ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00684

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 85 del 12/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIACCONE ANDREA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 12/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER 12/04/2023
NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER 12/04/2023
FORMENTINI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 12/04/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/04/2023
Stato iter:
13/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/04/2023
Resoconto BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/04/2023
Resoconto BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/04/2023

SVOLTO IL 13/04/2023

CONCLUSO IL 13/04/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00684
presentato da
GIACCONE Andrea
testo di
Mercoledì 12 aprile 2023, seduta n. 85

   GIACCONE, BILLI, NISINI e FORMENTINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i pensionati italiani Inps residenti in Bulgaria continuano ad essere tassati alla fonte, ovvero dall'Italia, a causa di un'anomalia nella convenzione bilaterale Italia-Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni fiscali (legge 29 novembre 1990, n. 389);

   l'articolo 1, comma 2, lettera b), della Convenzione statuisce che una persona fisica per essere considerata residente fiscale in Bulgaria deve possedere la nazionalità bulgara;

   l'articolo 16 della medesima convenzione prevede che «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato», a nulla rilevando la sua cittadinanza, ma soltanto la sua residenza;

   con messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020 l'Inps ha emanato indicazioni sulle certificazioni da allegare alle domande, da parte di pensionati residenti in Bulgaria, per la detassazione di pensioni italiane private, in applicazione della convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali;

   con il medesimo messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020, l'Inps ha chiarito che «gli uffici dell'istituto sono tenuti a considerare utili per domande di esenzione dall'imposizione in Italia soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e la Repubblica di Bulgaria»;

   ne consegue che circa 1.200 pensionati italiani residenti in Bulgaria e iscritti all'Aire, non si vedono rilasciato, salvo quelli con doppia cittadinanza, il certificato attestante la qualità di «residente fiscale» ai sensi della convenzione e, di conseguenza, la propria pensione è tassata – e non detassata – alla fonte dall'Inps;

   la maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia prevedono la tassazione delle pensioni Inps nel Paese di residenza –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per risolvere la criticità esposta in premessa, causa anche della continua diminuzione degli italiani iscritti all'Aire residenti in Bulgaria, ivi incluse la revisione della convenzione e, nelle more, la possibilità per l'Inps di accettare la certificazione attestante la qualità di residente fiscale in Bulgaria rilasciata dall'Agenzia nazionale delle entrate bulgare (Nap) anche se non contiene il riferimento alla convenzione, nell'ottica di perseguire l'obiettivo di evitare una doppia imposizione fiscale.
(5-00684)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 aprile 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00684

  Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per aver sollevato il tema inerente la situazione fiscale e pensionistica dei cittadini italiani residenti in Bulgaria e iscritti all'AIRE in relazione all'applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria.
  A partire dal 2020, le Autorità italiane hanno cominciato ad applicare la Convenzione in maniera più aderente al testo e, in particolare, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che definisce come «residente fiscale» in Bulgaria solo la persona fisica che, oltre alla residenza, sia in possesso anche della nazionalità bulgara.
  La cittadinanza bulgara è dunque divenuta condizione necessaria affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano definirsi fiscalmente residenti nel Paese e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione della pensione percepita dall'INPS.
  Ai cittadini italiani l'Amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale «persona locale», che non è tuttavia accettato dall'INPS ai fini dell'esenzione fiscale in quanto non conforme alle previsioni della Convenzione.
  Sulla questione è stato interpellato l'Istituto che ha reso noto di aver formalmente sollecitato l'Agenzia delle entrate a fornire i necessari aggiornamenti sui i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili a tutte le tipologie di pensionati residenti in Bulgaria.
  L'Agenzia delle entrate, con nota n. 244 dell'8 marzo 2023, ha chiarito che: «Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato».
  Pertanto, in conformità alle suddette indicazioni, l'INPS, con messaggio Hermes n. 1270 del 3 aprile 2023, ha indicato i nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano, applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria con riferimento alla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali.
  L'Istituto, pertanto, procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara esclusivamente ai pensionati – non solo della gestione pubblica, ma anche della gestione privata – che alleghino alla relativa istanza la certificazione, da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.
  Nel sottolineare l'importanza del tema segnalato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile a sostenere con le altre Amministrazioni competenti, tutte le iniziative volte a valutare ulteriormente la questione della doppia imposizione nel rispetto del principio di reciprocità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica fiscale

pensionato

retribuzione del lavoro