:, anche attraverso la demolizione degli abusi edilizi realizzati in zone a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
9. 23. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

  Conseguentemente:
   al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);
   al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
   al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare
entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
*9. 7. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

  Conseguentemente:
   al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);
   al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
   al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
*9. 12. Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili.
   al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);
   al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
   al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori
economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
*9. 45. De Mita.

  Sopprimere il comma 2.
9. 26. De Rosa, Daga, Terzoni, Segoni, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Agli interventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014.
*9. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: Agli interventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014.
*9. 46. De Mita.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a), d) ed e).
9. 27. De Rosa, Daga, Mannino, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
9. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e 10-ter.
9. 28. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 9. 15. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 9. 31. Colonnese, Tofalo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 163 del 2006 inserire le seguenti: di importo inferiore a cinquecentomila euro;

  Conseguentemente:
   sopprimere la lettera
c);
   alla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: alla soglia comunitaria con le seguenti: a cinquecentomila euro.
9. 30. Di Benedetto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 33. Terzoni, Grillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
9. 34. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: alla soglia comunitaria con le seguenti: a un milione di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole: dall'articolo 57, comma 6, con le seguenti: dall'articolo 122 comma 7;
   sopprimere l'ultimo periodo.
9. 36. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici con le seguenti: dall'articolo 122 comma 7,.
9. 37. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
* 9. 16. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
* 9. 38. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, è consentito l'affidamento da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, a mezzo di manifestazione d'interesse di evidenza pubblica, e successiva procedura negoziata tra coloro che, inviata domanda di ammissione, presentano i requisiti richiesti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici tramite sorteggio pubblico. Qualora il numero di domande d'ammissione sia inferiore a tre, sarà consentito l'affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
9. 39. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera e) sostituire le parole da: è consentito fino alla fine della lettera con le seguenti: di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
9. 41. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: è consentito sino alla fine del periodo con le seguenti: di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
9. 40. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis). Al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno per poter usufruire della formula dell'affidamento diretto come indicato e regolamentato nel comma e), tale possibilità è consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un solo intervento.
9. 42. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere attuate nel rispetto dell'articolo 70 comma 11 decreto legislativo 163 del 2006.
9. 43. Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il responsabile del procedimento ha facoltà di bandire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Soltanto qualora le domande di ammissione siano inferiori a cinque, il RUP può richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
9. 44. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: dell'incolumità pubblica con le seguenti: dell'integrità fisica della popolazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo: dopo le parole: avviate o da avviarsi aggiungere le seguenti: aventi come oggetto la realizzazione di interventi ed attività funzionali a preservare l'integrità fisica della popolazione;
   sostituire le parole: alle esigenze di incolumità pubblica con le seguenti: alle esigenze di preservare l'integrità fisica della popolazione.
9. 201. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo, il comma 2-septies aggiungere i seguenti:
  2-octies. I soggetti che alla data del 1o settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nel comune di Genova interessato dall'alluvione del 9 e del 10 ottobre 2014 che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.
  2-octies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare le misure di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 300. Biasotti.

  Dopo, il comma 2-septies aggiungere i seguenti:
  2-octies) Alle imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nelle giornate del 9 e del 10 ottobre 2014, per la somma pari a 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo di cui al medesimo comma, a seguito della presentazione di autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2-nonies) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 301. Biasotti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica in materia di responsabilità solidale).

  1. La norma di cui all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene comunque meno dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, salvi i casi di accertata cointeressenza nell'omissione contributiva.
9. 029. Prataviera, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme in materia di partecipazione delle imprese alle gare).

  1. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. In nessun caso la mancata indicazione da parte del concorrente del nominativo del subappaltatore o del cottimista può costituire legittima causa di esclusione del concorrente stesso dalla gara.
9. 04. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

  1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: «1o luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
9. 05. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
9. 020. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abrogazione dei costi del servizio di vigilanza obbligatorio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).

  1. Sono abrogati l'articolo 14, comma 2, lettera i) e l'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
9. 07. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).

  1. Il servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività dello spettacolo dal vivo, così come individuato dall'articolo 14, comma 2, lettera i) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, svolto nelle sale, strutture e spazi non tradizionali che ne sono obbligati verrà effettuato una volta al mese durante il periodo di attività della sala o struttura, o il solo giorno del debutto se lo spettacolo si realizza in spazi non tradizionali.
9. 08. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Manifestazioni dal vivo).

  1. Le manifestazioni di concerti live realizzati all'aperto in strutture o spazi non convenzionali dalle imprese di musica popolare contemporanea riconosciute micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono escluse dall'ambito applicativo del decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009 e successive modificazioni. Dall'adempimento delle norme di cui al presente comma non dovrà derivare alcun onere per la finanza pubblica.
9. 09. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo).

  1. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.
  2. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
   a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
   b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.
  3. Con decreto Ministro dell'interno da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'allinea del comma 2 del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «stabilimenti balneari» sono inserite le seguenti: «ed i parchi di divertimento».
  5. All'articolo 141, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la parola «persone» è aggiunto «nonché, limitatamente ai circhi equestri, a prescindere dal numero di persone».
  6. All'articolo 1, terzo comma, della legge 29 luglio 1980, n. 390, dopo le parole «beni strumentali» è aggiunto «nonché per la riqualificazione delle attrazioni esistenti».
  7. All'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «5 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».
  8. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola «pagamento» è aggiunto il seguente periodo «effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile».
  9. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo la lettera m) del primo comma inserire il seguente periodo: «Le previsioni di cui alla lettera f) non si applicano in caso di fatturazione del corrispettivo».
  10. All'articolo 7, comma 1 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma «I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili».
  11. Dall'adempimento delle norme di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo non dovrà derivare alcun onere per la finanza pubblica.
9. 010. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Eventi musicali dal vivo).

  1. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
9. 011. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 10.
(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).

  Sopprimerlo.
10. 1. Daga, Pesco, Sorial, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli, Cancelleri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. L'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269» recante misure per la «Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni», è abrogato.
10. 41. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
10. 12. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 13. Castelli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A.» con le seguenti: «ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dalla legge»;.
10. 23. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: soggetti privati aggiungere le seguenti: e pubblici.
10. 22. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il compimento di operazioni con le seguenti: per l'avvio, la realizzazione e/o il completamento di operazioni.
10. 21. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del successivo comma 11, lettera e), aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,.
10. 3. Barbanti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione» aggiungere le seguenti: «che deve essere anche caratterizzata da adeguate prospettive di redditività».
10. 28. Marcon, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».
10. 44. De Girolamo, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*10. 20. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*10. 4. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a iniziative di pubblica utilità con le seguenti: alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche.
10. 17. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a garanzia della quota di costo non coperta dai finanziamenti,.
10. 9. Pesco, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a completamento della quota di costo non coperta dai finanziamenti.
10. 10. Pesco, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a copertura della quota di costo a carico dei soggetti privati,.
10. 11. Pesco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: efficientamento energetico aggiungere le seguenti: alla tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini, nonché a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati,.
10. 27. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque.
10. 19. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è aggiunta infine la seguente lettera: c) Al fine di conservare la originaria funzione di ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini italiani, entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto, la Cassa Depositi e Prestiti dovrà provvedere, alla predisposizione di moduli per il deposito della «dichiarazione in merito alla destinazione del gettito ricavato dal risparmio postale e affidato a Cassa Depositi e Prestiti» da inserire come parte integrante nelle procedure formali previste per la sottoscrizione di un libretto di risparmio postale o di un buono fruttifero postale.
10. 2. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: c) Al fine di attuare la fase di transizione dei processi di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, si prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti.
10. 5. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è aggiunto infine la seguente lettera: c) gli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici; gli investimenti finalizzati alla tutela del territorio finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini; gli investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati.
10. 8. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente comma:
  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche agli investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
   (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.
10. 26. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*10. 18. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*10. 6. Castelli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento.
10. 16. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: le parole «con riferimento a ciascun esercizio finanziario», sono soppresse.
10. 15. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.».
10. 14. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti di natura non regolamentare», sono aggiunte le seguenti: «, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;
   f) al comma 11-bis, dopo le parole: «adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono aggiunte le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,».
10. 7. Barbanti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente: ”11-ter. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con propri decreti di natura non regolamentare, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i settori di intervento e le esposizioni per quanto concerne le disposizioni di cui alle lettere e) e e-bis) del comma 11;.
10. 24. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy).

  1-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei duali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
   (a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   (b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

  3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.
  4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
  5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
10. 25. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 30. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 35. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.
10. 37. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.
  2-ter. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi.
10. 33. Taglialatela.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, allo scopo di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento.
  2-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
  2-quater. Il decreto di cui al comma 2-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 80 anni.
  2-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2-ter.
10. 34. Simonetti, Grimoldi.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).

  Sopprimerlo.
11. 10. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: incluse.
11. 3. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50 con la seguente: 100.
11. 5. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: previste con la seguente: incluse.
11. 4. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 50 con la seguente: 100.
11. 6. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter.
11. 7. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 1,8 miliardi di euro.
11. 8. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 1,5 miliardi di euro.
11. 9. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: «durante il periodo di concessione» aggiungere le seguenti: «e riferibili esclusivamente all'infrastruttura oggetto dell'intervento realizzata in regime di partenariato pubblico privato».
11. 1. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: «durante il periodo di concessione» aggiungere le seguenti: «esclusivamente in relazione alla costruzione e gestione dell'opera realizzata in regime di partenariato pubblico privato».
11. 2. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Qualificazione catastale dei terreni adibiti ad attività estrattiva).

  1. Nelle more della revisione del catasto, le aree nelle quali è esercitata attività estrattiva a seguito del rilascio della apposita autorizzazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e dell'articolo 24 del Testo unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono da intendersi iscritte nel Catasto dei Terreni, come previsto dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.
11. 01. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

  1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
  «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto di cui al comma 23-quinquies.
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del trenta per cento, a condizione che il versamento avvenga un'unica soluzione ovvero nella misura del sessanta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 i titolari di accessi inoltrano apposita istanza all'ANAS S.p.A., costituente anche rinuncia al contenzioso, da presentare secondo le modalità definite tramite circolare dell'ente gestore e da perfezionare entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
  23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione, da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.
  23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti».
11. 02. Fedriga, Grimoldi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
  2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che – indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo – sono suscettibili di essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
11. 03. Vignali, Tancredi.

ART. 12.
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).

  Sopprimere il comma 1.
12. 9. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea.
12. 12. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 15. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di inerzia, grave ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 16. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 14. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di grave ritardo delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 17. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 13. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 19. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 21. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di grave ritardo delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 18. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 20. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 30 con la seguente: 90.
12. 24. Cariello.

  Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata, con le seguenti: con il parere positivo della Conferenza unificata.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: trascorsi i quali il parere si intende reso, con le seguenti: trascorsi i quali il parere si intende positivo.
12. 8. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
12. 7. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: trascorsi i quali il parere si intende reso.
12. 22. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il definanziamento e;

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
12. 6. Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di Governo.
* 12. 23. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di Governo.
* 12. 25. Grillo, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 2.
12. 10. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.
12. 36. Currò.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e degli obiettivi.
12. 26. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: piani,.
12. 27. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, programmi.
12. 28. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
12. 30. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: statali e non statali.
12. 29. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
12. 11. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertato inadempimento, inerzia o grave ritardo nell'attuazione degli interventi.
12. 31. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertata inerzia o grave ritardo nell'attuazione degli interventi.
12. 33. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertata inerzia nell'attuazione degli interventi.
12. 34. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertato grave ritardo nell'attuazione degli interventi.
12. 35. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertato inadempimento, nell'attuazione degli interventi.
12. 32. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per le iniziative di cui ai commi precedenti il Consiglio dei Ministri riferisce in Parlamento.
12. 37. Castelli, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 13.
(Misure a favore dei project bond).

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati».
13. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1, sopprimere le parole: le parole: «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile».
13. 4. Agostinelli, Pesco.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*13. 1. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*13. 5. Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 4 ), sopprimere il capoverso 4-bis.
13. 6. Sarti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
13. 7. Agostinelli, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 8. Agostinelli, Pesco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 9. Agostinelli, Pesco.

  Sopprimere il comma 2.
13. 10. Colletti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
13. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 14.
(Disposizioni in materia di standard tecnici).

  Sopprimerlo.
*14. 5. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimerlo.
*14. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, prima delle parole: non possono essere, inserire le seguenti: Fermo restando quanto stabilito nei bandi, nelle lettere di invito a presentare offerte pubblicati e inviati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 8. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la parola: non.
14. 7. D'Incà.

ART. 15.
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).

  Sopprimerlo.
*15. 7. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimerlo.
*15. 24. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1.
15. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Governo promuove l'istituzione di un con le seguenti: È istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: con un numero di addetti non inferiore a 150 con le seguenti: con un numero di addetti non inferiore a 100;
   al comma 9, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 8. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
15. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.
15. 26. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2 sostituire le parole: imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato con le seguenti: micro, piccole e medie imprese.
15. 28. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: con un numero di addetti non inferiore a 150.
15. 29. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  Il sostegno finanziario e patrimoniale è esteso anche alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 50, con prospettive di mercato, che operano in regioni o aree socialmente ed economicamente disagiate o in contesti geograficamente svantaggiati, quali i territori montani e insulari.
15. 27. Vallascas.

  Sopprimere il comma 3.
15. 11. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
15. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5.
15. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 6.
15. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6 sopprimere le lettere a) e b).
15. 20. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6 sopprimere le lettere a) e c).
15. 22. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6 sopprimere la lettera a).
15. 17. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6 sopprimere le lettere b) e c).
15. 21. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6 sopprimere la lettera b).
15. 18. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6 sopprimere la lettera c).
15. 19. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 7.
15. 15. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 8.
15. 16. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 9.
15. 23. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».
15. 05. De Mita.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei Confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i cui contributi sono destinati a finanziare:
   a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
   b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
    1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
    2) ampliamento dimensionale dei confidi;
    3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
    4) informatizzazione gestionale;
    5) formazione professionale;
    6) marketing associativo;
    7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
    8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1 e 2.
  4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui, all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione.
15. 06. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Zaccagnini.

ART. 15-ter.
(Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa).

  Al comma 1, sostituire le parole: o che svolge con le seguenti: o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge.
15-ter. 500. La Commissione.

ART. 16.
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).

  Sopprimerlo.
16. 300. Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: partecipazione di investimenti aggiungere la seguente: anche;

  Conseguentemente, al medesimo periodo:
   dopo le parole:
sperimentale dell'investimento aggiungere la seguente: anche;
   dopo le parole: nell'ospedale aggiungere le seguenti: ex San Raffaele.
16. 10. Capelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di strutture sanitarie aggiungere le seguenti: ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore al 20 per cento dell'investimento.
16. 12. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di strutture sanitarie aggiungere le seguenti: ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore al 18 per cento dell'investimento.
16. 13. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di strutture sanitarie aggiungere le seguenti: ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore a 10 milioni di euro.
16. 14. Dall'Osso.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
16. 2. Pili.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2021.
16. 17. Di Vita.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
16. 16. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2019.
16. 15. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le società di investimento straniere impegnate nella realizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo devono produrre la documentazione antimafia, garantire l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro, delle norme in materia di sicurezza del lavoro vigenti nonché l'applicazione delle norme in materia di trasparenza.
16. 9. Grillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In riferimento all'ospedale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dei parametri del numero di posti letto per 1000 abitanti si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
16. 7. Baroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In riferimento all'ospedale di cui al comma 1 del presente articolo, i posti letto ai fini dei parametri per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungo degenza post-acuzie non devono superare il 20 per cento dei posti letto complessivi.
16. 8. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia, la regione Sardegna è autorizzata ad incrementare fino al 6 per cento il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali eventuali maggiori oneri, preventivamente autorizzati, avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per quanto di competenza del Ministero della salute.
16. 3. Pili.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 6 per cento con le seguenti: fino al 4,5 per cento.
16. 5. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 6 per cento con le seguenti: fino al 5 per cento.
16. 18. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino al 6 per cento con le seguenti: fino al 5,5 per cento.
16. 4. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alle strutture di cui al comma 1 al fine di sostenere le ricadute occupazionali a livello locale degli investimenti di cui al citato comma, le assunzioni derivanti da questi devono rivolgersi prioritariamente a persone residenti nella Regione Sardegna.
16. 6. Cecconi.

ART. 16-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: alla data di entrata fino alla fine del periodo.
16-ter. 2. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in vigore del medesimo regolamento, aggiungere le seguenti: il progetto delle quali – sulla base del quale è stato aggiudicato il contratto – è stato approvato prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi».
16-ter. 3. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro otto mesi.
16-ter. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sette mesi.
16-ter. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le attività di produzione degli oli vegetali destinati all'alimentazione umana e per le attività di trasformazione delle olive esercitate dalle imprese frantoiane, le disposizioni di cui al punto 12 dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica lo agosto 2011, n. 151, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo specifiche linee guida emanate dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria nazionali rappresentative delle imprese frantoiane.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed in materia di imprese di produzioni di oli vegetali alimentari.
16-ter. 300. Mongiello.

ART. 17.
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).

  Sopprimerlo.
*17. 53. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
*17. 60. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sviluppo sostenibile con le seguenti: sostenibilità ambientale.
17. 52. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
c), sopprimere il numero 1);
   sopprimere la lettera d);
   lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
    
«1) al comma 3, la lettera b) è soppressa».
17. 300. Alberti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17. 51. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera d);
   lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
    «1) al comma 3, la lettera b) è soppressa».
17. 37. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
17. 50. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Alberti, Cancelleri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 17. 56. Nardi, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 17. 92. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: unità immobiliari con le seguenti: unità abitative.
17. 24. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: nonché del carico urbanistico.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi oggetto di mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità.
17. 106. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: nonché del carico urbanistico.
17. 29. Mannino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
17. 145. Palese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'originaria destinazione d'uso con le seguenti: la destinazione d'uso prevalente ai sensi del comma 2 dell'articolo 23-bis del presente decreto o comunque all'immobile sia attribuita una destinazione d'uso compatibile o complementare con quella della maglia in cui è inserito.
17. 144. Palese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: l'originaria destinazione d'uso aggiungere le seguenti: per i successivi cinque anni a decorrere dall'ultimazione dell'intervento.
17. 301. Mannino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: l'originaria destinazione d'uso aggiungere le seguenti: per un periodo non inferiore a cinque anni.
17. 28. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi.
* 17. 76. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi.
* 17. 162. Abrignani, Castiello, Romele, Distaso, Vella, Martinelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi effettuati sui terreni di pertinenza dell'unità immobiliare, o comunque ad essa contigui, finalizzati al contrasto dell'erosione del suolo e della stabilità dei versanti, ed effettuati anche mediante opere di riprofilatura, inerbimento, rimboschimento, recupero della permeabilità del terreno, regimazione del reticolo idrografico minore, raccolta delle acque meteoriche.
17. 49. Segoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17. 94. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:
  Art. 3-bis. – (Interventi di conservazione del tessuto urbano). – 1. Al fine di limitare l'espansione urbana in aree agricole o a bassa densità abitativa vengono segnalati, nei piani e programmi urbanistici gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi di pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale agirà per favorire la riqualificazione, il recupero e il restauro del tessuto urbano a garanzia del pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Gli interventi di conservazione del tessuto urbano hanno carattere operativo e previsionale con cadenza ciclica decennale, pertanto non possono essere assoggettati ad alcun procedimento di variante urbanistica.
17. 47. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis», con il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Gli interventi di riuso urbano realizzati attraverso programmi o piani, comunque definiti, sono in deroga al decreto ministeriale 1444 del 1968 in materia di standard urbanistici, a condizione che sia approvato un documento che dimostra il concreto miglioramento, in termini reali e prestazionali, che l'intervento determina sotto il profilo ambientale, della mobilità e dei servizi. I programmi e i piani operativi di riuso urbano sono approvati, con priorità, con la procedura dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000 o del concorso di progettazione e realizzazione, sulla base della procedura del dialogo competitivo stabilita dal decreto legislativo n. 163 del 2006, previa pubblicazione del bando.
17. 93. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: Lo strumento urbanistico individua con le seguenti: I comuni individuano.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: della pianificazione aggiungere le seguenti: in sede di strumento urbanistico oppure con specifica delibera del consiglio comunale.
17. 105. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 01) con il seguente:
  01) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria».
17. 142. Castiello, Abrignani, Latronico.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 01), aggiungere il seguente:

  02) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   «e-bis) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi»;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), capoverso, dopo le parole: comunicazione di inizio lavori aggiungere le seguenti: con gli opportuni elaborati progettuali.
17. 104. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 01), aggiungere il seguente:

  02) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   «e-bis) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi».
17. 74. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere la lettera a).
17. 46. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*17. 44. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*17. 90. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sostituire le parole: trasmette all'amministrazione con le parole: di concerto con l'amministrazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole:, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori con le seguenti: sia i dati identificativi dell'impresa alla quale si attende affidare la realizzazione dei lavori che i dati identificativi del responsabile unico del procedimento.
17. 45. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: l'elaborato progettuale e.
17. 302. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1 lettera c), numero 2), dopo le parole: all'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: l'elaborato progettuale e.
17. 14. De Mita.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
* 17. 13. De Mita.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
*17. 89. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: laddove integrata con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: ed è tempestivamente inoltrata con le seguenti:. La suddetta documentazione, entro trenta giorni, è trasmessa.
17. 202. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: laddove integrata con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.
17. 203. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: con il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.
17. 204. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, dopo le parole: con la comunicazione di fine lavori aggiungere le seguenti: e il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.
17. 205. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: è contemporaneamente inoltrata all'amministrazione comunale e all'Agenzia delle entrate.
17. 55. Nardi, Zan.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).
17. 43. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 17. 42. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 17. 91. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o dei prospetti.
** 17. 73. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o dei prospetti.
** 17. 103. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 17. 82. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 17. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: di ristrutturazione edilizia.
** 17. 12. De Mita.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: di ristrutturazione edilizia.
** 17. 87. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da:, attuati anche in aree fino alla fine del capoverso con le seguenti: e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti al fine dell'utilizzo degli stessi in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante.
17. 39. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: anche in aree industriali con le seguenti: in aree.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso preveda la realizzazione, su aree dismesse, di eventuali interventi di grande distribuzione organizzata, il progetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica da autorizzare deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti
di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
* 17. 117. Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: anche in aree industriali con le seguenti: in aree.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso preveda la realizzazione, su aree dismesse, di eventuali interventi di grande distribuzione organizzata, il progetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica da autorizzare deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
* 17. 154. Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: permesso di costruire aggiungere le seguenti: e permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il procedimento istruttorio relativo alle istanze di permesso di costruire in deroga relative ad interventi di edilizia privata è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Entro tali termini il Responsabile del procedimento trasmette comunque le istanze istruttorie al consiglio comunale che le esamina nella prima seduta utile una volta espletate le procedure previste dal proprio regolamento.;
   sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 3, dopo le parole: «limiti di densità edilizia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i relativi parametri edilizi» e dopo le parole: «ed esecutivi» sono inserite le seguenti: «nonché le destinazioni d'uso».
17. 102. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: deroga alle destinazioni d'uso aggiungere le parole: comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
17. 83. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo la parola: d'uso aggiungere la seguente: pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere in fine le parole: e dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «3, 4, 5, 6».
17. 57. Nardi, Zan.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
17. 31. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:
  03) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi per il rilascio del permesso di costruire e le sanzioni di cui al capo II del Titolo IV della presente parte sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'acquisizione e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di immobili non utilizzati o in via dismissione, ovvero di siti all'interno dei quali sono stati realizzati immobili che compromettono le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle componenti naturali dell'ambiente, nonché a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale»;

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.
17. 32. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), premettere i seguenti numeri:

  03) il comma 2-bis è abrogato;

  03-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

  «2-ter. In tutti i casi nei quali il titolare del permesso di costruire abbia stipulato atti convenzionali con l'amministrazione comunale per l'affidamento in esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base alle disposizioni dell'articolo 16, comma 2-bis – su richiesta della stessa amministrazione da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione – viene sottoscritto atto aggiuntivo con il quale il titolare del permesso di costruire si sottomette all'obbligo di portare in detrazione dal contributo di cui al comma 2 il valore economico delle opere eseguite, accertato in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo da parte del responsabile tecnico amministrativo, sulla base della documentazione, anche fiscale, consegnata dallo stesso titolare del permesso di costruire.»
17. 33. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:

  03) al comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere, a scelta dell'operatore privato che ne formula espressa richiesta al comune, una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che, nella fase negoziale, può concordare con il comune di restarne in tutto o in parte proprietario, assicurando che vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi».
17. 159. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: anziché quelli di nuova costruzione. aggiungere le seguenti: Sempre al fine di incentivare il recupero del costruito, gli interventi di ristrutturazione degli edifici usufruiranno di un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Per coprire i costi, le nuove costruzioni subiranno l'aumento IVA necessario all'arrivo della copertura della somma necessaria.
17. 40. Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che per tali interventi il contributo di cui al comma 1 è dovuto solamente in caso di aggravio del carico urbanistico, determinato sulla base dell'aumento della superficie calpestabile oppure in caso di cambio della destinazione d'uso.
17. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire).

  1. Sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16:
   a) gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica;
   b) gli interventi conformi rispetto alla strumentazione urbanistica e al regolamento edilizio vigenti, realizzati all'interno di lotti di estensione uguale o superiore a 0,5 ettari, che non siano interclusi, che prevedono un tasso di impermeabilizzazione del lotto stesso superiore al 33 per cento. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «lotto intercluso» si intende un fondo libero da edificazioni e infrastrutture, ubicato all'interno di una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
   c) tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

  2. La maggiorazione di cui al comma 1 è determinata dai comuni, in un importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, con le modalità previste dal presente articolo. I proventi della maggiorazione sono destinati esclusivamente al finanziamento di:
   a) interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, di operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico;
   b) programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi estese o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali.

  3. Le domande per il rilascio del permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernenti la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio sono corredate dalla dichiarazione resa da un professionista abilitato, con la quale si assevera che l'intervento non è assoggettabile alla maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo ovvero da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, contenente il calcolo dell'importo della medesima maggiorazione dovuto per la realizzazione dell'intervento.
  4. I comuni, con deliberazione consiliare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base della cartografia tecnica regionale provvedono:
   a) all'individuazione, anche tramite perimetrazione sugli elaborati cartografici dello strumento urbanistico generale vigente, delle superfici agricole, delle aree vegetate, delle aree verdi incolte, delle superfici boschive o forestali nello stato di fatto di cui al comma 1, lettera a);
   b) alla determinazione dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1, da modulare, nell'ambito dei valori minimo e massimo stabiliti dal comma 2, con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale e delle aree interessate dagli interventi e alla tipologia degli interventi stessi;
   c) alla redazione di un elenco delle prestazioni ecologiche e all'individuazione degli ambiti e delle operazioni ammissibili ai contributi;

  5. Qualora la delibera di cui al comma 4 non sia adottata entro il termine fissato ai sensi del medesimo comma, a decorrere da quello stesso termine la maggiorazione di cui al comma 1 è applicata dai comuni nella misura massima di cinque volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'effettiva corresponsione del contributo e della maggiorazione. In caso di inerzia da parte dei comuni, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”.
17. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).
* 17. 11. De Mita.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).
* 17. 161. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Al comma 1, lettera h), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: per le nuove costruzioni con le seguenti: per gli interventi di nuovo impianto.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi oggetto del mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità.
17. 100. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera h), numero 2), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che per tali interventi il contributo è dovuto solamente in caso di aggravio del carico urbanistico, determinato sulla base dell'aumento della superficie calpestabile oppure in caso di cambio della destinazione d'uso.
17. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
17. 99. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
17. 303. Mannino.

  Al comma 1, lettera m), numero 2, sostituire le parole: e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non con figurano una variazione essenziale con le seguenti: le varianti a permessi di costruire che non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ovvero ricadente all'interno delle le zone omogenee «A» di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuate dai comuni con la deliberazione di cui all'articolo 23-bis comma 4 e.
17. 304. Mannino.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: una variazione essenziale aggiungere le seguenti:, fatte salve le previsioni regionali più favorevoli.
*17. 71. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: una variazione essenziale aggiungere le seguenti:, fatte salve le previsioni regionali più favorevoli.
*17. 98. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) alla rubrica, dopo le parole: «Interventi subordinati a» sono aggiunte le seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività o a».
17. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) all'articolo 23-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La presente disposizione prevale sulla strumentazione urbanistica comunale vigente e ai comuni sono assegnati 90 giorni per individuare le zone del territorio in cui non siano possibili i cambi di destinazione all'interno della medesima categoria e per l'individuazione di zone dove è possibile in cambio anche fra categorie diverse salvo il reperimento e o la monetizzazione degli standard. Le delibere del consiglio comunale sono soggette a controllo regionale, secondo le disposizioni vigenti nell'ambito delle singole regioni».
17. 143. Palese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
17. 25. Mannino.

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
   n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

  1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
   a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;
   b) produttiva e commercio all'ingrosso;
   c) commerciale;
   d) rurale.

  2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
  3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo. Qualora le modifiche determinino un maggior carico di aree per servizi e di attrezzature di interesse pubblico e generale è possibile il ricorso alla monetizzazione senza che ciò costituisca variante essenziale del piano attuativo e della relativa convenzione.
  4. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.
  5. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la loro normativa alle disposizioni contenute nel presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali».
17. 158. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: dalle leggi regionali aggiungere le seguenti: e dei regolamenti comunali.
17. 26. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, alinea, sopprimere le parole: ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie”.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a), dopo la parola: residenziale aggiungere le seguenti: studi professionali;
   lettera c), dopo la parola: commerciale aggiungere le seguenti: e artigianale.
17. 84. Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a)
residenziale;
   a-bis) turistico-ricettiva.
17. 97. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera q).
17. 27. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 1, dopo le parole: permesso di costruire convenzionato aggiungere le seguenti: con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
* 17. 7. De Mita.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 1, dopo le parole: permesso di costruire convenzionato aggiungere le seguenti: con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
* 17. 85. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 2, dopo le parole: del consiglio comunale aggiungere le seguenti: salva diversa previsione regionale,
17. 500. La Commissione.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 3, sopprimere la lettera a).
17. 81. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
* 17. 8. De Mita.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e
locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
* 17. 75. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
* 17. 157. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   q-ter) all'articolo 36 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) dopo il comma 1, inserito il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione degli stessi e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44;
   b) al comma 2, dopo le parole: “all'articolo 16” sono aggiunte le seguenti: “comunque in misura non inferiore a 516 euro”;
   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis, la sanzione di cui al comma 2 viene raddoppiata»;
   q-quater) all'articolo 37 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo le parole: «valutate» sono aggiunte le seguenti: «a titolo gratuito»;
   b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione dello stesso e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44.
  4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis la sanzione di cui al comma 4 è raddoppiata».
17. 95. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le regioni, le province e comuni, nei limiti delle rispettive competenze, adeguano le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi in modo tale da garantire l'effettività e la massima applicazione delle misure di semplificazione previste dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
  1-ter. Le regioni, le province e i comuni nei limiti delle rispettive competenze, garantiscono il principio di libertà dei frazionamenti e degli accorpamenti. Non possono limitare o aggravare discrezionalmente tale libertà al di là dei vincoli minimi e inderogabili stabiliti nelle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.
* 17. 6. De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le regioni, le province e comuni, nei limiti delle rispettive competenze, adeguano le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi in modo tale da garantire l'effettività e la massima applicazione delle misure di semplificazione previste dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
  1-ter. Le regioni, le province e i comuni nei limiti delle rispettive competenze, garantiscono il principio di libertà dei frazionamenti e degli accorpamenti. Non possono limitare o aggravare discrezionalmente tale libertà al di là dei vincoli minimi e inderogabili stabiliti nelle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.
* 17. 126. Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

  1-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 1-bis confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.
17. 70. Molteni, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo le parole: ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3 aggiungere le seguenti: 36 e 37.
17. 96. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
17. 80. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita l'Unità di missione per l'elaborazione e l'attuazione degli obiettivi nazionali di riuso e rigenerazione urbana, che elabora e presenta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, un progetto pluriennale di rigenerazione urbana sostenibile per promuovere l'integrazione delle politiche per la sicurezza dell'abitare, il risparmio energetico, la qualità ambientale e sociale; promuove ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale; elabora metodologie ed esperienze di buone pratiche; mette a sistema le politiche di incentivazione degli interventi dei privati, anche attraverso l'impiego di risorse attingibili dalla programmazione europea 2014-2020; promuove convenzioni con il sistema bancario per facilitare il credito alle rigenerazioni urbane; propone semplificazioni amministrative e urbanistiche delle autorizzazioni dei progetti di riuso e rigenerazione urbana; collaziona e determina, laddove mancanti, standard minimi uniformi, per classi omogenee, in materia di contenimento del consumo dei suoli, di riuso e di rigenerazione urbana, di aree destinate a verde; integra nel progetto la dismissione e la valorizzazione degli immobili pubblici diversi da quelli di particolare pregio storico, paesaggistico, ambientale, o ad uso pubblico attuale e indispensabile. All'istituzione della Unità di missione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 78. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati.
  4-ter. Sono ammessi ai benefici del presente comma gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  4-quater. Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sugli appartamenti e sui locali ad uso commerciale che raggiungono le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficare dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, e successive modifiche. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e gas approva una nuova scheda per il retrofit energetico degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti realizzati da parte di Esco. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei consumi certificata dall'attestato di prestazione energetica con bonus progressivi in funzione della capacità di avvicinarsi alla Classe A di certificazione energetica degli alloggi.
17. 79. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21-octies, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte le seguenti parole: «entro il termine di due anni dall'efficacia dell'atto amministrativo».
17. 77. Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, allegato IV, punto 1.1.1., sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008».
17. 122. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa).

  1. Il comma 6 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
  «6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito web dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge n. 241 del 1990, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il medesimo effetto si realizza per gli atti di dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi. Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito web dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».

  2. Al comma 1-ter dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico».
  3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito il seguente periodo: «Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico».
  4. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».

  5. Il comma 6-ter dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  «6-ter. Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».

  6. All'articolo 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».

  7. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».
17. 01. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole «dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999. n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42»;
   b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
   a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
    a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
    a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
   b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.3);
   c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

  2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.»;
   c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente:
  «Art. 65 (L) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6). – 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
  2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:
   a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
   b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

  4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.
  5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
  6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

  7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
  9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.»;
   d) all'articolo 67:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.»;
    3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.»;
    4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
   e) all'articolo 90 (L):
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.»;
    2) il comma 2 è soppresso;
   f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
  «Art. 93 (L) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19). – 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

  2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale e eventuali relazioni specialistiche.
  4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
  5. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento o miglioramento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento o miglioramento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.
  Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico. Il progettista o il direttore dei lavori dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra. Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico anche parziale redatto ai sensi del presente decreto.
  Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento o miglioramento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato ad ogni intervento saranno trasferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente decreto per il corrispondente titolo abilitativo.
  6. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
  7. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  8. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.»;
   g) all'articolo 94:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.»;
    2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a.4).
  1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.»;
   h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
  Art. 104 (L) – Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30: articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000). – 1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.
  3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
  4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
  5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
  6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
  7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.».

  2. Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
17. 03. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Semplificazione della normazione tecnica).

  1. In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi dell'articolo 27 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnico-consultivi attualmente preposti.
17. 02. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.

  1. È istituito un contributo nazionale sulle costruzioni di dimensioni superiori a 200 mq.
  2. Il contributo di cui al comma 1 sarà obbligatorio per tutti gli enti comunali, i quali dovranno versare il 20 per cento degli oneri di costruzione ad essi spettanti nel Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
17. 013. Crippa.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).

  1. All'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni a decorrere dal 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. 05. Grimoldi.

ART. 17-bis.
(Regolamento unico edilizio).

  Al comma 1, lettera a), dopo il comma 1-sexies inserire i seguenti:
  1-septies. Lo schema di regolamento di cui al comma 4-bis si conforma, in particolare, ai seguenti criteri generali:
   a) individuazione e definizione dei parametri urbanistici e edilizi applicabili sull'intero territorio nazionale;
   b) fissazione delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi;
   c) individuazione delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, antincendio e antisismici, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche;
   d) definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni;
   e) incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo;
   f) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della sottoposizione a regimi procedimentali e contributivi differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico prodotto;
   g) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;
   h) riconoscimento ai comuni della facoltà di integrare le disposizioni di cui allo schema di regolamento edilizio-tipo in relazione alle sole zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e a quelle ad esse equipollenti ai sensi dell'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali.

  1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1-sexies e 1-septies-bis sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
17-bis. 302. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*17-bis. 300. Mannino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*17-bis. 301. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*17-bis. 500. La Commissione.

ART. 18.
(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

  Sopprimerlo.
18. 10. Vignali.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000.
18. 12. Nardi, Zan.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: euro 250 mila con le seguenti: euro 350 mila.
18. 300. Matarrese, Cimmino, Causin, D'Agostino, Vecchio.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: euro 250 mila aggiungere le seguenti:, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.
18. 9. Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: euro 250 mila con le seguenti: euro 20 mila.
18. 13. Taglialatela.

ART. 19.
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Restituzione o compensazione per quanto dovuto all'erario ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa).

  1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato per intero le somme relative al triennio 1990-1992, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e che hanno presentato domanda di restituzione entro il 31 dicembre 2012 hanno diritto alla definizione della propria posizione mediante la restituzione di quanto versato o, in alternativa, mediante compensazione tra il suddetto credito e quanto dovuto all'Erario per tributi e contributi maturati o maturandi.
  2. Nell'eventuale contenzioso sorto a seguito di rigetto della domanda di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate è obbligata a rinunciare ai procedimenti instaurati, in qualsiasi stato e grado del giudizio essi si trovino, provvedendo alla definizione delle controversie nei modi di cui al comma precedente anche mediante rateizzazione in 3 anni, senza corresponsione di interessi.
19. 04. Cancelleri.

ART. 20.
(Misure per il rilancio del settore immobiliare).

  Sopprimerlo.
20. 13. De Rosa, Pesco, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 119-bis, primo periodo, sostituire le parole: devono essere verificati con le seguenti: devono essere accertati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), capoverso 119-bis, sostituire la parola: verificare con la seguente: accertare.
20. 5. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 75 per cento.
20. 6. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   m) dopo il comma 279, è inserito il seguente:
  «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279, per cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile anche per le opere in corso, avviate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione».
20. 3. Abrignani.

  Al comma 2, capoverso 140-bis, primo periodo sostituire le parole: il concambio eseguito dai con le seguenti: Le azioni riconosciute dai.
20. 7. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, capoverso 140-bis, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: quotisti con la seguente: detentori.
20. 9. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, capoverso 140-quater, primo periodo, sopprimere la parola: prevalentemente.
20. 10. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
20. 11. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4-quater, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni inserire le seguenti: fermo restando la verifica a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e l'esito della verifica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
20. 221. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera a).
20. 231. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera b).
20. 234. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 4-quinquies, lettera b), dopo le parole: agenzia del demanio inserire la seguente: non;

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: salvo parere fino a: dalla richiesta.
20. 236. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 4-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
20. 237. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera c).
20. 238. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-sexies. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere, di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessi di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese.
  4-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1o gennaio 2015.
20. 2. Abrignani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-sexies. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, ai fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalete utilizzo sociale, a quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Stato o ente pubblico» sono inserite le seguenti:
    «e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale a del patrimonio»;
   c) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    «b-bis) Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni:
   d) al comma 3-bis le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
   e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
    «3-ter. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3».
20. 16. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per il rilancio della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico esistente).

  1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica che riguardano il patrimonio edilizio delle regioni e degli Enti Locali sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi in cui realizzino una riduzione della spesa energetica certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della legge 90/2013 e successive modificazioni e il consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modificazioni.
  2. Gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco.
  3. Di concerto tra i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituita una struttura che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di coordinamento per i cofinanziamenti degli interventi nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 e degli interventi di efficienza energetica previsti dalla Direttiva 2012/27. La struttura può svolgere anche il ruolo di supporto agli Enti Locali sui progetti di riqualificazione energetica e avvalersi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche.
  4. Alla copertura finanziaria del presente articolo, si provvede nei limiti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole; «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 percento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
20. 02. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 21.
(Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare).

  Sopprimerlo.
21. 18. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Norme per favorire l'offerta residenziale pubblica).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, a un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione continuativamente per almeno otto anni, ad un canone che non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, finché con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.
21. 16. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Risorse per favorire la mobilità nel settore delle locazioni).

  1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnate ulteriori dotazioni pari a pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, rispettivamente:
   a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
21. 17. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di nuova costruzione.
21. 28. De Rosa, Mannino, Crippa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: o non locate al 31 dicembre 2014.
21. 29. Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000. con le seguenti: del prezzo di acquisto dell'immobile che non può superare i 300.000 euro e che risulti dall'atto di compravendita.
21. 19. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. «SIIQ») e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:
   a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;
   b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;
   c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
21. 10. Riccardo Gallo.

  Sopprimere il comma 2.
21. 31. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree oggetto del presente comma devono essere edificabili alla data del 1o gennaio 2014.
21. 32. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

  Sopprimere il comma 3.
21. 34. De Rosa, Alberti, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

  Al comma 3, sostituire le parole: Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, con le seguenti: Pur nel limite massimo di spesa pari a 300.000 euro,.
21. 20. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: o realizzazione di ulteriori unità immobiliari con le seguenti: di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

  Conseguentemente:
   al comma 4, alla lettera
b), premettere la seguente:
    0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
   al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, né in aree giudicate a rischio idrogeologico;
   al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: entro il primo grado.
   sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione.
21. 306. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: o realizzazione di ulteriori unità immobiliari con le seguenti: di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
21. 302. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

Subemendamento riferito all'emendamento 21. 500 della Commissione.

  All'emendamento 21. 500 della Commissione, dopo le parole: l'unità immobiliare acquistata aggiungere le seguenti: o costruita su area edificabile.
0. 21. 500. 1. Grimoldi.

  Al comma 4, alla lettera b), premettere la seguente:
   0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
21. 500. La Commissione.

  Al comma 4, alla lettera b) premettere la seguente:
   0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;.
21. 303. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, né in aree giudicate a rischio idrogeologico;.
21. 304. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: A o B con le seguenti: A, B o C.
*21. 300. Busin, Grimoldi.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: A o B con le seguenti: A, B o C.
*21. 301. Riccardo Gallo.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: o B.
21. 40. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: entro il primo grado.
21. 305. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 4 , lettera f), sostituire le parole: entro il primo grado con le seguenti: entro il terzo grado.
21. 21. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: entro il primo grado con la seguenti: entro il secondo grado.
21. 42. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
21. 44. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  8. L'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è abrogato.
21. 46. De Mita.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare).

  1. Alla lettera c-bis del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «e all'istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente pubblica della provincia autonoma di Trento».
  2. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «e all'istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente pubblica della provincia autonoma di Trento».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 06. Ottobre.

ART. 22.
(Conto termico).

  Al comma 1, dopo le parole: da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e da unità di cogenerazione ad alto rendimento.
22. 7. Cera.

  Al comma 1, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: assicurando la sostenibilità finanziaria tramite la revisione dei costi ammissibili degli interventi incentivabili,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, si ampliano le tipologie di interventi incentivabili con l'introduzione di sistemi elettrici integrati in grado di consentire l'ottenimento di risparmi energetici per gli impianti di climatizzazione (per esempio i sistemi domotici) e di sistemi di illuminazione ad alta efficienza per diminuire i carichi tecnici interni agli edifici.
22. 5. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Nei casi in cui il professionista qualificato abbia rilasciato una relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica degli edifici di cui al presente comma difforme dal vero, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero integrale delle somme portate in detrazione in conseguenza della relazione o dell'attestazione anzidette, nei confronti del costruttore o del proprietario.
22. 4. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, all'articolo 9, comma 5, lettera c), le parole: «secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834», sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 834, UNI 9019, UNI/TR 11388».
22. 6. Molteni, Grimoldi.

ART. 22-bis.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, come annualmente determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22-bis. 2. Busin, Grimoldi.

ART. 23.
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).

  Sopprimerlo.
23. 6. Businarolo.

  Sopprimere il comma 1.
23. 7. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 2645-bis del codice civile, inserire le seguenti: Per tali contratti le parti ai fini dell'autentica delle sottoscrizioni possono rivolgersi ad un avvocato, iscritto al consiglio dell'Ordine degli avvocati che attesti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza con indicazione del luogo, della data e dell'ora.
23. 8. Turco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento.
* 23. 300. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento.
* 23. 301. Riccardo Gallo.

  Sopprimere il comma 2.
23. 9. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: un ventesimo con le parole: un quinto.
23. 10. Bonafede.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo li del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
* 23. 302. Busin, Grimoldi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo li del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
* 23. 303. Riccardo Gallo.

  Sopprimere il comma 3.
23. 11. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
*23. 3. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Sopprimere il comma 4.
*23. 5. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4.
*23. 12. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 5.
23. 13. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: inadempimento del concedente inserire le seguenti: se il conduttore non richiede l'applicazione dell'articolo 2932 del codice civile;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: inadempimento del conduttore con le seguenti: inadempimento, o recesso, del conduttore.
23. 14. Bonafede.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: inadempimento del conduttore aggiungere le seguenti: superiore a un quinto del costo dell'immobile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità con le seguenti: acquisisce interamente la parte di canoni imputata a corrispettivo della locazione e il 50 per cento della parte dei canoni imputata a corrispettivo del trasferimento. Alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ed ha diritto alla restituzione del 50 per cento di quanto imputato a titolo di corrispettivo.
23. 15. Bonafede.

  Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: Qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore può presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
23. 17. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 6.
23. 18. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7.
23. 19. De Rosa, Businarolo, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, sostituire le parole: di cui all'articolo 107 con le seguenti le parole: di cui all'articolo 108.
23. 20. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da farsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  8-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
23. 304. Rizzetto.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da realizzarsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  8-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
23. 305. Bechis.

  Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
  8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da farsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  8-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
23. 306. Baldassarre.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disciplina della locazione finanziaria).

  Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

CAPO XVII – BIS.
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art. 1860-bis.
(Nozione).

  La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art. 1860-ter.
(Risoluzione del contratto).

  1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.
  2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.
  3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo”.
23. 04. Abrignani.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Le norme di cui al precedente articolo si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.
  2. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 1 che esercita il riscatto così come previsto nell'articolo 23 non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  3. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7,8.
  4. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto.
23. 0300. Lombardi.

ART. 24.
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

  Sopprimerlo.
24. 21. Busto.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. I Comuni definiscono i criteri e le condizioni per favorire la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, il recupero e il riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni deliberano riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
24. 22. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I Comuni possono definire con le seguenti: I Comuni entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, definiscono.
24. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I Comuni possono definire con le seguenti: I comuni definiscono.
24. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono definire con apposita delibera i criteri con le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono i criteri.
24. 11. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: cittadini singoli o associati, aggiungere le seguenti: da associazioni di rappresentanza delle categorie economiche, centri commerciali naturali o altre associazioni di piccole e medie imprese del commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi comunque denominate.
24. 10. Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in relazione al territorio da riqualificare aggiungere le seguenti: e non a scopo di lucro.
24. 14. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi possono riguardare, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Detti interventi non devono peggiorare le caratteristiche ecosistemiche delle matrici ambientali ed in particolare non devono ridurre la permeabilità del terreno.
24. 24. Segoni, Daga, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Micillo, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi possono riguardare la difesa del suolo, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
24. 23. Segoni, Daga, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Micillo, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: limitata con la seguente: definita.
24. 16. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere con le seguenti: i cittadini singoli o associati fruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 del decreto-legge 83 del 2014 convertito in legge n. 106 del 2014.
24. 17. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i Comuni possono deliberare con le seguenti: i Comuni deliberano.
24. 26. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
24. 18. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per i progetti di cui al comma 1, i comuni destinano in ogni caso almeno il 2 per cento delle loro risorse.
24. 27. De Rosa.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio e del riuso temporaneo di edifici pubblici dismessi e non utilizzati.
24. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 25.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

  «8-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di cui al comma 6-bis, è rimessa all'amministrazione procedente, la quale, qualora l'intervento proposto e valutato in conferenza necessiti dell'autorizzazione paesaggistica, adotta la proposta di provvedimento finale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela del paesaggio, e la trasmette alla soprintendenza competente, al fine di acquisirne il relativo parere, secondo le norme vigenti. Qualora la soprintendenza esprima parere favorevole sulla proposta di provvedimento finale, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono a far data dall'adozione, da parte dell'amministrazione competente, del detto provvedimento finale».
25. 17. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dopo trenta giorni dall'adozione del provvedimento finale».
25. 18. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dopo venti giorni dall'adozione del provvedimento finale».
25. 19. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dopo dieci giorni dall'adozione del provvedimento finale».
25. 20. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione procedente» sono inserite le seguenti: «che non intenda uniformarsi al dissenso»;
   b-bis) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: «alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;
   b-ter) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: «Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora detta deliberazione contrasti, anche in parte, con l'atto di dissenso qualificato espresso in conferenza di servizi, essa deve essere congruamente motivata e non può comunque disapplicare i parametri del giudizio tecnico su cui si è basato il dissenso.».
25. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 2.
25. 34. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori». Conseguentemente, sostituire le parole: «e alla conseguente efficacia di quest'ultimo» con le seguenti: «ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate»;
   b) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto.«;
   c) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «delle attività culturali e del turismo», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelli rilasciati dal soprintendente rispetto agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 146 comma 5 primo periodo». Conseguentemente, allo stesso comma 1-bis il quarto periodo è soppresso;
   d) al comma 2, sopprimere le parole seguenti: «, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali».
25. 38. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 lettera a) le parole: «acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento» sono sostituite con le seguenti: «viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori» e conseguentemente sostituire le parole: «e alla conseguente efficacia di quest'ultimo» sono sostituite con le seguenti: «ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate»;
   b) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto.»;
   c) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «delle attività culturali e del turismo», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 146 del presente Codice, di quelli rimessi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio del permesso di costruire ovvero al perfezionarsi degli altri titoli abilitativi all'attività edilizia previsti dalla normativa vigente, nonché di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento per l'approvazione di progetti di opere pubbliche».

  Conseguentemente, allo stesso comma 1-bis, il quarto periodo è soppresso.
   d)
al comma 2, sono soppresse le parole seguenti: ampliare e.
25. 37. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) le parole: «acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento» sono sostituite con le seguenti: «viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori» e conseguentemente le seguenti parole: «e alla conseguente efficacia di quest'ultimo» sono sostituite con le seguenti: «ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate»;
   b) al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto.».
   c) i commi 1-bis e 2 sono soppressi.
25. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 il comma 1-bis è soppresso.
25. 39. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
25. 36. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le tipologie di interventi così individuate devono essere comunque tali da non determinare alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sottoposti a tutela paesaggistica.
25. 40. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
25. 41. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 90 è inserito il seguente: «Articolo 90-bis. – Valorizzazione dei beni archeologici ritrovati durante le fasi di cantiere. – Nel corso dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità qualora vengano scoperte cose immobili di interesse archeologico, nei novanta giorni successivi alla scoperta il Soprintendente, sentita l'Amministrazione che ha autorizzato la costruzione dell'opera, determina le misure idonee a tutela del bene ritrovato, prendendo in esame le proposte progettuali del soggetto realizzatore dell'opera, volte a rendere compatibile la realizzazione della stessa con la valorizzazione e/o conservazione delle cose ritrovate.
  Avverso le determinazioni del Soprintendente, nei trenta giorni successivi alla loro notifica, il soggetto realizzatore dell'opera può ricorrere al Ministro per i Beni e le attività culturali, che provvederà nel termine di novanta giorni dal ricevimento, previo parere di una Commissione per la tutela dei beni archeologici, nominata dallo stesso Ministro per i Beni e le Attività culturali e composta da esperti indipendenti nella valorizzazione dei beni archeologici.
  Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, saranno definiti la composizione ed il funzionamento di tale Commissione, che in ogni caso non dovrà comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, posto che i costi a essa connessi saranno a carico dei soggetti proponenti il ricorso».
25. 10. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale della Valle Brembana, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo.
25. 15. Grimoldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici.
25. 16. Caparini, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 3.
*25. 14. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sopprimere il comma 3.
*25. 42. De Rosa, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
25. 25. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
25. 26. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente quindici giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
25. 27. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente ovvero l'interessato possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, l'amministrazione competente o il privato richiedente possono agire avverso il silenzio del Ministero ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La mancata espressione del parere, da parte del soprintendente o del Ministero, nei termini stabiliti, non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e determina le conseguenze di cui all'articolo 2-bis della medesima legge.»
25. 43. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fermo restando quanto stabilito nel secondo periodo del comma 5 del presente articolo, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241».
25. 44. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi nei quali non siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelate predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), e il Ministero dei Beni Culturali non abbia accertato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici – come stabilito dal secondo periodo del comma 5 del presente articolo – decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990. All'esito dei lavori della conferenza, e comunque scaduti i termini stabiliti in seno alla stessa conferenza per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».
25. 45. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché quelle relative alle verifiche preventive, di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali».

  3-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
   e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica.».
*25. 4. Castiello, Abrignani, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché, quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali».

  3-ter. All'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
   e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti compresa l'installazione di fibra ottica».
*25. 11. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».
**25. 5. Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo
il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13. Non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».
**25. 6. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».
**25. 13. Guidesi, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4.
25. 47. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
25. 48. Mannino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre 2014.
25. 28. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2015.
25. 29. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2015.
25. 30. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 26.
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati).

  Sopprimerlo.
* 26. 31. Sorial, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
* 26. 18. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sopprimere il comma 1.
26. 19. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, non costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, anche recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata, presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento.
26. 32. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: patrimonio pubblico aggiungere le parole: ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
26. 208. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo sviluppo economico e sociale con le seguenti parole: alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.
26. 207. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Comune aggiungere le seguenti: previo censimento della totalità degli immobili pubblici inutilizzati, valutata preliminarmente la necessità dell'utilizzo del singolo immobile per fini pubblici,.
26. 35. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Comune aggiungere le seguenti:, previa consultazione della popolazione secondo le forme stabilite dallo statuto o mediante consultazione pubblica on-line,.
26. 37. Ruocco.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una proposta con le seguenti: una proposta di piano, programma, progetto.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: una proposta con le seguenti: una proposta di piano, programma, progetto.
26. 209. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto di recupero deve privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e start-up, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.
26. 204. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio alla concessione della locazione, a canone agevolato, sull'immobile interessato.
26. 206. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: La proposta e il progetto di recupero dell'immobile del Comune deve prevedere forme di consultazione, anche mediante procedure on-line, tese a coinvolgere in un percorso partecipato, la popolazione.
26. 304. Paolo Bernini.

  Sopprimere il comma 2.
26. 20. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministero della difesa aggiungere: di concerto con il Ministero dell'ambiente.
26. 214. Busto, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: effettuano inserire le seguenti: previo censimento della totalità degli immobili pubblici inutilizzati.
26. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo altresì quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. A tal fine il decreto previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 6 al citato decreto-legge n. 91 del 2013, deve essere adottato in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
26. 43. D'Uva.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.
  2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.
26. 7. Riccardo Gallo.

  Sopprimere il comma 3.
26. 21. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico.
26. 49. Corda.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto di recupero deve privilegiare l'assegnazione ad associazioni, giovani imprenditori, start-up o piccole imprese, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.
26. 50. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 4.
*26. 22. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 4.
*26. 52. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 5.
26. 23. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché forme di consultazione della popolazione, anche mediante procedure on-line, in merito al progetto di recupero dell'immobile presentato dal Comune.
26. 53. Ruocco, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

  Sopprimere il comma 6.
26. 24. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio procede, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili, con prelazione a favore di enti pubblici e delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino immobili in locazione.
26. 56. Rizzo.

  Sopprimere il comma 7.
26. 25. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti con le parole: ferme restando le volumetrie, le superfici e le sagome esistenti.
26. 220. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 7 primo periodo dopo le parole: superfici esistenti aggiungere le seguenti: nonché le prerogative in materia del consiglio comunale.
26. 306. Artini.

  Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
26. 300. Tofalo.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la mancata attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, comporta una penale pari alla meta del valore assegnato al bene demaniale oggetto dell'accordo. Qualora tale accordo preveda una bonifica ambientale a carico del destinatario del bene demaniale, la penale è pari al triplo del valore addotto nell'accordo di programma alla bonifica.
26. 29. Artini, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Sono esclusi dai poteri del commissario ad acta di cui al comma 7, le prerogative in materia proprie del consiglio comunale nell'adozione e nell'approvazione della variante urbanistica.
26. 301. Basilio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le linee guida di cui al comma 7 del presente articolo dovranno tra l'altro prevedere:
   a) la gratuità del servizio di pronto soccorso per gli utenti aeroportuali e il divieto di aumento delle tasse aeroportuali in relazione al servizio di pronto soccorso;
   b) l'individuazione del contraente erogatore dei servizi di pronto soccorso attraverso bandi pubblici;
   c) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'aeroporto del risultato del bando nonché dei servizi erogati, della loro gratuità e della gestione delle risorse destinate ai servizi di pronto soccorso.
26. 305. Lorefice.

  Sopprimere il comma 8.
26. 26. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. Al fine della valorizzazione dei beni demaniali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.
26. 11. Abrignani.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8.1. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.
  Con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.
26. 62. Frusone, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Basilio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. L'eventuale nuova destinazione d'uso degli immobili deve risultare compatibile con la storia dell'edificio ed il ruolo dello stesso nel contesto territoriale.
26. 61. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Sono fatte salve le prerogative e le previsioni statutarie delle Regioni a Statuto speciale con particolare riferimento all'articolo 14 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
26. 64. Pili.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  9. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.
  Con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.
26. 302. Frusone.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  9. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.
  Con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.
26. 303. Frusone.

  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste).

  1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
  2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. E fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
  4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.
  6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.
26. 01. Abrignani.

ART. 27.
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).

  Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 8. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente con le seguenti: sono individuate quelle opere di pubblica utilità da finanziare con urgenza e preferibilmente.
27. 4. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo le parole: tra quelle in avanzato stato di realizzazione aggiungere le seguenti: e quelle a carattere sanitario, sociale o che interessano edifici pubblici danneggiati da eventi sismici,.
27. 7. Dall'Osso, Lorefice, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: in avanzato stato di realizzazione aggiungere le seguenti: e con elevata intensità occupazionale e sostenibilità, prioritariamente gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di prevenzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare pubblico.
27. 6. Zolezzi, Segoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INAIL e i comuni interessati pubblicano sui siti istituzionali le opere di pubblica utilità individuate ai sensi del comma 1.
27. 9. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati,.
27. 5. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Norma interpretativa in materia di cedolare secca).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate».
27. 05. Grimoldi.

ART. 28.
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).

  Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
28. 8. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 7, dopo le parole: a cura dell'ENAC, aggiungere le seguenti: e del Ministero della salute.
28. 5. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 7, dopo le parole: a cura dell'ENAC aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
28. 9. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Gestori aeroportuali dovranno garantire agli utenti la gratuità del servizio di pronto soccorso come definito dalle linee guida di cui al presente comma.
28. 10. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le linee guida di cui al comma 7 del presente articolo dovranno tra l'altro prevedere:
   a) la gratuità del servizio di pronto soccorso per gli utenti aeroportuali e il divieto di aumento delle tasse aeroportuali in relazione al servizio di pronto soccorso;
   b) l'individuazione del contraente erogatore dei servizi di pronto soccorso attraverso bandi pubblici;
   c) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'aeroporto del risultato del bando nonché dei servizi erogati, della loro gratuità e della gestione delle risorse destinate ai servizi di pronto soccorso.
28. 11. Lorefice.

  Al comma 8, lettera b), dopo le parole: manuali operativi aggiungere le seguenti: e dalle linee guida.
28. 12. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari a 6,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV S.p.A., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.A. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:
   a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;
   b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
28. 4. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 29.
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica).

  Sopprimerlo.
29. 15. Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel traffico merci aggiungere le seguenti: in coerenza con la mappatura della Rete trans europea dei trasporti TEN-T, che ha individuato i Corridoi plurimodali e la rete centrale dei porti europei.
29. 18. Liuzzi, Agostinelli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni interessate, si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le autorità portuali al momento della loro soppressione.
29. 16. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da effettuare ai sensi, con le seguenti: secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 6, commi 8, 10 e 12.
29. 19. Prodani.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con le Regioni.
29. 24. Pili.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di ottimizzare le strutture portuali esistenti sul territorio nazionale, il ministero delle infrastrutture provvede alla mappatura delle infrastrutture portuali esistenti, anche parti dismesse di porti esistenti o inutilizzati, al fine di dare apposite destinazioni d'uso volte a valorizzare le attività indicate nei commi precedenti ed esclude la realizzazione di nuovi porti.
29. 26. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.

ART. 30.
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).

  Sopprimerlo.
30. 28. Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere le seguenti: delle start up e.
30. 30. Mucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare aggiungere la seguente: micro.

  Conseguentemente, comma 2, lettera g), dopo le parole: da parte delle aggiungere la seguente: micro.
30. 29. Della Valle.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è adottato d'intesa con il con le seguenti: è adottato, previa intesa con la conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con il.
30. 17. Caon, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mercati esteri aggiungere le seguenti: alle start up e.
30. 33. Mucci.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari tra cui anche l'estensione dei provvedimenti relativi al terremoto dei 20 e 29 maggio 2012 circa le produzioni DOP anche al comune di Offlaga in provincia di Brescia erroneamente non incluso a suo tempo tra i comuni colpiti da quell'evento sismico, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti.
30. 300. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: in particolare agricole e agroalimentare con le seguenti: in particolare agricole, agroalimentari, manifatturiere e artigianali.
30. 31. Mucci.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole:, in particolare agricole e agroalimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, manifatturiere e artigianali,.
30. 34. Vallascas.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: dei marchi aggiungere la seguente: esistenti.
30. 6. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostegno a progetti volti a promuovere ed incentivare il consumo di prodotti agroalimentari italiani nella ristorazione italiana all'estero anche attraverso apposite intese tra ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed imprese agroalimentari ed esercizi di ristorazione interessati.
30. 32. Gagnarli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, alla lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: anche durante l'Esposizione Universale 2015.
30. 18. Caon, Grimoldi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera e).
30. 7. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
   e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione durante l'Esposizione Universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari nazionali esclusivamente.
30. 35. Massimiliano Bernini.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: Italian sounding aggiungere le seguenti: anche attraverso l'incentivazione di produzioni locali ed al rafforzamento di reti distributive efficienti.
30. 36. Mucci.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) le attività di promozione strategica, di cui alla lettera f), anche con lo scopo di dare maggiore impulso alle azioni di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding, dovranno essere rivolte alla diffusione della conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto in cui è stato realizzato il prodotto.
30. 37. Vallascas.

  Al comma 2, lettera i), dopo la parola: contributi aggiungere la seguente: automatici.
30. 8. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) assistenza tecnica, legale e logistica agli imprenditori italiani del settore agroalimentare che svolgono la propria attività su mercati esteri, con particolare riguardo all'accompagnamento nelle fasi di avvio delle attività.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e in particolare assicura, attraverso la messa a disposizione di consulenti specializzati in materia legale, di commercio internazionale e risoluzione alternativa delle controversie, l'assistenza di cui alla lettera m) del comma 2.
30. 39. Gallinella.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) coinvolgimento dell'associazionismo italiano all'estero sia nella promozione del Made in Italy in sede estera che nella promozione delle opportunità di investimento in Italia anche attraverso il sostegno e la promozione di appositi ”corridoi produttivi, turistici e culturali.
30. 43. Fitzgerald Nissoli, De Mita, Rabino, Buttiglione, Falcone, Sberna, Gigli.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) incentivi alle operazioni di concentrazione delle cooperative a mutualità prevalente, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta all'impresa che risulta dall'operazione, da poter usufruire nei successivi tre anni, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, e comunque di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro annui.
30. 44. De Mita.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) semplificazione amministrativa delle procedure che garantiscano tempi certi alle imprese.
30. 20. Caon, Grimoldi.

  Al comma 3-bis, premettere il seguente periodo: Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale.
30. 40. Lupo.

  Al comma 4, dopo le parole: del comma 2 aggiungere le seguenti: in funzione dell'incremento del fatturato dell'export delle imprese.
30. 9. Russo, Faenzi.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: ed i criteri oggettivi per il raggiungimento degli stessi.
30. 19. Caon, Grimoldi.

  Al comma 9, sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.
30. 41. Della Valle.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le finalità previste dalle lettere f) e g) del comma 2 del medesimo articolo.
30. 5. Faenzi, Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.
30. 15. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di attuare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e di garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, l'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 230. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché l'attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso».
30. 16. Nicchi, Ricciatti, Pannarale, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono abrogati.
30. 42. Fantinati.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 49-bis della legge n. 350 del 2003 al primo periodo sopprime le seguenti parole: ”ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
30. 301. Fantinati.

ART. 31.
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).

  Sopprimerlo.
* 31. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimerlo.
* 31. 20. Mucci.

  Sopprimerlo.
* 31. 300. Petitti, Cominelli, Camani.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
31. 16. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 1.
31. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: da adottare previo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, con le seguenti: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, del 25 settembre 2002.
*31. 21. Dellai, De Mita.

  Al comma 1, sostituire le parole: da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: da adottare previo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, con le seguenti: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, del 25 settembre 2002.
*31. 302. Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
31. 19. Prodani.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 281, inserire le seguenti: In coordinamento dei principi definiti dall'articolo 10 del decreto-legge 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 106 del 2014.
31. 350. Mucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi Immobiliari interessati con le seguenti: non può superare il 30 per cento della superficie complessiva di ogni unità immobiliare.
31. 301. Mucci.

  Al comma 1 sostituire le parole: non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi Immobiliari interessati con le seguenti: non può superare il 30 per cento della superficie complessiva di ogni unità immobiliare.
31. 351. Mucci.

  Al comma 1, sostituire le parole da: intendendosi fino alla fine del comma, con le seguenti: intendendosi tali gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari attigue o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati ed il numero complessivo delle camere, delle suites e delle unità abitative a destinazione residenziale che li compongono, deve essere maggiore di cinquanta.
31. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
* 31. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
* 31. 17. Nardi, Zan.

  Sopprimere il comma 3.
31. 15. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. In deroga alle disposizioni in materia regionale e alla disciplina vigente, nell'esercizio delle attività balneari, al fine di promuovere la permanenza turistica nei lidi balneari e rafforzare l'integrazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti UNESCO italiani, in particolare quelli situati nel Mezzogiorno, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, il periodo annuale, delle attività degli stabilimenti balneari è stabilito, entro un periodo massimo di cento giorni, oltre la stagione balneare attualmente definita, direttamente dai concessionari o titolari di imprese turistico balneare, classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che esercitano l'attività esclusivamente nel territorio nazionale.
  3-ter. Restano valide le disposizioni previste dall'articolo 34-quater, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal precedente comma, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
31. 305. Altieri.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nelle Regioni a statuto ordinario decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla entrata in vigore della normativa regionale i comuni possono procedere al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche per gli interventi edilizi relativi alla realizzazione dei condhotel.
31. 7. Pizzolante, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Sono fatte salve le prerogative costituzionali e statutarie delle regioni a Statuto speciale con particolare riferimento alle competenze in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.
31. 24. Pili.

ART. 32.
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di ottimizzare le strutture portuali esistenti sul territorio nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla mappatura delle infrastrutture portuali esistenti, anche parti dismesse di porti esistenti o inutilizzati, al fine di dare apposite destinazioni d'uso volte a valorizzare le attività indicate nei commi precedenti ed esclude la realizzazione di nuovi porti.
32. 7. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.

ART. 32-bis.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).

  Sopprimere il comma 2.
32-bis. 1. Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
32-bis. 5. Busin, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

Art. 32-ter.
(Iva trasporto su acqua non di linea).

  1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:
   «14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri».
32-bis. 0300. Dorina Bianchi.

ART. 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).

  Sopprimerlo.
33. 64. De Rosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio).

  1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
  2. Sulla base dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
  3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
   a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
   b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
   c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
   d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
  4. La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, e attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino debitamente costituito, a sua volta supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati. Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.
  5. La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del Sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.
  La conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale.
  Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, e adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.
  Non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti ambientali e non.
  11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
  12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p,A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.
  13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.
33. 63. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.

  1. In materia di bonifiche, riqualificazione e risanamento di aree contaminate e/o degradate è vietato procedere alla nomina di commissari di governo o di protezione civile secondo l'ordinamento esistente in quanto tali situazioni non sono riconducibili ad eventi improvvisi o imprevedibili. Le situazioni di inerzia o inadempienza da parte di Enti ed Istituzioni deputati ai procedimenti sono risolti esercitando i poteri sostitutivi da parte degli enti sovra-ordinati automatici in caso di inadempienza ed inerzia da parte di uno dei soggetti istituzionali deputati.
33. 65. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Attengono alla tutela dell'ambiente di cui con le seguenti: Attengono alla tutela della salute e al governo del territorio di cui all'articolo 117, terzo comma, e alla tutela dell'ambiente di cui.
33. 25. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo 195/2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell'Ambiente di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi realizzati su tutte le matrici ambientali, sui Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006. L'eventuale persistenza dell'inadempienza comporta l'immediata sospensione con decurtazione del premio di produttività e, qualora i dati e le informazioni non siano pubblicate entro il 28 febbraio 2015, la decadenza dall'incarico del dirigente responsabile al procedimento per il quale non vengono resi disponibili le informazioni.
33. 66. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 2.
33. 67. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: garantendo comunque la partecipazione degli con le seguenti: e agli.
33. 26. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo le parole: garantendo comunque la partecipazione, aggiungere le seguenti: delle comunità locali e.
33. 27. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: in accordo con la Conferenza Stato-regioni e previa intesa con la Regione interessata.
33. 71. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza Unificata.
* 33. 48. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza Unificata.
* 33. 56. Grimoldi.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e i sindaci dei Comuni interessati.
33. 31. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: riqualificazione urbana, aggiungere le seguenti: e ambientale.
33. 28. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: della rete stradale e dei trasporti pubblici, con le seguenti: della rete stradale e prioritariamente dei trasporti pubblici.
33. 29. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: e dei trasporti pubblici, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo al trasporto su ferro.
33. 30. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di sanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3;

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale, e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica;
   al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3, con le seguenti: la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3;
   al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico, aggiungere le seguenti: elaborato dalle amministrazioni comunali interessate.
33. 32. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:
  Alla formazione, approvazione e attuazione e programma di risanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3.
33. 33. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3 inserire le seguenti:, ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 57. Grimoldi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3 inserire le seguenti:, ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 49. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: preposti un Commissario straordinario del governo fino a: Il Commissario e il soggetto attuatore, con le seguenti: preposti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali interessati e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione delle misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. I suddetti soggetti;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi anche infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi;
   al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: trasmette al Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al ministero delle infrastrutture e Trasporti;
   al comma 9, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: adottato dal Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di Governo vigila, con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vigilano, in accordo con gli enti territoriali interessati;
   al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: autorizzazione del Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia, e gli enti territoriali.
33. 47. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: sentiti il presidente della regione e il sindaco dei comuni interessati.
* 33. 50. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: sentiti il presidente della regione e il sindaco dei comuni interessati.
* 33. 58. Grimoldi.

  Al comma 5, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e i sindaci dei comuni interessati.
33. 34. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
33. 72. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 51. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 59. Grimoldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini delle garanzie di partecipazione di cui al precedente comma 2, gli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio provvedono a deliberare, nelle forme istituzionali, entro 60 giorni, gli indirizzi di programmazione e pianificazione locali per la trasformazione dei siti di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Ad esso compete aggiungere le seguenti: in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 5-bis.
33. 52. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: trasparenza e di concorrenza, aggiungere le seguenti: previa documentata verifica di conflitti di interesse di qualsivoglia natura.
33. 35. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica.
33. 36. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al soggetto attuatore è affidata la formulazione di una proposta del Programma di cui al comma 3. A tali fini il soggetto attuatore indice preliminarmente, secondo un calendario temporalmente concentrato, strutturate sessioni di ascolto dei soggetti sociali organizzati, aperte anche alla cittadinanza, e attiva un sito web per la raccolta di contributi e proposte.
33. 37. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 8.
33. 73. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3, con le seguenti: la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico, aggiungere le seguenti: elaborato dalle amministrazioni comunali interessate.
33. 38. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I fondi riferiti necessari alla bonifica dovranno essere comunque garantiti con fondi pubblici, qualora non si individui il responsabile dell'inquinamento così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
33. 53. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: comprensivi di eventuali premialità edificatorie.
33. 39. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, la pubblica immediatamente nelle forme opportune per la massima diffusione e conoscenza da parte della cittadinanza e in ogni caso la trasmette al sindaco del comune interessato che avrà 60 giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni e/o proposte sulla base di una corrispondente delibera del consiglio comunale. Entro il medesimo termine i cittadini potranno far pervenire al commissario osservazioni e rilievi. Trascorso il termine dei 60 giorni, il commissario straordinario di Governo convoca immediatamente una conferenza di servizi nel corso della quale si assumeranno le necessarie motivate determinazioni sulle eventuali osservazioni, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il soggetto attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione e il sindaco del comune interessati.
33. 41. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 120 giorni.
33. 91. Capelli.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 90 giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al terzo periodo sostituire le parole:
anche in deroga alle vigenti previsioni di legge con le seguenti:, di concerto con il presidente della regione interessata ed i sindaci del comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute.
   sopprimere l'ultimo periodo.
33. 74. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e i sindaci dei comuni interessati.
33. 40. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando aggiungere le seguenti: il rispetto degli standard urbanistici e.
33. 54. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 10, sostituire il terzo periodo con il seguente: Qualora il programma fosse in variante agli strumenti urbanistici vigenti, la variante deve essere approvata dall'amministrazione comunale con procedura semplificata e con tempi ridotti della metà rispetto a quelli previsti dalle norme.
33. 42. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 11, 12 e 13.
33. 62. Grimoldi.

  Al comma 11, sopprimere la parola: estremo.
33. 92. Carloni.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario, Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del soggetto attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.
* 33. 43. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Placido, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario, Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del soggetto attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.
* 33. 79. De Mita.

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: in stato di fallimento aggiungere le seguenti fatti salvi i diritti del Comune di Napoli.
33. 55. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: dalla società costituita e, al comma 13, sopprimere le parole: e la società di cui al comma 12 partecipano.
33. 75. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 12, terzo periodo, sostituire le parole da: che potrà essere versato fino a: Soggetto Attuatore con le seguenti:; il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura SpA volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio.
33. 76. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 12, aggiungere in fine le parole: nonché il personale ivi impiegato.
33. 44. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Placido, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 13, dopo le parole: il Soggetto Attuatore e, aggiungere le seguenti: l'Amministrazione comunale di Napoli, sentita.
33. 45. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13. 1. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014, recante «disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio».
33. 46. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13. 1. Le aree da bonificare comprese nel comprensorio della ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo.
33. 61. Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13. 1. Le aree da bonificare del SIN Brescia-Caffaro – aree industriali e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 1998, n. 426, sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo.
33. 60. Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13. 1. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree site nella regione Campania individuate ai sensi del citato decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, tali aree sono dichiarate con il presente provvedimento aree di interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
33. 77. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto).

  1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma i del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
33. 01. Lavagno, Zan, Nardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.

  Al decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente articolo 246-bis:
  «1. Il Ministero dell'Ambiente adotta entro il 30 giugno 2015 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato. In assenza di tale Piano non possono essere sottoscritti ulteriori Accordi di programma di cui all'articolo 246 del presente decreto.
  2. Per ogni di sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013 n. 7 il Ministero dell'Ambiente, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.
  3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti i punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale nel sito del Ministero dell'Ambiente.
  4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei SUi e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.
  5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della Salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2015 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della Salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2015 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro».
33. 02. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).

  1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*33. 06. Lavagno, Zan, Nardi.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale).

  1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*33. 07. Lavagno, Zan, Nardi.

ART. 34.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).

  Sopprimerlo.
34. 25. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
  2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
  3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».
  4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite 1e seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
  5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
  6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
  7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
  8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
   a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette alla Regione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di controllo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che è tenuta ad analizzare i campioni prelevati;
   b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA ed a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di bonifica da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; a tal fine presenta nei 15 giorni successivi al completamento degli interventi una relazione dettagliata contenente la descrizione delle attività svolte, dei presidi utilizzati e dei monitoraggi effettuati;
   c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

  9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. I valori di fondo devono essere valutati e concordati con gli enti di controllo sulla base di una proposta del proponente che deve avere una sufficiente motivazione tecnico-scientifica.
  10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:
   a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio che deve essere effettuata, qualora il proponente voglia ricorrere a tale strumento, al termine delle attività di caratterizzazione, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
   b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.
34. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152. aggiungere le seguenti: Per gli affidamenti comunque definiti per lavori aventi per oggetto la materia delle bonifiche ambientali il requisito dell'iscrizione nelle apposite categorie di cui all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 deve essere soddisfatto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero della partecipazione alla eventuale procedura selettiva.
34. 26. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
*34. 7. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
*34. 21. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 3.
34. 27. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'urgenza o»;
   2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis) all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
  «9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa insicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014».
34. 42. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» aggiungere le seguenti parole «dell'urgenza o».
  3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».

  3-quinquies. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:
  «9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa insicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014.».
*34. 52. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» aggiungere le seguenti parole «dell'urgenza o».
  3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».

  Conseguentemente, all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:
  “9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa insicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014.”».
*34. 22. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 5.
34. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*34. 15. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*34. 28. Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sopprimere il comma 7.
34. 29. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Nei siti inquinati, nei quali sono stati eseguiti non meno del 50 per cento degli interventi in ordine finanziario di quelli previsti di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
34. 45. Pili.

  Al comma 7 sopprimere le parole: o non sono ancora avviate.
34. 30. Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 7, sostituire le parole: possono essere realizzati, con le seguenti: possono essere realizzati, previo parere dell'Arpa,.
34. 16. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 7, sostituire le parole: altre opere lineari con le seguenti: altre opere.
34. 20. Grimoldi.

  Al comma 7, dopo la parola: rischi aggiungere le seguenti: per l'ambiente,.
34. 17. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7.1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica».
  7.2. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto ai dissensi espressi nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica».
34. 10. Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. All'articolo 242, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica sito specifiche più idonee, la regione può autorizzare sperimentazioni pilota In campo delle tecniche di bonifica anche finalizzate all'individuazione del parametri di progetto necessari per il passaggio a scala».
34. 44. De Mita.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;
   2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione: 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1.2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;
   3) I benefìci derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;
   4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 300. Chimienti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;
   2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione: 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1.2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;
   3) I benefìci derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;
   4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 301. Tripiedi.

  Al comma 8, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: significativo con le seguenti: preciso, indicato da apposita tabella prevista con decreto del ministro dell'ambiente.
34. 49. Pili.

  Al comma 8, lettera a), ultimo periodo sostituire le parole: il Piano con le seguenti: gli esiti del Piano.
34. 47. Capelli.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
34. 32. Rostellato.

  Al comma 8, lettera c), dopo le parole: attività di scavo, sono rimosse e gestite inserire le seguenti: previa comunicazione all'Arpa competente.
34. 18. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 8, lettera c), aggiungere in fine le parole: da un ente o da un ente accreditato.
34. 36. Cominardi.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Qualora le opere di cui al comma 7 siano state sottoposte a procedure di VIA, o di Valutazione di Incidenza Ambientale, e se la presenza di aree inquinate dove operare non erano state inserite nella relativa documentazione, l'Autorità competente valuta se le attività in tali aree siano da considerarsi di entità e qualità tali da determinare di quanto previsto dall'articolo 24 comma 9-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
34. 35. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 9, dopo le parole: valori di fondo aggiungere la seguente: naturale.
34. 33. Ciprini.

  Sopprimere il comma 10.
34. 38. Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e posti in opera nella medesima successione originaria.
34. 51. Capelli.

  Al comma 10, sopprimere la lettera b).
34. 39. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 10, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) qualora, ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio, non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche.
34. 40. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 10, lettera b), sostituire le parole da: se nell'area fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'area di riutilizzo che sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche.
34. 19. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. A copertura degli oneri di cui al comma 10-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2014, e 30 milioni dal 2015 al 2024.
34. 23. Lavagno, Zan, Nardi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10. 1. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio siti WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.
34. 41. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, per ottemperare agli obblighi di cui alla Convenzione di Aarhus, l'Autorità competente assicura le forme di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione, anche ai fini della presentazione di osservazioni da parte del pubblico.
34. 302. Segoni.

  Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso l'autorità competente può richiedere la realizzazione di ulteriori caratterizzazioni sia per numero di punti di campionamento sia per parametri da ricercare per anche al fine di valutare il livello raggiunto di esposizione della popolazione e dell'ambiente ai contaminanti eventualmente presenti.
34. 303. Daga.

  Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso il progetto deve contenere i dati per tutti i parametri di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.
34. 304. Micillo.

  Sopprimere il comma 10-bis.
34. 305. Daga.

  Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) L'autorità competente assicura che su almeno il 10 per cento dei progetti esaminati ogni anno in ambito provinciale ovvero comunque non meno di 3 progetti ogni anno scelti casualmente tra quelli presentati siano svolte attività di validazione dei dati presentati dal proponente attraverso la collaborazione della rete delle Agenzie. La validazione avviene tenendo conto delle tecniche e degli elenchi di parametri di cui con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.
34. 306. Vignaroli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).

  1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
  3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
  4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
  5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
  6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.
34. 01. Cera.

  Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 il comma 5 è soppresso.
34. 05. Capelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica).

  1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
  3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
  4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
  5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
  6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.
*34. 02. Abrignani.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica).

  1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
  3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
  4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
  5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
  6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.
*34. 07. Piso.

ART. 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

  Sopprimerlo.
*35. 76. Capelli.

  Sopprimerlo.
*35. 58. De Rosa, Vignaroli, Mannino, Zolezzi, Micillo, Della Valle, Spadoni, Busto, Daga, Segoni, Terzoni.

  Sopprimerlo.
*35. 36. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Sopprimerlo.
*35. 16. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia, di recupero di materia, di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e quelli di compostaggio aerobico presenti nel territorio nazionale esistenti o da realizzare nel rispetto della gerarchia dei rifiuti prevista dalla Direttiva 2008/98/Ce, informando adeguatamente la popolazione residente. In ogni caso non è possibile realizzare impianti di recupero d'energia in aree già fortemente compromesse e altamente inquinate.
35. 60. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, seguendo le linee guida già contenute nella nuova proposta di direttiva europea in materia di rifiuti (COM(2014)397) che limita il recupero energetico ai materiali non riciclabili e consente lo smaltimento in discarica unicamente per i rifiuti non recuperabili, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o eventualmente da realizzare per attuare un sistema integrato di gestione di tali rifiuti.
35. 61. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Disposizioni urgenti per l'individuazione di una rete nazionale adeguata di impianti per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale gli impianti ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni di recupero di materia dai rifiuti.
  2. Con il decreto di cui al comma 1, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.
35. 62. Vignaroli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce, con proprio decreto, il tributo speciale per il recupero di energia e di smaltimento di rifiuti urbani e speciali di provenienza extraregionale. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a recupero di energia o di smaltimento. Questo tributo speciale è dovuto alle regioni dove sono ubicati i suddetti impianti che recuperano e/o smaltiscono materiale proveniente da altre regioni, l'ammontare di tale tributo affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata ed incentivare l'acquisto di prodotti e materiali riciclati.
35. 65. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
35. 411. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche.
  2. Tutti gli impianti, sia esistenti che eventualmente da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.
  3. Tutti gli eventuali impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
  5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi compatibilmente con le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.
35. 71. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180, degli ultimi dati disponibili sulla produzione e gestione dei rifiuti, dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, e l'eventuale fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinarne la rete nazionale integrata ed adeguata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. Ove la capacità di tali impianti sia superiore alle necessità effettive, verrà approntato, entro dodici mesi dall'esito del decreto di cui al primo periodo, un piano di dismissione progressiva, partendo dagli impianti più obsoleti e più impattanti sull'ambiente.
  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, anche se con recupero energetico, né di ampliamento di impianti esistenti, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.
  3. Dal 1o gennaio 2015 è proibito procedere all'utilizzo di ceneri derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici. Gli scarti di produzione degli inceneritori ed affini, nonché delle centrali elettriche a carbone dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative vigenti in materia.
35. 70. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Tenuto conto dell'obbligo da rispettare riguardante la perentoria gerarchia dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla Direttiva 2008/98/CE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto e tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali esistenti e quelli di compostaggio aerobico ancora da realizzare.
35. 67. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Tenuto conto dell'obbligo da rispettare riguardante la perentoria gerarchia dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla Direttiva 2008/98/CE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con proprio decreto gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti e, solo laddove fossero necessari, quelli da realizzare per attuare un sistema integrato di gestione di tali rifiuti.
  2. Tutti gli impianti, sia esistenti che eventualmente da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.
  3. Per gli impianti di nuova realizzazione, qualora fossero necessari, dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
35. 66. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
  2. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento ovvero il coincenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione degli impianti:
   a) soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio di incenerimento o di coincenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione;
   b) è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento o coincenerimento;
   c) l'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti o coinceneriti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed avviati ad incenerimento o coincenerimento;
   d) il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata e gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati;
   e) il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'impianto di incenerimento o di coincenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto dove vengono inceneriti o coinceneriti i rifiuti. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione;
   f) l'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione.
35. 64. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di compostaggio e di recupero della materia e riciclo della materia, esistenti, da completare, da avviare, da aggiornare o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, per un totale rispetto dell'ambiente e a superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
  2. Gli obiettivi da conseguire in termini di materia recuperata, su base regionale, sono:
   il 50 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2016;
   il 75 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2020;
   il 95 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2023.

  3. Durante il periodo di conseguimento degli obiettivi previsti al comma 2, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua uno o più soggetti pubblici ai quali affidare i seguenti compiti:
   a) entro il 30 giugno 2015 ricognizione di tutte le tipologie di plastiche attualmente in commercio con l'obiettivo di ridurre il numero complessivo messe in commercio a n. 6. Il criterio dovrà essere quello di privilegiare le plastiche che più facilmente possano essere ripolimerizzate;
   b) entro il 30 giugno 2016 ricognizione di tutte le tipologie di bioplastiche individuando quelle che potranno successivamente sostituire le plastiche individuate alla precedente lettera a);
   c) entro il 31 dicembre 2020 fornire una dettagliata caratterizzazione della tipologia di rifiuto residuale non recuperabile al fine di individuare le modalità di raggiungimento del 100 per cento di materia recuperata.

  4. Gli impianti individuati al precedente comma 1, dovranno essere avviati, aggiornati o realizzati nei tempi necessari per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.
  5. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, individua annualmente i criteri di premiabilità e punibilità per le Amministrazioni e gli Amministratori inadempienti verso gli obiettivi di cui al comma 2; le maggiori entrate imputabili ai meccanismi di premiabilità non sono computabili ai fini del Patto di Stabilità interno.
35. 59. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 1, 3, 4, 6, 8, 9.
35. 204. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 1.
*35. 19. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Sopprimere il comma 1.
*35. 205. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3 e 4;
   sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.
  7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
   sopprimere i commi 8 e 9.
35. 208. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.
35. 206. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.
35. 207. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e attenendosi a quanto riportato dalla lettera f) comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – gli impianti di recupero e di smaltimento esistenti ovvero da realizzare solo se effettivamente necessari.
35. 68. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con proprio decreto, individua gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare solo se effettivamente necessari, articolati per regione e tenendo conto della pianificazione regionale, in considerazione di una loro progressiva riduzione ai fini del pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di riciclaggio previsti dalla normativa vigente.
35. 212. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1 sopprimere le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 312. Fico.

  Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
35. 313. Luigi Di Maio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
35. 314. Carinelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*35. 37. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*35. 315. Battelli.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: il Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare.
35. 333. Dieni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: sentito il Ministero della salute.
35. 88. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta,.
35. 21. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
35. 69. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
35. 20. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
35. 85. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
35. 22. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: proprio.
35. 311. Nesci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. con le seguenti: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e co-incenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.
35. 202. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio con le seguenti: impianti di riuso e riciclaggio dei rifiuti.
35. 328. D'Ambrosio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo
35. 334. Fraccaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale.
35. 331. Lombardi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale con le seguenti: in ossequio agli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nel rispetto della pianificazione regionale.
35. 330. Nuti.

  Al comma 1, sostituire le parole:, tenendo conto della pianificazione regionale con le seguenti: e nel rispetto della pianificazione regionale.
35. 332. Grimoldi, Busin.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale decreto contiene disposizioni volte ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato.
35. 92. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale decreto contiene disposizioni volte ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli.
35. 91. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale decreto stabilisce, in ogni caso, il divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica.
35. 90. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*35. 41. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*35. 72. Petraroli.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali impianti, individuati con finalità di progressivo squilibrio nella gestione dei rifiuti fra le aree del territorio nazionale, deprimono lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio, mentre aumentano la circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale, nonché il fabbisogno delle discariche.
35. 63. Vignaroli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza.
35. 301. Parentela.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
35. 302. L'Abbate.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e moderno.
35. 40. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la sicurezza nazionale nell'autosufficienza con le seguenti: l'autosufficienza nel territorio di ciascuna regione.
35. 23. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la sicurezza nazionale nell'autosufficienza con le seguenti: l'autosufficienza in ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,.
35. 24. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la sicurezza nazionale nell'autosufficienza con le seguenti: l'autosufficienza.
35. 86. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sicurezza nazionale con le seguenti: sicurezza regionale.
35. 25. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, e di Autorizzazione Integrale Ambientale, relative agli impianti di cui al presente articolo, devono essere integrate dallo Studio di Impatto Sanitario al fine di assicurare la tutela della salute dell'individuo e delle comunità interessate residenti nei territori ove saranno realizzati gli impianti di recupero di energia di cui al presente articolo. La redazione dello studio di impatto sanitario, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento ed i costi associati sono a carico del proponente. Lo studio deve essere redatto da specialisti aventi esperienza almeno pluriennale sugli argomenti oggetto di analisi i cui curricula sono allegati allo studio. In assenza dello Studio di Impatto sanitario gli impianti di cui al presente comma non possono né essere realizzati né essere autorizzati alla entrata in funzione.
  1-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: ii): Studio di impatto sanitario: elaborato che integra lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del piano, programma o progetto.
35. 94. Mantero.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: e a saturazione del carico termico devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario.
35. 95. Silvia Giordano.

  Sopprimere il comma 2.
35. 26. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
35. 309. Vignaroli.

  Al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
35. 310. Pinna.

  Al comma 2 sostituire le parole da: , su proposta del Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento a freddo degli gli impianti di recupero materia ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti, nonché l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto. Gli impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

  3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, nel rispetto della Comunicazione sull'economia circolare COM(2014)398 e la proposta di Direttiva COM(2014)397, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
  4. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.
  5. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 2 e 3 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.
   sopprimere i commi 8 e 9.
35. 210. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si individuano le forme di riduzione tariffaria relativa alle utenze private per i soggetti che provvedano ad autocompostaggio (o a compostaggio aerobico condominiale) della frazione umida dei rifiuti (riduzione di almeno il 50 per cento del totale) e per gli utenti commerciali (almeno il 30 per cento).
35. 337. Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
*35. 216. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Segoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 3.
*35. 217. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sia esistenti che da realizzare con la parola: esistenti.
35. 44. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sia esistenti che inserire la seguente: eventualmente.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: tutti gli, inserire la seguente: eventuali.
35. 73. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
35. 221. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 4, sopprimere le parole: di nuova realizzazione.
35. 47. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, sostituire le parole: devono essere realizzati con le seguenti: dovranno essere adeguati.
35. 48. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, dopo le parole: allegato C inserire le seguenti: alla parte quarta,.
35. 27. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Sopprimere il comma 5.
35. 28. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
35. 306. Del Grosso.

  Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
35. 307. Di Battista.

  Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
35. 308. Manlio Di Stefano.

  Al comma 5, sopprimere le parole: per gli impianti esistenti.
35. 50. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, dopo le parole: a verificare la sussistenza aggiungere le seguenti: in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e quelli che possono essere raggiunti in un determinato periodo, della necessità dell'impianto nonché.
35. 97. Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 5, sostituire le parole: quando ne ricorrono le condizioni con le parole: qualora risulti necessario.
35. 51. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 6.
*35. 29. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Sopprimere il comma 6.
*35. 223. Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 6, dopo le parole: non sussistendo vincoli di bacino inserire la seguente:, esclusivamente.
35. 31. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, aggiungere le seguenti: seguendo il principio di prossimità.
35. 224. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: che disciplinano la materia, aggiungere le seguenti: solamente qualora sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, e.
35. 226. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
35. 227. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 7, sostituire le parole: di euro 20 con le seguenti: di euro 25.
35. 229. Busin, Grimoldi.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: indifferenziato.
35. 329. Grimoldi, Busin.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: è destinato con le seguenti: è finalizzato esclusivamente.
35. 304. Scagliusi.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: è destinato inserire la seguente: esclusivamente.
35. 305. Grande.

  Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti: alla preparazione per il loro riutilizzo e per il riutilizzo stesso,.
35. 325. Cozzolino.

  Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti: alla preparazione per il loro riutilizzo,.
35. 327. Toninelli.

  Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti: al riutilizzo,.
35. 348. Spadoni.

  Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti; al loro riuso.
35. 326. Dadone.

  Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: interventi di bonifica inserire le seguenti; e di ripristino.
35. 303. Sibilia.

  Sopprimere il comma 8.
*35. 230. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 8.
*35. 231. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Sorial.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
35. 99. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: di espropriazione per pubblica utilità,.
35. 338. Sorial.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sono ridotti alla metà con le seguenti: sono ridotti di un terzo.
35. 55. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
35. 56. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 9.
*35. 233. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 9.
*35. 234. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 9.
*35. 35. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 9, dopo le parole: applica il potere sostitutivo aggiungere le seguenti: in capo al Governo.
35. 57. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9» e le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire l'applicazione delle semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
   b) al comma 9-bis, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti».
35. 321. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 13 sostituire le parole: dei relativi importi con le seguenti: degli importi dei contributi medesimi.
35. 238. Busin, Grimoldi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.
35. 18. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  7-bis. È in ogni caso fatto divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato e gli eventuali provvedimenti ad esso conseguenziali volti alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti sono nulli.
35. 103. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  7-bis. Quanto previsto dai commi precedenti è subordinato al Piano Nazionale dell'Aria, previsto dal decreto-legge 155/2010 nonché alle limitazioni indicate nelle AIA e nei Piani di Gestione dei Rifiuti regionali.
35. 105. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche ceneri di carbone e delle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche sono adottate le seguenti misure:
   a) All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 dopo le parole: «autorizzazioni rilasciate» aggiungere le seguenti: «anche nel periodo transitorio»;
   b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:
   UNI-EN 450-1 e 2 «Ceneri volanti per calcestruzzo»;
   UNI-EN 934-2 «Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione»;
   UNI-EN 14227A «Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici»;
   UNI-EN 13043 «Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico»;
   UNI-EN 12620 «Aggregati per calcestruzzo»;
   UNI-EN 13139 «Aggregati per malta»;
   UNI-EN 1504 «Tradotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo».
35. 300. Vignali.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di consentire lo sviluppo degli impianti di produzione di energia elettrica da recupero di cascami termici industriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione”.
35. 320. Vignali, Tancredi.

  Dopo il l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Consorzi di bonifica).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
35. 010. Caparini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

  1. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, all'articolo 9, comma 5, lettera c), le parole: «dalla norma UNIEN 834» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme tecniche vigenti».
35. 09. Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni:
   a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;
   b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al «Ritiro Uno contro Zero», dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimovibili atte alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.

  2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:
   a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);
   b) alla voce: «Data di presa in consegna» inserire la data di saturazione del contenitore;
   c) alla voce: «Conferito da» inserire la seguente dizione: «Cittadini – Contenitore RAEE Uno contro Zero», lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;
   d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.

  3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Zero» viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Uno». In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce «Quantità (numero pezzi)» deve essere indicata la dizione «Contenitore RAEE Uno contro Zero» e i campi «Descrizione» e «Codice elenco rifiuti» dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.
  4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:
  5. Apparecchiature di illuminazione:
   5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
   5.2. Tubi fluorescenti.
   5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
35. 014. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.

ART. 36.
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

  Sopprimerlo.
* 36. 17. Liuzzi.

  Sopprimerlo.
* 36. 10. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.

  1. L'Italia è dichiarata nazione «libera da trivelle».
  2. Ogni nuova attività o istanza di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi è vietata.
  3. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi già depositate presso i competenti uffici e non ancora arrivate alla conclusione del percorso autorizzativo sono dichiarate decadute.
  4. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi arrivate a positiva conclusione dell’iter autorizzativo sono dichiarate improcedibili. I competenti ministeri si attivano per risolvere consensualmente le controversie.
  5. I canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, sono aumentati fino al livello di quelli norvegesi.
  6. Il maggior gettito derivante dai proventi di cui al comma 5) confluisce in un fondo speciale denominato «fondo per l'energia rinnovabile italiana».
  7. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 è assicurata dal fondo di cui al comma 6.
36. 18. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata con le seguenti: delle azioni di monitoraggio e di contrasto dell'inquinamento marino, delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare nonché degli studi epidemiologici finalizzati a comprendere le relazioni fra esposizioni ambientali e salute.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in conto capitale con le seguenti: finalizzate alla realizzazione delle azioni, delle attività e degli studi di cui al comma 1 del presente articolo.
36. 20. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1 sopprimere le parole: nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata;
   sopprimere il comma 2.
36. 19. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole attività economiche aggiungere le seguenti: eco-compatibili.
36. 27. De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 la Regione Basilicata, per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno una quota aggiuntiva rispetto alle somme già escluse dal Patto di stabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a 100 milioni di euro delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del proprio bilancio di previsione, per spese in conto capitale.
  1-ter. Per le finalità del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.
36. 6. Latronico, Ciracì.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
  «2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
36. 11. Busin, Grimoldi, Caon.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2. 1. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono destinate per una quota pari al 30 per cento alle Regioni per le finalità di cui alla predetta norma.
  2. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2013, n. 223, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis.
36. 7. Latronico, Ciracì.

  Sopprimere il comma 2-bis.
36. 300. Liuzzi.

  Al comma 2-ter, capoverso 17-ter, dopo le parole sono utilizzabili anche aggiungere le seguenti: per le stesse finalità elencate nell'ultimo periodo del comma precedente.
36. 201. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2-ter, capoverso 17-ter, sostituire le parole per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.
36. 202. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 2-quater.
36. 305. Liuzzi.

  Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
  2-ter) All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
  «2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
36. 306. Busin, Grimoldi.

  Al comma 2-quater, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.»
36. 307. Busin, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).

  1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
  2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
  3. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.
  4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
  5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
  6. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
36. 01. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36.1.
(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi).

  1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   b) al terzo periodo, sopprimere le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
36. 05. Fabrizio Di Stefano.

ART. 37.
(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale).

  Sopprimerlo.
* 37. 23. De Rosa, Vallascas, Mucci, Sorial, De Lorenzis, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
* 37. 22. Labriola, Zan.

  Sopprimerlo.
* 37. 51. Zaratti, Pellegrino, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

  1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di energia del sistema italiano ed europeo, la riqualificazione delle infrastrutture della rete nazionale di trasporto elettrico, al fine di contenere ed annullare le dispersioni, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al fine della riqualificazione energetica, la ricerca sulle soluzioni di stoccaggio di tutte le fonti rinnovabili, al fine di superare la natura discontinua delle stesse, rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferenti e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
37. 28. Segoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

  1. Gli articoli 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52-octies e 52-nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001. n. 327 sono abrogati.
37. 27. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

  1. L'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è abrogato.
37. 26. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il fabbisogno energetico italiano è stabilito annualmente con delibera del CIPE e le fonti di approvvigionamento sono individuate sempre nel rispetto di elevati livelli di tutela ambientale e dell'ecosistema e di sicurezza.
  La costruzione, la preparazione e l'allestimento di gasdotti d'importazione di gas dall'estero, di terminali di rigassificazione di GNL, degli stoccaggi di gas naturale e delle infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale restano disciplinati dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
37. 25. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

  1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero dell'Ambiente individua i terminali di rigassificazione di GNL e gli stoccaggi di gas naturale che rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto e indicando le strutture di tale tipologia già esistenti e il loro effettivo utilizzo. Tali opere devono assicurare l'entrata in esercizio entro e non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, venendo altrimenti a mancare il carattere di intervento di urgenza di cui al titolo del presente articolo.
37. 24. De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1.
37. 29. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico nazionale esclusivamente nei limiti delle infrastrutture necessarie all'approvvigionamento del fabbisogno annuo e a quelle indispensabili per assicurare il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione nel paese. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, entro il 31 dicembre 2014 definisce per decreto, esclusivamente sulla base del fabbisogno nazionale equiparato ai consumi nazionali di gas relativi all'anno 2013, l'elenco delle opere che rientrano nel presente comma.
37. 30. De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero.
  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e sono di pubblica fino alla fine del comma.
37. 34. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero;

  Conseguentemente:
   al comma 2 sopprimere le lettere a) e b);
   al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o da gasdotti di importazione di gas dall'estero.
   sopprimere il comma 3.
37. 14. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero.
37. 33. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero aggiungere le seguenti: compreso il metanodotto di cui alla legge 12 dicembre 2002 n. 273, Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002 del 2002 relativo alla connessione tra Algeria – Italia via Sardegna.
37. 49. Pili.

  Al comma 1 dopo le parole: di GNL aggiungere le seguenti: e i depositi fissi e mobili,.
37. 300. Giovanna Sanna, Francesco Sanna.

  Al comma 1, dopo le parole: rete nazionale di trasporto del gas naturale, aggiungere le seguenti: individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con la Conferenza Unificata.
37. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
37. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono di pubblica fino alla fine del comma.
37. 32. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il carattere di interesse strategico, prioritario e di pubblica utilità ai sensi del presente comma non comporta il riconoscimento, a favore dei gestori, di forme di remunerazione incentivante o l'applicazione di fattori di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce interventi di regolazione volti ad assicurare al sistema la disponibilità delle prestazioni di punta definite di anno in anno dal Ministero dello sviluppo economico, anche in relazione alla situazione di rischio di approvvigionamento derivante dalle crisi internazionali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce il contenimento dei costi degli interventi di regolazione.
37. 3. Abrignani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal terzo comma del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate.

  Conseguentemente all'articolo 38, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal comma d del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate.
37. 4. Latronico.

  Sopprimere il comma 2.
37. 35. Mannino, De Rosa, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a), b) e d).
37. 36. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
37. 301. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
37. 37. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati».
*37. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati».
*37. 38. Zolezzi, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**37. 39. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**37. 15. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
37. 40. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, devono esprimere parere vincolante sull'opportunità della realizzazione dell'opera».
37. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: importazione di gas dall'estero, aggiungere le seguenti: nonché gli enti territoriali e le comunità locali interessate e sopprimere l'ultimo periodo.
37. 16. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
37. 17. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da:, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni con le seguenti:; tali modalità se approvate dall'Autorità Competente, di concerto con gli enti locali territorialmente interessati.
37. 42. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 52-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001. n. 327, alla fine del comma 5, sono inserite le parole: «, previa acquisizione del parere vincolante degli Enti locali ove ricadono le infrastrutture».
37. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, alla fine del comma 4, sono inserite le parole: «, oltre alle adeguate forme di compensazione per i Comuni interessati».
37. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera c-bis), sopprimere le parole: da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
37. 302. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) all'articolo 52-quinquies, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sostituire le parole: «entro i successivi» con le seguenti: «entro»: dopo le parole: «regione Interessata» inserire le seguenti: «, cui prende parte anche il proponente». Dopo le parole: «dell'opera,» inserire le seguenti: «comprensiva dell'impatto ambientale, da effettuarsi sulla scorta della documentazione prodotta ai fini del conseguimento del provvedimento di VIA». Dopo la parola: «dissenziente.» aggiungere le seguenti: «Il termine di 6 mesi previsto per la conclusione di tale procedimento è da intendersi perentorio.».
37. 7. Piso.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
37. 43. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: con potenza termica di almeno 50 MW con le seguenti: con potenza termica di almeno 300 MW.
37. 44. De Lorenzis, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Sono vietate la realizzazione e la localizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri e di impianti termoelettrici, di trasporto di idrocarburi e di compressione a gas naturale connessi agli stessi nelle aree classificate come aree sismiche di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia. Il divieto di cui al periodo precedente è valido anche per le opere dichiarate di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
37. 45. Del Grosso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al fine di favorire l'immediata realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali, si definiscono accordi e intese, anche di livello europeo, per consentire la stipula di contratti a lungo termine tali da garantire la realizzazione dell'infrastruttura energetica attraverso il diretto finanziamento dei soggetti privati.
37. 50. Pili.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Valutazione di Impatto sanitario dei progetti di coltivazione di idrocarburi).

  1. I progetti e i programmi di coltivazione, trasporto e raffinazione degli idrocarburi di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, punti 1 e 7 nonché alle lettere h), u) e v) dell'Allegato III alla parte seconda, compresi gli ampliamenti degli impianti esistenti, sono sottoposti ad ima procedura di impatto Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.) da svolgersi nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o in quella di Valutazione Ambientale Strategica i cui termini temporali rimangono invariati. Le modalità di svolgimento della V.I.S. sono definiti dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del lavoro e con il Ministero della salute con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2014. I procedimenti di V.I.A. o V.A.S. ancora in corso a quella data vengono aggiornati entro il 28 febbraio 2015 con la documentazione richiesta assicurando un'ulteriore fase di consultazione della durata di 30 giorni per le osservazioni del pubblico.
37. 02. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

ART. 38.
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).

  Sopprimerlo.
* 38. 1. Labriola, Zan.

  Sopprimerlo.
* 38. 113. Pili.

  Sopprimerlo.
* 38. 47. De Rosa, Liuzzi, Crippa, Sorial, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
* 38. 139. Zaratti, Pellegrino, Piras, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.

  1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il periodo: «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente: «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   b) il periodo: «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» viene sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».
38. 49. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare).

  1. I periodi secondo e terzo del comma 17, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma».
38. 140. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Placido, Paglia, Ricciatti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Piras, Ricciatti.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
38. 50. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Liuzzi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
38. 51. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
38. 52. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1.
38. 53. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Liuzzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando la pesca e le produzioni agricole di qualità compresa l'intera filiera del settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento al patrimonio idrico nazionale al fine di assicurare l'autonomia dello Stato nell'approvvigionamento di risorse idriche a scopo potabile e alimentare sono vietate nuove installazioni per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare a meno di 20 miglia dalla costa e su tutto il territorio nazionale. Sono considerati di interesse strategico la conservazione del patrimonio idrico e del patrimonio ambientale.
38. 58. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: approvvigionamenti del Paese aggiungere le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare, elevata dal 7 per cento al 25 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare e elevata dal 10 per cento al 30 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate rispettivamente al finanziamento della ricerca pubblica sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e a incentivare le imprese che incrementano l'approvvigionamento energetico autonomo da fonti rinnovabili.;

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: le attività fino a: espropriazione per pubblica utilità.
38. 57. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: prospezione, ricerca e coltivazione aggiungere le seguenti: di risorse geotermiche;

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, dopo le parole: Le attività di ricerca e coltivazione di aggiungere le seguenti: risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni,;
   b) al comma 5, dopo le parole: in caso di rinvenimento di un giacimento aggiungere le seguenti: di idrocarburi;
   c) al comma 5, dopo le parole: e quella di ripristino finale. aggiungere le seguenti: Per le risorse geotermiche la fase di coltivazione ha la durata di 30 anni rinnovabile secondo la normativa vigente.;
   d) al comma 6, dopo le parole: è accordato: a) aggiungere le seguenti: per gli idrocarburi;
   e) al comma 6, dopo le parole: la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata sono aggiunte le seguenti: e per le risorse geotermiche dalle autorità competenti secondo la normativa vigente;
   f) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  12. Alla lettera g), comma 3, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: «valorizzare le risorse nazionali», sono aggiunte le seguenti: «geotermiche e».
38. 82. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale aggiungere le seguenti:, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata.
38. 133. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.
38. 166. Grimoldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale aggiungere le seguenti:, individuate in un apposito Programma da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,.
38. 141. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di gas naturale aggiungere la seguente: non; dopo le parole: interesse strategico aggiungere il seguente periodo: qualora le regioni valorizzino le risorse energetiche rinnovabili programmando un piano energetico regionale che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione; sopprimere le parole: e sono di pubblica fino a: espropriazione per pubblica utilità.
38. 55. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di gas naturale aggiungere la seguente: non dopo le parole: interesse strategico aggiungere la seguente: non; sopprimere il periodo dalle parole: I relativi decreti alle parole: per pubblica utilità.
38. 56. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale inserire le seguenti:, individuate in un apposito Programma da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,.
38. 63. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
   conseguentemente, dopo le parole: decreti autorizzativi inserire la seguente: non.
38. 54. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: urgenti ed indifferibili. aggiungere il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le prerogative delle regioni a statuto speciale e le competenze esclusive in materia previste sia nei relativi statuti che nelle norme d'attuazione.
38. 115. Pili.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra e in mare.
38. 61. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra.
38. 60. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.
38. 62. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili, che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione e incentivi la diminuzione dei consumi energetici, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra.
38. 59. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Le regioni e le province autonome, le province e i comuni possono deliberare di diventare «Oil free zone» attraverso la definizione di un programma, assoggettato preventivamente a Valutazione Ambientale Strategica, per ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili. Il programma definisce gli obiettivi di riduzione dei consumi di idrocarburi nel proprio territorio comunque più ambiziosi di quelli imposti da normative comunitarie e le relative scadenze temporali. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è demandata al sistema delle Agenzie ambientali. Nei territori definiti «oil free zone» nonché nelle aree marine prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali contenuti nell'atto di programmazione determina la decadenza di tale divieto.
38. 64. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 1-bis.
38. 300. Liuzzi.

  Sopprimere il comma 2.
38. 65. Mannino, Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la parola: Qualora, conseguentemente, sostituire la parola: comportino con le seguenti: non comportano, e dopo le parole: dell'autorizzazione inserire la seguente: non.
38. 67. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: ha effetto di variante urbanistica, con le seguenti:, avviene solo dopo apposita consultazione con le regioni, i comuni e le province autonome interessate.
38. 69. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo le parole: di variante urbanistica, inserire le seguenti:, previa consultazione con le regioni, i comuni e le province autonome interessate.
38. 68. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo le parole: variante urbanistica inserire le seguenti: che viene comunque assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
38. 66. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve ulteriori motivate prescrizioni degli Enti territoriali interessati.
38. 134. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le prerogative delle Regioni a Statuto Speciale e le competenze esclusive in materia urbanistica previste sia nei relativi Statuti che nelle norme d'attuazione.
38. 116. Pili.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente marino e della prevenzione del rischio di subsidenza, tenuto conto che il mare Adriatico è un mare chiuso all'interno di un bacino e, quindi, particolarmente soggetto ai rischi di inquinamento ambientale e ad eventuali danni per l'economia turistica costiera, sono vietate nella zona marina A e B nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi, comprese quelle autorizzate e non ancora avviate.
38. 71. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'Ambiente procede allo svolgimento di una Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di una Valutazione di Impatto Sanitario da realizzarsi secondo criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero del Lavoro e con il Ministero della Salute con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2014, per ciascuna zona marina finalizzata a valutare gli impatti, le interferenze con l'assetto ambientale e gli aspetti socio-economici e gli effetti cumulativi delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Le regioni e le province autonome definiscono procedure di V.A.S. aventi le stesse finalità per il loro territorio di competenza. Qualora entro il 31 dicembre 2015 tali procedure non siano state concluse lo Stato esercita il potere sostitutivo attraverso il Ministero dell'Ambiente. Fino alla definizione di tali procedure è sospeso il rilascio di nuovi titoli minerari nelle zone marine e nei territori delle rispettive regioni e province autonome. Agli esiti delle procedure consegue un eventuale rivalutazione dei titoli già rilasciati da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli di coltivazione per i quali siano state già avviate le attività di estrazione.
38. 70. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi deve essere specificatamente valutato il rischio dei fenomeni di subsidenza e, rispetto a questi ultimi, gli effetti cumulativi derivanti dalle previsioni di innalzamento del livello medio marino causato dai cambiamenti climatici. Ai fini del Principio di Precauzione non possono comunque essere autorizzati progetti di coltivazione di idrocarburi entro 30 miglia marine prospicienti tratti di costa in cui si sia registrato negli ultimi 30 anni un aumento del livello medio marino in media di 1 mm/anno.
38. 72. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
* 38. 73. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
* 38. 104. Latronico.

  Sopprimere il comma 3.
** 38. 74. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
** 38. 117. Capelli.

  Sopprimere il comma 3.
** 38. 142. Zaratti, Pellegrino, Piras, Zaccagnini, Ricciatti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere in fine le seguenti parole:, con esclusione delle aree marine delle regioni a statuto speciale.
38. 143. Piras, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: di coltivazione sono inserite le seguenti: in mare e.
38. 75. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: attività di sono inserite le seguenti:; , prospezione e ricerca; dopo le parole: sulla terraferma sono inserite le seguenti: e in mare.
38. 76. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: attività di sono inserite le seguenti: prospezione e ricerca; dopo le parole: sulla terraferma sono inserite le seguenti: e in mare. È abrogato il punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
38. 96. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sulla terraferma, inserire le seguenti:, ad esclusione delle Regioni a Statuto Speciale che hanno la competenza esclusiva in materia di miniere e affini, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale in materia e.
38. 119. Pili.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «del mare», è inserito il seguente periodo: «Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e a terra entro 10 km dalle zone SIC, ZPS, dei SIC-ZSC, di cui alle Decisioni 2013/738/UE, 2013/741/UE e 2013/739/UE».
38. 97. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 4.
*38. 121. Capelli.

  Sopprimere il comma 4.
*38. 99. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ricerca e coltivazione.
38. 109. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il procedimento, conclude, aggiungere le seguenti: se le norme regionali e l'avanzamento dell'istruttoria lo consentono.
*38. 144. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il procedimento, conclude, aggiungere le seguenti: se le norme regionali e l'avanzamento dell'istruttoria lo consentono.
*38. 101. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con le seguenti: 2017.

  Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
38. 302. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con le seguenti: 2017.
38. 303. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*38. 145. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*38. 304. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Regioni trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare i procedimenti che abbiano avuto inizio all'entrata in vigore della presente decreto e dopo la sua entrata in vigore.
38. 102. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine inserire le seguenti: salvo diversa richiesta del proponente,.
*38. 95. Dorina Bianchi.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine inserire le seguenti: salvo diversa richiesta del proponente,.
*38. 105. Grimoldi.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine la Regione, inserire le seguenti: indice di una consultazione pubblica, vincolante, sulla realizzazione dell'opera, quindi.
38. 100. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
38. 108. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le prerogative e le competenze esclusive in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale delle Regioni a Statuto Speciale previste sia nei relativi Statuti che nelle norme d'attuazione.
38. 122. Pili.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La regione trasmette la relativa documentazione anche nel caso in cui l'istante comunichi di aver richiesto l'attivazione del procedimento per il rilascio di un titolo concessorio unico ai sensi del comma 5.
38. 123. Capelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente (il più grave nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi) durante le attività, e di applicare tutte le misure necessarie per individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali fin dal rilascio dell'autorizzazione.
38. 146. Pellegrino, Zaratti, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
*38. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
*38. 147. Zaratti, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 5.
38. 110. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, sopprimere la parola: unico.

  Conseguentemente, dopo la parola: concessorio inserire le seguenti: previa valutazione di impatto ambientale.
38. 4. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, sopprimere la parola: unico.

  Conseguentemente, al comma 7, sopprimere la parola: unico.
38. 6. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, sopprimere la parola: unico.
38. 3. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, dopo le parole: concessorio unico, inserire le seguenti: previa valutazione di impatto ambientale,.
38. 5. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, sostituire la parola: sei, con la parola: tre.
38. 112. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, sostituire la parola: due volte con le seguenti: una volta.
38. 2. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
38. 305. Liuzzi.

  Al comma 5, sostituire la parola: trenta, con la parola: venti.
38. 111. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono escluse le Regioni a Statuto speciale che tra le competenze esclusive comprendano le miniere, includendo tra queste anche le attività di estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi così come chiarito dalla Corte costituzionale.
38. 124. Pili.

  Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: È disposto il ritiro del titolo concessorio, ove non siano completate le ricerche nei termini indicati dalla presente disposizione.
38. 16. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 6.
38. 8. De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: unico.
38. 9. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6 lettera a) sopprimere le parole: è svolta anche la valutazione ambientale preliminare con le seguenti: è svolta anche la procedura di valutazione ambientale strategica.
38. 306. Terzoni.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di I 80 giorni tramite apposita conferenza di servizi. Il procedimento di valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori è coordinato con il procedimento unico e le fasi procedimentali di cui agli articoli 13, comma 2, e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono ridotte rispettivamente della metà e di un terzo.
38. 156. Abrignani.

  Al comma 6, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:, per acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche delle amministrazioni regionali e locali competenti.
38. 103. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: e dei costi sanitari ed ambientali connessi ai rischi per i cittadini residenti nelle aree territoriali interessate.
38. 17. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ottenuto il titolo concessorio unico, i tempi delle fasi procedimentali relative alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione di sicurezza relative alle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti sono ridotti della metà.
38. 157. Abrignani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano alle Regioni a Statuto speciale che tra le competenze esclusive comprendano le miniere, includendo tra queste anche le attività di estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi così come chiarito dalla Corte costituzionale.
38. 126. Pili.

  Al comma 6, aggiungere infine la seguente lettera:
   d) previa sottoscrizione, da parte del concessionario, di una clausola fideiussoria a copertura di eventuali danni da incidenti causati dall'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o ad essa collegati, la clausola fideiussoria dovrà inoltre coprire i lavori di ripristino del territorio eventualmente danneggiato, concertati fra Stato e Regione.
38. 13. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, aggiungere infine la seguente lettera:
   d) le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono vietate nelle aree naturali protette, nelle aree agricole, aree d'allevamento e casearie, nelle aree parco, lungo le coste, nelle aree di interesse storico, paesaggistico e culturale, nelle aree residenziali e a rischio per la salute umana, animale e in tutte le aree meritevoli di qualsivoglia tutela.
38. 14. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza fideiussoria assicurativa per un importo pari a dieci milioni di euro per chilometro quadrato di concessione per garantire i rischi ambientali di tali attività.
38. 18. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7.
38. 19. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 7, dopo le parole: le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, inserire le seguenti: le forme di compensazione per i Comuni interessati,.
38. 137. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 7, sopprimere la parola: unico.
38. 20. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 7, aggiungere in fine le parole: sentita la Conferenza Stato-Regioni.
38. 129. Capelli.

  Sopprimere il comma 8.
38. 21. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. I commi 5 e 6 non si applicano ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.
38. 23. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 8, sostituire le parole: da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare tipo di cui al comma 7.
38. 155. Abrignani.

  Al comma 8, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
38. 22. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991. n. 9, dopo le parole: «il fiume Po» è aggiunto il seguente: ”Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e a terra entro 10 km dai perimetri dei siti di Natura 2000 in Italia delle zone SIC, ZPS, dei SIC-ZSC, di cui alle Decisioni 2013/738/UE, 2013/741/UE e 2013/739/UE.
38. 26. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 10.
*38. 27. De Rosa, Segoni, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 10.
*38. 151. Zaratti, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. L'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
38. 28. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: altri Paesi rivieraschi, aggiungere le seguenti: e comunque nel rispetto delle 12 miglia di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
38. 152. Zaratti, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: sentiti gli Enti locali e.
38. 138. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 10, capoverso 1-bis, sostituire le parole: sentite le regioni con le seguenti: d'intesa con le regioni.
38. 131. Pili.

  Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: può autorizzare, inserire le seguenti: previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici.

  Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito dal seguente: I progetti sono corredati da programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
38. 130. Capelli.

  Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai progetti si applicano in ogni caso le procedure di V.I.A.
38. 30. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 10, capoverso 1-ter aggiungere in fine il seguente periodo: Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno, inoltre, il dovere di indire una consultazione popolare sull'opportunità della realizzazione dell'opera.
38. 29. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto- legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 31. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione per le aree di mare e in terraferma che saranno comprese nel Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 307. Vacca, Colletti, Del Grosso.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2014 e il 2015 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 32. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 33. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2014 e il 2015 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 308. Vacca, Colletti, Del Grosso.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2014 e il 2015 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 309. Vacca.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.
38. 158. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: «autorizzazione rilasciata», sono aggiunte le parole: «dalla regione e».
38. 34. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che attesti l'assenza di rischio sismico e dell'Ispra che escluda il pericolo dell'inquinamento delle falde acquifere.
38. 37. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata,.
38. 35. Ferraresi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, apportare la seguente modifica:
   a) Dopo il comma 17 dell'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
  17-bis. Al fine della tutela del sistema produttivo e dell'economia del territorio, è vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nella zone di produzione di prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione europea con il marchio a denominazione di origine controllata o garantita o protetta.
38. 43. Crippa, Liuzzi, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. In caso di sversamento in acque marine di idrocarburi, saranno sospese immediatamente tutte le autorizzazioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare nel raggio di 500 miglia dalla fonte di inquinamento fino al completo ripristino ambientale. In caso di presenza di concentrazione di idrocarburi nelle terre, nelle rocce o nelle falde acquifere di entità superiore a 2 volte i valori consentiti dalla legge, sarà sospesa ogni autorizzazione di ricerca o coltivazione di idrocarburi il cui perimetro è distante a meno di 10 km dalla zona inquinata fino al completo ripristino ambientale e all'avvenuto accertamento delle cause di inquinamento. I controlli di cui al periodo precedente saranno effettuati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
38. 44. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il periodo «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente periodo «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991 n. 394 e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;
   b) Il periodo «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» viene sostituito dal seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».
38. 45. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
38. 46. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa ivi compresi gli scogli affioranti lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette anche in fase di proposta».
38. 42. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti solidi e liquidi estratti pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».
38. 40. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il canone annuo per il permesso di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, è così determinata:
   a) permesso di prospezione e ricerca: 7700 euro per chilometro quadrato;
   b) concessione di coltivazione e stoccaggio: 3850 euro per chilometro quadrato;
   c) concessione di coltivazione e stoccaggio in proroga: 15400 per chilometro quadrato».
38. 39. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11. 1. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».
38. 38. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale in virtù delle competenze esclusive in materia di miniere, urbanistica, ambiente e paesaggio disciplinate dai relativi statuti e norme d'attuazione.
38. 160. Pili.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11. 1. Le procedure di VIA relative alle attività di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi sono sempre sottoposte all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
38. 36. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 11-quinquies, primo periodo, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici;

  Conseguentemente:
   dopo le parole:
medesimi siti aggiungere le seguenti: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo;
   dopo le parole: alla disciplina comunitaria in materia aggiungere le seguenti: di sostenibilità dei bioliquidi;
   aggiungere infine il seguente periodo: Il Ministero dello Sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.
38. 201. Crippa.

  Al comma 11-quinquies, primo periodo, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici.
38. 202. Crippa.

  Al comma 11-quinquies, primo periodo, dopo le parole: medesimi siti aggiungere le seguenti: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo.
38. 203. Crippa.

  Al comma 11-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: alla disciplina dell'Unione europea in materia aggiungere le seguenti: di sostenibilità dei bioliquidi.
38. 205. Crippa.

  Al comma 11-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare incrementi della tariffa della fornitura del gas naturale ai clienti finali.
38. 206. Busin, Grimoldi.

  Al comma 11-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.
38. 207. Crippa.

  Al comma 11-quinquies, infine aggiungere il seguente periodo: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico vigila nell'applicazione della presente disposizione al fine di evitare maggiorazioni sulla bollette energetiche.
38. 310. Crippa.

  Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
  11-sexies. I termini di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2013, n. 143 sono prorogati al 30 giugno 2015.
38. 311. Abrignani.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38.1.
(Tutela del patrimonio ambientale nazionale).

  1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando le produzioni agricole di qualità e il made in Italy con particolare riferimento al settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico nazionale, per la conservazione della biodiversità di interesse comunitario, per la prevenzione dei rischio idrogeologico e di quello sismico, sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle seguenti aree che divengono di interesse strategico nazionale:
   a) territori con una a più coltivazioni denominate IGP, DOC, DOCG, DOP o IGT e in quelle candidate a divenirlo nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
   b) aree di salvaguardia e zone di protezione definitive per la salvaguardia delle aree di ricarica delle falde acquifere di cui, rispettivamente, all'articolo 94 commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in ogni caso, le aree circostanti 10 km le sorgenti con portata media annua maggiore di 50 litri/secondo.
   d) siti della Rete Natura2000 in terraferma nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
   e) aree marine della Rete Natura2000 nonché aree tampone ad esse contigue per un'estensione di 20 miglia dal perimetro;
   f) aree protette in terraferma così come definite dalla legge n. 394 del 1991 e relative aree di reperimento nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad esse prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
   g) aree protette marine ivi comprese le aree di reperimento di cui alle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro le 20 miglia marine;
   h) aree con rischio idrogeologico classificato R2 o R3 per il rischio frana e R3 o R4 per il rischio alluvioni nonché nelle aree a rischio sismico nelle categorie 2 e 3.
38. 04. Busto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38.1.
(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate).

  1. Al fine di favorire la riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in unità cogenerative ad alto rendimento destinate ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate, ai titolari dei predetti impianti è concessa, previa richiesta al GSE corredata del progetto di riconversione, a titolo di compensazione e per tutto il periodo previsto per la riconversione degli impianti, una maggiorazione dell'incentivo precedentemente riconosciuto, direttamente proporzionale al regime produttivo medio registrato da ciascun impianto oggetto di riconversione fino alla data di rinuncia dell'incentivo, così come comunicata al GSE, e inversamente proporzionale al periodo di avvenuto godimento dell'incentivazione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la maggiorazione dell'incentivo concesso ai titolari per ciascun impianto oggetto di riconversione è calcolata in misura pari al 25 per cento del prodotto delle seguenti voci:
   a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
   b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

  3. Il GSE, procede all'erogazione di cui al comma 1, calcolato ai sensi del comma 2, in favore dei titolari degli impianti oggetto di riconversione che ne abbiano fatto richiesta, a decorrere dalla data di cessazione dell'incentivo, così come comunicata al GSE, in 3 o più rate, versate a cadenza annuale, in modo tale che ciascuna rata annuale non sia superiore all'incentivo originario cui gli impianti oggetto di riconversione hanno fatto rinuncia. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della componente A3 e non possono discendere maggiori oneri complessivi rispetto all'erogazione dell'incentivo originario cui si è fatta rinuncia.
  4. L'ammissione ai benefici di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) La predisposizione di un progetto di riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi in unità cogenerative ad alto rendimento, corredato da uno studio di fattibilità e dall'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi di riconversione;
   b) L'avvio dei lavori di riconversione degli impianti di cui al comma 1 deve essere effettuato entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di avvio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
   c) L'erogazione dell'incentivo annuale da parte del GSE è subordinato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori di riconversione degli impianti e in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, il GSE può procedere alla parziale decurtazione ovvero alla revoca degli incentivi, fatti salvi i predetti casi di forza maggiore;
   d) Gli impianti riconvertiti ai sensi del comma 1 devono essere destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo restando che il destinatario della fornitura energetica può essere anche società partecipata dal titolare dell'unità in questione;
   e) a seguito dell'ultimazione dei lavori e decorso il periodo di erogazione dell'incentivo di cui al comma 3, cessa, per ciascuna unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante la stessa qualifica IAFR.
38. 05. Zan, Pilozzi, Piazzoni, Zaccagnini.

ART. 38-bis.
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche).

  Sopprimerlo.
38-bis. 300. Segoni.

ART. 39.
(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: «per veicoli a basse emissioni complessive» sono inserite le seguenti: «i velocipedi».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 8), dopo le parole: Il contributo spetta sono inserite le seguenti: per i velocipedi acquistati nuovi di fabbrica e.
39. 300. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: «per veicoli a basse emissioni complessive» sono inserite le seguenti parole: «i velocipedi».
39. 5. Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al comma 1 le parole: «da almeno dodici mesi» sono soppresse.
39. 4. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo la parola: veicoli aggiungere le seguenti: a motore in circolazione appartenenti alle categorie internazionali L, M e N trasformati in veicoli elettrici nonché i veicoli.
39. 6. Mucci, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 39-bis.
(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
   tt) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 per cento energia rinnovabile, il 50 per cento calore di scarto, il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 201. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
   tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
    il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore.

  Entro il 31 dicembre 2015 l'AEEGSI determina le modalità di individuazione e valutazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente che ricomprendono in tale definizione anche la valutazione dei sistemi di distribuzione del calore all'utenza finale (rete).
39-bis. 202. Crippa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
   tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
    il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore.

  Sono esclusi da tale definizione gli inceneritori di qualsiasi tipo.
39-bis. 203. Crippa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
   tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
    il 50 per cento di calore di scarto;
    il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
    il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
    il 75 per cento di calore cogenerato;
39-bis. 204. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, il capoverso con il seguente:
   tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e sostenibili, un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno:
    il 50 per cento energia rinnovabile;
    il 50 per cento calore di scarto;
    il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 205. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: efficienti aggiungere le seguenti: secondo i principi di trasparenza ed economicità.
39-bis. 206. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: in alternativa.
39-bis. 4. Segoni.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: in alternativa fino alla fine del capoverso con le seguenti: per almeno il 50 per cento energia rinnovabile, il 50 per cento calore di scarto, il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 300. Segoni.

  Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
39-bis. 209. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
39-bis. 210. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 85 per cento.
39-bis. 211. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente: il 40 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 212. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.
39-bis. 214. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
39-bis. 213. Crippa, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: delle precedenti con le seguenti: di tale energia e calore.
39-bis. 215. Crippa.

ART. 40.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) quanto a 150 milioni per l'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; quanto a 70 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata dai bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano ancora riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 70 milioni di euro definitivamente al bilancio dello Stato.
   sopprimere il comma 3.
40. 4. Scotto, Airaudo, Placido, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
40. 5. Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.
40. 6. Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 febbraio 1990, n. 39;
40. 7. Prataviera, Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;
40. 8. Prataviera, Grimoldi.

ART. 41.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania).

  Sopprimerlo.
41. 4. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 1.
41. 5. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 2.
41. 6. Grimoldi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il piano di cui al comma 1 deve prevedere aggiungere le seguenti: la riduzione dell'80 per cento delle spese correnti per consulenze esterne tramite un migliore impiego delle risorse umane interne.
41. 14. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: razionalizzazione dell'offerta con le seguenti: razionalizzazione gestionale.
41. 11. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: razionalizzazione dell'offerta aggiungere le seguenti:, salvaguardando al tempo stesso il diritto alla mobilità di tutti i cittadini.
41. 10. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e riqualificazione dei servizi con le seguenti: riqualificazione, innovazione e modernizzazione dei servizi.
41. 12. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km aggiungere le seguenti: altresì prevedendo una fascia di esonero per categorie sociali più deboli,.
41. 13. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 3.
41. 7. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4.
41. 8. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 5.
41. 9. Grimoldi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di realizzare una massimizzazione dell'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e di perseguire, nell'ambito del processo di riordino e risanamento delle società a partecipazione pubblica, il contenimento della spesa pubblica attraverso economie di scala, le amministrazioni pubbliche che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale in ambito regionale, per assicurare la continuità e stabilità del servizio di pubblico interesse, possono realizzare azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione del predetto servizio, mediante cessione del contratto di servizio tra società con partecipazione interamente pubblica, salvaguardando l'utilizzo del personale attualmente impiegato nello svolgimento del medesimo servizio.
41. 2. Russo, Castiello.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166.
41. 300. Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi.

ART. 42.
(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42.1.

  1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013.
42. 15. Gigli, Santerini, Narduolo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».
42. 16. Gigli, Santerini.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, lettera a), sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 220 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43.1.

  1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013.
42. 17. Rubinato, Gigli, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato, Narduolo.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 7-quater, dopo le parole: non si applica il comma 7 del presente articolo aggiungere le seguenti: limitatamente a un importo di 265 milioni di euro.
42. 28. Vacca, Sorial.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso con riferimento alla spesa di cui al comma 1-bis, lettera a), le regioni assicurano il rispetto dei criteri di riparto seguiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coordinamento con le sue articolazioni territoriali, anche al fine di evitare disomogeneità e ritardi nell'erogazione dei finanziamenti. Il mancato rispetto dei criteri e dei tempi di riparto comporta la restituzione della quota al Ministero dell'istruzione che provvederà entro tre mesi alla erogazione diretta alle istituzioni scolastiche paritarie destinatarie.
42. 301. Gigli.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  In ogni caso con riferimento alla spesa di cui al comma 7-bis, lettera a), le regioni assicurano il rispetto dei criteri di riparto seguiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coordinamento con le sue articolazioni territoriali, anche al fine di evitare disomogeneità e ritardi nell'erogazione dei finanziamenti.
42. 21. Gigli, Santerini, Narduolo.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento alla somma di cui alla lettera a) del comma 1-bis, l'eventuale quota di spesa non effettuata dovrà essere riassegnata al capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale sono iscritti i contributi relativi alle scuole paritarie. Lo stesso Ministero, entro tre mesi dalla riassegnazione, è tenuto alla erogazione diretta alle istituzioni scolastiche paritarie destinatarie.
42. 300. Gigli.

  Al comma 1, capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Con riferimento alla somma di cui alla lettera a) del comma 7-bis, l'eventuale quota di spesa non effettuata dovrà essere riassegnata al capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale sono iscritti i contributi relativi alle scuole paritarie.
42. 23. Rubinato, Gigli, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato, Narduolo.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 ottobre 2014 con le seguenti: 15 novembre 2014.
42. 10. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Ricciatti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 15 novembre.
42. 11. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 30 novembre 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
42. 12. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5 sopprimere il secondo e terzo periodo.
42. 302. Grillo.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
42. 13. Palazzotto, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: per gli anni 2014-2017 aggiungere le seguenti: previa intesa con la regione.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
42. 303. Grillo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Alla regione Sardegna a far data dal 1o gennaio 2015 non si applica il patto di stabilità interno in quanto in contrasto con le disposizioni statutarie in materia di bilancio ed enti locali che dispongono la competenza esclusiva della Regione nelle richiamate materie.
42. 30. Pili.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. A sanatoria dell'indebita applicazione nella regione Sardegna del patto di Stabilità interno l'obiettivo, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 3.869 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo per l'anno 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente, le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a., nonché tutti gli interventi legati all'evento alluvionale del 18 novembre 2013 sia di pertinenza regionale che degli enti locali inseriti nell'apposito elenco dei comuni colpiti.
42. 31. Pili.

  Sopprimere il comma 10.
42. 32. Pili.

  Sopprimere il comma 12.
42. 33. Pili.

ART. 42-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
42-bis. 200. Busin, Grimoldi.

ART. 43.
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale).

  Sopprimerlo.
43. 17. Guidesi, Grimoldi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
43. 14. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
43. 16. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti che prima dell'entrata in vigore del presente decreto hanno già ottenuto erogazioni a valere sul: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» possono avvalersi della facoltà prevista nel precedente comma 1, utilizzando a tal fine la quota di erogazione non ancora ammortizzata.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: secondo quanto previsto dal comma 1, con le seguenti: secondo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis.
43. 13. Grimoldi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis, Gli enti locali che hanno deliberato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 possono proporre una rimodulazione dello stesso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
43. 6. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, o mediante impegni di pari importo complessivo ripartiti pro quota sulle annualità 2014, 2015 e 2016.».
43. 7. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
43. 15. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.
*43. 26. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.
*43. 24. Fragomeli, Lodolini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.
*43. 9. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
43. 10. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3.1. I comuni con popolazione fino 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro.
43. 11. Grimoldi.

  Al comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Su richiesta dei comuni che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
43. 210. Guerra.

  Sopprimere il comma 5.
43. 18. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  «5-bis. Al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
  5-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
  5-quater. Il decreto di cui al comma 5-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 80 anni.
  5-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-ter.».
43. 12. Simonetti, Grimoldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2014, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
43. 8. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termini di pubblicazione dei provvedimenti TASI).

  1. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente:
  «688-bis. Le deliberazioni relative alla Tasi pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze tra il 19 settembre e il 5 ottobre 2014 sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo.»
43. 020. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43.1.
(Fondo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti locali).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile», con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
  2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  3. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 3. entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214. riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
  5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1 comma 15 del decreto legislativo n. 126 del 2014 secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto.
43. 08. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43.1.
(Termini del bilancio di previsione 2015 per gli enti che già sperimentano la riforma della contabilità).

  1. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
43. 015. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43.1.
(Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU).

  1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.
43. 016. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43.1.
(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto-legge 66/2014 articolo 47).

  1. All'articolo 47, del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, considerando comunque l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.
43. 019. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43.1.
(Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale).

  1. All'articolo 1, comma 12-bis decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011. n. 148, dopo le parole «e 2014», aggiungere le parole «e per il biennio 2015- 2016».
43. 017. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali secondo le modalità previste per i debiti delle Regioni dall'articolo 45 del decreto-legge 24/04/2014 n. 66. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo pari o superiore a 100 mila euro.
  2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, sentita la Conferenza Stato Città, entro il 30 novembre 2014.
43. 018. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43.1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137).

  1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
43. 021. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 43-ter.
(Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalità organizzata).

  Sopprimerlo.
43-ter. 300. Grimoldi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del periodo con le seguenti: restano nella dotazione del fondo di cui alla citata lettera a) ai fini di una ulteriore ripartizione.
43-ter. 200. Busin, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle finalità fino alla fine del comma con le seguenti: agli interventi di messa in sicurezza del territorio, con priorità per interventi di messa in sicurezza per prevenire il dissesto idrogeologico, con particolare priorità per le aree colpite dagli eventi alluvionali del 9 ottobre 2014.
43-ter. 201. Segoni, De Rosa, Zolezzi.