TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 99 di Giovedì 17 ottobre 2013

 
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MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

   La Camera,
   premesso che:
    sono quasi 60.000 i lavoratori delle aree di confine del nostro Paese, cosiddetti «frontalieri», che quotidianamente si recano per lavoro in Svizzera, principalmente nei Cantoni Ticino e dei Grigioni;
    negli ultimi anni, il numero dei frontalieri che lavorano nella Confederazione svizzera è cresciuto in misura notevole (6-7 per cento nel 2012) anche a causa della grave crisi economica-occupazionale che ha investito il nostro Paese e che, oggi, non mostra segni concreti di superamento;
    il fenomeno del frontalierato nel nostro Paese è ancora più ampio se si considerano gli 85.000 lavoratori di tutti i territori italiani di confine (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trento, Bolzano, Friuli e Romagna) che quotidianamente attraversano i confini nazionali per andare a lavorare, oltre che in Svizzera, in Francia, in Austria, in Slovenia o a San Marino; questi lavoratori svolgono oltretutto un'importante funzione di compensazione in un mercato del lavoro interno caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione ed un crescente ricorso agli ammortizzatori sociali;
    i settori coinvolti riguardano principalmente l'attività manifatturiera e le costruzioni, oltre che sempre più il terziario: in Ticino, in particolare, l'andamento recente dei permessi ai frontalieri mostra l'incremento più alto in settori quali ricerca e sviluppo, attività di engineering e attività finanziarie, offrendo un'opportunità ai giovani laureati, i quali a loro volta diventano una risorsa ben impiegata dai vicini elvetici;
    divenuto ormai un fenomeno strutturale del mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti con la Svizzera, il lavoro frontaliero costituisce un importante contributo allo sviluppo di questi Paesi e rappresenta un'elevata risorsa per l'economia delle province di confine;
    la presenza di un consistente numero di frontalieri ha indotto in passato lo Stato italiano e la Confederazione svizzera a stipulare numerosi accordi bilaterali per regolare varie questioni riguardanti, tra l'altro, la previdenza sociale, l'imposizione fiscale e l'indennità di disoccupazione;
    in Svizzera, il mercato del lavoro è determinato da una flessibilità estrema, poiché ogni contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti senza la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, con il solo preavviso di tre mensilità al massimo;
    ciò significa che, ovviamente, aumenta la richiesta di lavoratori frontalieri italiani nel periodo in cui l'economia svizzera è florida, ma, nelle fasi di crisi, i primi a perdere il posto di lavoro sono proprio i frontalieri, che, peraltro, non possono usufruire degli ammortizzatori sociali vigenti in Svizzera;
    la legge 5 giugno 1997, n. 147 (norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) all'articolo 1 prevede che: «Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla presente legge in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro». E, inoltre, al comma 2 del predetto articolo viene disposto che: «Presso l'INPS è istituita, per l'intero periodo di validità dell'accordo di cui al comma 1, la gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori». Inoltre, al comma 4 del predetto articolo viene disposto che «La corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione, a norma della presente legge, è limitata all'esaurimento delle disponibilità della gestione di cui al comma 2»;
    la legge n. 147 del 1997 disciplina le categorie di lavoratori che possono fruire dei trattamenti di disoccupazione speciali, la durata degli stessi e le modalità per richiederli; nello specifico, i lavoratori frontalieri erano assoggettati ad una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera che veniva poi, in parte, trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su una contabilità separata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale;
    il protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1o giugno 2002, tra la Confederazione svizzera, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o giugno 2002, dell'accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria (circolare n. 78 del 2003). Terminata la proroga di sette anni dell'accordo italo-svizzero, sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, dal giugno 2009, la Confederazione svizzera è tenuta ad applicare i regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che contengono anche norme specifiche in materia di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Pertanto, la Confederazione svizzera non potrà più trasferire i contributi, ancorché questi continueranno ad essere oggetto di detrazione sulla busta paga dei lavoratori frontalieri;
    nei rapporti tra Stato italiano e Confederazione svizzera, Paese membro dello spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta negli articoli 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004. In tale articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza;
    il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
    per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Il sopra citato regolamento (CE) n. 883/2004 prevede, poi, all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, che la Confederazione svizzera rimborsi all'Italia l'intero importo delle prestazioni erogate da quest'ultima durante i primi tre mesi di disoccupazione per ogni soggetto interessato, altresì i primi cinque mesi se il soggetto, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato contributi nella Confederazione svizzera per almeno 12 mesi;
    con circolare dell'Inps 4 aprile 2013, n. 50, l'Istituto precisava che «il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa, risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro – riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa» e che, pertanto, «il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI»;
    gli uffici territoriali dell'Inps operanti nelle province di confine con la Svizzera, a partire dal mese di settembre 2012, hanno sospeso ai lavoratori frontalieri disoccupati l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione, che è stata sostituita con la disoccupazione ordinaria e, a decorrere dal 1o gennaio 2013, con il nuovo sussidio di disoccupazione (ASpI) istituito con la cosiddetta legge di riforma Fornero;
    tali nuove misure penalizzano fortemente i lavoratori frontalieri, la cui indennità di disoccupazione subisce una decurtazione del 20-25 per cento e una riduzione del periodo di applicazione da 12 a 8 mesi;
    in sede di risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00124, nella seduta del 4 giugno 2013 in Commissione lavoro pubblico e privato, è emerso che le somme residue sulla gestione istituita presso l'Inps, ex legge n. 147 del 1997, ammontano a 270 milioni di euro;
    il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che tali somme, seppur accantonate, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa;
    la destinazione d'uso di tali somme è già, di fatto, mutata, in quanto le somme accantonate a titolo di fondo speciale sono andate a confluire nella disoccupazione ordinaria sino al dicembre 2012 e, nei fondi ASpI e mini ASpI, dal 1o gennaio 2013, in virtù della legge n. 92 del 2012;
    la legge n. 92 del 2012 non abroga il sistema di gestione separata e, pertanto, le somme rimesse dalla Svizzera all'Italia devono essere tenute completamente separate da ogni altro tipo di gestione contabile;
    nel tentativo di equiparazione del lavoratore italiano e di quello frontaliero si è creata una disparità ancor più grande, in quanto le trattenute in busta subite dai frontalieri sono diverse da quelle subite dal lavoratore italiano;
    le somme versate dai lavoratori frontalieri e destinate al fondo disoccupazione speciale devono essere utilizzate sino ad esaurimento con gestione separata e con trattamento indennitario pari a quello erogato in virtù degli accordi bilaterali, in quanto, sebbene gli accordi bilaterali non siano più in vigore, i fondi versati sono presenti nelle casse dell'Inps nella somma di 270 milioni di euro, con previsione di erogazione, come previsto dalla legge n. 147 del 1997;
    la mancata erogazione dell'indennità causa, ovviamente, grave disagio a moltissimi cittadini lombardi già colpiti duramente dalla perdita del posto di lavoro, in una fase economica dove è ancora più difficile il reinserimento lavorativo, sia in Italia, sia nella vicina Svizzera;
    il lavoro frontaliero rimane spesso una realtà lontana dalle istituzioni centrali e periferiche dello Stato, che non sempre introducono una specifica disciplina legislativa in grado di riconoscerne pienamente il valore, né il ruolo che svolge nel contesto economico e sociale delle aree territoriali ove è presente;
    sarebbe necessario definire un quadro di diritti e doveri chiari legati a questa peculiare condizione di lavoro e dare delle soluzioni ai problemi in essere, generati principalmente dalla mancanza di una regolamentazione specifica;
    i territori di confine, da cui ogni giorno partono i frontalieri diretti a lavorare in Svizzera, sono peraltro territori virtuosi, con un residuo fiscale attivo molto elevato e con percentuali bassissime di evasione fiscale, paragonabili, appunto, a quelle della Svizzera;
    il 6 settembre 2013, il quotidiano di informazione on-line Mattinonline, edizione svizzera, riportava la notizia che la Svizzera continuerebbe a pagare all'Inps le indennità di disoccupazione per i frontalieri italiani, ma che l'ente previdenziale non utilizzerebbe tali soldi a beneficio dei frontalieri italiani, insinuando il dubbio che con queste risorse sia effettuato il pagamento delle pensioni di invalidità agli immigrati;
    nel 2012, la Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge (il cui iter si è arrestato al Senato della Repubblica per la fine della XVI legislatura) finalizzato a migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavatori frontalieri in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della citata legge n. 147 del 1997,

impegna il Governo:

   a chiarire se le somme residue sulla gestione separata dell'Inps, dedicate alla disoccupazione speciale per i frontalieri italiani, siano confluite ingiustificatamente in altri fondi o utilizzate, anche parzialmente od indirettamente, per altri scopi, e, in caso affermativo, quali e a quale titolo;
   a provvedere affinché il fondo destinato all'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri sia e resti separato ed utilizzato come previsto dalla legge n. 147 del 1997 ancora vigente;
   ad applicare il principio in base al quale i soldi trattenuti ai frontalieri debbano essere utilizzati solo ed esclusivamente a favore dei frontalieri stessi, principalmente per integrare gli ammortizzatori sociali ad essi destinati, ristabilendo una diretta e più equa corrispondenza tra le alte trattenute subite in Svizzera e quanto loro versato a titolo di ammortizzatore;
   ad impegnarsi affinché, per quanto di competenza, in ogni futuro provvedimento a carattere fiscale e previdenziale, adottato nel nostro Paese, le migliaia di lavoratori frontalieri di tutti i territori del nostro Paese, che lavorano in Svizzera, in Francia, in Austria, in Slovenia o a San Marino, non siano trascurati, penalizzati o privati dello stesso grado di diritti e di tutele di tutti gli altri cittadini, come purtroppo è spesso accaduto fino ad oggi.
(1-00183)
«Molteni, Giancarlo Giorgetti, Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Prataviera, Rondini».
(13 settembre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    sono circa 80.000 le lavoratrici e i lavoratori italiani che ogni giorno attraversano i confini nazionali per prestare la loro attività lavorativa all'estero con il permesso di frontaliere;
    di questi, oltre 45.000 provengono dalle province di Como, Varese e Sondrio;
    il frontalierato è, a tutti gli effetti, un fenomeno strutturale del mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti dell'Italia con i Paesi di confine; ha rappresentato nel corso del tempo e rappresenta tuttora un importante contributo allo sviluppo di questi Paesi ed un'elevata risorsa per l'economia delle province italiane di confine;
    la particolare condizione di vita e di lavoro dei frontalieri li espone, tuttavia, ad una serie complessa di problematiche di natura fiscale, previdenziale, di sicurezza sociale e regolazione del lavoro, derivanti dal fatto di essere a tutti gli effetti cittadini italiani ma prestatori di lavoro in uno Stato estero;
    nonostante la rilevanza del fenomeno, il nostro Paese non dispone di una specifica disciplina legislativa in grado di riconoscere pienamente il valore e l'importanza del lavoro frontaliero per il contesto economico e sociale delle aree territoriali ove è presente; al contrario, diversi provvedimenti governativi adottati negli ultimi anni hanno ignorato la specificità dello status di lavoratore frontaliere, generando talvolta una sottovalutazione, se non un aggravamento dei tanti problemi aperti;
    a titolo esemplificativo le recenti controversie maturate in ordine al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri attivi in Svizzera, così come le contraddittorie comunicazioni fiscali circa la dichiarazione di conti-stipendi e le velate accuse d'infondati privilegi, hanno evidenziato l'esistenza di uno spettro assai più ampio di problematiche;
    è opportuno stimolare un più convinto impegno per arrivare al più presto all'approvazione di uno statuto dei lavoratori frontalieri, che definisca un quadro di diritti e doveri chiari legati a questa peculiare condizione di lavoro e dia soluzione ai problemi in essere, generati principalmente dalla mancanza di una regolamentazione specifica,

impegna il Governo

a promuovere l'apertura di un tavolo di confronto, con le rappresentanze delle associazioni sindacali e dei lavoratori dei territori di confine e le regioni territorialmente coinvolte, con l'obiettivo di predisporre l'impianto di uno statuto dei lavoratori frontalieri utile alla ripresa dei negoziati internazionali in grado di produrre accordi bilaterali con i Paesi di confine, che prevedano una specifica ed appropriata disciplina del lavoro frontaliero.
(1-00013)
«Braga, Guerra, Marantelli, Gadda, Orlando, Arlotti, Dell'Aringa, Baretta, Senaldi, Gianni Farina, Tentori, Fragomeli, Garavini, Brandolin, Borghi, Basso».
(2 aprile 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, riporta le norme di attuazione di quanto previsto dall'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri (protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90);
    il protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1o giugno 2002, tra la Confederazione svizzera da un lato e l'Unione europea e i suoi Stati Membri dall'altro, in materia di disoccupazione, ha previsto una proroga, per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o giugno 2002, del sopracitato accordo bilaterale sulla retrocessione finanziaria;
    allo scadere dei sette anni, nonostante le richieste, da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il Governo francese, la parte svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali, che disciplinavano la retrocessione finanziaria dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
    pertanto, a partire dal giugno 2009, si è completata l'applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che prevedono norme specifiche in materia di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri (articolo 71 del regolamento n. 1408 del 1971);
    a decorrere dal 1o aprile 2012, ai sensi della decisione n. 1 del 2012, adottata il 31 marzo 2012 dal comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall'altro, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera;
    a quest'ultima si estendono, quindi, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883 del 2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all'articolo 65 per «Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», che delineano, tra l'altro, il regime di tutela della disoccupazione per la generalità dei lavoratori frontalieri;
    in particolare, ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 5, lettera a), del predetto articolo 65, il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che, nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro – riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa;
    tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza. In particolare, a far data dal 1o aprile 2012, ai sensi della richiamata decisione n. 1 del 2012 e del regolamento (CE) n. 883 del 2004, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) applica anche ai lavoratori frontalieri in Svizzera il regime di tutela della disoccupazione previsto dal citato articolo 65;
    in base al predetto articolo, il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, per i diritti maturati con decorrenza fino al 31 dicembre 2012, secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni, previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI;
    con riferimento alla precedente disciplina applicata sotto la vigenza dell'Accordo fra Italia e Svizzera, la legge n. 147 del 1997, ai fini dell'attuazione di quanto previsto sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, è stata istituita presso l'Inps una gestione separata per provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera, a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro;
    tale gestione era finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori e la corresponsione dei trattamenti era limitata all'esaurimento delle disponibilità di tale gestione. Attualmente, secondo quanto di recente confermato dal Governo, la gestione segnerebbe ancora un saldo contabile positivo di 270 milioni di euro;
    la legge n. 147 del 1997 prevedeva che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione fosse subordinato allo svolgimento in Svizzera di un'attività soggetta a contribuzione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. La durata del trattamento speciale di disoccupazione era di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, e il suo importo giornaliero è stabilito, per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'Inps. Ai lavoratori che fruivano dei trattamenti speciali di disoccupazione venivano corrisposti gli assegni per il nucleo familiare, con onere a valere sulle disponibilità della gestione separata;
    con riferimento alla possibilità di utilizzare le somme residue sulla gestione istituita presso l'Inps con la legge n. 147 del 1997 per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riferito che, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, tali somme, seppure accantonate, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa. Ciò in quanto l'INPS, con quelle somme, «deve garantire il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione secondo il regime previsto a legislazione vigente»;
    tale interpretazione ministeriale non appare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, del tutto corretta, dal momento che i trattamenti di disoccupazione transfrontalieri non sono più distinti dagli altri erogati alle lavoratrici e ai lavoratori italiani. Inoltre, sulla gestione si generano notevoli risparmi grazie alla minor spesa determinata dalla corresponsione dell'ASpI e della mini ASpI (anziché l'indennità di disoccupazione speciale) e il minor numero di mensilità durante le quali deve essere corrisposta, considerando che – a seconda dei casi – i primi 3 o 5 mesi di indennità di disoccupazione sono a carico della Svizzera;
    le risorse della gestione sono di un ammontare tale da poter consentire un loro utilizzo – anche parziale – per far fronte alla peculiare e specifica situazione disoccupazionale dei frontalieri, ad esempio, ampliando il numero dei casi in cui è possibile fruire del trattamento di disoccupazione modificando in tutto o in parte i requisiti per poterne goderne, aumentando gli importi dell'indennità o prevedendo l'aumento della durata massima del trattamento con un aumento progressivo al crescere dell'età a partire dai 50 anni (50, 55, 60 anni). Questo in considerazione delle maggiori difficoltà che tali lavoratori trovano, in ragione dell'età, a essere rioccupati e a rientrare nel mercato del lavoro. In particolare, tale aumento deve essere più che proporzionale al crescere dell'età, in modo da accompagnare il lavoratore fino alla maturazione del diritto alla pensione,

impegna il Governo

a destinare, con il primo provvedimento utile, quota parte delle risorse della gestione istituita presso l'INPS con la legge n. 147 del 1997 a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, ad esempio ampliando il numero dei casi in cui è possibile fruire del trattamento di disoccupazione, modificando in tutto o in parte i requisiti per poterne godere, aumentando gli importi dell'indennità o prevedendo l'aumento della durata massima del trattamento, nonché un aumento progressivo del medesimo al crescere dell'età a partire dai 50 anni (50, 55, 60 anni), in considerazione delle maggiori difficoltà per tali lavoratori a trovare una nuova occupazione e rientrare nel mercato del lavoro, in modo da accompagnare il lavoratore fino alla maturazione del diritto alla pensione.
(1-00204)
«Di Salvo, Lacquaniti, Kronbichler, Airaudo, Placido».
(11 ottobre 2013)

   La Camera,
   premesso che:
    è considerato frontaliero il soggetto residente in Italia che non soggiorna all'estero, ma che presta l'attività, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi. Ad oggi, però, non esiste una definizione univoca di lavoro frontaliero. Ogni convenzione, che si stipula con Paesi stranieri al fine di disciplinare il suddetto fenomeno, detta, di volta in volta, una definizione, creando incertezza nel mondo del diritto;
    da un punto di vista strettamente numerico la realtà dei lavoratori frontalieri non è certamente insignificante. Basti pensare che circa 80.000 sono le lavoratrici e i lavoratori italiani che ogni giorno attraversano i confini nazionali per prestare la loro attività lavorativa all'estero con il permesso di frontalieri; di questi 48.000 in Canton Ticino provenienti dalle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola, 6.500 nei Grigioni, provenienti soprattutto dalla provincia di Sondrio e in piccola parte da quella di Bolzano, 1.500 nel Vallese, provenienti dalla zona di Verbano-Cusio-Ossola. A questi si aggiungono i più di 6.000 cittadini italiani che dall'Emilia-Romagna e dalle Marche si recano a lavorare nella Repubblica di San Marino, i 3.700 che giornalmente dalla provincia di Imperia si recano a lavorare, soprattutto, nel Principato di Monaco e in Francia (1.500), nonché altre centinaia di italiani che per lo stesso motivo si recano in Austria, in Slovenia e nella Città del Vaticano;
    il lavoratore frontaliero è, come risulta anche dai dati sopra menzionati, un fenomeno strutturale del mercato del lavoro ed un aspetto rilevante nei rapporti dell'Italia con i Paesi di confine; ha rappresentato nel corso del tempo e rappresenta tuttora un importante contributo allo sviluppo di questi Paesi ed un'elevata risorsa per l'economia delle province italiane di confine;
    la particolare condizione di vita e di lavoro dei frontalieri li espone, tuttavia, ad una serie complessa di problematiche di natura fiscale, previdenziale, di sicurezza sociale e regolazione del lavoro, derivanti dal fatto di essere a tutti gli effetti cittadini italiani ma prestatori di lavoro in uno Stato estero;
    nonostante la rilevanza del fenomeno, il nostro Paese non dispone di una specifica disciplina legislativa in grado di riconoscere pienamente il valore e l'importanza del lavoro frontaliero per il contesto economico e sociale delle aree territoriali ove è presente;
    al contrario, diversi provvedimenti governativi adottati negli ultimi anni hanno, in alcuni casi, ignorato la specificità dello status di lavoratore frontaliero, generando una sottovalutazione ovvero, in taluni casi, un aggravamento dei tanti problemi aperti che la questione pone. Basti pensare, al riguardo, alle recenti controversie maturate in ordine al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione speciale per i frontalieri attivi in Svizzera, così come la questione della franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero in zone di frontiera;
    tutte queste ragioni non possono che indurre a stimolare un più convinto impegno per arrivare al più presto all'approvazione di uno «statuto dei lavoratori frontalieri», che definisca un quadro di diritti e doveri chiari legati a questa peculiare condizione di lavoro e dia soluzione ai problemi in essere, generati principalmente dalla mancanza di una regolamentazione specifica,

impegna il Governo:

   a promuovere l'apertura di un tavolo di confronto, con le rappresentanze delle associazioni sindacali e dei lavoratori dei territori di confine e le regioni territorialmente coinvolte, con l'obiettivo di predispone l'impianto di uno «statuto dei’ lavoratori frontalieri» che preveda una specifica ed appropriata disciplina del lavoro frontaliero;
   a garantire, in attesa della definizione dello statuto, in continuità con gli anni passati, la franchigia prevista per i lavoratori frontalieri.
(1-00205)
«Pizzolante, Costa, Bernardo, Biasotti, Bosco, Giammanco, Lainati, Mottola, Polverini, Vignali».
(11 ottobre 2013)