ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00092

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 91 del 20/04/2023
Abbinamenti
Atto 7/00103 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00104 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00108 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00110 abbinato in data 21/06/2023
Atto 7/00116 abbinato in data 21/06/2023
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00022
Firmatari
Primo firmatario: CAROPPO ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 19/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SORTE ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 20/04/2023


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
26/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/05/2023
CAROPPO ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/05/2023
MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE
RUSSO GAETANA FRATELLI D'ITALIA
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
CAROPPO ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 31/05/2023
PASTORELLA GIULIA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/07/2023
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 26/07/2023
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/07/2023
RAIMONDO CARMINE FABIO FRATELLI D'ITALIA
MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
CAROPPO ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
 
DICHIARAZIONE VOTO 26/07/2023
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/05/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/05/2023

DISCUSSIONE IL 31/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 31/05/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/06/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 21/06/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 27/06/2023

AUDIZIONE INFORMALE IL 12/07/2023

DISCUSSIONE IL 25/07/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/07/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/07/2023

ACCOLTO IL 26/07/2023

PARERE GOVERNO IL 26/07/2023

DISCUSSIONE IL 26/07/2023

VOTATO PER PARTI IL 26/07/2023

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 26/07/2023

CONCLUSO IL 26/07/2023

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00092
presentato da
CAROPPO Andrea
testo di
Giovedì 20 aprile 2023, seduta n. 91

   La IX Commissione,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (esame pratico), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea;

    ai fini del conseguimento della patente l'aspirante può presentare apposita istanza al competente ufficio della motorizzazione civile o, in alternativa, iscrizione presso una delle autoscuole presenti sul territorio, le cui norme sono disciplinate dall'articolo 123 del codice della strada;

    l'esame teorico verte su argomenti relativi alla segnaletica stradale, ad elementi di meccanica, alla sicurezza stradale e del veicolo;

    ai sensi del successivo articolo 122, solo previo superamento dell'esame teorico, è rilasciata dal competente ufficio della motorizzazione civile o dall'autoscuola un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (cosiddetto «foglio rosa»), la cui durata è di dodici mesi, durante i quali all'aspirante è permesso esercitarsi per affrontare l'esame pratico, purché al suo fianco si trovi un istruttore o un accompagnatore di età non superiore a 65 anni;

    l'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE», prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformino ai requisiti, minimi di cui all'allegato II del medesimo decreto legislativo;

    l'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, come introdotto dall'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, prescrive, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    il relativo decreto ministeriale 20 aprile 2012 prevede che, a decorrere da maggio 2012, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato;

    da più parti si sostiene che il mero superamento degli esami per il conseguimento della patente, così come attualmente sono svolti, non garantisce un'adeguata formazione dei conducenti e tantomeno che gli stessi rispettino le norme del codice della strada e abbiano un atteggiamento consapevole e rispettoso della vita propria e altrui;

    la preparazione per l'esame di teoria è nozionistica e spesso i candidati memorizzano le domande contenute nella banca dati ministeriale e le relative risposte senza averne realmente compreso il significato, anche per via del linguaggio utilizzato e della costruzione delle frasi, non sempre facilmente comprensibili per stranieri, persone con disturbi dell'apprendimento, bassa scolarizzazione, eccetera;

    a questo si aggiunge l'utilizzo di app, social media, lezioni on line che tendono a favorire un apprendimento individuale, mnemonico, superficiale, nel quale mancano completamente il trasferimento di esperienze ed emozioni (docente-allievo) e di condivisione che solo lezioni in presenza con docenti qualificati possono garantire;

    anche gli esami pratici di guida sono spesso superficiali e sicuramente non uniformi su tutto il territorio nazionale, come dimostrano le statistiche degli esiti degli esami pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, l'obbligatorietà di solo sei ore di guida certificata e, peraltro, soltanto per il conseguimento della patente B non è sufficiente ad avere un'adeguata preparazione alla guida;

    per quanto concerne il personale esaminatore degli aspiranti al conseguimento della patente di guida, i commi 3, 4, 5 e 5-bis, dell'articolo 121 del codice della strada, prevedono che gli esami sono effettuati, su base volontaria, da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e l'esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica;

    già da tempo persistono su tutto il territorio nazionale una serie di problematiche legate alla operatività del personale degli uffici della motorizzazione civile, in particolare in merito agli esami di conseguimento della patente di guida; tali criticità si sono accentuate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    innanzitutto gli uffici delle motorizzazioni di tutta Italia soffrono da tanto una grave mancanza di personale; il numero di funzionari addetti agli esami non è sufficiente a coprire le richieste e i tempi medi di attesa per l'effettuazione delle prove di guida arriva ultimamente fino a 4/5 mesi;

    la maggior parte degli esami di guida è ormai effettuata fuori dal normale orario di lavoro degli esaminatori (e quindi in straordinario), sulla base della disponibilità concessa dagli stessi, che hanno un'età media di 58 anni;

    per sopperire alle carenze di organico degli uffici della motorizzazione civile, si è spesso operato attingendo al personale degli uffici delle province confinanti o addirittura della sede centrale del Ministero;

    l'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 al fine di ridurre le liste di attesa in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, ha previsto che le prove pratiche, in conto privato, possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2023 anche da personale qualificato abilitato degli uffici della motorizzazione civile in quiescenza,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni utile iniziativa per rafforzare il sistema dell'educazione stradale, nonché della formazione dei conducenti nell'ottica di una sempre maggiore sicurezza stradale;

   a valutare, al fine del conseguimento della patente di guida, l'obbligatorietà di un percorso di formazione sia teorico che pratico presso le autoscuole presenti sul territorio;

   per quanto concerne la formazione teorica, ad adottare iniziative volte ad inserire nel programma del corso obbligatorio anche l'approfondimento di aspetti non nozionistici che esulano dalle domande dei questionari di esame, tra i quali: a) alcool e droghe; b) percezione del rischio; c) responsabilità civile e penale; d) primissimo soccorso in caso di incidente; e) cause più frequenti di incidenti stradali e comportamenti per la prevenzione;

   per quanto riguarda la formazione pratica alla guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, a prevedere, con ogni iniziativa di competenza, un aumento delle ore delle lezioni di guida certificate che il candidato deve sostenere prima di poter svolgere l'esame per la patente di categoria B, nonché a introdurre un adeguato numero di ore di esercitazioni obbligatorie presso un'autoscuola per il conseguimento della patente per la guida di un ciclomotore o un motociclo;

   ad adottare iniziative, anche normative, volte a dare piena attuazione a quanto previsto dalla direttiva 126/2006/CE con riferimento all'estensione delle patenti di guida della stessa categoria (da patente A1 a patenti A2 e A, da patente B a patente B96, da patente cod. 78 a patente cambio manuale) prevedendo solo percorsi di formazione in luogo della mera ripetizione dell'esame;

   ad assumere opportune iniziative di competenza atte a superare gli attuali problemi organizzativi e di carenza di personale che impediscono agli uffici della motorizzazione civile di erogare i servizi e, in particolare, a smaltire il cronico arretrato, specie per quanto concerne gli esami di guida, che creano disagi e disservizi nei confronti dei cittadini e delle imprese interessate, autoscuole in primis;

   ad adottare le iniziative di competenza volte a bandire concorsi per assumere esaminatori e tecnici del settore, ad incrementare le assunzioni attingendo anche da graduatorie di altre amministrazioni e ad assicurare la possibilità, per coloro che sono stati assunti, di sostenere celermente gli esami di abilitazione;

   ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere che il personale assunto degli uffici della motorizzazione civile, adeguatamente formato e abilitato a svolgere la funzione di esaminatore, effettui gli esami di guida nel normale orario di lavoro (e quindi in prestazione ordinaria), a cui potrà essere affiancata eccezionalmente la possibilità di effettuare esami in orario straordinario;

   nelle more della definizione del programma di nuove assunzioni e di formazione nel comparto, al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, ad adottare le iniziative di competenza volte a prorogare l'utilizzo, in qualità di esaminatore ausiliare, di personale qualificato abilitato degli uffici della Motorizzazione civile collocato in quiescenza;

   sempre con l'intento di smaltire le liste di attesa relative agli esami per la patente di guida, a valutare l'opportunità di coinvolgere temporaneamente, in funzione di esaminatore, personale qualificato proveniente da altri settori, come ad esempio dalle forze armate e/o dalle forze di polizia, o delegare l'effettuazione di alcuni procedimenti in seno alle autoscuole;

   a valutare l'opportunità di creare un apposito albo o registro degli esaminatori, contenente gli abilitati alla funzione di esaminatore per il conseguimento della patente di guida;

   a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad uniformare su tutto il territorio nazionale l'attività degli uffici della motorizzazione civile per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida;

   ad avviare un percorso di riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione, funzionamento, personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870.
(7-00092) «Caroppo, Sorte».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patente di guida

sicurezza stradale

insegnamento della guida