TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 865 di Venerdì 6 ottobre 2017

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   con l'articolo 48 della legge 11 agosto 2017, n. 16 – recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I», pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 35 del 25 agosto 2017 (n. 29) – la Regione siciliana ha introdotto delle modifiche inerenti alla pianificazione paesaggistica;
   la sopra citata disposizione stabilisce, al comma 1, che «i piani paesaggistici territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibile»;
   il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, che «la procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l'opera all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ed è espressa con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana»;
   il comma 3, infine, stabilisce che «le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero per le quali la regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni»;
   le finalità sottese alle suddette modifiche non sembrano, tuttavia, essere in linea con l'esigenza, costituzionalmente garantita, di salvaguardia e di tutela del paesaggio; pur essendo contemplata una previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, la possibilità che un progetto relativo alla realizzazione di opere di pubblica utilità possa includere delle soluzioni che di fatto sono idonee a superare eventuali incompatibilità – anche laddove queste ultime risultino insanabili – appare agli interpellanti foriera di abusi e suscettibile di violazioni, anche tacite, della vigente disciplina in materia di pianificazione paesaggistica;
   l'articolo 49 della legge 11 agosto 2017, n. 16, apporta, invece, delle modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, relativa alle disposizioni di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   più nello specifico, il comma 2, capoverso secondo, del citato articolo 49 inserisce, dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2016, l'articolo 21-bis, il quale espressamente dispone che «limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale)»;
   non si può non osservare come il tenore letterale della suddetta disposizione – proposta dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente Maurizio Croce ed approvata prima all'unanimità dai deputati della IV Commissione territorio ed ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in data 27 giugno 2017, poi in Aula in data 9 agosto 2017 durante l'esame del provvedimento de quo – sia tale da essere in grado di limitare ed indebolire, anche in maniera significativa, i poteri sostitutivi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che spettano alla regione sulla base delle vigenti norme regionali e nazionali in materia;
   in buona sostanza, in presenza di inerzia dei comuni nella vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, l'intervento sostitutivo regionale, attraverso un commissario ad acta, finora ammesso e previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, deve ritenersi limitato alle omissioni degli organi di governo, che, tuttavia, non sono titolari di alcuna competenza al riguardo, e non anche degli organi dirigenziali che, viceversa, sono gli unici organi preposti all'emanazione delle ingiunzioni di demolizione;
   in virtù di tale modifica normativa, pertanto, il ruolo delle regioni nell'ambito dell'attività di supervisione e tutela del territorio appare grandemente ridotto e spogliato di efficacia ed incisività, nonostante l'ordinamento giuridico attribuisca in maniera espressa a queste ultime specifici poteri sostitutivi di vigilanza e repressione delle violazioni edilizie –:
   se non ritenga di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione alle sopra richiamate disposizioni di legge che, ad avviso degli interpellanti, si pongono in contrasto con il principio di tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione.
(2-01965) «Mannino, Pisicchio».
(3 ottobre 2017)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   con il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, perché non dispongono di sufficienti garanzie;
   lo scopo di tale garanzia pubblica è quello di sostituirsi, in parte, alle costose garanzie altrimenti richieste alle imprese dagli istituti crediti a fronte della concessione di un finanziamento;
   come prescritto al capoverso E3 delle disposizioni operative del fondo, «sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie, il cui valore cauzionale 73 complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.17, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del fondo»;
   gli interpellanti, nel corso di incontri con piccole e medie imprese della provincia di Varese, hanno ricevuto segnalazioni da parte di alcune imprese che si sono viste richiedere, in sede di accesso a crediti garantiti dal fondo, ulteriori garanzie di importo notevolmente superiore alla parte di credito non garantita a livello pubblico e anzi talvolta anche superiori al 100 per cento della somma richiesta in finanziamento;
   Il Sole 24 ore, già in data 7 dicembre 2013, aveva dato conto di tale situazione, evidenziando il caso di una startup innovativa alla quale, malgrado l'accesso al fondo di garanzia, l'istituto creditizio ha richiesto una fideiussione personale non soltanto eccedente la quota di finanziamento del 20 per cento non coperta dal fondo di garanzia, ma anzi superiore all'intero ammontare dell'operazione, pari a 700.000 euro, nonché un vincolo per il finanziamento soci infruttifero da 2,5 milioni di euro presente in bilancio;
   a fronte di tali condizioni, la garanzia pubblica pare non avere spiegato il massimo di efficacia possibile, potendosi ipotizzare che essa non abbia goduto di una sufficiente fiducia da parte del mondo bancario, con conseguente pregiudizio per la ratio stessa del fondo di garanzia;
   dall'analisi operata dal working paper pubblicato dalla Banca d'Italia nell'aprile 2017, su «garanzie pubbliche sui prestiti alle piccole e medie imprese: una valutazione RDD» si ricava che il regime sia stato efficace nel migliorare i flussi di credito ma che l'impatto previsto del programma sul costo del credito, sembri materializzarsi solo per le aziende che passano facilmente il cut-off di ammissione –:
   quali siano gli orientamenti del Governo, per quanto di competenza, in relazione a questa prassi da parte degli istituti bancari e quali iniziative intenda adottare al fine di mitigare la richiesta di ulteriori garanzie alle imprese che accedono al fondo di garanzia, per la parte di finanziamento che già risulti coperta dall'intervento pubblico, nonché per aumentare la platea delle aziende capaci di superare il cut-off di ammissione.
(2-01947)
«Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano, Mucci, Pisicchio».
(21 settembre 2017)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   «in data 1o agosto 2016 la Banca popolare di Bari», come si apprende dal suo bilancio 2016 «tramite la società veicolo “PBNPLs 2016 Srl” ha ceduto n. 915 posizioni a sofferenza, originate dalla capogruppo e da Tercas e Caripe, con un valore lordo di 471 milioni di euro. Inoltre, “per finanziare l'acquisto del portafoglio di NPLs, in data 12 agosto la SPV ha emesso le seguenti classi di titoli. Senior (rating DBRS BBB+, Moody's Baa 1), per euro 126,5 milioni, tasso Euribor 6 mesi più spread 0,5 per cento; Mezzanine (rating DBRS B+, Moody's B2 Sf) per euro 14 milioni, tasso Euribor 6 mesi più spread 6 per cento; Junior, privo di rating, per euro 10 milioni”»;
   con decreto del 25 gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze ha concesso la garanzia statale sulla nota senior, secondo quanto previsto dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;
   da fonti stampa si apprende che il predetto titolo senior sia dotato, per l'intero suo ammontare, della garanzia dello Stato. La normativa prevede che la garanzia divenga «efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli junior» (...) «la classe di titoli maggiormente subordinata, che non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale, dei titoli delle altre classi»;
   tale obbligo rende evidente la ratio della legge, ossia tutelare la garanzia pubblica attraverso un margine di protezione costituito da titoli di credito diversi da quelli garantiti che dovrebbero avere spessore economico congruo. Minore è la grandezza della quota totale di mezzanine e junior, minore sarà la protezione della garanzia pubblica sui titoli senior. La normativa prevede espressamente che la società di rating sia informata sullo spessore dei vari titoli;
   la tranche di obbligazioni mezzanine e junior in questione ha secondo gli interpellanti una dimensione alquanto ridotta, visto che dal bilancio si constata una cessione a terzi ad un prezzo abbondantemente sotto la pari, riducendo in tal modo il margine dei titoli non senior al 3,69 per cento dell'importo lordo di cartolarizzazione rispetto al valore del 27 per cento dei tali senior. Quindi il rischio viene trasferito quasi per intero allo Stato;
   nel 2016 è stata completata la vendita dei titoli mezzanine e junior per 17,4 milioni di euro rispetto ai 24 milioni nominali. Se la differenza è concentrata solo sui titoli junior, lo spessore economico degli stessi risulterebbe 2,6 milioni di euro, confermando l'assoluta mancanza di spessore;
   il montante delle obbligazioni mezzanine è protetto dall'alto tasso di interesse «>6 per cento» minimo indicizzato rimborsato in 23 anni con priorità rispetto alle obbligazioni senior garantite dallo Stato;
   dal bilancio in merito alla cartolarizzazione si apprende anche che le «garanzie a presidio delle attività cartolarizzate» sono «ipotecarie (circa 70 per cento) e chirografarie (circa 30 per cento)»;
   confrontando queste incidenze con i tipi di titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, si nota invece che il peso netto dei titoli mezzanino più junior, i quali dovrebbero essere associati ai crediti di difficile recupero, sia di 17,4 milioni di euro su 144 totali, quindi solo il 12 per cento;
   l'articolo 5 del decreto del 3 agosto 2016, decreto attuativo «GAGS», prevede: «Ai fini dall'ammissione alla garanzia: a) l'agenzia di rating ha accesso almeno alle seguenti informazioni: flussi di cassa attesi, ivi compresi quelli, relativi ai contratti di copertura finanziaria; le commissioni dovute al soggetto incaricato della riscossione dei crediti; le modalità di pagamento degli interessi dei titoli; il corrispettivo della garanzia; ogni altro costo dell'operazione di cartolarizzazione; lo spessore delle classi diversa da quella senior»;
   le agenzie di rating sono state sanzionate per le violazioni normative relativamente alla crisi dei mutui subprime Usa. Gli stessi conflitti di interesse tra banche ed agenzie sono presenti anche in Italia;
   in ultimo si segnala che operazione del tutto simile, con le stesse criticità di spessore degli strumenti finanziari emessi, è stata autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 settembre 2017, con riferimento a una richiesta effettuata in data 14 luglio 2017 da Banca Creval tramite la «società veicolo» «Elrond NPL2017Srl» verso la quale sono stati ceduti crediti in sofferenza con un valore lordo di euro 1.400 milioni. Per finanziare l'acquisto del portafoglio di NPLs, la SPV ha emesso le seguenti classi di titoli: senior (rating scope BBB-, Moody's Baa 3) su cui è stata richiesta ed autorizzata la garanzia pubblica, per euro 464 milioni, scadenza 2040, tasso Euribor 6 mesi più spread 0,5 per cento; mezzanine (rating Scope B+, Moody's B1) scadenza 2040, per euro 42,5 milioni; junior, privo di rating, per euro 20 milioni; in data 22 giugno 2017 l'agenzia di rating Fitch riduce il rating a banca Creval a BB- da BB con outlook negativo –:
   se il Ministro interpellato, come membro del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, abbia accesso alle relazioni delle agenzie di rating, in merito alle due operazioni sopra citate, al fine di verificare la valorizzazione delle diverse classi di obbligazioni, oltre all'entità e al dettaglio dei costi della cartolarizzazione in questione e se intenda fornire elementi al riguardo;
   se il Governo intenda fornire elementi sulla data di scadenza delle obbligazioni senior e mezzanine;
   se il Governo sia a conoscenza dell'esatto prezzo netto effettivo di cessione dei soli titoli junior per l'operazione effettuata da Banca popolare di Bari e Creval;
   se si ritenga opportuno che la nomina dell'agenzia di rating, sulla quale è concentrato l'intero potere decisionale della valutazione del sottostante, venga effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze (con spese a carico dell'operazione di cartolarizzazione), invece che dall'istituto bancario a giudizio degli interpellanti in situazione di conflitto di interesse, in modo tale da rispettare il sano principio economico di contrapposizione di interessi;
   se non sia utile assumere iniziative per prevedere un sistema di assicurazione per lo Stato a carico della banca o dell'agenzia di rating nel caso di giudizi rating fuorvianti e inefficaci a danno dello Stato;
   se non si ritenga utile assumere iniziative per prevedere un sistema di assicurazione a favore dello Stato, con importo circa al 10 per cento del valore nominale dei titoli senior e con durata pari alle stesse obbligazioni garantite, a carico dell'agenzia di rating, per i casi accertati di responsabilità civile e penale delle agenzie nell'incarico svolto;
   se il Governo sia a conoscenza dei nomi dei sottoscrittori/acquirenti delle obbligazioni mezzanine e junior e se intenda verificare, per quanto di competenza, se esista corrispondenza temporale con altre operazioni finanziarie o commerciali intrattenute con gli stessi istituti bancari o «società veicolo».
(2-01966)
«Pesco, Sibilia, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Agostinelli, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese».
(3 ottobre 2017)

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   in data 29 gennaio 2010 la Confederazione nazionale delle associazioni per la Coscienza di Krishna, avente sede a Roma, in via Sardegna n. 55, presentava al Ministero dell'interno una formale e documentata istanza, volta ad ottenere riconoscimento come ente religioso, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1159 del 1929 e degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 289 del 1930, con la denominazione di «Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna». Dopo una lunga istruttoria, durata oltre 4 anni, ad ottobre 2014 il Consiglio di Stato esprimeva parere favorevole all'invocato provvedimento e la direzione centrale dei culti presso il Ministero dell'interno predisponeva lo schema del decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato al richiesto riconoscimento, su proposta del Ministro dell'interno. Detto schema di decreto del Presidente della Repubblica veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, al dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Il 3 giugno 2015, in assenza di notizie, la Congregazione formulava una richiesta di aggiornamento alla direzione centrale dei culti del Ministero dell'interno, che confermava la giacenza attuale dello schema di decreto del Presidente della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; gli Hare Krishna sono il ramo monoteista dell'Induismo, con decine di milioni di fedeli in India, in Bangladesh e in Indonesia, trapiantato cinquant'anni orsono in Occidente e oggi punto di riferimento e ponte culturale tra le comunità indiane e bengalesi del nostro Paese e l'Italia. Considerando che i ministri di culto sono tutti italiani, questo rende naturale lo scambio, la comprensione tra culture e tradizioni religiose diverse. Il 10 settembre 1998, con decreto del Ministero dell'interno, la Confederazione nazionale delle Associazioni per la coscienza di Krishna è stata riconosciuta come ente morale. Al momento attuale si contano più di 400 templi nel mondo, con circa 50.000 devoti iniziati e consacrati alla missione e milioni di devoti/fedeli che frequentano i templi. In Europa, in particolare, vi sono centri di Krishna in ogni grande città. Negli ultimi vent'anni le comunità indiana, mauriziana e del Bangladesh sono salite in Italia dalle 30.000 alle 90.000 unità e, tra i membri di queste comunità, almeno il 30 per cento sono hinduisti di fede Vaishnava-Krishnaita, che conta oltre 500 milioni di fedeli nel sub-continente indiano. La ragione del riconoscimento come ente di culto ha effetti pratici importanti ed elimina residui ostacoli al pieno riconoscimento della libertà religiosa. Senza tale riconoscimento i devoti di Krishna non possono essere sicuri di assistere malati in ospedali, detenuti nelle carceri e persino partecipare ad incontri nelle scuole o nelle università. Non bisogna dimenticare inoltre le facilitazioni fiscali concesse a qualunque ente no profit e alle onlus ma, senza il riconoscimento, negate al Movimento degli Hare Krishna;
   la legge di epoca fascista del 1929, la cosiddetta legge sui «culti ammessi», non garantiva e non garantisce la libertà religiosa, ma solo una mera tolleranza rispetto alla religione maggioritaria che a quel tempo divenne religione di Stato, cioè quella cattolica. A cambiare le cose è arrivata la democrazia e la Costituzione. Questa riconosce e garantisce la libertà religiosa e lo Stato italiano afferma di essere portatore di una laicità «positiva». Cioè una laicità che mette sullo stesso piano tutte le credenze religiose, ne riconosce le specificità e soprattutto non rimane indifferente al fenomeno religioso come fatto sociale. Per ovviare alle discriminazioni del 1929, sono arrivate molte leggi per rendere attuale il dettato costituzionale. In particolare, nel 1984 si è arrivati ad un nuovo Concordato con la Chiesa cattolica e alla legge sulle intese e sugli enti di culto, che è quella che riguarda il caso in questione. La stipulazione delle intese, a partire dal 1984, ha accorciato le distanze – che erano eccessive – tra la disciplina giuridica della Chiesa cattolica e quella di altre religioni, ma al tempo stesso ha approfondito la distanza tra le comunità che sono riuscite a concludere un'intesa con lo Stato italiano o ad essere almeno riconosciute come enti di culto e quelle che, per un motivo o un altro, ne sono rimaste prive, creando così nuove possibili discriminazioni, in mancanza di una nuova legge sulla libertà religiosa. Nel suo complesso la disparità di disciplina non è stata tanto ridotta ma spostata da un settore a un altro dell'ordinamento giuridico italiano. Nel caso specifico, ad un'analoga interpellanza del 20 gennaio 2017, il rappresentante del Governo, Sottosegretario Davide Faraone, rispondeva che non essendoci più elementi ostativi «la Presidenza del Consiglio dei ministri (...) sta espletando gli adempimenti di competenza necessari al riconoscimento giuridico della Congregazione italiana per la coscienza di Krishna»; da allora, tuttavia, non sono seguiti atti concreti; dopo 7 anni di attesa, dei quali 3 di giacenza della pratica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; il mancato perfezionamento dell'intesa si configura, ad avviso degli interpellanti, come una violazione dei diritti di una rispettata minoranza religiosa del nostro Paese –:
   se il Governo non ritenga necessario indicare una data certa per espletare gli ultimi adempimenti volti al riconoscimento giuridico della Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna.
(2-01932)
«Quartapelle Procopio, Bonaccorsi, Giuliani, Piazzoni, Minnucci, Marroni, Tentori, Schirò, Anzaldi, Bergonzi, Venittelli, Narduolo, Sereni, Giachetti, Rampi, Lodolini, Andrea Romano, Causi, Malisani, Zampa, Fragomeli, Coccia, Raciti, Ribaudo, Rocchi, Porta, Cominelli, Ferranti, Gribaudo, Giulietti, Barbanti, Coscia, Di Salvo, Gelli, Iori, Melilli, Tacconi, Tinagli».
(14 settembre 2017)

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   il 5 aprile 2011 la Commissione europea ha emanato la comunicazione n. 173 inerente al quadro dell'Unione europea e strategie nazionali di integrazioni dei rom fino al 2020;
   il 23-24 giugno 2011, in sede di Consiglio europeo, lo Stato italiano ha sottoscritto la comunicazione n. 173 della Commissione europea in attuazione degli accordi quadro strutturali europei;
   il 10 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi dava indicazioni al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, istituito dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, di individuare l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come punto di contatto nazionale per implementare in Italia la comunicazione n. 173 della Commissione europea. Il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei viene ridenominato Comitato interministeriale per gli affari europei, con la legge 24 dicembre 2012, n. 234. Esso è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   il 15 novembre 2011 l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ha emesso il decreto n. 761 recante «Costituzione del punto di contatto nazionale per le strategie di integrazione dei rom, sinti e caminanti in attuazione della comunicazione della Commissione europea 173/2011»;
   il 6 dicembre 2011 l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ha definito le procedure di coinvolgimento della società civile rom, sinta e caminante e delle associazioni, anche non riconosciute, volte all'elaborazione della strategia nazionale di inclusione;
   il 12 dicembre 2011 l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali ha emesso il decreto n. 787, recante «approvazione di un avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alle strategie di inclusione dei rom, sinti e caminanti in attuazione della comunicazione della Commissione dell'Unione europea 173/2011»;
   il 24 febbraio 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato la strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti e gli schemi di governance, dando formale comunicazione alla Commissione europea;
   il 29 febbraio 2012 l'Associazione nazione rom ha aderito alle procedure di coinvolgimento istituite presso l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, adottando lo statuto costitutivo del Consiglio nazionale rom;
   il 15 giugno 2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri inviava, con protocollo MCII 0001995, direttiva ai prefetti della Repubblica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e politiche sociali, al Ministero della giustizia, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, alla Conferenza delle regioni e delle province, all'Associazione nazionale comuni italiani, avente come oggetto strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti. In essa si legge: «con la comunicazione n. 173 dello 05/04/2011 recante quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali dei rom fino al 2020, la Commissione europea ha affermato l'improcrastinabile esigenza di superare la situazione di emarginazione economica e sociale della principale minoranza d'Europa. Sul territorio saranno definiti tavoli regionali/locali con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni periferiche statali, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché con il coinvolgimento delle associazioni e degli enti della società civile impegnati nella tutela delle comunità dei rom, sinti e caminanti e di rappresentanti delle medesime comunità»;
   l'Associazione nazione rom è componente istituzionale del tavolo di inclusione dei rom, sinti e caminanti varato dalla regione Liguria con delibera n. 1348 del 31 ottobre 2013, nel rispetto della strategia nazionale di inclusione e degli schemi di governance. La stessa regione Liguria ha comunicato all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali la citata delibera;
   la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Elena Boschi è responsabile istituzionale del dipartimento per le pari opportunità e dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. Ella ha la responsabilità politica istituzionale di implementare e monitorare la concreta applicazione della strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti e gli accordi strutturali europei;
   per l'inclusione dei rom, sinti e caminanti e senza fissa dimora, nel rispetto degli accordi strutturali europei, il Governo ha presentato due programmi all'Unione europea: il Pon inclusione fondo sociale europeo 2014/2020 è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione 10130 del 17 dicembre 2014, per una cifra complessiva di un miliardo e duecento milioni di euro; il PON Metro 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. 4998 del 14 luglio 2015, valore economico di 894 milioni di euro;
   con la deliberazione n. 117 del 16 dicembre 2016, della giunta capitolina, si è dato avvio all'istituzione del tavolo cittadino per l'inclusione delle popolazioni rom, sinti e caminanti, un tavolo esclusivamente consultivo, dal quale sono esclusi i rom, i sinti e i caminanti. Componenti del tavolo sono, tra gli altri, l'assessorato alla persona, scuola e comunità solidale, il vice capo di gabinetto, i presidenti dei municipi, i direttori dei dipartimenti politiche sociali, sussidiarietà e salute, servizi educativi e scolastici, politiche delle famiglie e dell'infanzia, rappresentanti del Corpo di polizia locale. Al tavolo sono altresì invitati a partecipare i rappresentanti dei Ministeri interessati, della prefettura, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e dei centri per l'impiego;
   il 22 settembre 2017, Marcello Zuinisi legale rappresentante dell'Associazione nazione rom, si è rivolto al comando carabinieri per la tutela della salute, denunciando un'emergenza sanitaria in atto a Roma capitale, campo rom di Castel Romano, richiedendo attività ispettiva e di polizia giudiziaria;
   sono 1076 i cittadini residenti a Castel Romano che vivono ed affrontano una situazione drammatica: sono accertate e conclamate decine e decine di casi di scabbia, rogna, epatiti, leucemie, leptospirosi. In cinque anni, nella stessa area, sono decedute 63 persone a seguito delle inumane condizioni igienico/sanitarie;
   gli impianti fognari, già messi sotto sequestro, nel febbraio 2017, dal vice comandante della polizia municipale di Roma capitale Lorenzo Botta, sono recentemente esplosi invadendo tutta l'area ed una riserva naturale adiacente al campo;
   da cinque mesi non viene garantita l'erogazione dell'acqua e da venti giorni è, inoltre, interrotta l'erogazione di energia elettrica;
   le drammatiche situazioni igienico/sanitarie, denunciate dalla stessa azienda sanitaria locale Roma 2, da ben due anni, sono rimaste di fatto completamente inascoltate dall'amministrazione della sindaca Raggi. La polizia municipale chiamata ad affrontare giornalmente l'emergenza denuncia, tramite i propri sindacati, la propria inadeguatezza ad intervenire in modo appropriato –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda intraprendere per salvaguardare, garantire, promuovere e tutelare la salute dei cittadini del campo rom di Castel Romano, come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività;
   quale stanziamento, ricevuto attraverso il Pon inclusione e il Pon metro 2014-2020, sia stato previsto e pianificato per garantire la chiusura e il superamento del campo rom di Castel Romano.
(2-01963) «Fassina, Marcon».
(2 ottobre 2017)