ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00860

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 90 del 19/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: LACARRA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 17/04/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 17/04/2023
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00860
presentato da
LACARRA Marco
testo di
Mercoledì 19 aprile 2023, seduta n. 90

   LACARRA. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 796, lettera o) ha disposto la riorganizzazione delle reti di diagnostica di laboratorio di analisi, pubbliche e private, delegando le regioni ad approvare il relativo piano;

   la legge n. 133 del 2008, ha previsto tra i criteri generali per l'accesso all'accreditamento istituzionale una soglia minima di efficienza pari a 200.000 prestazioni annue;

   con l'accordo del 23 marzo 2011 in sede di conferenza Stato-regioni è stato adottato il modello di riorganizzazione in rete;

   nelle linee guida del suddetto accordo si specifica «l'autonomia delle singole regioni (...) alla traduzione alla traduzione operativa [dei criteri per la riorganizzazione] ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali»;

   il documento chiarisce che «al fine di evitare concentrazioni e possibili posizioni dominanti, vanno vietate le aggregazioni che prevedano l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio»;

   con la D.G.R. 16 maggio 2017 n. 736, la regione Puglia ha approvato il suo modello organizzativo, consentendo alle strutture private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e ai laboratori operanti nel territorio di organizzarsi in qualunque forma di aggregazione prevista dal codice civile;

   nello specifico, la deliberazione ha previsto due modelli («A» e «B»), accomunati dall'obiettivo del raggiungimento delle 200.000 prestazioni annue:

    «A», scelto da più del 90 per cento dei laboratori, consistente nella libera scelta di aggregazione di strutture fino al raggiungimento di 200 mila prestazioni annue;

    «B», costituito da un solo hub (cui riferiscono diversi punti prelievo) obbligato al raggiungimento della stessa soglia;

   nel 2022, secondo quanto appreso dall'interrogante, il Dipartimento salute della regione avrebbe comunicato, in evidente contrasto con la normativa regionale citata considerata come «norma transitoria», la decisione di eliminare il modello «A» e imporre il passaggio al modello «B», trasmettendo un apposito cronoprogramma al Ministero della salute;

   una consolidata giurisprudenza amministrativa (su tutte, la sentenza n. 4517 del 24 luglio del 2018 del Consiglio di Stato, Sez. III) conferma che:

    le 200.000 prestazioni devono intendersi come erogate dall'intera rete e non dal singolo laboratorio;

    conseguentemente, i laboratori incapaci di raggiungere tale soglia non possono essere obbligati a regredire a meri punti prelievo:

   la legge regionale Puglia n. 30 del 2022, all'articolo 23 (approvato all'unanimità), conferma che «il valore soglia di efficienza delle 200.000 prestazioni [...] all'interno dell'aggregazione secondo il modello A è riferito alla aggregazione e non già alla singola struttura»; tale disposizione è stata di recente impugnata dal Consiglio dei ministri innanzi alla Corte costituzionale;

   dai documenti inviati dal Dipartimento salute all'avvocatura regionale e trasmessi alla commissione sanità dalla stessa avvocatura, sembra che il Dipartimento voglia «suggerire» l'inopportunità di costituirsi nel giudizio;

   contestualmente, secondo quanto consta all'interrogante, il medesimo Dipartimento salute avrebbe recentemente emanato circolari recanti l'obbligo per le Asl di inserire nei futuri contratti una espressa clausola risolutiva nel caso di sentenza di incostituzionalità dell'articolo 23, costringendo in tal caso i laboratori alla conversione in centri prelievo in tempi strettissimi;

   si consideri inoltre che:

    gli esami di laboratorio forniscono i dati per l'80 per cento delle diagnosi e sono fondamentali per le terapie salvavita e le strutture pubbliche non riescono a garantire tali servizi in tempi brevi;

    le strutture accreditate hanno affrontato costi importanti per adeguarsi ai criteri sanciti con la D.G.R. n. 736 del 2017;

    in caso di conversione al Modello «B», moltissime strutture sarebbero costrette alla chiusura o alla cessione ad aziende multinazionali, causando il licenziamento di centinaia di professionisti e favorendo il consolidamento di posizioni dominanti espressamente vietate dall'accordo del 2011 –:

   se intenda chiarire le motivazioni, anche giuridiche, sulla cui base il Governo ha inteso promuovere l'impugnazione della norma pugliese richiamata in premessa, pur conoscendo le gravi conseguenze che ne potrebbero derivare.
(4-00860)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terapeutica

sanita' pubblica

impresa multinazionale