ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00641

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 80 del 31/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/03/2023


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 31/03/2023
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00641
presentato da
D'ORSO Valentina
testo di
Venerdì 31 marzo 2023, seduta n. 80

   D'ORSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la riforma del processo civile introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia) ha introdotto i criteri di nomina e permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dai vari tribunali;

   l'entrata in vigore della norma è stata anticipata al 28 febbraio 2023, con termine per presentare domanda di iscrizione negli elenchi al 31 marzo;

   i criteri per la nomina previsti dalla normativa sono tre e devono essere posseduti alternativamente tra loro. Nello specifico occorre: 1) aver svolto almeno dieci incarichi nel quinquennio precedente 2) possedere il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata 3) aver frequentato un corso specifico in tema di procedure esecutive;

   come riportato da una nota dell'Organismo congressuale forense del 9 marzo 2023, la grande criticità è rappresentata dal fatto che: quanto al punto 2) non è ancora stato istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; quanto al punto 3) i corsi specifici in tema di procedure esecutive devono rispettare delle linee guida stabilite dalla Scuola superiore della magistratura che tuttavia, a oggi, non le ha emanate;

   potrà presentare domanda per essere inserito nei nuovi elenchi soltanto il professionista che avrà ottenuto almeno dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente ovvero dieci incarichi conseguiti tra il 31 marzo 2018 e il 31 marzo 2023, termine ultimo per presentare domanda di iscrizione negli elenchi;

   durante il periodo pandemico le esecuzioni immobiliari sono state sospese e quindi il quinquennio di riferimento comprende un lungo periodo di fatto privo di attività professionale;

   ciò comporta ovvie ricadute negative sui giovani professionisti che si vedrebbero sostanzialmente precluso l'accesso agli elenchi;

   la criticità maggiore risulta essere che un ingente numero di delegati alle vendite giudiziarie verrà escluso dai nuovi elenchi a vantaggio dei pochi che hanno già ricevuto almeno dieci incarichi o di chi attesterà di aver frequentato corsi specifici che, tuttavia, stante l'assenza delle linee guida della Scuola superiore della magistratura, non possono per certo rispettare il criterio stabilito dall'articolo 179-ter disposizione attuativa del codice di procedura civile;

   fino a che non si consentirà di poter soddisfare alternativamente ognuno dei tre requisiti per l'iscrizione negli elenchi, appare illogico e oltremodo limitativo cancellare de plano i vecchi elenchi a vantaggio di pochissimi «favoriti»; sarebbe certamente più equo consentire la nuova iscrizione secondo la normativa previgente e sostituire gli elenchi ad oggi in uso ai vari tribunali soltanto quando si potrà ragionevolmente dimostrare di soddisfare uno dei tre requisiti alternativi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza volte a sospendere la nuova normativa fintantoché non sia possibile popolare il nuovo elenco secondo tutti i nuovi requisiti previsti alternativamente per i professionisti dalla nuova regolamentazione per evitare di dare luogo ad una discriminazione tra professionisti.
(5-00641)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura civile