ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00862

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 90 del 19/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2023
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • SPORT E GIOVANI
  • FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/04/2023
Stato iter:
06/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/07/2023
NORDIO CARLO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/07/2023

CONCLUSO IL 06/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00862
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Mercoledì 19 aprile 2023, seduta n. 90

   ASCARI, AMATO e PAVANELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   l'ascolto della persona minore di età è un diritto previsto e riconosciuto da tempo, ma ancora non pienamente rispettato; la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al secondo comma dell'articolo 12, prevede che «si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»;

   il diritto all'ascolto rappresenta, quindi, un tassello fondamentale del principio del superiore interesse del minore sancito all'articolo 3 della Convenzione, che ne costituisce il perno, finalità e insieme strumento di tutela delle persone di minore età;

   l'ascolto del minorenne è un diritto espressamente disciplinato anche nell'ordinamento interno e deve essere obbligatoriamente garantito in tutti i procedimenti civili finalizzati all'emissione di provvedimenti relativi all'affidamento ai genitori e alla responsabilità genitoriale, e comunque in tutti i procedimenti che incidono sullo status del minore, compresi i procedimenti di tutela;

   ascoltare i bambini e i ragazzi è dare attuazione a un diritto. E non un diritto qualsiasi. Bensì un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989;

   sembrerebbero tutt'oggi inascoltate le richieste del minore J.C., figlio della signora Giada G., nonostante anche il Ministero della giustizia, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo, abbia rilevato che «Il pieno diritto di ascolto del minore nel caso trattato sembrerebbe essere completamente trascurato ed anche la volontà di quest'ultimo»;

   ed invero, in spregio alla normativa vigente in materia, nonché alla consolidata giurisprudenza, nella vicenda in parola la magistratura avrebbe ritenuto «superflua» l'acquisizione del compendio probatorio relativo agli incontri con il minore e alle sue richieste, adottando provvedimenti fortemente e drasticamente incidenti sulle sue condizioni di vita materiale e relazionali;

   secondo quanto consta all'interrogante, oramai dal 2015, il minore sarebbe, inoltre, limitato anche nella pratica sportiva: sarebbe ostacolato il suo talento, nonché vietato l'accesso a tornei e al circolo dove dalla tenera età ha sviluppato la sua passione per il tennis, senza trascurare lo studio scolastico;

   il gioco è un diritto, come indicato e sancito nell'articolo 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

   appare doveroso e urgente un intervento delle Istituzioni per far luce sulle gravi omissioni e negligenze sopra evidenziate –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se e quali iniziative il Ministro della giustizia intenda adottare con la necessaria urgenza per valutare l'esistenza di presupposti per l'eventuale esercizio di azioni di carattere disciplinare e ispettivo nei confronti delle autorità coinvolte nella vicenda;

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano intraprendere per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori onde scongiurare il rischio che, come nel caso di specie, si arrechi grave pregiudizio ai soggetti minori, influenzando e compromettendo irrimediabilmente il loro pieno sviluppo psicofisico.
(4-00862)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 luglio 2023
nell'allegato B della seduta n. 134
4-00862
presentata da
ASCARI Stefania

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che – come emerge dalle note trasmesse dal presidente della Corte di appello di Roma – il procedimento contrassegnato dal n. 6230/2019, avente ad oggetto le domande proposte da G. G. per la reintegra della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio J. e per la decadenza di quella del padre cui il minore era stato affidato in via esclusiva, veniva definito con la sentenza emessa in data 28 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Roma, che confermava l'infondatezza delle domande avanzate da G. G.
  Secondo quanto si apprende dal contenuto di tale sentenza, il minore J. (allora di anni 14 e oggi di anni 17), dopo essere stato affidato in via esclusiva al padre come dal medesimo minore richiesto, risulta condurre una vita del tutto serena e adeguata alla sua età «...come attestato dal costante monitoraggio del Servizio Sociale e dal curatore speciale che rappresentava il minore nel procedimento...».
  Il procedimento proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma (contrassegnato dal n. 1952/21/VG), volto a verificare le ragioni della mancata attuazione degli incontri della madre G. G. con il figlio J., veniva invece definito con decreto di rigetto emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma in data 10 settembre 2020.
  Il Tribunale per i minorenni di Roma non procedeva all'ascolto del minore J. e respingeva il ricorso proposto dalla madre G. G. senza svolgere alcuna attività istruttoria a causa della sopravvenuta irreperibilità di costei, come precisato nella relazione del servizio sociale estesa in data 12 agosto 2021.
  Non appaiono quindi configurabili specifici illeciti disciplinari a carico dei magistrati della Corte di appello di Roma, del Tribunale per i minorenni di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo.
  Dalla lettura della sentenza emessa in data 28 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Roma si evince, infatti, che i magistrati hanno sempre ritualmente incaricato il servizio sociale e l'Asl di competenza di incentivare gli incontri madre-figlio e di fornire un idoneo sostegno psicologico al minore J., al fine di favorirne il processo di crescita e di superamento delle criticità, e che il suddetto minore «...ha mostrato, in diverse occasioni, di trovare nel padre un valido punto di riferimento cui confidare gli incontri avuti da ultimo con la madre, nonostante costei gli avesse chiesto di mantenere il segreto...».
  Nella sentenza si dà altresì conto del fatto che il minore J. nell'anno 2018 riferiva agli assistenti sociali «...di volersi trasferire dal padre a Roma, lasciando la pur amata nonna materna...».
  All'ascolto avvenuto nel suo domicilio (vedi relazione estesa nel mese di febbraio dell'anno 2020) il minore J.«...si è definito stanco a doversi raccontare ancora dopo tanto tempo...».
  Come ritenuto in maniera del tutto condivisibile dai giudici della Corte di appello di Roma, l'ulteriore coinvolgimento diretto del minore J. «...nell'agone processuale, oltre a non apparire di utilità alcuna al fine del decidere, comporta un rischio molto elevato di sofferenza psicologica e di pregiudizio per l'equilibrio ritrovato...».
  Non risultano quindi ravvisabili, in capo ai magistrati che si sono occupati della vicenda in esame, specifiche violazioni della convenzione di New York sul diritto di ascolto dei minori posto che il minore J. è stato più volte sentito dal servizio sociale e da esperti consulenti, dimostrando insofferenza nel «...doversi raccontare ancora dopo tanto tempo...».
  Non si rilevano pertanto «...inascoltate...richieste del minore né risultano adottati, nei suoi confronti, ...provvedimenti fortemente e drasticamente incidenti sulle sue condizioni di vita materiale e relazionale...», emergendo anzi una sua raggiunta serenità di vita.
  A ciò si aggiunga che il minore J., nell'ambito del procedimento contrassegnato dal n. 1952/21/VG di competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, non veniva sentito solo a cagione della constatata impossibilità di attuare eventuali incontri madre-figlio dovuta alla irreperibilità di G. G.
  Non risulta, infine, che il minore J. sia stato concretamente ostacolato nello svolgimento di attività sportive.
  Pertanto, non rilevandosi anomalie nell'operato dei magistrati occupatisi dei procedimenti innanzi indicati, non si ravvisa la sussistenza delle condizioni per l'esercizio di «...azioni di carattere disciplinare e ispettivo...» di competenza di questo Ministro.
  Dal suo canto il dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella nota estesa in data 7 giugno 2023, sottolineava su di un piano più generale che «...per dare attuazione al diritto all'ascolto, sancito dall'articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre del 1989, lo scrivente Dipartimento ha intrapreso le seguenti iniziative: il Quinto Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza che opera presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia (adottato con D.P.R. del 25 gennaio 2022), individua nella partecipazione un meccanismo chiave per ogni azione strategica di promozione e attuazione dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Il Quinto Piano, i cui contenuti sono stati definiti con i ragazzi, contiene 3 specifiche azioni che mirano a fare acquisire al tema della partecipazione una maggiore diffusione pratica, con azioni di impulso e di formazione che hanno come punto di arrivo la determinazione di un livello essenziale di prestazione (azione 25, animare e sostenere esperienze e buone pratiche di partecipazione; azione 26, formare sul tema della partecipazione; azione 27, normare e monitorare il tema della partecipazione). In attuazione delle previsioni del Quinto Piano, con decreto ministeriale del 12 luglio 2022, sono state adottate le Linee Guida per la partecipazione di bambine, bambini, ragazze e, ragazzi, elaborate dall'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Le Linee Guida nascono con lo scopo di diffondere l'educazione all'ascolto dei bambini e dei ragazzi e alla loro partecipazione al fine di renderla un elemento intrinseco dei processi decisionali che li riguardano. Esse prevedono che la partecipazione debba potersi esplicare in tutti i vari ambiti della loro vita quotidiana, tra i quali individuano alcune macro-aree come famiglia, scuola, città-mondo, individuati in generale come contesti di accoglienza. Indicano un metodo, un nuovo modello di partecipazione: per un esercizio consapevole della cittadinanza. Nella stessa direzione si muove anche il Piano di Azione Nazionale sulla Garanzia dell'Infanzia (PANGI), trasmesso alla Commissione europea nel rispetto dei tempi previsti dalla...Raccomandazione (Ue) 2021/1004 del 14 giugno 2021 del Consiglio dell'Unione europea che istituisce una Garanzia Europea per l'Infanzia (30 marzo 2022), e diventato operativo dal mese di luglio dell'anno 2022. In tale ambito è stato costituito lo Youth Advisory Board, un organismo composto da ragazzi e ragazze che partecipa al processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del PANGI. Numerose esperienze sono state promosse e realizzate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia per garantire la partecipazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi nei processi decisionali delle istituzioni su questioni che li riguardano, quali ad esempio: la partecipazione di ragazze e ragazzi al processo di elaborazione del Quinto Piano di Azione Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza; l'attivazione di un processo partecipativo di consultazione per la redazione della nuova Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (2022-2027), che ha coinvolto un gruppo di 20 ragazze e di ragazzi dai 13 ai 17 anni; l'attivazione di un percorso partecipato che ha coinvolto 24 ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni per fornire un contributo alla stesura del Piano di Azione Nazionale Dipendenze promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga. In data 5 maggio 2022, in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia, riunito in seduta plenaria, ha approvato il Piano Nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile 2022-2023. Ai fini della elaborazione del Piano, in seno all'Osservatorio sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro tematici: 1) iniziative di sensibilizzazione e formazione; 2) interventi in favore di vittime e autori; 3) sicurezza nel mondo digitale; 4) sviluppo e condivisione banche dati. Alla stesura del Piano ha partecipato, inoltre, un gruppo di circa 70 ragazzi e ragazze provenienti da istituti scolastici, strutture di accoglienza per minori e associazionismo ricreativo e sportivo, che hanno formulato le proprie raccomandazioni sui temi dei gruppi di lavoro. L'obiettivo della consultazione è stato quello di raccogliere il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi sulle diverse tematiche oggetto di attenzione da parte dell'Osservatorio, ovvero le attività di prevenzione, tutela e contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, attuato
offline e online. Le azioni previste nel Piano, peraltro, includono – ove pertinente – l'ascolto e la partecipazione delle persone di minore età...».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

minore eta' civile

sindacato giurisdizionale