TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 251 di Martedì 24 giugno 2014

 
.

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

alla VII Commissione (Cultura):
S. 1249 – MADIA ed altri: «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti» (approvata dalla Camera e modificata dalla 7a Commissione permanente del Senato) (362-B) Parere della I Commissione.


MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN RELAZIONE AL FENOMENO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia si pone, per le caratteristiche e le dimensioni che ha assunto, come emblematico, con aspetti di drammatica urgenza. Diverse sono le fasce d'età ed i Paesi di provenienza ed eterogenee le motivazioni che inducono a tentare l'avventura migratoria: minacce per la vita; dislocazioni territoriali forzate; condizioni di precarietà economica e sociale o di vero e proprio sfruttamento; maltrattamenti in ambito familiare; perdita dei parenti adulti; spirito di avventura che spinge all’«esplorazione» di contesti nuovi; volontà di accedere ai prodotti di un mercato che spesse volte dista solo poche decine di chilometri dal Paese d'origine; progetto condiviso con i genitori, come nel caso dei «messaggeri economici» o «anchor child»; istigazione o costrizione da parte di organizzazioni criminali. Altrettanto diversificati si presentano, dunque, i bisogni individuali della molteplicità di soggetti presenti all'interno del territorio nazionale;
    circa settemila persone (quasi due al giorno) sono morte negli ultimi dieci anni nell'attraversamento del canale di Sicilia, in cerca di asilo: tra le vittime, decine e decine di bambini morti in mare sui barconi della speranza. Le indagini sull'identità e sulla situazione del minore in Italia e nel Paese di origine costituiscono un aspetto centrale al fine del perseguimento del superiore interesse del minore e, in particolare, ai fini di una valutazione in ordine all'interesse del minore a restare sul territorio italiano, ovvero ad essere rimpatriato. È importante che le indagini siano efficaci e tempestive, in modo da consentire una decisione ben fondata in tempi rapidi, riducendo al minimo il periodo di incertezza sul proprio futuro che può provocare gravi danni al minore;
    è assolutamente necessario dare un concreto sostegno ai minori sbarcati a Lampedusa, sia quelli scampati al tragico naufragio del 3 ottobre 2013, che quelli arrivati sull'isola dopo altrettanto terribili viaggi: lo ha fortemente richiesto il Santo Padre, per dare un deciso segnale sulla necessità di concentrarsi sui più piccoli. Nella stessa direzione si muovono anche le principali associazioni umanitarie presenti nel nostro Paese, da Save the Children, alla Caritas e molte altre ancora;
    molti sono spesso minori non accompagnati e hanno in media dagli undici ai sedici anni. Le famiglie fanno sacrifici per il loro futuro, con i risparmi accumulati in una vita: agli scafisti senza scrupoli pagano 1800 dollari per ogni ragazzo affidato a quei barconi, strumenti delle mafie che lucrano sul traffico umano;
    il Parlamento e il Governo nel 1998 hanno apportato alcune modifiche sulla condizione giuridica del «minore straniero non accompagnato», per meglio disciplinare le diverse problematiche dell'affidamento, della tutela e dell'accoglienza del minore. Tra la normativa internazionale vale la pena tener presente: la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo fatta a New York nel 1989; la Convenzione di Lussemburgo del 1980; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996; la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 2003. La Costituzione prevede varie disposizioni che possono essere considerate una forma di tutela concreta per i minori stranieri non accompagnati: nello specifico, gli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37. A questi si aggiungono l'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, l'articolo 343 e l'articolo 403 del codice civile che dispongono interventi urgenti di protezione per i minori. A questa normativa vanno aggiunti la circolare del Ministero dell'interno del 1999, il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1999, n. 535, la circolare del Ministero dell'interno del 2000 e una nota del Comitato per i minori stranieri del 2002;
    a questi bambini, minorenni stranieri non accompagnati, va garantito il diritto all'istruzione, sia che siano titolari del permesso di soggiorno sia che non lo siano, perché, in base all'ordinamento vigente, sono anch'essi soggetti all'obbligo scolastico ed hanno il diritto di essere iscritti a scuola; a costoro va, inoltre, garantito il diritto alla salute e, quindi, alle cure necessarie per far fronte a tutte le patologie che dovessero contrarre;
    i bambini hanno una forte capacità di resistenza, ma bisogna guidarli con attenzione in un percorso di recupero, soprattutto in un contesto in cui sono privati dei luoghi e delle attività che, in quanto routinarie, rappresentano delle certezze. Hanno compiuto viaggi durissimi, alcuni di loro hanno perso i propri cari nel drammatico naufragio e ora sono costretti a vivere in un centro in condizioni disastrose;
    l'accoglienza in famiglia non è e non deve essere solo questione di generosità. La legge n. 149 del 2001 stabilisce che «il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento»;
    la situazione a Lampedusa è al collasso ed è chiaro che, in simili circostanze, il primo obiettivo è trasferire i piccoli profughi in ambienti più idonei: si spiega così la scelta di queste ultime ore delle autorità competenti a inserire sei minori sotto i tre anni in comunità educative, anziché in famiglie che si erano rese disponibili;
    ma l'auspicio è che il soggiorno in tali strutture sia una soluzione tampone di brevissima durata, perché i danni che ne avrebbero i minori coinvolti sarebbero ulteriori traumi difficili da superare;
    sono proprio, infatti, costoro le vittime principali del dramma vissuto dai migranti. Ecco perché bisogna uscire dalla logica dell'emergenza e trasferirli in strutture meno precarie dei primi centri di accoglienza, in modo che possano ritrovare il sorriso e la voglia di giocare;
    a metà ottobre 2013, su 1151 presenti nel centro di Lampedusa, 31 avevano tra uno e quattro anni, 78 tra i 5 e i 14 anni, 453 tra i 15 e i 24 anni. Secondo i dati di Save the Children, tra i 30 mila migranti arrivati in Italia nei primi nove mesi dell'anno ben 5800 erano minori,

impegna il Governo:

   a facilitare, per quanto di competenza, l'adozione di questi bambini da parte delle coppie dichiarate idonee all'adozione internazionale;
   ad assumere iniziative per introdurre l'istituto dell'affidamento familiare internazionale, finalizzato al compimento di uno specifico progetto di carattere familiare, umanitario, sanitario, di studio o di formazione professionale, tale da consentire il miglioramento delle condizioni di vita del minore straniero, nonché ad assicurare il suo diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia;
   a predisporre una banca dati nazionale con l'elenco delle famiglie pronte all'affido, nonché delle disponibilità delle case famiglia;
   ad istituire una task force in grado di coordinare e gestire lo sforzo delle associazioni, del volontariato e della società civile nell'emergenza attuale, coordinandosi con tutte le realtà territoriali italiane già attive;
   a monitorare i minori in stato di abbandono, al fine di evitare che diventino vittime della tratta, nonché a favorire il rimpatrio assistito nel Paese d'origine (ove sia scelto e possibile);
   a promuovere e a sostenere una rete di famiglie volontarie, pronte a offrire ospitalità e ad accogliere, ove possibile, in affido i bambini orfani e quelli non accompagnati.
(1-00209) «Binetti, Adornato, Buttiglione, Capua, Caruso, Cera, Cesa, Antimo Cesaro, Cimmino, D'Agostino, Dambruoso, De Mita, Galgano, Gigli, Gitti, Locatelli, Marazziti, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Molea, Fitzgerald Nissoli, Oliaro, Piepoli, Sberna, Sottanelli, Schirò, Tinagli, Vargiu, Vitelli».
(17 ottobre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    il 12 giugno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, in audizione di fronte al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, in tema di immigrazione in Italia ha dichiarato che attualmente sono arrivati in Italia 7182 minori stranieri non accompagnati, il numero più grande mai giunto fino ad ora sul nostro Paese. Per sua stessa ammissione, l'attuale situazione rende difficile la sostenibilità dei flussi di minori stranieri non accompagnati poiché «abbiamo un acutizzarsi di questo fenomeno che crea problemi di tenuta del sistema»;
    il numero fornito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali è sicuramente impressionante ma tristemente non si discosta dalla media annuale: ogni anno, infatti, le comunità di accoglienza per minori in Italia segnalano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la presenza di circa 7.000 minori stranieri non accompagnati;
    la situazione attuale è realmente drammatica, se solo si pensa che, per quanto riguarda gli arrivi via mare, il 2011 è stato considerato, con «soli» 4.209 minori non accompagnati, un anno talmente drammatico da far dichiarare al Governo italiano lo stato di emergenza umanitaria a causa del considerevole numero di migranti arrivati via mare;
    bisogna, peraltro, tener conto del fatto che il dato fornito non rispecchia la realtà, non computando i minori invisibili, ossia i minori che non accedono al sistema di protezione perché «in transito»: ragazzi, soprattutto afgani, che raggiungono le coste adriatiche, principalmente nascosti a bordo di auto e tir su traghetti provenienti dalla Grecia e che, fin dal loro ingresso in Italia, cercano di non essere identificati in Italia per poter più facilmente raggiungere i Paesi del nord Europa;
    sicuramente il dato più allarmante riguarda il numero dei minori non accompagnati che arrivano via mare, con i cosiddetti sbarchi. Si tratta di minori, in maggioranza di origine eritrea, egiziana, siriana, gambiana, maliana, senegalese e nigeriana, che non hanno cittadinanza italiana o di altri Paesi europei e che si trovano in Italia da soli, senza un adulto di riferimento che sia per loro legalmente responsabile. La maggior parte sono ragazzi che hanno un'età compresa tra i 15 ed i 17 anni;
    si tratta di minori che rischiano la propria vita, come hanno purtroppo dimostrato i naufragi che si sono verificati al largo delle coste di Lampedusa e del Salento. Ma è l'intero viaggio, non solo quello in mare, a esporli a gravi rischi. I minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia hanno, infatti, alle spalle tragitti che talvolta sono durati anni, durante i quali hanno vissuto esperienze drammatiche e traumatiche, subito violenze di ogni tipo e che sentono il peso della responsabilità di dover restituire al più presto la somma di denaro corrispondente al debito contratto personalmente o dalle loro famiglie per compiere il viaggio;
    il Terzo rapporto Anci sui minori stranieri non accompagnati, realizzato dal dipartimento sull'immigrazione dell'Anci, presenta i dati riferiti agli anni 2007/2008 raccolti dall'indagine rivolta a tutti i comuni italiani, a cui hanno risposto «5.784 amministrazioni, il 71,4 per cento del totale.». Dai dati diffusi dall'Anci si evince che: «su 5.784 amministrazioni, sono 1.023 i Comuni che hanno dichiarato di aver preso in carico minori non accompagnati per un totale di 7.216 minori presi in carico nell'anno 2008.» e che «a prendere in carico i minori non accompagnati sono principalmente le città con più di 100 mila abitanti (47,5 per cento), ma anche i Comuni medi che ne hanno accolti il 23,2 per cento, e quelli medi e piccoli (13,7 per cento)»;
    si legge, inoltre, nel rapporto Anci che l'aumento maggiore ha riguardato i minori originari dell'Afghanistan che dal 2006 al 2008 sono quasi triplicati (+170 per cento). Consistenti anche gli incrementi di minori che giungono da Paesi africani instabili o in conflitto (Nigeria, Somalia, Eritrea, ecc.) e dunque potenziali richiedenti asilo, ai quali si aggiungono coloro che provengono dall'Egitto. Il Rapporto evidenzia, inoltre, che è diminuito il numero di minori non accompagnati nelle quattro grandi città in cui la presenza è più numerosa (Roma, Milano, Torino e Trieste). Riduzione analoga a Napoli ed anche nelle città medie quali Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Trento, Cremona e Caltagirone. Il numero dei minori aumenta, invece, a Venezia, Ancona e Bologna, così come in altre città medie quali Ravenna, Pesaro, Macerata e Cividale del Friuli;
    come si legge dal rapporto effettuato dall'organizzazione Save the Children, da quasi 10 anni impegnata nella protezione dei minori stranieri non accompagnati anche in Italia, i minori non accompagnati afgani, somali ed eritrei hanno attraversato vari Paesi prima di arrivare in Italia: gli afgani, dopo aver attraversato il Pakistan e l'Iran, sono arrivati in Puglia e in Calabria dalle coste di Grecia e Turchia, mentre i somali hanno attraversato il Kenya e l'Uganda oppure l'Etiopia e, come gli eritrei, anche il Sudan e la Libia prima di arrivare in Sicilia e, per la maggior parte, a Lampedusa. La permanenza, rispettivamente in Grecia e in Libia, ha messo particolarmente a rischio la loro incolumità fisica e psicologica;
    in particolare, i minori non accompagnati afgani sono in prevalenza di etnia hazara e pashtun, anche se negli ultimi mesi si rileva una maggiore incidenza di tajik, e provengono da diverse zone dell'Afghanistan. In particolare, gli hazara provengono dall'Afghanistan centrale, dalle regioni di Ghazani, Bamyan e, soprattutto, Behsood e Quetta City, mentre i pashtun dalle regioni di Baghlan e Jalalabad e i tajik dalla parte occidentale del Paese, da città quali Herat e Kabul. Restano in Grecia in media 8-9 mesi, ma, in alcuni casi, anche più di un anno, dove vivono in condizioni precarie e subiscono violenze, anche da parte della polizia;
    i minori non accompagnati egiziani arrivano principalmente sulle coste orientali della Sicilia, ma anche in Calabria e a volte in Puglia, parendo direttamente dalle coste egiziane e provengono da diversi governatorati. Secondo quanto riportato dagli operatori sul campo di Save the Children, alcuni hanno raccontato di essersi incontrati al Cairo e di aver raggiunto in autobus la località di Rasheed, altri di essere partiti da Kaliopya verso Alessandria nascosti in un camion dove sono stati sistemati in un casolare per circa un giorno. I trafficanti hanno sequestrato loro denaro, cellulari e documenti. Sono stati poi portati a bordo di gommoni con cui hanno raggiunto in piccoli gruppi dei pescherecci che si trovavano al largo delle coste egiziane e poi, nelle vicinanze delle coste italiane, sono stati fatti salire a bordo di imbarcazioni più veloci, mentre i pescherecci hanno fatto ritorno in Egitto;
    alcuni di loro raccontano che il viaggio in mare è durato circa una settimana, durante la quale sono rimasti all'interno della cella frigorifera del peschereccio; il cibo era insufficiente e veniva quindi distribuito loro a giorni alterni;
    la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati ha un progetto migratorio ben definito: cercano, per sé e/o per le proprie famiglie, in Italia o, più spesso, in Europa, un futuro migliore di quello che ritengono che il loro Paese di origine possa offrire;
    la condizione dei minori stranieri non accompagnati il più delle volte è triste conseguenza umanitaria della guerra, dalla quale i minori cercano di fuggire nella speranza di una vita migliore;
    non è, dunque, un caso che sempre più spesso arrivino in Italia bambini siriani, il Paese del vicino Oriente dove la morte si conta al ritmo di decine e decine di vittime civili alla settimana. Dalle ultime notizie giunte dal fronte siriano, dove è in corso da mesi la guerra civile iniziata contro il governo di Bashar al-Assad, spicca la denuncia del rapporto annuale dell'Onu, dal titolo «Bambini e conflitti armati». Secondo quanto dichiarano Radhika Coomaraswamy, rappresentante speciale dell'Onu per i bambini coinvolti nei conflitti armati, e Ban Ki-moon, Segretario generale, 1200 bambini hanno già incontrato la morte ma migliaia di essi sono in grave pericolo, anche a causa delle aberranti pratiche dell'esercito regolare siriano e dell'esercito ribelle, l'Els, arrivati a sfruttarli come scudi umani;
    l'attuale normativa italiana a protezione dei minori stranieri non accompagnati è ormai inattuale rispetto all'enorme mole emergenziale che il nostro Paese deve affrontare. Si rendono necessarie pertanto delle migliorie atte a colmare tali lacune e ad aggiornare le procedure d'accoglienza;
    a titolo esemplificativo, l'attuale normativa prevede che i migranti che arrivino via mare o che vengono rintracciati sul territorio debbano essere identificati, tramite registrazione anagrafica delle generalità dichiarate e foto-segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza;
    in caso di dubbio circa la maggiore o minore età dichiarata dai migranti, attualmente non viene chiesta e data la possibilità di produrre documenti anagrafici attestanti l'età dichiarata né viene attivato il contatto con le autorità consolari competenti (qualora il migrante non sia anche solo potenzialmente un richiedente asilo), ma si preferisce direttamente sottoporre il migrante ad esami medici, nonostante ampia letteratura medica riconosca che non è in alcun modo possibile stabilire con certezza l'età anagrafica di una persona attraverso esami medici. L'esame radiografico del polso si conferma come lo strumento maggiormente utilizzato, non tanto per la sua efficacia, quanto per il suo basso costo e la rapidità nell'ottenerne l'esito;
    la normativa e le prassi sul territorio nazionale sono dunque disomogenee per quanto riguarda la durata della procedura di identificazione, la presenza di mediatori culturali e la modalità utilizzata per accertare l'età dichiarata dai migranti;
    il rischio del verificarsi di casi di erronea identificazione di minori non accompagnati come maggiorenni è più alto quando le organizzazioni umanitarie non hanno la possibilità di incontrare i migranti prima che vengano adottati nei loro confronti provvedimenti (quali il rimpatrio), circostanza che accade quasi sistematicamente in occasione di arrivi via mare di migranti egiziani e tunisini;
    procura, inoltre, fondato allarme la situazione generale all'interno dei centri per migranti, che versano in una condizione di totale sovraffollamento e promiscuità, a causa della quale non vi è la possibilità di isolare i presunti minori in attesa di trasferimento dagli adulti;
    tale situazione comporta notevoli e preoccupanti risvolti non solo per le condizioni igienico-sanitarie dei centri, ma anche per i profili psicologici, posto che ammassare in condizione inumana i migranti genera un alto livello di tensione che ha fatto registrare negli ultimi mesi gravi episodi di violenza;
    nel tentativo di uniformare le procedure per l'accertamento dell'età utilizzate sul territorio nazionale, nel 2009, a livello interministeriale, è stato prodotto il cosiddetto Protocollo Ascone, che prevede un approccio multidisciplinare in caso di accertamento medico dell'età, il cui contenuto è però rimasto purtroppo, ad oggi, disatteso non essendo state individuate sui territori regionali le strutture che potrebbero svolgere tali esami, né è stata condivisa la garanzia di copertura economica degli stessi;
    la normativa italiana già prevede che i minori non accompagnati non possono essere espulsi e devono essere collocati in un luogo sicuro. Tuttavia, a livello nazionale si rilevano prassi diverse rispetto al soggetto istituzionale che provvede all'individuazione dei posti in accoglienza e al collocamento dei minori non accompagnati in comunità. Inoltre, al fine di individuare i posti disponibili in accoglienza, le autorità che devono provvedere al collocamento in luogo sicuro sono costrette a ricercare un contatto con le comunità di accoglienza, spesso senza neanche disporre di un loro recapito telefonico;
    nonostante nel corso del 2011, durante la cosiddetta emergenza nord Africa, sia stata per la prima volta positivamente sperimentata la possibilità di collocare i minori non accompagnati in comuni e regioni diverse da quelle di sbarco o rintraccio, la ricerca dei posti per l'accoglienza si svolge perlopiù nell'ambito del distretto o, eventualmente, della regione di sbarco o rintraccio, piuttosto che a livello nazionale, anche a causa dell'incertezza rispetto al soggetto istituzionale competente a sostenere i costi della trasferta;
    in questo momento è in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari una proposta di legge (A.C. 1658) di matrice trasversale a quasi tutte le componenti politiche, che affronta in maniera corposa la regolamentazione dei minori stranieri non accompagnati, della quale si auspica una celere discussione al fine di disciplinare quanto prima la materia;
    l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza. Il Fondo, dotato per l'anno finanziario 2013 di venti milioni di euro, costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione della cosiddetta emergenza nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde, inoltre, all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i comuni;
    una soluzione condivisibile sarebbe quella di inserire anche nel nostro ordinamento l'affidamento familiare internazionale, non regolamentato dalla normativa italiana. Negli ultimi anni si è, infatti, assistito al fenomeno dei cosiddetti «soggiorni climatici», periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, con il tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico;
    il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha specificato che «gli Stati devono assicurare che i bambini separati e non accompagnati abbiano una qualità di vita adeguata al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale e morale. Come sancito dall'articolo 27(2) della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli Stati dovranno provvedere all'assistenza materiale e predisporre programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda la nutrizione, il vestiario e l'abitazione»,

impegna il Governo:

   in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (soprattutto gli articoli 2, 3, 22 e 37), e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, a porre in essere tutte le opportune iniziative atte a creare sufficienti centri speciali di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;
   ad assicurare, anche con le opportune iniziative normative, che la permanenza in questi centri sia per il minore più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità sia garantito durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;
   ad assicurare per il minore straniero non accompagnato l'espletamento di una procedura di accertamento dell'identità certa e uniforme su tutto il territorio nazionale, registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri;
   a porre in essere iniziative di formazione ad hoc per il personale (militare e non) impiegato presso i luoghi più strategici per i flussi migratori, come porti e frontiere, in collaborazione con il personale delle organizzazioni non governative accreditate;
   ad adottare, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati sull'intero territorio nazionale;
   ad assicurare che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde al superiore interesse dei bambini, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo;
   a porre in essere tutte le opportune iniziative volte alla creazione, con l'intervento del Ministero degli affari esteri ed in collaborazione con le organizzazioni non governative accreditate, di percorsi di emigrazione assistiti per quei minori non accompagnati che transitano attraverso l'Italia, manifestando l'intenzione di raggiungere altri Paesi europei dove hanno residenza i loro familiari, al fine di porre in essere gli opportuni controlli che in tal senso eviterebbero a questi minori viaggi rischiosissimi e l'incertezza del futuro;
   a condividere con il Parlamento quanto prima un'agenda europea per il semestre di Presidenza italiana che ponga, come prioritario punto, una collaborazione concreta in merito alla condivisione delle risorse finanziarie, alle operazioni di salvataggio e sicurezza, ai percorsi di emigrazione assistiti e agli strumenti normativi comuni, anche mediante appositi accordi con i Paesi del nord Africa, al fine di dare adeguata assistenza ai minori stranieri non accompagnati;
   ad intraprendere tutte le opportune iniziative per agevolare l'inserimento nel nostro ordinamento dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale e per creare, quanto prima, le migliori condizioni per garantire ai minori stranieri il rispetto del diritto a vivere e crescere in una famiglia.
(1-00497) «Palese, Centemero, Carfagna».
(16 giugno 2014)

   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7.000 minori stranieri soli, lontani dalla famiglia e senza adulti di riferimento, ma questa cifra è da ritenersi sottostimata, in quanto si riferisce ai soli minori non accompagnati identificati, mentre esiste un numero non quantificabile di minori non identificati;
    nell'ambito delle migrazioni, essi rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile, infatti, i minori stranieri hanno alle spalle viaggi che talvolta sono durati anni e arrivano in Italia dopo aver vissuto anche violenze di ogni tipo e con il problema di dover restituire il denaro che si sono fatti prestare per il viaggio e questa diventa occasione per diventare preda dei circuiti di illegalità, soprattutto quando non si attiva, fin dal loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno efficace ed efficiente;
    i minori stranieri, anche se entrati regolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991, che stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, il superiore interesse del minore, (principio del «superiore interesse del minore») e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di «non discriminazione»);
    la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità famigliare, alla tutela dallo sfruttamento e alla partecipazione;
    l'Italia ha anche provveduto a ratificare e rendere esecutiva, con la legge 20 marzo 2003, n 77, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996;
    negli ultimi anni, il flusso maggiore di minori stranieri non accompagnati ha riguardato in particolare quelli provenienti dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Nigeria, dalla Somalia e dall'Eritrea e, in questi ultimi mesi, anche dalla Siria;
    si tratta soprattutto di adolescenti tra i 15 e i 17 anni di età, prevalentemente maschi, ma si registrano anche ragazzi e ragazze di 13-14 anni; le ragazze, in particolare, provengono dalla Nigeria. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili forniti dal Ministero dell'interno ai partner del progetto Praesidium (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Save the Children e Croce Rossa), aggiornati al 6 settembre 2013, nei primi otto mesi del 2013 sono giunti via mare in Italia 4.050 minori, per la maggior parte non accompagnati;
    un altro dato utile a comprendere l'entità di questo fenomeno riguarda il numero dei minori non accompagnati che arrivano sulle coste italiane in modo più visibile, ovvero, via mare (con i cosiddetti «sbarchi»); ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, sono in media circa 2.000, pari al 10-15 per cento dei migranti in arrivo via mare. Anche in questo caso i minori non accompagnati rischiano la propria vita, come hanno purtroppo dimostrato i naufragi che si sono verificati al largo delle coste di Lampedusa e del Salento;
    nel 2012 sono stati 13.267 i migranti arrivati via mare lungo le coste italiane, di cui la maggior parte in Sicilia (6.444) e, in particolare, sull'isola di Lampedusa (5.034). Le donne sono state 1.136 e i minori 2.279, di cui 1.999 non accompagnati;
    secondo i dati ufficiali dall'inizio del 2013 al giorno 8 luglio 2013, risultano essere arrivati via mare sulle coste italiane 9.070 migranti, di cui 799 donne e 1.424 minori, per la maggior parte (1.257) non accompagnati. Nello stesso periodo del 2012 gli arrivi via mare erano stati circa la metà sia complessivamente (4.515), che di donne (322) e minori (776, di cui 628 non accompagnati);
    sulla base di segnalazioni provenienti dalle comunità, sono circa 1400 i minori non accompagnati che sarebbero irreperibili, in particolare si tratta di minori afgani, egiziani e somali;
    le regioni dove si segnala la presenza del più alto numero di minori irreperibili sono la Sicilia, la Puglia e la Calabria;
    nonostante il notevole afflusso di minori stranieri non accompagnati, l'Italia continua ad affrontare l'accoglienza di questi minori stranieri in termini di emergenza, senza aver proceduto ad una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti. Esistono in Italia esperienze di eccellenza nell'accoglienza dei minori migranti ma, nonostante l'impegno di molti sia all'interno delle istituzioni che nelle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello ad un'accoglienza decorosa, dal diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano;
    le associazioni impegnate nella protezione dei minori stranieri non accompagnati hanno accumulato un'esperienza diretta che ha consentito loro di rilevare fondamentali carenze e disfunzioni nell'accoglienza e nella protezione di questi minori;
    le carenze e disfunzioni devono essere affrontate in tempi rapidi con l'adozione di una disciplina organica in materia e un'omogenea applicazione delle norme che garantiscano uguali tutele in tutto il territorio nazionale;
    la stessa Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, a seguito di un'indagine conoscitiva, aveva approvato, il 21 aprile 2009, una risoluzione avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati che conteneva alcuni importanti impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine;
    in particolare, l'indagine conoscitiva aveva evidenziato una situazione di notevole gravità sociale relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza l'urgenza di individuare al più presto strumenti immediati atti a garantire un'efficace tutela di questi minori, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli;
    è necessario, quindi, definire un sistema stabile di accoglienza, con regole certe, volto a garantire pari condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati, maggiore stabilità e qualità nella rete di accoglienza, ottimizzazione delle risorse pubbliche, dal momento che è noto che, nelle fasi di emergenza, cresce anche la spesa e diviene più difficile garantire efficienza e trasparenza;
    appaiono improcrastinabili tra l'altro:
     a) la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età;
     b) l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con standard qualitativi garantiti;
     c) l'attivazione di una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori;
     d) la continuità e certezza del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni e che sia una delle voci del Fondo nazionale per le politiche sociali;
     e) la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei principi della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991;
     f) la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità, quali, ad esempio, quelli vittime di tratta e di sfruttamento, richiedenti asilo e altri;
     g) il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati anche vicini al compimento della maggiore età;
     h) il coinvolgimento attivo delle comunità nell'accoglienza e nell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, sviluppando l'affido familiare come alternativa alla comunità e la figura dei tutori volontari in rete con i garanti per l'infanzia e l'adolescenza,

impegna il Governo:

   a superare l'approccio emergenziale alla questione dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso un'iniziativa normativa che affronti organicamente la questione dei minori non accompagnati e che preveda in particolare:
    a) un sistema di protezione per tutti i minori, colmando le lacune che l'acuirsi del fenomeno migratorio dei minori ha evidenziato, rafforzando il sistema di tutela dei diritti e rispondendo agli specifici bisogni dei minori migranti;
    b) l'applicazione della definizione di minori stranieri non accompagnati anche ai minori richiedenti protezione internazionale, in linea con la risoluzione n. 97/C 211/03 del Consiglio del 26 giugno 1997 in materia, minori finora non considerati di competenza del Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni sono state recentemente trasferite alla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    c) il divieto del respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati, prevedendolo esclusivamente nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari;
    d) le modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati, presso i valichi di frontiera, garantendo l'accesso alle organizzazioni di tutela anche ai presunti minori prima della loro identificazione e assicurando, inoltre, a tutti i presunti minori un servizio di prima assistenza, che faccia fronte, anche prima dell'identificazione, ai bisogni primari degli stessi, nonché il collocamento in una struttura adeguata nelle more della definizione delle operazioni di identificazione;
    e) l'armonizzazione del sistema delle segnalazioni della presenza di un minore nel territorio, affinché gli uffici di frontiera segnalino, al pari dei pubblici ufficiali, la presenza di minori stranieri non accompagnati alle autorità competenti, tra cui il tribunale per i minorenni, chiamato ad adottare opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse dello stesso minore;
    f) una procedura di identificazione omogenea sul territorio ed adatta all'età del presunto minore, che: in particolare, si basi su un approfondito colloquio personale e che, in caso di dubbio sull'età, consenta di esperire ogni opportuno tentativo di identificare la persona senza ricorrere a procedure mediche; preveda che le eventuali procedure mediche possano essere disposte dall'autorità giudiziaria solo come extrema ratio e, in tal caso, che il presunto minore sia sempre informato e acconsenta a sottoporsi agli esami medici, così come la persona che esercita i poteri tutelari sullo stesso; preveda che l'accertamento dell'età avvenga secondo un approccio multidisciplinare; stabilisca che il referto medico riporti un range di età, non potendo, come gli studi scientifici dimostrano, l'età essere determinata esattamente attraverso nessun esame medico, né tantomeno attraverso un insieme di esami medici; preveda che la pubblica autorità emetta un provvedimento di attribuzione dell'età, ricorribile al pari degli altri provvedimenti amministrativi o giudiziali, sancendo il principio, già richiamato da atti amministrativi, della presunzione della minore età in caso permangano dubbi anche dopo gli accertamenti medici, in linea con quanto già disposto in tal senso dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in materia di procedimento penale a carico di imputati minorenni;
    g) l'attivazione di indagini famigliari non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei o in Paesi terzi, stabilendo che l'affidamento a familiari idonei sia sempre preferito al collocamento in comunità;
    h) la promozione dell'istituto dell'affidamento familiare di cui alla legge n. 184 del 1983 anche per i minori non accompagnati;
    i) la disciplina dell'istituto del rimpatrio assistito, spostando la competenza all'adozione del provvedimento dalla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tribunale per i minorenni, che è l'organo a cui la Costituzione assegna istituzionalmente il compito di promuovere e di tutelare il superiore interesse dei minori;
    l) che il minore straniero non accompagnato sia dotato di una «storia personale» nel territorio italiano, per permettere a ogni operatore che entra in contatto con lo stesso di prendere decisioni in linea con il percorso già fatto e per evitare di sottoporre il minore a procedure alle quali è già stato sottoposto, fatta salva comunque la tutela espressa dalla normativa in vigore sulla privacy;
    m) la disciplina organica del rilascio del permesso di soggiorno per i minori, che può essere concesso anche prima della nomina formale del tutore e che deve essere rilasciato «per motivi familiari» quando il minore non è collocato in una casa-famiglia, ma è affidato a un cittadino italiano o straniero, abrogando contestualmente il permesso di soggiorno previsto per i progetti di integrazione sociale e civile gestiti da un ente pubblico o privato, istituito dall'articolo 25 della legge n. 189 del 2002;
    n) l'adozione di una disciplina organica e omogenea che garantisca uguali tutele su tutto il territorio nazionale, definendo, al contempo, un sistema stabile di accoglienza con regole certe, volto a garantire: condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati; stabilità e qualità nelle rete di accoglienza; ottimizzazione delle risorse pubbliche;
    o) l'istituzione di elenchi di tutori volontari presso ogni tribunale ordinario, al fine di scongiurare la cattiva prassi segnalata da diversi territori di un tutore che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati;
    p) l'istituzione del sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, finalizzando il sistema medesimo a garantire per ogni minore una valutazione approfondita in merito al luogo dove può essere collocato, facendo sì che le strutture deputate all'accoglienza prevedano servizi specifici rispondenti ai bisogni precipui dei minori non accompagnati;
    q) lo snellimento degli adempimenti e l'indicazione di tempi certi della pubblica amministrazione nel rilascio del parere necessario alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età;
    r) il recepimento dell'accordo Stato-regioni che prevede l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche per i minori privi di permesso di soggiorno, stabilendo procedure operative per l'attuazione di tale misura;
    s) misure per favorire l'esercizio del diritto all'istruzione per i minori non accompagnati, prevedendo che possano conseguire il titolo di studi, anche quando sono divenuti maggiorenni nelle more del percorso di istruzione, nonché per sostenere accordi tesi alla promozione dell'apprendistato;
    t) anche per i minori stranieri non accompagnati, un sistema di giustizia child friendly, come raccomandato dalle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, al fine di promuovere una partecipazione attiva degli stessi minori in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano;
    u) il rafforzamento del sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati maggiormente vulnerabili, vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attività illecite, per i quali prevedere misure specifiche di tutela, in relazione all'accoglienza, che è garantita anche ai minori autori di reato che partecipano attivamente a un percorso di reinserimento sociale, ai servizi offerti e ai procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano;
    v) la promozione dell'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, anche per l'annullamento di atti illegittimi che riguardano minori stranieri non accompagnati;
    z) la costituzione di un tavolo tecnico avente finalità di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, composto da rappresentanti di tutte le autorità interessate, nonché da rappresentanti delle organizzazioni di tutela e delle comunità di accoglienza;
    aa) la promozione della cooperazione internazionale ed europea al fine di armonizzare i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati nei diversi Stati di origine, di transito e di destinazione;
    bb) l'incremento in maniera sostanziale del Fondo nazionale per i minori stranieri non accompagnati oggi finanziato con risorse insufficienti e soggette a spending review.
(1-00498) «Dall'Osso, Lupo, Sorial, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice».
(16 giugno 2014)

   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato;
    tra le norme vigenti nell'ordinamento italiano si prevede che i minori non accompagnati che arrivano nel territorio nazionale vengano accolti nei centri di primo soccorso e accoglienza, identificati e lì ospitati non oltre 48 ore e destinati poi a strutture di accoglienza;
    il quadro normativo di riferimento per la tutela dei diritti dei minori è costituito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
    nell'ambito delle migrazioni, i minori stranieri non accompagnati rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile. Essi hanno alle spalle viaggi talvolta di anni, arrivano in Italia spesso dopo aver vissuto violenze di ogni tipo e con il problema di dover restituire il denaro prestato loro per il viaggio. Possono essere – e purtroppo sono – facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva, fin dal momento del loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno;
    da molti anni l'Italia affronta l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in termini di emergenza, senza una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti. Esistono in Italia esperienze di eccellenza nell'accoglienza dei minori migranti, ma, nonostante l'impegno di molti sia all'interno delle istituzioni che nelle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello ad un'accoglienza decorosa, dal diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano;
    secondo i dati del Ministero dell'interno, dal 1o gennaio 2014 al 31 maggio 2014 sono stati 41.243 i migranti arrivati via mare, per la maggior parte eritrei (13.002), siriani (6.620) e maliani (4.314); i minori arrivati sono stati 6.722, di cui 4.598 non accompagnati, per la maggior parte di nazionalità eritrea (1.709), somala (679) ed egiziana (516), e 2.124 accompagnati, per la maggior parte siriani (1.542) ed eritrei (206);
    ancora nell'aprile 2009 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, a seguito di un'indagine conoscitiva, aveva approvato una risoluzione avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati che conteneva alcuni importanti impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine. In particolare, l'indagine conoscitiva aveva evidenziato una situazione di notevole gravità sociale relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione l'urgenza di individuare al più presto strumenti immediati atti a garantire un'efficace tutela di questi minori, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli;
    il 12 giugno 2014 il Senato della Repubblica ha approvato la mozione «Mare nostrum», nella quale si evidenzia che lo scenario internazionale non fa presagire alcun rallentamento dei flussi migratori nel Mediterraneo. Lo stesso Ministro dell'interno, nel corso dell'audizione del 28 maggio 2014 al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha asserito che, al netto della doverosa cautela derivante dalla variabilità dei fattori che possono incidere sulla dimensione quantitativa dei flussi migratori, «è un dato di fatto che, con l'accentuarsi dell'instabilità politica del Nord Africa e della situazione di frammentarietà che ha caratterizzato le condizioni della Libia, ancora priva di un interlocutore di Governo affidabile, i fattori di pushing immigration restano attestati su valori molto alti». È ragionevole, pertanto, prevedere che, per il 2014, il trend degli sbarchi continui ad essere in forte crescita e che proseguano, pertanto, le gravissime difficoltà di gestione, come confermato, del resto, dal salvataggio di circa 5.000 migranti avvenuto soltanto nelle ultime settimane;
    la stessa rilevazione di dati precisi è di difficile effettuazione, stante l'impossibilità di censire con celerità soprattutto i minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio italiano e di cui spesso si perdono le tracce;
    l'ultimo rapporto (il quinto) relativo agli anni 2011-2012 sui minori stranieri non accompagnati, che l'Anci ha commissionato nel 2014 a Cittaitalia, rivela che i minori stranieri non accompagnati in Italia, il cui numero è in continua crescita, costituisce un'ennesima «emergenza», che ancora una volta costringe a inseguire la realtà dei bisogni immediati delle persone da accogliere, con il rischio di allontanare sine die il tempo della programmazione strategica e dell'articolazione di strumenti di carattere ordinario che favoriscano i processi di accoglienza e integrazione;
    il rapporto rileva che i Paesi di provenienza sono più eterogenei, con una netta diminuzione degli arrivi da altri Paesi europei, mentre è in crescita la componente di minori in arrivo dal continente africano, ma anche da Bangladesh e Afghanistan. Conseguentemente, è cresciuto significativamente il numero di minori richiedenti asilo, che nell'indagine risulta essere pari a quasi il 17 per cento dei minori stranieri soli contattati o presi in carico dagli enti locali. Analizzando nel loro complesso tutti questi elementi, appare piuttosto evidente che si vada profilando, sempre più, una realtà nella quale i minori non accompagnati rappresentano una componente del più vasto fenomeno migratorio, ma, più specificamente, della migrazione di categorie particolarmente vulnerabili;
    la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha più volte denunciato la condizione dei minori stranieri non accompagnati nel territorio italiano e ha raccolto elementi di grave allarme sociale legati alla pericolosità dell'azione della microcriminalità e delle organizzazioni mafiose, con particolare riferimento alla prostituzione minorile e al lavoro nero;
    tra le proposte avanzate nel documento della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza adottato nella XVI legislatura vi sono: la creazione di una task force in grado di procedere tempestivamente all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati; l'espletamento di una procedura certa e uniforme di identificazione; la promozione di collaborazioni bilaterali tra l'Italia e i Paesi di provenienza; il rifinanziamento del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati gestito dall'Anci; l'attivazione di procedura di affidamento familiare temporaneo secondo le norme previste in materia dall'ordinamento;
    il rapporto dell'Anci riporta che nel biennio 2011-2012 i minori stranieri non accompagnati contattati o presi in carico sono stati nel 54,9 per cento dei casi accompagnati ai servizi dalle forze dell'ordine, il 15,6 per cento circa da parenti, poco meno del 5 per cento da connazionali, mentre quasi il 9 per cento si presenta autonomamente. Se si guarda, invece, ai dati in riferimento alle regioni si registrano in Veneto (69,6 per cento), Friuli-Venezia Giulia (66,7 per cento), Lazio (63 per cento) e Sicilia (61,7 per cento) le percentuali più alte di minori portati ai servizi dalle forze dell'ordine. Mentre la percentuale più alta di minori che si recano ai servizi insieme ai parenti si registra in Piemonte con il 41 per cento, seguito dalla Toscana con il 33,3 per cento, mentre in Basilicata con il 33,3 per cento si concentra la più alta percentuale di minori segnalati ai servizi da parte della procura o del tribunale. È da sottolineare il fatto che nel 2011 il numero dei minori stranieri non accompagnati, contattati o presi in carico dai servizi sociali dei comuni è cresciuto rispetto al 2010 (+100,5 per cento), rimanendo pressoché stabile l'anno successivo. Un incremento che ha comportato l'attivazione di interventi, attività e servizi a favore di 9.197 minori nel 2011 e di 9.104 nel 2012. Rispetto agli anni precedenti, inoltre, nel corso dei quali la quota più alta di minori presi in carico si trovava nel Centro-Nord, nel 2012, invece, questa si concentra nel Centro-Sud dove si trova il 71 per cento dei giovani stranieri seguiti dai servizi sociali territoriali. Nello specifico nelle quattro regioni di Lazio (35,1 per cento per cento del totale, con 3.192 minori contro gli 892 del 2010), Puglia (12 per cento, da 422 a 1.089), Sicilia (11,7 per cento, da 301 a 1.061) ed Emilia-Romagna (10 per cento, da 783 a 914 minori) si è registrata la più elevata percentuale di minori presi in carico nel 2012;
    secondo la stima di Save the children e i dati parziali forniti dalle autorità competenti, dal 1o giugno 2014 al 10 giugno 2014 sono arrivati via mare circa 11.312 migranti, per la maggior parte eritrei, siriani e sub sahariani, di cui almeno 813 donne e 1.315 minori (608 accompagnati e circa 707 non accompagnati);
    complessivamente, dunque, dall'inizio del 2014 al 10 giugno 2014 sono almeno 52.500 i migranti arrivati via mare, di cui almeno 8.000 minori, per la maggior parte (almeno 5.300) non accompagnati;
    al 3 giugno 2014 i minori non accompagnati in attesa di accoglienza erano 557, di cui 94 in centri per adulti (la maggior parte presso il centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo) e gli altri 463 in strutture adibite alla prima accoglienza dei minori nella provincia di Siracusa;
    nel maggio 2014 il presidente della Commissione regionale antimafia siciliana, Nello Musumeci, ha lanciato un gravissimo allarme relativo alla fuga dai centri di prima accoglienza dell'isola di 1.030 minori immigrati, che rischiano di cadere nella rete della criminalità. Secondo il presidente «i ragazzi e le ragazze, quasi tutti in età adolescenziale, dopo aver vagato nei primi giorni per centri abitati e campagne, finiscono quasi sempre nelle mani di spregiudicati, non solo loro connazionali, dediti allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di droga o al lavoro stagionale nei campi agricoli, vittime del capolarato». «Il dato – spiega Musumeci – è quello ufficiale trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si riferisce ai minori non accompagnati sbarcati negli ultimi mesi sulle nostre coste e non identificati in tempo o registrati con false generalità, quasi sempre senza neppure essere sottoposti a visita medica». «Si rendono irreperibili subito dopo l'accesso al centro di prima accoglienza e della loro sorte non si saprà mai nulla». Secondo Musumeci, «solo una minima percentuale dei minori allontanatisi attraversa lo Stretto per tentare di raggiungere i genitori in altre parti della penisola. Il resto degli immigrati è condannato in Sicilia ad una vita di stenti, sfruttamenti ed espedienti»,

impegna il Governo:

   a ricercare una soluzione che non sia di tipo emergenziale ma affronti in maniera organica – anche sul piano normativo – il problema dei minori stranieri non accompagnati, nel rispetto delle norme internazionali, quali la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che vincola i Paesi sottoscrittori, tra l'altro, a riconoscere il diritto di non discriminazione (articolo 2), ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono e di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale (articolo 19), a riconoscere il diritto dei fanciulli ad ottenere il più alto standard possibile di cure mediche, protezione sociale ed istruzione (articoli 20, 28 e 29) e ad assicurare il diritto di protezione (articoli 19, 22, 30, 38);
   ad assumere iniziative per approvare al più presto una normativa organica sul tema dei minori stranieri non accompagnati;
   ad uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età, ad istituire un sistema nazionale di accoglienza ampliando il numero di posti previsti dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e ad attivare una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori;
   ad assumere iniziative per prevedere, comunque, la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni;
   a prevedere la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
   a favorire la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità (vittime di tratta e di sfruttamento, richiedenti asilo e altri) ed il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati, anche vicini al compimento della maggiore età;
   ad incentivare il coinvolgimento attivo delle comunità nell'accoglienza e nell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, sviluppando l'affido familiare come alternativa alla comunità e la figura dei «tutori volontari» in rete con i garanti per l'infanzia e l'adolescenza;
   a favorire le attività per il ricongiungimento dei minori con i loro genitori allorquando giunti sul territorio italiano;
   a sostenere a livello europeo, in particolare con l'avvio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, la predisposizione di un piano europeo di accoglienza e inserimento nei diversi Paesi di destinazione di migranti, richiedenti asilo e protezione, nonché di trasporto sicuro nella traversata del Mediterraneo e poi nel raggiungimento delle destinazioni finali spesso diverse dall'Italia, anche attraverso la revisione delle norme del regolamento (UE) n. 604/2013 (cosiddetto Dublino III), con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, che prevede a possibilità di trasferimento dei minori presso parenti (non solo genitori) residenti in altri Paesi;
   a prevedere, per quanto di competenza, misure stringenti di controllo e di accelerazione delle operazioni di prima identificazione dei minori stranieri non accompagnati, al fine di impedire che tali minori, resi «invisibili», finiscano nelle mani della criminalità organizzata o nella tratta di esseri umani.
(1-00501) «Zampa, Iori, Patriarca, La Marca, Scuvera, D'Incecco, Marco Di Maio, Gasparini, Antezza, Grassi, Albini, Miotto, Quartapelle Procopio, Piccione, Tidei, Capone, Amoddio, Paola Bragantini, Roberta Agostini, Chaouki, Carnevali, Beni, Zanin, Zappulla, Carra, Fabbri».
(16 giugno 2014)

   La Camera,
   premesso che:
    l'eccezionale afflusso di migranti sul territorio nazionale, con sbarchi ormai quotidiani sulle coste, principalmente siciliane (sono oltre 50 mila le persone sbarcate dall'inizio del 2014), porta nel nostro Paese migliaia di persone disperate, il 73 per cento delle quali ha diritto a fare richiesta di asilo secondo la Convenzione di Ginevra, oltre che secondo la Costituzione e le leggi italiane. La gran parte di essi sono profughi, sono rifugiati, sono persone che scappano da guerre, persecuzioni e sono donne che sono state vittime di abusi;
    tra questi migranti, moltissimi sono minori e di questi una buona parte sono minori non accompagnati;
    in base alla legislazione nazionale per «minori stranieri non accompagnati» si intendono i minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si ritrovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi d'assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d'altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. In tale definizione rientrano sia i minori soli che quelli che vivono con adulti diversi dai genitori che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale;
    secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni di persone, pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996;
    si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte le persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni e, all'interno di questo processo migratorio, i minori non accompagnati, negli ultimi anni, sono notevolmente aumentati;
    anche nel nostro Paese i minori stranieri, e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno;
    in Italia, secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel consueto report bimestrale, i minori non accompagnati non richiedenti asilo segnalati alla fine di marzo 2014 erano 7.865, di cui 1.966 irreperibili;
    giunto nel nostro Paese, qualora venga individuato o si presenti spontaneamente alle autorità competenti, il minore viene segnalato al Comitato per i minori stranieri (l'organo competente a vigilare sul soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio nazionale, nonché a coordinare le attività delle amministrazioni coinvolte), dotato di un permesso di soggiorno per minore età, come previsto dalla legge, e introdotto nei centri di prima accoglienza per un periodo relativamente breve, previsto per un massimo di quaranta giorni ma che molto spesso si protrae per alcuni mesi;
    negli ultimi anni per fronteggiare la situazione di emergenza si è assistito al moltiplicarsi dei cosiddetti «centri informali», centri di prima accoglienza attivati dai prefetti in luoghi – come per esempio palestre e palasport – spesso non adatti a ricevere ed ospitare degnamente e per periodi medio-lunghi un numero consistente di persone;
    sotto questo aspetto, il 16 maggio 2014, l'Assemblea della Camera dei deputati ha discusso e votato alcune mozioni concernenti iniziative relative all'operazione Mare Nostrum. Tra queste, è stata approvata la mozione n. 1-00466 del gruppo Sinistra Ecologia Libertà, che impegnava il Governo, tra l'altro, e proprio con riferimento ai minori non accompagnati, ad implementare con la massima priorità il sistema di accoglienza dei sopradetti minori, impedendo che tali soggetti possano essere posti, anche temporaneamente, in «centri informali» di grandi dimensioni, garantendo loro una rete di protezione che preveda tutele particolari riconosciute ai minori a garanzia della loro particolare vulnerabilità;
    la situazione dei centri di prima accoglienza per minori non accompagnati è drammatica: sempre più spesso i minori vengono tradotti in strutture di prima accoglienza al collasso e impreparate ad un sostegno specifico. I tempi di trasferimento in comunità idonee ad accogliere i minori sono lunghi e numerose sono le fughe dai sopradetti centri di accoglienza per minori, con la conseguenza che il nostro Paese perde le tracce di gran parte dei minori che sbarcano sulle coste italiane;
    è evidente, infatti, come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;
    qualunque previsione di un rientro del minore straniero nel Paese di origine deve essere valutata sulla base di un attento esame dei fattori di rischio e di accurati accertamenti circa l'identità del minore, la sua rete familiare di riferimento, il suo percorso migratorio e la sicurezza che il minore non cada in circuiti di tratta e sfruttamento;
    un minore straniero non accompagnato dovrebbe avere la possibilità di poter restare nel Paese ospite e il permesso di soggiornare temporaneamente nel Paese ospite non dovrebbe essere inteso solo come una procedura amministrativa che può essere interrotta bruscamente quando il minore compie i 18 anni;
    il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza, l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nelle poche risorse finanziarie assegnate ai comuni e, conseguentemente, ai relativi centri di prima accoglienza;
    peraltro, i comuni hanno sempre maggiore difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla sempre maggiore presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il comune, infatti, per competenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione;
    si ricorda che l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – e le relative spese – rientra nella responsabilità dei comuni che, a partire dal 1990, hanno acquisito autonomia statutaria (legge n. 142 del 1990). In questo senso, il Ministero dell'interno si limita a gestire la prima accoglienza fino alla nomina del tutore, mentre i fondi da assegnare per i progetti di accoglienza dei minori vengono stanziati dalle regioni sulla base delle presenze. Per quanto riguarda la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è la legge n. 328 del 2002 a stabilire che siano i comuni a programmare e realizzare i servizi in accordo con i diversi enti interessati;
    l'ente locale è, quindi, il soggetto su cui gravano i costi di queste permanenze e i comuni spendono complessivamente circa 200 milioni di euro l'anno per la gestione del problema;
    il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012;
    successivamente, il decreto-legge n. 120 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2013, ha stanziato 20 milioni di euro per l'anno 2013. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 202, della legge n. 147 del 2013) ha, quindi, provveduto a stanziare ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurare effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano;
    il rapporto dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati del marzo 2014 sull'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati segnala criticità diffuse nelle procedure di accertamento dell'età. In particolare, tale rapporto sottolinea come in Italia spesso non sia seguito in via privilegiata, come da accordi internazionali, un approccio olistico multidisciplinare e non invasivo nell'espletamento della procedura. L'assenza di personale qualificato ed indipendente porta a prassi disomogenee sul territorio nazionale e, spesso, ad un utilizzo indiscriminato e non come extrema ratio di esami clinici, come la determinazione del grado di maturazione scheletrica o la valutazione dello sviluppo puberale. Tali esami, non esenti da controindicazioni fisiche e psicologiche per i soggetti che vanno considerati minori fino a prova contraria, sono comunque soggetti ad un margine di errore (recenti studi lo quantificano in due anni superiore o inferiore all'età indicata), che deve essere specificato nel referto medico,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per incrementare e rendere pluriennali le risorse assegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e, più in generale, per aumentare le risorse finanziarie a favore delle regioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati;
   ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone a gravi rischi per la loro incolumità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune e adeguate forme di affido temporaneo;
   a promuovere un più stretto coordinamento tra livello centrale e governi locali e a valorizzare a pieno il potenziale della società civile e dell'associazionismo per l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati;
   a dare soluzione alle difficoltà connesse a procedure e prassi territorialmente eterogenee per quanto riguarda l'identificazione all'arrivo, le tempistiche, le condizioni di accoglienza, i casi di sovraffollamento, il profilo professionale degli operatori e la predisposizione di servizi di mediazione culturale, nonché l'attività informativa riguardo alla possibilità di presentare domanda di asilo;
   a mettere in atto, con particolare riferimento ai minori non accompagnati, un più efficace e costante monitoraggio per valutare gli aspetti quantitativi relativamente alle presenze e agli allontanamenti dai centri di prima accoglienza, e verificare gli standard qualitativi dell'accoglienza approfondendo la situazione e il destino dei sopraddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta lasciati i centri di prima accoglienza per gli immigrati;
   a farsi promotore, nell'ambito del prossimo semestre di presidenza europea, di una politica di effettiva collaborazione e condivisione riguardo alle politiche europee di accoglienza dei migranti, con particolare riferimento all'assistenza dei minori non accompagnati;
   a rendere omogenee nel territorio nazionale le procedure di accertamento dell'età, avendo cura che esse siano portate avanti da personale specializzato ed indipendente, rispettando i principi di presunzione della minore età e di utilizzo di procedure non traumatiche e ricorrendo solo come extrema ratio a procedure mediche invasive;
   a dare seguito agli impegni di cui alla mozione n. 1-00466, approvata dalla Camera dei deputati il 16 maggio 2014, relativa all'operazione Mare Nostrum, e in particolare, proprio con riferimento ai minori non accompagnati, a implementare con la massima priorità il sistema di accoglienza dei sopradetti minori, impedendo che tali soggetti possano essere posti, anche temporaneamente, in «centri informali» di grandi dimensioni, garantendo loro una rete di protezione che preveda tutele particolari riconosciute ai minori a garanzia della loro particolare vulnerabilità.
(1-00502) «Palazzotto, Nicchi, Piazzoni, Migliore, Di Salvo, Pilozzi, Kronbichler, Fratoianni, Scotto, Fava, Marcon, Pannarale, Ricciatti, Duranti, Piras, Costantino».
(17 giugno 2014)

   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei minori stranieri affidati ai servizi sociali ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni vastissime e incontrollabili, a causa delle massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese;
    nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono spesso connessi all'ondata dei flussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, diventano facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile all'accattonaggio, dallo sfruttamento sessuale all'utilizzo a fini di microcriminalità;
    per la sua posizione geopolitica, l'Italia è stata da sempre esposta al fenomeno migratorio. In primo luogo, poiché geograficamente protesa verso il mare e, di conseguenza, completamente predisposta ai flussi commerciali o migratori, sempre difficilmente controllabili nella loro interezza. In secondo luogo, poiché, trovandosi al centro del Mar Mediterraneo, costituisce il confine meridionale del continente europeo, facilmente raggiungibile non solo dalla vicinissima Africa, ma anche dal più lontano Medio Oriente. Al di là delle sterili cifre il fenomeno migratorio è progressivamente divenuto più drammatico. L'immigrazione negli ultimi anni ha fatto registrare un aumento esponenziale anche a seguito della cosiddetta «primavera araba», ma soprattutto a causa della rivoluzione economico-sociale che ha sconvolto il mondo negli ultimi venti anni;
    il progetto mondialista, rivoluzione economica, politica e sociale che ha conformato il pensiero culturale alle logiche liberiste del mercato, ha scardinato l'identità e le economie di sussistenza (autoproduzione e autoconsumo) su cui le popolazioni del sud del Mondo avevano vissuto, e a volte prosperato, per secoli e millenni privandoli di quel tessuto di solidarietà familiare e comunitaria. In breve, il potere delle risorse prevale sul potere dell'uomo;
    basti pensare che ai primi del Novecento l'Africa era alimentarmente autosufficiente. Lo era ancora, in buona sostanza (al 98 per cento), nel 1961. Ma da quando ha cominciato ad essere aggredita dall'integrazione economica le cose sono precipitate. L'autosufficienza è scesa all'89 per cento nel 1971, al 78 per cento nel 1978;
    tutti gli «aiuti» non solo non sono riusciti a tamponare il fenomeno della fame, in Africa e altrove, ma lo hanno aggravato. Perché gli «aiuti» alle popolazioni del Terzo Mondo tendono ad integrarle maggiormente nel mercato economico mondiale;
    prima, quindi, di affrontare il problema dei minori non accompagnati presenti nel nostro Paese con il solito approccio buonista, si dovrebbe essere capaci di assumere le proprie responsabilità storiche, ma soprattutto si dovrebbe essere in grado di capire che è necessario un intervento in controtendenza, fondato, da un lato, su un'azione forte di contrasto all'immigrazione di massa e, dall'altro lato, finalizzato a sviluppare interventi mirati di aiuto sul posto per le popolazioni sofferenti;
    il Ministro dell'interno ha reso noto che sarebbero ben 600.000 le persone sulle coste dell'Africa in attesa di imbarcarsi per arrivare via mare in Italia;
    se nel 2013 gli sbarchi sono stati 42.925, solo dall'inizio del 2014 gli arrivi hanno già superato quota 20.000 e il Ministero dell'interno ha fatto sapere che il dato è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013, un vero e proprio record;
    secondo i dati del Ministero dell'interno dal gennaio 2014 i minori arrivati in Italia sono stati 6722, di cui 4.598 non accompagnati per la maggior parte di nazionalità eritrea, somala ed egiziana;
    il quinto rapporto Anci 2011-2012 sui minori non accompagnati rileva che il problema sta assumendo dimensioni emergenziali;
    la Commissione antimafia della Regione siciliana nel maggio 2014 ha riportato un dato di non trascurabile importanza relativo alla fuga dai centri di prima accoglienza dell'isola di 1.030 minori immigrati;
    la tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo è prioritaria, in quanto i bambini rappresentano il futuro della nostra società; è necessario affermare il diritto delle nuove generazioni a vivere pienamente il loro presente e a sviluppare le proprie potenzialità nel loro contesto familiare, affinché possano affrontare positivamente la loro vita;
    il principio VI della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1989 afferma: «Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione; egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre»;
    non è più accettabile l'atteggiamento ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo ipocrita del Governo, il quale continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali, che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di tali servizi socio-assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;
    il piano di accordi bilaterali elaborato al principio della XVI legislatura al fine di impedire le partenze dai Paesi costieri dell'Africa, prima di essere interrotto, aveva contribuito in modo drastico a far diminuire gli sbarchi di immigrati sulle nostre coste;
    con alcuni Stati, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, è necessario perfezionare pacchetti di intese di portata più ampia che prevedano non soltanto accordi di riammissione, ma anche intese di cooperazione di polizia, accordi in materia di lavoro e progetti specifici volti alla presa in carico dei minori;
    il dramma dell'immigrazione e dei suoi risvolti sociali sta toccando picchi emergenziali. I poteri dello Stato si trovano spesso senza mezzi tecnici, economici e giuridici per fronteggiarne le derive più estreme. Come è avvenuto in passato, in altre situazioni emergenziali (ad esempio, nei fenomeni di contrasto al terrorismo negli anni di piombo, di contrasto alla mafia, di contrasto al terrorismo islamico) soltanto una legislazione speciale, accompagnata da deroghe ai trattati internazionali finalizzate alla sicurezza interna (ad esempio, come avvenne durante il G8 Italia per quanto riguarda il trattato di Schengen) e da una politica di accordi stabili bilaterali, può consentire la reale tutela dell'interesse dei cittadini e degli stranieri regolarmente presenti, nonché diminuire realmente la pressione migratoria e, quindi, le tragedie umanitarie «degli sbarchi» e quelle dei minori non accompagnati preda delle organizzazioni criminali;
    se, da un lato, è necessario, quindi, operare al fine di garantire la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, dall'altro lato è fondamentale avviare una politica reale di contrasto all'immigrazione clandestina. È necessario, quindi, evitare anche solo sotto il profilo esclusivamente culturale la diffusione di un'apertura indiscussa all'accoglienza, ipotizzando l'introduzione di misure assurde (come particolari deroghe alla normativa nazionale sulle adozioni e affido dei minori) che rischierebbero di alimentare il problema, rappresentando nella disperazione vissuta dalle popolazioni colpite dalla povertà e dalle guerre una soluzione. Una soluzione che nella migliore delle ipotesi può garantire il futuro del singolo, ma nei fatti rappresenta la negazione del futuro di un popolo,

impegna il Governo:

   a promuovere progetti di aiuto per le popolazioni del sud del mondo volti in primo luogo alla presa in carico dei minori;
   nella consapevolezza della necessità di tutelare i diritti dei minori vittime delle organizzazioni criminali dedite alla tratta di persone, a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una strategia europea comune per il contrasto del fenomeno emergenziale degli sbarchi di immigrati sulle coste del Mediterraneo europeo, atta ad avanzare, in qualità di Stati coalizzati, una richiesta di autorizzazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un intervento finalizzato:
    a) al pattugliamento e al controllo delle coste africane interessate dal fenomeno migratorio;
    b) al contrasto delle associazioni criminali dedite alla tratta di persone;
    c) alla costituzione nelle località sensibili al fenomeno migratorio di aree territoriali sotto il controllo delle Nazioni Unite per la presa in carico dei rifugiati umanitari e politici;
    d) all'attivazione, nelle aree territoriali sotto il controllo delle Nazioni Unite, di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, per recepire, valutare e contingentare le richieste dei permessi di soggiorno per motivi umanitari;
    e) ad istituire una commissione, formata da rappresentati dei diversi Stati, finalizzata allo studio e all'analisi della capacità recettiva degli Stati, in rapporto alle singole realtà territoriali, per l'ingresso degli immigrati richiedenti permesso di soggiorno per motivi umanitari e politici;
   a promuovere, fino a quando non verrà condivisa dall'Unione europea una politica di intervento comune, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, norme speciali per contrastare i flussi migratori verso il nostro Paese;
   ad assumere iniziative per prevedere la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni.
(1-00504) «Rondini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera».
(17 giugno 2014)

   La Camera,
   premesso che:
    l'arrivo di minori stranieri non accompagnati è un fenomeno che, nel nostro Paese, si manifesta in forma sempre più crescente da più di dieci anni: si tratta di un fenomeno che ha assunto ormai connotati strutturali e che, in quanto tale, necessita di risposte conformi non solo per la dimensione quantitativa, ma anche e soprattutto per i bisogni specifici di protezione e di accoglienza di cui i minori stranieri sono portatori;
    il fenomeno presenta caratteristiche proprie nelle diverse aree di arrivo in cui si manifesta relativamente alle nazionalità, alle modalità di viaggio ed al grado di propensione dei minori a stabilirsi nel luogo di primo ingresso o a proseguire verso altre destinazioni;
    ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7.000 minori stranieri soli, lontani dalla famiglia e senza adulti di riferimento;
    i minori stranieri hanno alle spalle viaggi che talvolta sono durati anni e arrivano in Italia, spesso dopo avere vissuto violenze di ogni tipo. Essi costituiscono una facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva, fin dal momento del loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno;
    secondo la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che ha svolto sul tema un'indagine conoscitiva nella XVI legislatura, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio italiano è andato sensibilmente aumentando a partire dal 2006. L'indagine ha evidenziato numerose peculiarità. Sotto il profilo della provenienza geografica, la maggioranza dei minori stranieri non accompagnati proviene dal territorio africano, includendo sia il Maghreb (tradizionale serbatoio di migrazione giovanile) sia le regioni subsahariane, i cui flussi migranti spesso fuggono da guerre o carestie, raggiungendo il territorio italiano dopo avere attraversato vasti territori ostili e gravi pericoli per la propria incolumità personale. Negli ultimi anni sono aumentate le presenze di minori egiziani e afghani, mentre per quanto riguarda i minori che provengono dal Marocco la crescita è stata più contenuta; inoltre, è aumentato il numero di minori palestinesi e dei minori provenienti dal Corno d'Africa, somali ed eritrei, o dal Sudan;
    il grosso degli arrivi di minori del nostro Paese avviene per mare. In tutti questi casi, il primo dato evidente riguarda l'estrema pericolosità del viaggio che conduce questi minori nel nostro Paese: la tragedia dei migranti che attraversano il Mediterraneo in cerca di una vita migliore a bordo di barconi in precarie condizioni di sicurezza coinvolge anche molti minori. Per quanto riguarda l'età media di questi ragazzi, la fascia di età dichiarata è di 17 anni e rappresenta il 37 per cento degli arrivi: capita a volte che i maggiorenni dichiarino di avere 17 anni perché informati che in quanto minorenni la legge italiana non consente loro l'espulsione. La seconda fascia di età, che rappresenta il 20-21 per cento dei ragazzi, è quella dei 16 anni, mentre i ragazzi di 15 anni rappresentano l'11 per cento;
    il Parlamento e il Governo nel 1998 hanno apportato alcune modifiche sulla condizione giuridica del minore straniero non accompagnato per meglio disciplinare le diverse problematiche dell'affidamento, della tutela e dell'accoglienza del minore. Tra la normativa internazionale è utile ricordare la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo fatta a New York nel 1989, che stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come preminente il superiore interesse del minore e che i principi in essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazione. La Convenzione riconosce a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla tutela dello sfruttamento e alla partecipazione. Sono, inoltre, da considerare la Convenzione di Lussemburgo del 1980, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 2003. Per quanto riguarda la normativa italiana questa è regolata da diversi provvedimenti che si possono elencare in sintesi: gli articoli 32 e 33 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, recante regolamento del Comitato per i minori stranieri, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di minori con protezione internazionale, l'articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 e la direttiva del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2006. Tra le modifiche normative più recenti, si segnalano la soppressione, con l'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012 del Comitato per i minori stranieri ed il trasferimento dei compiti da questo svolti alla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da ultimo, è da ricordare che è in discussione presso la Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati una proposta di legge che concerne misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
    sebbene gli strumenti legislativi e finanziari dell'Unione europea sull'asilo, sull'immigrazione e sulla tratta degli esseri umani si occupino già direttamente ed indirettamente della situazione specifica dei minori non accompagnati, occorrono maggiore coerenza e cooperazione all'interno dell'Unione europea e con i Paesi di origine e di transito. Pertanto, per permettere all'Unione europea e agli Stati membri di fornire risposte concrete ed efficaci, è necessario un approccio comune basato sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella citata Convenzione sui diritti del fanciullo e basato sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché sulla cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali;
    è necessario, altresì, per risolvere in modo efficace il problema dei minori non accompagnati, la prevenzione della migrazione a rischio e della tratta dei minori;
    è necessario, inoltre, affrontare la questione della migrazione dei minori non accompagnati anche nell'ambito di altre politiche, ad esempio di cooperazione allo sviluppo, di riduzione della povertà, di istruzione, della sanità e dei diritti umani, nonché promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione per riconoscere rapidamente e proteggere le vittime, rivolte a coloro che sono in contatto con i bambini nei Paesi di origine e di transito e promuovere campagne di sensibilizzazione sui rischi correlati alla migrazione clandestina rivolte ai bambini e alle loro famiglie;
    ai minori stranieri non accompagnati va riconosciuto, altresì, il diritto all'istruzione e il diritto alla salute,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa utile, avvalendosi anche di personale specializzato, per procedere il più rapidamente possibile all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati fin dal momento della prima accoglienza;
   a favorire una collaborazione a livello europeo per promuovere politiche a favore dei minori stranieri non accompagnati;
   a facilitare l'adozione dei minori stranieri non accompagnati da parte delle coppie dichiarate idonee all'adozione internazionale, come forma qualificata per l'accoglienza e l'integrazione degli stessi e al fine di trovare il supporto educativo, affettivo e materiale.
(1-00506) «Dorina Bianchi, Pagano, Calabrò».
(18 giugno 2014)


MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE SATELLITARE DENOMINATO MUOS NELLA BASE MILITARE DI NISCEMI

   La Camera,
   premesso che:
    il MUOS (per esteso: Mobile User Objective System) è un moderno sistema di radio-telecomunicazioni satellitari ad altissima frequenza della marina militare statunitense, dotato di satelliti geostazionari e stazioni di terra. Sarà utilizzato per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati in ogni parte del globo e per guidare sistemi d'arma quali gli aerei privi di pilota;
    destinato principalmente ad utenti mobili (piattaforme aeree e marittime, veicoli di terra e soldati), il MUOS trasmetterà la voce degli utenti, i dati e le comunicazioni video tramite l'installazione di antenne paraboliche ad emissioni elettromagnetiche in grado di comunicare in ambienti svantaggiati (come, ad esempio, regioni altamente boscose);
    il MUOS comprenderà quattro impianti di stazione a terra. Le selezioni per la scelta dei siti terrestri sono state completate nel 2007 con la firma di un «Memorandum of Agreement» (MOA) tra la marina degli Stati Uniti e il Dipartimento della difesa australiano. Le quattro stazioni di terra, ognuna delle quali serve uno dei quattro satelliti attivi, saranno ubicate presso: l’Australian defence satellite communications station a Kojarena a circa 30 chilometri a est di Geraldton, nel sud-ovest dell'Australia; all'interno del Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) a Niscemi, a circa 60 chilometri dalla US Naval Air Station di Sigonella, in Sicilia; nel sud-est della Virginia (sito non specificato); nel Naval Computer and Telecommunications Area Master Station Pacific nelle Hawaii;
    la stazione terrestre posta nell'area del Mediterraneo, in un primo momento, era prevista all'interno della base militare americana di Sigonella. Ma, a seguito dei risultati di uno studio sull'impatto delle onde elettromagnetiche generate dalle antenne (Sicily RADHAZ Radio and Radar Radiation Hazards Model), eseguito da due aziende private, AGI – Analytical Graphics Inc (con sede a Exton, in Pennsylvania) e Maxim Systems (San Diego, in California), il progetto fu spostato a Niscemi. Nello specifico, fu elaborato un modello di verifica dei rischi di irradiazione sui sistemi d'armi, munizioni, propellenti ed esplosivi (il cosiddetto HERO – Hazards of Electromagnetic to ordnance), ospitati nella grande base siciliana. Una simulazione informatica del sistema MUOS, fornita dai consulenti di Maxim Systems, dimostrava la reale esistenza di rischi connessi al regolare funzionamento dell'impianto. Si prevedeva l'emissione di fasci di onde elettromagnetiche di portata tale da interferire con le apparecchiature poste sugli aeromobili in volo in quella zona per i vicini aeroporti civili di Comiso e di Fontanarossa e, in loco, per quello militare di Sigonella. Si presuppone il fondamento di questa relazione in quanto i vertici militari americani si convinsero a spostare la stazione MUOS a Niscemi, nella base NRTF-8 già all'epoca sotto il comando di Sigonella;
    in Sicilia, il terreno di impianto del MUOS, ricadente all'interno della riserva naturale orientata denominata Sughereta di Niscemi, istituita con decreto assessoriale n. 475 del 1997 e inserita nella rete ecologica «Natura 2000» come sito di importanza comunitaria ITA050007, si trova ad una distanza di circa 6 chilometri a sud-est del centro abitato del paese di Niscemi e ad una distanza di circa 2 chilometri dai primi agglomerati edilizi;
    i comitati No MUOS, il primo dei quali sorto già nel febbraio del 2009, esprimono fortissime preoccupazioni riguardo le conseguenze dell'installazione di tale sistema, per l'incidenza che l'utilizzo a regime dello stesso possa avere su: salute umana, ecosistema della Sughereta di Niscemi, qualità dei prodotti agricoli, diritto alla mobilità e allo sviluppo del territorio, diritto alla pace e alla sicurezza del territorio e dei suoi abitanti;
    in data 21 dicembre 2012, la sezione prima del Tar di Palermo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1864 del 2011, ha disposto, con ordinanza, la nomina di un verificatore, nella persona del preside della facoltà di ingegneria di Roma «La Sapienza», che dichiari quali siano la consistenza e gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS e se tali emissioni siano o meno conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale dei siti di importanza comunitaria;
    tale verificazione, depositata in data 27 giugno 2013, ha confermato che tutti gli studi e i dati posti a base della autorizzazioni regionali sono erronei ed inattendibili, sottolineando che non sono stati adeguatamente valutati i rischi per la popolazione e per le interferenze strumentali con i vicini aeroporti. Mentre risulta certo l'impatto ambientale negativo legato alle onde elettromagnetiche emesse dall'impianto;
    frattanto, la regione siciliana, con atti del 29 marzo 2013, revocava le autorizzazioni ambientali rilasciate per la realizzazione del MUOS;
    avverso tali revoche ha proposto ricorso il Ministro della difesa, con due distinti ricorsi innanzi al Tar di Palermo iscritti ai numeri 808 e 950 del 2013, chiedendone l'annullamento previa sospensione;
    il Tar, con ordinanze del 9 luglio 2013, rigettava la domanda di sospensiva, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla nocività dell'impianto per la salute pubblica, per l'ambiente e per la sicurezza del traffico aereo dei vicini aeroporti;
    le ordinanze del 9 luglio 2013 venivano impugnate, sempre il Ministro della difesa, innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, il quale fissava per la discussione la camera di consiglio del 25 luglio 2013;
    tuttavia, il 24 luglio 2013 interveniva la revoca dei provvedimenti di revoca del 29 marzo 2013 ad opera della regione siciliana in forza di un procedimento concordato con il Ministero della difesa che subordinava la ripresa dei lavori di realizzazione del MUOS (ed il ripristino delle autorizzazioni regionali) al parere positivo di una commissione formata dall'Istituto superiore di sanità;
    anche la revoca del 24 luglio 2013 desta forti perplessità posto che l'Istituto superiore di sanità a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo non è organo terzo e le sue conclusioni contraddicono quelle alle quali era giunto il verificatore del Tar, professor D'Amore, ed i tecnici incaricati dalla regione che avevano allegato parere contrastante. Inoltre, la relazione dell'Istituto superiore di sanità è fondato sulle rilevazioni effettuate in una settimana dall'Ispra che contraddicono le rilevazioni delle emissioni elettromagnetiche effettuate in decenni dall'Arpa Sicilia;
    quanto operato dal Ministero della difesa, sia nella concessione in uso esclusivo alle Forze armate statunitensi della base di Niscemi, sia negli atti successivi, compresa l'instaurazione del contenzioso volto a far annullare la revoca delle autorizzazioni operata dalla regione siciliana, si pone ad avviso dei firmatari del presente atto in grave contrasto con quanto previsto dagli articoli 80, 87 ed 11 della Costituzione. Si segnala, peraltro, che il Ministero della difesa ha operato senza la necessaria preventiva autorizzazione del Parlamento;
    sul territorio italiano vi è una compresenza di basi militari ad uso delle forze Nato in esecuzione del Patto Atlantico e di basi militari concesse in uso esclusivo alle forze armate statunitensi, oltre a basi militari nelle quali coesistono attrezzature ad uso promiscuo delle forze Nato o dello stesso esercito italiano e delle forze armate statunitensi;
    il Trattato Nord Atlantico non contiene precise disposizioni per quanto riguarda le basi. Si è fatto spesso riferimento a due categorie di disposizioni: a) l'articolo 3, che obbliga gli Stati membri a prestarsi mutua assistenza e a mantenere ed accrescere la loro capacità individuale o collettiva di resistere ad un attacco armato; b) l'articolo 9, istitutivo del Consiglio atlantico, che è stato talvolta invocato, specialmente in passato, per giustificare l'assunzione di obblighi indipendentemente da un accordo formale stipulato secondo le procedure stabilite dalla nostra Costituzione. Ma dall'obbligo di cooperazione non discende certamente l'obbligo di concedere una base. Il fondamento della base resta pur sempre un accordo bilaterale;
    mentre le basi in uso alla Nato o ad uso promiscuo trovano la loro ragion d'essere nel Trattato Nord Atlantico, le basi di uso esclusivo degli Usa trovano la loro fonte in convenzioni di uso pattizio. Una recente pubblicazione del Servizio studi del Senato della Repubblica, intitolata «Le basi americane in Italia – problemi aperti», a cura di Natalino Ronzitti dell'Istituto Affari Internazionali, al riguardo riporta che: «Nel quadro della Nato, le strutture militari dell'organizzazione coesistono accanto a quelle derivanti da accordi bilaterali stipulati dagli Stati Uniti. Talvolta è difficile distinguere se si tratti di una base Nato o di una base Usa, poiché può darsi che nella base Nato esistano aree riservate agli Stati Uniti. Si tratta di basi ad uso promiscuo. Una classificazione delle due categorie di installazioni non è possibile in questa sede e richiederebbe un'indagine puntuale, che si rivela difficile, spesso a causa della mancanza di pubblicità dei relativi accordi istitutivi;
    in passato, il Ministro della difesa Arturo Parisi ha dichiarato, dinanzi alla Camera dei deputati, il 19 settembre 2006, che esistono otto basi Usa in Italia disciplinate sulla base di accordi bilaterali Italia-Usa;
    per quanto riguarda le infrastrutture, il principale accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti è l'Accordo bilaterale italo-americano sulle infrastrutture (BIA) del 1954. L'accordo venne preceduto da due accordi in materia di difesa nel 1950 e nel 1952, nonché da uno scambio di note del 1952. L'accordo venne firmato dal Ministro degli esteri italiano (Giuseppe Pella) e dall'ambasciatrice statunitense in Italia (Clara Booth Luce), ma non venne mai sottoposto a ratifica parlamentare. Il fondamento giuridico di tale procedura viene fatto risalire alla «procedura semplificata», un comportamento consuetudinario che prevede l'entrata in vigore di un atto non appena siglato da un rappresentante dell'Esecutivo Questa procedura, di norma utilizzata per accordi di natura tecnica, non si sarebbe potuta applicare anche all'accordo relativo alle installazioni militari. In virtù degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, l'accordo circa le installazioni militari, rientrando tra gli accordi di natura politica e non essendo inquadrabile in fattispecie di natura finanziaria, costituisce un caso per il quale la procedura semplificata non potrebbe essere applicata. Il ricorso alla procedura semplificata nella risoluzione delle problematiche connesse all'installazione militare potrebbe configurare l'incostituzionalità dei procedimenti adottati;
    dal punto di vista operativo, le basi militari utilizzate dalle forze armate statunitensi e le basi ad utilizzo della Nato differiscono notevolmente in termini di possibilità di utilizzo. Le basi concesse in utilizzo alla Nato vengono utilizzate solo in riferimento ad operazioni, belliche o esercitative, definite dall'alleanza. Le basi concesse ad uso agli Stati Uniti sono invece a disposizione per i fini specifici determinati dagli accordi bilaterali ad esse applicabili che assumono grande rilevanza politica;
    la normativa circa la presenza di installazioni militari statunitensi in Italia è stata incrementata nel 1995 dallo Shell Agreement o «Memorandum d'intesa tra il ministero della difesa della Repubblica italiana ed il dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia». Questo accordo, ugualmente, è entrato in vigore attraverso procedura semplificata ed inizialmente secretato;
    la base di Niscemi è regolata dall'Accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical Arrangement between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Department of Defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy);
    tale accordo è composto da una scrittura negoziale avente carattere prevalentemente tecnico, nel proprio allegato numero 1 specifica che il sito di Niscemi è fra quelli US Funded – US exclusive use (finanziato ed utilizzato esclusivamente dalle forze armate statunitensi);
    lo stesso accordo prevede che tutte le spese sia di costruzione che di esercizio e manutenzione spettano alle forze armate degli Usa, le quali restano proprietarie sia degli impianti che di tutti i materiali, approvvigionamenti e ricambi necessari per il loro esercizio;
    va richiamato quanto disciplinato dall'annesso allegato «A» al Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica Italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti D'America relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia del 2 febbraio 1995;
    detto allegato, alla pagina A-4, disciplina l'uso esclusivo e specifica: «Con il termine “uso esclusivo” si intende l'utilizzazione da parte di una forza appartenente ad una singola Nazione di installazioni e/o infrastrutture, definite e comprese nel perimetro dell'installazione, per lo svolgimento di attività correlate alla missione e/o dei compiti assegnati a detta forza dal Governo dello Stato di origine. L'attribuzione di »uso esclusivo« ad installazioni e/o infrastrutture utilizzate dalle forze USA non limita in alcun modo l'esercizio della sovranità dello Stato Italiano, secondo quanto stabilito dall'articolo VII del NATO/SOFA»;
    è da notare che l'articolo VII dell'accordo Nato/Sofa richiamato disciplina esclusivamente l'attività d'ordine pubblico interna alla base e la giurisdizione sul personale e non l'uso della base;
    il capitolo VI dell'allegato rubricato sotto il titolo «Comando» specifica che «Le funzioni di tale Comando, che sono esercitate da un Ufficiale Italiano, variano a seconda che l'installazione sia utilizzata congiuntamente o esclusivamente dalle Forze Armate degli USA (...)»;
    inoltre prevede (comma 3) che «il Comandante USA esercita il comando pieno sul personale, l'equipaggiamento e le operazioni statunitensi», disponendo solo un obbligo di informazione nei confronti del Comandante italiano;
    infine il capitolo IX che disciplina le infrastrutture prevede la seguente classificazione: a) Infrastrutture a finanziamento congiunto; b) Infrastrutture a finanziamento Nato; c) Infrastrutture a finanziamento Usa; d) Infrastrutture a finanziamento italiano;
    i fabbricati e le infrastrutture sono classificate in: a) Nato o Nazionale, di uso congiunto; b) Nato di uso esclusivo, Italiano o Usa; c) Nazionali di uso esclusivo Italiano o Usa;
    seguendo questa classificazione, in base all'allegato 1 dell'accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical Arrangement between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Department of Defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy), il sito di Niscemi è fra quelli classificati a finanziamento degli Usa e di uso esclusivo degli Usa;
    le considerazioni di cui sopra, da un lato, rendono evidente che il Ministro della difesa pro tempore, Mario Mauro, ha risposto in maniera inesatta, in data 22 maggio 2013, ad un'interrogazione parlamentare del primo firmatario della presente mozione, nella quale si chiedeva quale legittimazione il Ministro della difesa avesse per impugnare le revoche delle autorizzazioni ambientali effettuate dalla regione siciliana; il Ministro della difesa pro tempore in quella sede ha affermato che il Ministero della difesa agiva per un interesse proprio, trattandosi di opera strategica anche per l'Italia e che esso rappresenterà, qualora completato subordinatamente agli esiti dello studio dell'Istituto superiore di sanità, «un sistema strategico di comunicazione satellitare di cui potranno servirsi anche le forze armate italiane, in attuazione del principio di assistenza reciproca vigente in ambito Nato»;
    tali affermazioni, in base alle superiori considerazioni, appaiono non veritiere posta la classificazione del sito di Niscemi come di uso esclusivo delle forze armate Usa e l'assenza di alcun accordo successivo riguardante l'utilizzazione del sistema satellitare MUOS;
    la rilevata inesattezza ha come effetto di evitare che gli accordi bilaterali sottoscritti e attuati possano rilevarsi illegittimi perché formalizzati al di fuori delle procedure disciplinate dagli articoli 80 e 87 della Costituzione, spogliando il Parlamento di una propria inalienabile prerogativa di decidere nelle scelte riguardanti la politica internazionale autorizzando la ratifica degli accordi internazionali;
    il MUOS è un impianto satellitare, che guiderà sistemi d'arma e che fa parte di una costellazione di impianti satellitari il cui simultaneo funzionamento è essenziale per le finalità strategiche della difesa degli Usa. Ciò vuol dire che, rispetto ad altre basi, aeree o navali, delle quali può essere impedito l'utilizzo in caso di conflitti nei quali siano coinvolti gli Stati Uniti ma che non siano partecipati dall'Italia, di questo impianto non potrà essere negato l'uso. L'Italia viene legata indissolubilmente alle politiche belliche degli Usa e le popolazioni, in particolari quelle residenti nelle adiacenze, saranno esposte a rischi bellici dipendenti dalle guerre altrui. L'accordo che consente la realizzazione di un simile impianto ha un impatto fortissimo nella politica internazionale dell'Italia e non può essere classificato né come accordo tecnico né come accordo di natura puramente economica. Per questo tipo di accordi, che rappresentano autentici trattati internazionali, esiste la cautela dell'articolo 80 della Costituzione che prevede che siano resi esecutivi dal Governo, previa approvazione da parte del Parlamento e promulgazione ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione da parte del Capo dello Stato. Nel caso in questione, mai nessuna approvazione è intervenuta da parte del Parlamento ed il Ministero della difesa ha continuato ad applicare, proponendo anche ricorsi giurisdizionali, atti che i firmatari del presente atto giudicano illegittimi;
    anche perché la politica bellica statunitense che si muove fuori dai limiti previsti dall'articolo 11 della Costituzione repubblicana, e non, è limitata agli scopi previsti dall'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico e l'installazioni di basi militari statunitensi con le caratteristiche sopra indicate non può essere compresa nella mera esecuzione dei principi di cui all'articolo 3 dello stesso Trattato;
    a ciò va aggiunto che, anche a prescindere dalla classificazione della base come di uso e a finanziamento esclusivo degli Usa, in nessuna parte il Trattato Nord Atlantico prevede che gli Stati membri siano tenuti ad ospitare basi militari di altri Stati membri sul proprio territorio, sicché accordi ulteriori che prevedano lo stazionamento di forze armate ed armamenti stranieri sul territorio italiano sicuramente sono trattati internazionali di natura politica soggetti alla disciplina degli articoli 80 e 87 della Costituzione;
    il trattato che riguardi la realizzazione di un impianto, il cui uso non può essere impedito in occasione di eventi bellici nei quali l'Italia non è ufficialmente coinvolta, anche quando questi esulino dai limiti stabiliti dall'articolo 11 della Costituzione repubblicana e dall'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, non sarebbe autorizzabile dal Parlamento neanche ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione stessa;
    i trattati, inoltre, al fine di rispettare anche il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della Costituzione repubblicana, dovrebbero prevedere forme di reciprocità, di controllo o, quantomeno, dei termini di validità o di revisione, cosa non presente nei trattati istitutivi delle servitù militari oggi in essere,

impegna il Governo

a sospendere l'esecuzione di ogni accordo bilaterale relativo alla realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi e a rimettere ogni accordo al riguardo al Parlamento, ai fini dell'approvazione preventiva ai sensi degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, chiarendo le reali caratteristiche e le condizioni d'uso dell'impianto di trasmissione, la sua possibile esclusione in occasione di eventi bellici, i costi sostenuti dal Governo italiano per le basi militari statunitensi e lo stazionamento dei militari degli Usa in Italia.
(1-00344) «Palazzotto, Rizzo, Beni, Sberna, Artini, Marcon, Corda, Duranti, Migliore, Di Benedetto, Basilio, Lupo, Cancelleri, Villarosa, Frusone, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Tofalo, Di Vita, Nuti, Manlio Di Stefano, Baroni, Marzana, D'Uva, Mannino, Currò, Scotto, Fratoianni, Costantino, Fava, Giancarlo Giordano, Piras, Cimbro, Franco Bordo, Zanin, Aiello, Airaudo, Di Salvo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti, Boccadutri».
(14 febbraio 2014)

   La Camera,
   premesso che:
    il MUOS è il programma di comunicazione satellitare a banda stretta di nuova generazione del dipartimento della difesa degli Stati Uniti creato per sostenere le operazioni militari della Nato e degli Usa in tutto il mondo, nonché per assicurare una copertura affidabile durante operazioni di assistenza in situazioni di emergenza nazionale, interventi a seguito di calamità naturali e operazioni umanitarie;
    con l'attuale sistema di comunicazione a banda stretta, gli utenti sono obbligati a stazionare con un'antenna puntata in direzione di un satellite;
    il MUOS consentirà, invece, di essere mobili mentre si comunica e di inviare dati con una capacità 10 volte superiore a quella attuale, adattando una normale rete di telefonia cellulare di terza generazione a banda larga ai satelliti geostazionari;
    la costellazione del MUOS sarà costituita da quattro satelliti più uno di scorta in orbita. Il sistema prevede, inoltre, quattro stazioni terrestri posizionate in modo strategico alle Hawaii, in Virginia, in Italia e in Australia, che garantiranno una copertura globale e consentiranno agli utenti di connettersi ovunque essi siano. Il sistema terrestre trasferisce dati, gestisce la rete globale e controlla i satelliti;
    la stazione di trasmissione radio della marina statunitense (NRTF) della base aeronavale di Sigonella si trova all'interno di una struttura militare italiana nei pressi di Niscemi, in Sicilia, e ospiterà una delle quattro stazioni terresti per il Mobile User Objective System (MUOS);
    i Ministeri della difesa italiano e statunitense hanno sottoscritto il 6 novembre 2006 un accordo tecnico in materia di comunicazioni satellitari, in forza del quale le Forze armate italiane potranno usufruire delle comunicazioni satellitari americane (anche instradate via MUOS) per supportare le proprie operazioni in aree non coperte dai sistemi trasmissivi nazionali;
    dal 2005, la marina statunitense opera per garantire che la stazione di terra del MUOS ottemperi a tutte le disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza, inclusi gli studi di valutazione sulla sicurezza del sistema e sulle eventuali implicazioni per la salute. Tali studi hanno dato esiti coerenti;
    le basi terrestri del MUOS alle Hawaii e in Australia sono attualmente operative e lo stesso vale per il sito in Virginia;
    il sito alle Hawaii è operativo da oltre un anno. Si prevede che la costellazione MUOS sarà pienamente operativa nel 2015, garantendo la disponibilità della banda stretta ben oltre il 2025;
    gli Stati Uniti ospitano due siti MUOS in Virginia e alle Hawai. Il sito MUOS alle Hawaii si trova a meno di 2 chilometri dalle case di privati cittadini, mentre il MUOS in Virginia ad una distanza di 3 chilometri;
    da oltre un anno il sito MUOS alle Hawaii opera in sicurezza e senza aver fatto registrare incidenti. Le autorità e gli operatori sono nelle condizioni di poter assicurare che l'installazione MUOS in Italia rispetterà gli stessi rigorosi standard in materia di sicurezza e salute applicati alle installazioni presenti negli Stati Uniti;
    dal 2005, la marina statunitense opera a stretto contatto con il Ministero della difesa per far sì che il sito MUOS in Sicilia ottemperi alle normative italiane, dell'Unione europea e degli Stati Uniti;
    gli esiti di due studi sulla sicurezza condotti dalla marina statunitense e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) della regione siciliana indicano che, dopo l'installazione del MUOS, le emissioni elettromagnetiche presso il sito vicino Niscemi rimarranno ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge;
    nel mese di luglio 2013, l'Istituto superiore di sanità ha ultimato lo studio commissionatogli dal Governo, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti della regione siciliana, affermando la piena compatibilità delle emissioni radio previste con la normativa vigente in materia e l'insussistenza di rischi per la salute;
    gli studi dimostrano anche che il MUOS non interferirà con i sistemi di comunicazione dell'aeroporto di Comiso. Inoltre, il sito MUOS alle Hawaii, operativo dal 2009, si trova a meno di 20 chilometri dall'aeroporto internazionale di Honolulu e non è stata registrata alcuna interferenza con le attività aeroportuali. Il MUOS sarà pienamente operativo solo a seguito della certificazione da parte delle autorità italiane di un rapporto post-installazione sugli effetti ambientali;
    gli Stati Uniti sono impegnati ad adottare tutte le misure di mitigazione tecnicamente compatibili per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e continuano ad esplorare tecnologie alternative e innovative per ridurre i consumi energetici e le emissioni presso il sito;
    è stato poi assicurato l'impegno a condurre un monitoraggio continuo ed a trasmettere tutti i risultati all'Arpa della Sicilia attraverso canali di comunicazione dedicati, con l'installazione di una rete di cavi e connessioni a fibra ottica per consentire al Ministero della difesa e all'Arpa di effettuare rilevamenti nell'area attorno al sito;
    gli Stati Uniti sono, inoltre, impegnati a mantenere gli eccellenti rapporti già esistenti con le autorità siciliane e con la comunità locale e, quali membri responsabili della comunità locale, a preservare un ambiente sicuro presso il sito del MUOS,

impegna il Governo:

   ad attivare e mantenere in stato di perfetta e costante efficienza la rete di rilevazione dell'attività elettromagnetica già prevista dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e la regione siciliana, con il coinvolgimento diretto dell'Arpa della Sicilia, sin dal 1o giugno 2011;
   a dare immediato corso a tutte le compensazioni previste in vista della realizzazione del MUOS;
   a far immediatamente sospendere l'attività del MUOS, anche dopo che sarà attivato, qualora emerga da detta rete di rilevazione un segnalato pericolo per la salute pubblica;
   a verificare costantemente che l'attività per l'installazione del MUOS, ed ogni altra attività eventualmente militare connessa svolta da forze armate alleate sul suolo nazionale, sia compiuta nel rispetto ed in esecuzione dei condivisi principi sanciti dal Trattato Nord Atlantico;
   a dare piena, immediata e rispettosa attuazione alle decisioni delle competenti autorità giudiziarie in ordine alla legittimità degli accordi tecnici sanciti con i Paesi alleati.
(1-00511) «Dorina Bianchi, Sammarco».
(23 giugno 2014)