ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00185

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 27 del 23/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2022


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA'  PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
  • MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA delegato in data 14/12/2022
Stato iter:
13/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2023
Resoconto BARBARO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
REPLICA 13/04/2023
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/12/2022

DISCUSSIONE IL 13/04/2023

SVOLTO IL 13/04/2023

CONCLUSO IL 13/04/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00185
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo di
Venerdì 23 dicembre 2022, seduta n. 27

   CAPPELLETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il 13 dicembre 2022 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato sette procedimenti istruttori – e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari – nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l'80 per cento del mercato, rispetto alle proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, in contrasto con l'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (cd. Aiuti bis), convertito in legge n. 142 del 21 settembre 2022;

   la norma sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l'efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

   questi interventi si aggiungono ai quattro procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati e fanno seguito ad un'ampia attività preistruttoria svolta nei confronti di 25 imprese, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge evitando di modificare le condizioni economiche – dopo il 10 agosto 2022 – ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati;

   alle sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso;

   sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese, risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo;

   dal provvedimento cautelare dell'Autorità emerge un contesto nel quale la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in possibile violazione degli articoli 24 e 25 del codice del consumo, in ragione dell'indebito condizionamento esercitato sui consumatori, inducendoli ad accettare l'incremento del prezzo delle forniture e ostacolando l'esercizio dei diritti loro attribuiti dalla disposizione sopra richiamata, costituente disciplina primaria di carattere eccezionale. Tale comportamento ha arrecato verso i consumatori considerevoli danni economici, a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative (pari anche a 4 o 5 volte quelle previste dall'offerta corrente) determinando un esorbitante aumento tariffario e in un immediato e notevole pregiudizio economico per numerosi consumatori;

   in conseguenza dei procedimenti dell'Autorità le imprese dovranno, quindi, sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all'Autorità le misure che adotteranno al riguardo. Entro sette giorni, le imprese potranno difendersi e l'Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari –:

   se il Governo intenda attivare iniziative di carattere normativo al fine di garantire che i consumatori che risultassero lesi dall'indebito condizionamento vengano indennizzati automaticamente;

   quali iniziative intenda sostenere per evitare la reiterazione di tali comportamenti, anche attraverso eventuali iniziative legislative che rafforzino la trasparenza e la concorrenza tra gli operatori.
(5-00185)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 aprile 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-00185

  Come evidenziato dall'onorevole interrogante, con comunicato stampa del 30 dicembre 2022 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha disposto nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, la conferma dei provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre precedente, sospendendo le modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 115/2022 cosiddetto «Decreto Aiuti bis».
  I procedimenti cautelari sono stati intrapresi dall'Autorità, come accennato, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge, con cui è stata disciplinata la sospensione dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023 dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.
  La norma si inserisce nel quadro delle misure adottate per sostenere famiglie e imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, nella considerazione che molte imprese fornitrici si sono avvalse in questa fase di elevata volatilità dei prezzi dell'energia della modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali, strumento previsto dalla legge e dal contratto, che ha l'effetto di trasferire sull'utenza finale l'incremento dei prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas.
  La tematica relativa al costo dell'energia è altresì all'attenzione delle iniziative del Governo; difatti successivamente, con l'articolo 11 del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Mille proroghe) è stato prorogato sino al 30 giugno 2023 il termine di sospensione delle modifiche unilaterali, così bloccando i prezzi per un periodo più esteso, al fine di tutelare ulteriormente i consumatori finali.
  Giova comunque al riguardo precisare che i citati provvedimenti cautelari emessi dall'AGCM sono stati di recente parzialmente riformati sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che i contratti con una scadenza predeterminata delle condizioni economiche non rientrano nell'ambito di applicazione della norma.
  Questi contratti devono ritenersi liberamente modificabili alla scadenza, trattandosi di rinnovi contrattuali concordati tra le parti e non dell'esercizio del potere di modifica unilaterale da parte dell'impresa. (In particolare, ci si riferisce all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5986/2022 del 22 dicembre 22).
  In particolare, il citato decreto milleproroghe è stato previsto che sono escluse dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 115/22 le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
  Ciò chiarito, il Governo condivide pienamente le preoccupazioni espresse dall'Onorevole interrogante con riguardo alla necessità di arginare pratiche commerciali scorrette o comportamenti illegittimi ove posti in essere dagli operatori del settore.
  A questo riguardo si evidenzia che l'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo attribuisce in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad intervenire in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nei settori regolati, come quelli dell'energia elettrica e del gas naturale, fermo restando il rispetto della regolazione vigente e una volta acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente (ARERA).
  Gli indennizzi automatici menzionati dall'interrogante sono invece predisposti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e contrattuale inerenti alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, tra cui quelli relativi alle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto.
  L'ARERA ha infatti da tempo introdotto standard di qualità del servizio e meccanismi di tutela degli utenti consumatori che includono i rimborsi automatici.
  L'ammontare degli indennizzi è periodicamente aggiornato dall'ARERA nell'esercizio delle proprie competenze e prerogative.
  Si precisa che l'indennizzo costituisce misura aggiuntiva e non incide sul diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni subiti in seguito al comportamento del fornitore, restando ferme le norme generali in materia di responsabilità civile.
  Atteso quanto rappresentato, si evidenzia che è in corso un costante monitoraggio sull'attuazione delle misure adottate, anche in sinergia con le competenti Autorità, al fine di evitare possibili elusioni da parte degli operatori.
  Si conferma pertanto l'impegno del Governo, di assicurare la massima protezione dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, anche in relazione al rafforzamento degli strumenti di tutela a disposizione dei consumatori stessi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione economica

prezzo

consumatore