ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 11 del 18/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: D'ALFONSO LUCIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 16/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAUS MAURO ANTONIO DONATO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 18/11/2022


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA'  PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY delegato in data 16/11/2022
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/11/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00034
presentato da
D'ALFONSO Luciano
testo di
Venerdì 18 novembre 2022, seduta n. 11

   D'ALFONSO e LAUS. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il 28 ottobre 2022 la direzione della Sevel – Società europea veicoli leggeri – ha inviato alle rappresentanze sindacali una comunicazione avente per oggetto la fusione per incorporazione di Sevel S.p.A. in FCA Italy S.p.A.: «Tale fusione rientra in un progetto di semplificazione societaria avente per obiettivo la realizzazione di sinergie mediante l'ottenimento di significativi risparmi nella gestione operativa della società attraverso la concentrazione in FCA Italy S.p.A. delle attività facenti capo alla Sevel S.p.A., in particolare l'incorporante assumerà su di sé le funzioni relative alla produzione e all'assemblaggio di autoveicoli e loro componenti nello stabilimento di Atessa svolte dalla incorporanda Sevel S.p.A., così semplificando i flussi relativi alla produzione attualmente in essere»;

   questa comunicazione risponde al comma 1 dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 e viene effettuata per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto;

   lo stesso articolo, al comma 2, di fatto dispone l'impossibilità di intervento del rappresentante dei lavoratori nel processo di fusione per incorporazione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile;

   la ratio dell'istituto di fusione per incorporazione è finalizzata alla volontà di rendere più competitive sul mercato le imprese coinvolte, ottimizzando l'assetto logistico, con la conseguente compressione dei costi amministrativi;

   è evidente che la redazione del progetto di fusione, l'approvazione dello stesso e la stipula dell'atto di fusione per incorporazione avvengono nel rapporto esclusivo tra gli organismi della società incorporante e della società incorporanda;

   a proposito della fusione per incorporazione, si evidenziano profili giuridici in quanto, mentre con le sentenze n. 11059/2011 e n. 22998/2015 della Suprema Corte di cassazione si è affermato come «in tema di fusione per incorporazione si realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione diviene l'unico e diretto obbligato», con riferimento invece al testo dell'articolo 2504-bis codice civile post-riforma del 2003, le Sezioni Unite hanno rilevato come già la sentenza della Corte di cassazione n. 2637/2006 (seguita da Cassazione n. 14526/2006), aveva affermato che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti, risolvendosi piuttosto in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo;

   dal punto di vista letterale infatti – osservano le Sezioni Unite – l'eliminazione della locuzione «società estinte» dalla formulazione dell'articolo 2504-bis codice civile e la sostituzione con la locuzione «società partecipanti alla fusione» sembra confortare la tesi della fusione come modificazione dell'atto costitutivo;

   nonostante tali orientamenti, con la sentenza n. 21970/2021, le Sezioni Unite hanno concluso che «la fusione per incorporazione estingue la società incorporata», rendendo, probabilmente, opportuno indagare quali possano essere i riflessi di questa ultima interpretazione nel processo di fusione per incorporazione di Sevel in FCA Italy –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere per procedere, mediante l'istituzione di un tavolo di confronto permanente, ad una ricognizione degli assetti societari tra controllante, controllate e partecipate;

   se a detta ricognizione intenda fare seguire un documento programmatico sull'elaborazione di una finora assente politica industriale in Italia, anche alla luce degli effetti imprevedibili di un progetto di «autonomia differenziata» che inciderà inevitabilmente sulla tenuta delle filiere in un quadro omogeneo, nonché sul piano degli investimenti nel settore della ricerca, vitale per lo sviluppo delle imprese.
(5-00034)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commissione interna

crescita dell'impresa

fusione d'imprese