ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00863

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 90 del 19/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/04/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/04/2023
Stato iter:
12/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/06/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/06/2023

CONCLUSO IL 12/06/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00863
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Mercoledì 19 aprile 2023, seduta n. 90

   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si è appreso da fonti di stampa della vicenda relativa all'avvocato S. I., del foro di Roma, la quale si è vista rigettare dal tribunale di Roma un'istanza, ampiamente documentata, di legittimo impedimento a presenziare ad un'udienza penale;

   l'avvocato doveva assistere il figlio di due anni, ricoverato per un intervento in day hospital;

   sembrerebbe che, nonostante il parere favorevole del pubblico ministero, il tribunale abbia motivato la propria scelta di non dare seguito alla richiesta dell'avvocato con il fatto che il bambino avrebbe potuto essere accompagnato in ospedale dal padre, e abbia proceduto, quindi, all'esame di un testimone;

   pur rientrando nelle scelte discrezionali attribuite all'organo giudicante, tale provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento della trattazione dell'udienza apparirebbe comunque ingiusto ed in contrasto con i principi fondamentali del diritto alla difesa;

   quanto accaduto è grave e desta preoccupazione poiché, ad avviso dell'interrogante, risultano compromesse le basilari garanzie proprie del diritto di difesa; purtroppo, non sembra essere un caso isolato;

   il diritto di difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del giudizio ed è uno dei principi cardine del nostro ordinamento costituzionale;

   non è tollerabile che la funzione difensiva, indispensabile garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini, possa subire simili limitazioni;

   e che nella nostra epoca, una madre lavoratrice debba vedere frustrato il proprio diritto alla genitorialità –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se e quali iniziative di competenza intenda porre in essere, con la necessaria urgenza, per verificare l'esistenza di azioni di carattere ispettivo in relazione alle gravi criticità segnalate in premessa;

   se e quali iniziative di carattere normativo intenda adottare in materia perché sia effettivamente garantito da parte dall'autorità giudiziaria procedente il pieno rispetto dei principi e del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.
(4-00863)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 12 giugno 2023
nell'allegato B della seduta n. 118
4-00863
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere evidenziato che sulla scorta del contenuto della nota estesa della Corte di appello di Roma la vicenda in esame può essere così ricostruita.
  La celebrazione del processo nei confronti dell'imputato assistito dall'avvocato I. S. veniva fissata innanzi alla seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale per l'udienza del 14 aprile 2023, in seguito al rinvio disposto alla precedente udienza tenutasi in data 28 novembre 2022.
  L'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza fissata per il 14 aprile 2023 veniva trasmessa dall'avvocato I. S. a mezzo pec alla cancelleria della seconda sezione penale del tribunale di Roma in data 12 aprile 2023, alle ore 18,48.
  L'avvocato I. S. chiedeva il rinvio per legittimo impedimento dell'udienza fissata – sin dalla data del 28 novembre 2022 – per il 14 aprile 2023, a cagione della esposta necessità di accompagnare il figlio di 2 anni ad effettuare un esame diagnostico all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in regime di
day hospital.
  Il difensore istante dichiarava di essere a conoscenza dell'adempimento diagnostico dalla data del 28 marzo 2023 (secondo quanto risultava dalla
email inviata alla professionista il 28 marzo 2023, alle ore 12,32, dal medico curante).
  All'udienza fissata per il 14 aprile 2023 era prevista l'escussione di un testimone che, in seguito alla mancata presentazione alla precedente udienza celebrata in data 28 novembre 2022, era stato condannato dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale al pagamento di una somma di danaro in favore della cassa delle ammende, con diffida a comparire senza altro avviso all'udienza del 14 aprile 2023.
  In particolare il testimone proveniva dalla regione Umbria e, svolgendo l'incarico di medico di base in cinque diversi comuni di tale regione, per comparire all'udienza del 14 aprile 2023 aveva dovuto organizzare la propria attività professionale anche attraverso il reperimento di un sostituto.
  Il processo proveniva da altri due rinvii richiesti dall'avvocato I. S. per legittimo impedimento a comparire alle udienze fissate per il 12 gennaio 2022 e per il 28 novembre 2022, udienze in cui non era stato nominato dal difensore alcun sostituto processuale ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura penale e in cui l'imputato veniva assistito da un avvocato immediatamente reperibile a norma dell'articolo 97 comma quarto del codice di procedura penale.
  La seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale aveva accolto entrambe le ricordate richieste di rinvio per legittimo impedimento avanzate dall'avvocato I. S..
  L'avvocato I. S., con riferimento all'udienza fissata per il 14 aprile 2023, nominava una sua collega quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura penale.
  La seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale rigettava l'istanza di rinvio presentata dall'avvocato I. S. con riferimento all'udienza fissata per il 14 aprile 2023 perché non tempestiva e non adeguatamente motivata in relazione al carattere assoluto dell'impedimento dedotto.
  La decisione adottata dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale appare invero esente da vizi e conforme alla disposizione normativa di cui all'articolo 420-ter comma 5 del codice di procedura penale e all'insegnamento in materia della Corte di Cassazione secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di rinvio, è necessaria non solo la tempestiva prospettazione dell'impedimento ma anche l'indicazione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura penale.
  L'istanza di rinvio deve essere considerata tempestiva se viene presentata prontamente ovvero in un momento quanto più prossimo alla acquisizione definitiva della conoscenza dell'impedimento, elemento questo che va ritenuto insussistente nel caso di specie posto che la richiesta di rinvio veniva trasmessa dall'avvocato I. S. alla cancelleria della seconda sezione penale del tribunale di Roma solo in data 12 aprile 2023, alle ore 18,48, a fronte di un impedimento determinato da ragioni familiari conosciuto dal difensore istante sin dal 28 marzo 2023.
  L'avvocato I. S. avrebbe potuto, invero, comunicare il proprio impedimento alla seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale ben prima della data del 12 aprile 2023, anche al fine di consentire all'organo giudicante di revocare tempestivamente la citazione del testimone da escutere che proveniva, oltretutto, dalla regione Umbria.
  In ogni caso la richiesta di rinvio avanzata in data 12 aprile 2023 dall'avvocato I. S. non può ritenersi adeguatamente motivata in relazione al carattere assoluto dell'impedimento addotto visto che, anche in considerazione della parificazione a livello normativo dei diritti e dei doveri di entrambi i genitori nella cura e nell'accudimento dei figli minori, il difensore aveva l'onere di dimostrare la eventuale impossibilità dell'altro genitore di accudire idoneamente il figlio in occasione del suindicato esame diagnostico.
  In merito alla asserita impossibilità dell'avvocato I. S. di avvalersi di un sostituto processuale, va evidenziato che nell'atto di nomina depositato in data 12 settembre 2019 l'imputato conferiva al difensore ogni più ampia facoltà di legge ivi inclusa, evidentemente, anche la facoltà di nominare sostituti processuali ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura penale e che, alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di legittimo impedimento del difensore non osta, in ogni caso, alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali dell'avvocato, tra cui rientra anche la nomina di un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dall'assistito il quale può esclusivamente, ove sussista una insanabile divergenza sulle modalità di espletamento del mandato conferito, revocare lo stesso e sostituire il professionista nominato con un altro.
  Il rigetto dell'istanza di rinvio avanzata in data 12 aprile 2023 dall'avvocato I. S. risulta, pertanto, condivisibile anche sotto questo profilo posto che il difensore nominava una sua collega quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura penale.
  All'udienza celebrata in data 14 aprile 2023 la seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale, per apprezzabile spirito di collaborazione, prima di adottare il provvedimento formale di rigetto dell'istanza di rinvio avanzata il 12 aprile 2023 dall'avvocato I. S. tentava (senza esito positivo) di fare contattare dal sostituto processuale il difensore istante al fine di verificare il suo eventuale consenso alla escussione del testimone in presenza del medesimo sostituto.
  Tra l'altro l'escussione del testimone all'udienza celebrata in data 14 aprile 2023 durava soltanto pochi minuti e il sostituto processuale nominato dall'avvocato I. S. svolgeva il controesame dello stesso in modo efficace e puntuale, dimostrando di essere a perfetta conoscenza degli atti di causa.
  D'altronde deve essere rilevato che la decisione assunta all'udienza celebrata in data 14 aprile 2023 dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale è stata apprezzabilmente rispettosa del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, posto che lo stesso aveva già subito altri due rinvii, cagionati da legittimi impedimenti dell'avvocato I. S., in occasione delle udienze fissate per il 12 gennaio 2022 e per il 28 novembre 2022.
  Pertanto, non rilevandosi anomalie nell'operato dei magistrati del tribunale di Roma che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, deve concludersi nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio di iniziative ispettive spettanti a questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti della difesa

udienza giudiziaria