ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00797

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 98 del 05/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/05/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/05/2023
Stato iter:
11/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/07/2023
Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/07/2023
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/05/2023

DISCUSSIONE IL 11/07/2023

SVOLTO IL 11/07/2023

CONCLUSO IL 11/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00797
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo di
Venerdì 5 maggio 2023, seduta n. 98

   CAPPELLETTI e FENU. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia potevano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   inoltre, i soggetti cessionari dei crediti d'imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate alla «piattaforma cessione crediti», per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. Dopo l'accettazione, i crediti saranno visibili nel «cassetto fiscale» e utilizzabili in compensazione tramite modello F24;

   con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023, della legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, sono state introdotte dal Governo modifiche alle disposizioni sopra esposte bloccando di fatto, se non per alcune tipologie di interventi per i quali è stata posta una deroga, la possibilità di impiegare per nuovi interventi il meccanismo di sconto e cessione del credito, nonostante i meccanismi abbiano fortemente contribuito al rilancio del comparto economico, in particolare di quello edilizio;

   inoltre, con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento, non viene affrontato in modo risolutivo il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», nonostante le garanzie annunciate da parte del Governo che avrebbe individuato delle soluzioni in grado di sbloccare la cessione dei crediti. Ad oggi la situazione appare ancora in gran parte bloccata e continua ad alimentare gravissimi problemi economici di cittadini ed imprese che rischiano il fallimento della propria attività;

   rispetto a tali aspetti si ritiene opportuno attivare un monitoraggio trasparente al fine di individuare con precisione la tipologia dei soggetti coinvolti e dell'ammontare degli importi per intraprendere iniziative legislative risolutive –:

   quale sia l'esatto ammontare, dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma web di cessione dei crediti (detto «cassetto fiscale»), distinti per annualità e tipologia di bonus, e quali siano le iniziative legislative che intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati.
(5-00797)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 luglio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00797

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede per i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  Tenuto conto che, a parere degli Interroganti, i successivi interventi normativi non hanno risolto il problema dei cosiddetti «crediti incagliati» e che appare opportuno attivare un monitoraggio trasparente al fine di individuare con precisione la tipologia dei soggetti coinvolti e dell'ammontare degli importi per intraprendere iniziative legislative risolutive, gli stessi chiedono di sapere «quale sia l'esatto ammontare, dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma web di cessione dei crediti (detto “cassetto fiscale”), distinti per annualità e tipologia di bonus, e quali siano le iniziative legislative che intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati.».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla richiesta relativa all'ammontare dei crediti d'imposta da bonus edilizi ceduti e non ancora accettati dopo 30 giorni, distinti per annualità e tipologia di bonus, si riportano nel file excel allegato i dati delle cessioni dei bonus edilizi (prime e successive cessioni) e degli sconti in fattura che, alla data del 10 luglio 2023, risultano ancora in attesa di accettazione da parte del cessionario.
  Al riguardo, si rappresenta che:

   i dati si riferiscono alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura comunicati dai cedenti all'Agenzia delle entrate, per i quali i cessionari e i fornitori, decorsi 30 giorni, non hanno ancora comunicato all'Agenzia la volontà di accettarli o rifiutarli; tali crediti, per i quali è stata comunicata la cessione – seppur non ancora accettata dal cessionario – non vanno considerati come crediti «incagliati»; le cessioni comunicate alla piattaforma dell'Agenzia sono, infatti, quelle per le quali il cedente ha già individuato la controparte;

   le disposizioni di riferimento non prevedono un termine entro cui il cessionario debba comunicare all'Agenzia l'accettazione o il rifiuto del credito;

   l'Agenzia non può intervenire sulla volontà del cessionario di accettare o rifiutare il credito ceduto;

   l'Agenzia non è a conoscenza di quali e quante delle cessioni in attesa di accettazione derivino da comunicazioni errate, che i cessionari sono tenuti a rifiutare;

   i dati non comprendono i crediti già acquistati e accettati da cessionari e fornitori, che tali soggetti non riescono a cedere a terzi e per i quali, dunque, non è stata ancora effettuata alcuna comunicazione all'Agenzia.

  Per quanto attiene, invece, alle iniziative legislative che il Governo intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati, si evidenzia che lo stesso è recentemente intervenuto in materia in sede di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (effettuata con la legge 11 aprile 2023, n. 38), nel cui articolo 121 è stato inserito – proprio per risolvere il problema dei crediti fiscali «incagliati» – il comma 1-sexies, ai sensi del quale le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, gli intermediari finanziari e le società di assicurazione, cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sorti in relazione ad interventi la cui spesa sia stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022) hanno la possibilità di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti fiscali già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.
  Tutto ciò premesso, resta comunque fermo l'impegno del Governo a monitorare costantemente l'evoluzione del contesto di riferimento.

.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

Internet

credito