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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 23 gennaio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 gennaio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonafede, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, Kyenge, La Russa, Lauricella, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Sani, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 gennaio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ARLOTTI: «Disposizioni concernenti la redazione della Carta della potenzialità archeologica nonché la detraibilità, agli effetti delle imposte sui redditi, del valore delle donazioni di beni d'interesse archeologico in favore dello Stato» (1982);
   ANTIMO CESARO ed altri: «Modifica dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini» (1983);
   LOCATELLI ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (1984).
  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MIGLIORE ed altri: «Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico» (1630) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV e V.
   II Commissione (Giustizia):
  NASTRI: «Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» (1643) Parere delle Commissioni I, IX e XII.
   IV Commissione (Difesa):
  CORDA ed altri: «Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale» (1649) Parere delle Commissioni I, III, V e VIII.
   IX Commissione (Trasporti):
  GEBHARD ed altri: «Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di luci delle lanterne semaforiche» (1632) Parere delle Commissioni I e V.
   XII Commissione (Affari sociali):
  MONCHIERO ed altri: «Norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (1902) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

  I Commissione (Affari costituzionali):
   FRATOIANNI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione» (Doc XXII, n. 18) – Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

  Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al medesimo Ministero entro il 15 dicembre 2013.
  Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 22 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 61 del 2013 dell'8 agosto 2013, concernente «Attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013: linea 1 della metropolitana di Napoli. Tratta Centro direzionale-Capodichino».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco (COM(2013) 848 final) e relativo allegato (COM(2013) 848 final - Annex 1), che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Veneto.

  Il Garante del contribuente per il Veneto, in data 20 gennaio 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, relativa all'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 16 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (24).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1188 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'IMU, L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI E LA BANCA D'ITALIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1941)

A.C. 1941 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1941 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalati per la votazione:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.25, 1.27, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.42, 1.45, 1.46, 1.51, 1.52, 1.53, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.120, 1.329, 2.1, 2.2, 2.100, 3.5, 3.100, 3.101, 3.102, 3.107, 3.109, 3.117, 3.130, 3.131, 3.132, 3.136, 3.138, 3.139, 3.144, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 3.156, 3.157, 3.158, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.116, 4.117, 4.122, 4.123, 4.126, 4.130, 4.131, 4.133, 4.202, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.215, 5.119, 5.120, 5.121, 5.122, 6.5, 6.149, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.013, 1.0100, 1.0104, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1941 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

Art. 1.
(Abolizione della seconda rata dell'IMU).

  1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
   a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
   b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
   c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
   d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
   e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
  3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.
  8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.
  10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.
  11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.
  12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di acconti di imposte).

  1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:
  «20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.».

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
  3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
  4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.
  5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.
  6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente:
  «4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

  1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.
  2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»;
   b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

Titolo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

  1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
  3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
  4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:
   a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
   b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
   c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
  6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Art. 5.
(Organi della Banca d'Italia).

  1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.
  2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Art. 6.
(Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni).

  1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «Art. 114. – (Rappresentante del Governo). – 1. La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi».
  2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.».

  2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
  3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
  4. È abrogato il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
  5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti princìpi:
   a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
   b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
   d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

  6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.
(Disposizione di coordinamento).

  1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 2.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1941 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 5, le parole: «entro il 16 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 24 gennaio 2014»;
   al comma 6, ultimo periodo, le parole: «dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3»;
   dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014».

  All'articolo 3:
   al comma 1, dopo la parola: «pubblica» sono inserite le seguenti: «, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo» e le parole: «comma 6», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;
   al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari”»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:
  “Art. 33-ter. – (Disposizioni sulla gestione dei fondi). – 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza”.

  2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014”.

  2-quater. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
  2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione».

  All'articolo 4:
   al comma 2, le parole: «di euro 20.000 ciascuna» sono sostituite dalle seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»;
   al comma 4:
    all'alinea, dopo la parola: «capitale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
    le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
   b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto»;
   al comma 5, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti»;
   al comma 6, secondo periodo, le parole: «con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo»;
   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo».

  All'articolo 6:
   al comma 1, capoverso Art. 114, la rubrica è soppressa e, al comma 1, le parole: «direzione generale della» sono soppresse;
   al comma 4, le parole: «È abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «Sono abrogati»;
   al comma 5, alla lettera c), le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, alla lettera d), le parole: «, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo le relative disposizioni».

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A.C. 1941 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Abolizione della seconda rata dell'IMU).

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, non superi la somma di 400 euro, ai terreni agricoli, ai terreni non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro».
1. 1. Paglia, Lavagno, Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
   b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
   b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;
   b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico in modo da assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro.
1. 2. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   a-bis) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
1. 324. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
   lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di proprietà, anche se non adibito ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e non locato, e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.
1. 6. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettere
b) e c), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
   sopprimere il comma 5.
1. 3. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera
b), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro;
    alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 450 euro e per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.
1. 5. Di Salvo, Lavagno, Paglia, Duranti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, lettere a), aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettere, b) e c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.
1. 4. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;.
1. 325. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) gli immobili per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
1. 326. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico in modo da assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.
1. 7. Paglia, Di Salvo, Duranti, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: iscritti nella previdenza agricola.
1. 100. Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) i fabbricati classificati nelle categorie catastali D1 e D7.
1. 101. Ruocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

  «6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà, da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.»;
   c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «relative pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione per quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alla quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, primo periodo.»;
   d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Ai fini di cui al precedente comma 7, sono equiparati all'abitazione principale:
   1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
   2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
   4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   5) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, né locato;
   6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.»;
   e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ad eccezione per quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alla quale si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, primo periodo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di cui al periodo precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600».

  1-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
  1-quater. I commi da 639 a 679, e da 681 a 706 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abolizione della seconda rata ed altre disposizioni in materia di IMU. Abolizione della IUC».
1. 12. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «24 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2014».

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 24 gennaio con le seguenti: 28 febbraio.
1. 102. Ruocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, qualora il possessore con il proprio nucleo familiare ne abbia chiesto trasferimento per motivi di lavoro.
1. 103. Ruocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito all'articolo 1, comma 139, dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 10. Sberna.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio dello stesso. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio dello stesso».
1. 11. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 2,

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.
1. 104. Barbanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 13, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «pari a 135» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 125» e nel secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 58».
  2-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 108 milioni di euro annui, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-quater.
  2-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1. 13. Paglia, Franco Bordo, Palazzotto, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.
  2-ter. Per gli immobili di cui al comma 2-bis non si applica la disposizione di cui al comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, primo periodo:
    sostituire le parole:
per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo
   sostituire le parole: 8,5 punti percentuali, con le seguenti: 8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014.
1. 14. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comune ha facoltà di riconoscere l'agevolazione, di cui al comma 1, anche ai contribuenti, che ne facciano richiesta e che si trovano nella medesima condizione di cui alle fattispecie della lettera c), pur non essendo delle categorie delle Forze Armate, ma che hanno trasferito la residenza anagrafica per trasferimento di lavoro. L'agevolazione è riconosciuta nell'ambito delle disponibilità delle risorse già stanziate con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che si dovessero rendere disponibili.
1. 329. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 715, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».
1. 105. Ruocco.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: 128,5 per cento con le seguenti: 135 per cento;
    al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10,5 punti percentuali;
    al comma 4, sostituire le parole: 10 dicembre 2013 con le seguenti: 31 gennaio 2014.
1. 16. Busin.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole: euro 348.527.350,73 con le seguenti: euro 698.527.350,73;
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 28 febbraio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 17. Busin.

  Sopprimere il comma 5.
1. 15. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 5, sostituire le parole da: versata fino alla fine del comma, con le seguenti: è compensata dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5-bis.

   Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 440 milioni di euro.
1. 18. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 5, sostituire le parole: il 24 gennaio con le seguenti: il 28 febbraio.
1. 106. Ruocco.

  Al comma 5, sostituire le parole: è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014 con le seguenti: è attribuita ai rispettivi comuni dal Ministero dell'Interno entro il 31 dicembre 2014 nel limite massimo complessivo di 450.000.000 euro. All'onere derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori risorse di cui al comma 12.1.

  Conseguentemente:
   al comma 12, sostituire le parole
: 3,7 milioni di euro con le seguenti: 23,7 milioni di euro;
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12.1. Entro il 28 febbraio 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 470.000.000 euro;

  all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 1.500,653 milioni con le seguenti: 1.970,653 milioni.
1. 108. Spadoni, Ferraresi, Sarti, Paolo Bernini, Dell'Orco, Dall'Osso, Mucci, Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli immobili di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai maggiori oneri derivante dalle disposizioni di cui al comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dall'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 20. Rossi, Sberna.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previo pronunciamento favorevole della.
1. 112. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
1. 109. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: di concerto con.
1. 110. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previo accordo con.
1. 111. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: concordata con con le seguenti: sentita.
1. 114. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: concordata con le seguenti: d'intesa.
1. 113. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: concordata con le seguenti: elaborata di concerto.
1. 115. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: concordata con le seguenti: previo accordo.
1. 116. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: una stima con le seguenti: una verifica puntuale.
1. 22. Busin.

  Al comma 9, sostituire le parole: dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, con le seguenti: alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti nei limiti previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013.
1. 358. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.
1. 24. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:
  «È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

  9-ter. Al fine di fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 25. Sberna, Caruso, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12.1. Al comma 3, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo periodo, le parole: «Con successivo decreto» fino alle fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali».
  12.2. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:
   a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;
   b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere a) e b);
   c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, fatta salva la deroga di cui a comma 9;
   e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 26 febbraio 1987, n. 49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

  12.3. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.
  12.4. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
  12.5. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 2, primo periodo:
    sostituire le parole:
per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo;
    sostituire le parole: 8,5 punti percentuali, con le seguenti: 8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014.
1. 27. Nicchi, Lavagno, Marcon, Paglia, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 12-bis sostituire le parole: del 24 gennaio 2014 con le seguenti: di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
1. 35. Busin.

  Al comma 12-bis, sostituire le parole: 24 gennaio con le seguenti: 16 giugno.
1. 36. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. È aumentata, per un importo pari a 10 milioni di euro, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  12-quater. L'integrazione di cui al comma 12-ter è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
  12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto dell'integrazione del Fondo di cui al comma 12-ter.
  12-sexies. All'onere di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 70. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. È aumentata, per un importo pari a 10 milioni di euro, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  12-quater. L'integrazione di cui al comma 12-ter è destinata esclusivamente ai comuni fino a 15.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
  12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto dell'integrazione del Fondo di cui al comma 12-ter.
  12-sexies. All'onere di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 71. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. È aumentata, per un importo pari a 10 milioni di euro, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  12-quater. L'integrazione di cui al comma 12-ter è destinata esclusivamente ai comuni fino a 5.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
  12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto dell'integrazione del Fondo di cui al comma 12-ter.
  12-sexies. All'onere di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 72. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.
  12-quater. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 spettante ai comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D della medesima Regione.
  12-quinquies. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi 12-ter e 12-quater, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.
  12-sexies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui al comma 12-quinquies, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da Fondo di solidarietà comunale.
1. 66. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  12-quater. Agli oneri di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
  12-quinquies. All'onere relativo ai minori interessi attivi, pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.
1. 68. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte: «e 2014».
  12-quater. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.
1. 67. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
  12-ter. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro.
  12-quater. Per le finalità di cui al comma 12-ter, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «1.400 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.420 milioni».
1. 69. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
   b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del proprio nucleo familiare;
   g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.»
1. 50. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Entro il 28 febbraio 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 470.000.000 euro;

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.
1. 120. Ruocco, Cancelleri.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».
1. 64. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio».
*1. 33. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio».
*1. 46. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13, comma 2, settimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «prevedendo che l'agevolazione» fino a: «15.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
**1. 32. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13, comma 2, settimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «prevedendo che l'agevolazione» fino a: «15.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
**1. 42. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 4, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 59. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: «80» è sostituita dalla seguente: «160». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. 60. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in fine, è aggiunto il seguente: «L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».
1. 41. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:
  «12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.
  12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale».
1. 49. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. L'articolo 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
1. 54. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» sono soppresse e dopo le parole: «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» sono aggiunte le seguenti: «per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».
1. 58. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «non siano in ogni caso locati», sono aggiunte le seguenti: «nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e non siano in ogni caso locati».
1. 63. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».
1. 45. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono soppresse le parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,».
1. 62. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di aree scoperte» sono sostituite dalle seguenti: «di terreni ed aree scoperte».
1. 39. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.»
1. 40. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole da: «dei familiari dimoranti» fino a: «ad abitazione principale.», sono sostituite dalle seguenti: «delle abitazioni assimilate alla principale a norma delle leggi vigenti, anche per autonoma determinazione del comune.»;
   b) al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti: «, in relazione al possesso di una abitazione nel territorio nazionale.»;
   c) al quarto periodo, le parole: «nel 2013» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2014» e le parole: «febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2015».
1. 38. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
   a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
   b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.
1. 51. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*1. 44. Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*1. 55. Busin.

  Dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:
  12-ter. Il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 16 giugno 2014, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.
1. 107. Cancelleri.

  Dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:
  12-ter. Il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 16 giugno 2014, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.
1. 52. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata di 24 mesi.
1. 53. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto, per l'anno 2014, di 500 milioni di euro.
1. 56. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 57. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 61. Busin.

  Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 65. Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Assoggettabilità ai fini IMU degli immobili degli enti ecclesiastici). – 1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed all'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
1. 01. Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Contabilizzazione in bilancio IMU 2013). – 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.
  2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, con riferimento ai documenti di previsione e di rendiconto, viene apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota di cui al comma 1.
  3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.
*1. 02. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Contabilizzazione in bilancio IMU 2013). – 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.
  2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, con riferimento ai documenti di previsione e di rendiconto, viene apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota di cui al comma 1.
  3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.
*1. 0100. Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Contributo per l'equilibrio finanziario e la continuità del servizio smaltimento rifiuti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012). – 1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 224, sono aggiunti i seguenti:
  «224-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, un contributo straordinario per gli esercizi 2014 e 2015, pari a 15 milioni di euro annui, sulla base delle minori entrate proprie registrate a causa del sisma, nonché dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite con riferimento ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed ai connessi prelievi di qualsiasi natura.
  224-ter. Agli oneri derivanti dal comma 224-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun presidente di regione, nei limiti di euro 5.000.000 annui e, per il restante importo di 10 milioni annui, mediante riduzione di pari importo delle somme di cui a ***. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le rispettive ANCI regionali entro il 31 marzo 2014.»
1. 05. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Decorrenza della base imponibile Tari riferita alle superfici catastali). – 1. All'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647».
1. 013. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Flessibilità dei criteri di graduazione delle tariffe TARI). – 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere, ai fini della graduazione delle tariffe, l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 per cento. Il comune può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.».
1. 011. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Abolizione dell'obbligatorietà delle agevolazioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 658 è abrogato.
1. 014. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (TARI – Rifiuti assimilati). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 661 è abrogato.
*1. 010. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (TARI – Rifiuti assimilati). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 661 è abrogato.
*1. 0101. Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Modifiche al contenuto essenziale del regolamento IUC). – 1. All'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto»;
   b) alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto».
**1. 07. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Modifiche al contenuto essenziale del regolamento IUC). – 1. All'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto»;   b) alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto».
**1. 0102. Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Regolamentazione e gestione IUC. – Individuazione dei servizi indivisibili TASI). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 682, lettera b), il numero 2) è soppresso;
   al comma 683, le parole da: «in conformità con» fino a: «del comma 682 e» sono sostituite dalla seguente: «che».
1. 06. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Dichiarazione IUC. Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   il comma 684 è abrogato;
   al comma 685:
    primo periodo, le parole: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine stabilito dal comune nel regolamento».
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce modelli, termini e modalità di presentazione della dichiarazione differenziata con riferimento alla Tari, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687».
   il comma 689 è sostituito dal seguente:
  «689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI».
1. 08. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 689 è sostituito dal seguente:
  «689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.»
1. 0103. Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Gestione della IUC). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dai seguenti:
  «691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
  691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può guardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI.»
1. 09. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 729, sono aggiunti i seguenti:
  «729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci entro il 28 febbraio 2014, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
  729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
  729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 729-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.»
1. 0104. Busin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 729, sono aggiunti i seguenti:
  «729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
  729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
  729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 729-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al Fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.»
1. 03. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Fondo di solidarietà e fabbisogni standard). – 1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 730, il capoverso comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso.
1. 04. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-bis. Qualora non venga integralmente versata la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, e la cui differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014, non vengono applicati sanzioni ed interessi.
1. 300. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 10, secondo periodo le parole: Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano sono sostituite dalle seguenti: Qualora i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non fossero.
1. 301. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 10, primo periodo le parole: Ai fini dell'immediata sono sostituite dalle seguenti: Per l'immediata.
1. 302. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-bis. In caso d'insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, e la cui differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014, non vengono applicati sanzioni ed interessi.
1. 303. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-bis. Qualora non venga integralmente versata la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, e la cui differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014, non sono applicati sanzioni ed interessi.
1. 304. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-bis. Qualora non venga integralmente versata la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, e la cui differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014, non vengono applicati sanzioni ed interessi.
1. 305. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.
1. 306. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 nonché, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.
1. 307. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per l'anno 2013 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 9,5 punti percentuali.
1. 308. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 15 punti percentuali.
1. 309. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 9,5 punti percentuali.
1. 310. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.
1. 311. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 al punto 20-bis sostituire le parole: 128.5 per cento con: 135.5 per cento.
1. 312. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1 al punto 20-bis sostituire le parole: 128.5 per cento con: 150 per cento.
1. 313. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 6 dopo le parole: 28 febbraio 2014, sostituire la parola: sentita con le seguenti: di concerto con.
1. 314. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6 dopo le parole: 28 febbraio 2014, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previo accordo con.
1. 315. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6 dopo le parole: 28 febbraio 2014, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previo pronunciamento favorevole della.
1. 316. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6 dopo le parole: sulla base di una metodologia sostituire la parola: concordata con le seguenti: d'intesa.
1. 317. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6 dopo le parole: sulla base di una metodologia sostituire la parola: concordata con con la seguente: sentita.
1. 318. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6 dopo le parole: sulla base di una metodologia sostituire la parola: concordata con le seguenti: elaborata di concerto.
1. 319. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6 dopo le parole: sulla base di una metodologia sostituire la parola: concordata con le seguenti: previo accordo.
1. 320. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 6 dopo le parole: 28 febbraio 2014, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
1. 321. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-ter. Il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13, dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 16 agosto 2014 se non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.
1. 322. Cancelleri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto dal comma 5,.
1. 323. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: nonché quelli con le seguenti: anche se.
1. 327. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comune ha facoltà di riconoscere l'agevolazione, di cui al comma 1, anche ai contribuenti, che ne facciano richiesta e che si trovano nella medesima condizione di cui alle fattispecie della lettera c), pur non essendo delle categorie delle Forze Armate, ma che hanno trasferito la residenza anagrafica per trasferimento di lavoro.
1. 328. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comune ha facoltà di riconoscere l'agevolazione, di cui al comma 1, anche ai contribuenti, che ne facciano richiesta, allegando apposita documentazione, e che si trovano nella medesima condizione di cui alle fattispecie della lettera c), pur non essendo delle categorie delle Forze Armate, ma che hanno trasferito la residenza anagrafica per trasferimento di lavoro. L'agevolazione è riconosciuta nell'ambito delle disponibilità delle risorse già stanziate con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 che si dovessero rendere disponibili.
1. 330. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comune ha facoltà di riconoscere l'agevolazione, di cui al comma 1, anche ai contribuenti, che ne facciano richiesta, allegando apposita documentazione, e che si trovano nella medesima condizione di cui alle fattispecie della lettera c), pur non essendo delle categorie delle Forze Armate, ma che hanno trasferito la residenza anagrafica per trasferimento di lavoro. L'agevolazione è riconosciuta nell'ambito delle disponibilità delle risorse già stanziate con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 che si dovessero rendere disponibili. In tal caso il versamento della seconda rata può essere effettuato entro il 28 febbraio 2014, in caso di mancato riconoscimento dell'agevolazione da parte del Comune.
1. 331. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comune ha facoltà di riconoscere l'agevolazione, di cui al comma 1, anche ai contribuenti, che ne facciano richiesta, allegando apposita documentazione, e che si trovano nella medesima condizione di cui alle fattispecie della lettera c), pur non essendo delle categorie delle Forze Armate, ma che hanno trasferito la residenza anagrafica per trasferimento di lavoro. L'agevolazione è riconosciuta a carico del bilancio del Comune.
1. 332. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: il ristoro del con le seguenti: risorse pari al.
1. 333. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: il ristoro del con le seguenti: entrate certe pari al.
1. 334. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: il ristoro del con le seguenti: l'intero.
1. 335. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4 sopprimere la parola: limitatamente.
1. 336. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere le parole: o confermate.
1. 337. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: o confermate con le seguenti: e confermate.
1. 338. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: 24 gennaio con le seguenti: 31 gennaio.
1. 339. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previo parere della.
1. 340. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: come base aggiungere le seguenti: di riferimento.
1. 341. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: di gettito aggiungere le seguenti: effettivamente riscosso.
1. 342. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: di gettito aggiungere le seguenti: effettivamente accertato.
1. 343. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: di gettito aggiungere le seguenti: effettivamente accertato e non riscosso.
1. 344. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: manovre effettuate con le seguenti: delibere adottate.
1. 345. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: altresì con la seguente: necessariamente.
1. 346. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: tipologie con la seguente: categorie.
1. 347. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 7, sostituire le parole: a riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: ad aumentare le detrazioni previste per la medesima imposta.
1. 348. Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 7, sostituire le parole: a riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: ad aumentare le detrazioni previste per la medesima imposta. A tale scopo, il Comune provvede a pubblicare sul proprio sito ufficiale le maggiori risorse introitate.
1. 349. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 7, sostituire le parole: a riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: ad aumentare le detrazioni previste per la medesima imposta. A tale scopo, il Comune provvede a pubblicare sul proprio sito ufficiale le risorse in eccedenza da destinare.
1. 350. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 7, sostituire le parole: a riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: ad incrementare la spesa per servizi assistenziali e sociali per il 2014.
1. 351. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 7, sostituire le parole: a riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: ad incrementare la spesa per il trasporto pubblico locale per il 2014.
1. 352. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 7, sostituire le parole: a riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: ad attribuire il beneficio di cui al comma 1 ai contribuenti, che ne facciano richiesta, allegando apposita documentazione, e che si trovano nella medesima condizione di cui alle fattispecie della lettera c), pur non essendo delle categorie delle Forze Armate, ma che hanno trasferito la residenza anagrafica per trasferimento di lavoro.
1. 353. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 8, sostituire la parola: attraverso con la seguente: mediante.
1. 354. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 9, sostituire la parola: anche con la seguente: altresì.
1. 355. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 9, sostituire le parole da: immobili a: 2011 con le seguenti: alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1. 356. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 9, sostituire le parole: dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, con le seguenti: alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.
1. 357. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Al comma 9, dopo le parole: n. 102, aggiungere le seguenti: del 2013.
1. 359. Ruocco, Pisano, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Alberti, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.
1. 360. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 nonché, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.
1. 361. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per l'anno 2013 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 9,5 punti percentuali.
1. 362. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 15 punti percentuali.
1. 363. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 9,5 punti percentuali.
1. 364. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.
1. 365. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno con le parole: nell'anno.
1. 366. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: fermo restando con le parole: considerato.
1. 367. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: previsto con le parole: recato.
1. 368. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui con le parole: ai sensi.
1. 369. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: gli immobili con le parole: gli edifici.
1. 370. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: gli immobili con le parole: gli edifici.
1. 371. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: gli immobili con le parole: gli edifici.
1. 372. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: i fabbricati con le parole: le costruzioni.
1. 373. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: di cui all'articolo con le parole: come individuati ai sensi dell'articolo.
1. 374. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le parole: prevista dal comma 1.
1. 375. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: non si applica con le parole: non va applicata.
1. 376. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: per i con le parole: ai.
1. 377. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: e per i con le parole: e ai.
1. 378. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire la parola: diversi con la parola: differenti.
1. 379. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sopprimere la parola: rispettivamente.
1. 380. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui con le parole: elencati.
1. 381. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: alle lettere d) ed e) con le parole: alla lettera d) ed alla lettera e).
1. 382. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le parole: primo comma.
1. 383. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: del presente articolo.
1. 384. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: fermo restando con le parole: nel rispetto di.
1. 385. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: al fine di con le parole: per.
1. 386. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: derivante con le parole: causata.
1. 387. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: recata dal con le parole: di cui al.
1. 388. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sopprimere: del presente articolo.
1. 389. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: è stanziato con le parole: è disposto.
1. 390. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: è stanziato un aumento di risorse di con le parole: sono stanziate maggiori risorse pari a.
1. 391. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: riferiti ai con le parole: in favore dei.
1. 392. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: siciliana con le parole: Sicilia.
1. 393. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sopprimere la parola: autonome.
1. 394. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: una quota con le parole: parte.
1. 395. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: è attribuita con le parole: è assegnata.
1. 396. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: siciliana con le parole: Sicilia.
1. 397. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il con le parole: entro la data del.
1. 398. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: risultante dall'allegato con le parole: di cui all'allegato.
1. 399. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: dell'ammontare determinato con le parole: della somma determinata.
1. 400. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: statali con le parole: di legge.
1. 401. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: applicando l'aliquota e la detrazione di base con le parole: dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base.
1. 402. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: previste con le parole: disciplinate.
1. 403. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: ciascuna tipologia con le parole: ciascun tipo.
1. 404. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sopprimere le parole: del presente articolo.
1. 405. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: l'eventuale con le parole: la.
1. 406. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: l'ammontare con le parole: l'importo.
1. 407. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: ciascuna tipologia con le parole: ciascun tipo.
1. 408. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: deliberate con le parole: fissate.
1. 409. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: per l'anno 2013 con le parole: rispetto all'anno 2013.
1. 410. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: se inferiore con le parole: ove inferiore.
1. 411. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: risultante con le parole: che risulta.
1. 412. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: previste con le parole: stabilite.
1. 413. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: dalle norme con le parole: in base a norme.
1. 414. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: ciascuna tipologia con le parole: ciascun tipo.
1. 415. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: versata con le parole: corrisposta.
1. 416. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro il con le parole: entro la data del.
1. 417. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro il con le parole: entro la data del.
1. 418. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: complessivo con le parole: totale.
1. 419. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: risultante con le parole: che risulti.
1. 420. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: dall'applicazione con le parole: in seguito all'applicazione.
1. 421. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: risorse con le parole: somme.
1. 422. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: dei commi 4 e 8 con le parole: del comma 4 e del comma 8.
1. 423. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: concordata con le parole: definita.
1. 424. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: relativi all'anno con le parole: dell'anno.
1. 425. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: altresì con le parole: anche.
1. 426. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: ai medesimi con le parole: agli stessi.
1. 427. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: con riferimento con le parole: rispetto.
1. 428. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: stesse con le parole: medesime.
1. 429. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: ai sensi del con le parole: come previsto dal.
1. 430. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: qualora con le parole: ove.
1. 431. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: di cui al con le parole: previsto dal.
1. 432. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: un ammontare complessivo con le parole: una somma complessiva.
1. 433. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: importi riconosciuti con le parole: somme riconosciute.
1. 434. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: spettante dall'applicazione con le parole: dovuto in base all'applicazione.
1. 435. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: ciascuna tipologia con le parole: ciascuna categoria.
1. 436. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: deliberate con le parole: stabilite.
1. 437. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: per l'anno 2013 con le parole: con riferimento all'anno 2013.
1. 438. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: l'eccedenza con le parole: la somma eccedente.
1. 439. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: a riduzione con le parole: alla riduzione.
1. 440. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: relativamente a con le parole: in relazione a.
1. 441. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 7, sostituire le parole: ai medesimi immobili con le parole: agli stessi immobili.
1. 442. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sopprimere le parole: a statuto speciale.
1. 443. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sopprimere la parola: autonome.
1. 444. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: a cui con le parole: alle quali.
1. 445. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: derivante con le parole: che deriva.
1. 446. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: recata con le parole: prevista.
1. 447. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: complessivo con le parole: totale.
1. 448. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: di cui all'allegato con le parole: indicato nell'allegato.
1. 449. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: a valere sulle con le parole: a carico delle.
1. 450. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 8, sostituire le parole: sulle quote con le parole: sulle parti.
1. 451. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: anche con le parole: altresì.
1. 452. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: agli immobili equiparati con le parole: alle proprietà immobiliari equiparate.
1. 453. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: dai comuni con le parole: da parte dei comuni.
1. 454. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo con le parole: come previsto dall'articolo.
1. 455. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: per i quali con le parole: ai quali.
1. 456. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: le risorse con le parole: le somme.
1. 457. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: ai commi 3, 4 e 6 con le parole: al comma 3, al comma 4 e al comma 6.
1. 458. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: ovvero con le parole: oppure.
1. 459. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: di cui al comma 8 con le parole: previsto dal comma 8.
1. 460. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: ai fini dell'immediata con le parole: per l'immediata.
1. 461. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: recate dal con le parole: di cui al.
1. 462. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: è autorizzato ad con le parole: può.
1. 463. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: le occorrenti con le parole: le necessarie.
1. 464. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: nel caso in cui con le parole: laddove.
1. 465. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: per l'assegnazione con le parole: finalizzati all'assegnazione.
1. 466. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: degli stanziamenti con le parole: delle somme stanziate.
1. 467. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: completati con le parole: giunti a termine.
1. 468. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: il termine del con le parole: la data del.
1. 469. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: per l'erogazione con le parole: ai fini dell'erogazione.
1. 470. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: tramite con le parole: mediante.
1. 471. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: dal pagamento con le parole: dall'erogazione.
1. 472. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 10, sostituire le parole: dal pagamento con le parole: dalla corresponsione.
1. 473. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: approvato con il con le parole: di cui al.
1. 474. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: beneficiari con le parole: che beneficiano.
1. 475. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: del trasferimento compensativo con le parole: della compensazione.
1. 476. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: di cui al con le parole: prevista dal.
1. 477. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: comma 3 con le parole: comma terzo.
1. 478. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: sono autorizzati ad con le parole: possono.
1. 479. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: ad apportare con le parole: a disporre.
1. 480. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: le necessarie con le parole: le occorrenti.
1. 481. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 11, sostituire le parole: entro il con le parole: entro la data del.
1. 482. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le parole: nell'anno 2014.
1. 483. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: è incrementato con le parole: è aumentato.
1. 485. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: sino alla data del con le parole: sino al.
1. 486. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: beneficiari con le parole: che beneficiano.
1. 487. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: del trasferimento compensativo con le parole: della misura compensativa.
1. 488. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: di cui al con le parole: prevista dal.
1. 489. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: gli oneri per con le parole: gli importi dovuti per.
1. 490. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: di cui al periodo con le parole: previste dal periodo.
1. 491. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: con modalità con le parole: in base a modalità.
1. 492. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: fissati con le parole: determinati.
1. 493. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12-bis, sostituire le parole: non sono applicati con le parole: non si applicano.
1. 494. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: insufficiente con le parole: incompleto.
1. 495. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: di cui all'articolo con le parole: prevista dall'articolo.
1. 496. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: dovuta con le parole: da corrispondere.
1. 497. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: qualora con le parole: ove.
1. 498. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: versata con le parole: corrisposta.
1. 499. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 12, sostituire le parole: il termine con le parole: la data.
1. 500. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente al comma 2, dell'articolo 2, sostituire le parole: 8.5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.
1. 501. Barbanti.

  Al comma 5 sostituire le parole: entro il 24 gennaio 2014 con le parole: entro il 28 febbraio 2014.
1. 502. Ruocco.

  Aggiungere dopo il comma 1, il comma 1-bis:
  1-bis. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione qualora il possessore con il proprio nucleo familiare ne abbia chiesto trasferimento per motivi di lavoro.
1. 503. Ruocco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 147 del 2013 sostituire le parole: «24 gennaio 2014» con: «28 febbraio 2014».
1. 504. Ruocco.

  Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) i fabbricati classificati nelle categorie catastali D1 e D7.
1. 505. Ruocco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 715 dell'articolo 1 del dl 147/2013 sostituire le parole: «al 20 per cento» con le parole: «al 50 per cento».
1. 506. Ruocco.

  Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle competenze delle regioni, uno o più decreti legislativi volti al riassetto della normativa vigente sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sulla base di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che gli enti di cui al presente articolo perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
   b) prevedere che gli enti vincolino totalmente il loro patrimonio al perseguimento degli scopi statutari, osservando, nell'amministrare il patrimonio, criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata, e garantendo una gestione coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo princìpi di trasparenza e moralità;
   c) prevedere che gli enti devolvano ai fini statutari nei settori di cui alla lettera e) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera n) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
   d) stabilire che gli enti operano secondo princìpi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;
   e) prevedere la possibilità per gli enti di esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e di detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;
   f) prevedere per gli enti la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, nonché la pubblicità del bilancio e della relazione;
   g) stabilire che gli enti possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;
   h) prevedere che negli statuti degli enti siano contemplati distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, la cui nomina è sottoposta al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e comunque assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Con riferimento alle fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, assicurare la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al 50 per cento di persone residenti nei territori stessi da almeno tre anni;
   i) prevedere che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria, di enti e società dalla stessa eventualmente costituiti, nonché delle società di cui detengono partecipazione. Stabilire che i componenti e gli organi delle fondazioni non possono al termine dei mandati previsti dalle disposizioni vigenti ricoprire incarichi nelle società o enti di cui alla presenta lettera per un periodo di tre anni;
   l) prevedere l'applicazione al personale dipendente degli enti del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   m) prevedere che gli enti siano assoggettati, nell'ambito di una revisione generale della disciplina fiscale finalizzata ad una riduzione dei regimi di esenzione fiscale, al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23;
   n) prevedere che gli enti sono soggetti alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze il quale verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. Prevedere, a tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze:
    1) autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;
    2) approva le modifiche statutarie;
    3) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio;
    4) sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità del raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
1. 507. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di acconti di imposte).

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Al comma 6, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2013 e 2014 con le seguenti: per il periodo d'imposta 2013.
2. 1. Busin.

  Al comma 6, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: gennaio 2015 con le seguenti: gennaio 2016.
2. 2. Busin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  
6-bis. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti».
2. 100. Catalano.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti».
2. 300. Catalano.

  Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10 punti percentuali.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».
2. 301. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: è inserito con le parole: è aggiunto.
2. 302. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, dopo la parola: seguente sopprimere la parola: comma.
2. 303. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: ferma restando con le parole: considerata.
2. 304. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: comma 4 con le parole: comma quarto.
2. 305. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: per il con le parole: relativamente a.
2. 306. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: al 31 dicembre con le parole: alla data del 31 dicembre.
2. 307. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: la misura dell'acconto con le parole: l'acconto.
2. 308. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: è aumentata con le parole: è elevata.
2. 309. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole: per gli enti con le parole: da applicare agli enti.
2. 310. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: per il con le parole: relativamente al.
2. 311. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: al 31 con le parole: alla data del 31.
2. 312. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: per gli enti con le parole: agli enti.
2. 313. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: per la Banca con le parole: alla Banca.
2. 314. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: per le società e per gli enti con le parole: alle società e agli enti.
2. 315. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 77 con le parole: prevista dall'articolo 77.
2. 316. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: è applicata con le parole: si applica.
2. 317. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: derivanti con le parole: che derivano.
2. 318. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: derivanti con le parole: che risultano.
2. 319. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: derivanti con le parole: determinate.
2. 320. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'applicazione con le parole: sulla base dell'applicazione.
2. 321. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: suddetto con le parole: citato.
2. 322. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: hanno esercitato l'opzione con le parole: si sono avvalsi dell'opzione.
2. 323. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: prevista dal comma 2 con le parole: di cui al comma 2.
2. 324. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: e provvedono al con le parole: ed effettuano il.
2. 325. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: al medesimo con le parole: allo stesso.
2. 326. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: in qualità di con le parole: come.
2. 327. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: dovuta con le parole: da corrispondere.
2. 328. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: determinata con le parole: stabilita.
2. 329. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: versata con le parole: corrisposta.
2. 330. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il con le parole: entro la data del.
2. 331. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: in misura corrispondente con le parole: nell'importo corrispondente.
2. 332. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: ovvero con le parole: oppure.
2. 333. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: per i soggetti con le parole: rispetto ai soggetti.
2. 334. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: del dodicesimo mese con le parole: dell'ultimo mese.
2. 335. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le parole: a partire dall'anno.
2. 336. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: ai sensi del con le parole: come previsto dal.
2. 337. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo con le parole: entro il 16 dicembre di ciascun anno, devono versare un importo.
2. 338. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: al versamento di un importo con le parole: alla corresponsione di un importo.
2. 339. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: pari al 100 per cento con le parole: del 100 per cento.
2. 340. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: pari al 100 per cento con le parole: che equivale al 100 per cento.
2. 341. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: dell'ammontare complessivo con le parole: del totale.
2. 342. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: del medesimo anno con le parole: dello stesso anno.
2. 343. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: ai sensi del comma 9 con le parole: in base al comma 9.
2. 344. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: medesimo articolo con le parole: stesso articolo.
2. 345. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: effettuato con le parole: corrisposto.
2. 346. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal con le parole: a partire dal.
2. 347. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: successivo con le parole: seguente.
2. 348. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: effettua il con le parole: realizza il.
2. 349. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: di cui alle con le parole: in base alle.
2. 350. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: qualora con le parole: ove.
2. 351. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: da tale monitoraggio con le parole: dal monitoraggio.
2. 352. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: emerga con le parole: si rilevi.
2. 353. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: non consenta con le parole: non permetta.
2. 354. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: il raggiungimento con le parole: il conseguimento.
2. 355. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: indicati alle con le parole: previsti dalle.
2. 356. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: stabilisce l'aumento con le parole: determina l'aumento.
2. 357. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: a decorrere dal con le parole: a partire dal.
2. 358. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: dal 1o gennaio con le parole: dalla data del 1o gennaio.
2. 359. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: in misura tale con le parole: in modo tale.
2. 360. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: assicurare il con le parole: garantire il.
2. 361. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: conseguimento con le parole: raggiungimento.
2. 362. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: predetti obiettivi con le parole: citati obiettivi.
2. 363. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: generare con le parole: realizzare.
2. 364. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: per effetto del con le parole: a causa del.
2. 365. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, capoverso «4», sostituire le parole: dell'aumento degli con le parole: dei maggiori.
2. 366. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  12-bis. Entro il 28 febbraio 2014 il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 470.000.000 euro.

  Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: 3,7 milioni di euro con le seguenti: 23,7 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 1.500,653 milioni con le seguenti: 1.970,653 milioni.
2. 367. Ruocco.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Sopprimerlo.
3. 100. Ruocco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. Al fine di realizzare una stima degli immobili pubblici, l'Agenzia del demanio effettua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un censimento di tutti gli immobili pubblici e ne quantifica il valore sulla base dei criteri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare. I risultati sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 101. Ruocco.

  Sopprimere il comma 1.
3. 700. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica,.
3. 102. Simone Valente.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici,.
3. 103. Daga.

  Al comma 1, dopo le parole: della valorizzazione aggiungere le seguenti: e del riutilizzo ad uso abitativo.
3. 104. Scagliusi.

  Al comma 1, dopo le parole: della valorizzazione aggiungere le seguenti: e del riutilizzo da parte dei comuni per l'incremento dell'offerta di alloggi sociali.
3. 105. Segoni.

  Al comma 1, dopo le parole: della valorizzazione aggiungere le seguenti: e del pieno utilizzo.
3. 106. Prodani.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli immobili pubblici con le seguenti: del demanio civile e militare.
3. 107. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo le parole: degli immobili pubblici aggiungere le seguenti: delle pubbliche amministrazioni.
3. 108. Rizzo, Rostellato.

  Al comma 1, dopo le parole: degli immobili pubblici aggiungere le seguenti: delle pubbliche amministrazioni centrali.
3. 109. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, sostituire le parole: finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica con le seguenti: espressamente destinati alla riduzione del debito pubblico.
3. 110. Della Valle.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad obiettivi di finanza pubblica con le seguenti: alla riduzione del debito pubblico.
3. 111. Dell'Orco.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche allo scopo con le seguenti: allo scopo.
3. 112. Sarti.

  Al comma 1, sostituire la parola: prevenire con la seguente: evitare.
3. 113. Terzoni.

  Al comma 1, dopo la parola: prevenire aggiungere la seguente: ulteriori.
3. 114. Tofalo.

  Al comma 1, sostituire le parole: ridurre il con le seguenti: determinare le condizioni per la riduzione significativa del.
3. 115. Tripiedi.

  Al comma 1, sostituire la parola: ridurre con la seguente: evitare.
3. 116. Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: anche alle alienazioni aggiungere le seguenti:, previa valorizzazione,.
3. 117. Vallascas.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: per esse la domanda di sanatoria fino alla fine del comma.
3. 120. Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la domanda di sanatoria fino alla fine del comma con le seguenti: sono fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione spettanti a terzi anche in caso di rivendita.
3. 121. D'Ambrosio.

  Al comma 1, sopprimere la parola: citato.
3. 118. Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere presentata entro un anno dall'atto con le seguenti: deve essere presentata almeno un anno prima dell'atto.
3. 124. Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere presentata entro un anno con le seguenti: deve essere presentata entro sei mesi.
3. 123. Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
3. 122. Turco.

  Al comma 1, dopo le parole: può essere presentata aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
3. 119. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: trenta giorni.
3. 125. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sessanta giorni.
3. 126. Sorial.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
3. 127. Sibilia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 32 e 33 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
*3. 2. Busin.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 32 e 33 della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
*3. 128. Cancelleri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La normativa applicabile alla domanda di sanatoria è quella di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come applicata dalle rispettive leggi regionali.
3. 129. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La domanda di sanatoria deve essere corredata dal parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. 130. Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli immobili di cui al presente articolo non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso.
3. 131. Spadoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatta salva l'eventuale destinazione d'uso, per almeno il novanta per cento della cubatura, dell'immobile soggetto alla valorizzazione ad alloggi sociali, gli immobili di cui al presente articolo non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso.
3. 132. Spessotto, Tacconi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in ogni caso.
3. 133. Di Battista.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per reati aggiungere la seguente: ambientali,
3. 134. De Rosa.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per reati fiscali aggiungere la seguente:, societari.
3. 135. De Lorenzis.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
  2.3. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare provvedono a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai comma 2.1 e 2.2. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e al l'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2.4. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi dei comma 2.2, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. 5. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 4 è abrogato.
3. 136. Manlio Di Stefano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 6 è abrogato.
3. 137. Del Grosso.

  Al comma 2-quater, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.
  Conseguentemente:
   al comma 2-
quinquies, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
   al comma 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
3. 138. Di Benedetto.

  Al comma 2-quater, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
3. 139. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
3. 140. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa.
3. 141. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: anche valutando le segnalazioni provenienti con le seguenti: valutando le segnalazioni provenienti dalle Soprintendenze.
3. 142. Luigi Di Maio.

  Al comma 2-quater, dopo la parola: valutando aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 143. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
3. 144. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
3. 145. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa.
3. 146. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole: anche valutando con le seguenti: valutando obbligatoriamente.
3. 147. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: enti locali aggiungere la seguente: , comitati.
3. 148. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: interessi diffusi aggiungere le seguenti: o collettivi.
3. 149. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre dieci giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 150. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 151. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre trenta giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 152. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre quaranta giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 153. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 154. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre cinquanta giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 155. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre sessanta giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 156. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies, dopo le parole: ed avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di individuazione,
3. 157. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sopprimere le parole:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
3. 158. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
3. 159. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa.
3. 160. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: dieci giorni.
3. 161. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: venti giorni.
3. 162. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.
3. 163. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quaranta giorni.
3. 164. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: cinquanta giorni.
3. 165. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, dopo le parole: conseguentemente alla aggiungere le seguenti: revoca, previa.
3. 166. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sostituire la parola: sospensione con la seguente: revoca.
3. 167. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, dopo la parola: sospensione aggiungere la seguente: immediata.
3. 168. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2-septies con il seguente:
  2-septies. Nel caso in cui le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies determinino una riduzione dell'introito complessivo connesso al processo di dismissione, alle minori entrate si provvede mediante corrispondente rideterminazione in aumento delle somme accantonate e rese indisponibili per gli anni 2015 e 2016, di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. 605. Vacca.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Al comma 1 sopprimere le parole seguenti: per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.
3. 300. Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: cento venti giorni.
3. 301. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: 4 mesi.
3. 302. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: 6 mesi.
3. 303. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: 3 mesi.
3. 304. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: centottanta giorni.
3. 305. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: 6 mesi.
3. 306. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, in fondo, sostituire le parole: può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile con le seguenti: deve essere presentata entro 3 mesi dall'atto di trasferimento dell'immobile.
3. 307. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, in fondo, sostituire le parole: può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile con le seguenti: deve essere presentata entro 6 mesi dall'atto di trasferimento dell'immobile.
3. 308. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1, in fondo, sostituire le parole: può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile con le seguenti: deve essere presentata entro centottanta giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile.
3. 309. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 1 alla fine aggiungere il seguente periodo: La domanda di sanatoria deve essere corredata dal parere del Ministero dei beni e attività culturali e turismo.
3. 310. Zolezzi.

  Al comma 1 alla fine aggiungere il seguente periodo: La domanda di sanatoria non può essere presentata per immobili insistenti su aree protette ai sensi della legislazione vigente.
3. 311. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 sostituire la parola: alienazioni con la seguente: dismissioni.
3. 312. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 sostituire la parola: alienazioni con le seguenti: valorizzazioni e dismissioni.
3. 313. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 sostituire la parola: alienazioni con le seguenti: valorizzazioni e alienazioni.
3. 314. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 sostituire la parola: prevenire con la seguente: ridurre.
3. 315. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 sostituire le parole: Ai fini della con le seguenti: In relazione alla.
3. 316. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera a) sostituire le parole: i beni con le seguenti: gli.
3. 317. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera a) sostituire le parole: i beni con le seguenti: «gli.
3. 318. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: con le seguenti: in fine aggiungere i seguenti periodi.
3. 319. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) dopo le parole: L'autorizzazione all'operazione aggiungere la seguente: non.
3. 320. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) dopo le parole: anche gli immobili aggiungere le seguenti: ad uso non abitativo.
3. 321. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: ferme restando con le seguenti: fatte salve
3. 322. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) dopo le parole: anche immobili degli enti territoriali aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli degli enti territoriali di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. 323. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: gli immobili che intendono dismettere con le seguenti: gli immobili che intendono valorizzare e/o dismettere.
3. 324. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: gli immobili che intendono dismettere con le seguenti: l'elenco degli immobili che intendono dismettere.
3. 325. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: gli immobili che intendono dismettere con le seguenti: l'elenco degli immobili che intendono valorizzare dismettere.
3. 326. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: gli immobili che intendono dismettere con le seguenti: gli immobili che intendono valorizzare.
3. 327. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) dopo le parole: con apposita delibera aggiungere le seguenti: , approvata dal consiglio comunale.
3. 328. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) dopo le parole: con apposita delibera aggiungere le seguenti: della giunta comunale.
3. 329. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sopprimere la parola: interessati.
3. 330. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) dopo le parole: con apposita delibera aggiungere le seguenti: della giunta comunale.
3. 331. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: È in ogni caso vietata l'alienazione degli immobili con le seguenti: È vietata l'alienazione degli immobili.
3. 332. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: È in ogni caso vietata l'alienazione degli immobili con le seguenti: È in ogni caso vietata la valorizzazione degli immobili.
3. 333. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: È in ogni caso vietata l'alienazione degli immobili con le seguenti: È vietata la valorizzazione degli immobili.
3. 334. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: È in ogni caso vietata l'alienazione degli immobili con le seguenti: È vietata l'alienazione e valorizzazione degli immobili.
3. 335. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: che detengono la proprietà o il controllo con le seguenti: che detengono l'effettiva proprietà o il controllo.
3. 336. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: che detengono la proprietà o il controllo con le seguenti: che detengono l'effettiva proprietà nonché il controllo.
3. 337. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: che detengono la proprietà o il controllo con le seguenti: che detengono la proprietà nonché il controllo.
3. 338. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società con capitale sociale inferiore al prezzo di alienazione dell'immobile valorizzato e.
3. 339. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società con capitale sociale incongruo rispetto al prezzo di alienazione dell'immobile valorizzato e.
3. 340. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società per azioni.
3. 341. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società per azioni con capitale sociale versato non inferiore al prezzo di alienazione dell'immobile.
3. 342. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società a responsabilità limitata con capitale sociale versato non inferiore al prezzo di alienazione dell'immobile.
3. 343. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società a responsabilità limitata.
3. 344. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società in accomandita semplice.
3. 345. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società in accomandita semplice con capitale sociale versato non inferiore al prezzo di alienazione dell'immobile.
3. 346. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società in accomandita per azioni con capitale sociale versato non inferiore al prezzo di alienazione dell'immobile.
3. 347. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) sostituire le parole: a società la cui struttura con le seguenti: a società in accomandita per azioni.
3. 348. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 alla lettera b) dopo le parole: È in ogni caso vietata aggiungere le seguenti: e costituisce causa di nullità dell'eventuale atto di trasferimento,.
3. 349. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 dopo le parole: della valorizzazione aggiungere le seguenti: e del pieno utilizzo.
3. 350. Prodani.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli immobili pubblici con le seguenti: del demanio civile e militare.
3. 351. Rizzetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli immobili pubblici aggiungere le seguenti: delle pubbliche amministrazioni.
3. 352. Rizzo.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli immobili pubblici aggiungere le seguenti: delle pubbliche amministrazioni centrali.
3. 353. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli immobili pubblici aggiungere le seguenti: delle pubbliche amministrazioni.
3. 354. Rostellato.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche allo scopo con le seguenti: allo scopo.
3. 355. Sarti.

  Al comma 1 dopo le parole: della valorizzazione aggiungere le seguenti: e al riutilizzo ad uso abitativo.
3. 356. Scagliusi.

  Al comma 1 dopo le parole: della valorizzazione aggiungere le seguenti: e al riutilizzo da parte dei comuni per l'incremento dell'offerta di alloggi sociali.
3. 357. Segoni.

  Al comma 1 sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
3. 358. Sibilia.

  Al comma 1 sostituire le parole: un anno con le seguenti: sessanta giorni.
3. 359. Sorial.

  Al comma 1 in fine aggiungere il presente periodo: Gli immobili di cui al presente articolo non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso.
3. 360. Spadoni.

  Al comma 1 in fine aggiungere il presente periodo: Fatta salva l'eventuale destinazione d'uso, per almeno il novanta per cento, della cubatura dell'immobile soggetto alla valorizzazione, ad alloggi sociali, gli immobili di cui al presente articolo non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso.
3. 361. Spessotto.

  Al comma 1 in fine aggiungere il presente periodo: Fatta salva l'eventuale destinazione d'uso, per almeno il novanta per cento, della cubatura dell'immobile soggetto alla valorizzazione, ad alloggi sociali, gli immobili di cui al presente articolo non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso.
3. 362. Tacconi.

  Al comma 1 sostituire la parola: prevenire con la seguente: evitare.
3. 363. Terzoni.

  Al comma 1 dopo la parola: prevenire inserire la seguente: ulteriori.
3. 364. Tofalo.

  Al comma 1 sostituire le parole: di ridurre il consumo di suolo con le seguenti: evitare il consumo di suolo.
3. 365. Toninelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: di ridurre il consumo di suolo con le seguenti: e di determinare le condizioni per la riduzione significativa del consumo di suolo.
3. 366. Tripiedi.

  Al comma 1 sostituire le parole: può essere presentata con le seguenti: deve essere presentata.
3. 367. Turco.

  Al comma 1 sostituire le parole: può essere presentata entro un anno con le seguenti: deve essere presentata entro sei mesi.
3. 368. Vacca.

  Al comma 1 sopprimere le parole: Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica,.
3. 369. Simone Valente.

  Al comma 1 dopo le parole: anche alle alienazioni aggiungere le seguenti: previa valorizzazione.
3. 370. Vallascas.

  Al comma 1 sopprimere la parola: citato.
3. 371. Vignaroli.

  Al comma 1 sostituire le parole: può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile con le seguenti: deve essere stata presentata almeno un anno prima dell'atto di trasferimento dell'immobile.
3. 372. Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: per esse fino alla fine del comma con le seguenti: per esse sono fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione spettanti a terzi anche in caso di rivendita.
3. 373. D'Ambrosio.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per reati fiscali inserire le seguenti: , societari.
3. 374. De Lorenzis.

  Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: per reati inserire le seguenti: ambientali,.
3. 375. De Rosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  Il comma 6, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.
3. 376. Del Grosso.

  Al comma 1, sostituire le parole: finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica con le seguenti: espressamente destinati alla riduzione del debito pubblico.
3. 377. Della Valle.

  Al comma 1, sostituire le parole: finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica con le seguenti: finalizzati alla riduzione del debito pubblico.
3. 378. Dell'Orco.

  Al comma 1 sopprimere le parole: in ogni caso.
3. 379. Di Battista.

  Al comma 2-quater sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.

  Conseguentemente, la medesima modifica è apportata ai commi 2-quinquies e 2-sexies.
3. 380. Di Benedetto.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, con le seguenti: valutando le segnalazioni provenienti dalle Soprintendenze, da regioni,.
3. 381. Luigi Di Maio.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  Il comma 4, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.
3. 382. Manlio Di Stefano.

  Al comma 1 sopprimere le parole: Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici.
3. 383. Daga.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola: avviare aggiungere le seguenti: , entro e non oltre dieci giorni dal provvedimento di individuazione,.
3. 384. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola: avviare aggiungere le seguenti:, entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di individuazione,.
3. 385. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola: avviare aggiungere le seguenti:, entro e non oltre trenta giorni dal provvedimento di individuazione,.
3. 386. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola: avviare aggiungere le seguenti:, entro e non oltre quaranta giorni dal provvedimento di individuazione,«
3. 387. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola: avviare aggiungere le seguenti parole:, entro e non oltre quarantacinque giorni dal provvedimento di individuazione,.
3. 388. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. È fatto divieto di operare transazioni finanziarie ed immobiliari con soggetti la cui struttura societaria non consente l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo.
3. 389. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'acquisizione degli immobili pubblici ceduti ai sensi del presente articolo è inibita a soggetti esteri anonimi nonché a residenti o ad imprese domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati.
3. 390. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'atto di trasferimento deve prevedere l'espressa indicazione dei titolare effettivo dell'operazione.
3. 391. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante l'utilizzazione prioritaria degli immobili di proprietà pubblica. È vietata l'alienazione di immobili prima che sia concluso il censimento di cui al presente comma.
3. 392. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: intendono dismettere. inserire le seguenti: La delibera è sottoposta a consultazione pubblica ed efficace qualora, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune, sia stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione medesima.
3. 393. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: n. 133, gli immobili inserire le seguenti: per i quali risulti impossibile una utilizzazione pubblica o a fini sociali e.
3. 394. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: Sulla delibera deve essere acquisito il parere vincolante delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali e, ove esistenti, dei vincoli sulle aree su cui insistono gli immobili individuati.
3. 395. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione non concerne immobili in cui sono stati effettuati interventi in contrasto o in difformità con la normativa urbanistico-edilizia.
3. 396. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di immobili aventi valore culturale o storico, non si può procedere ad alienazione. In tali casi la valorizzazione deve essere mirata soltanto a favorire un migliore fruizione del bene.
3. 397. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti assumono le necessarie iniziative volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio immobiliare.
3. 398. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Restano prioritarie, rispetto alla cessione, le iniziative di manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti ai fini dell'uso sociale; per servizi pubblici e della fruizione pubblica degli stessi.
3. 399. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Gli enti locali assicurano comunque la riduzione di superficie oggetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.
3. 400. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, un piano mirante alla riutilizzazione a fine sociale degli immobili pubblici esistenti non utilizzati. L'adozione del piano è prioritaria rispetto al programma di dismissione di cui al presente articolo.
3. 401. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Prima di procedere alle alienazioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato regioni pubblica il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali, evidenziando anche i casi di immobili non utilizzati, dismessi o abbandonati, nonché il censimento di tutte le esposizioni verso le proprietà private per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando forme di pubblicità sui siti internet del Ministero, delle regioni e dei comuni interessati.
3. 402. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo.
3. 403. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Il ricorso a trattativa privata, ai sensi dei commi precedenti è subordinato all'esperimento, senza esito, di almeno due gare pubbliche per l'aggiudicazione dei beni immobili. In ogni caso il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica sul sito internet la lista degli immobili e dei rispettivi acquirenti.
3. 404. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Le acquisizioni degli immobili di cui al presente articolo non possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero.
3. 405. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la vigilanza sulle operazioni di vendita e cartolarizzazione di cui al presente articolo al fine di verificare la corretta attuazione delle normative vigenti in materia, prevenire fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio dei capitali di provenienza illecita, garantire la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative.
3. 406. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati o abbiano procedimenti in corso per reati fiscali o tributari.
3. 407. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. Le procedure di dismissione devono prevedere la più ampia trasparenza sulla struttura finanziaria delle operazioni di compravendita degli immobili pubblici di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti, informazioni, documenti utili alla conoscenza dei passaggi di titolarità del patrimonio pubblico e alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica delle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici.
3. 408. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 2-septies inserire il seguente:
  2-octies. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento.
3. 409. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. La domanda di sanatoria può essere presentata soltanto le se gli interventi irregolari consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo e quando l'opera è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda.
3. 410. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Non possono presentare domanda soggetti condannati per reato non colposo o per violazioni della normativa urbanistico-edilizia. Non possono altresì presentare istanza società nelle quali sia presente un soggetto che abbia in corso accertamenti il procedimento per violazione delle norme urbanistico-edilizie.
3. 411. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Coloro che abbiano già presentato istanze di sanatoria dal 1985 in poi non possono presentare domanda ai fini del presente articolo.
3. 412. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, le province, e regioni, le amministrazioni statali, e tutti i soggetti pubblici inviano al ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle proprietà immobiliari private con contratto di locazione passivo, con specificazione dei canoni e degli oneri sostenuti per la locazione.
3. 413. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio.
3. 414. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Non possono conseguire sanatoria immobili in cui le irregolarità siano state eseguite:
   a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
   b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
   c) dopo la data del 1o ottobre 1983.
3. 415. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. È fatto divieto della presentazione dell'istanza per immobili sottoposti a vincolo, salvo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla richiesta, si perfeziona il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non estingue il reato per il responsabile dell'abuso ne sospende i procedimenti in corso.
3. 416. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
  Non sono suscettibili di sanatoria immobili in cui si registrino interventi avvenuti in contrasto con i seguenti vincoli:
   a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
   b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
   c) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità, anche parziale, delle aree.
3. 417. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli immobili di cui al comma 1, sono soggetti ad un contributo addizionale la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo vincolato destinato ai seguenti interventi: 30 per cento alla bonifica dei suoli e al mantenimento delle aree verdi; 30 per cento al recupero e riqualificazione dei patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici scolastici e ospedalieri; 40 per cento ad interventi di riduzione dei rischio idrogeologico, sia mediante interventi di riduzione della pericolosità, sia mediante interventi di rilocazione di edifici pubblici posti in aree ad elevato rischio.
3. 418. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell'importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello status quo ante. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti l'epoca di realizzazione delle stesse.
3. 419. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda ovvero se la domanda presentata deve ritenersi infedele ovvero se non viene effettuata la oblazione dovuta, gli atti non possono essere rogati e, se rogati, sono nulli.
3. 420. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.
3. 421. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Non sono comunque estinti o sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione nonché quelli penali per le irregolarità degli immobili di cui al presente articolo.
3. 422. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: trasferimento dell'immobile aggiungere le seguenti: sempreché il trasferimento sia derivante da procedure esecutive.
3. 423. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
  «1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili avviene con bando pubblico e il cui prezzo di vendita è determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia dei demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, esclusa la vendita in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e pubblicano l'elenco sul proprio sito internet. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. Si applica l'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento».
3. 424. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: si applicano anche inserire le seguenti: limitatamente all'anno 2014.
3. 425. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: alienazioni di immobili inserire le seguenti:, non sottoposti a vincolo,.
3. 426. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: alienazioni di immobili con le seguenti: alienazioni di immobili, non insistenti su aree vincolate,.
3. 427. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la parola: alienazioni con la seguente: vendite, con asta pubblica.
3. 428. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: 2 dicembre 2005, n. 248 inserire le seguenti: approvate dai comuni sul cui territorio ricade l'immobile.
3. 429. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: 2 dicembre 2005, n. 248 inserire le seguenti: con esclusione delle vendite in blocco.
3. 430. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: 2 dicembre 2005, n. 248; inserire le seguenti: ove si proceda con bando pubblico di vendita,.
3. 431. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: per esse, con le seguenti: previo parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali sulla alienazione del singolo cespite,.
3. 432. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: «per esse; inserire le seguenti: ove la legge regionale lo preveda espressamente.
3. 433. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: può essere presentata inserire le seguenti:, previo controllo dell'autorità competente per l'attività urbanistica ed edilizia sullo stato di fatto e di diritto dell'immobile medesimo,.
3. 434. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: domanda di sanatoria inserire le seguenti: relativa alle sole violazioni di tipo formale.
3. 435. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: domanda di sanatoria inserire le seguenti: riferita a variazioni non sostanziali.
3. 436. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: può essere presentata inserire le seguenti: previa autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e della competente sovrintendenza.
3. 437. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: nel termine massimo di otto mesi.
3. 438. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: centottanta giorni.
3. 439. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: per esse fino alla fine del comma.
3. 440. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve sanzioni per i responsabili delle irregolarità edilizie.
3. 441. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa determinazione da parte dei comuni e delle regioni di un contributo aggiuntivo . Il sindaco esercita la vigilanza sulle procedure in questione per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dal comune.
3. 442. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza di norme o il sindaco ordina l'immediata adozione di provvedimenti sanzionatori ed inibitori di qualunque attività sull'immobile medesimo.
3. 443. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previa verifica, da parte dei responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle dei titoli edilizi originari e alle relative modalità.
3. 444. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I responsabili delle irregolarità restano tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per opere abusivamente realizzate, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.
3. 445. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui deve essere data comunicazione alle amministrazioni competenti e agli enti locali sul territorio.
3. 446. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni sugli atti di cui al presente comma sono rese pubbliche mediante l'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e il sito internet del comune.
3. 447. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'atto deve indicare l'indicazione del responsabile dell'irregolarità edilizia e, nei centri storici, il parere vincolante dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali.
3. 448. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini della validità della cessione, con deliberazione consiliare il comune deve dichiarare la non esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
3. 449. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il responsabile dell'irregolarità deve motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'acquirente deve impegnarsi alla rimozione dell'irregolarità medesime nel termine di novanta giorni dall'alienazione. L'accertamento dell'inottemperanza, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione gratuita nel possesso al patrimonio del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
3. 450. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Il segretario comunale redige e pubblica mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco degli immobili di cui al presente comma e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro delle infrastrutture e trasporti. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente articolo immobili per i quali si siano verificati mutamento della destinazione d'uso, aumento consistente della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione del manufatto, ovvero opere in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.
3. 451. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ad irregolarità concernenti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali. In tal caso le irregolarità sono considerate opere in totale difformità e quindi non sanabili.
3. 452. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: conservazione.
3. 453. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la parola: valorizzazione inserire le seguenti: mediante uso a fini sociali.
3. 454. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 dopo la parola: pubblici inserire la seguente: inutilizzabili.
3. 455. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1 sostituire le parole immobili pubblici con le seguenti: immobili pubblici non richiesti in uso da altri soggetti pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
3. 456. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: in relazione inserire le seguenti: alla quale è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residenti nei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi, preliminare.
3. 457. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: di dismissione con le seguenti: riduzione delle spese.
3. 458. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: in relazione con le seguenti: finanza pubblica.
3. 459. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica inserire le seguenti: sulla base degli indirizzi forniti da regioni e comuni circa l'uso di immobili pubblici dismessi sul proprio territorio.
3. 460. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole da in relazione fino a finanza pubblica con le seguenti: «, previo parere vincolante, caso per caso, del Ministeri per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,.
3. 461. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: alle alienazioni, con le seguenti: ad una quota, non superiore al 50 per cento delle alienazioni.
3. 462. Pisano, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 le parole: non è dovuta sono sostituite da è comunque dovuta.
3. 463. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2 le parole 8.5 punti sono sostituite da 10 punti.
3. 464. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 3 le parole senza tenere conto sono sostituite da tenendo conto.
3. 465. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 4 le parole: il 10 dicembre 2013 sono sostituite da: il 15 dicembre 2013.
3. 466. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 4 le parole: il decimo giorno sono sostituite da: il quindicesimo giorno.
3. 467. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 5 le parole: al 100% sono sostituite da: 101%.
3. 468. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 5 le parole: al 100% sono sostituite da: 101%.
3. 469. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 5 le parole al 100% sono sostituite da 99%.
3. 470. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Il comma 6 è soppresso.
3. 471. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1 sostituire la parola: un anno con le seguenti: trenta giorni.
3. 472. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: La normativa applicabile alla domanda di sanatoria è quella di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 come applicata dalle rispettive leggi regionali.
3. 473. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1 dopo le parole può essere presentata aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. 474. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quater dopo la parola valutando aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 475. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quater sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa.
3. 476. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-quater sostituire le parole di concerto con mediante la seguente: sentito.
3. 477. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quater le parole, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppresse.
3. 478. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola valutando aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
3. 479. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies sostituire le parole di concerto con le seguenti: d'intesa.
3. 480. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies sostituire le parole di concerto con mediante la seguente: sentito.
3. 481. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies le parole, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppresse.
3. 482. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola: locali aggiungere la seguente:, comitati.
3. 483. Ruocco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola diffusi aggiungere le seguenti: o collettivi.
3. 484. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola avviare aggiungere le seguenti parole: entro e non oltre cinquanta giorni dal provvedimento di individuazione,.
3. 485. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola avviare aggiungere le seguenti parole:, entro e non oltre sessanta giorni dal provvedimento di individuazione,.
3. 486. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-quinquies dopo la parola avviare aggiungere le seguenti parole:, entro e non oltre novanta giorni dal provvedimento di individuazione,.
3. 487. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies sostituire le parole di concerto con le seguenti: d'intesa.
3. 488. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies sostituire le parole di concerto con mediante la seguente: sentito.
3. 489. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies le parole, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono soppresse.
3. 490. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, le parole due mesi sono sostituite dalle seguenti: dieci giorni.
3. 491. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, le parole due mesi sono sostituite dalle seguenti: venti giorni.
3. 492. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, le parole due mesi sono sostituite dalle seguenti: un mese.
3. 493. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, le parole due mesi sono sostituite dalle seguenti quaranta giorni.
3. 494. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, le parole due mesi sono sostituite dalle seguenti: cinquanta giorni.
3. 495. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, la parola sospensione è sostituita dalla seguente: revoca.
3. 496. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, dopo le parole conseguentemente alla sono inserite le seguenti: revoca previa.
3. 497. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, dopo la parola sospensione è inserita la seguente: immediata.
3. 498. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2-sexies sopprimere le seguenti parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 499. Vacca.

  Sopprimere l'articolo.
3. 500. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni in materia di uso sociale degli immobili pubblici).

  1. Il comune e l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvedono ai censimenti degli immobili di proprietà pubblica e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati, al loro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
  2. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero all'uso sociale del patrimonio pubblico inutilizzato e da dismettere.
  3. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso sociale sono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza e con successiva delibera degli enti territoriali.
3. 501. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Valorizzazione degli immobili pubblici in disuso).

  1. I comuni e le amministrazioni a vario titolo proprietarie di immobili non utilizzabili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi pubblici o sociali.
  2. Le amministrazioni assicurano la pubblicazione e l'informazione ai cittadini sugli immobili da utilizzare
  3. Decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del piano, si procede alla valorizzazione degli immobili che permangano inutilizzabili sulla base della normativa vigente.
3. 502. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 1.
3. 503. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel quadro dell'obiettivo primario di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo.
3. 504. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3. 505. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 506. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
3. 507. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di ridurre gli oneri per le locazioni, l'Agenzia del Demanio censisce il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o da recuperare, al fine di destinarlo a sede di uffici, enti ed istituzioni che utilizzano immobili in locazione da soggetti privati.
  2. Il censimento, da completare entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è pubblicato sul sito Internet del Governo, unitamente all'elenco degli immobili presi in locazione.
3. 508. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 aggiungere le seguenti parole ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del D.lgs. 159/2011.
3. 509. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3. 510. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, lettera b), al primo periodo, dopo le parole immobili degli enti territoriali aggiungere le seguenti parole ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del D. lgs. 159/2011.
3. 511. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole Ai fini della con le parole: per la.
3. 512. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole in relazione con le parole con riferimento.
3. 513. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole ai processi con le parole procedimenti.
3. 514. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole anche allo scopo con le parole allo scopo, altresì,.
3. 515. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole prevenire con le parole impedire.
3. 516. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole di ridurre con le parole di diminuire.
3. 517. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole di suolo con le parole del suolo.
3. 518. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole di cui al sesto con le parole previste dal sesto.
3. 519. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole si applicano anche alle alienazioni con le parole operano anche rispetto alle alienazioni.
3. 520. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole di immobili con le parole di edifici.
3. 521. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole la domanda con le parole la richiesta.
3. 522. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole al citato con le parole al predetto.
3. 523. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole un anno con le parole dodici mesi.
3. 524. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera a), sostituire le parole è inserita con le parole è aggiunta.
3. 525. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole aggiunti con le parole inseriti.
3. 526. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole in questo caso con le parole in tal caso.
3. 527. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole ferme restando con le parole poste.
3. 528. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole le previsioni con le parole le disposizioni.
3. 529. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole dettate dal con le parole di cui al.
3. 530. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole che intendono dismettere con le parole da avviare alla dismissione.
3. 531. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole conferisce mandato con le parole attribuisce mandato.
3. 532. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole per l'inserimento con le parole ai fini dell'inserimento.
3. 533. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole di cui al con le parole previsto dal.
3. 534. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole vietata con le parole interdetta.
3. 535. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole vietata con le parole esclusa.
3. 536. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole non consente con le parole impedisce.
3. 537. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole ne detengono con le parole ne hanno.
3. 538. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole l'utilizzo di con le parole l'impiego di.
3. 539. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole aventi sede con le parole che hanno sede.
3. 540. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole è vietato con le parole è interdetto.
3. 541. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole costituisce con le parole ed è.
3. 542. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole fermi restando con le parole posti.
3. 543. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole vigente normativa antimafia con le parole normativa antimafia in vigore.
3. 544. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole sono esclusi dalla con le parole non possono prendere parte alla.
3. 545. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole i soggetti che con le parole coloro che.
3. 546. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole è inserito con le parole è aggiunto.
3. 547. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-bis, capoverso articolo 33-ter, sostituire le parole disposizioni sulla con le parole norme in merito alla.
3. 548. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-bis, capoverso articolo 33-ter, sostituire le parole di cui con le parole previsti dai.
3. 549. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-bis, capoverso articolo 33-ter, sostituire le parole operano sul con le parole agiscono nel.
3. 550. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-ter, sostituire le parole è inserito con le parole è aggiunto.
3. 551. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-ter, capoverso 1-bis, sostituire le parole in sede di con le parole in fase di.
3. 552. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-ter, capoverso 1-bis, sostituire le parole oltre il con le parole oltre la data del.
3. 553. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole procede con le parole provvede.
3. 554. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole procede all'individuazione con le parole effettua l'individuazione.
3. 555. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole all'individuazione con le parole alla determinazione.
3. 556. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole di proprietà dello le parole appartenenti allo.
3. 557. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole anche valutando con le parole anche esaminando.
3. 558. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole provenienti con le parole trasmesse.
3. 559. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole in ordine ai con le parole rispetto ai.
3. 560. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole ritenga con le parole valuti.
3. 561. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole ritenga con le parole consideri.
3. 562. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole mantenere con le parole conservare.
3. 563. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole ed avviare con le parole e dare avvio a.
3. 564. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole procedimenti con le parole iniziative.
3. 565. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole ai sensi delle con le parole sulla base delle.
3. 566. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole disposizioni con le parole previsioni.
3. 567. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole disposizioni con le parole norme.
3. 568. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole contenute nel con le parole previste dal.
3. 569. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole procede con le parole provvede.
3. 570. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole procede all'individuazione con le parole effettua l'individuazione.
3. 571. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole all'individuazione con le parole alla determinazione.
3. 572. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole di proprietà dello con le parole appartenenti allo.
3. 573. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies sostituire le parole anche valutando con le parole anche esaminando.
3. 574. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole provenienti con le parole trasmesse.
3. 575. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole in ordine ai con le parole rispetto ai.
3. 576. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole ritenga con le parole valuti.
3. 577. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole ritenga con le parole consideri.
3. 578. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole mantenere con le parole conservare.
3. 579. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole ed avviare con le parole e dare avvio a.
3. 580. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole procedimenti con le parole iniziative.
3. 581. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole rivolti con le parole finalizzati.
3. 582. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole all'istituzione con le parole alla creazione.
3. 583. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole ai sensi della con le parole in base alla.
3. 584. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-quinquies, sostituire le parole già istituite con le parole già realizzate.
3. 585. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-sexies, sostituire le parole comunicano all'Agenzia con le parole informano l'Agenzia.
3. 586. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-sexies, sostituire le parole l'avvio dei con le parole l'inizio dei.
3. 587. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-sexies, sostituire le parole ai commi 2-quater e 2-quinquies con le parole al comma 2-quater ed al comma 2-quinquies.
3. 588. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-sexies, sostituire le parole della suddetta con le parole di tale.
3. 589. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-sexies, secondo periodo, sopprimere la parola conseguentemente.
3. 590. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole le norme con le parole le disposizioni.
3. 591. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole di cui ai con le parole riportate nei.
3. 592. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole ai commi 2-quater e 2-quinquies con le parole al comma 2-quater ed al comma 2-quinquies.
3. 593. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole in relazione con le parole con riferimento.
3. 594. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole finalizzati con le parole destinati.
3. 595. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole determinare con le parole causare.
3. 596. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole complessivo con le parole totale.
3. 597. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole connesso ai con le parole derivante dai.
3. 598. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole ai suddetti con le parole ai citati.
3. 599. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2-septies, sostituire le parole processi di con le parole procedimenti per.
3. 600. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
  1. Al fine di realizzare una stima degli immobili pubblici, l'Agenzia del Demanio effettua, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, un censimento di tutti gli immobili pubblici e ne quantifica il valore sulla base dei criteri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare. I risultati dovranno essere pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 601. Ruocco.

  L'articolo 3 è soppresso.
3. 602. Ruocco.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: fatte salve le disposizioni degli articolo 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1995, n. 47.
3. 603. Cancelleri.

  Sopprimere il comma 2-septies.
3. 604. Vacca.

  Al comma 2-quater sopprimere le seguenti parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 606. Vacca.

  Al comma 2-quinquies sopprimere le seguenti parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 607. Vacca.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 a favore di acquirenti di immobili privati).

  1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati).

  1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
  2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
  3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.
  4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia dei provvedimento.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
  7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12».
   b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.».
   c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «perse» sono aggiunte le seguenti: «o per il proprio coniuge»;
   d) All'articolo 10, comma 1, dopo le parole «la residenza propria», sono aggiunte le seguenti: «o del proprio coniuge»;
   e) All'articolo 17, comma 2 sostituire le parole «quindici anni» con le seguenti: «trenta anni».
   f) All'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.».

  2. L'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accesso alle prestazioni dei Fondi, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.
  3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), dei medesimo articolo 13, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedure esecutiva.
  4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo.
3. 608. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*4. 1. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

  Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*4. 2. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*4. 5. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*4. 100. Busin.

  Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*4. 103. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimere gli articoli 4 e 5.
4. 4. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
*4. 104. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimerlo.
*4. 112. Barbanti.

  Sostituire articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

  1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.
  2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili».

Art. 5.
(Restituzione delle quote di partecipazione al capitale).

  1. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza ai disposto dell'articolo 20 dei citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime al quale si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

  1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
4. 11. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti.

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

  1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.
  2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili».

Art. 5.
(Restituzione delle quote di partecipazione al capitale).

  1. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime al quale si applica la maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo risultante al 31 dicembre 2013 calcolata dall'Istat.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

  1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
4. 12. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia)

  1. Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna.
  2. Le dette quote sono nominative e sono di proprietà dello Stato, delle regioni a statuto speciale, delle regioni a statuto ordinario, delle province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Il 51 per cento di dette quote di partecipazione sono di proprietà dello Stato. Il rimanente 49 per cento è attribuito agli enti autonomi territoriali indicati al comma 2 e diviso tra gli enti stessi in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Alla divisione delle quote si procede con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti, i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  4. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il loro parere secondo le norme dei regolamenti interni delle rispettive Camere. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano esprimono il loro parere nelle forme e nei modi previsti dai loro statuti.
  5. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine si provvede comunque.

Art. 5.
(Inalienabilità delle quote di partecipazione al Capitale della Banca d'Italia).

  1. I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. I certificati non possono essere alienati in alcun modo né dati in pegno o garanzia.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

  1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
4. 14. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

  1. Le quote nominative relative al capitale della Banca d'Italia possedute dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1607, e successive modificazioni, sono transitoriamente attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
  2. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la definitiva ripartizione delle quote nominative di cui al comma 1, garantendo la piena distinzione dei ruoli tra istituti di credito e enti di vigilanza, mantenendo la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d'Italia da parte di enti pubblici.

Art. 5.
(Modifiche allo Statuto della Banca d'Italia).

  1. Lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 luglio 1936, n. 1067, e successive modificazioni, è adeguato alle disposizioni del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal presente decreto.
  2. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. 13. Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:

Art. 4.
(Attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia).

  1. A decorrere dal 1o marzo 2014 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale; il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 9. Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:

Art. 4.
(Ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia).

  1. Il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:
  10. Le quote nominative del capitale sociale della Banca d'Italia sono attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni, secondo i criteri stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Col medesimo regolamento sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
4. 10. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:
  Art. 4. – 1. A decorrere dal 1o marzo 2014 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale. Il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 6. Giorgia Meloni, Corsaro, Maietta, Rampelli, Totaro, Cirielli, La Russa, Nastri, Taglialatela.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nazionale aggiungere la seguente: indipendente.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
4. 113. Barbanti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 6 del con le seguenti: di cui al.
4. 114. Grillo.

  Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: La Banca d'Italia.
4. 154. Grande.

  Sopprimere il comma 2.
4. 102. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata ad aumentare con le seguenti: può aumentare.
4. 121. Di Vita.

  Al comma 2, sopprimere le parole: mediante utilizzo delle riserve statutarie.
4. 117. Pesco.

  Al comma 2, sostituire le parole: mediante utilizzo delle riserve statutarie con le seguenti: mediante versamenti effettuati dagli attuali partecipanti al capitale sociale in proporzione alle attuali quote in possesso.
4. 116. Pesco.

  Al comma 2, sostituire la parola: mediante con la seguente: attraverso.
4. 120. Fico.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: euro 25.000 con le seguenti: euro 4.000.
4. 15. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 4.850.000.000.
4. 118. Alberti.

  Al comma 2, sostituire le parole: di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna con le seguenti: di euro 20.000 ciascuna.
4. 119. Gagnarli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 16. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 3 sostituire le parole: Ai partecipanti con le seguenti: A coloro che partecipano
4. 128. Frusone.

  Al comma 3 sostituire le parole da: utili netti fino alla fine del comma con le seguenti: interessi maturati sul capitale sociale pari all'euribor 6 mesi + 50 punti base
4. 123. Pesco.

  Al comma 3 sostituire le parole:, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale con le seguenti: non derivanti dall'esercizio della funzione pubblica di emissione delle banconote e dalla dismissione del patrimonio immobiliare, per un importo non superiore all'1 per cento del capitale.
4. 127. Barbanti.

  Al comma 3 sostituire le parole: per un importo non superiore con le seguenti: per un importo che non supera.
4. 136. Barbanti.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento:
4. 17. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore al 4 per cento:
4. 18. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore ad una percentuale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui titoli del debito pubblico dello Stato italiano, con durata non superiore ad un anno, emessi nell'anno solare precedente all'anno di distribuzione dei dividendi.
4. 126. Barbanti.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 8. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano le riserve statutarie e nessun'altra componente del patrimonio della Banca d'Italia.
4. 124. Barbanti.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  I partecipanti non hanno, in nessun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della Banca d'Italia relative all'esercizio della funzione pubblica di emissione delle banconote.
4. 125. Barbanti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le riserve auree depositate presso la Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano, di cui la Banca d'Italia risulta il semplice custode. Con relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene trasmessa l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia.
4. 122. Barbanti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere unicamente ad amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4-bis, 5 e 6.
4. 130. Barbanti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente ai comuni della Repubblica italiana.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con i comuni che ne hanno fatto richiesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze fissa, con decreto, i criteri ai quali devono attenersi i comuni nella stipula dei contratti.
4. 131. Pesco.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: al comma 2 aggiungere la seguente: non.
4. 105. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) agli enti pubblici.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera b) con la seguente: b) cittadini della Repubblica italiana;
   sopprimere le lettere c) e d).
4. 133. Dadone.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e che non abbiano un controllo di fatto da parte di società, enti o imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato italiano.

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), aggiungere, in fine, le parole: e che non abbiano un controllo di fatto da parte di società, enti o imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
   alla lettera d), dopo le parole: in Italia aggiungere le seguenti: e che non abbiano un controllo di fatto da parte di società, enti o imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
   al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: in Italia aggiungere le seguenti: o dovessero essere oggetto di acquisizione o controllo di fatto da parte di società, enti o imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato italiano
4. 129. Barbanti.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e azionariato italiano.
4. 106. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 19. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e azionariato italiano.
4. 107. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d-bis)
i cittadini della Repubblica italiana.
4. 132. Da Villa.

  Al comma 4, lettera d), sostituire la parola: aventi con le seguenti: che hanno
4. 135. Ferraresi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d-bis)
i cittadini della Repubblica italiana.
4. 134. Currò.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d-bis)
qualunque cittadino italiano.
4. 108. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: alle lettere fino alla fine del comma con le seguenti: al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia, si sospende il diritto di voto e si procede, entro 20 giorni dalla perdita del requisito, alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze viene stabilita la procedura da seguire per la vendita forzata delle suddette quote.
4. 200. Pisano, Pesco.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: alle lettere fino alla fine del comma con le seguenti: al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia, si sospende il diritto di voto e si procede, entro 20 giorni dalla perdita del requisito, alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo.
4. 201. Cancelleri.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: alle lettere fino alla fine del comma con le seguenti: al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia la Banca d'Italia acquista le relative quote entro 24 ore dall'accertamento della perdita del requisito. Entro 20 giorni dalla perdita del requisito si procede alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze viene stabilita la procedura da seguire per la vendita forzata delle suddette quote.
4. 202. Ruocco.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: dovessero perdere con la seguente: perdessero.
4. 203. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia.
4. 21. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: si dovrà procedere con le seguenti: si procederà.
4. 204. L'Abbate.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea.
4. 20. Ricciatti, Pannarale, Paglia, Lavagno.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: Ciascun con la seguente: Ogni.
4. 205. Fraccaro.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 0,0000001 per cento.
4. 109. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,5 per cento.
4. 206. Pinna.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
*4. 22. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
*4. 101. Busin.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il suddetto Fondo.
4. 208. Bechis.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il suddetto Fondo.
4. 209. Battelli.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il suddetto Fondo.
4. 210. Benedetti.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. 211. Massimiliano Bernini.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il suddetto Fondo.
4. 212. Baldassarre.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il suddetto Fondo.
4. 213. Artini.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce il suddetto Fondo.
4. 214. Baroni.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. 215. Basilio.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati allo Stato.
4. 216. Agostinelli.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della stessa.
4. 217. Villarosa.

  Sopprimere il comma 6.
4. 24. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 26. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , al fine fino alla fine del comma con le seguenti: non può acquistare, neanche temporaneamente, le proprie quote di partecipazione, né stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. I soggetti in possesso di quote in eccesso rispetto al limite di partecipazione fissato dal comma 5 possono cedere le suddette quote esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4.
4. 25. Tinagli, Zanetti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: al fine di con la seguente: per.
4. 219. D'Uva.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: fissati con la seguente: stabiliti.
4. 220. Nesci.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: può acquistare, fino alla fine del comma, con le seguenti: acquista le proprie quote di partecipazione detenute in eccesso dai soggetti di cui al comma 4. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento.
4. 110. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo con le seguenti: e parità di trattamento.
4. 221. Luigi Gallo.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione ai sensi nel presente comma è differito al momento dell'effettivo realizzo da parte della Banca d'Italia. Nel caso in cui il valore di realizzo sia inferiore al prezzo di acquisto, quest'ultimo è automaticamente ridotto fino a concorrenza del valore di realizzo.
4. 28. Tinagli, Zanetti.

  Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le quote devono rimanere nella disponibilità della Banca d'Italia per almeno 180 giorni prima di essere nuovamente assegnate e, durante tale periodo, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 111. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 6-bis, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
4. 27. Busin.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a), dopo le parole: «in Italia» aggiungere le seguenti: «e che non abbiano un controllo di fatto da parte di Società, Enti o Imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato Italiano»;
    b) alla lettera b), dopo le parole: «in Italia» aggiungere le seguenti: «e che non abbiano un controllo di fatto da parte di Società, Enti o Imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato Italiano»;
    c) alla lettera d), dopo le parole: «in Italia» aggiungere le seguenti: «e che non abbiano un controllo di fatto da parte di Società, Enti o Imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato Italiano»;
   2) Al comma 4-bis), dopo le parole: «in Italia» aggiungere le seguenti: «o dovessero essere oggetto di acquisizione o controllo di fatto da parte di Società, Enti o Imprese con sede legale o amministrativa collocata al di fuori del territorio dello Stato Italiano»
4. 300. Barbanti.

  Aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane).

  1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
  4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.
  5. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.
  6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:
   a) un «Fondo affitti» finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito pro capite annuo non superiore a 20.000 euro;
   b) un «Fondo per l'edilizia residenziale pubblica», volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera a), di risolvere l'emergenza abitativa.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'emanazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2.
4. 301. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire le parole: solamente a con le seguenti: unicamente ad Amministrazioni Pubbliche.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c), d).
4. 302. Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Le riserve auree della Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano di cui la Banca ne è semplice custode.
  3-ter. Con la Relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene data l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia.
4. 303. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano nessun'altra componente del patrimonio della Banca, neanche le riserve statutarie.
4. 304. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimerlo.
4. 305. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 ed infine, sostituire le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 4.000.
4. 306. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) Stato ed Enti Pubblici.
4. 307. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 6.
4. 308. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.89 per cento.
4. 309. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1,91 per cento.
4. 310. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.90 per cento.
4. 311. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.89 per cento.
4. 312. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.88 per cento.
4. 313. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.87 per cento.
4. 314. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.86 per cento.
4. 315. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.85 per cento.
4. 316. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.84 per cento.
4. 317. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.83 per cento.
4. 318. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.82 per cento.
4. 319. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.81 per cento.
4. 320. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
4. 321. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'articolo 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto.
4. 322. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
  5-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 5 si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano la soglia indicata al comma 5
4. 323. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non deve in alcun modo comportare trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca d'Italia ai partecipanti di cui al comma 4.
4. 324. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale stabilito dal comma 5, si applica la nozione di controllo il quale sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
  5-ter. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
   1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
   2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
   3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
    a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
    b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
    c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
    d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
   4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
4. 325. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
4. 326. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al primo periodo, dopo la parola: temporaneamente.
4. 327. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime.
4. 328. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: fissati al comma 5, aggiungere le seguenti: nonché al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento,.
4. 329. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: anche al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento.
4. 330. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
4. 331. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: dal Consiglio Superiore aggiungere le seguenti: sentito il Direttorio,.
4. 332. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
4. 333. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: del Collegio Sindacale con le seguenti: del Direttorio.
4. 334. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4,.
4. 335. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole; di cui al comma 4, aggiungere le seguenti: purché aventi sede legale in Italia,.
4. 336. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: assicurare trasparenza aggiungere le seguenti: ed indipendenza dell'autorità di vigilanza.
4. 337. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: e parità di trattamento con le seguenti: ed indipendenza dell'autorità di vigilanza.
4. 338. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
4. 339. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: limitato.
4. 340. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto cessa di avere efficacia il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 e cessa di essere riconosciuto ai partecipanti di cui al comma 4, alcuna pretesa sull'importo delle riserve statutarie.
4. 341. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare, in alcun modo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 342. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
  6-ter. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  6-quater. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
  6-quinquies. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6-ter, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
4. 343. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 6, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 5 e 6, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.
4. 344. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. Le misure di cui al presente articolo non devono comunque determinare una minore quota di utili devoluta allo Stato.
4. 345. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di Banca d'Italia).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 4.
  2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
  3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 4, comma 5. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
  4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4. 346. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

  1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale e’ rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
  3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.
  4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
  6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 347. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.
4. 348. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento del capitale con le seguenti: non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.
4. 349. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.
4. 350. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.09 per cento.
4. 351. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.08 per cento.
4. 352. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.07 per cento.
4. 353. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.06 per cento.
4. 354. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.05 per cento.
4. 355. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.03 per cento.
4. 356. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.02 per cento.
4. 357. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.01 per cento.
4. 358. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.00 per cento.
4. 359. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.99 per cento.
4. 360. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.98 per cento.
4. 361. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.97 per cento.
4. 362. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.96 per cento.
4. 363. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.95 per cento.
4. 364. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.94 per cento.
4. 365. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 1.93 per cento.
4. 366. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.46 per cento.
4. 367. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.45 per cento.
4. 368. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.44 per cento.
4. 369. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.43 per cento.
4. 370. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.42 per cento.
4. 371. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.41 per cento.
4. 372. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.40 per cento.
4. 373. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.39 per cento.
4. 374. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.38 per cento.
4. 375. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.37 per cento.
4. 376. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.36 per cento.
4. 377. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.35 per cento.
4. 378. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.34 per cento.
4. 379. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.33 per cento.
4. 380. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.32 per cento.
4. 381. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.31 per cento.
4. 382. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.30 per cento.
4. 383. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.29 per cento.
4. 384. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.28 per cento.
4. 385. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.27 per cento.
4. 386. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.26 per cento.
4. 387. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.25 per cento.
4. 388. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.24 per cento.
4. 389. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.23 per cento.
4. 390. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.22 per cento.
4. 391. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.21 per cento.
4. 392. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.20 per cento.
4. 393. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.19 per cento.
4. 394. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.18 per cento.
4. 395. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.17 per cento.
4. 396. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.16 per cento.
4. 397. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.15 per cento.
4. 398. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.14 per cento.
4. 399. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2.13 per cento.
4. 400. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,12 per cento.
4. 401. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,11 per cento.
4. 402. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,10 per cento.
4. 403. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,54 per cento.
4. 404. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,53 per cento.
4. 405. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,52 per cento.
4. 406. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,51 per cento.
4. 407. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,50 per cento.
4. 408. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,49 per cento.
4. 409. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,48 per cento.
4. 410. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,47 per cento.
4. 411. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,70 per cento.
4. 412. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,69 per cento.
4. 413. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,68 per cento.
4. 414. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,67 per cento.
4. 415. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,66 per cento.
4. 416. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,65 per cento.
4. 417. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,64 per cento.
4. 418. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,63 per cento.
4. 419. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,62 per cento.
4. 420. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,61 per cento.
4. 421. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,60 per cento.
4. 422. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,59 per cento.
4. 423. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,58 per cento.
4. 424. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,57 per cento.
4. 425. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,56 per cento.
4. 426. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,55 per cento.
4. 427. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,80 per cento.
4. 428. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,79 per cento.
4. 429. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,78 per cento.
4. 430. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,77 per cento.
4. 431. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,76 per cento.
4. 432. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,75 per cento.
4. 433. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,74 per cento.
4. 434. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,73 per cento.
4. 435. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,72 per cento.
4. 436. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,71 per cento.
4. 437. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,94 per cento.
4. 438. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,93 per cento.
4. 439. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,92 per cento.
4. 440. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,91 per cento.
4. 441. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,90 per cento.
4. 442. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,89 per cento.
4. 443. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,88 per cento.
4. 444. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,87 per cento.
4. 445. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,86 per cento.
4. 446. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,85 per cento.
4. 447. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,84 per cento.
4. 448. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,83 per cento.
4. 449. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,82 per cento.
4. 450. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,81 per cento.
4. 451. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,01 per cento.
4. 452. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,99 per cento.
4. 453. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,99 per cento.
4. 454. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,98 per cento.
4. 455. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,97 per cento.
4. 456. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,96 per cento.
4. 457. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 2,95 per cento.
4. 458. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,08 per cento.
4. 459. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,07 per cento.
4. 460. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,06 per cento.
4. 461. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,05 per cento.
4. 462. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,04 per cento.
4. 463. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,03 per cento.
4. 464. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,02 per cento.
4. 465. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,19 per cento.
4. 466. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,18 per cento.
4. 467. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,17 per cento.
4. 468. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,16 per cento.
4. 469. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,15 per cento.
4. 470. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,14 per cento.
4. 471. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,13 per cento.
4. 472. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,12 per cento.
4. 473. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,11 per cento.
4. 474. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,10 per cento.
4. 475. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,09 per cento.
4. 476. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,52 per cento.
4. 477. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,51 per cento.
4. 478. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,50 per cento.
4. 479. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,49 per cento.
4. 480. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,48 per cento.
4. 481. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,47 per cento.
4. 482. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,46 per cento.
4. 483. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,45 per cento.
4. 484. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,44 per cento.
4. 485. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,43 per cento.
4. 486. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,42 per cento.
4. 487. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,41 per cento.
4. 488. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,40 per cento.
4. 489. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,39 per cento.
4. 490. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,38 per cento.
4. 491. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,37 per cento.
4. 492. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,36 per cento.
4. 493. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,35 per cento.
4. 494. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,34 per cento.
4. 495. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,33 per cento.
4. 496. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,32 per cento.
4. 497. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,31 per cento.
4. 498. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,30 per cento.
4. 499. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,29 per cento.
4. 500. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,28 per cento.
4. 501. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,27 per cento.
4. 502. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,26 per cento.
4. 503. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,25 per cento.
4. 504. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,24 per cento.
4. 505. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,23 per cento.
4. 506. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,22 per cento.
4. 507. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,21 per cento.
4. 508. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,20 per cento.
4. 509. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 1.
4. 510. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: istituto di diritto pubblico inserire le seguenti: e di pubblico interesse.
4. 511. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: istituto di diritto pubblico inserire le seguenti: ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,.
4. 512. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: Sistema Europeo di banche Centrali inserire le seguenti: ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.
4. 513. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Ai comma 1, dopo le parole: Sistema Europeo di Banche Centrali inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,.
4. 514. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: è la banca centrale della Repubblica italiana.
4. 515. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed.
4. 516. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: autorità nazionale.
4. 517. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4. 518. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni normative, di rango primario e secondario, devono attribuire alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.
4. 519. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto dei principio di trasparenza.
4. 520. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'esercizio dei suoi poteri e.
4. 521. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: e nella gestione delle sue finanze.
4. 522. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: La governance della Banca d'Italia si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale e ribaditi dallo Statuto.
4. 523. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: La Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.
4. 524. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'indipendenza della Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza, da interferenze indirette dei partecipanti è garantita dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.
4. 525. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
4. 526. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: mediante utilizzo delle riserve statutarie.
4. 527. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: a seguito dell'aumento e di nuova emissione.
4. 528. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la parola: nominative.
4. 529. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: I partecipanti non hanno, in alcun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della banca rinveniente dal signoraggio che deriva esclusivamente dalla funzione pubblica di emissione delle banconote.
4. 530. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
L'autorizzazione all'aumento di capitale di cui al comma 2 è concessa unicamente per conseguire i seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) altre finalità esclusivamente di pubblico interesse.
4. 531. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 3.
4. 532. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3 sostituire le parole: non superiore al con le seguenti: comunque inferiore al.
4. 533. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5 per cento.
4. 534. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento.
4. 535. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 3 per cento.
4. 536. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 2 per cento.
4. 537. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 1 per cento.
4. 538. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire parole: 6 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.
4. 539. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione della spettanza di altre somme. Viene pertanto soppresso il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006.
4. 540. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nel rispetto della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione,.
4. 541. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, dopo le parole: possono appartenere inserire le seguenti parole: oltre che allo Stato e agli enti pubblici,.
4. 542. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 4.
4. 543. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
4. 544. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.
4. 545. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
4. 546. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, la lettera b), sopprimere le parole: e di riassicurazione.
4. 547. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, la lettera d), dopo le parole: sede legale in Italia e aggiungere le seguenti: previo consenso della COVIP.
4. 548. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, la lettera b), sopprimere le parole: e amministrazione centrale.
4. 549. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.
4. 550. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
4. 551. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.
4. 552. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
4. 553. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.
4. 554. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire la lettera a), con le seguenti:
   a) Casse di risparmio;
   b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;.
4. 555. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) istituti di assicurazione;.
4. 556. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) Istituti di previdenza;.
4. 557. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: enti ed.
4. 558. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: ed istituti.
4. 559. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: previdenza ed.
4. 560. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: ed assicurazione.
4. 561. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera d), dopo le parole: sede legale aggiungere le seguenti: e amministrazione centrale.
4. 562. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: e fondi pensione fino a: 5 dicembre 2005, n. 252 e,.
4. 563. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:
   a) casse di risparmio;
   b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
   c) Istituti di previdenza;
   d) Istituti di assicurazione.
4. 564. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera c), dopo la parola: fondazioni inserire la seguente: bancarie.
4. 565. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione,.
4. 566. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto,.
4. 567. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 2 sono aggiunte le seguenti: sono nominative e.
4. 568. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, dopo la parola: possono sono aggiunte le seguenti: essere cedute solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio e possono.
4. 569. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. La cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e di una equilibrata distribuzione.
4. 570. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  4-quater. Se alle operazioni indicate ai commi 4 e 6 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
4. 571. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguenti:
  4-ter. Se alle operazioni indicate ai commi 4, lettere a) e b) partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare la domanda di autorizzazione preventiva delle acquisizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del qual il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
4. 572. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 5.
4. 573. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere le parole: direttamente o indirettamente,.
4. 574. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: direttamente o indirettamente, aggiungere le seguenti: anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona,.
4. 575. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 2 per cento.
4. 576. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,9 per cento.
4. 577. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,8 per cento.
4. 578. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,7 per cento.
4. 579. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,6 per cento.
4. 580. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,5 per cento.
4. 581. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,4 per cento.
4. 582. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,3 per cento.
4. 583. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,2 per cento.
4. 584. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1,1 per cento.
4. 585. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 1 per cento.
4. 586. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,9 per cento.
4. 587. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,8 per cento.
4. 588. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,7 per cento.
4. 589. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,6 per cento.
4. 590. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,5 per cento.
4. 591. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,4 per cento.
4. 592. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,3 per cento.
4. 593. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,2 per cento.
4. 594. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,1 per cento.
4. 595. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 5 per cento.
4. 596. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,99 per cento.
4. 597. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,98 per cento.
4. 598. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,97 per cento.
4. 599. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,96 per cento.
4. 600. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,95 per cento.
4. 601. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,94 per cento.
4. 602. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,93 per cento.
4. 603. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,92 per cento.
4. 604. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,91 per cento.
4. 605. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,90 per cento.
4. 606. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,89 per cento.
4. 607. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,88 per cento.
4. 608. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,87 per cento.
4. 609. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,86 per cento.
4. 610. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,85 per cento.
4. 611. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,84 per cento.
4. 612. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,83 per cento.
4. 613. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,82 per cento.
4. 614. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,81 per cento.
4. 615. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,80 per cento.
4. 616. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,79 per cento.
4. 617. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,78 per cento.
4. 618. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,77 per cento.
4. 619. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,76 per cento.
4. 620. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,75 per cento.
4. 621. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,74 per cento.
4. 622. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,73 per cento.
4. 623. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,72 per cento.
4. 624. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,71 per cento.
4. 625. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,70 per cento.
4. 626. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,69 per cento.
4. 627. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,68 per cento.
4. 628. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,67 per cento.
4. 629. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,66 per cento.
4. 630. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,65 per cento.
4. 631. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,64 per cento.
4. 632. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,63 per cento.
4. 633. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,62 per cento.
4. 634. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,61 per cento.
4. 635. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,60 per cento.
4. 636. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,59 per cento.
4. 637. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,58 per cento.
4. 638. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,57 per cento.
4. 639. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,56 per cento.
4. 640. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,55 per cento.
4. 641. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,54 per cento.
4. 642. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,53 per cento.
4. 643. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,52 per cento.
4. 644. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,51 per cento.
4. 645. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,50 per cento.
4. 646. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,49 per cento.
4. 647. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,48 per cento.
4. 648. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,47 per cento.
4. 649. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,46 per cento.
4. 650. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,45 per cento.
4. 651. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,44 per cento.
4. 652. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,43 per cento.
4. 653. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,42 per cento.
4. 654. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,41 per cento.
4. 655. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,40 per cento.
4. 656. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,39 per cento.
4. 657. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,38 per cento.
4. 658. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,37 per cento.
4. 659. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,36 per cento.
4. 660. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,35 per cento.
4. 661. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,34 per cento.
4. 662. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,33 per cento.
4. 663. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,32 per cento.
4. 664. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,31 per cento.
4. 665. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,30 per cento.
4. 666. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,29 per cento.
4. 667. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,28 per cento.
4. 668. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,27 per cento.
4. 669. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,26 per cento.
4. 670. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,25 per cento.
4. 671. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,24 per cento.
4. 672. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,23 per cento.
4. 673. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,22 per cento.
4. 674. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,21 per cento.
4. 675. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,20 per cento.
4. 676. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,19 per cento.
4. 677. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,18 per cento.
4. 678. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,17 per cento.
4. 679. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,16 per cento.
4. 680. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,15 per cento.
4. 681. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,14 per cento.
4. 682. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,13 per cento.
4. 683. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,12 per cento.
4. 684. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,11 per cento.
4. 685. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,10 per cento.
4. 686. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,09 per cento.
4. 687. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,08 per cento.
4. 688. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,07 per cento.
4. 689. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,06 per cento.
4. 690. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,05 per cento.
4. 691. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,04 per cento.
4. 692. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,03 per cento.
4. 693. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,02 per cento.
4. 694. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,01 per cento.
4. 695. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 4,00 per cento.
4. 696. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,99 per cento.
4. 697. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,98 per cento.
4. 698. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,97 per cento.
4. 699. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,96 per cento.
4. 700. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,95 per cento.
4. 701. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,94 per cento.
4. 702. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,93 per cento.
4. 703. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,92 per cento.
4. 704. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,91 per cento.
4. 705. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,90 per cento.
4. 706. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,89 per cento.
4. 707. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,88 per cento.
4. 708. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,87 per cento.
4. 709. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,86 per cento.
4. 710. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,85 per cento.
4. 711. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,84 per cento.
4. 712. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,83 per cento.
4. 713. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,82 per cento.
4. 714. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,81 per cento.
4. 715. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,80 per cento.
4. 716. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,79 per cento.
4. 717. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,78 per cento.
4. 718. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,77 per cento.
4. 719. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,76 per cento.
4. 720. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,75 per cento.
4. 721. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,74 per cento.
4. 722. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,73 per cento.
4. 723. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,72 per cento.
4. 724. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,71 per cento.
4. 725. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,70 per cento.
4. 726. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,69 per cento.
4. 727. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,68 per cento.
4. 728. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,67 per cento.
4. 729. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,66 per cento.
4. 730. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,65 per cento.
4. 731. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,64 per cento.
4. 732. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,63 per cento.
4. 733. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,62 per cento.
4. 734. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,61 per cento.
4. 735. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,60 per cento.
4. 736. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,59 per cento.
4. 737. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,58 per cento.
4. 738. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,57 per cento.
4. 739. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,56 per cento.
4. 740. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,55 per cento.
4. 741. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,54 per cento.
4. 742. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: al 3 per cento con le seguenti: al 3,53 per cento.
4. 743. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) i cittadini della repubblica italiana;.
4. 744. Currò.

  Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    «d-bis) i cittadini della repubblica italiana»;
   2) sopprimere la lettera c).
4. 745. Da Villa.

  Al comma 4, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
   a) dagli enti pubblici;
   b) dai cittadini della Repubblica Italiana.
4. 746. Dadone.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nazionale aggiungere la seguente: indipendente.

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
4. 747. Barbanti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le seguenti: 4.850.000.000.
4. 748. Alberti.

  Il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia, si sospende il diritto di voto e si procede, entro 20 giorni dalla perdita del requisito, alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo.
4. 749. Cancelleri.

  Il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia, si sospende il diritto di voto e si procede, entro 20 giorni dalla perdita del requisito, alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze viene stabilita la procedura da seguire per la vendita forzata delle suddette quote.
4. 750. Pesco.

  Il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia, si sospende il diritto di voto e si procede, entro 20 giorni dalla perdita del requisito, alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze viene stabilita la procedura da seguire per la vendita forzata delle suddette quote.
4. 751. Pisano.

  Il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 dovessero perdere il requisito della sede legale o amministrazione centrale in Italia la Banca d'Italia acquista le relative quote entro 24 ore dall'accertamento della perdita del requisito. Entro 20 giorni dalla perdita del requisito si procede alla vendita forzata delle quote a favore di soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze viene stabilita la procedura da seguire per la vendita forzata delle suddette quote.
4. 752. Ruocco.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti; Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della stessa.
4. 753. Villarosa.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati allo Stato Italiano.
4. 754. Agostinelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto emesso entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, istituisce il suddetto Fondo.
4. 755. Artini.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto emesso entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, istituisce il suddetto Fondo.».
4. 756. Baldassarre.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto emesso entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, istituisce il suddetto Fondo.».
4. 757. Baroni.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite alla Banca d'Italia ed i dividendi sono imputati ad un Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. 758. Basilio.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto emesso entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, istituisce il suddetto Fondo.».
4. 759. Battelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto emesso entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, istituisce il suddetto Fondo».
4. 760. Bechis.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo istituito per la riduzione dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto emesso entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, istituisce il suddetto Fondo.»
4. 761. Benedetti.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote fino a: Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ed i dividendi sono imputati ad un Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera A) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
4. 762. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, dopo le parole: 15 ottobre 2013, aggiungere il seguente periodo: La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo è soggetta al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni».
4. 763. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo ho il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziario, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziario mista e imprese. La Banca d'Italia informa io BCE delle misure adottate e con questa strettamente coordinate. La Banca d'Italia informa la BCE in merito al risultato delle attività svolte.
4. 764. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea nei confronti degli enti creditizi a cui vengono imposti requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti.
4. 765. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, dopo le parole: delle sue finanze aggiungere il seguente periodo: Nella qualifica di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve I compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario; compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione dei rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni.
4. 766. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europeo effettua le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'Autorità Bancaria Europea, le prove di stress e lo loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativo e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'unione.
4. 767. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, dopo le parole: gestione delle sue finanze aggiungere il seguente periodo: In veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziario e le società di partecipazione finanziaria mista.
4. 768. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.
4. 769. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività trasfrontaliere, notifica olla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; voluta aspetti specifici dello procedure se richiesti dalla BCE; trasmette olla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza.
4. 770. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il presente articolo è volto a conferire certezza al quadro normativo concernente i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno.
4. 771. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, dopo le parole: 15 ottobre 2013, aggiungere il seguente periodo: La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo è soggetta al dovere di cooperazione in buono fede e all'obbligo di scambio di informazioni.
4. 772. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere l'articolo 4.
4. 773. Barbanti.

  Al comma 2 sopprimere le parole: mediante utilizzo delle riserve statutarie.
4. 774. Pesco.

  Al comma 2 sopprimere le parole: mediante utilizzo delle riserve con le seguenti: mediante versamenti effettuati dagli attuali partecipanti al capitale sociale in proporzione alle attuali quote in possesso.
4. 775. Pesco.

  Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: utili netti aggiungere le seguenti: non derivanti dall'esercizio della funzione pubblica di emissione delle banconote e dalla dismissione del patrimonio immobiliare;
   b) sostituire parole: 6 per cento con le seguenti: 1 per cento.
4. 776. Barbanti.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento del capitale con le seguenti: non superiore ad una percentuale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico dello Stato Italiano, con durata non superiore ad un anno, emessi nell'anno solare precedente all'anno di distribuzione dei dividendi.
4. 777. Barbanti.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: I Partecipanti non hanno, in nessun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della Banca d'Italia relative all'esercizio della funzione pubblica di emissione delle banconote.
4. 778. Barbanti.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano le riserve statutarie e nessun'altra componente del patrimonio della Banca d'Italia.
4. 779. Barbanti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  
Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli interessi maturati sul capitale sociale pari all'euribor 6 mesi + 50 bps.
4. 780. Pesco.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Le riserve auree depositate presso la Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano, di cui la Banca d'Italia ne risulta il semplice custode. Con relazione trasmessa al Governo ed al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene trasmessa l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia.
4. 781. Barbanti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente ai Comuni della Repubblica Italiana.

  Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con i Comuni che ne hanno fatto richiesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto fissa i criteri ai quali devono attenersi i Comuni nella stipula dei contratti. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 782. Pesco.

  Al comma 4, sostituire le parole: solamente a con le seguenti: unicamente ad Amministrazioni Pubbliche.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere le lettere a), b), c), d), del comma 4;
   b) sopprimere i commi: 4-bis, 5 e 6.
4. 783. Barbanti.

  Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nei meccanismo di vigilanza unico europeo ho il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalie imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. La Banca d'Italia informa la BCE delle misure adottate e con questa strettamente coordinate. La Banca d'Italia informa la BCE in merito al risultato delle attività svolte.
4. 784. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve I compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea nei confronti degli enti creditizi a cui vengono imposti requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali ospiti.
4. 785. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: delle sue finanze aggiungere il seguente periodo: Nella qualifica di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni.
4. 786. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea effettuo le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con i'Autorità Bancaria Europea, le prove di stress e lo loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione.
4. 787. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: gestione delle sue finanze aggiungere il seguente periodo: In veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti ai meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria misto.
4. 788. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per te autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.
4. 789. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito olia vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività trasfrontaliere, notifica alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; valuta aspetti specifici della procedure se richiesti dalla BCE; trasmette alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza.
4. 790. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il presente articolo è volto a conferire certezza al quadro normativo concernente I partecipanti al capitale della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno.
4. 791. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo le parole: al 3 per cento aggiungere le seguenti: salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 0,5 per cento.
4. 792. Pinna.

  Al comma 6 sostituire la parola: fissati con la seguente: stabiliti».
4. 793. Nesci.

  Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
4. 794. Grande.

  Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:
  La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui ai Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.
4. 795. Grillo.

  Al comma 4-bis apportare la seguente modificazione:
   a) al primo periodo sostituire le parole: dovessero perdere con la seguente: perdessero.
4. 796. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4-bis apportare la seguente modificazione:
   a) Al primo periodo sostituire le parole: si dovrà procedere con la seguente: si procederà.
4. 797. L'Abbate.

  Al comma 2 sostituire la parola: autorizzata con le seguenti: può aumentare.
4. 798. Di Vita.

  Al comma 3 sostituire la parola: 6 con la seguente: 6,0,
4. 799. Dieni.

  Al comma 5 sostituire la parola: alle con la seguente: a.
4. 800. D'Incà.

  Al comma 6 sostituire la parola: al fine con la seguente: per.
4. 801. D'Uva.

  Al comma 5 sostituire la parola: ed con la seguente: e.
4. 802. Fantinati.

  Al comma 4, lettera d), sostituire la parola: aventi con le seguenti: che hanno.
4. 803. Ferraresi.

  Al comma 2, sostituire la parola: mediante con la seguente: attraverso.
4. 804. Fico.

  Al comma 5, sostituire la parola: ciascun con la seguente: ogni.
4. 805. Fraccaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. A coloro che partecipano possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
4. 806. Frusone.

  Al comma 4, lettera d), sostituire la parola: aventi con le seguenti: che hanno.
4. 807. Ferraresi.

  Al comma 2, sostituire la parola: mediante con la seguente: attraverso.
4. 808. Fico.

  Al comma 5, sostituire la parola: ciascun con la seguente: ogni.
4. 809. Fraccaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A coloro che partecipano possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
4. 810. Frusone.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante l'utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
4. 811. Gagnarli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana, parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
4. 812. Gallinella.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La Banca d'Italia, per favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso ed i dividendi vengono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 813. Luigi Gallo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo che non supera il 6 per cento del capitale.
4. 814. Silvia Giordano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 1.000.000.000.
4. 815. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 1.500.000.000.
4. 816. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 2.000.000.000.
4. 817. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 2.500.000.000.
4. 818. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 3.000.000.000.
4. 819. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 3.500.000.000.
4. 820. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 4.000.000.000.
4. 821. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 4.500.000.000.
4. 822. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 5.000.000.000.
4. 823. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 5.500.000.000.
4. 824. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 6.000.000.000.
4. 825. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 6.500.000.000.
4. 826. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 7.000.000.000.
4. 827. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 8.000.000.000.
4. 828. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 8.500.000.000.
4. 829. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 9.000.000.000.
4. 830. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 9.500.000.000.
4. 831. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 10.000.000.000.
4. 832. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 10.500.000.000.
4. 833. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 11.000.000.000.
4. 834. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 11.500.000.000.
4. 835. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 12.000.000.000.
4. 836. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 12.500.000.000.
4. 837. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 13.000.000.000.
4. 838. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 13.500.000.000.
4. 839. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 14.000.000.000.
4. 840. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 14.500.000.000.
4. 841. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 7.500.000.000 con le parole: 15.000.000.000.
4. 842. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 100.
4. 843. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 500.
4. 844. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 1.000.
4. 845. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 1.500.
4. 846. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 2.000.
4. 847. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 2.500.
4. 848. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 3.000.
4. 849. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 3.500.
4. 850. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 4.000.
4. 851. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 4.500.
4. 852. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 5.000.
4. 853. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 5.500.
4. 854. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 6.000.
4. 855. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 6.500.
4. 856. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 7.000.
4. 857. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 7.500.
4. 858. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 8.000.
4. 859. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 8.500.
4. 860. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 9.000.
4. 861. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 9.500.
4. 862. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 10.000.
4. 863. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 10.500.
4. 864. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 11.000.
4. 865. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 11.500.
4. 866. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 12.000.
4. 867. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 12.500.
4. 868. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 13.000.
4. 869. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 13.500.
4. 870. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 14.000.
4. 871. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 14.500.
4. 872. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 15.000.
4. 873. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 15.500.
4. 874. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 16.000.
4. 875. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 16.500.
4. 876. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 17.000.
4. 877. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 17.500.
4. 878. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 18.000.
4. 879. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 18.500.
4. 880. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 19.000.
4. 881. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 19.500.
4. 882. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 20.000.
4. 883. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 20.500.
4. 884. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 21.000.
4. 885. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 21.500.
4. 886. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 22.000.
4. 887. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 22.500.
4. 888. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 23.000.
4. 889. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 23.500.
4. 890. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 24.000.
4. 891. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25.000 con le parole: 24.500.
4. 892. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000002 per cento.
4. 893. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000003 per cento.
4. 894. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000004 per cento.
4. 895. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000005 per cento.
4. 896. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000006 per cento.
4. 897. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000007 per cento.
4. 898. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000008 per cento.
4. 899. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: 0,0000009 per cento.
4. 900. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000001 per cento.
4. 901. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000002 per cento.
4. 902. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000003 per cento.
4. 903. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000004 per cento.
4. 904. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000005 per cento.
4. 905. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000006 per cento.
4. 906. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000007 per cento.
4. 907. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000008 per cento.
4. 908. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,000009 per cento.
4. 909. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00001 per cento.
4. 910. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00002 per cento.
4. 911. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00003 per cento.
4. 912. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00004 per cento.
4. 913. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00005 per cento.
4. 914. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00006 per cento.
4. 915. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00007 per cento.
4. 916. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00008 per cento.
4. 917. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,00009 per cento.
4. 918. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0001 per cento.
4. 919. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0002 per cento.
4. 920. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0003 per cento.
4. 921. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0004 per cento.
4. 922. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0005 per cento.
4. 923. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0006 per cento.
4. 924. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0007 per cento.
4. 925. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0008 per cento.
4. 926. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,0009 per cento.
4. 927. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,001 per cento.
4. 928. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,002 per cento.
4. 929. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,003 per cento.
4. 930. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,004 per cento.
4. 931. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,005 per cento.
4. 932. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,006 per cento.
4. 933. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,007 per cento.
4. 934. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,008 per cento.
4. 935. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,009 per cento.
4. 936. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,01 per cento.
4. 937. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,02 per cento.
4. 938. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,03 per cento.
4. 939. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,04 per cento.
4. 940. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,05 per cento.
4. 941. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,06 per cento.
4. 942. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,07 per cento.
4. 943. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,08 per cento.
4. 944. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,09 per cento.
4. 945. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,1 per cento.
4. 946. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,1 per cento.
4. 947. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,3 per cento.
4. 948. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,4 per cento.
4. 949. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,5 per cento.
4. 950. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,6 per cento.
4. 951. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,7 per cento.
4. 952. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,8 per cento.
4. 953. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 0,9 per cento.
4. 954. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1 per cento.
4. 955. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,1 per cento.
4. 956. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,2 per cento.
4. 957. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,3 per cento.
4. 958. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,4 per cento.
4. 959. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,5 per cento.
4. 960. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,6 per cento.
4. 961. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,7 per cento.
4. 962. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,8 per cento.
4. 963. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 1,9 per cento.
4. 964. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2 per cento.
4. 965. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,1 per cento.
4. 966. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,2 per cento.
4. 967. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,3 per cento.
4. 968. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,4 per cento.
4. 969. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,5 per cento.
4. 970. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,6 per cento.
4. 971. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,7 per cento.
4. 972. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,8 per cento.
4. 973. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole 3 per cento con le parole: 2,9 per cento.
4. 974. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole è autorizzata ad con le parole può.
4. 975. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole ad aumentare con le parole a elevare.
4. 976. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire la parola ciascuna con la parola cadauna.
4. 977. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire la parola possono con la parola potranno.
4. 978. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire la parola esclusivamente con le parole solo i.
4. 979. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole a valere sugli con le parole a carico degli.
4. 980. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 3, sostituire le parole per un importo con le parole in misura corrispondente ad un importo.
4. 981. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole di cui al comma 2 con le parole di cui al comma precedente.
4. 982. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole possono appartenere con le parole potranno appartenere.
4. 983. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole appartenere solamente a con le parole essere detenute solamente da.
4. 984. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire la parola solamente con la parola esclusivamente.
4. 985. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole nei casi in cui con la parola qualora.
4. 986. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole di cui alle con le parole citati alle.
4. 987. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole dovessero perdere con la parola perdano.
4. 988. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole si dovrà procedere con le parole si procederà.
4. 989. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole alla vendita con le parole all'alienazione.
4. 990. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole alla vendita con le parole alla cessione.
4. 991. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole a favore con le parole in favore.
4. 992. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole soggetto in possesso con le parole soggetto che sia in possesso.
4. 993. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole ai sensi delle con le parole in base alle.
4. 994. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole alle lettere a) e b) con le parole alla lettera a) e alla lettera b).
4. 995. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole alla vendita con le parole all'alienazione.
4. 996. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole alla vendita con le parole alla cessione.
4. 997. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole delle predette con le parole delle citate.
4. 998. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole rimane sospeso con le parole è sospeso.
4. 999. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole ciascun partecipante con le parole ogni partecipante.
4. 1000. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.0100 e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1001. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500:000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000 e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1002. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000 e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1003. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000 e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1004. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000 e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1005. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000 e sopprimere il comma 6.
4. 1006. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.600 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1007. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  Al comma 5 sostituire le parole:
  Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1008. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente: d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1009. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore, al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1010. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000 e, sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1011. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000 e, sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1012. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500:000.000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1013. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000:000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di. voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1014. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1015. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1016. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1017. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1018. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c), con la seguente:
   e) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1019. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1020. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1021. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1022. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   c) Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprio quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1023. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1024. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1025. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di ’controllo dettate dagli ordinamenti di. settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1026. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1027. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti  euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1028. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1029. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1030. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000» e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1031. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, comma 5 sopprimerà la lettera d).
4. 1032. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1033. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1034. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1035. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1036. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e sopprimere il comma 6.
4. 1037. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;

  Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti. di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1038. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000»;.

  Al comma 5 sostituire le parole:
  Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1039. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1040. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore a 16 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1041. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1042. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1043. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1044. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1045. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1046. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo, periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1047. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1048. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1049. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia prevista a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1050. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1051. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1052. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1053. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1054. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1055. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1056. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1057. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  «Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1058. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1059. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1060. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1061. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1062. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1063. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e sopprimere il comma 6.
4. 1064. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;.

  Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le, proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al, capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1065. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;.

  Al comma 5 sostituire le parole:
  Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1066. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1067. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1068. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1069. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   e, sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1070. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1071. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1072. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1073. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1074. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1075. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1076. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1077. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1078. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1079. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1080. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   c) sopprimere il comma 6.
4. 1081. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   c) Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limati di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie, quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1082. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1083. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1084. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.500.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 15.000»;
   b) sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può, possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1085. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 13.000»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   c) Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente e proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite.di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1086. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 13.000»;
   b) Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere; direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi socio imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1087. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 13.000»;
   b) Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1088. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 13.000»;
   b) sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore,dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1089. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000;
   e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1090. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000;
   e, all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1091. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sopprimere il comma 6-bis.
4. 1092. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 6.
4. 1093. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 5.
4. 1094. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 4-bis.
4. 1095. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 4.
4. 1096. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 3.
4. 1097. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 2.
4. 1098. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  All'articolo 4, comma 6-bis, sostituire le parole: stabilito con le parole: dettato.
4. 1099. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  All'articolo 4, comma 6-bis, sostituire le parole: stabilito con le parole: previsto.
4. 1100. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: in base a con le parole: in ottemperanza a.
4. 1101. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: in base a con le parole: sulla base di.
4. 1102. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: in merito alle con le parole: circa le.
4. 1103. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: annualmente con le parole: ogni anno.
4. 1104. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: riferisce annualmente alle Camere con le parole: relaziona annualmente le Camere.
4. 1105. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: restano con le parole: rimangono.
4. 1107. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: in cui le quote con le parole: durante il quale le quote.
4. 1108. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: per il periodo con le parole: durante il periodo.
4. 1109. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: presumibile con le parole: presunto.
4. 1110. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: assicurare con le parole: garantire.
4. 1111. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, comma 6, sostituire le parole: tali da assicurare con le parole: che assicurino.
4. 1112. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, comma 6, sostituire le parole: appartenenti con le parole: che appartengono.
4. 1113. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: ed effettuate con le parole: e realizzate.
4. 1114. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: fissati al con le parole: determinati dal.
4. 1115. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: fissati al con le parole: stabiliti dal.
4. 1116. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: fissati al con le parole: determinati al.
4. 1117. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: al fine di con le parole: per.
4. 1118. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: 2con le parole: .
4. 1119. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: possedute in eccesso con le parole: detenute in eccesso.
4. 1120. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: ai fini del con le parole: per il.
4. 1121. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le parole: tre per cento.
4. 1122. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: possedere con le parole: detenere.
4. 1123. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.

  A comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1124. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.

  Al comma 5 sostituire le parole:
  Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1125. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000:.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1126. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7,500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1127. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1128. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.

  Sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1129. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1130. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015.
4. 1131. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole:
euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro, 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere:
  Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1132. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere:
  Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1133. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1134. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere la lettera, d).
4. 1135. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000,000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ,relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi.
4. 1136. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1137. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle, partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1138. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono* imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1139. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di. settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia;
   c) al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1140. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1141. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente d indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli, ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1142. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del Calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1143. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1144. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000, con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015.
4. 1145. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1146. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000,000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  All'articolo 6, alla fine aggiungere:
  Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1147. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1148. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  All'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1149. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;
4. 1150. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1151. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.00.

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1152. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1153. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  Sopprimere il comma 6.
4. 1154. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  Sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti:
  Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1155. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  A comma 5 sostituire le parole:
  Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia con le seguenti:
  Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1156. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  A comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1157. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1158. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro, 65.000.

  Sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1159. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.

  Sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1160. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7,500.000.000 con le seguenti: euro 6,500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1161. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7,500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1162. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di, settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere:
  Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1163. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1164. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1165. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1166. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto è non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1167. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1168. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E sopprimere l'articolo 6.
4. 1169. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E sopprimere l'articolo 5.
4. 1170. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  E, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1171. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  E, all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1172. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  E, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1173. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  E, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1174. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1175. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1176. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1177. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1178. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1179. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1180. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, sopprimere il comma 6.
4. 1181. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1182. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  Al comma 5 sostituire le parole:
  Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1183. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1184. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1185. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1186. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650 e, sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1187. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000,000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
  E, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1188. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto: con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015.
4. 1189. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1190. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo ’ periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1191. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1192. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1193. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi.
4. 1194. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  E, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1195. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1196. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1197. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   c) sopprimere il comma 6.
4. 1198. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  
5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   c) Al comma 6, sostituire le parole:
  La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie, quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al, capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1199. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.650.000,000» e le parole: euro 20.000» con le seguenti: «euro 1650»;
   b) Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c)
e sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1200. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650;
   b) al comma 3, sostituire le parole:
non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.».
4. 1201. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1650;
   b) sostituire il comma 3 col seguente:

  «3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali»
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.».
4. 1202. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni. centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.».

  Sopprimere il comma 6-ter.
4. 1203. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Al comma 6, sostituire le, parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1204. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base, a quanto stabilito dal presente articolo.».

  Al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1205. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1206. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Sopprimere il comma 6.
4. 1207. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Al comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1208. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;»
4. 1209. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Sopprimere il comma 4.
4. 1210. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi, giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1211. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi, giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1212. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi, giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»
4. 1213. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»
4. 1214. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 5, sostituire le parole: Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»
4. 1215. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e e) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.»

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»
4. 1216. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti non superiore allo 0,5 per cento.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»
4. 1217. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 3 col seguente:
  «3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali».

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»
4. 1218. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2 sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 4.000.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  «6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.»
4. 1219. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.»;
   c) al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1220. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) enti ed istituti di previdenza, ed assicurazione pubblici.»
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.»
4. 1221. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   b) Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.»
4. 1222. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;
   b) sostituire il comma 3 col seguente:
  «3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali».
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.»
4. 1223. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000;

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1224. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1225. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1226. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1227. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1228. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'istituto stesso.
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 500 ciascuna.»
   c) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1229. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 500 ciascuna.»
   b) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1230. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 18.000 ciascuna.»;
   b) a comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1231. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 15.000 ciascuna.»;
   b) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1232. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 1.000 ciascuna.»;
   b) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1233. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 10.000 ciascuna.»;
   b) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1234. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.000 ciascuna.»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,25 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1235. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.450.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.450 ciascuna.»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,6 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1236. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 10.000 ciascuna.»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,7 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1237. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.000 ciascuna.»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, indirettamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,8 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1238. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 10.000 ciascuna.»;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,9 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1239. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 10.000 ciascuna.»;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea».
4. 1240. Ricciatti, Pannarale, Paglia, Lavagno.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 20.000 ciascuna.»;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea».
4. 1241. Ricciatti, Pannarale, Paglia, Lavagno.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare Il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 20.000 ciascuna.»;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1242. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni centoventi giorni alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.
4. 1243. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
  6-bis. La Banca d'Italia riferisce ogni sei mesi alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo,.
4. 1244. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1.650;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati, alle riserve statutarie della Banca d'Italia.».
4. 1245. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.650.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 1.650.
4. 1246. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 6.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 65.000.
4. 1247. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 7.000.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 50.000.
4. 1248. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.
4. 1249. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.500.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 15.000.
4. 1250. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
4. 1251. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.400.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 14.000
4. 1252. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1253. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.700.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 6.700 ciascuna,»;
   c) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1254. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.245.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.245 ciascuna.;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,5 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1255. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.335.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.335 ciascuna.»;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea»;
   e) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,1 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.».
4. 1256. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.445.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.445 ciascuna.»;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,35 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1257. Lavagno, Paglia, Boccadutri.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.187.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.187 ciascuna.;
   b) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1258. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   b) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,76 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1259. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   b) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1260. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,45 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1261. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,45 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1262. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.200.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.200 ciascuna.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,96 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1263. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.050.000,000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.050 ciascuna.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,6 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1264. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.230.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.230 ciascuna.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'2,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1265. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.380.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.380 ciascuna.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,23 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1266. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.380.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.380 ciascuna.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,95 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1267. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.250.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.250 ciascuna.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,35 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1268. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.450.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.450 ciascuna;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,45 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1269. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,5 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1270. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'i per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1271. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,8 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1272. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore all'1,3 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1273. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,3 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1274. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.450.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.450 ciascuna.»;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1275. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.250.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 2.500 ciascuna.;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,25 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1276. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.250.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 2.500 ciascuna.;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 2,25 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».
4. 1277. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 2.000 ciascuna.
4. 1278. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.150.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.150 ciascuna.;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1279. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.250.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 2.500 ciascuna.;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1280. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.480.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 4000 ciascuna;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1281. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.220.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.220 ciascuna.;
   c) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1282. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.485.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.485 ciascuna.;
   c) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1283. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.475.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.475 ciascuna.;
   c) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1284. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.480.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.480 ciascuna.;
   c) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1285. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei annI precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.430.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.430 ciascuna.
4. 1286. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.3 10.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.310 ciascuna.
4. 1287. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.150.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.150 ciascuna.
4. 1288. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.250.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.250 ciascuna.
4. 1289. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.300.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.300 ciascuna.;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1290. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.100.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 21.000 ciascuna.;
   b) al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia,.
4. 1291. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.400.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.400 ciascuna.;
   c) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1292. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.100.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.100 ciascuna.;
   c) al comma 3, alla fine aggiungere: Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 1293. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.400.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.400 ciascuna.;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea.
4. 1294. Ricciatti, Pannarale, Paglia, Lavagno.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.100.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.100 ciascuna.;
   b) dopo i commi 4 e 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea.
4. 1295. Ricciatti, Pannarale, Paglia, Lavagno.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.300.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.300 ciascuna.
4. 1296. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.300.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.300 ciascuna.
4. 1297. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.600 ciascuna.
4. 1298. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 75.000 ciascuna.
4. 1299. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.200.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 72.000 ciascuna.
4. 1300. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.300.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 4.000 ciascuna.
4. 1301. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.300.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 20.000 ciascuna.
4. 1302. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alla fine aggiungere: Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.400.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 22.000 ciascuna.
4. 1303. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti: di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.;
   c) al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1304. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1305. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000;
   b) al comma 3, sostituire le parole non superiore, al 6 per cento con le seguenti non superiore allo 0,5 per cento;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1306. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1307. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  E, all'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1308. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, all'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1309. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1310. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1311. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1312. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1313. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1314. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1315. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1316. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1317. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 7.000.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 50.000.

  e sopprimere il comma 6.
4. 1318. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  E, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1319. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e, all'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1320. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e, all'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1321. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e, all'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1322. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e, all'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1323. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1324. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e, sopprimere l'articolo 6.
4. 1325. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e, sopprimere l'articolo 5.
4. 1326. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  e sopprimere il comma 6.
4. 1327. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  Al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1328. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  Al comma 5 sostituire le parole: Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1329. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole euro 7.500.000.000 con le seguenti euro 1.300.000.000 e le parole euro 20.000 con le seguenti euro 13.000.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1330. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1331. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1332. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1333. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1334. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 20l5,.
4. 1335. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1336. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1337. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1338. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1339. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi.
4. 1340. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1341. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1342. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1343. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1344. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1345. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1346. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1347. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1348. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: a partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1349. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1350. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali Il comma 148 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1351. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1352. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1353. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1354. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1355. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1356. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1357. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere il comma 6.
4. 1358. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1359. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 5 sostituire le parole: Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1360. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1361. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1362. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1363. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1364. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1365. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1366. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1367. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1368. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1369. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1370. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1371. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1372. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere il comma 6.
4. 1373. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1374. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 5 sostituire le parole: Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 1375. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 1376. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento.
4. 1377. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 1378. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  Sopprimere gli articoli 5 e 6.
4. 1379. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1380. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015,.
4. 1381. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1382. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, al comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1383. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1384. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1385. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi.
4. 1386. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1387. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1388. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1389. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
   c) sopprimere il comma 6.
4. 1390. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Al comma 6, sostituire le parole: La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 1391. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1392. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1393. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 3 col seguente:
  3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
4. 1394. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 500 ciascuna.
4. 1395. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 600 ciascuna.
4. 1396. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 1.000 ciascuna.
4. 1397. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 1.500 ciascuna.
4. 1398. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 3.000 ciascuna.
4. 1399. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 6.000 ciascuna.
4. 1400. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 11.000 ciascuna.
4. 1401. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.
4. 1402. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 6.600.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 22.000 ciascuna.
4. 1403. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 500 ciascuna.
4. 1404. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 1.000 ciascuna.
4. 1405. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 2.500 ciascuna.
4. 1406. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 5.000 ciascuna.
4. 1407. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 7.500 ciascuna.
4. 1408. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 10.000 ciascuna.
4. 1409. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 12.500 ciascuna.
4. 1410. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 22.500 ciascuna.
4. 1411. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 100 ciascuna.
4. 1412. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 500 ciascuna.
4. 1413. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 1.000 ciascuna.
4. 1414. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 5.000 ciascuna.
4. 1415. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 10.000 ciascuna.
4. 1416. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.000.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 20.000 ciascuna.
4. 1417. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, comma 5 sopprimere la lettera d).
4. 1418. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1419. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, comma 6, alla fine aggiungere: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1420. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, comma 6, alla fine aggiungere: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppresso.
4. 1421. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole: a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015.
4. 1422. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6-ter.
4. 1423. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 5.
4. 1424. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  Sopprimere l'articolo 6.
4. 1425. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 4.
4. 1426. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;.
4. 1427. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).
4. 1428. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 13.000.
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3,4 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

  All'articolo 6, sopprimere il comma 6.
4. 1429. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  L'articolo 4, è sostituito dai seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

  1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.
  2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili».

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto, ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime;
   b) all'importo base si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati al partecipanti negli ultimi cinque anni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 4-bis.
(Amministrazione).

  1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 22. – 1. Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di tredici consiglieri, del quali dodici eletti dal Parlamento in seduta comune ed uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno venti anni in materia monetaria, finanziaria e creditizia, economica e giuridica.
  2. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista per ciascuno scrutinio».

  2. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella nuova composizione di cui all'articolo 22 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, assume le funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale è istituita una Commissione parlamentare con compiti ispettivi e di vigilanza sull'attività del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
  4. Il governatore della Banca d'Italia è tenuto a riferire alla Commissione di cui dal comma 3 sull'attività del Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 4-ter.
(Modifiche dello statuto).

  1. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto.
  2. Le modifiche allo statuto della Banca d'Italia sono deliberate dai Consiglio superiore, nella sua nuova composizione, entro tre mesi dal suo insediamento e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4-quater.
(Norme transitorie).

  1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 4-bis, comma 1, la Banca d'Italia non può esercitare il diritto di voto né nelle assemblee degli azionisti né nelle assemblee degli obbligazionisti.

  Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 2, sopprimere le parole: e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
4. 1430. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 5.
(Organi della Banca d'Italia).

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Sopprimerlo.
*5. 1. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
*5. 100. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimerlo.
*5. 124. Barbanti.

  Al comma 1, sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: La Corte Costituzionale è investita della funzione di verificare la legittimità costituzionale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dello Statuto del SEBC e della BCE. Entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto-legge, la Corte Costituzionale è legittimata a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni che contrastino con le norme costituzionali. La Corte Costituzionale è legittimata a verificare, preventivamente, la legittimità costituzionale delle norme europee ed internazionali, in materia di sovranità monetaria, credito e risparmio, che entrino in contrasto con le disposizioni della Costituzione.
5. 112. Businarolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: La Corte Costituzionale è investita della funzione di verificare la legittimità costituzionale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dello Statuto del SEBC e della BCE. Entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto-legge, la Corte Costituzionale è legittimata a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni che contrastino con le norme costituzionali.
5. 111. Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: La Corte Costituzionale è investita della funzione di verificare la legittimità costituzionale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dello Statuto del SEBC e della BCE.
5. 110. Brescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione.
5. 109. Bonafede.

  Al comma 1, sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea.
5. 108. Nicola Bianchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: possono assumere decisioni.
5. 107. Paolo Bernini.

  Al comma 1, sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: non interferiscono.
5. 105. Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle finalità con le seguenti: degli scopi.
5. 106. Lorefice.

  Al comma 2, sostituire le parole da: si compone fino alla fine del comma, con le seguenti: è composto da 13 consiglieri eletti dai cittadini aventi diritto al voto, mediante consultazione elettorale, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 122. Corda, Crippa.

  Al comma 2, sostituire le parole da: si compone fino alla fine del comma con le seguenti: è composto da 13 consiglieri eletti dal 51 per cento dei partecipanti nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 123. Cozzolino.

  Al comma 2, dopo le parole: 13 consiglieri aggiungere le seguenti: aventi cittadinanza italiana.
5. 125. Barbanti.

  Al comma 2, sostituire le parole: si compone con le seguenti: è composto.
5. 104. Liuzzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: fra i candidati fino alla fine del comma.
5. 101. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: fra i candidati fino alla fine del comma con le seguenti: tra tutti i candidati che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 102. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi. I cittadini aventi diritto al voto hanno diritto ad eleggere, mediante consultazione elettorale, almeno il 50 per cento dei consiglieri. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 121. Colonnese, Cominardi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi. I cittadini aventi diritto al voto hanno diritto ad eleggere, mediante consultazione elettorale, almeno il 50 per cento dei consiglieri. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 120. Colletti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi. I cittadini aventi diritto al voto hanno diritto ad eleggere, mediante consultazione elettorale, almeno il 50 per cento dei consiglieri. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 119. Ciprini.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi.
5. 118. Cecconi, Chimienti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi.
5. 117. Castelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 115. Carinelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi.
5. 116. Caso.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 114. Cariello.

  Al comma 2, sostituire le parole da: da un comitato fino alla fine del comma con le seguenti: dai partecipanti, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 113. Busto.

  Al comma 2, sostituire la parola: previsti con la seguente: stabiliti.
5. 103. Micillo.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Sopprimere l'articolo.
5. 300. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Presso la Banca d'Italia è costituito un gruppo delle parti interessate della Banca d'Italia, ovvero uno «stakeholder group della Banca d'Italia», di seguito denominato Gruppo. Il Gruppo è composto in modo proporzionato da rappresentanti dei consumatori e utenti al dettaglio dei servizi bancari e finanziari, degli enti creditizi e degli investitori istituzionali e altri istituti finanziari che siano essi stessi utenti di servizi finanziari, delle piccole e medie imprese, del mondo accademico e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore bancario e della Banca d'Italia stessa.
  1-ter. Al Gruppo non possono partecipare esponenti diretti o indiretti di soggetti titolari di quote del capitale della Banca d'Italia.
  1-quater. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni. I membri del Gruppo possono essere nominati per due mandati consecutivi.
  1-quinquies. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge e dai trattati europei agli altri organi della Banca d'Italia, il Gruppo esprime orientamenti e raccomandazioni sull'amministrazione e l'attività della Banca d'Italia, con particolare riferimento al controllo sui possibili conflitti di interesse da parte dei membri del Consiglio Superiore dandone trasparenza all'amministrazione della Banca. Lo Statuto della Banca d'Italia definisce composizione, durata, funzionamento e modalità di espletamento delle funzioni assegnate.
  1-sexies. La Banca d'Italia pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate e i risultati delle sue consultazioni.
  1-septies. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 1-sexies, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine, le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 1-sexies.
5. 301. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere l'articolo.
5. 302. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. Sono esclusi dalla carica di componenti del Consiglio i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.
5. 303. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati componenti del Consiglio i soggetti a carico dei quali è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
5. 304. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e nei confronti dei quali non sia stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. 305. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: tra persone inserire le seguenti: a carico delle quali non sia stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e.
5. 306. Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Tra le cause di esclusione dalla carica di componente del Consiglio è necessariamente ricompresa l'emissione a carico dei medesimi soggetti di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento.
5. 307. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole da: che posseggano fino al fine del comma, con le seguenti: di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza.
5. 308. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: onorabilità e inserire la seguente parola: comprovata.
5. 309. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
5. 310. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, operano nel rispetto del principio di trasparenza.
5. 311. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 1.
5. 312. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: 13 consiglieri aggiungere le seguenti: aventi cittadinanza italiana.
5. 313. Barbanti.

  Sopprimere l'articolo 5.
5. 314. Barbanti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia è composto da 13 consiglieri eletti dai Cittadini aventi diritto al voto, mediante consultazione elettorale obbligatoria, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni della conversione in legge del presente decreto-legge, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 315. Crippa.

  Il sostituire il comma 2 con il seguente:
  Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia è composto da 13 consiglieri eletti dal 51 per cento dei partecipanti nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 316. Cozzolino.

  Il sostituire il comma 2 con il seguente:
  Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia è composto da 13 consiglieri eletti dai Cittadini aventi diritto al voto, mediante consultazione elettorale obbligatoria, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni della conversione in legge del presente decreto-legge, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 317. Corda.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi. I Cittadini aventi diritto al voto hanno diritto a nominare, mediante consultazione elettorale obbligatoria, almeno il 50 per cento dei Consiglieri. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni della conversione in legge del presente decreto-legge, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 318. Cominardi.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi. I Cittadini aventi diritto al voto hanno diritto a nominare, mediante consultazione elettorale obbligatoria, almeno il 50 per cento dei Consiglieri. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni della conversione in legge del presente decreto-legge, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 319. Colonnese.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi. I Cittadini aventi diritto al voto hanno diritto a nominare, mediante consultazione elettorale obbligatoria, almeno il 50 per cento dei Consiglieri. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni della conversione in legge del presente decreto-legge, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 320. Colletti.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi. I Cittadini aventi diritto al voto hanno diritto a nominare, mediante consultazione elettorale obbligatoria, almeno il 50 per cento dei Consiglieri. Il Ministro dell'interno fissa, con decreto da emanarsi entro 30 giorni della conversione in legge del presente decreto-legge, le modalità di svolgimento delle elezioni.
5. 321. Ciprini.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi.
5. 322. Chimienti.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi.
5. 323. Cecconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi.
5. 324. Castelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato nel Consiglio superiore della Banca d'Italia in misura superiore ai due terzi.
5. 325. Caso.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 326. Carinelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, previa consultazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 327. Cariello.

  Al comma 2, sostituire le parole: fra i candidati fino a: dallo Statuto della Banca d'Italia con le seguenti: fra i candidati individuati dai partecipanti, nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
5. 328. Busto.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) le parole: «non hanno ingerenza» sono sostituite dalle seguenti: «possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione,»;
   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Corte Costituzionale è investita della funzione di verificare la legittimità costituzionale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dello Statuto del SEBC e della BCE. Entro 6 mesi dalla conversione in legge del presente decreto-legge, la Corte Costituzionale è legittimata a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni che contrastino con le norme costituzionali. La Corte Costituzionale è legittimata a verificare, preventivamente, la legittimità costituzionale delle norme europee ed internazionali, in materia di sovranità monetaria, credito e risparmio, che entrino in contrasto con le disposizioni della Costituzione.
5. 329. Businarolo.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) le parole: «non hanno ingerenza» sono sostituite dalle seguenti: «possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione,»;
   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Corte Costituzionale è investita della funzione di verificare la legittimità costituzionale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dello Statuto del SEBC e della BCE. Entro 6 mesi dalla conversione in legge del presente decreto-legge, la Corte Costituzionale è legittimata a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni che contrastino con le norme costituzionali.
5. 330. Brugnerotto.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) le parole: «non hanno ingerenza» sono sostituite dalle seguenti: «possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione,»;
   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La Corte Costituzionale è investita della funzione di verificare la legittimità costituzionale del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dello Statuto del SEBC e della BCE.».
5. 331. Brescia.

  Al comma 1, le parole: non hanno ingerenza sono sostituite dalle seguenti: possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea, ove non contrasti con le disposizioni della Costituzione,.
5. 332. Bonafede.

  Al comma 1, le parole: non hanno ingerenza sono sostituite dalle seguenti: possono assumere decisioni, nel rispetto della normativa europea,.
5. 333. Nicola Bianchi.

  Al comma 1, le parole: non hanno ingerenza sono sostituite dalle seguenti: possono assumere decisioni.
5. 334. Paolo Bernini.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 20.
5. 335. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 19.
5. 336. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 18.
5. 337. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 17.
5. 338. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 16.
5. 339. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 15.
5. 340. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 10.
5. 341. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 11.
5. 342. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: 13 con la parola: 14.
5. 344. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: si compone del Governatore e di con le parole: è composto dal Governatore e da.
5. 345. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: il perseguimento con le parole: il conseguimento.
5. 346. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla legge con le parole: dalla normativa vigente.
5. 347. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla normativa con le parole: dalle disposizioni.
5. 348. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla normativa con le parole: dalle norme.
5. 349. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire la parola: attribuite con la parola: assegnate.
5. 350. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: materie relative con le parole: materie afferenti.
5. 351. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 2.
5. 352. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 1.
5. 353. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5 sostituire la parola: decreto con la seguente: provvedimento.
5. 354. Mannino.

  Al comma 1 sostituire la parola: delle finalità con le seguenti: degli scopi.
5. 356. Lorefice.

  Al comma 1 sostituire le parole: non hanno ingerenza con le seguenti: non interferiscono.
5. 357. Lombardi.

  Al comma 2 sostituire le parole: si compone con le seguenti: è composto.
5. 358. Liuzzi.

  Al comma 2 sostituire la parola: previsti con la seguente: stabiliti.
5. 359. Micillo.

ART. 6.

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Sopprimerlo.
*6. 1. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
*6. 101. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimerlo.
*6. 140. Barbanti.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: approvato con le seguenti: di cui al.
6. 136. Petraroli.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonchél'elenco dei partecipanti ed i loro eventuali procedimenti penali pendenti.
6. 114. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eguali comunicazioni devono farsi al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – CNCU, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2006, n. 206.
6. 115. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle Commissioni parlamentari competenti per materia è trasmessa una relazione sugli affari trattati in seno alla assemblea generale dei partecipanti ed in seno alle adunanze del Consiglio superiore.
6. 116. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, sopprimere il comma 2.
6. 117. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2 premettere il seguente periodo: Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia di cui al periodo successivo non abbia esercitato la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro dieci giorni dall'adunanza.
6. 147. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui al comma l'articolo precedente, non abbia esercitato la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
6. 146. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore sono rese pubbliche sul sito internet della Banca d'Italia.
6. 118. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, dopo la parola: assiste aggiungere le seguenti: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché.
6. 120. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, sostituire le parole da: un rappresentante fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
6. 119. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, sopprimere le parole da:, o, in sua vece fino alla fine del comma.
6. 121. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, sostituire le parole da:, o, in sua vece fino alla fine del comma, con le seguenti:, preventivamente autorizzato dal Consiglio dei ministri.
6. 122. Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, con potere di veto.
6. 102. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.
6. 148. Barbanti.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, con facoltà di sospendere, per un periodo pari a dieci giorni, le deliberazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
6. 123. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la Commissione finanze della Camera dei deputati e la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica possono sospendere motivatamente la deliberazione, con risoluzione ed entro 10 giorni dalla stessa.
6. 124. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Assistono, altresì, gli uffici di Presidenza della Commissione finanze della Camera dei deputati e della Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica.
6. 125. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano, altresì, dieci cittadini, titolari di contratti bancari, estratti a sorte dall'Associazione bancaria italiana.
6. 126. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Articolo 114, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Il Consiglio dei Ministri ha facoltà, entro dieci giorni dalle deliberazioni degli organi di cui al comma 2, di sospenderle. In tal caso, alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
6. 127. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
6. 128. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 premettere le parole: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 130. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 sopprimere le parole: sono o.
6. 131. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 dopo le parole: restano abrogati aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nonché del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.
6. 132. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: l'articolo 115 aggiungere le seguenti: ad eccezione del primo comma.
6. 104. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: l'articolo 115 aggiungere le seguenti: , secondo comma.
6. 133. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni di cui al presente decreto.
6. 105. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche».

  2-ter. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: »In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
6. 142. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 118-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 118-ter. – (Trasparenza e tracciabilità degli investimenti finanziari) – 1. Al fine di assicurare ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi gestiti, chiunque svolge un'attività bancaria ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10, nonché chiunque svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi del presente testo unico, è tenuto a rendere pubblici gli investimenti finanziari in favore di attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari provvedono alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale e sui siti internet di riferimento, tra gli indicatori relativi all'operatività generale, della specificazione degli investimenti finanziari riferiti alle attività economiche di cui al comma 1, in modo da indicare i principali beneficiari e gli importi dei finanziamenti concessi, nonché la ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza».
6. 141. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 3.
6. 106. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 al Comitato interministeriale.
6. 107. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3 premettere le parole: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 108. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il secondo comma dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 è sostituto col seguente: «Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'articolo 22 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze».
6. 143. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 4.
*6. 103. Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimere il comma 4.
*6. 109. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni, non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 110. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4 premettere le seguenti parole: Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 111. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle quote di partecipazione al capita della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato, o da altri enti pubblici
6. 144. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 112. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 5.
6. 113. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, premettere il seguente periodo: Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. 145. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, sostituire la parola: decreto con la seguente: provvedimento.
6. 138. Mannino.

  Al comma 5, lettera b) sostituire la parola: previsto con la seguente: stabilito.
6. 139. Mantero.

  Al comma 5, lettera c) sostituire la parola: trentasei con la seguente: sei.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: ma non sono riconosciuti con le seguenti: e non sono riconosciuti
6. 7. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: ma sono riconosciuti i relativi dividendi con le seguenti: e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
6. 5. Tinagli, Zanetti.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: ma sono riconosciuti con le seguenti: e non sono riconosciuti.
6. 6. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).
6. 9. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, lettera d), sostituire la parola: che con la seguente: la quale.
6. 135. Parentela.

  Sopprimere il comma 6.
6. 11. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, sostituire le parole: A partire con le seguenti: A decorrere.
6. 137. Mucci, Marzana.

  Al comma 6, sostituire le parole: dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: dal 1o gennaio 2015.
6. 12. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, sostituire la parola: decreto con la seguente: provvedimento.
6. 134. Nuti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013. n. 147, è abrogato.
6. 14. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
6. 13. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 6-ter.
6. 16. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 6-ter con il seguente:
  6-ter. Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013 recante approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è abrogato. Il recepimento delle disposizioni di cui al presente decreto legge nello Statuto della Banca d'Italia non può comunque avvenire prima della conversione in legge del presente decreto. Il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo la normativa previgente.
6. 17. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Dopo il comma 6-ter aggiungere i seguenti:
  6-quater. In caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi comprese le cessioni di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumenti di capitale di società partecipate, il conseguente corrispettivo o controvalore viene conferito integralmente allo Stato, fatta eccezione delle alienazioni strettamente necessarie legate ad operazioni di investimento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai Trattati Europei.
  6-quinquies. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dal 1o gennaio 2014, a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione.
6. 149. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Proprietà popolare della moneta e istituzione del Fondo di cittadinanza).

  1. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca centrale allo Stato.
  2. Presso la Banca d'Italia è attivato un Fondo finalizzato alla restituzione di somme alle vittime di dissesti finanziari, di seguito denominato «Fondo di cittadinanza».
  3. L'accensione del Fondo di cittadinanza avviene automaticamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è finalizzato alla restituzione di somme per tutti i cittadini italiani rimasti vittime di dissesti finanziari.
  4. A valere sulle risorse del Fondo di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.
  5. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato sul Fondo di cittadinanza al momento dell'emissione.
  6. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.
  7. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso il Fondo di cittadinanza, che è gestito dalla Banca d'Italia gratuitamente.
  8. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per il solo Fondo di cittadinanza; tale passività è addebitata al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.
  9. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sul Fondo di cittadinanza.
  10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni finalizzate al funzionamento del Fondo di cittadinanza, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo da parte dei cittadini in base a quanto stabilito ai commi 2 e 3.
  11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso sul Fondo di cittadinanza.
  12. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.
  12. È abrogato il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204».
6. 300. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio).

  1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 301. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo).

  1. All'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale da stabilire che, comunque, il medesimo soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali» e al secondo periodo, le parole: «La CONSOB stabilisce tali limiti» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB, nell'ambito del rispetto del predetto limite, stabilisce i casi di incompatibilità»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il divieto di cui al comma 1, la CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui a tale divieto entro il termine massimo di due mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una sanzione amministrativa pecuniaria da curo 30.000 a euro 300.000 e fissa un nuovo termine di trenta giorni ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La CONSOB, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1.

«Art. 6-ter.
(Società a controllo pubblico).

  1. Le disposizioni della di cui all'articolo 6-bis si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni al sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge di conversione del presente decreto, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

«Art. 6-quater.
(Decorrenza).

  Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis e 6-ter, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alla CONSOB di adeguare il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 alle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto».
6. 302. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di amministrazione straordinaria e commissari liquidatori).

  1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può dispone con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche.

  2. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 303. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 304. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia ribadito che l'articolazione territoriale della Banca d'Italia e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore;.
6. 305. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia razionalizzata l'articolazione territoriale e la competenza delle sedi, secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento.
6. 306. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia mantenuta la sede legale della Banca d'Italia in Roma;.
6. 307. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia ribadito che la Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni;.
6. 308. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia mantenuto che in quanto banca centrale della Repubblica italiana, la Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali, (SEBC);.
6. 309. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia precisato che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti, pubblici e privati;.
6. 310. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: adeguati con la seguente: opportuni.
6. 311. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a)
sia ribadito che la Banca d'Italia rimane un istituto di diritto pubblico;.
6. 312. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, aggiungere le seguenti parole: , fermo restando che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
6. 313. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: in particolare, con la seguente: inderogabilmente.
6. 314. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.
6. 315. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, prima delle parole: alle disposizioni, inserire la seguente: conformemente.
6. 316. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, inserire le seguenti: , previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
6. 317. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: Lo Statuto della Banca d'Italia, inserire le seguenti: , sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. 318. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di assicurare stabilità al sistema economico-finanziario nazionale,.
6. 319. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, premettere il seguente periodo: Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. 320. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 5.
6. 321. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al camma 4, sostituire le parole: e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con le seguenti: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Competenti Commissioni Parlamentari è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
6. 322. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 323. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4 premettere le seguenti parole: A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
6. 324. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 325. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 326. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 4.
6. 327. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 è sostituto col seguente: Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'articolo 22 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Ministero dell'economia e delle Finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. 328. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, premettere le seguenti parole: A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
6. 329. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato Interministeriale.
6. 330. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il camma 3.
6. 331. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche.
  2-ter. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
6. 332. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 118-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 118-ter. – (Trasparenza e tracciabilità degli investimenti finanziari) – 1. Al fine di assicurare ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi gestiti, chiunque svolge un'attività bancaria ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10, nonché chiunque svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi del presente testo unico, è tenuto a rendere pubblici gli investimenti finanziari in favore di attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.
  2. Per le finalità di cui al comma l, le banche e gli intermediari finanziari provvedono alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale e sui siti internet di riferimento, tra gli indicatori relativi all'operatività generale, della specificazione degli investimenti finanziari riferiti alle attività economiche di cui al comma 1, in modo da indicare i principali beneficiari e gli importi dei finanziamenti concessi, nonché la ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza.
6. 333. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Sono altresì implicitamente abrogate le norme incompatibili con presente decreto.
6. 334. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni con le seguenti: La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico. Sono soppressi gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
6. 335. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: l'articolo 115, inserire le seguenti: ad eccezione del primo comma.
6. 336. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: l'articolo 115, inserire le seguenti: , secondo comma,.
6. 337. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: Sono e restano abrogate inserire le seguenti: , previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, nonché del Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati.
6. 338. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: Sono o restano con le seguenti: Restano.
6. 339. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: Sono o.
6. 340. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 premettere le seguenti parole: Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
6. 341. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 premettere le seguenti parole: Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro dieci giorni dall'adunanza.
6. 342. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
6. 343. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico.
6. 344. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
6. 345. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso
«Art. 114», dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Consiglio dei Ministri ha facoltà, entro dieci giorni dalle deliberazioni degli organi di cui al comma 2, di sospenderle. In tal caso, alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
6. 346. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere il fine il seguente periodo: Partecipano altresì dieci cittadini, titolari di contratti bancari, estratti a sorte dall'Associazione Bancaria Italiana.
6. 347. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Assistono, altresì, gli uffici di Presidenza della Commissione Finanze della Camera dei deputati e della Commissione Finanze a Tesoro del Senato della Repubblica.
6. 348. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, la Commissione Finanze della Camera dei deputati e la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica possono sospendere motivatamente la deliberazione, con risoluzione ed entro 10 giorni dalla stessa.
6. 349. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 114, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , con facoltà di sospendere, per un periodo pari a dieci giorni, le deliberazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
6. 350. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoversoArt. 114, comma 2, sostituire le parole: , o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con le seguenti:, preventivamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri.
6. 351. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, sopprimere le seguenti parole: , o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
6. 352. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, dopo la parola: assiste, inserire le seguenti: un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, nonché.
6. 353. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio superiore assiste il Ministro dell'Economia e delle Finanze con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
6. 354. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore sono rese pubbliche sul sito internet della Banca d'Italia.
6. 355. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sopprimere il comma 2.
6. 356. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La Commissione Finanze della Camera dei deputati e la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica sono adeguatamente informate sugli affari trattati in seno alla assemblea generale dei partecipanti ed in seno alle adunanze del Consiglio superiore.
6. 357. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Eguali comunicazioni devono farsi al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti-CNCU, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. 358. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché l'elenco dei partecipanti ed i loro eventuali procedimenti penali pendenti.
6. 359. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-ter) aggiungere i seguenti:
  6-quater. In caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi comprese le cessioni di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumenti di capitale di società partecipate, il conseguente corrispettivo o controvalore viene conferito integralmente allo Stato, fatta eccezione delle alienazioni strettamente necessarie legate ad operazioni di investimento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai Trattati Europei.
  6-quinquies. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dal 1o gennaio 2014, a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione.
6. 360. Barbanti.

  Al comma 1, al comma 2 del modificato articolo 114 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni, dopo le parole Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.
6. 361. Barbanti.

  Sopprimere l'articolo 6.
6. 362. Barbanti.

  Al comma 6, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. 363. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
6. 364. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione. Il trasferimento di cui al comma 6 avviene ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
6. 365. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
6. 366. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 6.
6. 367. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, infine, la seguente:
   d-bis) sia precisato che tutti i dipendenti della Banca decadono dalle loro funzioni nel caso di condanna definitiva per delitto non colposo.
6. 368. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, infine, la seguente:
   d-bis) sia previsto che i consiglieri superiori e i sindaci che alla data del 30 novembre 2013 abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 cessano dalla carica.
6. 369. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere infine la seguente:
   d-bis) sia previsto che i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 30 novembre 2013 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dieci anni di permanenza nel Direttorio.
6. 370. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere infine la seguente:
   d-bis) sia ribadito che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.
6. 371. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere infine la seguente:
   d-bis) sia ribadito che sono esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.
6. 372. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera d), sostituire la parola: solo con la seguente: esclusivamente.
6. 373. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) sia precisato che i senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.
6. 374. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) sia previsto che il Consiglio superiore non possa consentire che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti;.
6. 375. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita.
6. 376. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;.
6. 377. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: ma con le seguenti: e non.
6. 378. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: 24 con la seguente: 36.
6. 379. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera c), sopprimere la seguente parola: anche.
6. 380. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) sia previsto che non possono far parte degli organi della Banca d'Italia soggetti condannati, anche con pena non definitiva, per reati non colposi.
6. 381. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
6. 382. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia inserita la possibilità per un membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti-CNCU, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 di intervenire all'assemblea;.
6. 383. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia ribadito che i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali siano direttamente proporzionali agli utili della Banca;.
6. 384. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia ribadito che l'Assemblea centrale determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali e che entro il 31 luglio 2014 tali compensi sono ridotti almeno del 20 per cento rispetto a quelli effettivamente percepiti nell'anno 2013;.
6. 385. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia precisato che l'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;.
6. 386. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia precisato che gli organi centrali dell'Istituto sono:
    a) l'Assemblea dei partecipanti;
    b) il Consiglio superiore;
    c) il Collegio sindacale;
    d) il Direttorio;
    e) il Governatore;
    f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.
6. 387. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: , fermo restando che ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;.
6. 388. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera b), dopo la parola: sia, inserire la seguente: puntualmente.
6. 389. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alla lettera b), premettere la seguente:
   0-b) sia precisato che, in ogni caso, il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
6. 390. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) sia ribadito che la cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto;.
6. 391. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) sia precisato che le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi;.
6. 392. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
6. 393. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. In caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi compresi la cessione di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumento di capitale di società partecipate, il corrispettivo o il controvalore di tale trasferimento viene conferito integralmente allo Stato, ad eccezione delle alienazioni strettamente necessarie in contropartita di operazioni di intervento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai trattati europei.
  6-quinquies. Il trasferimento alle casse dello Stato di cui al comma precedente si applica a tutti i trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dallo gennaio 2014, a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione.
6. 394. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.
6. 395. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e successive modificazioni.
6. 396. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: le disposizioni di cui, con le seguenti: quanto disposto.
6. 397. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: Restano in ogni caso ferme, con le seguenti: Continuano ad applicarsi.
6. 398. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
6. 399. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. 400. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere l'articolo
6. 401. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proprietà popolare della moneta e istituzione del Fondo di cittadinanza).

  1. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca centrale allo Stato.
  2. Presso la Banca d'Italia è attivato un Fondo finalizzato alla restituzione di somme alle vittime di dissesti finanziari, di seguito denominato «Fondo di cittadinanza».
  3. L'accensione del Fondo di cittadinanza avviene automaticamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è finalizzato alla restituzione di somme per tutti i cittadini italiani rimasti vittime di dissesti finanziari.
  4. A valere sulle risorse del Fondo di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.
  5 1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato sul Fondo di cittadinanza al momento dell'emissione.
  6. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.
  7. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso il Fondo di cittadinanza, che è gestito dalla Banca d'Italia gratuitamente.
  8. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per il solo Fondo di cittadinanza; tale passività è addebitata al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.
  9. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sul Fondo di cittadinanza.
  10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni finalizzate al funzionamento del Fondo di cittadinanza, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo da parte dei cittadini in base a quanto stabilito ai commi 2 e 3.
  11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso sul Fondo di cittadinanza.
  12. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.
  12. È abrogato il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.
6. 402. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 403. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio).

  1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 404. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo).

  1. All'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale da stabilire che, comunque, il medesimo soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali» e al secondo periodo, le parole: «La CONSOB stabilisce tali limiti» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB, nell'ambito del rispetto del predetto limite, stabilisce i casi di incompatibilità»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il divieto di cui al comma 1, la CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui a tale divieto entro il termine massimo di due mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 300.000 e fissa un nuovo termine di trenta giorni ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La CONSOB, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1».

Art. 6-ter.
(Società a controllo pubblico).

  1. Le disposizioni della di cui all'articolo 6-bis si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni al sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge di conversione del presente decreto, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Art. 6-quater.
(Decorrenza).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis e 6-ter, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alla CONSOB di adeguare il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto.
6. 405. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  «6-quater. in caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi compresi la cessione di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumento di capitale di società partecipate, il corrispettivo o il controvalore di tale trasferimento viene conferito integralmente allo Stato, ad eccezione delle alienazioni strettamente necessarie in contropartita di operazioni di intervento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai trattati europei.
  6-ter. Il trasferimento alle casse dello Stato di cui al comma precedente si applica a tutti i trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dal 1° gennaio 2014, a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione.»
6. 406. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di amministrazione straordinaria e commissari liquidatori).

  1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche».
  2. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 407. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguente:
  2-bis. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche».
  2-ter. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 408. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dopo l'articolo 118-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 118-ter.
(Trasparenza e tracciabilità degli investimenti finanziari).

  1. Al fine di assicurare ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi gestiti, chiunque svolge un'attività bancaria ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10, nonché chiunque svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi del presente testo unico, è tenuto a rendere pubblici gli investimenti finanziari in favore di attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari provvedono alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale e sui siti internet di riferimento, tra gli indicatori relativi all'operatività generale, della specificazione degli investimenti finanziari riferiti alle attività economiche di cui al comma 1, in modo da indicare i principali beneficiari e gli importi dei finanziamenti concessi, nonché la ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza».
6. 409. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma. 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) sia previsto che non possono far parte degli organi della Banca d'Italia soggetti condannati, anche con pena non definitiva, per reati non colposi.
6. 410. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
6. 411. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia inserita la possibilità per un membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 di intervenire all'assemblea;.
6. 412. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia ribadito che i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali siano direttamente proporzionali agli utili della Banca;.
6. 413. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia ribadito che l'Assemblea centrale determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali e che entro il 31 luglio 2014 tali compensi sono ridotti almeno del 20 per cento rispetto a quelli effettivamente percepiti nell'anno 2013;.
6. 414. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia precisato che l'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;.
6. 415. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sia precisato che gli organi centrali dell'Istituto sono:
    a) l'Assemblea dei partecipanti;
    b) il Consiglio superiore;
    c) il Collegio sindacale;
    d) il Direttorio;
    e) il Governatore;
    f) il Direttore generale e i Vice direttori generali».
6. 416. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando che ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;.
6. 417. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera b), dopo la parola: sia, inserire la seguente: puntualmente.
6. 418. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alla lettera b), premettere la seguente:
   0-b) sia precisato che, in ogni caso, il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'istituto e della equilibrata distribuzione delle quote».
6. 419. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) sia ribadito che la cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all’ Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente, li cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto;.
6. 420. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) sia precisato che le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi;.
6. 421. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
6. 422. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia ribadito che l'articolazione territoriale della Banca d'Italia e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore;.
6. 423. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia razionalizzata l'articolazione territoriale e la competenza delle sedi, secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento.
6. 424. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia mantenuta la sede legale della Banca d'Italia in Roma;.
6. 425. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia ribadito che la Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni;.
6. 426. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia mantenuto che in quanto banca centrale della Repubblica italiana, la Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC);.
6. 427. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) sia precisato che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati;.
6. 428. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: adeguati con la seguente: opportuni.
6. 429. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).

  Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) sia ribadito che la Banca d'Italia rimane un istituto di diritto pubblico;.
6. 430. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, aggiungere le seguenti parole:, fermo restando che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
6. 431. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: in particolare, con la seguente: inderogabilmente.
6. 432. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.
6. 433. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, prima delle parole: alle disposizioni, inserire la seguente: conformemente.
6. 434. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, inserire le seguenti:, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
6. 435. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: Lo Statuto della Banca d'Italia, inserire le seguenti:, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. 436. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di assicurare stabilità al sistema economico-finanziario nazionale,.
6. 437. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, alinea, premettere il seguente periodo: Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. 438. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 5.
6. 439. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 148-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo).

  1. All'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale da stabilire che, comunque, il medesimo soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali» e al secondo periodo, le parole: «La CONSOB stabilisce tali limiti» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB, nell'ambito del rispetto del predetto limite, stabilisce i casi di incompatibilità»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il divieto di cui al comma 1, la CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui a tale divieto entro il termine massimo di due mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 300.000 e fissa un nuovo termine di trenta giorni ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La CONSOB, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1».

Art. 6-bis.
(Società a controllo pubblico).

  1. Le disposizioni della di cui all'articolo 6-bis si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni al sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge di conversione del presente decreto, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Art. 6-bis.
(Decorrenza).

  Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis e 6-ter, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alla CONSOB di adeguare il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 alle disposizioni di cui alla legge di conversioni del presente decreto.
6. 440. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di amministrazione straordinaria e commissari liquidatori).

  1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui. al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche.
  2. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sita internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
6. 441. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  6-quater. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
6. 442. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. In caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi compresi la cessione di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumento di capitale di società partecipate, il corrispettivo o il controvalore di tale trasferimento viene conferito integralmente allo Stato, ad eccezione delle alienazioni strettamente necessarie in contropartita di operazioni di intervento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai trattati europei.
  6-quinquies. Il trasferimento alle casse dello Stato di cui al comma precedente si applica a tutti i trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dallo gennaio 2014, a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione.
6. 443. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.
6. 444. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e successive modificazioni.
6. 445. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: le disposizioni di cui, con le seguenti: quanto disposto.
6. 446. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: Restano in ogni caso ferme, con le seguenti: Continuano ad applicarsi.
6. 447. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
6. 448. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. 449. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. 450. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
6. 451. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione. Il trasferimento di cui al comma 6 avviene ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
6. 452. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del compatto di provenienza. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 2005, n. 38.
6. 453. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 6.
6. 454. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
   d-bis) sia precisato che tutti i dipendenti della Banca decadono dalle loro finzioni nel caso di condanna definitiva per delitto non colposo.
6. 455. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
   d-bis) sia previsto che i consiglieri superiori e i sindaci che alla data del 30 novembre 2013 abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 cessano dalla carica.
6. 456. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
   d-bis) sia previsto che i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 30 novembre 2013 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dieci anni di permanenza nel Direttorio.
6. 457. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
   d-bis) sia ribadito che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.
6. 458. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
   d-bis) sia ribadito che sono esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.
6. 459. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera d), sostituire la parola: solo con la seguente: esclusivamente.
6. 460. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) sia precisato che i senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca;.
6. 461. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) sia previsto che il Consiglio superiore non possa consentire che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto assumano finzioni di amministratore di società o di altri enti;.
6. 462. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;.
6. 463. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;.
6. 464. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: ma con le seguenti: e non.
6. 465. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: 24 con la seguente: 36.
6. 466. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 5, lettera c), sopprimere la seguente parola: anche.
6. 467. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proprietà popolare della moneta e istituzione del Fondo di cittadinanza).

  1. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca centrale allo Stato.
  2. Presso la Banca d'Italia è attivato un Fondo finalizzato alla restituzione di somme alle vittime di dissesti finanziari, di seguito denominato «Fondo di cittadinanza».
  3. L'accensione del Fondo di cittadinanza avviene automaticamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è finalizzato alla restituzione di somme per tutti i cittadini italiani rimasti vittime di dissesti finanziari.
  4. A valere sulle risorse del Fondo di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.
  5. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato sul Fondo di cittadinanza al momento dell'emissione.
  6. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.
  7. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso il Fondo di cittadinanza, che è gestito dalla Banca d'Italia gratuitamente.
  8. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per il solo Fondo di cittadinanza; tale passività è addebitata al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.
  9. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sul Fondo di cittadinanza.
  10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni finalizzate al funzionamento del Fondo di cittadinanza, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo da parte dei cittadini in base a quanto stabilito ai commi 2 e 3.
  11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso sul Fondo di cittadinanza.
  12. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.
  12. È abrogato il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.
6. 468. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio).

  1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
6. 469. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché l'elenco dei partecipanti ed i loro eventuali procedimenti penali pendenti.
6. 470. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eguali comunicazioni devono farsi al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. 471. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 3.
6. 472. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato Interministeriale.
6. 473. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche».

  2-ter. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».
6. 474. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 118-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 118-ter. – (Trasparenza e tracciabilità degli investimenti finanziari). – 1. Al fine di assicurare ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi gestiti, chiunque svolge un'attività bancaria ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10, nonché chiunque svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi del presente testo unico, è tenuto a rendere pubblici gli investimenti finanziari in favore di attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari provvedono alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale e sui siti internet di riferimento, tra gli indicatori relativi all'operatività generale, della specificazione degli investimenti finanziari riferiti alle attività economiche di cui al comma 1, in modo da indicare i principali beneficiari e gli importi dei finanziamenti concessi, nonché la ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza».
6. 475. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì implicitamente abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.
6. 476. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni con le seguenti: La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico. Sono soppressi gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
6. 477. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: l'articolo 115, inserite le seguenti: ad eccezione del primo comma.
6. 478. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: l'articolo 115 inserire le seguenti:, secondo comma,.
6. 479. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: Sono e restano abrogate inserire le seguenti:, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, nonché del Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati.
6. 480. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire le parole: e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 con le seguenti: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Competenti Commissioni Parlamentari è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
6. 481. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, sopprimere le seguenti parole:, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
6. 482. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, dopo la parola: assiste inserire le seguenti: un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, nonché.
6. 483. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio superiore assiste il Ministro dell'economia e delle finanze con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
6. 484. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore sono rese pubbliche sul sito internet della Banca d'Italia.
6. 485. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sopprimere il comma 2.
6. 486. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione finanze della Camera dei deputati e la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica sono adeguatamente informate sugli affari trattati in seno alla assemblea generale dei partecipanti ed in seno alle adunanze del Consiglio superiore.
6. 487. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 premettere le seguenti parole: Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
6. 488. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2 premettere le seguenti parole: Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro dieci giorni dall'adunanza.
6. 489. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
6. 490. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico.
6. 491. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
6. 492. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il Consiglio dei ministri ha facoltà, entro dieci giorni dalle deliberazioni degli organi di cui al comma 2, di sospenderle. In tal caso, alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
6. 493. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano altresì dieci cittadini titolari di contratti bancari, estratti a sorte dall'Associazione Bancaria Italiana.
6. 494. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Assistono, altresì, gli uffici di Presidenza della Commissione finanze della Camera dei deputati e della Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica.
6. 495. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la Commissione finanze della Camera dei deputati e la Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica possono sospendere motivatamente la deliberazione, con risoluzione ed entro 10 giorni dalla stessa.
6. 496. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con facoltà di sospendere, per un periodo pari a dieci giorni, le deliberazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.
6. 497. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 2, sostituire le parole:, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti:, preventivamente autorizzato dal Consiglio dei ministri.
6. 498. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 499. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
6. 500. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 501. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
6. 502. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 4.
6. 503. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 è sostituto col seguente: «Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'articolo 22 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Ministero dell'economia e delle Finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze».
6. 504. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, premettere le seguenti parole: A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
6. 505. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: Sono o restano con le seguenti: Restano.
6. 506. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere le parole: Sono o.
6. 507. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 114 sostituire la parola: contemporaneamente con la seguente: separatamente.
6. 508. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, dopo le parole:, e in tempo utile, inserire le seguenti: il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché.
6. 509. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, sopprimere le seguenti parole: volta per volta, e.
6. 510. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore possono partecipare Ministri, Viceministri e Sottosegretari di Stato autorizzati, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri.
6. 511. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore possono partecipare Ministri autorizzati, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri».
6. 512. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Banca d'Italia comunica, con un preavviso di almeno dieci giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello Sviluppo economico e all'Associazione Bancaria Italiana gli affari da trattarsi sia nell'assemblea generale dei partecipanti sia nelle adunanze nel Consiglio superiore.
6. 513. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, sopprimere il comma 1.
6. 514. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Sopprimere il comma 1.
6. 515. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: e altre disposizioni aggiungere le seguenti: concernenti l'assetto statutario della Banca d'Italia.
6. 516. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Alla rubrica dell'articolo, sopprimere le seguenti parole: e altre disposizioni.
6. 517. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.
(Disposizioni concernenti la Banca d'Italia).

  1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;».
6. 518. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Sopprimere l'articolo.
6. 519. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  All'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: entra in vigore sino alla fine del periodo con le parole: entra in vigore il 31 dicembre 2015.
6. 520. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole tredici mesi.
6. 521. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole quindici mesi.
6. 522. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole quattordici mesi.
6. 523. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole sedici mesi.
6. 524. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole 17 mesi.
6. 525. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, sostituire le parole dell'ora con le parole dell'orario.
6. 526. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole volta per volta con le parole di volta in volta.
6. 527. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole approvato con con le parole di cui al.
6. 528. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6-ter.
6. 529. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6-bis.
6. 530. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 6.
6. 531. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5 sopprimere la lettera d).
6. 532. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5 sopprimere la lettera c).
6. 533. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5 sopprimere la lettera b).
6. 534. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5 sopprimere la lettera a).
6. 535. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 5.
6. 536. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 3.
6. 537. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 2.
6. 538. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Sopprimere il comma 1.
6. 539. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 5, sostituire le parole entro sei mesi con le parole entro centottanta giorni.
6. 540. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole all'articolo 10 con le parole dall'articolo 10.
6. 541. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 2, sostituire le parole approvato con con le parole di cui al.
6. 542. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole o restano.
6. 543. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 114, comma 1, sostituire le parole contemporaneamente con le parole al contempo.
6. 544. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole 18 mesi.
6. 545. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole 19 mesi.
6. 546. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole trentasei mesi con le parole trentacinque mesi.
6. 547. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera d), sostituire le parole non fossero con le parole non siano.
6. 548. Rampelli, Maietta, Corsaro.

  Al comma 6, sostituire le parole a partire dal con le parole a decorrere dal.
6. 549. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 6, sostituire le parole le disposizioni con le parole le previsioni.
6. 550. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 6, sopprimere le parole: in ogni caso.
6. 551. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera d), sostituire le parole venga con le parole: sia.
6. 552. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le parole: due mesi.
6. 553. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le parole: un mese.
6. 554. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le parole: tre mesi.
6. 555. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: al fine di con le parole: per.
6. 556. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: precisato con le parole: esplicitato.
6. 557. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: in coerenza con gli con le parole: nel rispetto degli.
6. 558. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: tenendo conto con le parole: nel rispetto.
6. 559. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le parole: cinque mesi.
6. 560. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le parole: quattro mesi.
6. 561. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: sette mesi.
6. 562. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: sei mesi.
6. 563. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: tre anni.
6. 564. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: facilitare con le parole: agevolare.
6. 565. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: ventotto mesi.
6. 566. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: venticinque mesi.
6. 567. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: ventisei mesi.
6. 568. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: ventisette mesi.
6. 569. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: ventinove mesi.
6. 570. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: trenta mesi.
6. 571. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: trentuno mesi.
6. 572. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: trentadue mesi.
6. 573. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: trentatré mesi.
6. 574. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: dodici mesi.
6. 575. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: undici mesi.
6. 576. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: dieci mesi.
6. 577. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: nove mesi.
6. 578. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: otto mesi.
6. 579. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: entra in vigore sino alla fine del periodo con le parole: entra in vigore il 31 dicembre 2014.
6. 580. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  All'articolo 6, comma 6-bis, sostituire le parole: è autorizzata a con le parole: può.
6. 581. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  All'articolo 6, comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: 20 mesi.
6. 582. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  All'articolo 6, comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: 21 mesi.
6. 583. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  All'articolo 6, comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: 22 mesi.
6. 584. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  All'articolo 6, comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: ventitré mesi.
6. 585. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  All'articolo 6, comma 5, lettera c), sostituire le parole: trentasei mesi con le parole: ventiquattro mesi.
6. 586. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 6 sostituire la parola: partire con la seguente: decorrere.
6. 587. Marzana.

  Al comma 5, lettera b) sostituire la parola: previsto con la seguente: stabilito.
6. 588. Mantero.

  Al comma 6 sostituire la parola: partire con la seguente: decorrere.
6. 589. Mucci.

  Al comma 1 sostituire la parola: approvato con la seguente: di cui.
6. 590. Petraroli.

  Al comma 5, lettera d) sostituire la parola: che con la seguente: la quale.
6. 591. Parentela.

  Al comma 6 sostituire la parola: decreto con la seguente: provvedimento.
6. 592. Nuti.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c)
anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 22 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 593. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c)
anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 10 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 594. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 20 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 595. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 18 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 596. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 8 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 597. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 12 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 598. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 34 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 599. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 32 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
6. 600. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 30 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi.
6. 601. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 28 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi.
6. 602. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, la lettera d) è soppressa;
   b) al comma 6, la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
    c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 8 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
   c) il comma 6-ter è sostituito con il seguente:
  6-ter. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013 recante approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è soppresso. Il recepimento delle disposizioni di cui al presente decreto legge nello Statuto della Banca d'Italia non può comunque avvenire prima della conversione in legge del presente decreto. Il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo la normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge,.
6. 603. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 8 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
   b) il comma 6-ter è sostituito con il seguente:
  6-ter. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013 recante approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è soppresso. Il recepimento delle disposizioni di cui al presente decreto legge nello Statuto della Banca d'Italia non può comunque avvenire prima della conversione in legge del presente decreto. Il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo la normativa previgente.
6. 604. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 è soppresso;
   b) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 20 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
   c) il comma 6-ter è sostituito con il seguente:
  6-ter. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013 recante approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, dei decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è soppresso. Il recepimento delle disposizioni di cui al presente decreto legge nello Statuto della Banca d'Italia non può comunque avvenire prima della conversione in legge del presente decreto. Il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo la normativa previgente.
6. 605. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4 è soppresso;
   b) al comma 6, la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
    c)
anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 12 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi.
6. 606. Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

ART. 7.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
(ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento)

  Al comma 1, sostituire le parole: sono stabiliti sino alla fine del periodo con le parole: sono adottati.
7. 300. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni di coordinamento in materia di accise).
7. 301. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa. pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 7, pari complessivamente a 4 milioni di euro per il 2014, a 21 milioni di euro per il 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 302. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con le seguenti: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. 303. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013, con le seguenti: 31 dicembre 2014.
7. 304. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2013, con le seguenti: prima del 1o gennaio 2014.
7. 305. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013, con le seguenti: 1o gennaio 2014.
7. 306. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo;
   b) aggiungere, in fine i seguenti periodi:
  «Gli ulteriori incrementi di cui al precedente periodo sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013. La suddetta determinazione acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.»
7. 307. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: tali ulteriori, fino alla fine dell'articolo; ed aggiungere, in fine il seguente periodo: Gli ulteriori incrementi di cui al presente comma sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.
7. 308. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo;
   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Gli ulteriori incrementi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013.
  1-ter. La determinazione di cui al comma 1-bis acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.»
7. 309. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine del comma;
   b) dopo il comma 1, aggiungere 11 seguente:
  «1-bis. Gli ulteriori incrementi di cui al comma i sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.»
7. 310. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: dalla data di pubblicazione, inserire le seguenti: della determinazione stessa.
7. 311. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: tali ulteriori incrementi sostituire le parole: sono stabiliti, con le seguenti: sono quantificati.
7. 312. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: come rideterminate con le seguenti: così come ridefinite.
7. 313. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: si riferiscono con le seguenti: sono riferiti.
7. 314. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: aliquote di accisa sostituire la parola: previsti con la seguente: stabiliti.
7. 315. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: incrementi con la seguente: aumenti.
7. 316. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: Gli ulteriori, con le seguenti: I nuovi.

  Conseguentemente, sostituire le parole: tali ulteriori, con le seguenti: tali nuovi.
7. 317. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: tali ulteriori, fino alla fine dell'articolo.
7. 318. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere l'articolo.
7. 319. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Alla rubrica aggiungere le seguenti parole: in materia di accise.
7. 320. Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 7, pari complessivamente a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 21 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 321. Cancelleri, Barbanti, Alberti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere l'articolo 7.
7. 322. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere l'articolo 7.
7. 323. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia di falso in bilancio).

  1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni a nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

  2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a Otto anni.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

  3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2622-bis.(Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate della metà».
7. 324. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:
   a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
   b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
   c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
   d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'AUI;
   e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
   f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per finì fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
   g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine-SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
   h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
   i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
   l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori finanziari e non finanziari.
7. 325. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 648-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 648-bis. – (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 500.000. La pena è aumentata della metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
  La pena è diminuita di un terzo se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»;
   b) l'articolo 648-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 648-ter. – (Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione al reato di cui all'articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
  Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 quote.
  Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-bis consegue:
   1) l'interdizione perpetua da una professione o da un'arie e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis;
   2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni quindici;
   3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».
   c) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-bis»;
   d) all'articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis».
7. 326. Villarosa, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, sostituire la parola previsti con la parola stabiliti.
7. 327. Maietta, Corsaro, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere la parola ulteriori.
7. 328. Maietta, Corsaro, Rampelli.