ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00882

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 91 del 20/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: D'ALFONSO LUCIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 20/04/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/04/2023
Stato iter:
11/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/07/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/07/2023

CONCLUSO IL 11/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00882
presentato da
D'ALFONSO Luciano
testo di
Giovedì 20 aprile 2023, seduta n. 91

   D'ALFONSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dal 2005 al 2023, su impulso della procura di Pescara, sono stati celebrati 14 procedimenti, gran parte dei quali risulta all'interrogante che si siano conclusi con assoluzione piena: concorso di G. Dezio, accordi di programma-urbanistica comune di Pescara, Green Connection, Housework, Mare-Monti, trasferimento Maria Pia De Simone, decesso Mario Pagliari, aiuti alla Pescara-Calcio, Parco del Lavino, palazzine via Caduti per servizio, Rigopiano, Parco delle Rose, Pescara-Porto, immobile via Rigopiano-Pescara;

   nell'ambito di tali procedimenti, gli inquirenti si sono avvalsi di un tempo addirittura superiore a quello massimo consentito per la durata delle indagini preliminari, pari a 24 mesi decorrenti dalla data di iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato (articolo 407 codice di procedura penale);

   il «gigantismo» dell'attività investigativa compiuta in relazione a fatti destinati a rivelarsi «non sussistenti» all'esito dell'accertamento giurisdizionale è fenomeno patologico che interessa più in generale il nostro sistema processuale penale, come è stato da tempo segnalato dalla comunità scientifica e dagli operatori della giustizia penale;

   due sono, in particolare, i principali profili rispetto ai quali può cogliersi la natura «degenere» del descritto fenomeno: da un lato, la produzione a carico dello Stato di ingenti costi non recuperabili; dall'altro lato, i riverberi negativi sofferti dall'indagato-imputato innocente. Nell'attesa dei tempi «irragionevoli» del procedimento, egli rimane spesso esposto, oltreché agli effetti immediati del suo coinvolgimento nella vicenda penale, ad un'anomala attenzione mediatica, alimentata da letture capziose degli atti d'inchiesta, che favoriscono frettolose condanne fuori dal processo, a totale detrimento della presunzione d'innocenza garantita dall'articolo 27 della Costituzione;

   punto di innesco di simili cripto-condanne è sovente rappresentato dal contenuto e dalla indebita diffusione delle informative di polizia giudiziaria previste dall'articolo 347 codice di procedura penale, che, compendiando attività compiute ai sensi dell'articolo 330 codice di procedura penale nelle primissime battute dell'indagine, veicolano premature ed improprie rappresentazioni del fatto oggetto d'indagine. Spinti, a parere dell'interrogante, da una logica predatoria, gli investigatori tendono infatti ad affidare, a tali atti, apodittiche ricostruzioni della condotta addebitata all'indagato, elaborate unilateralmente e caratterizzate da una enfatizzazione in senso colpevolista delle informazioni raccolte;

   ciò concorre alla gestazione di quel pre-giudizio pesantissimo con cui il soggetto si trova a dover affrontare la devastazione della propria vita personale e l'esperienza processuale, segnata dalla costruzione di «castelli accusatori» edificati su fondamenta talmente gracili da esporsi a brucianti smentite in giudizio. L'esito assolutorio non è, però, sufficiente a rimuovere le tracce lasciate dal lungo lavorio investigativo, che finiscono per indugiare nella «fedina» del soggetto e rischiano di intaccarne sine die la reputazione malgrado l'assoluzione;

   una rapida rassegna giurisprudenziale restituisce, d'altronde, l'immagine di una limitatissima applicazione di condanne per i reati (articoli 326, 379-bis, 684 codice penale) configurabili al ricorrere di violazioni degli obblighi di segretezza in fase di indagini o dei divieti di pubblicazione, a testimonianza dell'esistenza di una tolleranza diffusa nei confronti di tali comportamenti illeciti;

   ne discende l'esigenza di un intervento normativo teso a razionalizzare «a monte» il materiale prodotto dalla polizia giudiziaria, il quale finisce per rivestire, nella prassi, un ruolo estremamente rilevante, nonostante sia inutilizzabile ai fini della decisione giurisdizionale;

   in questa prospettiva, è opinione dell'interrogante che occorra soprattutto promuovere correttivi volti a compulsare la polizia giudiziaria ad una maggiore prudenza descrittiva, nell'ottica di arginare l'uso e l'abuso di aggettivi ed espressioni «stigmatizzanti», per imporre, al contempo, l'impiego di un linguaggio cauto, dal tenore possibilista, improntato all'uso del modo verbale condizionale –:

   se il Ministro interrogato intenda promuovere, per quanto di competenza, un attento monitoraggio circa i fenomeni segnalati in premessa, con particolare attenzione all'utilizzo di aggettivi apodittici, allo stile e al metodo di elaborazione e redazione delle relazioni della polizia giudiziaria, nonché al rispetto degli obblighi di segretezza, anche al fine di promuovere iniziative normative volte ad accrescere l'efficacia della tutela dell'indagato, sia sotto il profilo delle concreta operatività della presunzione di innocenza, sia rispetto ai danni connessi alla violazione dei vincoli di segretezza, specie laddove il procedimento penale si concluda con una piena assoluzione.
(4-00882)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 11 luglio 2023
nell'allegato B della seduta n. 137
4-00882
presentata da
D'ALFONSO Luciano

  Risposta. — Con l'atto di sindacato in esame, l'interrogante, ritenuto che l'esposizione mediatica degli indagati e imputati riconosciuti innocenti all'esito del giudizio provoca un danno alla reputazione non riparato dalla pronuncia assolutoria, a detrimento della presunzione di non colpevolezza riconosciuta dall'articolo 27 della Costituzione, e ravvisata la causa iniziale di tale stigma nel contenuto e nella indebita diffusione, raramente sanzionata, delle informative di polizia giudiziaria di cui all'articolo 347 del codice di procedura penale, che tendono a enfatizzare le informazioni raccolte in senso colpevolista, chiede di sapere: «se il Ministro interrogato intenda promuovere, per quanto di competenza, un attento monitoraggio circa i fenomeni segnalati in premessa, con particolare attenzione all'utilizzo di aggettivi apodittici, allo stile e al metodo di elaborazione e redazione delle relazioni della polizia giudiziaria, nonché al rispetto degli obblighi di segretezza, anche al fine di promuovere iniziative normative volte a accrescere l'efficacia della tutela dell'indagato, sia sotto il profilo della concreta operatività della presunzione di innocenza, sia rispetto ai danni connessi alla violazione dei vincoli di segretezza, specie laddove il procedimento penale si concluda con una piena assoluzione».
  Orbene, sul tema va evidenziato come la tutela della presunzione di innocenza è stata oggetto del recente intervento normativo di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
  Il decreto contiene norme che prevedono: (i) misure apposite per garantire che la persona indagata o imputata non sia pubblicamente presentata come colpevole da autorità pubbliche o giudiziarie prima della decisione sulla sua responsabilità; (ii) misure adeguate da adottarsi in caso di violazione di tale obbligo, attribuendo all'interessato uno strumento di ricorso effettivo; (iii) criteri specifici per limitare e disciplinare i casi di ricorso a misure di coercizione fisica dell'indagato-imputato in udienza o in circostanze pubbliche.
  In particolare l'articolo 2 del decreto legislativo n. 188 del 2021 fa divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona indagata o imputata, fino a che l'eventuale colpevolezza non sia accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
  In caso di violazione, accanto alle conseguenze di natura penale, disciplinare e risarcitoria già previste dall'ordinamento, è stata introdotta la possibilità per l'interessato di richiedere alla stessa autorità dichiarante la rettifica della dichiarazione lesiva del suo diritto alla presunzione di innocenza.
  L'autorità pubblica potrà procedere alla rettifica immediatamente o comunque non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta, con le medesime modalità della dichiarazione o comunque con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica; nel caso in cui la richiesta di rettifica non venga accolta, o non rispetti le modalità di pubblicazione previste, l'interessato potrà adire il giudice civile con ricorso
ex articolo 700 codice di procedura civile perché ordini all'autorità la pubblicazione della rettifica, secondo le modalità indicate.
  L'articolo 3 è intervenuto sulla disciplina di rapporti del pubblico ministero con gli organi di informazione, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 in tema di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, e prevede che: il procuratore della Repubblica (o il magistrato dell'ufficio appositamente delegato) mantengono i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure – nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, e sulla base di determinazione assunta con atto motivato che dia conto delle specifiche ragioni di interesse pubblico – tramite conferenze stampa; la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita soltanto quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre specifiche ragioni di interesse pubblico; nei casi in cui la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, il procuratore della Repubblica può autorizzare (con atto motivato) gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti; nei comunicati e nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.
  La vigilanza sul rispetto di tali modalità e divieti è stata affidata al procuratore generale presso la corte di appello.
  Con l'articolo 4 è stato assicurato il coordinamento con il codice di rito, specificando all'articolo 329 che il pubblico ministero può autorizzare la pubblicazione di singoli atti, o parti di essi, soltanto qualora ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini.
  Con l'introduzione del nuovo articolo 115-
bis del codice di procedura, espressamente volto a garantire la presunzione di innocenza, si prevede poi che: nei provvedimenti diversi da quelli che decidono della responsabilità penale dell'imputato (e con esclusione degli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona interessata), la persona indagata o imputata non può essere indicata come colpevole, fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili; in caso di violazione, la persona interessata può, nei dieci giorni successivi, richiedere la correzione del provvedimento, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo. Sull'istanza di correzione il giudice provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali nei dieci giorni successivi possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte; nei provvedimenti diversi da quelli che decidono della responsabilità penale dell'imputato e che tuttavia presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza della persona indagata o imputata a quanto necessario (presupposti, requisiti e condizioni) per l'adozione del provvedimento.
  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, infine, il Ministero della giustizia provvede alla rilevazione, all'analisi e alla trasmissione alla Commissione europea, tra l'altro, dei dati relativi al numero e all'esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del decreto.
  L'articolo 41, comma 1, lettera
h) del decreto legislativo n. 150 del 2022 ha poi introdotto l'articolo 64-ter alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini.»
  In attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 25, della legge n. 134 del 2021, che prevedeva che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituissero titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati, viene previsto un presidio a tutela del diritto all'oblio digitale degli indagati o imputati destinatari di provvedimento di archiviazione o di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, con contenuti più ampli dunque della sentenza di assoluzione.
  In particolare, al comma 1 si prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ovvero un provvedimento di archiviazione, possa ottenere dal giudice che ha adottato la decisione un provvedimento con il quale si dispone che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete
internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, non consentendo l'indicizzazione a partire dal nominativo dell'istante.
  Restano impregiudicate le competenze di settore dell'Autorità garante della
privacy.
  Il catalogo degli atti coperti da segreto o comunque non divulgabili è stato ampliato con decreto-legge n. 161 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 7 del 28 febbraio 2020, con l'aggiunta all'articolo 114 del codice di procedura penale del comma 2-
bis, che vieta la pubblicazione anche parziale delle intercettazioni non acquisite con il procedimento garantito in contraddittorio previsto dai novellati articoli 268, 415-bis e 454 codice procedura penale, come modificati dallo stesso testo normativo.
  Per completezza si segnala che risultano presentati alla Camera dei deputati i seguenti disegni di legge: 1) C. 230 (ottobre 2022, onorevole Pittalis) recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di segreto investigativo, di divieto di rivelazione e pubblicazione di conversazioni e immagini intercettate, di protezione dei dati personali, di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato»; 2) C. 720 (15 dicembre 2022, primo firmatario onorevole Calderone) recante «Introduzione dell'articolo 379-
ter e abrogazione dell'articolo 684 del codice penale, in materia di rivelazione di atti di indagine relativi a un procedimento penale non coperti dal segreto»; l'esame dei testi non è ancora iniziato.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti della difesa

polizia giudiziaria

urbanistica