ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00685

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 85 del 12/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: MARI FRANCESCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 12/04/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/04/2023
Stato iter:
13/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/04/2023
Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/04/2023
Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/04/2023

SVOLTO IL 13/04/2023

CONCLUSO IL 13/04/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00685
presentato da
MARI Francesco
testo di
Mercoledì 12 aprile 2023, seduta n. 85

   MARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Inps ha inviato solleciti di pagamento per la restituzione degli ammortizzatori erogati a lavoratori licenziati illegittimamente e reintegrati in Alitalia Sai/Alitalia Sai in A.S. e in Air Italy, per decine di migliaia di euro;

   i lavoratori reintegrati hanno ricevuto il risarcimento prima degli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle compagnie aeree, prima della cessione ad Alitalia Sai, e prima della cassa integrazione per i lavoratori Air Italy a seguito della liquidazione in bonis di tale compagnia aerea il 20 febbraio 2020 che ha proceduto a licenziare il personale a gennaio dello scorso anno;

   l'Inps ha richiesto la restituzione degli ammortizzatori erogati, indipendentemente dal periodo in cui è stata pronunciata la sentenza di reintegra;

   successivamente molti di quei lavoratori, dopo essere stati assunti per effetto delle sentenze, sono finiti in cassa integrazione nel passaggio delle attività da Alitalia a ITA o per la liquidazione di Air Italy;

   in tale contesto il Governo dovrebbe favorire l'emanazione di una interpretazione autentica che consenta di mettere fine a tale situazione;

   la legge Fornero ha previsto un indennizzo massimo di 12 mensilità per il lavoratore che vince la causa di licenziamento illegittimo, nonostante il fatto che i procedimenti giudiziari possono durare anni senza revocare la previsione di restituzione degli eventuali ammortizzatori sociali percepiti, lasciando la norma preesistente quando il datore di lavoro era tenuto a versare tutte le retribuzioni maturate dal lavoratore dal licenziamento illegittimo alla sua reintegra;

   con la legge Fornero si riteneva di aver semplificato l'iter giudiziario, ma non si è considerato che una sentenza di reintegrazione può essere pronunciata in appello o, addirittura, in Cassazione anni dopo l'avvio del procedimento giudiziario stesso;

   sarebbe necessaria una modifica o una interpretazione diversa della legge Fornero, tenuto conto che il risarcimento percepito dai lavoratori non è retribuzione, non sovrapponibile agli ammortizzatori sociali –:

   se non ritenga adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di chiarire che l'articolo 2, comma 41 della legge n. 92 del 2012 si applica nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi dell'articolo 18 comma 4, della legge n. 300 del 1970 nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 23 del 2015, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, con corresponsione della retribuzione, e che la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito.
(5-00685)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 aprile 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00685

  L'Onorevole interrogante riporta la notizia relativa al recupero da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali fruiti da ex lavoratori dell'Alitalia e Air Italy, inizialmente licenziati e poi reintegrati dal giudice del lavoro.
  Al riguardo, sentiti la competente direzione generale del Ministero del lavoro e l'INPS, si rappresenta quanto segue.
  A fronte di un licenziamento giudizialmente riconosciuto illegittimo, il risarcimento del danno causato dalla condotta illecita del datore di lavoro ha essenzialmente lo scopo di compensare le difficoltà di natura economica in cui si sia trovato il lavoratore per effetto dell'indebito comportamento datoriale.
  La misura di tale risarcimento, così come forfetizzata nel 2012 nel limite massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, potrebbe non coprire l'integralità del danno subito dal lavoratore – parte debole del rapporto – il quale è certamente esposto all'indeterminatezza dei tempi del processo, spesso non di celere svolgimento.
  A normativa vigente, il venir meno dell'evento di disoccupazione involontaria determinato dal licenziamento determina l'assenza di uno dei requisiti per il percepimento della Naspi, e pertanto l'intera prestazione deve ritenersi indebita.
  Questo principio si ricava dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che può ormai definirsi consolidata, secondo cui, in caso di reintegra dovuta dal riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, decadono i presupposti per le prestazioni INPS che dal licenziamento derivano (Mobilità, Naspi e integrazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sia di importo sia di durata).
  Una recente sentenza di merito del tribunale di Roma del gennaio 2022, in una fattispecie analoga al caso evidenziato dagli interroganti, ha stabilito che – relativamente alle prestazioni di mobilità corrisposte dall'INPS ad alcuni lavoratori del settore aereo reintegrati nel posto di lavoro con la reintegra cosiddetta attenuata – gli stessi lavoratori «sono tenuti a restituire all'INPS i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto percepito dal datore di lavoro a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra».
  Data l'iniquità della situazione, siamo pronti a lavorare con il Parlamento alle modifiche normative necessarie per introdurre la possibilità, a fronte di reintegra del lavoratore con contestuale risarcimento convenzionale limitato a 12 mensilità, di limitare l'indebito ammortizzatore sociale al risarcimento concesso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenziamento abusivo