ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00283

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 42 del 24/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: LOIZZO SIMONA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 24/01/2023
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 24/01/2023
MATONE SIMONETTA LEGA - SALVINI PREMIER 24/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/01/2023
Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2023
Resoconto LOIZZO SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2023
Resoconto GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 25/01/2023
Resoconto LOIZZO SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2023

SVOLTO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00283
presentato da
LOIZZO Simona
testo di
Martedì 24 gennaio 2023, seduta n. 42

   LOIZZO, PANIZZUT, LAZZARINI e MATONE. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

   con determinazione n. 1535/2017, l'Aifa ha individuato i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   l'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno previsto, nella loro formulazione originaria, l'istituzione di due fondi, con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno, destinati al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi;

   l'articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto l'unificazione dei predetti fondi, istituendo a decorrere dal 1° gennaio 2022 un fondo unico per l'acquisto dei farmaci innovativi (di seguito Fondo), con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, successivamente incrementata dall'articolo 1, comma 259, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   il fondo si è rivelato uno strumento di grande efficacia nel ridurre le tempistiche di accesso e nell'aumentare la numerosità di molecole innovative rese disponibili ai pazienti italiani;

   le regioni possono accedere alle risorse del fondo per il rimborso dei farmaci innovativi per fornire assistenza sanitaria immediata al pazienti in bisogno;

   il requisito dell'innovatività terapeutica permane, tuttavia, per un periodo massimo di 36 mesi e alla sua scadenza devono esistere determinati motivi per il rinnovo;

   una volta che il medicinale perde il requisito dell'innovatività, la spesa della terapia va a gravare sui budget regionali nonché sul FILE F dei centri di trattamento;

   il mancato rinnovo del requisito dell'innovatività può dare luogo a criticità per i pazienti in termini di mobilità e di accesso alle cure;

   la mancata centralizzazione della spesa sul fondo può determinare problematiche importanti a livello regionale, anche dal punto di vista della mobilità, aggravando i budget di spesa delle regioni che detengono i centri prescrittori;

   la compensazione tra le regioni ha tempi non più sostenibili –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per fornire adeguate risposte sulla gestione dei farmaci innovativi al momento della scadenza del requisito dell'innovatività.
(5-00283)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00283

  Con riferimento al quesito posto nel question time, rappresento che la definizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello status di medicinale innovativo spettano all'Agenzia Italiana del Farmaco.
  Tale qualificazione presuppone la valutazione di tre elementi basilari: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall'azienda a supporto della richiesta di innovatività.
  Sussistendo tali elementi, i farmaci che ottengono la qualifica di innovatività accedono a risorse dedicate che sono sottratte ai meccanismi di ripiano dello sfondamento dei tetti di spesa (cosiddetto pay-back), a condizione che non venga superato il tetto previsto per la spesa dei farmaci innovativi. Se si intende continuare a garantire che i farmaci che rientrano nel fondo dei medicinali innovativi siano esentati dal ripiano, è pertanto necessario che il fondo sia sufficientemente capiente. Anche per tale ragione, si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha previsto un aumento della dotazione del fondo: 1.100 milioni di euro per il 2022, 1.200 per il 2023 e 1.300 per il 2024.
  Dette risorse, peraltro, dal 1° gennaio 2022 confluiscono nel Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi.
  Negli ultimi anni, non si sono verificati problemi di capienza del fondo per i farmaci innovativi, dal momento che la spesa ad essi ascrivibile è rimasta entro i limiti di capienza di anno in anno stabiliti.
  Peraltro, con riguardo specifico ai lamentati rischi che una mancata estensione del termine dell'innovatività determinerebbe significative ricadute in termini di mobilità e accesso alle cure, l'Aifa rassicura che ciò non si verificherà.
  Il venir meno dell'innovatività allo scadere del termine dei 36 mesi non comporta, infatti, dal punto di vista dei pazienti, alcuna problematica in termini di accesso al farmaco, in quanto le specialità in questione verrebbero ad essere classificate nelle fasce A e H, con imputazione dei relativi costi al Ssn e con l'unica differenza che, venuta meno l'innovatività, essi rientrerebbero nei meccanismi di attribuzione dei tetti di spesa con correlato obbligo di ripianare le quote di sfondamento secondo i noti meccanismi del pay-back.
  La perdita dello status di innovativo non potrebbe in alcun modo influenzare la mobilità territoriale dei pazienti, il cui funzionamento resterebbe invariato secondo i previsti meccanismi di compensazione tra gli enti territoriali coinvolti.
  Da ultimo, anticipo che è in corso un approfondimento circa l'opportunità di svolgere scelte in merito alla destinazione delle risorse che residuano dal Fondo in questione e che potrebbero rimanere destinate alla farmaceutica, andando così ad alleggerire il carico di spesa sulle imprese del settore nei casi di sfondamento dei tetti assegnati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

medicinale

diritto alla salute