TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 121 di Martedì 19 novembre 2013

 
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MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MERITO ALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica che colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;
    tale situazione è resa particolarmente acuta dai caratteri del mercato immobiliare italiano dove l'offerta di abitazioni private – con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie e di giovani coppie – supera largamente l'offerta pubblica scesa progressivamente, negli ultimi anni, ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale;
    occorre prendere atto di un'assenza di iniziativa delle autorità pubbliche che, nonostante la crescita della crisi abitativa e la sollecitazione delle forze sociali e di vari organismi parlamentari, non sono state in grado, negli ultimi anni, di varare un'organica politica per la casa che, intrecciata con innovative politiche di governo del territorio, fosse in grado di rilanciare la produzione di edilizia a fini sociali o di carattere pubblico con il recupero urbano ed il contenimento del consumo di suolo nelle città;
    la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno, in questo quadro, segnalato, l'inopportunità di provvedimenti «tampone» – soprattutto in materia di proroga delle ordinanze di sfratto – che ledono il libero dispiegarsi del diritto alla proprietà, in assenza di azioni organiche e complessive capaci di dare una risposta d'insieme ai vari aspetti che riguardano il problema dell'emergenza abitativa in Italia e, d'altro canto, si deve tenere presente che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sancite dall'articolo 47 della Costituzione;
    parte essenziale della crisi abitativa è legata alla dismissione del patrimonio abitativo degli enti previdenziali pubblici e privatizzati; processo che ancora oggi – dopo le alienazioni concluse negli anni precedenti – riguarda circa 100 mila famiglie, in gran parte concentrate nella capitale d'Italia;
    in questo ambito gli affittuari degli immobili degli enti previdenziali privatizzati vivono una condizione di particolare disagio con aumenti consistenti dei canoni di affitto per il rinnovo dei contratti di locazione e con proposte di acquisto dell'alloggio da parte degli enti con prezzi a valore praticamente di mercato;
    la condotta degli enti privatizzati per i rinnovi contrattuali e le vendite è regolata da una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo – il decreto legislativo n. 509 del 1994, la legge n. 104 del 1996, l'articolo 1, comma 38, della legge 243 del 2003, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, la direttiva europea 2004/18/CE – che creano molte incertezze e dubbi normativi sulla piena legittimità, oltre che sostenibilità sociale, delle procedure in atto e che la stessa Corte di cassazione si è incaricata di segnalare con sentenza a sezioni unite 22 giugno del 2006, n. 20322, e da un'eterogeneità di situazioni tra ente ed ente che rischia di creare situazioni di iniquità di trattamento;
    l'ulteriore conferma è ravvisabile nel decreto-legge 3 febbraio 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in cui è previsto, ai sensi dell'articolo 5, che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 luglio 2010;
    oltretutto, sempre a riscontro dell'intrinseca natura pubblicistica di queste casse, non può non essere preso in considerazione quanto sancito dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    in particolare, tale normativa, al comma 11-bis dell'articolo 3, rubricato «razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive», disciplina specificatamente la nuova procedura che gli enti previdenziali inseriti nel conto economico della pubblica amministrazione devono seguire nella dismissione immobiliare. Appare, dunque, chiara e leggibile la natura giuridica degli enti previdenziali privatizzati, anche alla luce degli ultimi interventi normativi;
    la situazione dei conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici non appare meno preoccupante alla luce dell'interruzione del processo di alienazione e della scadenza dei contratti che mette sia i conduttori con titolo che le tante famiglie di occupanti sine titulo in una condizione di angoscia e incertezza, tanto più assurda in presenza di una legge – la n. 410 del 2001 – che ha fissato con chiarezza le condizioni e le prerogative con cui agire per la vendita del patrimonio degli enti previdenziali pubblici;
    in questo specifico caso, va ricordato che già il 90 per cento del patrimonio abitativo è stato alienato ai conduttori con le prerogative della sopra citata legge e attraverso l'azione di specifici soggetti societari all'uopo costituiti – Scip 1 e Scip 2 – dopo lo scioglimento dei quali, il patrimonio residuo è entrato integralmente in possesso dell'Inps;
    l'Inps stesso, più volte sollecitato sul tema, ha inviato – anche con specifica lettera del presidente Mastrapasqua – ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, vigilanti sull'Istituto – richiesta di chiarimento sul da farsi, in ragione anche della sopravvenuta norma sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presente all'articolo 27 del cosiddetto «decreto Salva Italia», decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
    appare, pertanto, urgente un pronunciamento degli organi parlamentari e del Governo sulle modalità con cui affrontare, in un quadro di sostenibilità economica dello Stato e degli enti sopra richiamati, ma anche e soprattutto di tutela e garanzia sociale delle famiglie interessate, il processo di alienazione degli immobili del patrimonio abitativo degli enti pubblici e privatizzati, evitando il rischio di accentuare l'emergenza abitativa, in particolare a Roma,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, nel più breve tempo possibile, per chiarire il quadro normativo che regola il processo di alienazione del patrimonio immobiliare dei vari enti previdenziali privatizzati;
   ad intervenire per garantire, comunque, agli inquilini tutele e garanzie di controllo sui prezzi di vendita da parte degli enti e sull'entità dei canoni di affitto in rinnovo di locazione, traendo prioritario riferimento da quanto stabilito dalla legge n. 410 del 2001 e dagli accordi sindacali in materia, in modo che i diritti in essi stabiliti siano effettivamente praticabili;
   ad intervenire presso gli enti previdenziali pubblici ed in particolare presso l'Inps – come da esso stesso richiesto – affinché vengano adottate con chiarezza e celerità tutte le procedure necessarie per la ripresa del processo di alienazione degli immobili reimmessi in possesso dell'Inps stesso con le tutele, il prezzo e le garanzie stabilite dalla legge n. 410 del 2011;
   ad aprire, in ogni caso, da subito un tavolo di confronto tecnico e sindacale con le organizzazioni sindacali e dell'inquilinato e con gli enti locali interessati riguardante sia il patrimonio degli enti previdenziali pubblici che quello degli enti previdenziali privatizzati, per individuare le soluzioni più rapide e socialmente efficaci per raggiungere gli obbiettivi sopra richiamati e per la regolarizzazione degli occupanti sine titulo o delle assegnazioni irregolari negli alloggi degli enti previdenziali pubblici, anche al fine di prevenire situazioni esplosive di disagio sociale e per favorire l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto;
   ad impartire, per quanto riguarda gli enti previdenziali pubblici, precise disposizioni affinché, nelle more dei provvedimenti da assumere, venga differita l'esecuzione degli sfratti o degli sgomberi pendenti nelle aree urbane e attuata la sospensione delle aste riguardanti le unità immobiliari ad uso residenziale che non risultino effettivamente libere;
   ad assumere un provvedimento che obblighi gli enti previdenziali pubblici e privatizzati e quelli partecipati, con controllo o vigilanza pubblica, a stipulare e rinnovare i contratti di locazione, tenendo conto della situazione di difficoltà economica delle famiglie, anche riconsiderando in forme socialmente più sostenibili gli accordi recentemente stipulati da diversi enti;
   a prevedere, in attesa di un rapido chiarimento sulle procedure da adottare derivanti dagli esiti del sopra citato tavolo tecnico, una moratoria delle procedure di alienazione degli immobili degli enti previdenziali privatizzati – ancorché deliberate ma ad oggi non avviate – e degli aumenti dei canoni connessi ai rinnovi contrattuali, nonché delle procedure di sfratto in corso per gli enti previdenziali privatizzati, tenuto conto che la Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati ha già approvato all'unanimità nel 2010 la risoluzione Alessandri, Piffari e Braga n. 8-00101, che dà mandato al Governo di convocare un tavolo tecnico e sindacale sui temi sopra citati;
   a prevedere per le procedure di alienazione in fase di attuazione, anche a causa della congiuntura economica e della difficoltà di accedere al credito, la possibilità, per chi non è in grado di procedere all'acquisto, di poterlo fare alle medesime condizioni per i successivi 5 anni;
   ad intervenire, anche con precise disposizioni normative, per risolvere l'annosa vicenda del contenzioso giudiziario dei cosiddetti immobili di pregio.
(1-00011)
«Morassut, Argentin, Braga, Villecco Calipari, Martella, Meta, Coscia, Realacci, Peluffo, Lenzi, Brandolin».
(27 marzo 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    all'interpellanza urgente n. 2-00062, presentata dalla firmataria del presente atto di indirizzo e discussa nella seduta n. 22 del 23 maggio 2013, alla quale ci si riporta integralmente, ha risposto in rappresentanza del Governo il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa;
    la risposta non ha soddisfatto l'interpellante e, per tali motivi, è stata presentata la presente mozione ex articolo 138, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati;
    sul corretto inquadramento normativo degli enti previdenziali trasformati in associazioni e fondazioni di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, il Sottosegretario di Stato ha sostenuto che tali questioni: «coinvolgono profili decisionali che esulano dalle competenze del solo Ministero che rappresento, in quanto coinvolgono, talora perlomeno, scelte che spettano al Governo nella sua collegialità»; sarebbe opportuno avere notizie in merito alla posizione che il Governo assumerà in relazione ai profili di illegittimità costituzionale sollevati dalla prima firmataria del presente atto di indirizzo e, in particolare, sul comportamento normativo da far applicare a tali soggetti;
    il Sottosegretario di Stato, nel giustificare il comportamento degli enti e quella che alla firmataria del presente atto di indirizzo appare la negligenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha sostenuto in Aula che: «le disposizioni del decreto legislativo n. 509 del 1994 non hanno subito fino ad oggi alcuna modifica e sono tuttora pienamente operanti, nonostante nel tempo si siano moltiplicate le spinte del legislatore a incrementare il complesso dei vincoli finanziari e amministrativi imposti alle gestioni, attraendo nell'orbita della finanza pubblica anche le casse private di previdenza, sulla scorta della loro inclusione nell'elenco ISTAT di individuazione delle amministrazioni pubbliche (...). D'altra parte, (...) alcune iniziative hanno invece contribuito a rafforzare proprio l'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, salvaguardando gli equilibri delle gestioni, in funzione – questo è importante – dell'autosostenibilità di lungo periodo (...)»;
    è vero che con il decreto legislativo n. 509 del 1994 gli enti previdenziali sono stati trasformati in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, ma ad una precisa condizione: che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario (articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994), condizione che è stata a giudizio della prima firmataria del presente atto di indirizzo palesemente violata. È opportuno ricordare che tali enti non hanno rispettato le condizioni imposte dalla legge;
    sono enti che sussistono senza scopo di lucro, ma nella realtà quotidiana si comportano come qualsiasi società con l'unica finalità di monetizzare e speculare sul patrimonio immobiliare e sugli stessi inquilini, utilizzando quel patrimonio che negli anni era stato acquistato con danaro pubblico e che aveva una finalità ben precisa: quella di tutelare l'emergenza abitativa;
    la stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella segnalazione, approvata dal consiglio nella seduta del 26 gennaio 2011, e depositata il successivo 3 febbraio 2013, rafforza giuridicamente quanto illustrato, affermando che la contribuzione obbligatoria di tipo solidaristico, posta a carico degli iscritti, realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato; eppure, è lo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994 che prevede che non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti;
    inoltre, è lo stesso allegato III della direttiva 2004/18/CE (modificabile solo seguendo la procedura all'uopo stabilita) ad elencare, in via non limitativa, gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico, includendo espressamente in tale novero gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
    quanto alla legge 23 agosto 2004, n. 243, articolo 1, comma 38, norma definita di interpretazione autentica, con cui il legislatore aveva escluso dalla dismissione di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la Corte di cassazione, in diverse occasioni, si è espressa affermando che tale norma, seppure formulata come norma di interpretazione autentica, ha carattere innovativo, quindi confermando l'esigenza di tutelare dei rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti, avevano previsto la prelazione o l'opzione legale a favore del conduttore qualificato;
    quindi, tale legge detta una nuova regolamentazione per le situazioni non esaurite escludendo, appunto, gli enti previdenziali successivamente «privatizzati» dalla speciale disciplina posta dal decreto legislativo n. 104 del 1996, operando il consueto limite delle situazioni giuridiche esaurite, dove la locuzione «limite consueto» esprime l'esigenza di tutela dei rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti, avevano previsto la prelazione o l'opzione legale a favore del conduttore qualificato; la trasformazione dell'ente in fondazione ha determinato un effetto giuridico di natura successoria per tutti i rapporti giuridici pendenti e per tutti i diritti di credito o gli obblighi assunti, in mancanza di una diversa e specifica disciplina legislativa. Questo dice la Corte di cassazione, queste sono le frasi utilizzate dai supremi giudici;
    allora, quelle case andavano vendute agli inquilini secondo i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 104 del 1996, visto che le abitano, sin dall'inizio degli anni Settanta, le hanno continuate ad abitare anche quando la suindicata normativa obbligava gli enti a dismettere il patrimonio immobiliare, e, purtroppo, le vivono ancora oggi non potendole acquistare viste le gravose condizioni;
    infatti, il 90 per cento degli inquilini è affittuario delle case degli enti da prima del 1996 ed il legislatore, con decreto legislativo n. 104 del 1996 (modificato ed integrato dalla legge n. 410 del 2001), aveva deciso di disciplinare l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali – secondo una specifica tabella (allegata alla legge n. 70 del 1975) tra cui era ricompresa anche Enasarco, oltre a tutti gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994;
    alla luce di quanto detto nell'interpellanza urgente è grave che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritenga: «difficile ipotizzare, come richiesto dall'interpellante, sistematici processi di omogeneizzazione di obiettivi e procedure (procedure, in particolare, al di fuori delle prescrizioni generali dirette ad imporre il conseguimento del risultato fondamentale che è quello della sostenibilità pluriennale per garantire agli assicurati che avranno una pensione), alla luce della normativa vigente che continua a tutelarne l'autonomia e la ricerca individuale delle soluzioni più rispondenti alle esigenze delle categorie (...)»;
    invero, non applicare una procedura omogenea comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali, in particolare quelli previsti dall'articolo 3; infatti, non si comprende come sia possibile legittimare comportamenti diversi sia nelle vendite che negli affitti da parte degli stessi enti sottoposti alla stessa normativa e con conseguente danno a carico degli inquilini/affittuari;
    a contrario, dimentichi degli obiettivi di natura sociale per cui sono stati istituiti e sostenuti, e che permangono a tutt'oggi, attraverso quella che alla firmataria del presente atto di indirizzo appare una falsa e distorta applicazione della normativa in materia, gli enti privatizzati hanno, con il tempo, gestito la res publica (perché frutto del danaro pubblico) come se fosse cosa privata amministrata da soggetto privato, in aperto contrasto con quanto dispone la normativa sovranazionale nella direttiva 2004/18/CE e con quanto stabilisce la Corte di giustizia dell'Unione europea. In ordine agli evidenziati profili, secondo la prima firmataria del presente atto di indirizzo emergono manifestamente dei profili di illegittimità costituzionale nell'affermare la disciplina privatistica nel caso de quo, per stridente contrasto non solo con i principi fondamentali della Carta costituzionale, ma anche con la normativa sovranazionale, laddove la diretta applicabilità delle direttive, che hanno i caratteri della chiarezza e della precisione, è stata, tra l'altro, ormai riconosciuta dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (fin dal lontano 1963, nella sentenza relativa al caso Van Gend en Loos, causa 26/62);
    sulla richiesta di un tavolo tecnico interistituzionale, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, nel rispondere, affermava che, nella XVI legislatura la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva preso parte ad un tavolo tecnico unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze; i lavori si sono conclusi con delle ipotesi normative da cui si potrebbe ripartire; si chiede di avere copia di tale lavoro e di poter sapere dai Ministeri competenti quando potrà ripartire tale tavolo e quali saranno i soggetti che vi faranno parte;
    sarebbe necessario, però, rispondere in tempi brevi a tali necessità, in primis con l'abrogazione dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e dell'articolo 168 della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede che: «le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione Enasarco»;
    nelle more dell'instaurazione del tavolo tecnico, prima che vengano stabilite le modalità ed i tempi per attuare tale tavolo interministeriale per le vendite, i rinnovi delle locazioni e le conseguenti problematiche legate al patrimonio degli enti, gli stessi comunque proseguono nella vendita, ragion per cui sarebbe auspicabile, anche alla luce dei quotidiani episodi di suicidio legati anche al problema casa, intervenire con un provvedimento urgente che possa in tempi brevi dirimere la controversia;
    oltre a ciò, non è dato comprendere il perché nessuna risposta è giunta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a giustificazione delle perdite di Enasarco, situazione che tocca quasi tutti gli altri enti, e cioè quelle relative agli investimenti finanziari per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro, di cui ben 780 milioni di euro investiti nel fondo Anthracite delle Isole Cayman;
    sono riconosciuti dalla stessa Enasarco, nel bilancio 2012, i problemi derivati dai titoli strutturati, poco efficienti, molto costosi, scarsamente liquidizzabili senza perdite e molto opachi;
    dallo stesso bilancio, infatti, emerge: «in virtù di una clausola contrattuale, della cui esistenza né l’advisor, né il direttore generale, né il dirigente del servizio finanza avevano dato conoscenza al consiglio d'amministrazione della Fondazione (...) la Fondazione, sulla base di verifica effettuata con i propri legali, in data 15 aprile 2013 si è vista costretta a corrispondere la somma di euro 14,7 milioni comprensiva di interessi ad Elliott management»;
    da un'indagine della Corte dei conti, pubblicata solo nel giugno 2013, sulla gestione finanziaria di Enasarco per gli esercizi 2010-2011 emerge: «questa Corte porrà la massima attenzione nella propria relazione al bilancio 2012, sul quale impatteranno gli effetti negativi in termini di sopravvenienza passiva, per la suddetta restituzione»;
    per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, il portafoglio degli investimenti immobiliari e mobiliari presenterebbe uno sbilanciamento anomalo dell’asset allocation, che vedrebbe la parte illiquida rappresentata dal 92 per cento circa del totale investito rispetto all'8 per cento della parte liquida;
    gli «investimenti alternativi» sarebbero concentrati in maniera anomala attorno a 3 fondi, che andrebbero a finanziare veicoli off shore basati all'estero e rappresenterebbero complessivamente 1.815 milioni di euro del valore di carico, quasi il 93 per cento del totale del valore di carico degli «investimenti alternativi», e cioè il 29 per cento circa del totale degli asset investiti (6.284 milioni di euro);
    i tre fondi, per quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, registrerebbero minusvalenze significative in termini di differenza fra net asset value a valori di mercato e valore di carico dell'apporto di capitale investito, responsabili in maniera preponderante della perdita complessiva di valore del totale della minusvalenza del totale del patrimonio mobiliare, pari a circa 570 milioni di euro;
    tali investimenti, in tutti e tre i casi, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, violerebbero complessivamente i limiti 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del regolamento per l'impiego delle risorse finanziarie della Fondazione Enasarco;
    l'operato apparentemente illecito è stato persino confermato dall'ex presidente di Enasarco. Infatti, lo stesso ex presidente di Enasarco Donato Porreca sulla rivista Il Mondo, rivista autorevole nell'informazione economica, in data 7 giugno 2013 pubblica una lettera aperta in cui attacca i vertici di Enasarco, attribuendo specifiche responsabilità circa la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, muovendo delle accuse precise agli attuali vertici della fondazione Enasarco non solo sugli investimenti nei titoli tossici, ma anche sulla dismissione del patrimonio immobiliare. Lo stesso afferma che: «ma ora non posso tacere, visto come qualcuno si è esercitato nell'italica ed atavica virtù dello scaricabarile, vanamente tentando di mistificare sui propri fallimenti invocando gravose eredità del tutto inventate (Il Mondo 19, ma soprattutto nel notiziario Enasarco 10). Si tenta di spacciare iniziative improvvide come il famoso titolo Anthracite, come fossero state realizzate nel 2005, nel 2001-2004 o nel 2007, ma per ristrutturare titoli acquistati nel periodo 2001-2005. Detto prodotto è stato, invece, acquisito nel 2007 (...) al momento delle mie dimissioni (28 novembre 2006) provocate dalla vicenda giudiziaria che mi incombeva e che, si badi bene, non ha mai e dico mai riguardato la gestione della fondazione, né mobiliare, né immobiliare (...)». Continuano gli attacchi mirati del Porreca: «ho lasciato oltre un miliardo e 200 milioni di euro in contanti nelle casse della fondazione. Anzi, per maggior precisione in pronti contro termine a breve. Ho lasciato la fondazione con un bilancio tecnico perfetto e con la sostenibilità del sistema, così come prevista dalle leggi in vigore, un patrimonio immobiliare di oltre 3 miliardi in tutta sicurezza ed un piano per la dismissione degli immobili che, nel rispetto della più assoluta trasparenza, avrebbe portato nelle casse della fondazione 3 miliardi e 250 milioni, pari al valore stimato degli immobili e pari alla somma iscritta in bilancio a tale titolo. Il tutto cash e senza costi di due diligence e nel pieno rispetto dei diritti degli inquilini in ordine alla prelazione, al sostegno alle fasce sociali deboli e sotto l'egida del consiglio di amministrazione di Enasarco (...) si è frettolosamente accantonato il piano di dismissioni già predisposto ed approvato dagli organi di amministrazione e governativi per procedere al cosiddetto piano Mercurio, che dopo anni e anni e dopo costi gravosi è ancora lontanissimo dalla conclusione, con grave danno della fondazione, degli inquilini e degli stessi stabili privi di manutenzione ordinaria e straordinaria»;
    sulla richiesta dell'interpellante di una moratoria, alla luce delle difficili condizioni e gravose situazioni che moltissimi enti previdenziali utilizzano a danno degli inquilini, è sicuramente contraddittoria o di difficile comprensione la posizione assunta dal Governo attraverso il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali; infatti, lo stesso per tutelare le casse ha citato l'articolo 38 della Costituzione, pur dimenticando che i comportamenti attuati dagli enti a danno degli inquilini violano gli articoli 2, 3, 10 e 97;
    ma vi è di più: non è chiaro come possa sostenersi che Enasarco ha rivolto particolare attenzione ai risvolti socioeconomici di tale operazione di dismissione, se i diretti interessati, gli inquilini, non sono riusciti a poter acquistare l'agognata casa o, nei casi migliori, si sono visti costretti a firmare mutui con condizioni allucinanti, perché le banche (Monte dei Paschi di Siena e Bnl), a dispetto delle gare pubbliche cui erano obbligate, non hanno rispettato le condizioni prestabilite. Il tutto nell'assoluta inerzia delle istituzioni e degli enti preposti al controllo;
    nel mese di luglio 2013, la magistratura ha evidenziato forti infiltrazioni mafiose nella dismissione e/o assegnazione degli immobili Enasarco ad Ostia; l'ente sembra dichiararsi estraneo alla vicenda, dimostrando, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, una completa incompetenza e il mancato controllo degli immobili che gestisce;
    non si comprende come può essere giustificata la circostanza che, in data 11 settembre 2008, Enasarco, nella persona del presidente Brunetto Boco e del direttore generale Carlo Felice Maggi, ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali, a dispetto della circostanza che la delibera del consiglio di amministrazione, con la quale è stato approvato il piano di dismissione del patrimonio immobiliare, inteso a perseguire l'obiettivo di stabilità del bilancio tecnico ultratrentennale, è datata 18 settembre 2008;
    inoltre, non si può non far rilevare che, in data 12 novembre 2013, è stato pubblicato un articolo sul quotidiano La Stampa, che riguardava una maxitruffa di 80 milioni di euro con due arrestati avvenuta a Torino a seguito di un'indagine della Guardia di finanza; in tale articolo affiorava che: «i commercialisti potevano contare su consulenti legali (uno pure radiato dall'ordine degli avvocati), ma anche su colleghi. Come l'ex associato e docente universitario, nonché ex direttore dell'Enasarco di Roma, che proprio in quegli uffici aveva piazzato la sede di una società servita a fabbricare fatture fasulle. Lui e Boggi chiacchieravano al tavolo di un ristorante »in« del centro. A spese dei contribuenti onesti (...)», La descrizione sembrerebbe corrispondere a Carlo Felice Maggi ex direttore di Enasarco e massimo responsabile del «progetto Mercurio» ed ex consigliere del fondo immobiliare Idea Fimit sgr. Se fosse così sarebbe enormemente preoccupante quanto denunciato nell'articolo;
    che la nomina del presidente di Enasarco, Brunetto Boco, sia avvenuta in contrasto con l'articolo 17 dello statuto è, secondo la prima firmataria del presente atto di indirizzo, assolutamente pacifico e lo si può affermare senza impelagarsi in inutili e fantasiose esasperazioni di diritto. È sufficiente leggere l'articolo 17 dello statuto della fondazione, dove in modo chiaro – e non si tratta di una mera presunzione – è stabilito che per la nomina del presidente è richiesto il requisito della professionalità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 509 del 1994, è ritenuto esistente solo nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza. Il signor Brunetto Boco, non rivestendo la qualità di rappresentante di commercio né attivo né in pensione, non poteva essere eletto consigliere e conseguentemente presidente. Circostanze che a giudizio della firmataria del presente atto di indirizzo dovrebbero integrare i presupposti di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e, di conseguenza, comportare il commissariamento dell'ente e, se ciò non dovesse accadere, chi farà tale scelta se ne assumerà le conseguenze;
    ecco perché sarebbe adeguato fare confluire tutti gli enti privatizzati, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, con i relativi patrimoni immobiliari, anche se conferiti a fondi pensioni di società di gestione del risparmio, nell'Inps, così come avvenuto per Inpdap e Enpals, in modo da poter tutelare gli iscritti beneficiari dei trattamenti pensionistici, attuando le eventuali vendite anche attraverso fondi immobiliari completamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale possibilità porterebbe un duplice risultato: a) ridurre i costi sostenuti dalla casse; b) rendere più agevole il controllo e la vendita del patrimonio immobiliare, evitando così delle speculazioni a danno dei cittadini, cosa che invece sta accadendo,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative urgenti volte:
    a) ad abrogare sia l'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che l'articolo 1, comma 168, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede che: «le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione Enasarco (...)», poiché trattasi di norme ad avviso della firmataria del presente atto di indirizzo non in linea con i principi costituzionali;
    b) a precisare che alle dismissioni degli enti previdenziali, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, si applica il decreto legislativo n. 104 del 1996;
    c) a stabilire, altresì, che il decreto legislativo n. 104 del 1996 trovi applicazione anche nei confronti delle dismissioni attuate attraverso i fondi immobiliari di società di gestione del risparmio che hanno avuto il conferimento del loro patrimonio da enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994;
    d) a sospendere gli sfratti per finita locazione e morosità degli inquilini degli enti previdenziali, anche se attuati attraverso fondi immobiliari di società di gestione del risparmio o di altre società, per un tempo non inferiore ad un anno;
   a disporre, in relazione alle dismissioni degli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, un tavolo tecnico interistituzionale finalizzato a definire norme trasparenti per la stipula ed i rinnovi dei canoni di locazione nelle more della dismissione del patrimonio immobiliare;
   a verificare, attraverso gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la legittimità della nomina del presidente di Enasarco Brunetto Boco;
   ad effettuare, attraverso gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'immediata analisi della gestione finanziaria dell'ente e ad accertare le relative responsabilità del presidente e degli organi del consiglio di amministrazione;
   a verificare, attraverso gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali siano state le azioni che l'ente ha intrapreso nei confronti dei responsabili delle perdite provocate sugli investimenti finanziari, come indicato nel bilancio consuntivo 2012;
   a verificare, attraverso gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali siano state le azioni che l'ente ha intrapreso per accertare chi siano i responsabili di quanto ha denunciato la magistratura sulla gestione delle assegnazioni/dismissioni degli immobili ad Ostia;
   ad accertare e a verificare tramite ispezione dell'Agenzia delle entrate la reale rispondenza delle categorie catastali degli immobili di proprietà di Enasarco a quelle denunciate dallo stesso ente;
   a porre rimedio, con un'adeguata iniziativa normativa, anche al conflitto d'interesse che sta scaturendo dal fatto che le stesse organizzazioni sindacali che compongono il consiglio d'amministrazione degli enti previdenziali sono anche firmatarie degli accordi di vendita del patrimonio e/o di rinnovi contrattuali degli affitti in rappresentanza degli inquilini;
   a valutare di fare confluire tutti gli enti previdenziali privatizzati, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, con i relativi patrimoni immobiliari anche se conferiti a fondi pensione di società di gestione del risparmio, nell'Inps, così come avvenuto per l'Inpdap e l'Enpals – tale scelta risolverebbe gran parte delle criticità su indicate – in modo da poter tutelare al meglio gli iscritti beneficiari dei trattamenti pensionistici.
(1-00092)
(Nuova formulazione) «Lombardi, Villarosa, Bechis, Grillo, Daga».
(11 giugno 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    in questa fase di crisi economica, l'emergenza abitativa risulta essere uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che coinvolge larghi strati della popolazione: dalle categorie a rischio fino a larghe fasce di ceto medio, oltre 430.000 famiglie sono in difficoltà con il pagamento dei mutui, mentre solo nel 2012 sono state 67.790 le sentenze di sfratto (oltre 250.000 negli ultimi quattro anni), di cui l'87 per cento per morosità. Una situazione di vero allarme che riguarda tutto il Paese, anche se con situazioni di vera e propria emergenza per le grandi aree urbane e per le regioni dell'Italia settentrionale, ove, proprio per l'incidenza della crisi economica, le percentuali di sfratti per morosità incolpevole superano il 90 per cento;
    lo stato attuale del mercato immobiliare e del sistema di accesso al credito non fanno che aggravare il quadro sopra descritto, in quanto l'offerta di abitazioni private – a costi molto elevati, assolutamente inaccessibili per famiglie e giovani coppie, anche a fronte delle gravose condizioni richieste per ottenere finanziamenti a tal fine diretti – sovrasta nettamente l'offerta pubblica, che negli ultimi anni è scesa fino a toccare, attualmente, un quota di poco avvicinabile all'uno per cento della produzione edilizia complessiva;
    l'inerzia da parte delle autorità pubbliche in materia, le quali – al di fuori di provvedimenti disorganici ed estemporanei – non sono state capaci di promuovere politiche innovative per la casa, che permettano di arrestare il consumo di suolo e, al contempo, favorire il recupero urbano per rilanciare l'edilizia residenziale pubblica e a fini sociali, mette seriamente a rischio il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa, sancito dall'articolo 47 della Costituzione;
    aspetto di estrema rilevanza nella situazione esposta di crisi abitativa è quello attinente alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privatizzati, dismissione che ancora oggi investe le vicende umane e le sorti di numerosi nuclei familiari;
    nello specifico, gli affittuari degli immobili degli enti previdenziali privatizzati hanno subito un continuo e costante aggravio delle loro condizioni abitative: considerevoli sono gli aumenti dei canoni di affitto per il rinnovo dei contratti di locazione e, in molti casi, anche l'acquisto dell'alloggio è reso impossibile a causa dei prezzi – a valore di mercato – praticati dagli enti stessi, senza neanche tenere conto dello stato reale in cui versano gli immobili e in molti casi delle agevolazione fiscali e urbanistiche avute in passato. Tutto ciò è causa di una situazione di intollerabile disagio sociale;
    a determinare il contesto di emergenza abitativa sopra introdotto ha contribuito in maniera rilevante la successione nel tempo di una serie considerevole, nonché disorganica e talvolta contraddittoria, di provvedimenti normativi che hanno gradualmente mutato il regime dei rinnovi dei contratti di locazione e della vendita degli immobili inerenti al patrimonio degli enti previdenziali privatizzati, facendo sorgere molti dubbi, oltre che sulla sostenibilità sociale, anche sulla legittimità delle procedure in atto;
    tali vicende normative prendono il via con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, – con il quale si avvia la privatizzazione degli enti previdenziali, che assumono personalità giuridica di diritto privato, pur continuando a sussistere come enti senza scopo di lucro – e si diramano passando per il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come integrato dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, – che disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali pubblici – l'articolo 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 2010, il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e la direttiva europea 2004/18/CE;
    tra gli atti normativi sopra citati, causa una particolare situazione di incertezza la formulazione della legge di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004, la quale esclude che le norme sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici – nello specifico l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 1996, che regola il campo di applicazione dell'intera disciplina – si applichino agli enti previdenziali privatizzati, anche quando la trasformazione degli enti in questione in persone giuridiche di diritto privato sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso. La sopra citata norma contenuta nella legge n. 243 del 2004, ha dato il via, di fatto, a operazioni di dismissione a prezzi di mercato, con valori correnti, e a rinnovi dei contratti di locazione con aumenti dei canoni anche fino al 300 per cento, con conseguenti rischi di sfratto per gli inquilini non più disposti ad accettare i nuovi e insostenibili, prezzi di locazione;
    la norma interpretativa stabilita dalla sopra citata legge n. 243 del 2004 è già stata oggetto di pronuncia a sezioni unite 22 giugno 2006, n. 20322, da parte della Suprema Corte di cassazione, la quale si è espressa contestandone la natura di legge di interpretazione autentica, attribuendole invece portata innovativa, determinando così che i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi previgenti seguano il regime di tutela stabilito da queste ultime. Pertanto, la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 1996, dovrebbe seguire quest'ultima disciplina e le successive modifiche e integrazioni;
    pur in presenza dell'ambigua norma interpretativa sopra citata, non dovrebbero tuttavia permanere dubbi sull'intrinseca natura pubblicistica degli enti previdenziali privatizzati, la quale si desumerebbe anche alla luce di quanto stabilito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il cui articolo 5 prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendano gli enti e i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica emanato in data 24 luglio 2010, il quale comprende gli enti sopra citati;
    inoltre, per chiarire la natura degli enti previdenziali privatizzati, può essere portato a sostegno quanto previsto nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che al comma 11-bis dell'articolo 3 – rubricato «razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzioni dei costi per locazioni passive» – introduce una nuova e specifica procedura di dismissione immobiliare per gli enti previdenziali inseriti nel conto economico della pubblica amministrazione. Altresì, la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6014 del 2012, ha chiarito in via definitiva che, il mutamento operato dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza, svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo, la privatizzazione, un'innovazione di carattere essenzialmente organizzativo, interpretazione confermata nella sentenza della sezione III del Tar del Lazio, 12 giugno 2013, n. 05938;
    il quadro tracciato, connotato da forte disorganicità e ambiguità normativa, determina, tra l'altro, un'irragionevole eterogeneità di situazioni tra ente ed ente, che rischia di creare situazioni di iniquità di trattamento, a riprova della quale non può non citarsi la disposizione di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale esclude espressamente l'applicabilità delle procedure di dismissione introdotte dal comma 11-bis dell'articolo 3 della legge n. 135 del 2012, contenenti aspetti di maggior favor per i conduttori al piano di dismissione immobiliare della fondazione Enasarco;
    posto quanto sopra illustrato circa la situazione di disagio in cui versano i conduttori di immobili degli enti previdenziali privatizzati, non meno preoccupante può considerarsi quanto sta accadendo ai conduttori di immobili appartenenti agli enti previdenziali pubblici, per l'interruzione del processo di alienazione e per la scadenza dei contratti di locazione che rendono insicuro e incerto il futuro delle famiglie dei conduttori con titolo nonché degli occupanti sine titulo, nonostante siano chiaramente indicati dalla legge n. 410 del 2001 condizioni e prerogative per la vendita degli immobili di tali enti, il cui patrimonio residuo è ora entrato integralmente in possesso dell'Inps;
    l'Inps stessa, tuttavia, attende chiare indicazioni operative da parte dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali vigilanti sull'istituto, anche in relazione alla sopravvenuta norma sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, presente all'articolo 27 del cosiddetto «decreto Salva Italia» 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
    alla luce di tutto ciò, non sembra rinviabile un pronunciamento sulla questione da parte del Governo e degli organi parlamentari, affinché il processo di alienazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici e privatizzati avvenga in un quadro di tutela e garanzia sociale delle famiglie interessate,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative indirizzate a chiarire il quadro normativo entro cui deve svolgersi il processo di alienazione del patrimonio immobiliare dei vari enti previdenziali privatizzati, affinché le procedure avvengano in maniera trasparente e uniforme, evitando disparità di trattamento;
   a promuovere con urgenza, nel quadro di tali iniziative, misure finalizzate all'abrogazione dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e dell'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui prevede che: «le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione Enasarco (...)»;
   a intervenire per tutelare gli inquilini, vigilando sui prezzi di vendita degli immobili degli enti e sull'entità dei canoni di affitto al momento del rinnovo del contratto di locazione, traendo primario riferimento da quanto stabilito dalla legge n. 410 del 2001;
   ad intervenire in modo chiaro presso gli enti previdenziali pubblici, in particolare presso l'Inps, affinché vengano riprese con celerità e con eguali tutele – in particolare quelle previste dal comma 20 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001, confermate dall'articolo 43-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 – le procedure di alienazione degli immobili reimmessi in possesso dell'Inps stesso;
   a disporre, in relazione alle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali, un tavolo tecnico interistituzionale e di confronto sindacale per raggiungere le finalità sopra indicate e provvedere alla regolarizzazione degli occupanti sine titulo e alle assegnazioni irregolari di alloggi, indicando inoltre percorsi per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto;
   a sospendere, nelle more dell'instaurazione del tavolo tecnico e dell'adozione dei provvedimenti necessari, l'esecuzione degli sgomberi nonché delle aste e degli sfratti per morosità incolpevole riguardanti unità immobiliari ad uso residenziale;
   ad utilizzare il patrimonio abitativo sfitto e disponibile degli enti previdenziali, anche quello conferito ai fondi immobiliari, mettendolo a disposizione dei comuni per affrontare l'emergenza abitativa;
   ad adottare provvedimenti idonei a vincolare gli enti previdenziali pubblici o privatizzati a riconsiderare contratti già stipulati secondo forme e canoni socialmente sostenibili e a stipulare e rinnovare i contratti di locazione, tenendo conto della situazione di difficoltà economica delle famiglie;
   a prevedere, in attesa di chiarimenti sulle procedure da adottare scaturenti dall'apposito tavolo tecnico all'uopo istituito, il blocco delle procedure di alienazione degli immobili degli enti previdenziali privatizzati e degli aumenti dei canoni connessi ai rinnovi contrattuali, nonché delle procedure di sfratto in corso:
   a prevedere, con apposito provvedimento, che il prezzo di alienazione degli immobili, le cui procedure sono in fase di attuazione, rimanga fermo per un periodo comunque non inferiore a 5 anni, in modo da garantire a tutti coloro che attualmente non sono in grado di procedere all'acquisto la possibilità di poterlo effettuare alle medesime condizioni.
(1-00149)
«Piazzoni, Migliore, Nicchi, Aiello, Zan, Zaratti, Pellegrino, Boccadutri, Pilozzi».
(17 luglio 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici è stata avviata a seguito delle norme (decreto legislativo n. 104 del 1996) emanate dal Governo su delega del Parlamento (legge n. 335 del 1995) e, successivamente, si è sviluppata con la legge n. 410 del 2001, che ha consentito il ricorso alle operazioni finanziarie di cartolarizzazione, effettuate tramite la società veicolo Scip srl costituita dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze;
    dopo 17 anni sono risultate vendute 74.926 delle 90.392 unità immobiliari; ad oggi, risulta un portafoglio residuo complessivo di 15.466 unità immobiliari vincolate alla dismissione;
    è ormai innegabile che la situazione generale del Paese, dal punto di vista sociale ed economico è molto difficile e la crisi mette in discussione la coesione sociale che interessa ormai larghi strati della popolazione;
    è improrogabile la necessità di trovare una soluzione alla problematica della casa degli inquilini degli enti previdenziali pubblici e, in particolare, degli inquilini dei «cosiddetti» immobili di pregio, tra i quali anche pensionati e lavoratori dipendenti con reddito medio basso;
    occorre, pertanto, intervenire urgentemente per superare innanzitutto la situazione di stallo delle vendite, che permane dal 2009 per le unità immobiliari (prevalentemente residenziali), rimaste invendute dopo la chiusura delle fallimentari operazioni di cartolarizzazione e ritrasferite in proprietà agli enti previdenziali, comunque vincolate da molti anni dalla vigente legislazione alla dismissione con diritto di opzione all'acquisto riconosciuto agli inquilini;
    è evidente come la quasi totalità delle vendite che negli anni sono state realizzate dallo Stato e dagli enti previdenziali pubblici sono state fatte agli stessi inquilini opzionari, ai quali è stato praticato il prezzo di mercato determinato, come per legge, dall'Agenzia del territorio e ridotto del trenta per cento, così come stabilito in ordine a tutte le dismissioni immobiliari pubbliche (legge n. 622 del 1996) e ribadito anche nella legge n. 410 del 2001, oltre al cosiddetto sconto di blocco;
    non v’è dubbio che la gestione del sopra citato portafoglio residuo dalle operazioni di cartolarizzazione, in massima parte costituito da unità residenziali, i cui inquilini pagano una «indennità di occupazione», rappresenti una «coda» di difficile gestione per gli enti, vincolati, da una parte, per legge alla dismissione degli immobili inseriti nei piani di alienazione, dall'altra, dal legislatore del 2009 a promuovere la definizione dei contenziosi privilegiando soluzioni transattive (articolo 43-bis della legge n. 14 del 2009);
    la mancanza assoluta in questi ultimi quattro anni di iniziative autonome da parte degli enti – malgrado le varie iniziative parlamentari succedutesi – lascia supporre quante difficoltà trovino le amministrazioni nella prudente valutazione di circostanze per accordi transattivi, in grado di soddisfare l'interesse pubblico e la convenienza del privato;
    di qui la necessità di intervenire con una norma idonea a definire la massima parte delle vertenze in atto, ponendo fine ad annosi contenziosi dall'esito incerto, nella prospettiva dell'immediato bilanciamento d'interessi tra l'aspirazione dei conduttori ad acquistare finalmente la casa ed il conseguimento del risultato economico per la finanza pubblica;
    in questo quadro si rende necessaria ed opportuna un'accelerazione sulle dismissioni immobiliari, a cominciare dagli immobili residenziali dell'Inps e dell'Inail. È necessario, quindi, affrontare tutte le criticità che sono emerse negli anni passati, che vanno affrontate e risolte tenendo anche conto delle legittime aspettative degli inquilini che, a distanza di 17 anni dall'avvio del processo di dismissioni, non sono stati ancora messi in condizione di potere acquistare la loro prima abitazione in cui vivono da decenni;
    occorre anche valutare con equità quanto posto in evidenza, nel corso di questi ultimi anni, dal coordinamento nazionale degli inquilini dei «cosiddetti» immobili di pregio oggetto di cartolarizzazioni, al cui giudizio i precedenti Governi hanno fissato criteri del tutto sommari ed approssimativi nell'individuazione degli immobili di pregio, con conseguente esclusione dell'abbattimento del 30 per cento del prezzo di offerta in opzione ai conduttori che li acquistano in forma individuale;
    la legge, infatti, impone la classificazione «di pregio» dell'immobile solo sulla base dell'ubicazione e non per le condizioni effettive dello stesso. Si tenga conto che molti di questi immobili, in realtà, sono in un avanzato stato di degrado;
    dal 2009, l'Inps non ha inviato più le offerte in opzione dopo oltre un decennio dalla data di determinazione dei prezzi di vendita stabilita, come per legge, dall'Agenzia del territorio ed è stato negato quindi agli inquilini il diritto di esercitare in tempi tollerabili l'opzione all'acquisto;
    non è stata sperimentata alcuna soluzione transattiva dopo l'entrata in vigore dell'articolo 43-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14;
    non risulterebbe applicata, da parte dell'Inps, la direttiva ministeriale del 10 febbraio 2011, indirizzata a tutti gli enti, con cui il Governo è intervenuto sul blocco delle vendite disponendo che occorre procedere alla dismissione favorendo soluzioni transattive che consentano di stipulare compravendite con un corrispettivo pari al valore dell'immobile, determinato a suo tempo dall'Agenzia del territorio, e un versamento di una quota parte di tale prezzo;
    non sono state definite le modalità di attuazione della norma che garantisce il rinnovo novennale dei contratti di locazione per gli inquilini ultrasessantacinquenni con basso reddito;
    numerosi sono stati gli atti presentati nelle passate legislature, al fine di porre una soluzione al problema, per citarne alcuni: l'atto Camera n. 5478 del 7 dicembre 2004 e l'atto Camera n. 2063 del 13 dicembre 2006, nonché l'atto Senato n. 1019 del 26 settembre 2006 e l'atto Senato n. 1328 del 15 febbraio 2007; oppure sono state proposte soluzioni transattive del contenzioso, come suggeriva l'ordine del giorno n.9/1746-bis/48 accolto in Parlamento in relazione alla legge finanziaria per il 2007, oltreché molteplici atti di sindacato ispettivo;
    si tratta di un problema di grande impatto sociale che necessita di una soluzione sostanziale, che risponde ad un bisogno abitativo diffuso nel nostro Paese, con la conseguenza di garantire la soluzione del gigantesco contenzioso instaurato presso i tribunali civili, i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato da cittadini locatari di immobili residenziali inopportunamente classificati di pregio;
    in merito alla dismissione del patrimonio a reddito degli istituti previdenziali appare necessario intervenire, con celerità e chiarezza, anche relativamente alle caratteristiche del programma straordinario di dismissione del patrimonio strumentale dell'Inps che si appresta a varare a seguito dell'integrazione logistica in corso;
    in forza dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decorrenza 1o gennaio 2012, l'Inps succede all'Inpdap ed all'Enpals, in tutti i rapporti attivi e passivi a seguito della soppressione di tali enti, con l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps;
    il presidente dell'Inps ha approvato i singoli piani operativi di razionalizzazione logistica delle direzioni regionali e provinciali dell'Inps, con integrazione del patrimonio degli enti soppressi al patrimonio dell'Inps, approvando i relativi finanziamenti, distinti per direzioni regionali, per permettere interventi di razionalizzazione nell'arco temporale 2011-2014, atti a favorire la dismissione degli immobili strumentali locati e la messa a disposizione alla locazione ovvero all'alienazione degli immobili strumentali di proprietà che risultino in eccesso rispetto alle esigenze organizzative dell'istituto integrato;
    le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in riferimento ai piani di investimento degli enti pubblici previdenziali e assistenziali vigilati, hanno individuato i seguenti obiettivi strategici:
     a) il raggiungimento dell'interesse pubblico;
     b) la riduzione complessiva dei costi di gestione;
     c) lo sviluppo di immobili gestiti da amministrazioni o enti pubblici;
    le iniziative di razionalizzazione logistica del patrimonio strumentale in corso stanno rendendo disponibili immobili da destinare alla locazione o all'alienazione,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative nel più breve tempo possibile – in attesa di elementi informativi, relativamente alle caratteristiche del programma straordinario di dismissione degli immobili che si appresta a varare – al fine di chiarire il quadro normativo che regolerà il processo di locazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare, compreso quello strumentale, degli enti previdenziali;
   ad intervenire affinché vengano adottate con chiarezza e celerità, in un tempo definito, tutte le procedure necessarie per l'inizio del nuovo processo di dismissione che tenga conto delle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
   ad assumere iniziative per garantire, comunque, agli inquilini tutele e garanzie di controllo sui prezzi di vendita da parte degli enti o di eventuali società strumentali e sull'entità dei canoni di affitto in rinnovo di locazione, traendo prioritario riferimento da quanto stabilito dalla legge n. 410 del 2001 e dagli accordi sindacali in materia, in modo che i diritti in essi stabiliti siano effettivamente praticabili;
   ad attivarsi anche con una precisa iniziativa normativa per risolvere l'annosa vicenda del contenzioso giudiziario dei cosiddetti immobili di pregio;
   ad assumere nelle future iniziative normative obblighi a stipulare e rinnovare i contratti di locazione, anche tenendo in considerazione eventuali situazioni di difficoltà economica delle famiglie interessate;
   ad adottare iniziative per pervenire a criteri di definizione della natura di «pregio» degli immobili che tengano conto, non soltanto dell'ubicazione dei medesimi, ma anche delle effettive condizioni manutentive.
(1-00246)
«Antimo Cesaro, Tinagli, Zanetti, D'Agostino, Sottanelli, Cimmino, Binetti, Rabino, Causin, Fitzgerald Nissoli, Monchiero, Schirò Planeta».
(15 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    nell'attuale contesto di crisi economica che colpisce il Paese, l'emergenza abitativa rappresenta un elemento di maggiore e crescente tensione sociale, che riguarda diversi strati della popolazione, non soltanto le categorie a rischio, ma anche larghe fasce di ceto medio, giovani coppie e famiglie con doppio reddito;
    tale situazione è dovuta ad una coesistenza di fattori: l'andamento del mercato immobiliare con un'offerta di abitazioni private a costi sempre più elevati; la difficoltà di accesso al credito con le banche restie nel concedere mutui e la mancanza di politiche abitative volte all'ammodernamento del patrimonio immobiliare esistente, con il recupero urbano e senza ulteriore consumo del suolo;
    la scarsità di alloggi di edilizia residenziale pubblica da concedere in locazione, in combinazione con le difficoltà di accesso al credito da parte delle giovani coppie che nell'attuale momento di crisi economica sono sempre più contrassegnate dalla precarietà di lavoro, non solo ostacola la naturale formazione di nuovi nuclei familiari, ma crea anche un disagio sociale che vede caricare sui privati proprietari immobiliari i problemi dell'edilizia sociale;
    le continue proroghe degli sfratti nelle aree di crisi abitativa non hanno fatto altro che caricare sui privati proprietari immobiliari la risoluzione dei problemi abitativi delle categorie socialmente deboli; è riconosciuto da tutti ormai che i timori sulla mancanza di garanzia per l'immediata restituzione dell'immobile al locatore alla scadenza del contratto, mancanza di garanzia che in passato ha costretto i piccoli proprietari a tenere spesso gli immobili sfitti, ha inciso pesantemente sulla paralisi del settore delle locazioni e sull'innalzamento dei prezzi degli affitti;
    parte di tale disagio abitativo è dovuto anche alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati;
    la normativa di riferimento in materia risale al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con il quale si avvia la privatizzazione degli enti previdenziali, cui fa seguito il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come integrato dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, (che disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali pubblici), l'articolo 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2010, il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, la direttiva europea 2004/18/CE;
    il susseguirsi di interventi legislativi ha, di fatto, creato un panorama indefinito ed eterogeneo di situazioni tra ente ed ente, che necessita di chiarimenti per evitare speculazioni ed iniquità di trattamento;
    in particolare, pare che a creare maggiore confusione sia stata la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004, la quale esclude che le norme sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici possano applicarsi agli enti previdenziali privatizzati; disposizione sulla quale si è pronunciata anche la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 20322 del 22 giugno 2006, contestandone la natura di norma di interpretazione autentica e attribuendole di contro portata innovativa;
    peraltro, la natura pubblicistica degli enti previdenziali pur privatizzati trova, comunque, conferma da quanto stabilito all'articolo 5 della legge n. 44 del 2012, laddove si dispone che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti ed i soggetti indicati nell'elenco Istat oggetto di comunicato pubblicato in data 24 luglio 2010, il quale comprende, per l'appunto, gli enti privatizzati;
    a rendere ancora più disorganico il quadro normativo inerente all'alienazione degli immobili da parte degli enti e, conseguentemente, disomogenee le modalità di dismissione adottate dagli stessi è l'articolo 1, comma 168, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), laddove prevede che «(...) le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (cosiddetta spending review bis) non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della fondazione Enasarco (...)»;
    non meno confusa appare la situazione che investe gli immobili degli enti previdenziali pubblici, già oggetto in passato delle operazioni cosiddette Scip 1 e Scip 2;
    il patrimonio residuo invenduto è ora entrato integralmente in possesso dell'Inps; lo stesso presidente dell'istituto ha scritto ai Ministeri vigilanti, Ministeri dell'economia e delle Finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per chiedere chiarimenti sul da farsi, anche alla luce del sopravvenuto intervento normativo sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 27 del «decreto salva Italia», decreto-legge n. 201 del 2011;
    a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, gli enti previdenziali privatizzati e pubblici devono garantire in primis i trattamenti previdenziali dei loro iscritti, salvaguardando i versamenti contributivi da loro effettuati,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative atte a definire un quadro normativo univoco per tutti gli enti previdenziali, pubblici e privatizzati, entro cui debbano svolgersi le operazioni di dismissione del relativo patrimonio immobiliare;
   ad intervenire, nell'ambito della dismissione degli immobili degli enti privatizzati, da un lato, per garantire agli inquilini uniformità di trattamento nella definizione del prezzo di vendita da parte degli enti, parametrato a prezzo di mercato, e, dall'altro, per tutelare, al contempo, i versamenti contributivi degli iscritti agli enti medesimi, tenuto conto che con essi nel tempo gli enti hanno proceduto all'acquisto di siffatto patrimonio immobiliare;
   ad intervenire, altresì, presso gli enti previdenziali pubblici e, in particolare, presso l'Inps, come richiesto dal suo stesso presidente, affinché vengano riprese con celerità e chiarezza, le operazioni di alienazione degli immobili reimmessi in possesso dell'istituto medesimo, sempre con definizione del prezzo di vendita parametrato al prezzo di mercato;
   ad attuare, in collaborazione con le regioni, una riforma degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, con l'introduzione di modelli innovativi di partenariato pubblico e privato, in grado di ampliare il parco alloggi dell'edilizia sociale, incentivando, anche con benefici economici rivolti alla copertura dei costi legati alla bonifica delle aree e degli immobili dismessi, o non più utili ai loro fini istituzionali, le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia che evitano l'espansione urbana delle periferie.
(1-00252)
«Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».
(18 novembre 2013)

MOZIONI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

   La Camera,
   premesso che:
    in base agli ultimi dati Istat, in Italia vivono in situazione di povertà relativa 1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei minorenni vive in condizioni di povertà assoluta, pari a 723.000 persone di minore età; la quota è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, rispetto al 4,7 per cento nel Centro e nel Nord del Paese;
    negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è diminuito del 31 per cento;
    come riporta la relazione al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presentata il 13 maggio 2013, il dato che più di altri ci aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con tre o più minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 46,5 per cento a livello nazionale. Settanta su cento minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri;
    la suddetta relazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ricorda come la comparazione con altri Stati industrializzati ci aiuta a ponderare meglio la situazione: «l'Unicef, nella Report card n. 11 “Benessere dei bambini e degli adolescenti nei Paesi ricchi” (aprile 2013) ci informa che nella classifica del benessere dei bambini l'Italia occupa il 22o posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia. L'Italia risulta il paese con il tasso “neet(not in education, employment or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione»;
    le peggiori condizioni di privazione ricadono, peraltro, sui figli degli immigrati, sui bambini delle famiglie giovani o i bambini con un solo genitore, spesso la madre, che, per il tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere il bambino;
    già nella relazione del 2012 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva sollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
    al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito si aggiunga la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;
    il fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato. Lo stesso fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di stabilità, ha visto ridursi negli anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, la legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento stanzia per il 2014 meno di 28,7 milioni di euro. Ciò si è tradotto in una riduzione in due anni del 28 per cento delle risorse assegnate al medesimo fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
    vale la pena riportare un passaggio della suddetta ultima relazione al Parlamento laddove si sottolinea come «l'Autorità non manca di ricordare alle istituzioni i già richiamati costi sociali ed economici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza e quello che sarà l'impatto di essi sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro»;
    il 20 maggio 2013 l'associazione onlus Save the children ha presentato un rapporto, in concomitanza dell'avvio di una campagna sull'infanzia, per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia;
    secondo il rapporto dell'organizzazione, sono quattro i principali pregiudizi determinati dalle politiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18o posto per la spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del prodotto interno lordo. Quasi il 29 per cento di bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21o posto in Unione europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22o posto per quanto riguarda il basso livello d'istruzione e per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati;
    il rapporto mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia appare caratterizzata da evidenti “amputazioni e protesi”: 1) l'assenza di un piano organico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa condizione (agevolazioni fiscali, voucher ed altro); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tante regioni del Mezzogiorno e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi dieci anni; 5) l'assenza di un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia»;
    il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di prospettive. Da qui la richiesta avanzata dall'organizzazione Save the children, per un piano specifico di contrasto alla povertà minorile, per un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e per un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei;
    finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile e non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo;
    si rileva tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia inserito tra i principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la lotta alla povertà minorile;
    a giugno 2013, l'Istat ha reso noti gli indicatori demografici per il 2012, confermando un saldo naturale (differenza tra nati e morti) negativo rispetto al 2011 per 78.697 unità, che rappresenta un picco negativo mai raggiunto prima. Il numero dei nati è diminuito rispetto al 2011 (-12.399, pari a -2,3 per cento), seguendo un andamento già registrato a partire dal 2009;
    a livello nazionale si conferma, quindi, la tendenza alla diminuzione delle nascite già osservata negli anni 2009-2011;
    uno dei principali problemi del nostro Paese, che contribuisce fortemente ai costante calo demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati aiuti finanziari, di adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità tra uomini e donne;
    non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento;
    dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di asili nido comunali o finanziati dai comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al Nord-Est, mentre la percentuale dei comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3 per cento al Sud all'82,6 per cento al Nord-Est;
    uno dei problemi strutturali dell'Italia è, peraltro, l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali o finanziati dal comune è, peraltro, fortemente squilibrata;
    i pesanti tagli agli enti locali, attuati in questi ultimi anni, non hanno fatto che peggiorare la situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze;
    il dossier di Cittadinanzattiva 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado di soddisfare circa 147 mila richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su quattro (23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi altrove;
    di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o a rinviare sine die una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati Istat sopra esposti;
    l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia influisce negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendo rinunciare le donne. Si ricorda, infatti, che questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nel mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella, graduatoria europea del livello di attività;
    in questo ambito è, quindi, improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, dette politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia e, quindi, anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia;
    un ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori è quello relativo ai minori non accompagnati;
    secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni di persone, pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996;
    si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte le persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni;
    all'interno di questo processo migratorio, i minori non accompagnati negli ultimi 10 anni sono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri, e quelli non accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno;
    i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano, al 30 settembre 2013, la segnalazione di 7.821 minori stranieri non accompagnati;
    nella XVI legislatura, la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente, infatti, come sia estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;
    il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza, l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e, conseguentemente, ai relativi centri di prima accoglienza;
    peraltro, i comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il comune, infatti, per competenza, deve provvedere a collocare temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione;
    un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo con il Governo del 30 marzo 2011, che ha portato poi allo stanziamento di fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori del Nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione nel 2012 del fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
    il decreto-legge n. 120 del 2013, attualmente all'esame della Camera dei deputati, e la legge di stabilità per il 2014, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevedono rispettivamente uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2013, il primo, e uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurare effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano;
    un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori è la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia;
    l'applicazione del principio dello ius soli consentirebbe di sostenere il processo di integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa;
    il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la lingua italiana, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo riconosce come cittadino;
    un problema drammatico riguarda, la violenza sui minori;
    la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza;
    è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare, conseguentemente la stima degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimata e il fenomeno tende a rimanere sommerso;
    i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto riportato da Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi sessuali è passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012;
    dai dati di Telefono azzurro emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi di adescamento on line, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012. Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare, molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di abusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011 al 19 per cento nel 2012;
    vanno evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze istituzionali sull'infanzia e sull'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e che si traducono in un limite ad un'azione realmente efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di rendere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate;
    la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità, in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti alla prevenzione, all'assistenza e alla tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza predispone il piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (Ciclope). Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge n. 285 del 1997 per la «promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e ne predispone la relazione annuale al Parlamento. Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero della giustizia e le regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia;
    è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compiti e funzioni e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia e all'unificazione, o perlomeno a una sensibile riduzione, delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse,

impegna il Governo:

   a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui;
   a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e, in particolare, per la fascia neo-natale e pre-scolastica, garantendo l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;
   ad assumere iniziative per incrementare le risorse per le politiche sociali e per l'infanzia e l'adolescenza;
   ad assumere iniziative per prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle famiglie in condizione di povertà estrema;
   ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da destinare per la piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia;
   a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, prevedendo – tra l'altro – una propria iniziativa normativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri legalmente residenti in Italia;
   ad assumere opportune iniziative volte ad aumentare le risorse finanziarie a favore delle regioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso un aumento delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
   ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo;
   a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale;
   ad assumere iniziative dirette a un accentramento delle competenze istituzionali sull'infanzia e sull'adolescenza, attualmente eccessivamente frammentate, al fine di consentire un'azione realmente efficace delle politiche in materia.
(1-00245)
«Nicchi, Piazzoni, Aiello, Migliore, Di Salvo, Fratoianni, Lavagno, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Costantino».
(14 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese le bambine, i bambini e gli adolescenti sono 10 milioni e 837 mila e rappresentano il 17 per cento della popolazione;
    l'Italia è agli ultimi posti in Europa negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell'infanzia;
    la povertà minorile non è solo un fenomeno inaccettabile dal punto di vista etico e della violazione dei diritti, ma anche una pesante ipoteca sul destino di centinaia di migliaia di bambini e bambine, nonché sul futuro dell'intero Paese;
    la critica situazione economica che sta attraversando il Paese viene pagata duramente dalle nuove generazioni e rischia di creare nei prossimi anni drammatiche ripercussioni sociali;
    l'Italia ha, tra i Paesi Ocse, un tasso molto elevato di povertà relativa fra i bambini: infatti il 15 per cento vive in famiglie con redditi inferiori alla media nazionale. In Italia sono oltre 2 milioni le persone di minore età che vivono in famiglie povere (nel 2011 erano 1 milione e 822 mila);
    in termini di povertà assoluta si è passati da 653.000 nel 2010 a 723.000 nel 2011, ad oltre 1 milione nel 2012 di minori che versano in tale condizione, soprattutto al Sud, dove si registrano i dati più elevati;
    diversi problemi rilevanti derivano da questa situazione: oltre ai rischi per la salute fisica connessi alla malnutrizione/denutrizione, anche problematiche correlate all'abbandono scolastico – in Italia il tasso di abbandono scolastico è superiore alla media europea, posto che quasi un giovane su cinque (18,2 per cento) nella fascia d'età 18-24 anni è fermo alla licenza media e non svolge altri percorsi di formazione professionale – e a diverse forme di dipendenze e devianza sociale;
    le conseguenze della povertà infantile connesse alla scarsa scolarità si traducono poi in scarso sviluppo delle conoscenze e, quindi, in bassa produttività, bassa occupazionalità; e, di conseguenza, maggiori costi sociali e una maggiore domanda di servizi di welfare, con evidenti ricadute sulla spesa pubblica;
    non è, a tal proposito, trascurabile la cosiddetta povertà educativa, che colpisce anche i minori non statisticamente in povertà economica, che consiste in una sempre più limitata accessibilità alle opportunità educative, culturali e sportive. Con riferimento alle competenze e agli stimoli culturali, si è calcolato che negli ultimi 12 mesi il 39,5 per cento dei minori non ha mai letto un libro, il 33,3 per cento non ha mai usato un computer, il 35,6 per cento non si è mai connesso ad internet, il 19,8 per cento non è mai andato a vedere un film; il 26,2 per cento non pratica mai sport;
    come emerso da una recente ricerca di Save the children Italia e dell'Associazione B. Trentin, supervisionata da un comitato scientifico interistituzionale, i minori di 16 anni che lavorano oggi in Italia sono stimati in circa 260.000 e, complessivamente, per 100 ragazzi di 14-15 anni, quasi il 22 per cento riferisce di aver avuto un'esperienza di lavoro, soprattutto solo dopo i 13 anni. Sono, invece, 30.000 i 14-15enni a rischio di sfruttamento che fanno un lavoro pericoloso per la loro salute, sicurezza o integrità morale, lavorando di notte o in modo continuativo;
    è necessario evidenziare anche la situazione dei minori stranieri, bambini e bambine nati e cresciuti in Italia, italiani di fatto, ma privi di cittadinanza, nonché la questione dei minori stranieri non accompagnati, che al 31 dicembre 2012 risultavano essere 7.575. Save the children evidenzia come ancora oggi troppo spesso i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non vengano rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello ad un'accoglienza decorosa, dal diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano;
    la situazione, che continua a peggiorare con l'aggravarsi della crisi economica, deriva anche da politiche socio-educative carenti e frammentarie, ben lontane da quelle degli altri Paesi europei;
    in Italia negli ultimi anni c’è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il fondo nazionale delle politiche sociali è passato da 1 miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni di euro nel 2013;
    sono stati pesantemente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di welfare inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario;
    complessivamente, nello studio Unicef che ha esaminato le condizioni di vita dei bambini dei 29 Paesi dalle economie più avanzate, l'Italia si trova al 22o posto; nello specifico, l'Italia è nelle retrovie, in particolare per quanto riguarda l'istruzione (al 25o posto), al 22o per la partecipazione a forme di istruzione superiore, al 24o per i risultati scolastici conseguiti e, viceversa, al secondo posto per i neet (bambini e adolescenti che non studiano e non lavorano);
    la Commissione europea, nella sua raccomandazione «Investire sui bambini: rompere il ciclo vizioso di svantaggio», sollecita gli Stati membri a metter al centro della loro agenda il tema dell'infanzia e degli investimenti necessari per combattere la povertà dei bambini per garantire a tutti di crescere uguali;
    nella raccomandazione la Commissione europea ricorda, inoltre, che la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale è uno degli obiettivi della Strategia Europa 2010; la prevenzione e la lotta alla povertà minorile devono, dunque essere tra gli obiettivi prioritari dei Governi degli Stati membri;
    sempre nella raccomandazione la Commissione europea sprona gli Stati a fare uso di alcuni strumenti in favore dei minori svantaggiati che già esistono, come il fondo di aiuti europei agli indigenti – creato nel 2012 al fine di rafforzare l'inclusione sociale e combattere la povertà nell'Unione europea a sostegno dei programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave – il programma di distribuzione di frutta e latte nelle scuole, attivo dal 2009, il fondo sociale europeo e il fondo per lo sviluppo regionale;
    la povertà è strettamente legata anche al fenomeno della dispersione scolastica, limita le opportunità educative e di crescita, aggrava i già pesanti divari territoriali che affliggono il Paese;
    la povertà infantile è acuita dalla diminuzione nell'accesso alle cure mediche e alla prevenzione sanitaria, che sono drasticamente crollate di fronte ad una mancanza di mezzi economici delle famiglie;
    è peggiorata, inoltre, la qualità dell'alimentazione di bambini e bambine ed adolescenti;
    un dato ancora più drammatico è l'allontanamento dei minorenni dal nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine, che arriva sino alla perdita della capacità genitoriale;
    particolare rilievo rivestono le povertà immateriali, tra cui la situazione dei figli coinvolti nelle separazioni genitoriali altamente conflittuali, spesso vittime innocenti dei rancori di coppia,

impegna il Governo:

   a dotarsi di una strategia nazionale che preveda una pluralità di misure per contrastare le diverse manifestazioni della povertà che agisca su diverse dimensioni, anche sfruttando a pieno gli strumenti finanziari che l'Unione europea mette a disposizione;
   ad elaborare un apposito piano di contrasto alla povertà minorile e giovanile, finalizzato anche a combattere la dispersione scolastica e a favorire l'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, reperendo le necessarie risorse e considerando lo stanziamento delle medesime non una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano, per il progresso anche economico del Paese;
   ad assumere iniziative per istituire un apposito fondo nazionale, cui possano accedere gli enti locali, su parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza (come il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense, al trasporto scolastico ed altro);
   ad assumere iniziative volte a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo per evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con le regioni e gli enti locali vengano disattesi;
   ad assumere iniziative per rifinanziare in modo adeguato la legge n. 285 del 1997, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;
   a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia, anche dando immediata attuazione, attraverso i previsti decreti legislativi, alla legge 10 dicembre 2012, n. 219;
   a prevedere iniziative urgenti atte a specificare che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
   a favorire il consolidamento delle reti di associazioni di volontariato nell'ambito familiare che sviluppino legami solidali tra famiglie e tra le generazioni nella direzione del welfare solidale e relazionale, fondato su un mix di risorse economiche e relazionali;
   a mettere a sistema tutte le sperimentazioni positive e le buone pratiche già esistenti in Italia.
(1-00108)
(Nuova formulazione) «Scuvera, Iori, Zampa, Capone, Roberta Agostini, Albanella, Argentin, Basso, Bazoli, Beni, Biondelli, Boschi, Cardinale, Carnevali, Carocci, Carra, Casati, Cenni, Chaouki, Cimbro, Coccia, Cominelli, Coscia, D'Incecco, Marco Di Maio, Ermini, Fabbri, Fossati, Gadda, Gandolfi, Gasparini, Giorgis, Giulietti, Gnecchi, Gozi, Gregori, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, La Marca, Laforgia, Lattuca, Lenzi, Maestri, Malpezzi, Manzi, Marantelli, Marzano, Mongiello, Morani, Moretti, Moscatt, Mura, Narduolo, Nicoletti, Patriarca, Porta, Rostan, Sbrollini, Tidei, Tullo, Velo, Zappulla, Zardini, Capodicasa, Crivellari, Rubinato, Rocchi, Rigoni, Mogherini, Cani, Culotta, Marchi, Amoddio, Simoni, Quartapelle Procopio, Blazina, Rosato, Antezza, Fontanelli, Petrenga, Giammanco».
(19 giugno 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    nella graduatoria complessiva del benessere dell'infanzia nei Paesi ricchi, stilata dal centro di ricerca Irc dell'Unicef nell'ambito del rapporto «Report card 11 – Il benessere dei bambini nei Paesi ricchi. Un quadro comparativo», l'Italia compare al 22o posto, su un totale di 29 Paesi, praticamente fanalino di coda del benessere dell'infanzia;
    sempre nella graduatoria stilata dal centro di ricerca Irc dell'Unicef, l'Italia si trova al 23o posto nell'area del benessere materiale, al 17o posto nella salute e sicurezza, al 25o posto nell'istruzione; al 21o posto per quanto riguarda le condizioni abitative e ambientali. In Italia il 17 per cento dei bambini – pari a circa 1.750.000 minorenni – vive sotto la soglia di povertà. L'Italia ha anche il più alto tasso «neet» (not in education, employment or training) di tutti i Paesi industrializzati, dopo la Spagna, con l'11 per cento dei giovani che non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione. Spagna, Ungheria e Polonia si collocano prima dell'Italia; subito dopo del nostro Paese si trovano Estonia, Slovacchia e Grecia. Una posizione poco lusinghiera per un Paese come il nostro, che fa parte del G8 e vuole conservare il suo posto tra le prime potenze del mondo industrializzato;
    sempre secondo i dati Unicef, nella comparazione internazionale sulla disuguaglianza distributiva nel benessere infantile, l'Italia risulta agli ultimi posti della classifica dei Paesi Ocse in tutti gli indicatori di benessere dell'infanzia;
    tra i Paesi industrializzati, l'Italia è quello con il tasso di povertà infantile più elevato: 723.000 minori vivono in condizioni di povertà assoluta, il 15,9 per cento in povertà relativa e addirittura il 32,3 per cento è stimato a rischio secondo le ultime rilevazioni Eurostat, ben al di sopra della media europea;
    anche le rilevazioni dell'Istat, raccolte nel recente rapporto «La povertà in Italia», hanno evidenziato la crescita della povertà in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, con particolare riguardo alle famiglie numerose e con figli minori. Inoltre, i dati relativi all'anno 2012 hanno mostrato l'incremento rispetto al 2011 sia dell'incidenza di povertà relativa, salita dall'11,1 per cento al 12,7 per cento, che di quella assoluta, passata dal 5,2 per cento al 6,8 per cento;
    lo stesso rapporto ha messo in luce un incremento della povertà relativa diffusa, che interessa molte tipologie di nucleo familiare: per esempio, le coppie con uno o due figli, le famiglie con persona di riferimento dirigente o impiegato, le famiglie con tutti i componenti occupati e con componenti occupati e ritirati dal lavoro;
    analizzando in via comparatistica i principali indicatori europei della spesa pubblica, nel 2011 si evidenziava uno scarto rilevante rispetto agli standard continentali proprio in relazione alla distribuzione della suddetta spesa per fasce d'età: l'Italia, infatti, era al 1o posto in relazione all'intervento pubblico in favore degli anziani e solo al 18o riguardo all'area famiglia-minori. L'investimento in protezione sociale è ancora assorbito, infatti, per circa i due terzi dai trattamenti pensionistici, a fronte del 50 per cento della media dei Paesi europei, mentre alle famiglie con figli minori viene destinato soltanto l'1,1 per cento circa del prodotto interno lordo, meno della metà di quanto viene investito in Paesi quali la Francia, l'Austria e l'Inghilterra;
    anche secondo indagini dell'organizzazione Save the children, si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia, per la quale quasi il 29 per cento dei bambini sotto i 6 anni, circa 950.000, vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al ventunesimo posto in Europa per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori 0-6 anni, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale;
    i punti più importanti su cui intervenire per garantire i diritti minimi dell'infanzia e dell'adolescenza da parte delle istituzioni italiane, quali istruzione, salute, inserimento sociale, anche secondo quanto evidenziato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sono:
     a) garantire ad ogni bambino e adolescente strumenti e risorse per un livello di vita dignitoso;
     b) definire i livelli essenziali delle prestazioni, senza disuguaglianze nell'accesso a opportunità e diritti (il doloroso divario Nord-Sud);
     c) investire nel sostegno allo studio e rimuovere le cause della dispersione scolastica;
     d) assicurare il diritto alla cittadinanza dei figli di immigrati residenti in Italia;
     e) promuovere la riforma della giustizia minorile ed individuare misure di sostegno concreto alle famiglie con minori che hanno commesso reati e ai minori i cui genitori hanno commesso reati, alcuni dei quali nascono e crescono nelle carceri italiane;
     f) fare in modo che le politiche per l'infanzia e l'adolescenza abbiano una chiara regia, evitando che l'eccessiva suddivisione delle competenze sia sinonimo di dispersione delle risorse, con il rischio di compromettere i risultati;
    non tutte queste proposte necessitano di ingenti risorse, ma tutte hanno certamente bisogno di un Parlamento e di un Governo con una visione chiara sulle prospettive da dare all'Italia e alle nuove generazioni, che chiedono un presente e un futuro migliore;
    è utile sottolineare come la crisi economica di questi ultimi anni limiti anche importanti opportunità educative e di crescita, poiché povertà economica significa anche povertà di istruzione;
    la povertà minorile influisce molto seriamente anche sulle cure mediche e sulla prevenzione sanitaria, che sono diminuite in modo spaventoso di fronte alla mancanza di mezzi economici delle famiglie;
    anche la qualità dell'alimentazione di bambini ed adolescenti è decisamente peggiorata e sono ben noti i danni che diete poco equilibrate negli anni dello sviluppo possono provocare allo sviluppo del corpo umano;
    le politiche economiche e sociali rivestono un ruolo fondamentale nel contrastare il rischio di esclusione. I Paesi che investono di più in trasferimenti alle famiglie e agevolazioni fiscali alle famiglie con bambini sono quelli che hanno maggiore successo nella lotta alla povertà;
    con la povertà minorile sociale ed economica, oltre che di istruzione e di lavoro, si colpisce non solo la parte più fragile della società, nonché la più meritevole di tutela, ma anche quella che rappresenta il futuro;
    proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritario per ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani. Compromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cui l'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che una strategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dalla povertà;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante del Trattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il suo diritto alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere (articolo 24);
    tutto ciò premesso, occorre evidenziare come il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, sia l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine, con il rischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbe bastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, per garantire al minore – prima di tutto – di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codice civile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza politiche di crescita adeguate a superare l'attuale situazione economica che ha causato l'impoverimento delle famiglie italiane e, in particolar modo, di quelle con figli minori, incrementando la quota d'investimento pubblico in protezione sociale destinato all'area famiglia-minori;
   ad elaborare un piano strategico per il contrasto della povertà minorile e giovanile, contro la dispersione scolastica e per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare riferimento ai bisogni del Mezzogiorno d'Italia;
   ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché si concluda con celerità l’iter del decreto legislativo sul riconoscimento dei figli naturali (previsto dalla legge n. 219 del 2012);
   ad assumere iniziative per rifinanziare adeguatamente la legge n. 285 del 1997, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;
   ad assumere iniziative per sviluppare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, in particolare la rete degli asili-nido e dei servizi integrativi, con l'obiettivo di portare come minimo al 30 per cento il tasso di copertura nazionale e di colmare il divario tra l'offerta delle singole regioni, anche rifinanziando il piano nazionale nidi;
   ad assumere iniziative per introdurre misure urgenti per evitare che le condizioni di indigenza dei genitori, o del genitore che esercita la potestà, abbiano come conseguenza la negazione del diritto del minore ad avere una propria famiglia, di crescere ed essere educati nell'ambito del proprio nucleo familiare;
   a promuovere una revisione della normativa sulle adozioni nazionali e internazionali, per rendere più efficaci le procedure ed abbreviare, per quanto possibile, i tempi, nell'intento di garantire l'esercizio del diritto alla famiglia di ogni minore;
   ad assumere iniziative per prevedere rigorosi controlli sulla condizione dei minori nelle strutture che, a vario titolo, li ospitano su tutto il territorio nazionale;
   a promuovere la riforma della giustizia minorile ed individuare misure di sostegno concreto alle famiglie con minori che hanno commesso reati e ai minori i cui genitori hanno commesso reati, alcuni dei quali nascono e crescono nelle carceri italiane;
   a valorizzare in ogni modo il rapporto con le associazioni di volontariato radicate sul territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da esse proposte o già realizzate a livello locale.
(1-00244)
«Brambilla, Taglialatela, Petrenga, Calabria, Sammarco, Picchi, Giammanco, Biancofiore, Marotta, Faenzi, Sandra Savino».
(14 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    il 20 novembre 2013 ricorre la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in occasione della quale l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e l'Unicef Italia celebreranno il 24o anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;
    la Convenzione aggrega differenti esperienze culturali e giuridiche, enunciando per la prima volta, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo; essa prevede anche un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati, che devono presentare a un comitato indipendente un rapporto periodico sull'attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio. Ad oggi sono ben 193 gli Stati parti della Convenzione;
    il Trattato di Lisbona ha inserito la promozione e la tutela dei diritti dei minori tra gli obiettivi dell'Unione europea, che sono, peraltro, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale invita le autorità pubbliche e le istituzioni private a rendere il rispetto dell'interesse superiore del minore un elemento fondamentale per la definizione e l'attuazione delle misure riguardanti i minori;
    nonostante la legislazione in materia di sostegno ai minori abbia fatto registrare in Italia notevoli progressi nel corso degli anni, tuttavia, i dati Unicef denunciano una situazione allarmante, con elevati tassi di povertà infantile;
    nello specifico, da quanto emerge dalla relazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora, presentata al Senato della Repubblica nel mese di giugno 2013, l'Italia occupa la 22a posizione su 29 Paesi per livello di benessere dei bambini. La classifica tiene conto dei Paesi più industrializzati;
    si è alla presenza di una vera e propria questione sociale, basti pensare agli ultimi dati Istat: in Italia vivono in situazione di povertà relativa 1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei minorenni vive in condizioni di povertà assoluta, pari a 723.000 persone di minore età; la quota è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7 per cento nel Centro e nel Nord del Paese;
    i minori maggiormente a rischio di povertà ed esclusione sociale sono i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con tre o più minorenni, con un tasso percentuale pari al 70 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 46,5 per cento a livello nazionale. Al Sud la situazione risulta più grave, settanta su cento minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri. I bambini e gli adolescenti vivono nel 41,5 per cento dei casi in famiglie dove lavorano entrambi i genitori, mentre il 12 per cento vive con un solo genitore. Gli alunni di cittadinanza straniera iscritti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado sono 710 mila (anno scolastico 2010/2011);
    per ciò che concerne il problema dell'alimentazione e dello sport, preoccupa il fatto che un bambino su quattro sia sovrappeso e che la stessa percentuale non pratichi alcuna attività fisica. Inoltre, dato altrettanto allarmante è che tra gli adolescenti risulti una quota consistente di fumatori (quasi 9 per cento) ed ex-fumatori (3,5 per cento), a cui bisogna aggiungere anche il 5 per cento dei giovani che ha un consumo di alcol rischioso per la salute;
    per quanto concerne il «consumo culturale», se è vero che i bambini e ragazzi leggono di più degli adulti (il 57 per cento dichiara di aver letto libri), è altrettanto vero che moltissimi giovani si dedicano prevalentemente all'uso del personal computer (62 per cento) e di internet (64 per cento);
    le iniziative a sostegno delle famiglie con minori e in condizioni di disagio, varate negli ultimi anni (assegni di sostegno per le famiglie numerose, deduzioni fiscali per famiglie povere anche con bambini), hanno avuto una portata molto limitata e di scarsa efficacia;
    l'assistenza ai minori in condizione di bisogno, oltre che avere una finalità di tutela, esplica una funzione di prevenzione del disagio sociale, favorendo la crescita del minore in ambiente familiare idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico;
    dai recenti dati resi noti dall'Eurostat si evidenzia che nell'Unione europea il 27 per cento dei minori è a rischio di povertà o di esclusione sociale. Il rischio di povertà è superiore tra i minori che nel resto della popolazione e aumenta quando il livello di istruzione dei genitori è basso e quando almeno uno dei genitori è immigrato. In sintesi, più di un minore su quattro è esposto ad almeno uno dei seguenti fattori: rischio di povertà, grave deprivazione materiale, famiglia a bassissima intensità di lavoro;
    purtroppo, a fronte di tale situazione i servizi per l'infanzia, pubblici e privati, nelle comunità locali, nei quartieri, nei tribunali, non sempre sono in linea con i principi e gli standard indicati dalla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia;
    particolarmente problematici risultano il tasso di abbandono scolastico, la qualità e l'offerta di servizi per l'educazione e la cura della prima infanzia. Non tutti i bambini, infatti, dispongono di strumenti adeguati per esprimere le proprie potenzialità; particolarmente svantaggiati sono i bambini disagiati, inclusi quelli provenienti da un contesto migratorio e/o appartenenti a famiglie a basso reddito;
    il terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011, prevede quattro direttrici di azione: consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale; rafforzare la tutela dei diritti; favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale; promuovere l'interculturalità, collocando la normativa sull'infanzia e sull'adolescenza all'interno della cornice internazionale del diritto;
    nel rapporto sugli esiti di monitoraggio del piano, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha sottolineato quale elemento di forte criticità la progressiva riduzione delle risorse statali e regionali disponibili per il sistema del welfare destinato ai minori;
    il rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro, «Marking progress against child labour» («Misurare i progressi della lotta al lavoro minorile»), indica una riduzione di un terzo del lavoro minorile dal 2000, passando da 246 milioni a 168 milioni. Più della metà dei 168 milioni di bambine e bambini lavoratori nel mondo svolgono lavori pericolosi, che hanno conseguenze dirette sulla loro salute, sicurezza e sviluppo morale;
    Save the children, attraverso la campagna «Allarme infanzia», ha denunciato il gravissimo deficit di futuro delle giovani generazioni, chiedendo, da parte di tutte le istituzioni, un impegno concreto finalizzato ad attivare interventi urgenti e strutturali in favore di minori e giovani, sempre più minacciati nel diritto ad una vita dignitosa;
    secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 150 milioni di bambine e 73 milioni di bambini sotto i 18 anni sono stati vittime di episodi di violenza e sfruttamento sessuale nel 2002 (dato più recente). Circa il 20 per cento delle donne e tra il 5 per cento e il 10 per cento degli uomini hanno subito abusi sessuali da bambini;
    ogni anno centinaia di migliaia di donne e ragazze vengono comprate e vendute come prostitute o ridotte in schiavitù sessuale. Inoltre, ogni anno migliaia di ragazzi e di ragazze sono reclutati in forze armate governative e gruppi ribelli, venendo così esposti ad un elevato rischio di violenza sessuale, fisica, psicologica ed emotiva;
    quello dell'abuso è un problema reale con il quale decine di migliaia di bambini devono fare i conti quotidianamente e che evidenzia quanto sia necessario realizzare una mappatura organica sul maltrattamento sui bambini, fondamentale anche per individuare le misure più idonee, sia a livello politico che culturale, per contrastarlo,

impegna il Governo:

   ad avviare ogni iniziativa atta a contrastare i fenomeni d'emarginazione minorile e diretta alla prevenzione del disagio provocato dalle difficoltà di un adeguato inserimento scolastico e dall'isolamento in cui vivono molti bambini in zone bisognose del Paese, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le capacità di comunicazione e la socializzazione dei minori;
   ad attuare piani di contrasto alle carenze educative, favorendo il consolidamento delle reti di associazioni di volontariato nell'ambito familiare e predisponendo, nelle scuole, attraverso il coinvolgimento di insegnanti e famiglie, per ogni minore interventi specifici di supporto educativo;
   a programmare ogni iniziativa utile a migliorare la qualità, l'equità e l'efficienza del sistema di istruzione destinato all'infanzia, al fine di stimolare l'inclusione e ridurre l'abbandono scolastico, garantendo a tutti i bambini pari opportunità e favorendo l'emersione delle eccellenze affinché il merito non sia mortificato dall'ineguaglianza delle condizioni sociali;
   a potenziare in tutto il territorio nazionale servizi di assistenza e consulenza psicologica a famiglie e singoli con interventi per il superamento di problematiche sociali (solitudine, emarginazione, problemi relazionali, di integrazione sociale);
   a prevedere nelle prossime iniziative normative misure a sostegno del welfare con un'analisi sistematica e ragionata delle risorse attivabili per la loro realizzazione, così come disposto nel terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
   a predisporre politiche e programmi nazionali atti a garantire un contrasto effettivo al lavoro dei minori, nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro minorile;
   a vigilare affinché nel nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei si concentrino le risorse sullo sviluppo non solo delle infrastrutture fisiche, ma anche del «capitale umano», a partire dal potenziamento dei servizi alla prima infanzia;
   ad istituire un sistema di monitoraggio sul maltrattamento dei minori in grado di fornire dati omogenei, comparabili e distribuiti su scala nazionale, che possa costituire un contributo di riflessione da cui far scaturire nuove politiche attive di contrasto ad ogni forma di violenza sui minori in conformità con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia;
   a predisporre ulteriori risorse (umane e strumentali) per il contrasto della pedofilia, della pedopornografia e di ogni forma di abuso o violenza sessuale sui minori, anche attraverso più incisive azioni di monitoraggio dei contenuti in rete destinati ai minori;
   a predisporre ogni utile iniziativa e risorse economiche adeguate per avvicinare i minori e le famiglie in condizioni di disagio e/o povertà alla fruizione culturale del patrimonio storico-artistico, rafforzando politiche e progetti culturali che vedano il minore protagonista.
(1-00249)
«Antimo Cesaro, Tinagli, Binetti, Vezzali, Schirò Planeta, Sberna, Gigli, Molea, D'Agostino, Cimmino, Monchiero, Rabino, Andrea Romano, Sottanelli, Caruso».
(15 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    il 20 novembre è la «Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» ed è importante che la Camera dei deputati sia chiamata ad un dibattito che confermi e riaffermi l'impegno concreto ed efficace per l'infanzia e l'adolescenza, tema fondamentale e strategico per il futuro del nostro Paese, a partire dall'attuazione integrale di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
    la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza fu approvata dall'Assemblea generale dell'Onu il 20 novembre del 1989 ed è stata ratificata con la legge n. 176 del 1991;
    l'Italia si è così impegnata a livello internazionale e nei confronti dei cittadini alla piena realizzazione dei diritti delle persone di minore età;
    nonostante l'impegno assunto dall'Italia e ratificato con la legge n. 176 del 1991, nel nostro Paese è ancora lontana l'attuazione effettiva ed efficace dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: non solo si è assistito al continuo venire meno del sostegno concreto economico ai piani nazionali destinati ai minori, ma la stessa legislazione vigente resta insufficiente;
    ad oltre 20 anni dalla ratifica della sopra citata Convenzione da parte dell'Italia, si assiste ancora a sperequazioni inammissibili tra le varie regioni e l'Italia risulta agli ultimi posti nell'Europa dei 27 per quanto riguarda gli indicatori sulla condizione dell'infanzia;
    la crisi economica e recessiva che attraversa il Paese ricade duramente anche sui minori; secondo gli studi e le rilevazioni dell'Unicef e dell'Istat si è di fronte ad una vera e propria «emergenza infanzia» che rischia di generare una nuova e gravissima forma di povertà: « la povertà del futuro», come l'ha definita l'associazione Save the children, dove bambini e adolescenti, privati di opportunità, prospettive e competenze, saranno preda di bassa produttività e bassa occupazionalità con ricadute sulla spesa pubblica in forma di maggiori costi sociali e di incremento di servizi di welfare;
    l'Istat ha registrato e reso noti dati drammatici secondo i quali circa 1,9 milioni di minori sono in regime di povertà e oltre 650 mila minori vivono nella povertà assoluta;
    esempio della grave situazione di povertà vissuta dai minori in Italia viene dai giornali che sempre più spesso raccontano di bambini impossibilitati ad usufruire della mensa perché i genitori non riescono a pagare la retta, mentre sono crescenti le segnalazioni da parte degli enti locali che riguardano il numero crescente di bambine e bambini che arrivano a scuola senza avere consumato un pasto adeguato la sera precedente;
    l'Italia, uno degli Stati membri del G8, è annoverata tra i Paesi dell'area Ocse che meno tutelano i diritti dei minori sanciti dalla Convenzione internazionale e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, anch'esso ratificato dall'Italia con la legge n. 881 del 1977;
    a vent'anni dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si è assistito ad investimenti ridotti al lumicino, a servizi per l'infanzia e più in generale per i minori insufficienti, ad un aumento dei minori che vivono in uno stato di povertà relativa ed assoluta e ad un ancora rilevante abbandono scolastico;
    nonostante l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e nonostante l'attività della Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, si assiste ancora a episodi di minori costretti a subire l'emarginazione sociale e l'esclusione dall'accesso ai diritti fondamentali;
    le parziali azioni di sostegno, per lo più di carattere economico-assistenziale, ad esempio il cosiddetto «bonus bebè», le iniziative fiscali o gli assegni per le famiglie numerose, sono risultati inefficaci ed incapaci di affrontare le questioni in maniera strutturale ed efficace;
    l'articolo 27 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che, tra le altre cose, prevede il diritto all'alloggio, è stato da parte dello Stato semplicemente ignorato, a fronte di un incremento degli sfratti e, in particolare, di quelli per morosità, che spesso vengono eseguiti in presenza di minori senza alcuna forma di assistenza o di garanzia di passaggio da casa a casa;
    quasi nessuna azione è stata messa in atto per tutelare i minori che vivono in contesti di povertà relativa o assoluta, accentuati dalla gravissima crisi economica recessiva, senza alcuna garanzia di accesso alla prevenzione e alle cure sanitarie;
    al momento le figure dei garanti dell'infanzia e dell'adolescenza regionali sono presenti in sole nove regioni italiane;
    le competenze, suddivise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, hanno reso le politiche per l'infanzia e l'adolescenza inefficaci in quanto frammentate;
    l'Italia si ritrova, a ridosso della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a subire continue raccomandazioni o vere e proprie censure da parte di organismi internazionali per l'insufficienza delle azioni e dei programmi finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali dei minori;
    il 25 giugno 2013, nel suo rapporto «Uno sguardo sull'istruzione 2013», l'Ocse ha evidenziato che l'Italia è l'unico Paese dell'area Ocse che dal 1995 al 2010 ha aumentato la spesa per studente nella scuola primaria e secondaria solo dello 0,5 per cento, mentre nello stesso periodo i Paesi dell'Ocse hanno aumentato in media del 62 per cento la spesa per studente negli stessi livelli d'istruzione;
    secondo un rapporto pubblicato l'11 aprile 2013 da Eurostat, per l'Europa si stanno avvicinando gli obiettivi fissati per il 2020, che puntano a limitare il fenomeno dell'abbandono scolastico sotto la soglia del 10 per cento, mentre l'Italia, con il 17,6 per cento, è nettamente al di sotto della media dell'Unione europea per gli abbandoni scolari nel 2012, che si è attestata al 12,8 per cento;
    recentemente Telefono Azzurro ha reso noto che un adolescente su cinque è vittima di bullismo o cyberbullismo, vivendo in uno stato di quotidiana paura a seguito di violenze verbali, psicologiche e fisiche motivate, tra le altre cose, da discriminazioni fondate sul sesso, l'aspetto fisico, le condizioni socio-economiche, la nazionalità, l'etnia, la razza, la religione o la lingua;
    in Italia continuano a verificarsi casi di discriminazioni nei confronti di adolescenti omosessuali, che sono sfociate in episodi di violenza estremamente gravi, con conseguenti danni psicologici che talora spingono fino al suicidio;
    uno dei quattro assi strategici della strategia nazionale dell'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) contro le discriminazioni lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender), promossa congiuntamente con il Consiglio d'Europa, riguarda gli interventi nel settore scolastico-educativo;
    i recenti fatti di cronaca, come ad esempio la vicenda delle «baby – squillo» romane che offrivano prestazioni sessuali a pagamento, hanno evidenziato come l'assenza di controllo da parte di un adulto nell'utilizzo delle moderne forme di comunicazione può potenzialmente essere pericolosa per i minori, che possono incorrere in episodi di adescamento on line, pedofilia e pedo-pornografia e hanno dimostrato come per i genitori risulti difficile monitorare l'attività on line dei propri figli;
    il recente rapporto Espad dell'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche ha rilevato che nelle scuole secondarie di secondo grado uno studente su venti e una studentessa su sette soffrono di qualche forma di disturbo del comportamento alimentare;
    l'obesità infantile in Italia, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, colpisce il 23,3 per cento dei bambini in età compresa tra i tre e i sei anni, causando problemi di tipo respiratorio, all'apparato muscolo-scheletrico, disturbi di carattere psicologico e precoce sindrome metabolica;
    di grande rilevanza e in continua crescita risulta essere la presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane di alunni con cittadinanza non italiana: nell'anno scolastico 2011-2012 circa 756 mila; si tratta in larga parte (il 44 per cento del totale degli alunni stranieri) di alunni nati in Italia, dunque la presenza straniera è una presenza di minori di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia,

impegna il Governo:

   ad evitare la riduzione delle risorse finalizzate a rendere effettivi i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed, in particolare, a dare esecuzione con adeguati stanziamenti alla legge n. 285 del 1977;
   a ridefinire le priorità dell'agenda programmatica del Governo, ponendo al centro di questa l'applicazione integrale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare per quanto riguarda i servizi sociali, la lotta all'abbandono scolastico, il contrasto alla povertà, l'accesso alla prevenzione e alle cure sanitarie, soprattutto per i minori che vivono in un contesto di povertà relativa e assoluta, il superamento delle profonde sperequazioni esistenti tra le regioni, il diritto all'alloggio e il diritto al passaggio da casa a casa per minori appartenenti a famiglie in disagio abitativo soggette a sfratti esecutivi;
   ad assumere iniziative dirette ad aumentare il sostegno finanziario a favore delle famiglie a basso reddito con figli minori assicurando che questo sia esteso anche alle famiglie straniere;
   a prevedere, anche con iniziative di carattere normativo, nell'ambito del riordino dell'attuale sistema delle agevolazioni fiscali, il rafforzamento del sistema attualmente vigente di detrazioni per le famiglie con minori e redditi medio-bassi;
   ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, per istituire un fondo statale di garanzia sui prestiti concessi alle madri in condizioni di disagio con reddito Isee del nucleo famigliare non superiore a 35.000 euro;
   a promuovere in maniera continuativa, anche d'intesa con le regioni e i comuni, campagne di sensibilizzazione e di conoscenza dei diritti dei minori come sanciti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
   ad avviare azioni e programmi nazionali al fine di eliminare la piaga del lavoro minorile, anche intensificando i controlli e rispettando integralmente quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
   ad assicurare, per quanto di propria competenza, il sostegno ai lavori e alle attività della Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza;
   a procedere alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali come indicato dalla legge n. 328 del 2000 con particolare riferimento ai minori;
   a sviluppare ulteriormente le sinergie e le collaborazioni con il mondo dell'associazionismo che opera nell'ambito dei diritti dei minori;
   a favorire, per le parti di propria competenza, l'istituzione dei garanti dell'infanzia e degli adolescenti regionali, in tutte le regioni;
   ad elaborare, di concerto con i Paesi dell'Unione europea, strategie e politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche in un'ottica di rafforzamento reciproco e di scambio di buone prassi;
   a redigere, in tempi brevi, proposte da sottoporre al Parlamento per l'incremento e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per il coordinamento delle attività e dei programmi relativi ai minori, atteso che la frammentazione delle competenze istituzionali sull'infanzia e sull'adolescenza si è confermata come limite ad un'azione efficace;
   ad adeguare l'Italia ai parametri richiesti dall'Europa in tema di riduzione dell'abbandono scolastico, al fine di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo della limitazione del fenomeno al di sotto della soglia del 10 per cento;
   a promuovere campagne di educazione al rispetto delle diversità e di sensibilizzazione volte a contrastare il fenomeno del bullismo e a prevenire la violenza nelle scuole;
   a promuovere in ambito scolastico ed educativo campagne di sensibilizzazione sui temi della diversità e delle pari opportunità, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione;
   a promuovere politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare per quanto riguarda il Piano nazionale per l'infanzia, la dotazione di asili nido, il diritto all'istruzione e al welfare dello studente, la riduzione del costo dei libri di testo scolastici, il diritto allo studio e il sostegno alla disabilità;
   ad elaborare campagne informative che forniscano ai genitori una serie di consigli volti a rendere più facile l'interpretazione di alcuni segnali importanti per prevenire casi di adescamento on line o un uso scorretto di chat, pc, tablet, smarthphone;
   ad attivare una banca dati per il contrasto della pedofilia e della pornografia in modo da riuscire ad ottenere dati sul tema della prostituzione minorile e potere attuare politiche di prevenzione e di contrasto;
   a realizzare in tutte le scuole campagne informative e di prevenzione al fine di sensibilizzare i ragazzi sui disturbi del comportamento alimentare;
   ad incentivare e incrementare l'attività motoria nella scuola primaria, prediligendo personale qualificato, e a monitorare l'applicazione delle recenti direttive in materia di educazione alimentare nelle scuole, tramite la fornitura di cibi biologici nelle mense e il divieto di somministrazione di cibi sconsigliati e ad alto contenuto di grassi nei distributori di merendine, onde prevenire il fenomeno dell'obesità tra i minori;
   ad assumere iniziative per istituire un apposito fondo per le politiche e il sostegno dei giovani fuori famiglia, al fine di erogare contributi al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento al lavoro di giovani tra i 16 e i 25 anni, che provengano da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, nonché per l'accompagnamento del giovane verso l'autonomia;
   ad assumere iniziative per prevedere l'applicazione agevolata dell'iva, non superiore al 4 per cento, possibilmente giungendo anche all'azzeramento, sui prodotti destinati all'infanzia almeno nei primi due anni di vita;
   a promuovere l'istituzione di una banca dati nazionale per il censimento dei minori in condizione di residenzialità assistita sul territorio nazionale;
   a monitorare con la necessaria attenzione la situazione nelle scuole italiane rispetto alla presenza di minori di cittadinanza non italiana, attuando iniziative e campagne informative efficaci, adeguatamente finanziate, che promuovano un clima di non discriminazione all'interno delle classi anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di tali tematiche
(1-00250)
«Silvia Giordano, Sorial, Lupo, Chimienti, Mantero, Grillo, Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Cecconi, Di Vita, Colonnese».
(18 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    il 20 novembre si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo;
    ad oltre vent'anni dalla entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento. I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi e patiscono danni fisici e psicologici, con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana, così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione a cui hanno diritto;
    al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella parte del mondo che vive in situazioni di grave sottosviluppo, ma anche in quei Paesi che hanno raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati;
    il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali, che rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggigiorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come, ad esempio, quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e al padre per sostituirli con surrogati asettici. Scelte dettate da un'idiozia ideologica che non possono essere sottovalutate e produrranno gravi danni nel medio lungo periodo;
    i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsi carico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in una condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità, rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa, difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali: uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi disturbi alimentari, emarginazione, disturbi comportamentali affettivi, che degenerano anche in situazioni di vera e propria prostituzione minorile;
    nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso, connessi all'ondata dei flussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengono facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità;
    l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile;
    se, da un lato, a livello legislativo si possono annoverare numerosi provvedimenti adottati in nome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni di dar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime la consapevolezza che si è ben lontani dal poter affermare di essere stati in grado di creare una vera e propria politica per l'infanzia;
    il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e per l'infanzia: si spende l'1,2 per cento del prodotto interno lordo, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove si spende il 2,1 per cento. Un punto di prodotto interno lordo vale circa 16 miliardi di euro, le spese militari ci costano 30 miliardi di euro l'anno. Destinare anche solo mezzo punto di prodotto interno lordo significherebbe ben 8 miliardi di euro in più. Inoltre, è doveroso ricordare che negli ultimi anni il fondo nazionale per le politiche sociali ha subito continue decurtazioni;
    i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia debbono essere: la conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente i primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione;
    l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello del favor familiae: «individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti»;
    in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie non fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli, mentre, di norma, in tutti gli altri Paesi europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investire nelle politiche familiari significa, pertanto, investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società;
    dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'Istat il 12 marzo 2012 si rileva che il 13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento per i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico;
    gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei tre anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7 per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato;
    in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno e più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Questi dati, che vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano evidentemente la gravità del fenomeno;
    l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura;
    è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile, che differisce da quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli;
    occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte processuale;
    è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia;
    è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti per sviluppare e potenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del no profit in perfetta sinergia con l'evoluzione che in questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista. Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e dalla solidarietà, assume un rilievo importantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risulta decisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli, primi tra tutti i minori;
    una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come insegna Aristotele, una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi concreti,

impegna il Governo:

   a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che essa riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini e dei giovani adolescenti;
   a non farsi promotore di iniziative volte a diffondere posizioni ideologiche che scardinano i riferimenti valoriali che appartengono, da sempre, alla tradizione culturale, sociale e religiosa del nostro Paese;
   a promuovere iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e a contrastare le associazioni criminali straniere che traggono profitto dalla tratta delle persone;
   a promuovere, anche attraverso iniziative normative, misure effettive di contrasto al fenomeno dell'accattonaggio minorile;
   ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado;
   a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico;
   a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica, al fine di elevare il livello di integrazione dei bambini stranieri;
   a realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo tale da predisporre una programmazione di nuovi posti, in funzione della richiesta effettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei bambini;
   a promuovere l'incremento delle risorse destinate al fondo nazionale delle politiche sociali, verificandone, inoltre, l'equa ripartizione, ponendo attenzione alla reale ricaduta che tale risorse hanno sui minori, garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi;
   a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad istituire il tribunale della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per una giustizia a misura di minore», approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, garantendo, in particolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.
(1-00251)
«Rondini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera».
(18 novembre 2013)

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

    La Camera,
   premesso che:
    la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici, accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale che deve diventare, non solo sulla carta o negli annunci televisivi, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;
    con le manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario, in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e un'ulteriore riduzione della spesa per investimenti, invece che una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;
    gli enti locali e territoriali, a causa dei tagli ai trasferimenti statali di competenza, si trovano ad operare con equilibri di bilancio sempre più precari, tanto che talvolta non riescono neanche più a coprire le funzioni fondamentali se non attraverso un aumento della pressione fiscale sia per le spese indistinte che per quelle a domanda individuale, come le rette degli asili o i costi delle mense e in particolare per quelle relative alla raccolta dei rifiuti;
    tutto ciò avviene a danno delle fasce più deboli della popolazione, che a causa della crisi economica devono affrontare disoccupazione, cassa integrazione e diminuzione dei salari e della qualità del lavoro; la crisi occupazionale si è trasformata in crisi sociale alla quale occorre rispondere mediante un aumento degli aiuti dei servizi sociali comunali con conseguente aumento della spesa per gli enti locali;
    l'approccio al risanamento dei conti pubblici che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (spending review), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;
    in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui la riforma in tema di federalismo fiscale fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»; la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale risultano ora ancora più fondamentali per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle, di conseguenza, più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;
    è indispensabile, ad esempio, superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, il quale, di per sé, potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello sub statale;
    il meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard per regioni ed enti locali, relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali, rappresenta il modo per effettuare un'efficace spending review nel sistema delle autonomie territoriali e, come tale, può e deve procedere se possibile accelerando le scadenze previste, estendendone, comunque, principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato, vero centro di spesa pubblica;
    vista l'urgenza imposta dalla crisi, si rende necessaria un'accelerazione nell'attuazione della legge delega attraverso il suo completamento entro la fine della legislatura XVII, nei termini espressi anche dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Delrio, che, più volte, ha ribadito che è necessario far ripartire il federalismo basato sui principi della perequazione e della responsabilità, in quanto il centralismo ha fallito e non ha risolto i problemi, come, invece, appare ineludibile un nuovo patto con le autonomie locali;
    è necessario, pertanto, adottare velocemente tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;
    si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi,

impegna il Governo:

   a dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili e prevedendo, in particolar modo, interventi diretti ad eliminare l'applicazione dell'imposta municipale unica sulla prima abitazione e a garantire che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta stessa sulle seconde abitazioni rimanga interamente in capo ai comuni, nonché introducendo, a favore dei comuni stessi, la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   a garantire agli enti locali le risorse del 2012 e che non siano questi a dover sopportare la mancata adozione dell'Imu sulla prima casa;
   a garantire che la nuova service tax sia una vera tassa federale, meno onerosa della somma di imu e tares, creando così un'imposta leggera e più equa con aliquote modulabili da parte degli amministratori con l'obiettivo di creare un sistema fiscale federale;
   ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché l'attività della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, sia efficace ed incisiva, considerato che la citata Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema, e che è prevista l'istituzione di una banca dati condivisa, la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;
   a verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e ad adottare, nel termine ineludibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, unico modo per avviare una vera ed efficace spending review delle amministrazioni statali, specie in campo sanitario, visti i dati contrastanti dei bilanci sanitari tra le diverse regioni relativamente ai costi per le forniture;
   nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, ad agire con la massima urgenza per rendere operativo il criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province, affinché sia consentito agli enti territoriali di contenere le addizionali regionali e locali, inducendo tutti gli amministratori alla massima responsabilizzazione;
   a coordinare il tema della finanza locale, con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla forma di Governo, alla previsione del Senato federale, alla riduzione del numero dei membri delle Camere, all'eliminazione degli enti intermedi inutili e, in generale, alla revisione della parte seconda della Carta costituzionale;
   per quanto riguarda la riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, a riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni, già gravati dalle difficili condizioni di sostenibilità del loro patto di stabilità, posto che le nuove norme ingenerano confusione nel sistema delle autonomie e conseguenze pesanti per lo sviluppo dei territori, producendo notevoli costi aggiuntivi per lo Stato e per la pubblica amministrazione;
   ad adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 e dai decreti legislativi approvati, a partire dal percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e dall'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009);
   ad assumere iniziative per eliminare da subito tutte le norme che bloccano oggi l'autonomia dei comuni e che non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica e, in generale, a rivedere le regole del patto di stabilità interno, introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni;
   a pianificare una riforma strutturale e stabile nel tempo del patto di stabilità interno e che preveda l'equilibrio di bilancio come unico vincolo, l'esclusione dal computo delle spese senza debito e con risorse autonome per favorire gli enti virtuosi e l'adozione, anche tra più regioni, del patto di stabilità integrato al fine di migliorare il coordinamento della finanza territoriale;
   a completare il processo di riforma federalista superando definitivamente il sistema di finanza derivata in ragione di una piena autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, senza aumentare la pressione fiscale complessiva, garantendo certezza di risorse e promuovendo lo sviluppo economico locale anche attraverso l'implementazione di nuovi ed appositi strumenti in grado di supportare le amministrazioni locali nel processo di acquisto dei beni e dei servizi al fine di attuare efficienti revisioni di spesa;
   a verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico;
   a cambiare l'approccio allo strumento dell'addizionale irpef da parte di regioni e comuni, oggi troppo spesso usata forzatamente per compensare carenze di bilancio, laddove dovrebbe invece costituire uno strumento attraverso il quale gli enti locali e territoriali costruiscono in autonomia un sistema di detrazioni atte a favorire e sostenere le categorie sociali più deboli o meritevoli di tutela;
   ad assumere iniziative per ripristinare il dettato del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), con particolare riferimento alla compartecipazione regionale all'iva, le cui modalità di attribuzione siano stabilite in conformità con il principio di territorialità;
   ad assumere iniziative per abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni), in quanto interviene, secondo i firmatari del presente atto, in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, accentrando la gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali e riportando in vigore le norme degli anni Ottanta precedenti all'innovazione costituzionale citata;
   a verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso per la loro reale definitiva entrata in vigore.
(1-00201)
«Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Marguerettaz».
(4 ottobre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    nella XVI legislatura, al termine di un ampio confronto tra Governo, Parlamento, regioni ed enti locali, è stata approvata la legge 5 maggio 2009, n. 42, (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con la quale si è dato avvio ad un processo di ridefinizione degli assetti e delle potestà fiscali tra amministrazione centrale ed autonomie territoriali, al fine di dare attuazione al principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione;
    in attuazione della citata legge delega, nel corso della XVI legislatura, sono stati emanati nove decreti legislativi che hanno realizzato la gran parte del progetto normativo delineato dalla legge n. 42 del 2009, senza che, tuttavia, possa al momento ritenersi completato il nuovo assetto del federalismo fiscale;
    al centro dell'intervento riformatore vi è il passaggio dai trasferimenti fondati sulla spesa storica a quello basato sull'individuazione dei fabbisogni standard al fine di garantire sull'intero Paese il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
    alcuni aspetti fondamentali per la costruzione del nuovo assetto non sono ancora definiti, anche a causa dell'oggettiva complessità tecnica delle tematiche e degli innumerevoli interessi da regolare e a causa di un assetto normativo che ha subito svariate modificazioni producendo un quadro mutevole e, al momento, ancora non a regime;
    in campo sanitario, il 7 novembre 2013, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha deliberato di procedere da subito all'introduzione dei costi standard nella sanità, in modo sperimentale per il 2013 e in via definitiva a partire dal 2014, superando le divergenze dei mesi scorsi. Le regioni si sono anche dette pronte ad individuare le regioni di riferimento per l'applicazione dei costi standard, indispensabili per aprire una nuova fase nella sanità regionale in ragione della quale non si potranno disperdere risorse;
    è innegabile che sulla piena attuazione del federalismo fiscale abbia inciso negativamente l'aggravarsi della situazione economica e sociale che ha imposto drastici interventi di riequilibrio dei conti pubblici, con la necessità di reperire ingenti risorse e di realizzare risparmi di spesa, che hanno comportato un considerevole inasprimento della pressione fiscale;
    va, tuttavia, rilevato che il federalismo fiscale, se attuato coerentemente, costituisce di per sé un imponente processo di razionalizzazione della spesa e di una parte importante del sistema fiscale. In particolare, il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard è la vera spending rewiew per il comparto degli enti territoriali (dove si colloca oltre un terzo della spesa pubblica italiana); è un intervento strutturale che modifica, nel lungo periodo, il sistema istituzionale, con un impatto su grandi temi quali: i comportamenti, la responsabilità, la trasparenza, la democraticità e il controllo elettorale. I costi e i fabbisogni standard permettono il risultato epocale del superamento dell'irrazionalità del finanziamento in base alla spesa storica;
    nella relazione finale del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica in tema di federalismo fiscale si legge: «La riforma della finanza locale e regionale avviata con la legge 42/2009 sul federalismo fiscale e con i successivi decreti legislativi è stata frenata dalla crisi economico-finanziaria. Il processo di consolidamento dei conti pubblici ha investito la finanza decentrata. In particolare la riduzione delle risorse riconosciute a Regioni e Comuni e i nuovi vincoli loro imposti hanno costretto gli enti locali a riduzioni di spesa, soprattutto di investimento, e a un aumento della pressione fiscale in un quadro di progressiva ricentralizzazione della finanza pubblica. La crisi potrebbe costituire, invece, una ragione per esaltare le ragioni del federalismo fiscale. Questa riforma, infatti, rafforza la responsabilità delle autonomie territoriali nella gestione dei propri bilanci a partire da una ripartizione delle risorse pubbliche tra tutti i livelli di governo e tra enti decentrati ispirata a criteri di equità e di efficienza. La riforma non va lasciata nel limbo; va invece ripresa come componente essenziale delle politiche per il rilancio del Paese»;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, nel corso dell'intervento programmatico tenuto il 29 aprile 2013 alla Camera dei deputati, affermò: «Semplificazione e sussidiarietà debbono guidarci al fine di promuovere l'efficienza di tutti i livelli amministrativi e di ridurre i costi di funzionamento dello Stato. Questo non significa perseguire una politica di tagli indifferenziati, ma, al contrario, valorizzare comuni e regioni per rafforzare le loro responsabilità, in un'ottica di alleanza tra il Governo, i territori e le autonomie ordinarie e speciali. Bisogna altresì chiudere rapidamente la partita del federalismo fiscale rivedendo il rapporto fiscale tra centro e periferia, salvaguardando la centralità dei territori delle regioni e valorizzando le autonomie speciali»;
    i due processi riformatori avviati, quello del federalismo fiscale e quello istituzionale, pur seguendo ognuno con i propri tempi, devono, tuttavia, procedere lungo binari paralleli: non è possibile spingere sul federalismo fiscale se, contestualmente, non si vara la Carta delle autonomie locali. Così come non si possono applicare i principi di autonomia e responsabilità quando vi è ancora incertezza sulle funzioni che gli enti locali dovranno svolgere;
    l'approvazione della Carta delle autonomie locali consentirà di superare la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nonché di revisione della struttura organizzativa a più livelli di governo della Repubblica e di riduzione dei centri di spesa, il quale, di per sé, potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e, di conseguenza, della tassazione a livello substatale;
    la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risulterebbero utili per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle, di conseguenza, più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi, secondo il concetto cardine del federalismo «vedo-pago-voto»;
    il meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard per regioni ed enti locali, relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali, può rappresentare un modo efficace per effettuare la spending review nel sistema delle autonomie territoriali, attraverso la determinazione di parametri che tengano conto di comportamenti di spesa virtuosi;
    il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario e anche di contenere la pressione tributaria, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;
    la perequazione verso i territori con minore capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tenere conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e alle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale;
    è viva l'esigenza di pervenire alla definizione di un quadro normativo certo e stabile nei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, atteso che i ripetuti interventi legislativi, anche a breve distanza di tempo, operati prevalentemente mediante la decretazione d'urgenza, hanno determinato situazioni di precarietà ed incertezza;
    risulta, quindi, necessario adottare i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra loro e non possono essere affrontati in modo separato;
    si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi,

impegna il Governo:

   a dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili e approvando tempestivamente tutti gli atti amministrativi previsti, in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale;
   a valorizzare, nelle more di una riforma costituzionale che ridisegni l'impalcatura dello Stato, introducendo un Senato federale o delle autonomie, e della piena attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la cui prima riunione si è tenuta il 10 ottobre 2013, posto che tale organo, che vede al suo interno Ministri e rappresentanti politici degli enti territoriali con competenze specifiche, può diventare un valido strumento per rendere partecipi gli enti territoriali delle scelte, anche difficili, che il nostro Paese è tenuto ad adottare;
   a rendere pienamente operativi i criteri dei costi standard e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, adottando tutti gli atti necessari all'avvio di un'efficace revisione della spesa delle amministrazioni regionali e locali, specie in campo sanitario, considerato che l'operatività del criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per i comuni e le province dovrebbe, altresì, consentire agli enti territoriali di contenere la pressione fiscale derivante dalle imposte di propria competenza, in particolare dalle addizionali, e indurre gli amministratori alla massima responsabilizzazione;
   ad assumere iniziative per rivedere in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, le regole del patto di stabilità interno, che non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, agevolando l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti;
   a completare il sistema di armonizzazione dei bilanci e della contabilità di regioni ed enti locali, tenuto conto che tale processo inciderà, modernizzandoli, sui bilanci degli enti stessi, accrescendone il livello di trasparenza e di ordine;
   a coordinare il tema della finanza locale con le modifiche già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale;
   ad assumere iniziative per riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per verificare i reali effetti sui bilanci comunali, valutando la possibilità di diverse forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i comuni;
   ad adottare i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.
(1-00235)
«Palese, Giammanco, Costa».
(11 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la finanza regionale e locale è stata caratterizzata, nel corso di questi ultimi anni, da un importante processo di riforma diretto a dare attuazione al principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancito nel Titolo V della Costituzione;
    il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale, è stato individuato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale, e dai successivi decreti legislativi approvati nel corso della XVI Legislatura;
    il processo, tuttavia, è ancora lontano dall'essere compiuto: rimangono, infatti, indeterminati degli elementi essenziali per la ridefinizione degli assetti e delle potestà fiscali tra amministrazione centrale ed autonomie territoriali, come l'individuazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità;
    la legislazione delegata, inoltre, non ha risolto alcune delle questioni normative poste dalla legge delega, ovvero presenta problemi di coordinamento sia tra i vari decreti (quali quello sul fisco municipale e sulla fiscalità regionale), sia tra i decreti e la legislazione generale in vigore nella materia (ad esempio, per il federalismo demaniale e per gli interventi speciali);
    i provvedimenti attuativi, ancora, prevedevano il rinvio a numerosi altri decreti e regolamenti, anche relativamente ad elementi cruciali per la funzionalità del nuovo assetto, che, in molti casi, non sono stati adottati;
    infine, l'intensificarsi dell'emergenza finanziaria ha fatto sì che, sul quadro definito dalla legge delega e dai relativi provvedimenti di attuazione, intervenissero con leggi ordinarie rilevanti modifiche, le quali, senza cambiare l'impianto complessivo, hanno dato luogo a un quadro normativo mutevole e, al momento, ancora non a regime, come dimostra la vicenda relativa alla tassazione immobiliare, che, ad oggi, non ha trovato una definitiva soluzione;
    in sostanza, la riforma del federalismo fiscale presenta un bilancio non soddisfacente sul piano della realizzazione: il 2013 sarebbe dovuto essere l'anno della completa attuazione normativa della riforma mentre, allo stato, nessun decreto correttivo e integrativo è stato emanato; mancano ancora 70 tra decreti ministeriali, regolamenti e convenzioni; i tagli delle risorse e la legislazione emergenziale del biennio 2011-2012 hanno drasticamente ridimensionato la consistenza finanziaria di alcuni dei meccanismi del federalismo e sono intervenuti direttamente e ripetutamente su alcune delle componenti fondamentali della riforma;
    solo nell'ottobre 2013, con un ritardo di due anni, è stata insediata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, pensata come sede istituzionale di confronto tra Stato e autonomie territoriali per tutte le questioni finanziarie, quali il riparto delle manovre di aggiustamento, la verifica dei risultati raggiunti, il funzionamento della perequazione e la premialità;
    pesa sull'interruzione del processo anche il mancato insediamento, ad oggi, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;
    è in corso di esame alla Camera dei deputati una proposta di revisione dell'assetto istituzionale di comuni, province e città metropolitane e delle relative funzioni amministrative, che rende ancora più urgente una stabilizzazione del quadro normativo dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali;
    l'attuale contesto economico-finanziario dovrebbe esaltare, e non indebolire, le ragioni del federalismo fiscale, ossia il rafforzamento della responsabilità delle autonomie territoriali nella gestione dei propri bilanci, a partire da una ripartizione delle risorse pubbliche tra livelli di governo e tra enti decentrati ispirata a criteri di equità;
    un più ordinato e razionale ridisegno delle relazioni finanziarie intergovernative costituisce il prerequisito per un governo della finanza pubblica coerente con gli obiettivi della disciplina fiscale e del sostegno alla crescita economica,

impegna il Governo:

   a dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2009, n. 42, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive utili e approvando, in modo tempestivo, tutti gli atti amministrativi previsti, in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale;
   a completare il processo di determinazione dei fabbisogni standard comunali, ad individuare i livelli essenziali delle prestazioni nei settori regionali che ne sono ancora privi, in particolare l'assistenza, e a definire le capacità fiscali standard a livello comunale e regionale;
   ad adottare iniziative per definire i sistemi perequativi regionali e comunali;
   ad adottare i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali;
   a dare effettiva operatività alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica integrandola nel processo di bilancio, per dare contenuto concreto al processo di co-decisione multilivello della finanza pubblica e per introdurre quelle innovazioni istituzionali e procedurali che permettano l'effettiva considerazione degli obiettivi di servizio, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei percorsi di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard;
   ad adottare iniziative per prevedere una riforma del patto di stabilità interno maggiormente rispettoso dell'autonomia locale, funzionale alla crescita economica e coerente con il quadro delle regole di disciplina fiscale disegnato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243;
   a coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'irpef da parte di regioni e comuni, in particolare modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote, nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo, da un lato, di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni e, dall'altro, di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta, nonché di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario, anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;
   a realizzare il sistema di finanziamento della spesa in conto capitale degli enti territoriali, in particolare per quanto riguarda la perequazione infrastrutturale, così da rispondere alla forte sperequazione delle dotazioni infrastrutturali tra le diverse aree del Paese;
   ad accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in base all'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009.
(1-00236)
«Causi, Marchi, Martella, Lorenzo Guerini, Misiani, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Rughetti, Giovanni Sanga, Gebhard».
(11 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, ha avviato un percorso di ridefinizione dell'assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, volto a completare, nell'arco di un quinquennio, il processo di valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali, l'abbandono del sistema di finanza derivata ed il superamento del criterio della spesa storica in favore dei costi standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali di regioni ed enti locali, anche al fine di realizzare un modello finanziario improntato al principio di responsabilità dei singoli livelli istituzionali e ad una maggiore autonomia di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale;
    l'approvazione della sopra citata delega, che risponde a un più ampio e coerente disegno evolutivo in senso autonomistico e federalistico dell'ordinamento della Repubblica, rappresenta un momento istituzionale di grande rilevo nel processo di riforma iniziato nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione e l'occasione storica per una razionalizzazione del sistema finanziario pubblico, in cui il federalismo fiscale è considerato un fattore di responsabilizzazione delle amministrazioni;
    il nuovo sistema di ripartizione delle risorse verso gli enti territoriali che ne deriva è basato su principi che dovranno regolare l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e predispone gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica, ma anche sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire, sull'intero territorio nazionale, il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
    molti ravvisano che le criticità che gli amministratori locali stanno vivendo in questa fase di transizione al federalismo siano da ricondurre alla mancata e contestuale approvazione della cosiddetta Carta delle autonomie locali, la sola in grado di dare la risposta necessaria per realizzare quel federalismo istituzionale che definisca le competenze e le funzioni dei diversi livelli istituzionali ed evitare in futuro sprechi e sovrapposizioni;
    infatti, il mancato avvio del parallelismo tra federalismo fiscale e federalismo istituzionale ha creato in alcuni casi una situazione ingestibile. L'entrata in vigore anticipata dell'imu ne ha costituito un esempio, rispondendo a logiche solo marginalmente legate alla finanza dei comuni, quali gli obiettivi generali di risanamento del bilancio statale e quelli di ridistribuzione del carico fiscale, imponendo anzi agli stessi comuni vincoli di bilancio più stringenti e minori risorse a fronte di una maggior pressione fiscale gravante sulla collettività locale, e prevedendo, inoltre, una sorta di «coabitazione» con lo Stato sul medesimo cespite, regole di gestione complicate e influenza su una buona parte del fondo di riequilibrio, il tutto lasciando, peraltro, in ombra temi prioritari, come la scelta dello schema di perequazione da adottare e delle modalità con le quali utilizzare i fabbisogni standard;
    il sopra citato avvio anticipato della norma ha impresso una notevole modificazione all'impianto dell'intera imposizione municipale, così come delineata dal decreto sul federalismo municipale, stabilendo la riserva allo Stato di una quota del tributo locale mirata non solo a far riappropriare l'erario dell'intero gettito dell'Irpef sui redditi fondiari dei beni non locati, ma anche ad incrementarne l'entità rispetto alla situazione preesistente, mantenendo tutte le principali leve di comando del tributo;
    le imposte sulla proprietà immobiliare costituiscono il perno della fiscalità locale nella maggiore parte dei Paesi europei, poiché esiste un evidente collegamento fra la base imponibile (dettata dal valore dell'abitazione) e l'attività svolta dall'ente che riscuote il gettito. Inoltre, la possibilità per il contribuente di commisurare l'onere fiscale al beneficio ricevuto in termini di servizi pubblici locali rappresenta un importante incentivo a scelte di bilancio responsabili da parte degli enti e solamente grazie al rapporto diretto del contribuente con il proprio territorio e con la propria amministrazione è possibile attuare un fisco più oggettivo per tutti, marginalizzando le aree di evasione e di elusione;
    quanto premesso dimostra che, negli ultimi anni, in controtendenza rispetto al progetto federalista, complice soprattutto la crisi economica che ha imposto a tutte le istituzioni di farsi carico dell'equilibrio dei conti pubblici e del rilancio della crescita del Paese, si è registrato un incessante deterioramento delle relazioni tra Stato centrale ed istituzioni territoriali, anche a causa di politiche di austerity, che, attraverso la decretazione d'urgenza, hanno imposto tagli alle loro risorse, amplificato lo spazio d'intervento e l'ingerenza dello Stato, affossando, nei fatti, il federalismo fiscale delineato nell'articolo 119 della Costituzione e, più in generale, tradendo il più ampio progetto federalistico ispiratore della riforma del Titolo V della Costituzione;
    le sopra citate politiche hanno prodotto un «evitamento» degli enti territoriali ed una crisi istituzionale che rischia di mettere in discussione i modelli di autonomia e favorisce un progressivo e pericoloso accentramento, affidato, peraltro, quasi esclusivamente al controllo finanziario attraverso la riduzione della spesa, atteggiamento questo che, invece di premiare il comportamento autonomo e responsabile, accentua l'ingessatura dei meccanismi burocratici e pretende di governare il pluralismo sociale ed economico del Paese con norme centralistiche, imposte dall'alto;
    l'incessante logica dei tagli statali ai trasferimenti locali ha fortemente penalizzato e compromesso l'intero assetto delle autonomie locali che non riescono, a fronte di esigue risorse, a rispondere, con l'erogazione dei servizi essenziali di propria competenza, alle istanze ed ai bisogni sempre più complessi dei cittadini; pertanto, qualsiasi processo di riordino istituzionale, seppure necessario, rischia di essere fallimentare se costruito in un'ottica di ulteriore riduzione delle risorse a disposizione dei soggetti istituzionali periferici;
    le manovre economiche approvate dai governi Berlusconi e Monti hanno determinato, anche grazie alla centralizzazione delle risorse, peraltro aggravata dalle norme sulla tesoreria unica, effetti devastanti sul sistema finanziario delle autonomie locali, che solo per le province, ad esempio, hanno determinato, nel solo biennio 2011/2012, una riduzione di risorse strutturali per 915 milioni di euro, nonché di obiettivi del patto di stabilità interno per 1,5 miliardi di euro;
    a dispetto del vero federalismo e del principio di sussidiarietà, oggi le autonomie locali sono diventate una sorta di presidi democratici svuotati di poteri che contrastano da soli e senza adeguate risorse gli effetti della crisi e dei tagli operati dalle sopra citate manovre economiche. Infatti, il combinato disposto dei tagli alle entrate e delle regole del patto di stabilità interno ha prodotto effetti perversi e irragionevoli, come l'impossibilità a svolgere alcun ruolo a sostegno dello sviluppo locale, ad accompagnare i processi sociali e di mutamento che si producono nelle realtà locali e ad assicurare la continuità e la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza;
    la stessa Carta costituzionale prefigura un federalismo fiscale di alto profilo, autonomistico ma nel contempo solidale, che garantisce la perequazione delle diverse capacità fiscali dei territori e prevede fondi speciali per le aree in situazioni di particolare disagio socio-economico;
    il superamento del sistema di finanziamento delle funzioni e delle competenze comunali, basato sulla finanza derivata, sia statale che regionale, è il principale obiettivo del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede l'attribuzione ad ogni istituzione, «senza vincolo di destinazione», di risorse sufficienti a «finanziare integralmente le funzioni assegnate»;
    i Governi che si sono avvicendati all'indomani del varo della legge n. 42 del 2009, nell'attuare la relativa delega legislativa si sono discostasti dal solco tracciato loro dal Parlamento, disattendendo in tal modo le aspettative di quanti, credendo nello spirito riformatore della legge, guardano oggi ad essa come ad un'occasione mancata;
    il federalismo rischia di rivelarsi una gigantesca soluzione pasticciata, buona per tutti i gusti, dove tutti si riconoscono per quota a seconda di ciò che sono riusciti ad ottenere; un modello confuso di federalismo in parte «competitivo» (sul terreno del rapporto tra pressione fiscale e qualità dei servizi offerti), in parte «solidale e cooperativo» per far fronte ai divari persistenti in termini di reddito, servizi e infrastrutture e per garantire a tutti i territori uguali punti di partenza;
    dalla lettura dei decreti attuativi fino ad oggi varati dal Governo, emerge che il passaggio dalla finanza derivata alla finanza decentrata non sembra venire contestualmente supportato da una precisa ed attenta definizione delle cosiddette funzioni essenziali finanziabili. La stessa legge delega sul federalismo fiscale, infatti, sconta tale anomalia mal definendo i contorni del finanziamento delle funzioni degli enti locali, contorni, peraltro, non ben delineati neanche dal decreto di attuazione sul finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane;
    fino ad oggi non si è voluto affrontare, come auspicato, né il tema delle diseguaglianze sociali né di quelle territoriali, queste ultime superabili solo grazie all'avvio di una reale perequazione infrastrutturale, versante, quest'ultimo, sul quale occorre agire se si vuole evitare che il federalismo diventi un'asticella che obbliga gli enti territoriali meno virtuosi a mettere tasse per raggiungere la soglia minima degli standard e dei servizi;
    è, inoltre, indispensabile rivedere il sistema fiscale definendo quale rapporto debba sussistere tra funzioni attribuite e risorse economiche necessarie al loro esercizio e prevedendo forme di autonomia impositiva per i diversi livelli che non ricadano, come oggi, soprattutto, sui redditi dei contribuenti;
    pur in presenza di un corpus normativo che ha sostanzialmente affrontato pressoché tutti gli aspetti indicati nella legge delega sul federalismo fiscale, essendo stati emanati circa nove decreti, il percorso attuativo del federalismo fiscale non può ritenersi completato, in quanto l'implementazione della nuova disciplina risulta particolarmente complessa come nel caso della mancata individuazione dei fabbisogni standard che, unita all'ancora non intervenuta definizione con legge dei livelli essenziali delle prestazioni, nei settori diversi dalla sanità, ove peraltro la vigente disciplina è risalente al 2001, rende fortemente incompiuto il nuovo assetto federalista;
    un altro rilevante tema concerne, infine, la mancata attuazione del meccanismo di coordinamento finanziario dinamico della finanza pubblica posto dal «patto di convergenza», di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, che prefigura un complesso disegno concertativo multilivello tra Stato ed autonomie territoriali;
    la concreta realizzazione della finanza decentrata ha presentato in alcuni casi problemi tecnici di oggettiva complessità, che in molti casi hanno reso necessario, come nel caso dei fabbisogni standard, del funzionamento dei fondi perequativi per gli enti locali o dell'armonizzazione dei sistemi contabili la previsione di lunghi periodi transitori e di fasi di sperimentazione prima dell'entrata a regime;
    nella riformulazione dei parametri di virtuosità ai fini del patto di stabilità, la legge di stabilità per il 2013 prevede che, a partire dal 2014, si dovrà dare prioritaria considerazione alla convergenza tra spesa storica e fabbisogni standard;
    ad oltre dieci anni oramai dall'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione, è necessaria una riflessione sull'assetto della Repubblica che coniughi unità e decentramento istituzionale, in cui i differenti livelli di governo operino in sinergia e non in contrapposizione, nella definizione di un punto di equilibrio che può e deve essere raggiunto anche attraverso un'adeguata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;
    l'attuazione del Titolo V della Costituzione, tuttavia, potrà svilupparsi compiutamente se, contestualmente al processo di attuazione del federalismo fiscale avviato dalla legge n. 42 del 2009, si procederà, con altrettanta coerenza e ampio confronto, all'attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, garantendo la necessaria armonia tra i due provvedimenti e tra questi e quelli ad essi collegati, riguardanti, in particolare, la legge di contabilità e finanza pubblica e l'attuazione della legge di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
    c’è necessità, innanzitutto, di garantire una forte governance complessiva al processo di attuazione del federalismo che coinvolga in modo paritario e leale le regioni e gli enti locali; di contro, senza una chiara sede di regia unitaria è forte il rischio di incagliare definitivamente la riforma del Titolo V della Costituzione;
    la questione cruciale è che il tema dell'autonomia non può essere declassato a semplice problema di risorse: l'attuazione del titolo V della Costituzione, avviato dalla recente legge sul federalismo fiscale, esige che si proceda tramite un ampio dibattito parlamentare e un confronto con gli enti locali che si coniughi con il dettato costituzionale di cui all'articolo 5 che recita: «La Repubblica, una e indivisibile, che riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»,

impegna il Governo:

   nell'ambito di una razionalizzazione e riorganizzazione dell'assetto istituzionale del territorio e della distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli di governo attraverso la compiuta riforma del Titolo V della Costituzione, ad ultimare il processo di riforma federalista, valorizzando le autonomie locali come istituzioni pubbliche in grado di garantire i diritti fondamentali dei cittadini, capaci di porsi come motore di sviluppo delle economie locali, salvaguardando e rilanciando il loro valore di prossimità territoriale rispetto alle domande espresse dalle comunità locali, anche in chiave di sussidiarietà;
   a respingere qualsiasi tentazione di arretramento rispetto al decentramento responsabile e partecipato delle scelte politiche da parte dei territori, garantendo loro non solo l'individuazione funzionale delle modalità di erogazione dei servizi, ma anche il controllo sociale sul modo di organizzarne e gestirne la spesa;
   a promuovere una revisione del sistema fiscale definendo, per gli enti locali, quale rapporto debba sussistere tra funzioni attribuite e risorse economiche necessarie al loro esercizio, prevedendo forme di autonomia impositiva per i diversi livelli, le cui storture non ricadano, come avviene oggi, sui redditi dei contribuenti;
   a ricondurre l'imposizione fiscale sugli immobili alla natura di tassazione municipale avente come finalità il finanziamento dei servizi comunali strettamente connessi al territorio su cui insistono i beni immobili che costituiscono la sua base imponibile;
   ad assumere le opportune iniziative anche normative, al fine di chiarire che l'intero ammontare del gettito in astratto riconducibile agli immobili di proprietà dei comuni e siti nei loro territori non concorre alla compensazione delle risorse comunali attraverso il fondo di riequilibrio di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   nell'ambito della definizione dei livelli minimi e la conseguente definizione dei costi standard, a perseguire l'obiettivo complessivo di non penalizzare più attraverso il ricorso ai tagli lineari le esperienze degli enti virtuosi, ma a fare di queste esperienze punti di riferimento da diffondere anche nelle realtà meno concorrenziali sul versante dei costi e della qualità dei servizi.
(1-00237)
«Paglia, Lavagno, Ragosta, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Melilla, Boccadutri, Di Salvo, Piazzoni».
(11 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    il processo di decentramento legislativo e amministrativo avviato sin dalla fine degli anni Novanta non si è tradotto affatto in un parallelo trasferimento di entrate e spesa dalla potestà e disponibilità delle amministrazioni centrali dello Stato a quelle periferiche (regioni ed enti locali), con effetti positivi in termini di razionalizzazione e riduzione tanto della spesa quanto della pressione fiscale, bensì si è tradotto, prima, nella stratificazione di una crescente disponibilità di spesa delle amministrazioni periferiche su quella già elevata delle amministrazioni centrali, e, successivamente, nella speculare stratificazione di una crescente potestà impositiva delle amministrazioni periferiche su quella già elevata delle amministrazioni centrali, con effetti negativi di esplosione tanto della spesa pubblica complessiva quanto della pressione fiscale complessivamente esercitata dai diversi livelli di governo statali e territoriali sui cittadini e sulle imprese;
    tre sono tra le principali ragioni di questo vero e proprio auto-goal, che tanto danno ha recato al Paese, contribuendo in misura determinante all'esplosione della spesa pubblica che si è registrata in particolare modo negli anni dal 2001 al 2006 e alla conseguente esplosione della pressione fiscale dal 2006 in avanti, quando sono cominciate, con intensità crescente di pari passo con l'aggravarsi del contesto di crisi, le inevitabili politiche restrittive di riequilibrio dei conti pubblici culminate, all'apice delle difficoltà e delle turbolenze finanziarie, con le manovre varate nella seconda metà del 2011 dal Governo Berlusconi prima e dal Governo Monti poi;
    una prima ragione va individuata in un'infelice ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni e, in particolare modo, nell'enumerazione eccessivamente ampia delle materie di competenza concorrente, il cui radicale sfoltimento si palesa come uno dei presupposti imprescindibili per consentire che i processi di decentramento si traducano realmente in avvicinamenti dei livelli di governo ai cittadini, con possibili ricadute positive in termini di razionalizzazione e riduzione della spesa e della pressione fiscale su di essi esercitata, invece che in duplicazione di costi burocratici e, quindi, in stratificazioni di nuova spesa su spesa, con conseguente stratificazione di tasse su tasse quando il riequilibrio dei conti diviene condizione imprescindibile e non più rinviabile;
    una seconda ragione, che trova in parte le proprie premesse nella prima, va individuata nel fatto che le riforme degli anni Novanta (la cosiddetta riforma «Bassanini») e del 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) hanno sensibilmente decentrato la spesa, ma non hanno fatto altrettanto in termini di decentramento del personale pubblico e delle risorse finanziarie;
    una terza ragione, che trova in parte le proprie premesse nella seconda, va individuata nella persistente asimmetria quantitativa tra volumi di spesa sviluppati dai singoli livelli di governo statale e territoriale e potestà impositiva da essi direttamente esercitata sul cittadino, con quel che ne consegue in termini di opacità per quest'ultimo delle dinamiche finanziarie interne al bilancio dello Stato e sostanziale deresponsabilizzazione dei decisori politici per le scelte di competenza di ciascuno: ancora oggi, il 40 per cento delle entrate di regioni ed enti locali è rappresentato da trasferimenti invece che da entrate proprie;
    con la riforma del 2009 (legge n. 42 del 2009) si è inteso creare i presupposti per potere correggere queste storture e dare forma a un federalismo fiscale capace di stimolare un'effettiva responsabilità a livello locale, attraverso l'esercizio dell'autonomia fiscale, l'imposizione di una piena trasparenza nell'assegnazione delle risorse a ciascun ente locale e l'abbandono graduale del circolo vizioso della spesa storica;
    a tutt'oggi, e nonostante l'avvenuta emanazione di numerosi decreti attuativi, la trama complessiva della legge delega n. 42 del 2009 per l'attuazione del federalismo fiscale è ancora lungi dall'essere attuata nel suo complesso, mentre si avvicina anche il termine del 21 novembre 2014, entro cui è prevista la possibilità di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi;
    in particolare, il passaggio dai criteri fondati sulla spesa storica ai concetti di costo e fabbisogno standard appare fondamentale, ai fini di un'apprezzabile riduzione quantitativa della spesa pubblica e, conseguentemente, della pressione fiscale, secondo logiche però qualitative e di efficienza, in contrapposizione alle logiche di tagli lineari, presenti soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti agli enti locali, idonei a creare talvolta inefficienze addirittura maggiori dei risparmi che generano;
    è necessario, pertanto, adottare velocemente tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato, tenendo anche conto che la crisi dei conti pubblici, esplosa in tutta la sua evidenza nella seconda metà del 2011, ha portato all'adozione di una serie di misure emergenziali, finalizzate al loro riequilibro, che hanno pesantemente inciso sui bilanci di regioni ed enti locali, con tagli nelle disponibilità di spesa e interventi di natura tributaria non pienamente allineati agli obiettivi di fondo della riforma disegnata dalla legge n. 42 del 2009,

impegna il Governo:

   a dare piena e completa attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili;
   ad assumere iniziative per dare vita quanto prima ad una vera service tax federale, il cui gettito sia per intero destinato ai comuni e alla perequazione tra i medesimi e che non sia una mera sommatoria, ridenominazione o scomposizione per parti delle attuali imu e tares;
   a verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, valutando anche l'opportunità di stabilire un principio di flessibilità per tipologia di prestazione e diversità territoriale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adottare, nel termine ineludibile di tre mesi dall'approvazione del presente atto di indirizzo, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione;
   nel percorso di completamento dell'attuazione del federalismo fiscale, ad agire con la massima urgenza per rendere operativo il criterio dei costi standard relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni standard per comuni e province, affinché sia consentito agli enti territoriali di contenere le addizionali regionali e locali, inducendo tutti gli amministratori alla massima responsabilizzazione;
   a coordinare il tema della finanza locale con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali e della riforma costituzionale, con particolare riguardo alla forma di Governo, alla previsione del Senato federale, alla riduzione del numero dei membri delle Camere, all'eliminazione degli enti intermedi inutili e, in generale, alla revisione della parte seconda della Carta costituzionale;
   per quanto riguarda la riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, a riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni, già gravati dalle difficili condizioni di sostenibilità del loro patto di stabilità, posto che le nuove norme ingenerano confusione nel sistema delle autonomie e conseguenze pesanti per lo sviluppo dei territori, producendo notevoli costi aggiuntivi per lo Stato e per la pubblica amministrazione;
   ad adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai decreti legislativi approvati, a partire dal percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione, (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e dall'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega n. 42 del 2009);
   a promuovere una revisione delle regole del patto di stabilità interno, introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni;
   a completare il processo di riforma federalista superando definitivamente il sistema di finanza derivata in ragione di una piena autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, senza aumentare la pressione fiscale complessiva, garantendo certezza di risorse e promuovendo lo sviluppo economico locale anche attraverso l'implementazione di nuovi ed appositi strumenti in grado di supportare le amministrazioni locali nel processo di acquisto dei beni e dei servizi al fine di attuare efficienti revisioni di spesa;
   ad adottare, nell'ambito delle riforme concernenti la disciplina di bilancio delle pubbliche amministrazioni, ogni utile iniziativa volta ad implementare le procedure telematiche di comunicazione annuale dei dati, finalizzate alla creazione di un'anagrafe telematica della spesa, dei debiti e dei contratti di ogni genere e tipo, ivi compresi quelli di consulenza e di lavoro subordinato;
   a cambiare l'approccio allo strumento dell'addizionale irpef da parte di regioni e comuni, oggi troppo spesso usata forzatamente per compensare carenze di bilancio, laddove dovrebbe, invece, costituire uno strumento attraverso il quale gli enti locali e territoriali costruiscono in autonomia un sistema di detrazioni atte a favorire e sostenere le categorie sociali più deboli o meritevoli di tutela;
   ad assumere iniziative per ripristinare il dettato del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), con particolare riferimento alla compartecipazione regionale all'iva, le cui modalità di attribuzione siano stabilite in conformità con il principio di territorialità;
   a verificare lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi degli atti amministrativi previsti, al fine di definire un percorso per la loro reale definitiva entrata in vigore.
(1-00238)
«Zanetti, Dellai, Balduzzi, Sottanelli, Andrea Romano, Sberna, Rossi, Librandi, De Mita, Fauttilli, Piepoli».
(11 novembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la revisione del Titolo V della Costituzione, in particolare l'articolo 119, ha rafforzato l'autonomia finanziaria delle regioni, prevedendo che sia le regioni che gli enti locali abbiano autonomia finanziaria di entrata e di spesa, mediante l'adozione di un modello costruito sul principio che ogni funzione attribuita da parte dei diversi livelli di governo sia finanziata integralmente. L'articolo 119 prevede, altresì, che gli enti territoriali e locali hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato;
    dalla sopra citata modifica costituzionale del 2001 il legislatore è stato inerte e non ha provveduto all'attuazione dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;
    nella XVI legislatura, con l'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 nel 2009, è stato autorizzato il Governo ad attuare il federalismo fiscale mediante l'adozione di decreti delegati. Obiettivo prioritario del nuovo assetto federale è consentire il superamento del tradizionale criterio della spesa storica per il finanziamento di regioni ed enti locali, in favore di un sistema che preveda l'assegnazione delle risorse in base al parametro del «fabbisogno standard» e del «costo standard»;
    si rileva che l'approvazione della legge n. 42 del 2009, d'iniziativa del Governo Berlusconi, ha avuto un iter parlamentare caratterizzato dalla condivisione e dal confronto fra l'allora maggioranza e opposizione, per addivenire ad un testo condiviso;
    a distanza di tre anni il percorso legislativo non si è concluso. Oggi, con l'insediamento del Governo cosiddetto delle «larghe intese», sono coinvolte nell'attività esecutiva entrambe le forze politiche che si sono già confrontate nel 2009 sul tema dell'attuazione del federalismo fiscale. Pertanto, non si ravvedono particolari motivazioni per non procedere nella conclusione dell'attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo il periodo di sospensione correlato al Governo tecnico Monti;
    il modello delineato dalla legge n. 42 del 2009 conferma la centralità del superamento dei criteri di spesa storica ed è finalizzato a creare un sistema in cui regioni ed enti locali possano attingere alle entrate provenienti dal proprio territorio per finanziare lo svolgimento delle funzioni essenziali a loro attribuite, ma con i limiti di spesa dettati dall'individuazione di livelli essenziali da garantire ai cittadini nel rispetto di costi e fabbisogni standard da rispettare nell'esercizio del potere di spesa;
    la responsabilizzazione di ciascun livello istituzionale nell'esercizio del potere di spesa abbinato all'autonomia impositiva, da cui si attende la razionalizzazione della spesa a livello territoriale e la riduzione dell'indebitamento degli enti, consentirebbe ai cittadini di poter valutare e giudicare l'operato e l'efficienza dei propri amministratori locali. La legge n. 42 del 2009 prevede, altresì, interventi perequativi per salvaguardare la solidarietà fra gli enti locali, compensando le differenze tra i territori con diversa capacità fiscale;
    un'aspettativa importante era riposta nell'attuazione della legge delega n. 42 del 2009, ossia nell'applicazione dei costi standard nel settore sanitario, come strumento di razionalizzazione della spesa sanitaria nelle regioni e strumento di contrasto alle inefficienze in un settore delicato, che deve garantire livelli essenziali di assistenza accettabili su tutto il territorio nazionale e superare gli sprechi, che hanno comportato il disavanzo sanitario di importanti regioni, a danno della tutela e della cura della salute dei cittadini;
    ad oggi, nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», ancora non c’è l'intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sull'individuazione dei «costi standard»;
    è auspicabile, in occasione dell'emanazione dei decreti mancanti e dei decreti correttivi, un monitoraggio degli effetti prodottisi in termini di una migliore ed efficiente gestione delle risorse finanziarie a livello territoriale, affinché le nuove forze politiche in Parlamento possano esprimere un giudizio di condivisione del nuovo assetto federale dello Stato;
    è necessario anche valutare le ripercussioni sull'efficacia del nuovo assetto federale nel contesto di grave crisi economica, che può incidere in modo rilevante sui risultati attesi, in quanto le riforme rilevanti sono di difficile realizzazione nei momenti in cui l'economia è in flessione. Si alterano gli equilibri e le decisioni sono condizionate da priorità più impellenti;
    si rileva, altresì, la necessità di attivare la Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, la cui composizione è stata già determinata, ma non è stato ancora nominato il presidente,

impegna il Governo:

   a proseguire l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, adottando tempestivamente tutti i provvedimenti attuativi mancanti, al fine di attivare il nuovo assetto istituzionale e verificare gli effetti in termini di migliore e controllata gestione delle risorse finanziarie a livello territoriale;
   a presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma federale per una ricognizione degli effetti economici e finanziari espletati dai provvedimenti già vigenti;
   a valutare l'opportunità, in sede di adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, di individuare e correggere le problematiche attuative per armonizzare la normativa in ragione del mutato contesto economico e finanziario caratterizzato dalla fase recessiva dell'economia e per coordinare le nuove relazioni finanziarie fra i differenti livelli di governo, affinché il prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti né aumenti né peggiori in termini di maggiori adempimenti;
   ad accelerare i tempi per conseguire l'intesa con le regioni sull'individuazione e sull'applicazione dei costi standard nel settore sanitario, aprendo un tavolo di confronto, al fine di consentire l'applicazione dei costi standard già a decorrere dall'anno 2014.
(1-00241)
«D'Incà, Villarosa, Nuti, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cecconi, Dadone, Spessotto, Cozzolino, Turco, Rostellato, Businarolo, Lorefice, L'Abbate, Manlio Di Stefano, Da Villa, Terzoni, Sibilia».
(13 novembre 2013)