TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 614 di Mercoledì 27 aprile 2016

 
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PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

alla VII Commissione (Cultura):

RUSSO ed altri: «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale»; (2497)
MAZZOLI ed altri: «Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale» (3333)
(La Commissione ha elaborato un testo unificato).

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE, IN AMBITO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE, PER IL CONTRASTO DI TUTTE LE FORME DI SURROGAZIONE DI MATERNITÀ

   La Camera,
   premesso che:
    la surrogazione della maternità consiste nella cessione a terzi, e per sempre, di un neonato da parte della donna che lo ha partorito; una cessione puntualmente regolata da apposito contratto stipulato fra gestante e committenti in un momento precedente al concepimento del nato;
    il contratto che regola la gestazione e la successiva cessione del bambino non può che essere intrinsecamente vessatorio nei confronti della gestante, considerando che l'obiettivo è quello di far consegnare ai committenti il neonato, imponendo alla donna di portare avanti la gravidanza secondo modalità che i committenti arbitrariamente decidono essere le migliori per il nascituro: oltre a regolare dettagliatamente la vita della gestante per tutto il periodo della gravidanza, vengono quindi imposti esami clinici e comportamenti personali della madre surrogata che includono anche importanti restrizioni della libertà personale e che prevedono sia l'aborto in caso di malformazioni del feto, sia la cosiddetta riduzione fetale in presenza di gravidanze gemellari non richieste;
    il contratto di maternità surrogata, per sua stessa natura, ha contenuto patrimoniale e carattere oneroso, tenuto conto della gravosità del periodo di gravidanza e dell'evento del parto, cui si sottopone la mamma surrogata: il corrispettivo previsto nel contratto in favore della madre surrogata è infatti diretto a retribuire il sacrificio richiesto a quest'ultima;
    tale contratto, nella forma di surroga ad oggi maggiormente diffusa, include anche l'acquisto di gameti femminili da una donna diversa dalla madre surrogata, perché senza legame genetico con il nascituro sia più facile per la gestante considerarlo appartenente ai committenti, e cederlo alla nascita: il nato in questo caso ha due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) e di solito la madre legalmente riconosciuta è ancora una terza, il che determina un'inquietante frammentazione della figura materna e associa la maternità surrogata alla compravendita di gameti, con tutti gli aspetti economici, antropologici e sociali connessi, primo fra tutti la «scelta» dei «donatori» su appositi cataloghi di, biobanche in base al fenotipo (colore della pelle, di occhi e capelli, aspetto fisico);
    una donna che cede a terzi, dietro corrispettivo in denaro, il proprio neonato, a prescindere dalla presenza di un contratto di diritto privato vincolante fra le parti, compie un gesto perseguito come reato in gran parte del mondo, pertanto il contratto di surrogazione, nei Paesi in cui è ammesso, rappresenta a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo un'ingiustificata e incomprensibile eccezione;
    sottrarre un neonato alla donna che lo ha tenuto in gestazione e partorito integra in tutto il mondo a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, oltre che un crimine, una condotta di estrema crudeltà, una sorte generalmente destinata alle schiave nelle civiltà arcaiche;
    il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile;
    il contratto di surrogazione di maternità è evidentemente una nuova forma di mercato di esseri umani, e rientra per i firmatari del presente atto di indirizzo nella «tratta degli esseri umani», così come definita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, quando indica che «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
    la surrogazione di maternità viola altresì secondo i firmatari del presente atto di indirizzo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: all'articolo 1, che recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», visto che per i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, si decide fin da prima del concepimento che non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto commerciale e l'hanno indotta ad abbandonarlo alla nascita; all'articolo 4, ove si afferma che «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma», considerando le condizioni vessatorie contrattuali che stabiliscono nei minimi dettagli la vita della gestante e ne definiscono gli obblighi, primo fra tutti la cessione del neonato alla nascita;
    la surrogazione di maternità viola altresì per i firmatari del presente atto di indirizzo la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che, all'articolo 8, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e che, all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
    la surrogazione di maternità costituisce inoltre per i firmatari del presente atto di indirizzo una forma di violenza contro le donne secondo la definizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
    la surrogazione di maternità contrasta a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo esplicitamente con convenzioni internazionali e pronunciamenti di istituzioni europee: la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede che si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»; la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 che impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il Comitato nazionale per la bioetica, riunito in seduta plenaria, ha approvato il documento «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso». Il Comitato nazionale per la bioetica, che si è espresso più volte contro la mercificazione del corpo umano (mozione sulla compravendita di organi a fini di trapianto, 18 giugno 2004; mozione sulla compravendita di ovociti, 13 luglio 2007; parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, 23 maggio 2013), ritiene che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Il Comitato nazionale per la bioetica ritiene inoltre che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali che emergono anche dai documenti sopra citati,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, a livello nazionale e soprattutto internazionale, in tutte le sedi istituzionali sovranazionali, affinché la surrogazione di maternità, in ogni sua modalità e variante contrattuale, sia riconosciuta come nuova forma di schiavitù e di tratta di esseri umani, e sia quindi reato universalmente perseguibile.
(1-01195)
«Lupi, Buttiglione, Binetti, Calabrò, Bosco, Pagano, Scopelliti».
(22 marzo 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    con il termine maternità surrogata, o utero in affitto, oppure gestazione per altri, si intende quella pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna, per realizzare un progetto di genitorialità altrui, per cui si intraprende una gravidanza con l'intento di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita;
    molti sono i Paesi nel mondo in cui non vige un divieto generalizzato di tale pratica. A voler riportare la situazione a livello comunitario, da alcuni dati del Parlamento europeo (resi pubblici a maggio 2013) si rivela che in quasi più della metà degli Stati membri dell'Unione europea non vi è un espresso divieto (è il caso del Belgio, della Danimarca, della Grecia, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, solo per citarne alcuni), così come in quasi nessuno degli Stati esiste una legge specifica che disciplini il fenomeno;
    se la situazione europea ancora oggi presenta numerose disomogeneità, altrettanto variegata e complessa sembra essere la situazione nel resto del mondo, dove la maternità surrogata è ammessa e praticata in Paesi estremamente diversi per cultura e ricchezza – si pensi alla Thailandia, al Messico, all'India, al Nepal rispetto agli Usa e al Canada – e dove altrettanto diversi sono gli orientamenti giuridici e le leggi in materia;
    in Canada e negli Stati Uniti, per esempio, la materia è regolamentata in modo dettagliato, affrontando la questione soprattutto da un punto di vista commerciale e creando dei distinguo tra «gestazione altruistica» e «gestazione lucrativa»; così, se nel caso canadese è permesso solo il primo tipo, in alcuni degli otto Stati degli Usa in cui tale pratica è ammessa, si può ricorrere ad entrambe le formule (ad esempio, California e Florida);
    la pratica della maternità surrogata non è solo una tecnica riproduttiva, ma tocca molti diritti umani e temi etici;
    secondo il principio dell'indisponibilità del corpo umano, l'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità. La mercificazione del bambino e la strumentalizzazione del corpo della donna sono anch'essi contrari alla dignità umana. Tuttavia, alcune donne acconsentono ad impegnarsi in un contratto che aliena la loro salute e la loro dignità, a vantaggio dell'industria e dei mercati della riproduzione, sotto la spinta di molteplici pressioni, spesso di natura esclusivamente economica. E, in particolare in quei Paesi dove vige una regolamentazione molto dettagliata, si è sviluppato un fiorente «mercato della riproduzione» che vanta un fatturato annuo di svariati miliardi di dollari;
    la pratica della maternità surrogata viene realizzata da imprese che si occupano di riproduzione umana, in un sistema fortemente organizzato che comprende cliniche, medici, avvocati e agenzie di intermediazione. Questo sistema ha bisogno di donne come mezzi di produzione in modo che la gravidanza e il parto diventino delle procedure funzionali, dotate di un valore d'uso e di un valore di scambio, e si iscrivano nella cornice della globalizzazione dei mercati che hanno per oggetto il corpo umano;
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha affermato il principio della difesa della dignità umana come obiettivo primario da perseguire, oltre che nel perimetro di sovranità dei singoli Stati, anche nello spazio delle relazioni internazionali, con ciò escludendo la legittimità di ogni pratica mercantile di scambio che abbia ad oggetto gli esseri umani;
    la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (articolo 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (articolo 32);
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3, il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e la biomedicina, all'articolo 21, stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»;
    la risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne del 5 aprile 2011 (2010/2209(INI)), impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione per la Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia; al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    nella Commissione affari sociali, sanità e sviluppo sostenibile del Consiglio d'Europa si sta discutendo il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy», da cui emerge che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dovrebbe scoraggiare ogni forma di maternità surrogata per profitto;
    nel diritto internazionale ed europeo, non è comunque prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata;
    in Italia, la legge n. 40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    le conseguenze sociali, economiche e giuridiche che derivano dal ricorso di sempre più coppie alla surrogata sono molteplici e di difficile gestione, anche in Italia, dove la pratica è formalmente vietata;
    è necessario attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione e porre fine a questa moderna forma di schiavitù,

impegna il Governo:

   a richiedere, nelle opportune forme e sedi internazionali, il rispetto, da parte dei Paesi firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino;
   a promuovere la messa al bando universale di tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata, attraverso l'adozione di un'apposita convenzione internazionale, per sancire definitivamente i principi di indisponibilità del corpo umano e della protezione della vita e dell'infanzia.
(1-01187)
«Carfagna, Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Brunetta, Archi, Biancofiore, Biasotti, Calabria, Castiello, Fabrizio Di Stefano, Garnero Santanchè, Gelmini, Giacomoni, Gullo, Laffranco, Palmieri, Polidori, Romele, Santelli, Elvira Savino, Squeri, Vella».
(7 marzo 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    l'utero in affitto è una pratica per cui una donna si impegna mediante contratto a sottoporsi a fecondazione assistita e a cedere per sempre a terzi il nato appena partorito;
    tali contratti di surrogazione di maternità dettagliano comportamenti personali ed obblighi della madre surrogata per tutto il periodo della gravidanza e sono finalizzati a garantire la salute del nascituro secondo criteri stabiliti dalla coppia (o singola persona) che commissiona la gravidanza, criteri che determinano un controllo strettissimo della vita della gestante e solitamente includono anche l'aborto nel caso di malformazioni del feto o l'aborto selettivo in caso di gravidanza multipla non prevista;
    è evidente che solo donne in condizioni di subalternità sociale, di vulnerabilità e di necessità economica possono consentire a tali pratiche, profondamente irrispettose della dignità della donna e lesive dei diritti del nascituro;
    i nati da surrogazione di maternità hanno sempre – a parte rarissime eccezioni – una madre genetica diversa da quella gestazionale, in modo che la madre che partorisce non possa rivendicare, in caso di ripensamento, il bimbo come proprio, dato che esiste anche una madre biologica; il contratto di surroga prevede solitamente, quindi, anche l'acquisto di ovociti da parte dei committenti;
    i contratti di surroga hanno spesso connotazioni razziste: la scelta della madre genetica avviene a seconda delle caratteristiche desiderate (colore della pelle, degli occhi, qualità estetica, quoziente intellettivo, livello degli studi) e tali caratteristiche determinano il prezzo dei gameti, mentre per le madri surrogate è sufficiente un buono stato di salute, anzi sono spesso scelte tra donne di Paesi terzi, per motivi di convenienza economica e di minori garanzie per le gestanti;
    mentre la madre genetica, mediante analisi del dna, può teoricamente essere sempre rintracciabile da parte del nato, per le madri surrogate questo non può ovviamente avvenire e va ricordato che nella gran parte dei casi dei contratti di surroga non resta alcuna traccia nell'anagrafe dei nati;
    la surrogazione di maternità, per la molteplicità di figure committenti e genitoriali coinvolte a vario titolo, è una nuova forma di tratta di donne e bambini al di fuori di qualsiasi controllo, anche negli Stati dove è regolata da leggi, tanto che non esistono dati attendibili neppure sul numero dei nati con questa procedura e gli studi in proposito sono scarsi;
    le stime parlano comunque di un mercato internazionale fiorente e in continua crescita, intorno a vere e proprie organizzazioni internazionali con team di medici, legali e mediatori di vario tipo, che hanno basi anche nel nostro Paese, in aperta violazione della legge n. 40 del 2004, che, al comma 6 dell'articolo 12, recita: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sembrano essere applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero (nonostante il reato commesso all'estero sia perseguibile attraverso il ricorso all'articolo 9 del codice penale anche quando la pena prevista sia inferiore ai tre anni), né a chi organizzi e pubblicizzi in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    si assiste all'assidua presenza sui media di coppie che hanno fatto ricorso a una pratica vietata, aggirando o violando la legge italiana, in popolari trasmissioni di approfondimento e di intrattenimento, in cui della procedura di surrogazione di maternità si offre un'immagine nettamente positiva, ignorando tutti gli aspetti contrattuali, commerciali e di sfruttamento finora illustrati;
    in Italia si sta consolidando una prassi per cui i tribunali interpellati consentono alle coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto all'estero di trascrivere l'atto di nascita dei nati con questa procedura senza incorrere in alcuna sanzione, ma, al contrario, riconoscendo le coppie committenti come genitori legali del nato,

impegna il Governo:

   ad assumere tutte le iniziative di propria competenza, in particolare alla luce dell'articolo 9 del codice penale, per far sì che possano essere applicate le sanzioni già previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
   ad adottare iniziative per intervenire sul comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 al fine di evitare interpretazioni ambigue, estendendo in modo esplicito le sanzioni previste a chi realizzi e organizzi la pratica della surrogazione di maternità per se stesso;
   ad assumere iniziative volte a prevedere che, per consentire la trascrizione in Italia dell'atto di nascita dei nati a seguito di surrogazione di maternità all'estero, sia necessario fornire copia originale del contratto di surroga, da depositare all'anagrafe del nato, dal quale si evincano con chiarezza sia l'identità della madre surrogata sia gli estremi degli eventuali fornitori di gameti, in modo che al nato sia sempre garantita la possibilità di conoscere le modalità del proprio concepimento e le proprie origini biologiche, perché non vi siano discriminazioni in merito al diritto alle origini.
(1-01218)
«Roccella, Piso, Caon, Bueno, Prataviera, Matteo Bragantini, Vaccaro, Distaso, Fucci, Corsaro, Chiarelli, Palese, Laffranco, Palmieri».
(6 aprile 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), si riferisce a quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale», che può essere sinteticamente definito come l'insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale intracorporea o in vitro) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, come si dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni (fecondazione eterologa);
    secondo l'articolo 12, comma 6, «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    allo stato attuale la maternità surrogata è consentita dalla legge con modalità differenti nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Brasile, Canada, Repubblica ceca, Romania, Ucraina, Russia, Sudafrica, Armenia, India, Cambogia, Thailandia, Australia; mentre tra i Paesi membri dell'Unione europea la maternità surrogata a titolo gratuito è consentita con modalità legislative diverse in Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Grecia;
    tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, la Russia non ha ancora firmato la Convenzione di Istanbul, mentre la Romania e l'Ucraina hanno provveduto solo a firmarla;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è entrata in vigore in Italia nel giugno 2013;
    ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 (capitolo III – prevenzione), della suddetta Convenzione «Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime»;
    ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 (capitolo IV – sostegno e protezione), le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili»;
    secondo l'articolo 47 (Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente) «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione»;
    il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il rapporto annuale «Diritti umani e democrazia nel mondo nel 2014», redatto dal Servizio europeo per l'azione esterna. Il rapporto illustra il ruolo dell'Unione europea nel panorama comunitario e internazionale rispetto alla promozione dei diritti umani, sottolineando i risultati raggiunti e gli ostacoli incontrati;
    in primo luogo, il rapporto sottolinea il costante impegno dell'Unione europea nel promuovere, con 37 Paesi terzi e gruppi regionali, dialoghi e consultazioni sul tema dei diritti umani, così come indicato nelle linee guida del giugno 2001 sulla «Promozione dei diritti umani nelle azioni esterne dell'Unione europea». Lo stesso è stato fatto con la maggior parte dei 79 Paesi dall'Africa, Pacifico e Caraibi che sono parte della Convenzione di Cotonou;
    il 17 dicembre 2015, il Parlamento europeo ha discusso e approvato la risoluzione riguardo alla sopra citata relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia;
    nell'ambito della tutela delle donne e delle ragazze, al paragrafo 115 della risoluzione approvata, il Parlamento europeo «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative affinché i Paesi membri e non del Consiglio d'Europa firmino, ratifichino e rispettino la Convenzione sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e contro la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in particolare i Governi membri rumeno, ucraino e russo, prendendo in considerazione nello specifico l'articolo 47 della suddetta Convenzione;
   ad intervenire nelle sedi opportune affinché, nell'ambito del più ampio dialogo sul rispetto dei diritti umani e della tutela della donna, sia favorito, con i Paesi membri e non, un confronto riguardo alla pratica della maternità surrogata, come descritta nel citato paragrafo 115 della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2015.
(1-01223)
«Spadoni, Di Vita, Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grande, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lupo, Mannino, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi».
(13 aprile 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    la discussione sul tema delle unioni civili e i recenti fatti di cronaca che hanno riguardato note figure politiche hanno riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la pratica aberrante della maternità surrogata;
    la maternità surrogata rappresenta indubbiamente un tema complesso e delicato e con numerose zone d'ombra;
    oggi, infatti, mediante la surrogazione di maternità, risulta concepibile che una donna esterna alla coppia possa portare nel proprio grembo un bimbo che sarà poi, a tutti gli effetti legali, figlio della coppia committente, sulla base di un «contratto» che può essere a titolo gratuito oppure oneroso. Dunque, la madre surrogata si obbliga a provvedere alla gestazione e al parto di un bambino che sarà poi «consegnato» alla coppia committente, rinunciando così a ogni diritto sul nascituro. Quali che siano le ragioni che spingono coppie e singoli a rivolgersi a questa pratica, resta il fatto che alla base vi è una sovrapposizione non condivisibile tra aspirazioni e diritti, che annulla ogni riferimento alla dimensione comunitaria e confina la maternità ad una prospettiva totalmente individualistica;
    nella maternità surrogata si chiede a una donna di portare in grembo un bambino, per poi darlo via appena nato. Le si chiede anche di mutare il suo comportamento e di rischiare di diventare poi sterile; di accettare le eventuali patologie legate allo stato di gravidanza, potenzialmente anche molto pericolose e talora mortali. La donna deve mettere a disposizione il suo metabolismo per il desiderio di genitorialità di altre persone, dalle quali è usata come un contenitore e un'incubatrice;
    in un mondo occidentale in cui, anche per le difficoltà economiche che gravano sulle famiglie, è sempre più difficile fare figli, la madre perde il diritto anche a essere chiamata mamma, costretta a sottoporsi totalmente alle esigenze del mercato, mentre, per chi può permetterselo, la «produzione» dei figli è appaltata in outsourcing, secondo criteri di convenienza industriale;
    la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» istituisce un contratto che stabilisce la proprietà del bambino come oggetto, di cui risulta molto difficile evitare la mercificazione, anche nel caso si dichiari la scelta libera della madre naturale; la natura commerciale del contratto è provata, in particolare, dall'obbligo di distinguere tra la donna che dona l'ovocita e la donna che effettivamente conduce la gravidanza;
    nella maternità surrogata il bambino, oltre ad essere sottratto alla propria madre biologica, viene espropriato del diritto a conoscere le proprie origini;
    è tempo dunque che i Paesi occidentali, dai quali partono i ricchi compratori, si assumano le loro responsabilità ponendo in atto iniziative e leggi per scoraggiare la domanda;
    la pratica della maternità surrogata si sta infatti diffondendo nel mondo, creando una pericolosa deriva verso quello che potremmo definire «diritto al figlio», senza alcun rispetto per i diritti umani e i principi etici fondamentali. L'Europa, in particolare, deve assumere un ruolo guida nella difesa dei diritti umani, anche e soprattutto in virtù dei suoi motivi fondanti;
    la maternità surrogata o «gestazione per altri» o «utero in affitto» risulta essere in contraddizione con i principi delle stesse istituzioni europee, contro lo sfruttamento del corpo umano, il diritto del bambino ad avere una madre, nonché con la Convenzione su diritti umani e biomedicina (Convenzione d'Oviedo) che prevede: «Il corpo umano e le sue parti non devono essere in quanto tali fonte di profitto» (articolo 21), con il diritto a conoscere le proprie origini o con la Convenzione sulle adozioni che stabilisce che le madri abbiano tempo dopo il parto prima del consenso all'adozione;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, ha attribuito lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati, è sicuramente il punto di riferimento in questo contesto;
    si segnala a questo proposito la condanna da parte del Parlamento europeo della pratica della surrogazione senza distinzione tra «altruistica» e «per profitto», e la richiesta, nella risoluzione adottata il 5 aprile 2011, agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione della maternità, quale sfruttamento del corpo e degli organi produttivi, rilevando, allo stesso tempo, come nella surrogazione di maternità si ravvisi chiaramente il pericolo di considerare donne e bambini quali merci sul mercato internazionale della riproduzione sino a produrre l'effetto di incrementare la tratta di tali soggetti, nonché le adozioni illegali transnazionali;
    il 30 novembre 2015, la «Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia» del Parlamento europeo, al comma 114, nella parte sui diritti delle donne e delle ragazze ha condannato «la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    il 15 marzo 2016 la Commissione questioni sociali e salute del Consiglio d'Europa ha respinto l'adozione di un progetto di risoluzione e di un progetto di raccomandazione su «Diritti umani e questioni etiche relative alla gestazione per altri», in cui si chiedeva di regolare la gestazione per altri, evitando lo sfruttamento a scopo di lucro ma senza incoraggiare gli Stati membri del Consiglio a evitare tale pratica;
    il 2 febbraio 2016 si è costituita presso il Parlamento francese, su iniziativa tra le altre della filosofa Sylvaine Agacinski l'assise mondiale contro la pratica della maternità surrogata, ed è stata firmata la Carta per l'abolizione universale della maternità surrogata che esplicitamente chiede il bando dal mondo intero;
    anche l'Italia, dove la surrogazione di maternità è vietata, è chiamata a fare la sua parte, essendo ipocrita e inaccettabile per i presentatori del presente atto di indirizzo che il divieto di questa pratica sul suolo nazionale possa essere aggirato grazie all'impossibilità di sanzionarlo se la maternità surrogata è eseguita all'estero;
    sta accadendo in questo campo quanto accade già per la vendita di gameti per la fecondazione eterologa – un'altra modalità di commercializzazione del corpo umano e di sfruttamento del corpo delle donne – per la quale il divieto previsto dalla legge italiana è aggirato da alcune regioni con l'acquisto da altri Paesi, nei quali stranamente a differenza dell'Italia le donatrici sembrano abbondare;
    in realtà, nella surrogazione della maternità, come e più che nella «donazione» di gameti, si concretizza una crudele forma di sfruttamento della donna e del suo corpo (e non solo di esso); tali donne risultano vittime, in massima parte inconsapevoli, di un vero e proprio «turismo procreativo» e come tale da condannare e da perseguire al pari secondo i firmatari del presente atto del cosiddetto «turismo sessuale», perpetrato a danno di minori;
    in questo quadro fattuale, così articolato, è evidente come non siano poche le problematiche che sorgono sia dal punto di vista etico, che da quello giuridico. Difatti, sono pochi i Paesi in cui tale pratica risulta legale e molti quelli in cui, al contrario, non è consentita o addirittura non considerata affatto dall'ordinamento giuridico, nel senso che non è regolata da nessuna norma;
    una pratica che la legge n. 40 del 2004 vieta già in Italia, ma per la quale l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero. Taluni Paesi, infatti, considerano tale pratica illecita, mentre altri, al contrario, ritenendola lecita, la regolamentano mediante apposite leggi;
    in generale, la maggior parte dei sistemi giuridici occidentali è orientata ad evitare gli atti dispositivi del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o quando rappresentino forme di possibile sfruttamento di condizioni di bisogno;
    per effetto delle pratiche surrogatorie (in particolar modo di quelle eterologhe), la maternità assume caratteri di sempre più marcata «procedimentalizzazione», che ne intaccano la naturale fisionomia «unitaria», a causa del coinvolgimento di figure diverse (la madre genetica, la madre biologica e la «committente»), tutte potenzialmente idonee a rivendicare un titolo di genitura esclusiva sul nato. Il diritto si muove quindi attualmente in un mare periglioso, essendo chiamato con maggior frequenza a stabilire quale, tra i diversi soggetti che pure hanno dato un contributo causale alla realizzazione di quell'articolato «procedimento medico-legale», in cui si risolve la maternità surrogata, debba essere considerato «genitore» agli effetti legali, con tutto quel che ne deriva in termini di assunzione dei diritti e delle connesse responsabilità sul nato. In particolare, ci si chiede se la prevalenza dovrà essere data in via di principio al fattore naturalistico o a quello volontaristico-sociale e, all'interno dello stesso fattore naturalistico, in caso di conflitto tra la madre genetica e quella uterina, quale sia quella a cui l'ordinamento debba accordare preferenza;
    nel nostro Paese, attualmente, la materia non è disciplinata in modo organico, ovvero con una legge apposita; il quadro di riferimento della normativa vigente è costituito unicamente dalla previsione contenuta al comma 6 dell'articolo 12 delle legge 19 febbraio 2004, n. 40, che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 ad un milione di euro chi organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità;
    il divieto di maternità surrogata posto dalla legge italiana, disposto ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 delle legge n. 40 del 2004, benché presidiato da una sanzione penale (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 600.000 a un milione di euro) – sanzione applicabile, oltre che alle cliniche e al personale sanitario coinvolto nella procedura, anche ai soggetti che vi ricorrono (coppia committente e madre surrogata) – non risolve i problemi sopra accennati (potendo al massimo contribuire a prevenirli in virtù della forza deterrente della norma incriminante), dato che questi sono destinati a ripresentarsi tutte le volte che la maternità surrogata sia eseguita nonostante e contro il divieto legale;
    la disposizione citata si presta, infatti, ad essere facilmente elusa dal momento che essa non prevede che la surrogazione di maternità realizzata da un cittadino italiano possa essere perseguita anche se effettuata all'estero;
    non risultano infatti casi nel nostro territorio in cui il reato sia stato effettivamente commesso e quindi punito. In vari casi, anzi, i tribunali trascrivono gli atti di nascita di bambini nati all'estero la cui origine non è chiara, nel nome dell'interesse del minore a restare inserito nella coppia che ne ha chiesto l'ingresso in Italia, contestando invece altri tipi di reato come la falsa dichiarazione a pubblico ufficiale;
    né risulta che il Ministro della giustizia sia mai intervenuto per rendere perseguibile il reato commesso all'estero in singoli casi, come pure il codice penale gli avrebbe consentito;
    se, dunque, la legge n. 40 del 2004 ha ritenuto di dover vietare la pratica della surrogazione di maternità commessa in Italia, applicando addirittura ad essa una sanzione penale, è necessario prevedere che, in ossequio ai principi dell'universalità e della personalità della legge penale, tale reato sia punito, altresì, nel momento in cui sia commesso sul suolo estero dal cittadino italiano,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per mettere in atto tutti gli strumenti necessari per evitare la legittimazione della pratica della maternità surrogata in sede europea ed internazionale, intervenendo in particolare in sede di Onu, di Parlamento europeo e di Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, alla Convenzione dei diritti del bambino del 1989, con annesso protocollo sulla vendita dei bambini (2000), alla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 con la quale viene condannata la pratica della surrogazione, alla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica della Unione europea in materia, adottata dalla planaria del Parlamento europeo il 30 novembre 2015, valutando anche l'opportunità di promuovere l'adozione, in ambito internazionale, di un protocollo aggiuntivo alla Cedaw (Carta contro lo sfruttamento e la schiavitù delle donne) che condanni la pratica della maternità surrogata;
   ad assumere iniziative normative volte a far sì che i fatti previsti dal comma 6 dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, siano puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano;
   a valutare l'opportunità di ricorrere, nel frattempo e per il tramite del Ministro di giustizia, al dispositivo dell'articolo 9 del codice penale, secondo il quale il cittadino che commette in territorio estero un reato per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore ai tre anni (come nel caso della maternità surrogata) può essere punito su richiesta del Ministro della giustizia;
   ad assumere iniziative volte a prevedere – in ogni caso – che la trascrizione in Italia dell'atto di nascita dei bambini nati all'estero attraverso le tecniche di maternità surrogata possa avvenire solo fornendo la copia originale del contratto di surroga, da depositare all'anagrafe del nato, dalla quale si evincano con chiarezza sia l'identità della madre surrogata, sia le generalità di eventuali fornitori di gameti, in moda da garantire al bambino la possibilità di conoscere in ogni momento le proprie origini biologiche.
(1-01225)
«Dellai, Gigli, Santerini, Fauttilli, Capelli, Piepoli, Sberna, Baradello».
(18 aprile 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    in concomitanza con la discussione sul riconoscimento dei matrimoni omosessuali, (presumibilmente anche con finalità strumentali volte a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
    il legislatore già nel 2004 con l'approvazione della legge n. 40 aveva fissato il divieto della pratica della maternità surrogata. L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 ha sancito che chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizzata la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
    la legge n. 40 che, di fatto, è stata depotenziata a «colpi» di sentenze, anche in relazione al divieto di maternità surrogata non trova piena applicazione. Il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sono applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    fa riflettere ad esempio come personaggi pubblici, noti anche per i loro incarichi di responsabilità politica istituzionale, abbiano reso palese, attraverso i canali mediatici, di aver violato la legge, avallando, così, la tesi di una impunità di fatto;
    appare irragionevole ai firmatari del presente atto di indirizzo come il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire l'appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa, non abbiano mai sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti di sentenze dove l'autorità giudiziaria ha proceduto all'auto-produzione della disposizione normativa introducendo, di fatto, il riconoscimento della step child adoption anche in casi di ricorso alla maternità surrogata;
    il business della maternità surrogata si è rapidamente esteso ed organizzato. Le aree principali dove opera questa rete sono il Canada, gli Stati Uniti, l'India e l'Ucraina. Negli USA si spendono in media 89 mila euro, in Ucraina 43 mila euro, in India 42 mila euro. In Ucraina può scendere anche a 5-8 mila euro. Alcuni «cataloghi» permettono di scegliere il corredo genetico – colore degli occhi, capelli, e altro – del nascituro. Il punto non è solo la gestational surrogacy, ma anche la cosiddetta third-party reproduction, dove madre e padre legalmente riconosciuti non entrano mai in gioco coi loro corpi e il loro corredo genetico e l'alterità del figlio è integrale. Ogni anno si stima che circa 4.000 coppie italiane si rivolgano a centri ucraini;
    si avverte che sta accadendo qualcosa di poco chiaro, si percepisce che ci sono forze che utilizzano strategie articolate per giungere al proprio obiettivo. L'obbiettivo è quello antico, di scardinare le tradizioni, l'identità culturale, sociale e religiosa del nostro Popolo;
    si tratta di una strategia più volte collaudata che si fonda ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sulla reiterazione della menzogna, sullo sfruttamento di singoli casi che non possono non colpire la sensibilità umana, sul bombardamento mediatico, sulla imposizione di uno standard culturale;
    questo metodo apologetico, già sperimentato tante volte in passato, ha l'obbiettivo di ottenere una crescente adesione alle tesi di un gruppo inizialmente piccolo usando la leva della emotività anziché quella della ragione;
    l'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, irragionevoli; alcune amministrazioni comunali, ad esempio, hanno approvato proposte finalizzate a cancellare dai documenti ufficiali la definizione di padre e madre per sostituirla con espressioni quali genitore 1 e genitore 2, oppure genitore richiedente o altro genitore;
    Chesterton scriveva: «La grande marcia della distruzione culturale proseguirà. Tutto verrà negato. Tutto diventerà un credo. Accenderemo fuochi per testimoniare che due più due fa quattro». Con queste parole Chesterton intendeva dire che ciò che fino ad allora era stata un'affermazione di buon senso e di razionalità – per esempio che tutti nasciamo da un uomo e da una donna – in futuro sarebbe diventata una tesi da bigotti, un dogmatismo da condannare e sanzionare. Sosteneva che ci si doveva preparare alla grande battaglia in difesa del buon senso;
    fa riflettere pensare che coloro che sostengono che sia giusto anteporre la libertà di scelta della donna rispetto alla tutela della vita nascente siano gli stessi che da un lato, si impegnano affinché, ad esempio, si preveda anche per legge che i cuccioli di animale non debbano essere separati dalle proprie madri e, dall'altro lato, vogliono che il desiderio alla genitorialità sia riconosciuto senza alcun limite e che si possa realizzare anche attraverso la compravendita dell'utero di donne disperate;
    alla luce delle considerazioni esposte, fa riflettere come in questi giorni il Consiglio d'Europa abbia accolto un ricorso della Cgil per la mancata applicazione della norma sull'interruzione volontaria di gravidanza e stabilito che nel nostro Paese le pazienti continuano a incontrare «notevoli difficoltà» nell'accesso ai servizi, nonostante quanto previsto dalla legge n. 194. La sentenza ha inoltre sancito che l'Italia discrimina medici e personale sanitario che non hanno optato per l'obiezione di coscienza. Questa decisione del Consiglio d'Europa potrebbe mettere a rischio il diritto all'obiezione di coscienza;
    con l'ampliamento – determinato dal trattato di Maastricht – delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono però apparse evidenti e non più trascurabili le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello status delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando di una diretta competenza comunitaria a regolare, sul piano sostanziale, tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia, fino a condizionare pesantemente la disciplina al riguardo vigente nei singoli Stati membri;
    ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali ad esempio le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quelle sulla parità dei diritti per gli omosessuali nell'Unione europea, è seguita una seconda fase in cui l'impatto del processo di integrazione europea è andato facendosi sempre più pregnante, sia per la natura degli atti che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite;
    l'incidenza del diritto dell'Unione europea sulla disciplina nazionale si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice;
    oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione dei diritti fondamentali, per di più con forza giuridica pari a quella dei trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica, come noto, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
    in questa Europa, dove prevale esclusivamente la ragione economica, una politica interna occasionale e una politica estera ondivaga, la difesa della sovranità nazionale su temi di tale rilevanza politica deve essere considerata una priorità;
    le decisioni prese in Europa non possono condizionare in alcun modo il diritto alla sovranità nazionale di ogni Stato membro di legiferare in piena autonomia in ambiti etici di tale importanza. Notizie che apparentemente possono essere colte come segnali positivi; si pensi al voto contrario espresso dalla Commissione affari sociali del Consiglio d'Europa sul rapporto «Diritti umani ed i problemi etici legati alla surrogacy», presentato dalla deputata belga Petra de Sutter, ginecologa, favorevole da sempre alla regolamentazione della gpa, vanno considerate sempre, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel loro complesso, come vere e proprie ingerenze su tematiche che non devono essere affrontate da questa Europa, incapace, ad oggi, di riconoscere le sue stesse radici;
    la pratica disumana della maternità surrogata o utero in affitto che rappresenta la mercificazione dei bambini e lo sfruttamento del corpo delle donne deve essere condannata come un crimine nei confronti dell'umanità;
    in questa occasione bisogna, con coerenza, ricordare che qualsiasi intervento legislativo volto a garantire il rispetto della donne nell'esercizio dei loro diritti, al fine di raggiungere una piena pari opportunità, non è nulla se si contrappone, nei fatti, ad un totale disinteresse delle istituzioni dinnanzi a casi di recrudescenza di una violenza sistematica nei confronti delle donne, umiliate e sfruttate attraverso pratiche orribili come il ricorso alla maternità surrogata;
    è necessario quindi che si promuova a livello internazionale una moratoria per bandire questo crimine,

impegna il Governo:

   a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una moratoria internazionale della pratica, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo disumana, della maternità surrogata;
   ad assumere tutte le iniziative di competenza per far sì che possano essere applicate le sanzioni previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
   a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema e ad adottare ogni iniziativa di competenza, in sede europea, affinché si possa diffondere una cultura di tutela dei diritti del nascituro e del minore che sarebbero lesi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01226)
«Rondini, Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Simonetti».
(18 aprile 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    «la gestazione per altri (gpa) o maternità surrogata è la pratica attraverso la quale una donna decide di portare avanti una gravidanza per conto di altre persone (single o coppie etero e omosessuali»;
    nel mondo, la regolamentazione delle donatrici di gameti e della gestazione per altri, variano da Paese a Paese, spaziando dal divieto assoluto ai modelli basati sul vincolo del dono o a quelli basati sui rimborsi minimi, fino alla completa assenza di limiti giuridici;
    in Italia, la maternità surrogata è illegale; la legge n. 40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente, sono sistematicamente disattesi. Infatti, le coppie che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero (nonostante il reato commesso all'estero sia perseguibile attraverso il ricorso all'articolo 9 del codice penale anche quando la pena prevista sia inferiore ai tre anni), e chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, fuori dal nostro Paese, non subiscono alcuna restrizione o condanna;
    i tribunali interpellati consentono, invece, alle coppie che hanno fatto ricorso all'utero in affitto all'estero di trascrivere l'atto di nascita dei neonati, riconoscendo le coppie committenti come genitori legali;
    oggi, medicina riproduttiva e medicina rigenerativa hanno aperto nuovi mercati globali, direttamente legati alle potenzialità generative e riproduttive dei corpi. Cresce, infatti, a livello mondiale, la domanda di ovociti, uteri, sperma, placenta, sangue del cordone ombelicale, cellule staminali, embrioni da utilizzare anche nell'industria farmaceutica e nel campo della ricerca. Prolificano cliniche specializzate in fecondazione assistita e maternità sostitutiva e si stanno diffondendo agenzie intermediarie capaci di reperire nel mercato questi materiali in vivo;
    solo per citare alcuni esempi, il prezzo medio di ovociti negli Stati Uniti si aggira intorno ai 10.000 dollari, mentre le madri surrogate sono pagate dai 20.000 a 150.000 dollari circa. I genitori committenti, quasi sempre devono sostenere costi molto elevati per l'aggiunta di procedure cliniche e spese legali;
    in India il contratto più diffuso comprende il pagamento di uno stipendio a intervalli regolari per la donna che si impegna a portare a termine una gravidanza per una coppia committente. Il compenso è fino a 7 volte maggiore del loro reddito annuale medio, per questo le donne acconsentono alla trasformazione del loro utero in una risorsa, capace di proporre rendita;
    la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogazione di maternità, in inglese surrogate mother o surrogacy), rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa) che mette a disposizione il proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla coppia «committente» (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato);
    a seconda che la madre surrogata si limiti ad accogliere in grembo un embrione che le è geneticamente estraneo o contribuisca alla procreazione dello stesso, fornendo ai «committenti» i propri gameti, si distingue tra «surrogazione per sola gestazione» (si parla in tal caso anche di «donazione», se a titolo gratuito, o di «locazione» o «affitto» d'utero, se è pattuito un corrispettivo) e «surrogazione per concepimento e gestazione»;
    la surrogazione per sola gestazione può essere, «omologa» (in questo caso la madre sostituita accoglie un embrione formato dai gameti forniti dai genitori naturali) o «eterologa» (quando l'embrione da impiantare nell'utero della surrogata è il frutto dell'incontro tra il gamete di un membro della coppia richiedente e quello di un terzo donatore di seme o di una ovo donatrice); nella surrogazione «eterologa» i gameti da cui deriva l'embrione impiantato nel grembo della madre sostituta possono essere forniti da terze persone, estranee tanto alla coppia committente quanto alla stessa madre surrogata;
    la surrogazione di maternità porta con sé i limiti di un contratto che potrebbe imporre l'interruzione di gravidanza in caso di malformazioni del feto o la soppressione di uno o più feti nel caso la gravidanza si presenti come gemellare o multipla;
    il contratto di maternità surrogata di solito prevede un compenso che risarcisca per l'impegno assunto e sostenga economicamente fino al parto la mamma surrogata;
    la pratica della maternità surrogata non di rado porta il nascituro ad avere due madri biologiche (una genetica e una gestazionale) ma può accadere che la madre legalmente riconosciuta sia una terza donna, fatto questo che ha implicazioni antropologiche e sociali;
    il legittimo desiderio di avere bambini non è un diritto esigibile;
    la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ritiene lesiva dei diritti «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
    la surrogazione di maternità è a giudizio dei firmatari del presente atto di sindacato ispettivo in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che, all'articolo 1, recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti», perché i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto e l'hanno costretta ad abbandonarlo alla nascita;
    la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, all'articolo 8, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
    la pratica della maternità surrogata contrasta per i firmatari del presente atto con la cosiddetta Convenzione di Istanbul, in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica; e con la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede che si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3 il «divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro»;
    la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il Parlamento europeo nella risoluzione sulla Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 «condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani»;
    anche il Consiglio d'Europa che sta discutendo il rapporto «Human rights and ethical issues related to surrogacy», dovrebbe pronunciarsi, a quanto consta ai firmatari del presente atto, scoraggiando ogni forma di maternità surrogata per profitto;
    il Comitato nazionale per la bioetica, ha approvato la «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso» ritenendo che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione e si è espresso contro la mercificazione del corpo umano con le mozioni sulla compravendita di organi a fini di trapianto, del 18 giugno 2004; sulla compravendita di ovociti, del 13 luglio 2007; ha espresso un parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, il 23 maggio 2013; e ritiene che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali;
    nel diritto internazionale ed europeo, non è comunque prevista alcuna disposizione giuridica che vieti in maniera universale la maternità surrogata,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, affinché la surrogazione di maternità sia considerata reato universalmente perseguibile;
   ad attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione nei casi di ricorso a pratiche di maternità surrogata.
(1-01227) «Vezzali, Monchiero».
(18 aprile 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione del cosiddetto turismo procreativo, vale a dire di quel fenomeno per cui coppie italiane che non possono avere figli si avvalgono della tecnica della surrogazione di maternità in un Paese estero in cui la stessa è consentita;
    questa pratica è, infatti, illegale nel nostro e nella maggior parte dei Paesi europei, con eccezione di Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Russia e Ucraina;
    la surrogazione di maternità può assumere due forme distinte: nella prima si tratta specificamente di una surrogazione di concepimento e gestazione, ossia la situazione in cui l'aspirante madre demanda ad un'altra donna sia la produzione di ovociti, sia la gestazione, non fornendo alcun apporto biologico;
    nella seconda si dà corso, invece, a una surrogazione di gestazione, comunemente detta «affitto di utero» o «surrogazione di utero», nella quale l'aspirante madre produce l'ovocita il quale, una volta fecondato dallo spermatozoo dell'aspirante padre, viene impiantato nell'utero di un'altra donna che fungerà esclusivamente da gestante;
    la diffusione del turismo procreativo discende dal divieto di surrogazione di maternità previsto nel nostro ordinamento dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che all'articolo 12 stabilisce che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità effettuato all'estero, tuttavia, non è in Italia penalmente sanzionabile per effetto di tale norma;
    di conseguenza, sotto il profilo della responsabilità penale afferente alla surrogazione di utero effettuata all'estero la giurisprudenza ha utilizzato approcci diversi, concentrandosi prevalentemente, almeno in una prima fase, sull'analisi della configurabilità del reato di alterazione di stato, di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni «chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità»;
    in dottrina si è ampiamente discusso se l'indicazione della madre biologica nel certificato di nascita rilasciato nel Paese estero sia circostanza idonea ad integrare la fattispecie di cui al citato articolo, posto che nel certificato di nascita rilasciato dall'autorità straniera appare il nome della madre biologica, anziché quello della donna che ha partorito, e la parte maggioritaria ha ritenuto applicabile tale fattispecie di reato alla surrogazione di utero;
    in via generale, la dottrina italiana maggioritaria si è, infatti, mostrata restia ad accettare un'attribuzione della qualifica di madre alla donna non gestante, adottando come parametro fondante il concetto giuridico di madre l'esperienza della maternità e non il mero dato biologico, come anche sembra discendere dal citato articolo 269 c.c.;
    si è quindi ritenuto che per integrare il concetto giuridico di madre non sia sufficiente il mero dato biologico, ma sia necessario non solo considerare lo strettissimo legame che intercorre durante la gravidanza, ma anche che l'apporto biologico sia accompagnato dalla decisione responsabile di giungere alla generazione di una nuova vita;
    la giurisprudenza, sinora, si è pronunciata in rare occasione sul tema generale della surrogazione di maternità e, solo recentemente, si è trovata a far fronte alle conseguenze giuridiche del cosiddetto turismo procreativo;
    con riferimento all'applicabilità del reato di cui al citato articolo 567 del codice penale, una interpretazione diversa è stata fornita nell'aprile dal 2014 con una sentenza del tribunale di Milano, nella quale si è affermato che la trascrizione del certificato di nascita estero non avrebbe effetto costitutivo dello status filiationis, ma solamente un mero effetto di pubblicità del registro di stato civile dell'atto formatosi all'estero, negando, di conseguenza, la configurabilità del delitto di alterazione di stato nella mera richiesta di trascrizione del certificato di nascita estero;
    di contro, la sentenza del tribunale di Milano ha, invece, riconosciuto i due coniugi indagati colpevoli del reato di cui all'articolo 495 del codice penale, «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o le altre qualità della propria o dell'altrui persona» a causa della falsa dichiarazione resa dal marito in ordine alla qualifica di madre biologica della moglie;
    in base alla sentenza, la falsa dichiarazione che si effettua nei casi di surrogazione di maternità sarebbe diretta a sottrarre al patrimonio conoscitivo dell'ufficiale d'anagrafe un elemento potenzialmente valutabile ai fini del rifiuto della trascrizione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in forza del quale gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico;
    il giudice di Milano nella sentenza ha, inoltre, rilevato come seppure sia vero che il desiderio di genitorialità è pregevole e che la famiglia, intesa in senso lato, sia oggetto di specifica tutela costituzionale, tanto non vale «allorché tale desiderio sia soddisfatto ad ogni costo, anche a probabile discapito del nascituro»;
    la legislazione nazionale sul tema della filiazione, dalla Costituzione in poi, e quella sulle adozioni, dedicano grandissima attenzione a che il desiderio di genitorialità non urti contro i diritti del minore e non travalichi il dato materiale, cioè, per dirla con il giudice di Milano, «le condizioni per mezzo delle quali due soggetti possono naturalmente generare»;
    la maternità surrogata sta diventando un vero e proprio business, basato sullo sfruttamento del corpo delle donne e realizzato in spregio dei diritti più elementari dei bambini che sono trasformati in merci sul mercato internazionale della riproduzione;
    in India il business della maternità surrogata vale oltre due miliardi di dollari l'anno: le «volontarie» sono reclutate nelle zone più povere e producono più di millecinquecento bambini all'anno; la maggior parte della domanda viene dall'estero, spinta dai prezzi bassi: tra i venticinquemila e i trentamila dollari, rispetto ai cinquantamila dollari del trattamento in Usa;
    le «volontarie» che entrano nel circuito legale delle cliniche per la maternità surrogata guadagnano tra gli ottomila e i novemila dollari a gestazione, una cifra che in India corrisponde a dieci anni di lavoro di un operaio non specializzato, mentre quelle che ne rimangono al di fuori sono reclutate da veri e propri « scout», attivi nelle zone più povere, sono pagate molto meno – tra tre e cinquemila dollari – e sono costrette a firmare dei contratti che non prevedono alcun supporto medico post-parto;
    anche negli Stati Uniti il business della maternità surrogata aumenta a ritmo esponenziale, con un numero di nascite di oltre duemila bambini ogni anno, ma i costi complessivi sono molto più elevati e si assestano tra centotrentamila e duecentomila dollari;
    le madri surrogate non hanno alcun diritto sui bambini che pure portano in grembo, e tantomeno sono tutelati in alcun modo quelli dei neonati, costretti a separarsi dalla madre biologica subito dopo il parto, evento assolutamente traumatico;
    il 17 dicembre 2015, nel corso dell'assemblea plenaria del Parlamento europeo, è stato approvato il «Rapporto annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo riguardo il 2014 e le politiche dell'Unione europea in materia»;
    nel Rapporto è stato recepito un emendamento con il quale si afferma che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani» a disposizione dell'Unione europea nel dialogo con i Paesi terzi;
    il 18 marzo 2016, il Comitato nazionale per la bioetica, organo di consulenza al Governo, al Parlamento e alle altre istituzioni, ha approvato una mozione con la quale definisce la maternità surrogata come «un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione», ritenendo che «l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i princìpi bioetici fondamentali»;
    la legge sulla procreazione medicalmente assistita ha lasciato un vuoto normativo, nulla prevedendo in ordine alla liceità o meno della surrogazione di utero, e più in generale di maternità, attuata all'estero da cittadini italiani;
    appare doveroso affermare dei princìpi chiari e ideare strumenti legali in ambito nazionale e internazionale allo scopo di prevenire l'abuso di diritti umani come lo sfruttamento delle donne e il traffico di essere umani, con messi alla pratica della maternità surrogata e realizzare, al contrario, la protezione dei diritti e il benessere dei bambini,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che il reato di surrogazione di maternità, di cui alla legge n. 40 del 2004, sia in ogni caso punibile anche se commesso all'estero da cittadini italiani;
   a sostenere ogni iniziativa in ambito europeo e internazionale volta a prevenire e contrastare il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità, e a riaffermare in ogni sede la tutela e il rispetto per i diritti delle donne e dei bambini;
   nel rispetto dell'autonomia scolastica, a favorire la realizzazione nelle scuole superiori di iniziative di informazione e comunicazione sulla maternità e paternità come scelta consapevole e responsabile, anche attraverso il coinvolgimento degli alunni e delle famiglie.
(1-01228)
«Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».
(19 aprile 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    in Italia la maternità surrogata è vietata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), legge, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, fra le più oscurantiste dei Paesi che hanno la nostra stessa tradizione giuridica. La Corte costituzionale più volte ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune sue parti, a riprova che la scelta legislativa è stata fatta non per regolamentare l'ambito della fecondazione assistita, come si dovrebbe, ma allo scopo di introdurre divieti che contrastano con i principi della Costituzione italiana;
    la Corte europea dei diritti Umani è intervenuta più volte in materia di maternità surrogata precisando che allo stato attuale delle legislazioni dei Paesi del Consiglio d'Europa, tra le quali non esiste una armonizzazione, gli Stati membri hanno la discrezionalità di mantenere una legislazione che vieti la maternità surrogata (2014, sentenze Mennesson e Labassee contro Francia);
    al contempo, la Corte ha stabilito che il figlio nato mediante surrogazione di maternità in un Paese dove ciò è lecito non può essere sottratto alla coppia dei genitori la cui filiazione è stata legalmente stabilita all'estero. In questo caso, deve essere tutelato il preminente interesse del minore che è innanzitutto quello al rispetto della propria vita familiare e all'identità personale;
    condannando l'Italia (2015, sentenza Paradiso e Campanelli), la Corte ha stabilito che al minore deve essere garantito il diritto fondamentale alla vita famigliare con i propri genitori, anche quando questi lo sono solo di fatto, se con loro ha stabilito e consolidato un rapporto genitore-figlio/a. Laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve adottare misure che permettono a tale legame di svilupparsi, favorendo innanzitutto il ricongiungimento tra i genitori e il figlio/a interessati/e. Non può al contrario, sottrarre il figlio ai genitori;
    secondo la Corte, nei predetti casi di maternità surrogata, il riferimento all'ordine pubblico non può essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto lo Stato ha l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo (par. 80);
    condannando la Francia (2014, sentenze Mennesson e Labassee), invece, la Corte ha stabilito che non può essere negata la trascrizione dell'atto di nascita di un minore, nato da maternità surrogata all'estero, nonostante tale pratica sia vietata e penalmente perseguita in Francia. La mancata trascrizione, infatti, provoca incertezza giuridica nella vita del minore e determina una violazione del suo diritto all'identità personale. Secondo la Corte, la legge dello Stato non può far ricadere, nella sfera giuridica di figli/e, il cui interesse è sempre preminente, gli effetti della scelta dei genitori di ricorrere a una tecnica di fecondazione vietata nel loro Paese;
    in Italia si è sviluppato un dibattito ideologico sulla gestazione per altri/e, che invoca interventi normativi che vadano oltre il divieto già esistente, facendo ricorso anche ad argomenti già utilizzati in occasione della legge 40/2004. Si invoca l'introduzione di un «reato universale» e il non riconoscimento giuridico dei figli/e alle coppie italiane che fanno ricorso all'estero a tale pratica;
    questo dibattito ignora del tutto la giurisprudenza innanzi citata, che evidenzia l'obbligo di tutelare il preminente interesse del minore, che non può essere sottratto alla sua famiglia; così come ignora il tema della permeabilità degli ordinamenti giuridici e della necessità di regolare fenomeni altrove leciti, non di punirli;
    la libertà di scelta delle donne che vogliono portare avanti una gravidanza consentendo a una vita di venire al mondo e di essere amorevolmente accolta da altre coppie di genitori, comporta che la loro scelta non sia costretta dal ricatto economico o dallo sfruttamento, e che abbiano la possibilità di ripensamento, nel corso della gravidanza e dopo il parto;
    c’è un mutamento sociale e umano dei rapporti di filiazione, della genitorialità e più in generale della vita familiare non più basati sulla coincidenza tra dato biologico, genetico, sociale e su un presunto unico modello «naturale» di famiglia, ma fondati sulla qualità delle relazioni. Tale cambiamento sociale è già stato riconosciuto giuridicamente, ma deve esserlo pienamente, perché vi è la priorità di assicurare gli stessi diritti ai figli e alle figlie a prescindere da come sono venuti al mondo;
    a tal proposito è utile ricordare che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ha ribadito, sotto il profilo sostanziale dei valori e dei principi, l'estensione del confine della «vita familiare» che sinora riguardava la coppia eterosessuale, ai figli generati naturalmente e con la procreazione assistita anche eterologa;
    con la legge n. 154 del 2013 il legislatore ha individuato come caratterizzante il rapporto di filiazione, il concetto di responsabilità genitoriale non sempre rispondente alla coincidenza della figura genetica e/o biologica;
    la Corte di Cassazione, con la decisione sul divieto di disconoscimento di paternità da parte del marito della coppia che ha dato il consenso all'inseminazione eterologa della moglie (sentenza n. 2315 del 1999), ha sovvertito il principio secondo il quale la verità biologica fonda il rapporto di filiazione;
    anche con riferimento alla genitorialità delle persone omosessuali, la giurisprudenza riconosce che costituisce pregiudizio il ritenere che un minore cresciuto da una coppia omosessuale possa non crescere bene (Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 601 del 2013), e la giurisprudenza più recente del Tribunale dei minori, nel consentire l'adozione del figlio del partner, lo ha constatato con approfondite indagini (tra le altre: Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza 30 giugno 2014, confermata da Corte d'appello di Roma con sentenza del 23 dicembre 2015; stesso Tribunale, sentenze 22 settembre 2015 e 26 gennaio 2016);
    stigmatizzare le scelte non conformi al cosiddetto modello «naturale» di famiglia, ha ispirato l'esclusione nella proposta di legge in materia di unioni civili dell'adozione perfino dei «propri» bambini delle coppie omosessuali già nati. Esclusione che colpisce anche le persone singole che vogliano assumersi responsabilità genitoriali, come ha dimostrato la discussione nel corso dell'iter di approvazione della legge n. 173 del 2015, sulla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare di lungo periodo, che le ha escluse dall'adozione in tale specifica situazione;
    non va sottovalutata la correlazione tra il ricorso alla maternità surrogata e l'attuale disciplina italiana in materia di adozione. Occorre approvare una legge che renda più rapido l'iter per l'adozione, per garantire a tutti i minori in stato di abbandono il diritto ad avere una famiglia in tempi più brevi, estendendo la possibilità di adottare anche alle coppie dello stesso sesso, alle coppie non sposate e ai single. Ciò consentirebbe anche una riduzione del ricorso alla maternità surrogata;
    la proibizione universale è vana, sbagliata, pericolosa. Vana nella sua ambizione fuori misura di valere globalmente anche per altri Paesi; sbagliata perché ha l'irresponsabile effetto di alimentare un mercato clandestino; pericolosa per la portata simbolica di un divieto usato per i reati contro l'umanità, tipo i genocidi che stigmatizza la donna e segna pesantemente chi nasce;
    a questo proposito la legge 40 del 2004, come ricordato incostituzionale in molte parti, mostra gli effetti perversi della linea proibizionista. Il costoso turismo procreativo che i tanti assurdi e disumani divieti hanno incentivato, ha in sé una evidente impronta di classe a conferma che libertà civili e diritti sociali sono strettamente connessi;
    il ricorso alla proibizione, come dimostra la legge 40 del 2004, mette in questione il principio di laicità perché un personale convincimento morale non può prevaricare quelli di altri/e;
    il principio di libertà di scelta e responsabilità delle donne nella procreazione è intangibile: a una donna non si può imporre né di essere o non essere madre, né di usare o non usare il suo corpo a fini riproduttivi;
    la gestazione per altri/e è pratica antica quanto il mondo, molto diffusa anche in Italia fino a pochissimi anni fa;
    la novità sta nelle forme attraverso le quali si realizza, a seguito dello sviluppo delle tecniche di procreazione assistita, ma anche della possibilità di regolamentare il rapporto tra le persone coinvolte;
    la libertà di scelta della gestante e la regolamentazione del rapporto tra le parti sono concreti capisaldi della possibilità di gestazione per altri/e, nei paesi – come ad esempio Stati Uniti o Canada –, dove la pratica è lecita e non vi è sfruttamento delle donne;
    è riprovevole e da contrastare con forza, quando dietro questa pratica ci siano rischi di ricatto e di costrizione alla mercificazione delle donne e del loro corpo, o quando si sia in assenza di ogni forme di tutela di ciò che ogni donna possa decidere di e per se stessa. Rischio moltiplicato dalle diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione del mercato del biolavoro, dell'uso del materiale genetico e delle capacità riproduttive dei corpi;
    la gestazione per altri/e, come la fecondazione assistita, è una realtà delicata e complessa talvolta troppo spesso semplificata anche attraverso un linguaggio che rispecchia stereotipi che colpiscono le persone coinvolte: donne, uomini, bambini/e nati attraverso questa pratica. Ad esempio, anche l'espressione «utero in affitto» veicola un pregiudizio verso le gestanti, uomini omosessuali e bambini/e nati attraverso questa pratica;
    le donne subiscono violenza anche in famiglia, sono private di diritti umani fondamentali a causa di valori, credenze religiose e tribali. Ma non per questo ci sogniamo di mettere al bando universale famiglia e religione che sono, invece, diritti fondamentali della persona;
    contrastare ogni possibile sfruttamento non significa normare, in nome del bene delle donne, il corpo femminile: nessuna donna può essere obbligata a procreare o ad abortire;
    è la soggettività di una donna con la sua libera scelta di portare avanti una gravidanza che dà la misura e il limite ai desideri di genitorialità, visto che il corpo femminile continua ad essere il tramite indispensabile per la nascita,

impegna il Governo:

   ad affermare in ogni atto e in ogni sede nazionale ed internazionale il riconoscimento del principio di responsabilità e libertà di scelta delle donne nella procreazione, anche attraverso iniziative per:
    a) una regolamentazione mite della gestazione per altri/e, che riconosca il rispetto la soggettività della donna in tutto il percorso della gestazione, la possibilità di un suo ripensamento e quella di mantenere il legame con il nascituro e gli altri soggetti coinvolti;
    b) il contrasto di ogni eventuale forma di pratica sommersa e clandestina a causa dell'impossibilità di accedere alla gestazione per altri/e;
   a colmare il deficit informativo attraverso un osservatorio di analisi del fenomeno, in modo da programmare politiche pubbliche adeguate per le tutele giuridiche, sanitarie, sociali di tutti i soggetti coinvolti in una realtà che di fatto esiste;
   a stabilire accordi bilaterali sul fronte internazionale con i Paesi che hanno introdotto e normato la gestazione per altri/e, e programmi di cooperazione allo sviluppo per i Paesi a rischio di sfruttamento delle donne a fini riproduttivi;
   ad assumere iniziative per prevedere il riconoscimento anagrafico nel nostro Paese, relativamente ai soli nati in quegli Stati dove esiste una legislazione che regolamenta la gestazione per altri/e;
   a rilanciare, attraverso l'investimento di risorse economiche pubbliche, l'offerta di protezione pubblica a partire dalla rete dei consultori familiari per l'accompagnamento di tutti i soggetti coinvolti, prima e durante la gestazione ed il parto, aggiornando le prestazioni e la qualità dei servizi a sostegno della soggettività delle donne e le nuove domande di genitorialità;
   a tutelare i diritti della/del minore, in particolare con la trascrizione dei loro atti di nascita formali all'estero;
   ad assumere iniziative per punire ogni forma di costrizione alla procreazione, anche in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul.
(1-01230)
«Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Martelli, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Scotto, Franco Bordo, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti, Airaudo».
(21 aprile 2016)

   La Camera,
   premesso che:
    con la dizione «utero in affitto», o maternità surrogata o gestazione per altri si intende quella pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna, per realizzare una genitorialità altrui, per cui si dà l'avvio ad una gravidanza con l'obiettivo di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita;
    in molti Paesi non vige un espresso divieto generalizzato di tale pratica, né tanto meno si riscontra la presenza di specifiche disposizioni legislative per la disciplina del suddetto fenomeno;
    la maternità surrogata di fatto istituisce un contratto per stabilire la proprietà del bambino come oggetto, pertanto è molto difficile evitare la mercificazione, anche nel caso si dichiari la scelta libera della madre naturale; la natura commerciale del contratto è di fatto provata dall'obbligo di distinguere tra la donna che dona l'ovocita e la donna che effettivamente conduce la gravidanza;
    la maternità surrogata è in contraddizione con i princìpi dell'Unione europea, contro lo sfruttamento del corpo umano, il diritto del bambino ad avere una madre, nonché con la Convenzione sui diritti umani fondamentali;
    l'Unione europea prevede espressamente che «il corpo umano e le sue parti non devono essere fonte di lucro»;
    la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e la biomedicina, all'articolo 21, stabilisce che «il corpo umano e le sue parti non debbano essere, in quanto tali, fonte di profitto»;
    la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 nell'affrontare in tema della lotta alla violenza contro le donne, impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    la pratica della maternità surrogata non è solo una tecnica riproduttiva, ma riguarda anche molti diritti umani e diversi temi etici;
    secondo il principio dell'indisponibilità del corpo umano, l'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità;
    in Italia, la surrogazione di maternità è vietata e negli ultimi tempi purtroppo si cerca di aggirare tale divieto grazie all'impossibilità di sanzionarlo nel caso in cui la maternità surrogata sia eseguita all'estero;
    la legge n. 40 del 2004 prevede il divieto della maternità surrogata, ma l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni utile iniziativa, in tutte le sedi competenti, perché si possa giungere ad una moratoria internazionale della pratica della maternità surrogata;
   ad attivare tutte le iniziative di competenza per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità;
   a promuovere una campagna di corretta informazione sul tema, affinché si possa diffondere una cultura della tutela dei diritti del nascituro e del minore che sarebbero violati nel caso di ricorso a pratiche di maternità surrogata;
   ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, affinché la surrogazione di maternità sia considerata reato universalmente perseguibile.
(1-01233) «Palese, Fucci, Pisicchio».
(26 aprile 2016)